Articolo 15 della Legge 27 aprile 1981, n. 167
Articolo 14Articolo 16
Versione
17 maggio 1981
Art. 15.
I coadiutori addetti agli uffici notificazioni, esecuzioni e protesti, che alla data di entrata in vigore della presente legge hanno superato il limite di eta' previsto dall' articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 , o che lo raggiungeranno entro un quinquennio da tale data senza aver compiuto quindici anni di servizio utile per il diritto a pensione, possono essere trattenuti in servizio, a domanda, fino al compimento del periodo anzidetto e sempreche' non superino i settanta anni di eta'.
I coadiutori addetti agli uffici notificazioni, esecuzioni e protesti, iscritti alla Cassa di previdenza, che alla data di entrata in vigore della presente legge, ancorche' trattenuti in servizio fino al settantesimo anno di eta', non abbiano compiuto quindici anni di servizio utile per il diritto a pensione, possono avvalersi della ricongiunzione di tutti i periodi di contribuzione obbligatoria, volontaria e figurativa, di cui all' articolo 2 della legge 7 febbraio 1979, n. 29 .
I coadiutori, di cui al precedente comma, per i quali non siano state effettuate le contribuzioni possono ottenere il riscatto dei servizi non altrimenti utili a pensione prestati alle dipendenze degli ufficiali giudiziari qualora il rapporto di lavoro risulti da documentazione esistente presso gli uffici giudiziari. Il contributo e' determinato ai sensi dell'articolo 12 della presente legge.
Entrata in vigore il 17 maggio 1981