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Sentenza 22 gennaio 2025
Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 22/01/2025, n. 265 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 265 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
n. 5049/2024 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Napoli Nord
II SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del dott. Antonio
Caradonna, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5049/2024, avente ad oggetto:
Appalto: altre ipotesi ex art. 1655 e ss. cc (ivi compresa l'azione ex 1669cc),
riservata in decisione all'udienza dell'11.12.2024 promossa da:
, (CF: ) rapp. e difesa dall'avv.to Parte_1 P.IVA_1
Mario D'Aniello (CF: ), elettivamente domiciliato in C.F._1
Indirizzo Telematico, presso lo studio del predetto difensore.
PARTE RICORRENTE
CONTRO
RU IG SR (CF: ) P.IVA_2
PARTE RESISTENTE CONTUMACE
CONCLUSIONI
pagina 1 di 5
Ai sensi degli artt. 132 secondo comma n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. la motivazione della sentenza consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.
A norma dell'art. 16 bis, comma 9 octies del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 (comma aggiunto dall'art. 19, comma 1, lett. a), n. 2 ter) del D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n. 132), la presente sentenza viene redatta in maniera sintetica, tenendo conto delle indicazioni contenute nel decreto n. 136 in data 14.9.2016 del Primo Presidente della Corte di Cassazione, e delle considerazioni contenute nella Circolare del CSM (adottata il 5.7.2017) di cui alla nota 6.7.2017 Prot.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato alla controparte, il Parte_1
conveniva in giudizio la srls SO IG dinanzi a questo Tribunale
[...]
deducendo di aver stipulato in data 18 dicembre 2021 con la resistente un CP_1
contratto di appalto ad oggetto i lavori di manutenzione straordinaria per il ripristino dei prospetti e dei balconi dell'edificio sito in Lusciano. Deduceva inoltre che l'importo complessivo dell'appalto, pari a € 192.510,38, prevedeva un anticipo del
10% versato tramite bonifico bancario (€ 19.251,04) e la cessione del credito fiscale per il restante 90% (€ 173.259,34). Deduceva ancora che, nonostante gli accordi contrattuali la società convenuta, interrompeva le lavorazioni tra marzo e aprile 2022,
pagina 2 di 5 abbandonando il cantiere, generando una situazione di pericolo per la pubblica e privata incolumità, costringendo il Condominio a provvedere a proprie spese alla messa in sicurezza. Deduceva infine che, nonostante le diffide inviate, ai sensi dell'art. 1454 c.c. e dell'art. 13 delle condizioni contrattuali, non avendo ricevuto riscontro dall'appaltatore, il Condominio considerava il contratto risolto per grave inadempimento della controparte.
Parte resistente rimaneva contumace nonostante la ritualità della notifica del ricorso introduttivo.
La domanda è parzialmente fondata e, come tale, va accolta.
Agli atti di parte ricorrente risulta documentato il comportamento omissivo della srls SO IG, che interrompeva i lavori senza alcuna giustificazione valida, e che risulta decisivo ai fini della risoluzione del contratto;
tanto, atteso che la mancata esecuzione delle opere impediva al Condominio anche la possibilità di beneficiare delle agevolazioni di legge, tra cui quella denominata “Bonus facciate”, con i conseguenti ed evidenti danni economici.
Il descritto comportamento omissivo determinava, pertanto, la risoluzione del contratto prevista ex art. 1454 c.c.; ciò in quanto, sulla scorta del contenuto della clausola risolutiva espressa prevista nel contratto, alla mancata ripresa delle lavorazioni entro il termine intimato del 30 novembre 2023, conseguiva l'automatico scioglimento del contratto tra le parti.
pagina 3 di 5 Alla luce di quanto esposto, la srls resistente risulta tenuta a restituire l'anticipo ricevuto di € 19.251,04, cui vanno corrisposti gli interessi di legge dalla data di scadenza del termine di diffida alla ripresa dei lavori interrotti.
In merito, poi, alle richieste ed all'ammontare dei presunti benefici fiscali cui il avrebbe avuto diritto, né in merito al valore del credito ceduto, né Parte_1
tantomeno in merito agli addotti danni, non essendo stato nulla documentato le relative domande vanno rigettate, con tutte le conseguenze.
Le spese di lite seguono la parziale soccombenza della srls resistente ex art. 91
comma 1 c.p.c