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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 23/12/2025, n. 826 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 826 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 1400/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Ravenna, sezione civile, in persona del Giudice dott. Pierpaolo Galante, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile ordinaria iscritta al n. 1400/2023 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, avente ad oggetto “vendita di cose mobili”, vertente
TRA
( ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
ES GO presso il cui studio – e domicilio digitale - è elettivamente domiciliata in Cesena (FC), viale Oberdan n. 168, in virtù di procura allegata all'atto di citazione
ATTRICE
E
( ) e ( ), CP_1 C.F._2 Controparte_2 C.F._3 rappresentati e difesi dall'avv. Guya Fossa presso il cui studio – e domicilio digitale – sono elettivamente domiciliati in Milano, via Podgora n. 13, in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTI
CONCLUSIONI per : “In via preliminare: Parte_1
- Accertare e dichiarare la competenza del Tribunale di Ravenna nella decisione della presente causa, così come stabilito dall'art. 66 del Codice del Consumo;
Nel merito: 1) Accertare e dichiarare la risoluzione del contratto di acquisto del cane RA di nome Per_1 microchip n. 380260101953422, con integrale restituzione del prezzo di acquisto versato dall'odierna attrice in favore dei convenuti, stante il grave vizio redibitorio che affligge l'animale e che lo rende inidoneo alle attività che la sig.ra voleva svolgere con lui quando lo ha acquistato, il tutto Parte_1
pagina 1 di 9 detratta la somma già versata in acconto dalla sig.ra con tacito riconoscimento della propria CP_2 responsabilità nella vendita del cane affetto da vizio redibitorio, pari a Euro 1.375,00; 2) Accertare e dichiarare, come ampiamente dimostrato in parte motiva, l'esistenza dei vizi redibitori del cane Oscar, razza RA, microchip n. 380260101953422, acquistato dalla sig.ra e Parte_1 consistenti in “Displasia Grave Grado E alle anche” e “Artrosi Grave Grado 3 ai gomiti”, come certificato ufficialmente dall'Ente certificatore FSA a firma del Dott. prodotto sub. docc. 15) e Per_2
16) e riportato sul pedigree dell'animale prodotto sub. doc. 1); e per l'effetto
3) Condannare i convenuti in solido tra loro al risarcimento di tutte le spese veterinarie sostenute sino ad oggi dall'odierna attrice per curare il cane affetto da grave displasia dei gomiti e delle Per_1 anche, come da certificazione ufficiale prodotta in atti (sub. docc. 15-16), consistenti in farmaci e integratori, visite specialistiche e relative trasferte, operazioni ai gomiti già eseguite e relativa degenza, nonché cure e fisioterapia post operatoria, per una somma complessiva pari a circa Euro
4.700,00;
4) Condannare i convenuti in solido tra loro al pagamento delle operazioni di protesi all'anca che il cane presto sarà costretto ad affrontare a causa della sua patologia di grave displasia dell'anca Per_1 che lo affligge praticamente dalla nascita, come già certificato dalla comunicazione della Clinica Dott. Vezzoni prodotta sub. doc. 14), per un totale di circa Euro 9.000,00 (circa Euro 4.500,00 per ogni intervento alle anche);
5) Condannare i convenuti in solido tra loro al pagamento di una somma che il Giudice riterrà in via equitativa opportuna in favore della sig.ra a titolo di risarcimento per il Parte_1 danno derivatole dall'acquisto di un cane affetto da grave displasia delle anche e dei gomiti, vizio che ha modificato in buona parte le abitudini di vita dell'attrice e che ha reso impossibile svolgere le attività cinofile per cui ella aveva acquistato il cane, rendendo pertanto vane le grandi aspettative di condivisione di attività cinofile e di vita quotidiana che la sig.ra aveva per lei e il suo cane, Parte_1 tanto atteso e ricercato;
6) Ordinare a norma dell'art. 120 c.p.c., in caso di esito positivo per l'attrice, la pubblicazione a cura e spese del soccombente, di un estratto della sentenza su un quotidiano a tiratura nazionale e su un quotidiano a tiratura locale, riservando sin d'ora formale esposto all' Controparte_3
a carico dei convenuti per le loro responsabilità nell'allevamento di soggetti non idonei.
[...]
Il tutto con vittoria di spese di lite, compensi legali, oltre al 15% per spese generali e refusione I.V.A. e C.P.A. come per legge”; per e : “accertata la propria competenza, nonché accertato e dichiarato CP_1 Controparte_2 che i signori e hanno provveduto a corrispondere a CP_1 Controparte_2 Parte_1
l'importo complessivo di € 1.325,00 a titolo di riduzione del prezzo per l'acquisto del
[...]
RA Retriever di nome microchip n. 380260101953422, rigettare le domande tutte Per_1 formulate da , in quanto infondate in fatto e in diritto. Con vittoria di spese Parte_1
e compensi professionali”. MOTIVAZIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato ha convenuto dinanzi Parte_1 all'intestato Tribunale e ed ha dedotto che nel mese di giugno 2021 CP_1 Controparte_2 acquistò dai convenuti, titolari dell'allevamento amatoriale “I RA Retriever dell'Alzavola”, un pagina 2 di 9 cucciolo di razza RA retriever, nato il [...], di nome che gli ascendenti del cucciolo Per_1 derivavano da linee di RA con ottime attitudini al riporto su terra e in acqua e gli stessi allevatori, nel presentare la cucciolata sui social, enfatizzarono le buone doti che avrebbero avuto i cuccioli;
che ella esponente, già proprietaria in precedenza di un altro RA retriever, da anni seguiva la
“carriera” del padre del suo futuro cucciolo, in quanto della stessa linea di sangue del suo precedente
RA e, una volta venuta a conoscenza della cucciolata direttamente dalla padrona del maschio, prenotò il cucciolo, versando una caparra a mezzo di bonifico bancario ai proprietari della fattrice,
e che, all'età di quasi tre mesi del cucciolo ella deducente lo prelevò CP_1 CP_2 Per_1 dall'allevamento, saldandone il prezzo pari a complessivi euro 1500,00; che, circa un mese dopo l'arrivo a casa, il cucciolo presentava una leggera zoppia, la cui persistenza, dopo alcune iniziali inutili somministrazioni di prodotti suggeriti, prima, dagli stessi allevatori e, poi, dal veterinario di fiducia, indussero ella esponente a sottoporre il cucciolo ad una prima visita ortopedica, al cui esito fu diagnosticato, per quanto concerne le articolazioni omero radio-ulnare, un “quadro compatibile con osteocondrosi bilaterale” e, per quanto concerne le articolazioni coxo-femorali, una “grave incongruenza bilaterale che evolverà in grave artrosi”, risultando invece normale il quadro clinico- radiografico in relazione alle articolazioni scapolo-omerali; che ella deducente informò prontamente gli allevatori, telefonicamente, di tale grave situazione ed inviò via e mail a copia degli CP_1 esami radiologici eseguiti e del referto;
che, in data 20/9/2021, ella deducente fece visitare nuovamente il cane da un veterinario ortopedico di fama nazionale, il quale diagnosticò una c.d. displasia dei gomiti e suggerì di intervenire chirurgicamente il prima possibile, su entrambi i gomiti ed in due tempi, per evitare sofferenze al cucciolo e l'ulteriore deterioramento delle articolazioni;
che, pertanto, nella medesima data del 20/9/2021 il cane venne operato in day hospital mediante artroscopia al gomito sinistro ed osteotomia ulnare a sinistra;
che ella esponente informò gli allevatori dell'avvenuta operazione e in data 24/9/2021 le comunicò che anche la sorella del cucciolo CP_1 Per_1 aveva avuto gli stessi problemi e le propose la sostituzione del cucciolo, impossibile da realizzarsi in considerazione dell'affetto che ormai legava ella attrice e al suo cane, ovvero il rimborso del cane o dell'intervento; che in data 11/10/2021 il cane venne sottoposto alla seconda operazione ai Per_1 gomiti, con artroscopia al gomito destro e osteotomia ulnare destra;
che la crescente zoppia posteriore del cane facesse presagire la necessità di procedere anche con l'intervento di protesi alle anche;
che il
26/7/2022 fu certificato che il cane fosse affetto da displasia grave grado E) alle anche e da Per_1 artrosi grave grado 3 ai gomiti;
che, in ragione delle patologie che affliggevano il cane acquistato, ella deducente dovette sostenere spese medico veterinarie per € 4.700,00 ed avrebbe dovuto, in futuro, affrontare le spese per gli interventi alle anche a cui il cane si sarebbe dovuto sottoporre, per il Per_1
pagina 3 di 9 prezzo di euro 4560,00 per ciascuna anca;
che, in seguito alle contestazioni ricevute, gli odierni convenuti le versarono la somma di euro 1325,00; che, oltre alla restituzione del prezzo del cane ed al rimborso delle spese medico veterinarie sostenute e da sostenersi in futuro, ella esponente avesse diritto al risarcimento, da liquidarsi in via equitativa, per il disagio, la perdita di aspettative e per i permessi lavorativi presi per assistere il suo cane;
che inutili furono i tentativi per la definizione in via stragiudiziale della lite.
Tanto premesso ha formulato le medesime conclusioni già sopra riportate. Pt_1 Parte_1
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 21/12/2023 si sono costituiti CP_1
e , i quali hanno dedotto che si determinò ad acquistare il Controparte_2 Parte_1 cucciolo per cui è causa su segnalazione della proprietaria del di lui padre, Dolphingham Drink a Bear, detto Shop, avente la stessa linea di sangue di un precedente cane dell'acquirente; che CP_1 fosse il proprietario della madre del cucciolo, e con l'aiuto di si occupò della Per_3 Controparte_2 gestione della cucciolata di cui faceva parte, composta da n. 6 cuccioli;
che, ricevuta la mail del Per_1
30.8.2021, essi deducenti si resero disponibili a contribuire economicamente per l'intervento ai gomiti del cane oltre che, se necessario, ad occuparsi direttamente di del cane durante la degenza Per_1 Per_1 post operatoria;
che, peraltro, offrì all'odierna attrice procedere alla sostituzione del CP_1 cucciolo;
che, solo in data 23.9.2021, , nell'aggiornare sullo Parte_1 CP_1 stato di salute di gli riferì di aver preso il cane per fare un percorso di riporto, senza certezza di Per_1 poterlo utilizzare;
che la sorella di cucciolata del cane avesse subito un intervento chirurgico ai Per_1 gomiti a causa di fratture con causa traumatica, non per la displasia da cui era affetto il cucciolo acquistato dall'odierna attrice;
che, edotta della volontà di essi esponenti di partecipare al prezzo dell'intervento ai gomiti o al prezzo del cane, optò per “il costo del cane”; Parte_1 che, pertanto, vennero eseguiti sul conto corrente dell'attrice i pagamenti a titolo di rimborso del prezzo di acquisto del cane;
che, successivamente, l'odierna attrice mutò i suoi propositi, avanzando, prima, stragiudizialmente domande diverse e, quindi, convenendoli nel presente giudizio;
che essi esponenti non potessero ritenersi, peraltro, responsabili della malattia del cucciolo acquistato dall'attrice, non essendo consapevoli di tale malattia, non manifestatasi al momento della vendita ed essendo entrambi i genitori del cucciolo Oscar animali esenti da vizi ostativi alla riproduzione, come evincibile dai risultati dei test genetici, con esiti positivi, ai quali entrambi gli animali furono sottoposti;
che, inoltre, nulla avesse provato l'attrice in merito al preteso incidere della patologia del cane sulla di lei vita Per_1 privata e lavorativa;
che, ancora, i documenti di spesa prodotti dall'attrice fossero riferibili anche ad esborsi sostenuti per ragioni diverse dalla displasia dell'animale e non tutti comprovassero spese effettivamente sostenute;
che, infine, dovessero intendersi quali meramente ipotetici gli esborsi per pagina 4 di 9 l'intervento alle anche del cane, avendo anzi l'odierna attrice riferito di essere contraria a tale intervento e favorevole alla terapia conservativa.
Tanto premesso e hanno chiesto di rigettare le domande avversarie, in CP_1 Controparte_2 quanto infondate in fatto ed in diritto;
con vittoria delle spese di lite.
Esperito l'interrogatorio formale dell'attrice ed escusso il testimone ammesso, fissata l'udienza per la rimessione in decisione della causa ed assegnati alle parti i termini di cui all'art. 189 c.p.c., assegnati alle parti i termini di cui all'art. 127 ter c.p.c. per il deposito di note scritte sostitutive della partecipazione all'udienza per la rimessione in decisione della causa, acquisita documentazione varia, con ordinanza depositata il 26/11/2025 lo scrivente – subentrato nelle more del giudizio al Giudice precedentemente titolare del procedimento -, visto l'art. 281 quinquies c.p.c., ha trattenuto la causa in decisione.
1. Va premesso, in diritto, innanzitutto, che in tema di compravendita di animali la persona fisica che acquista un animale da compagnia (o d'affezione), per la soddisfazione di esigenze della vita quotidiana estranee all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente esercitata, va qualificato a tutti gli effetti "consumatore", così come va qualificato "venditore", ai sensi del codice del consumo, chi, nell'esercizio del commercio o di altra attività imprenditoriale, venda un animale da compagnia che, a sua volta, in quanto "cosa mobile" in senso giuridico, costituisce "bene di consumo" (cfr., in tal senso,
Cass. sent. n. 22728/2018).
Deve aggiungersi, poi, che nella disciplina consumeristica esiste una gerarchia dei rimedi a tutela del consumatore, distinti tra rimedi primari e rimedi secondari, ed è imposto al consumatore di attenersi a tale gerarchizzazione, pur essendo libero di scegliere il rimedio per lui più conveniente, una volta rispettato l'ordine dei rimedi in via progressiva (cfr., in motivazione, Cass. ord. n. 3695/2022). Come emerge dal dato normativo, e come pacificamente si afferma in dottrina, nel caso di non conformità del bene al contratto, il consumatore è tenuto a chiedere in un primo momento la sostituzione ovvero la riparazione del bene, e solo qualora ciò non sia possibile, ovvero sia manifestamente oneroso, è legittimato ad avvalersi dei cd. rimedi secondari. L'art. 130, comma 7, cod. cons. – applicabile ratione temporis nella formulazione antecedente al D.Lgs. n. 170/2021-, in particolare, stabilisce che "il consumatore può richiedere, a sua scelta, una congrua riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto ove ricorra una delle seguenti situazioni: a) la riparazione e la sostituzione sono impossibili o eccessivamente onerose;
b) il venditore non ha provveduto alla riparazione o alla sostituzione del bene entro il termine congruo di cui al comma 6; c) la sostituzione o la riparazione precedentemente effettuata ha arrecato notevoli inconvenienti al consumatore", denotando in tal modo la progressività
pagina 5 di 9 dei rimedi predisposti dal legislatore a tutela dell'acquirente" (cfr., in tal senso, in motivazione Cass. ord. ult. cit.).
Deve, allora, innanzitutto osservarsi che alla compravendita del cucciolo di RA retriever, di nome per cui è causa deve applicarsi la disciplina del codice del consumo, atteso che dalle allegazioni Per_1 delle parti non si evince che l'acquisto del cane avvenne per ragioni relative all'attività imprenditoriale o professionale esercitata dall'attrice e, d'altro canto, è pacifico che gli odierni convenuti vendettero il cucciolo in quanto titolari dell'allevamento “ ” e, dunque, nell'ambito Controparte_4 di un'attività svolta in modo professionale e nella qualità di “venditori” ai sensi del codice del consumo
(artt. 128 e ss cod. cons.).
Ciò premesso la domanda di risoluzione del contratto di acquisto del cane RA di nome Per_1 microchip n. esperita da deve ritenersi infondata e va, PartitaIVA_1 Parte_1 pertanto, rigettata.
Quale ragione più liquida del decidere si osserva che, come anche dedotto e documentato dalla stessa parte attrice, gli odierni convenuti nel momento in cui vennero a conoscenza delle problematiche articolari – documentate dall'attrice e non contestate – da cui risultava affetto il cane acquistato da
, le proposero la sostituzione del cucciolo (cfr. anche doc. 9 prodotto dalla Parte_1 stessa parte attrice) e, comunque, successivamente restituirono all'acquirente quasi l'intero prezzo di acquisto dell'animale (precisamente euro 1325,00).
Nel presente giudizio ha dedotto che la sostituzione proposta dai venditori Parte_1 fosse impossibile da realizzarsi, in ragione dell'“affetto che oramai legava la sig.ra al suo Parte_1 cane”.
Si osserva, tuttavia, in senso tecnico giuridico – e cioè da un punto di vista diverso da quello dell'analisi della relazione che può instaurarsi tra l'essere umano e l'animale da compagnia, in termini di pietà, protezione, quando non anche di autentico affetto –, che la “sostituzione” del cucciolo da parte dei venditori non poteva ritenersi nel caso di specie “impossibile”, dovendosi l'impossibilità della sostituzione valutare in termini oggettivi, per esempio in termini di fungibilità, che nel caso di specie non è controversa.
E del resto la conferma della non impossibilità della sostituzione deve trarsi, indirettamente, proprio dall'azione esperita nel presente giudizio da , atteso che l'accoglimento della Parte_1 domanda di risoluzione svolta dall'attrice implicherebbe all'attualità la restituzione del cane al Per_1 venditore, che, quindi, l'attrice avrebbe potuto effettuare (anche) al tempo in cui le fu proposto, ricevendo “in sostituzione” un cucciolo sano.
pagina 6 di 9 La domanda di risoluzione del contratto svolta da al di fuori della gerarchia Parte_1 dei rimedi previsti dal codice del consumo ed all'esito della pressoché integrale restituzione del prezzo di acquisto del cane da parte dei venditori (euro 1325,00 a fronte del prezzo pari ad euro 1500,00) è, pertanto, infondata e va rigettata.
2. Passando alle domande risarcitorie svolte, poi, dall'attrice, va premesso che ai sensi dell'art. 1494
c.c. applicabile anche alla vendita tra professionista e consumatore ai sensi dell'art. 135, coma 2, cod. cons. nella formulazione vigente ratione temporis, in caso di consegna di cosa viziata il venditore è tenuto al risarcimento “se non prova di avere ignorato senza colpa i vizi della cosa”.
Nel caso di specie è pacifico tra le parti che il cane RA retriever acquistato dall'attrice sia affetto da displasia grave grado E) alle anche e da artrosi grave grado 3 ai gomiti, come anche documentato dall'attrice e non contestato dai convenuti (cfr. docc. 15 e 16 di parte attrice).
È altresì pacifico tra le parti, però, che al momento dell'acquisto il cane non presentasse problematiche articolari – atteso che il cane cominciò a manifestare una “leggera zoppia” (così l'attrice nell'atto di citazione) circa un mese dopo l'arrivo a casa e cioè all'età di circa 4 mesi di vita, essendo non contestato che all'età di quasi tre mesi di vita dell'animale l'acquirente lo prelevò dall'allevamento e lo portò presso la sua abitazione.
Ed è, ancora, circostanza documentata (cfr. test e rispettivi pedigree del padre e della madre del cucciolo sub docc. da 7 a 10 prodotti dai convenuti) e non controversa tra le parti che entrambi i genitori del cucciolo fossero animali esenti da vizi ostativi alla riproduzione. Per_1
Sulla scorta di tali circostanze di fatto, quale ragione più liquida del decidere, il Tribunale ritiene che non sussista responsabilità dei venditori per i danni che l'attrice ha dedotto di aver sofferto in conseguenza del non conformità dell'animale.
Le problematiche articolari del cane infatti, non erano presenti al momento della vendita Per_1 dell'animale ed i genitori del cucciolo erano esenti da vizi ostativi alla riproduzione, ragion per cui non vi erano emergenze che evidenziassero la probabilità della insorgenza della patologia in discorso.
Quanto, poi, alla circostanza che la madre del cucciolo non fosse stata sottoposta a test prima Per_1 della procreazione della cucciolata cui apparteneva l'animale per cui è causa, essa è priva di rilevanza
(in termini di c.d. rilevanza causale della colpa), poiché intanto si sarebbe potuto muovere un rimprovero per colpa ai venditori in quanto il test eseguito sulla madre del cucciolo, dopo la nascita di questo, avesse offerto esiti ostativi all'accoppiamento della cagna con il padre del cucciolo e dunque se l'ignoranza dei venditori circa la patologia del cucciolo fosse stata concretizzazione del rischio Per_1 che la regola cautelare - del sottoporre i genitori a test prima dell'accoppiamento - si prefiggeva di contrastare. In altri termini, tenuto conto del fatto che gli esiti dei test condotti sugli animali furono pagina 7 di 9 positivi, la sottoposizione della cagna madre di agli accertamenti volti ad escludere la presenza di Per_1 vizi ostativi alla sua riproduzione prima dell'accoppiamento con il cane “Shop” non avrebbe avuto alcuna valenza impeditiva della ignoranza dei venditori circa la patologia del cane Per_1
Del pari non può assumere rilevanza determinante ai fini dell'accertamento della colpa dei venditori la circostanza che un altro cucciolo della cucciolata cui apparteneva il cane vale a dire il cane di Per_1 nome LY, avesse gli “stessi problemi” del cucciolo acquistato da . Parte_1
Quale ragione più liquida del decidere – e cioè a prescindere dal se alla locuzione “stessi problemi” utilizzata da nel messaggio inoltrato a il 24/9/2021 (cfr. doc. CP_1 Parte_1
9) debba attribuirsi il significato, contestato dai convenuti, che anche il cane LY fosse affetto dalle medesime malformazioni articolari del cane - si osserva che anche laddove il cane LY avesse
Per_1 manifestato le stesse patologie articolari del cucciolo in ogni caso si tratterebbe di manifestazioni
Per_1 patologiche coeve a quelle da cui risultò affetto questo animale, inconferenti ai fini dell'accertamento della colpa dei venditori, poiché, appunto, insorte presumibilmente (art. 2729 c.c.) dopo la vendita del cucciolo trattandosi di cuccioli nati dallo stesso parto ed avendo le patologie articolari da cui
Per_1 risulta affetto il cane tempi d'insorgenza notoriamente piuttosto uniformi.
Per_1
Sotto diversa prospettiva, poi, deve anche osservarsi che le domande risarcitorie avanzate dalla parte attrice devono ritenersi infondate ai sensi dell'art. 1227, comma 2, c.c.
Si è detto sopra che la stessa parte attrice ha documentato nel presente giudizio che, non appena notiziato delle problematiche articolari da cui era affetto il cucciolo di RA, CP_1 prontamente propose a la sostituzione del cucciolo, che non fu accettata Parte_1 dall'odierna attrice (cfr. doc. 9 di parte attrice).
Scegliendo di tenere con sé l'animale malato, allora, da un punto di vista tecnico giuridico
[...]
si espose volontariamente alle conseguenze della scelta compiuta e, segnatamente, degli Parte_1 esborsi che ne sarebbero derivati, sicché di tale scelta non possono qui risponderne i venditori.
3. Quanto alle spese di lite esse seguono la soccombenza dell'attrice e sono liquidate, come in dispositivo, ai sensi del D.M. n. 55/2014 (scaglione fino a € 26.000,00, valori minimi stante la semplicità delle questioni trattate).
PQM
Il Tribunale di Ravenna, sezione civile, definitivamente pronunziando nell'ambito del giudizio n.
1400/2023 R.G., ogni diversa domanda rigettata come in motivazione, così provvede:
- accertata l'avvenuta restituzione, da parte dei convenuti, in favore dell'attrice, di parte del prezzo di acquisto del cane nella misura di euro 1.325,00 a fronte del prezzo pari ad euro Per_1
1.500,00, rigetta le domande attoree;
pagina 8 di 9 - condanna al pagamento, in favore dei convenuti, delle spese di lite Parte_1 che liquida in euro 2540,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali, c.p.a. e i.v.a. come per legge se dovuta.
Ravenna, 23/12/2025
Il Giudice
Dott. Pierpaolo Galante
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Ravenna, sezione civile, in persona del Giudice dott. Pierpaolo Galante, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile ordinaria iscritta al n. 1400/2023 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, avente ad oggetto “vendita di cose mobili”, vertente
TRA
( ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
ES GO presso il cui studio – e domicilio digitale - è elettivamente domiciliata in Cesena (FC), viale Oberdan n. 168, in virtù di procura allegata all'atto di citazione
ATTRICE
E
( ) e ( ), CP_1 C.F._2 Controparte_2 C.F._3 rappresentati e difesi dall'avv. Guya Fossa presso il cui studio – e domicilio digitale – sono elettivamente domiciliati in Milano, via Podgora n. 13, in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTI
CONCLUSIONI per : “In via preliminare: Parte_1
- Accertare e dichiarare la competenza del Tribunale di Ravenna nella decisione della presente causa, così come stabilito dall'art. 66 del Codice del Consumo;
Nel merito: 1) Accertare e dichiarare la risoluzione del contratto di acquisto del cane RA di nome Per_1 microchip n. 380260101953422, con integrale restituzione del prezzo di acquisto versato dall'odierna attrice in favore dei convenuti, stante il grave vizio redibitorio che affligge l'animale e che lo rende inidoneo alle attività che la sig.ra voleva svolgere con lui quando lo ha acquistato, il tutto Parte_1
pagina 1 di 9 detratta la somma già versata in acconto dalla sig.ra con tacito riconoscimento della propria CP_2 responsabilità nella vendita del cane affetto da vizio redibitorio, pari a Euro 1.375,00; 2) Accertare e dichiarare, come ampiamente dimostrato in parte motiva, l'esistenza dei vizi redibitori del cane Oscar, razza RA, microchip n. 380260101953422, acquistato dalla sig.ra e Parte_1 consistenti in “Displasia Grave Grado E alle anche” e “Artrosi Grave Grado 3 ai gomiti”, come certificato ufficialmente dall'Ente certificatore FSA a firma del Dott. prodotto sub. docc. 15) e Per_2
16) e riportato sul pedigree dell'animale prodotto sub. doc. 1); e per l'effetto
3) Condannare i convenuti in solido tra loro al risarcimento di tutte le spese veterinarie sostenute sino ad oggi dall'odierna attrice per curare il cane affetto da grave displasia dei gomiti e delle Per_1 anche, come da certificazione ufficiale prodotta in atti (sub. docc. 15-16), consistenti in farmaci e integratori, visite specialistiche e relative trasferte, operazioni ai gomiti già eseguite e relativa degenza, nonché cure e fisioterapia post operatoria, per una somma complessiva pari a circa Euro
4.700,00;
4) Condannare i convenuti in solido tra loro al pagamento delle operazioni di protesi all'anca che il cane presto sarà costretto ad affrontare a causa della sua patologia di grave displasia dell'anca Per_1 che lo affligge praticamente dalla nascita, come già certificato dalla comunicazione della Clinica Dott. Vezzoni prodotta sub. doc. 14), per un totale di circa Euro 9.000,00 (circa Euro 4.500,00 per ogni intervento alle anche);
5) Condannare i convenuti in solido tra loro al pagamento di una somma che il Giudice riterrà in via equitativa opportuna in favore della sig.ra a titolo di risarcimento per il Parte_1 danno derivatole dall'acquisto di un cane affetto da grave displasia delle anche e dei gomiti, vizio che ha modificato in buona parte le abitudini di vita dell'attrice e che ha reso impossibile svolgere le attività cinofile per cui ella aveva acquistato il cane, rendendo pertanto vane le grandi aspettative di condivisione di attività cinofile e di vita quotidiana che la sig.ra aveva per lei e il suo cane, Parte_1 tanto atteso e ricercato;
6) Ordinare a norma dell'art. 120 c.p.c., in caso di esito positivo per l'attrice, la pubblicazione a cura e spese del soccombente, di un estratto della sentenza su un quotidiano a tiratura nazionale e su un quotidiano a tiratura locale, riservando sin d'ora formale esposto all' Controparte_3
a carico dei convenuti per le loro responsabilità nell'allevamento di soggetti non idonei.
[...]
Il tutto con vittoria di spese di lite, compensi legali, oltre al 15% per spese generali e refusione I.V.A. e C.P.A. come per legge”; per e : “accertata la propria competenza, nonché accertato e dichiarato CP_1 Controparte_2 che i signori e hanno provveduto a corrispondere a CP_1 Controparte_2 Parte_1
l'importo complessivo di € 1.325,00 a titolo di riduzione del prezzo per l'acquisto del
[...]
RA Retriever di nome microchip n. 380260101953422, rigettare le domande tutte Per_1 formulate da , in quanto infondate in fatto e in diritto. Con vittoria di spese Parte_1
e compensi professionali”. MOTIVAZIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato ha convenuto dinanzi Parte_1 all'intestato Tribunale e ed ha dedotto che nel mese di giugno 2021 CP_1 Controparte_2 acquistò dai convenuti, titolari dell'allevamento amatoriale “I RA Retriever dell'Alzavola”, un pagina 2 di 9 cucciolo di razza RA retriever, nato il [...], di nome che gli ascendenti del cucciolo Per_1 derivavano da linee di RA con ottime attitudini al riporto su terra e in acqua e gli stessi allevatori, nel presentare la cucciolata sui social, enfatizzarono le buone doti che avrebbero avuto i cuccioli;
che ella esponente, già proprietaria in precedenza di un altro RA retriever, da anni seguiva la
“carriera” del padre del suo futuro cucciolo, in quanto della stessa linea di sangue del suo precedente
RA e, una volta venuta a conoscenza della cucciolata direttamente dalla padrona del maschio, prenotò il cucciolo, versando una caparra a mezzo di bonifico bancario ai proprietari della fattrice,
e che, all'età di quasi tre mesi del cucciolo ella deducente lo prelevò CP_1 CP_2 Per_1 dall'allevamento, saldandone il prezzo pari a complessivi euro 1500,00; che, circa un mese dopo l'arrivo a casa, il cucciolo presentava una leggera zoppia, la cui persistenza, dopo alcune iniziali inutili somministrazioni di prodotti suggeriti, prima, dagli stessi allevatori e, poi, dal veterinario di fiducia, indussero ella esponente a sottoporre il cucciolo ad una prima visita ortopedica, al cui esito fu diagnosticato, per quanto concerne le articolazioni omero radio-ulnare, un “quadro compatibile con osteocondrosi bilaterale” e, per quanto concerne le articolazioni coxo-femorali, una “grave incongruenza bilaterale che evolverà in grave artrosi”, risultando invece normale il quadro clinico- radiografico in relazione alle articolazioni scapolo-omerali; che ella deducente informò prontamente gli allevatori, telefonicamente, di tale grave situazione ed inviò via e mail a copia degli CP_1 esami radiologici eseguiti e del referto;
che, in data 20/9/2021, ella deducente fece visitare nuovamente il cane da un veterinario ortopedico di fama nazionale, il quale diagnosticò una c.d. displasia dei gomiti e suggerì di intervenire chirurgicamente il prima possibile, su entrambi i gomiti ed in due tempi, per evitare sofferenze al cucciolo e l'ulteriore deterioramento delle articolazioni;
che, pertanto, nella medesima data del 20/9/2021 il cane venne operato in day hospital mediante artroscopia al gomito sinistro ed osteotomia ulnare a sinistra;
che ella esponente informò gli allevatori dell'avvenuta operazione e in data 24/9/2021 le comunicò che anche la sorella del cucciolo CP_1 Per_1 aveva avuto gli stessi problemi e le propose la sostituzione del cucciolo, impossibile da realizzarsi in considerazione dell'affetto che ormai legava ella attrice e al suo cane, ovvero il rimborso del cane o dell'intervento; che in data 11/10/2021 il cane venne sottoposto alla seconda operazione ai Per_1 gomiti, con artroscopia al gomito destro e osteotomia ulnare destra;
che la crescente zoppia posteriore del cane facesse presagire la necessità di procedere anche con l'intervento di protesi alle anche;
che il
26/7/2022 fu certificato che il cane fosse affetto da displasia grave grado E) alle anche e da Per_1 artrosi grave grado 3 ai gomiti;
che, in ragione delle patologie che affliggevano il cane acquistato, ella deducente dovette sostenere spese medico veterinarie per € 4.700,00 ed avrebbe dovuto, in futuro, affrontare le spese per gli interventi alle anche a cui il cane si sarebbe dovuto sottoporre, per il Per_1
pagina 3 di 9 prezzo di euro 4560,00 per ciascuna anca;
che, in seguito alle contestazioni ricevute, gli odierni convenuti le versarono la somma di euro 1325,00; che, oltre alla restituzione del prezzo del cane ed al rimborso delle spese medico veterinarie sostenute e da sostenersi in futuro, ella esponente avesse diritto al risarcimento, da liquidarsi in via equitativa, per il disagio, la perdita di aspettative e per i permessi lavorativi presi per assistere il suo cane;
che inutili furono i tentativi per la definizione in via stragiudiziale della lite.
Tanto premesso ha formulato le medesime conclusioni già sopra riportate. Pt_1 Parte_1
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 21/12/2023 si sono costituiti CP_1
e , i quali hanno dedotto che si determinò ad acquistare il Controparte_2 Parte_1 cucciolo per cui è causa su segnalazione della proprietaria del di lui padre, Dolphingham Drink a Bear, detto Shop, avente la stessa linea di sangue di un precedente cane dell'acquirente; che CP_1 fosse il proprietario della madre del cucciolo, e con l'aiuto di si occupò della Per_3 Controparte_2 gestione della cucciolata di cui faceva parte, composta da n. 6 cuccioli;
che, ricevuta la mail del Per_1
30.8.2021, essi deducenti si resero disponibili a contribuire economicamente per l'intervento ai gomiti del cane oltre che, se necessario, ad occuparsi direttamente di del cane durante la degenza Per_1 Per_1 post operatoria;
che, peraltro, offrì all'odierna attrice procedere alla sostituzione del CP_1 cucciolo;
che, solo in data 23.9.2021, , nell'aggiornare sullo Parte_1 CP_1 stato di salute di gli riferì di aver preso il cane per fare un percorso di riporto, senza certezza di Per_1 poterlo utilizzare;
che la sorella di cucciolata del cane avesse subito un intervento chirurgico ai Per_1 gomiti a causa di fratture con causa traumatica, non per la displasia da cui era affetto il cucciolo acquistato dall'odierna attrice;
che, edotta della volontà di essi esponenti di partecipare al prezzo dell'intervento ai gomiti o al prezzo del cane, optò per “il costo del cane”; Parte_1 che, pertanto, vennero eseguiti sul conto corrente dell'attrice i pagamenti a titolo di rimborso del prezzo di acquisto del cane;
che, successivamente, l'odierna attrice mutò i suoi propositi, avanzando, prima, stragiudizialmente domande diverse e, quindi, convenendoli nel presente giudizio;
che essi esponenti non potessero ritenersi, peraltro, responsabili della malattia del cucciolo acquistato dall'attrice, non essendo consapevoli di tale malattia, non manifestatasi al momento della vendita ed essendo entrambi i genitori del cucciolo Oscar animali esenti da vizi ostativi alla riproduzione, come evincibile dai risultati dei test genetici, con esiti positivi, ai quali entrambi gli animali furono sottoposti;
che, inoltre, nulla avesse provato l'attrice in merito al preteso incidere della patologia del cane sulla di lei vita Per_1 privata e lavorativa;
che, ancora, i documenti di spesa prodotti dall'attrice fossero riferibili anche ad esborsi sostenuti per ragioni diverse dalla displasia dell'animale e non tutti comprovassero spese effettivamente sostenute;
che, infine, dovessero intendersi quali meramente ipotetici gli esborsi per pagina 4 di 9 l'intervento alle anche del cane, avendo anzi l'odierna attrice riferito di essere contraria a tale intervento e favorevole alla terapia conservativa.
Tanto premesso e hanno chiesto di rigettare le domande avversarie, in CP_1 Controparte_2 quanto infondate in fatto ed in diritto;
con vittoria delle spese di lite.
Esperito l'interrogatorio formale dell'attrice ed escusso il testimone ammesso, fissata l'udienza per la rimessione in decisione della causa ed assegnati alle parti i termini di cui all'art. 189 c.p.c., assegnati alle parti i termini di cui all'art. 127 ter c.p.c. per il deposito di note scritte sostitutive della partecipazione all'udienza per la rimessione in decisione della causa, acquisita documentazione varia, con ordinanza depositata il 26/11/2025 lo scrivente – subentrato nelle more del giudizio al Giudice precedentemente titolare del procedimento -, visto l'art. 281 quinquies c.p.c., ha trattenuto la causa in decisione.
1. Va premesso, in diritto, innanzitutto, che in tema di compravendita di animali la persona fisica che acquista un animale da compagnia (o d'affezione), per la soddisfazione di esigenze della vita quotidiana estranee all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente esercitata, va qualificato a tutti gli effetti "consumatore", così come va qualificato "venditore", ai sensi del codice del consumo, chi, nell'esercizio del commercio o di altra attività imprenditoriale, venda un animale da compagnia che, a sua volta, in quanto "cosa mobile" in senso giuridico, costituisce "bene di consumo" (cfr., in tal senso,
Cass. sent. n. 22728/2018).
Deve aggiungersi, poi, che nella disciplina consumeristica esiste una gerarchia dei rimedi a tutela del consumatore, distinti tra rimedi primari e rimedi secondari, ed è imposto al consumatore di attenersi a tale gerarchizzazione, pur essendo libero di scegliere il rimedio per lui più conveniente, una volta rispettato l'ordine dei rimedi in via progressiva (cfr., in motivazione, Cass. ord. n. 3695/2022). Come emerge dal dato normativo, e come pacificamente si afferma in dottrina, nel caso di non conformità del bene al contratto, il consumatore è tenuto a chiedere in un primo momento la sostituzione ovvero la riparazione del bene, e solo qualora ciò non sia possibile, ovvero sia manifestamente oneroso, è legittimato ad avvalersi dei cd. rimedi secondari. L'art. 130, comma 7, cod. cons. – applicabile ratione temporis nella formulazione antecedente al D.Lgs. n. 170/2021-, in particolare, stabilisce che "il consumatore può richiedere, a sua scelta, una congrua riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto ove ricorra una delle seguenti situazioni: a) la riparazione e la sostituzione sono impossibili o eccessivamente onerose;
b) il venditore non ha provveduto alla riparazione o alla sostituzione del bene entro il termine congruo di cui al comma 6; c) la sostituzione o la riparazione precedentemente effettuata ha arrecato notevoli inconvenienti al consumatore", denotando in tal modo la progressività
pagina 5 di 9 dei rimedi predisposti dal legislatore a tutela dell'acquirente" (cfr., in tal senso, in motivazione Cass. ord. ult. cit.).
Deve, allora, innanzitutto osservarsi che alla compravendita del cucciolo di RA retriever, di nome per cui è causa deve applicarsi la disciplina del codice del consumo, atteso che dalle allegazioni Per_1 delle parti non si evince che l'acquisto del cane avvenne per ragioni relative all'attività imprenditoriale o professionale esercitata dall'attrice e, d'altro canto, è pacifico che gli odierni convenuti vendettero il cucciolo in quanto titolari dell'allevamento “ ” e, dunque, nell'ambito Controparte_4 di un'attività svolta in modo professionale e nella qualità di “venditori” ai sensi del codice del consumo
(artt. 128 e ss cod. cons.).
Ciò premesso la domanda di risoluzione del contratto di acquisto del cane RA di nome Per_1 microchip n. esperita da deve ritenersi infondata e va, PartitaIVA_1 Parte_1 pertanto, rigettata.
Quale ragione più liquida del decidere si osserva che, come anche dedotto e documentato dalla stessa parte attrice, gli odierni convenuti nel momento in cui vennero a conoscenza delle problematiche articolari – documentate dall'attrice e non contestate – da cui risultava affetto il cane acquistato da
, le proposero la sostituzione del cucciolo (cfr. anche doc. 9 prodotto dalla Parte_1 stessa parte attrice) e, comunque, successivamente restituirono all'acquirente quasi l'intero prezzo di acquisto dell'animale (precisamente euro 1325,00).
Nel presente giudizio ha dedotto che la sostituzione proposta dai venditori Parte_1 fosse impossibile da realizzarsi, in ragione dell'“affetto che oramai legava la sig.ra al suo Parte_1 cane”.
Si osserva, tuttavia, in senso tecnico giuridico – e cioè da un punto di vista diverso da quello dell'analisi della relazione che può instaurarsi tra l'essere umano e l'animale da compagnia, in termini di pietà, protezione, quando non anche di autentico affetto –, che la “sostituzione” del cucciolo da parte dei venditori non poteva ritenersi nel caso di specie “impossibile”, dovendosi l'impossibilità della sostituzione valutare in termini oggettivi, per esempio in termini di fungibilità, che nel caso di specie non è controversa.
E del resto la conferma della non impossibilità della sostituzione deve trarsi, indirettamente, proprio dall'azione esperita nel presente giudizio da , atteso che l'accoglimento della Parte_1 domanda di risoluzione svolta dall'attrice implicherebbe all'attualità la restituzione del cane al Per_1 venditore, che, quindi, l'attrice avrebbe potuto effettuare (anche) al tempo in cui le fu proposto, ricevendo “in sostituzione” un cucciolo sano.
pagina 6 di 9 La domanda di risoluzione del contratto svolta da al di fuori della gerarchia Parte_1 dei rimedi previsti dal codice del consumo ed all'esito della pressoché integrale restituzione del prezzo di acquisto del cane da parte dei venditori (euro 1325,00 a fronte del prezzo pari ad euro 1500,00) è, pertanto, infondata e va rigettata.
2. Passando alle domande risarcitorie svolte, poi, dall'attrice, va premesso che ai sensi dell'art. 1494
c.c. applicabile anche alla vendita tra professionista e consumatore ai sensi dell'art. 135, coma 2, cod. cons. nella formulazione vigente ratione temporis, in caso di consegna di cosa viziata il venditore è tenuto al risarcimento “se non prova di avere ignorato senza colpa i vizi della cosa”.
Nel caso di specie è pacifico tra le parti che il cane RA retriever acquistato dall'attrice sia affetto da displasia grave grado E) alle anche e da artrosi grave grado 3 ai gomiti, come anche documentato dall'attrice e non contestato dai convenuti (cfr. docc. 15 e 16 di parte attrice).
È altresì pacifico tra le parti, però, che al momento dell'acquisto il cane non presentasse problematiche articolari – atteso che il cane cominciò a manifestare una “leggera zoppia” (così l'attrice nell'atto di citazione) circa un mese dopo l'arrivo a casa e cioè all'età di circa 4 mesi di vita, essendo non contestato che all'età di quasi tre mesi di vita dell'animale l'acquirente lo prelevò dall'allevamento e lo portò presso la sua abitazione.
Ed è, ancora, circostanza documentata (cfr. test e rispettivi pedigree del padre e della madre del cucciolo sub docc. da 7 a 10 prodotti dai convenuti) e non controversa tra le parti che entrambi i genitori del cucciolo fossero animali esenti da vizi ostativi alla riproduzione. Per_1
Sulla scorta di tali circostanze di fatto, quale ragione più liquida del decidere, il Tribunale ritiene che non sussista responsabilità dei venditori per i danni che l'attrice ha dedotto di aver sofferto in conseguenza del non conformità dell'animale.
Le problematiche articolari del cane infatti, non erano presenti al momento della vendita Per_1 dell'animale ed i genitori del cucciolo erano esenti da vizi ostativi alla riproduzione, ragion per cui non vi erano emergenze che evidenziassero la probabilità della insorgenza della patologia in discorso.
Quanto, poi, alla circostanza che la madre del cucciolo non fosse stata sottoposta a test prima Per_1 della procreazione della cucciolata cui apparteneva l'animale per cui è causa, essa è priva di rilevanza
(in termini di c.d. rilevanza causale della colpa), poiché intanto si sarebbe potuto muovere un rimprovero per colpa ai venditori in quanto il test eseguito sulla madre del cucciolo, dopo la nascita di questo, avesse offerto esiti ostativi all'accoppiamento della cagna con il padre del cucciolo e dunque se l'ignoranza dei venditori circa la patologia del cucciolo fosse stata concretizzazione del rischio Per_1 che la regola cautelare - del sottoporre i genitori a test prima dell'accoppiamento - si prefiggeva di contrastare. In altri termini, tenuto conto del fatto che gli esiti dei test condotti sugli animali furono pagina 7 di 9 positivi, la sottoposizione della cagna madre di agli accertamenti volti ad escludere la presenza di Per_1 vizi ostativi alla sua riproduzione prima dell'accoppiamento con il cane “Shop” non avrebbe avuto alcuna valenza impeditiva della ignoranza dei venditori circa la patologia del cane Per_1
Del pari non può assumere rilevanza determinante ai fini dell'accertamento della colpa dei venditori la circostanza che un altro cucciolo della cucciolata cui apparteneva il cane vale a dire il cane di Per_1 nome LY, avesse gli “stessi problemi” del cucciolo acquistato da . Parte_1
Quale ragione più liquida del decidere – e cioè a prescindere dal se alla locuzione “stessi problemi” utilizzata da nel messaggio inoltrato a il 24/9/2021 (cfr. doc. CP_1 Parte_1
9) debba attribuirsi il significato, contestato dai convenuti, che anche il cane LY fosse affetto dalle medesime malformazioni articolari del cane - si osserva che anche laddove il cane LY avesse
Per_1 manifestato le stesse patologie articolari del cucciolo in ogni caso si tratterebbe di manifestazioni
Per_1 patologiche coeve a quelle da cui risultò affetto questo animale, inconferenti ai fini dell'accertamento della colpa dei venditori, poiché, appunto, insorte presumibilmente (art. 2729 c.c.) dopo la vendita del cucciolo trattandosi di cuccioli nati dallo stesso parto ed avendo le patologie articolari da cui
Per_1 risulta affetto il cane tempi d'insorgenza notoriamente piuttosto uniformi.
Per_1
Sotto diversa prospettiva, poi, deve anche osservarsi che le domande risarcitorie avanzate dalla parte attrice devono ritenersi infondate ai sensi dell'art. 1227, comma 2, c.c.
Si è detto sopra che la stessa parte attrice ha documentato nel presente giudizio che, non appena notiziato delle problematiche articolari da cui era affetto il cucciolo di RA, CP_1 prontamente propose a la sostituzione del cucciolo, che non fu accettata Parte_1 dall'odierna attrice (cfr. doc. 9 di parte attrice).
Scegliendo di tenere con sé l'animale malato, allora, da un punto di vista tecnico giuridico
[...]
si espose volontariamente alle conseguenze della scelta compiuta e, segnatamente, degli Parte_1 esborsi che ne sarebbero derivati, sicché di tale scelta non possono qui risponderne i venditori.
3. Quanto alle spese di lite esse seguono la soccombenza dell'attrice e sono liquidate, come in dispositivo, ai sensi del D.M. n. 55/2014 (scaglione fino a € 26.000,00, valori minimi stante la semplicità delle questioni trattate).
PQM
Il Tribunale di Ravenna, sezione civile, definitivamente pronunziando nell'ambito del giudizio n.
1400/2023 R.G., ogni diversa domanda rigettata come in motivazione, così provvede:
- accertata l'avvenuta restituzione, da parte dei convenuti, in favore dell'attrice, di parte del prezzo di acquisto del cane nella misura di euro 1.325,00 a fronte del prezzo pari ad euro Per_1
1.500,00, rigetta le domande attoree;
pagina 8 di 9 - condanna al pagamento, in favore dei convenuti, delle spese di lite Parte_1 che liquida in euro 2540,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali, c.p.a. e i.v.a. come per legge se dovuta.
Ravenna, 23/12/2025
Il Giudice
Dott. Pierpaolo Galante
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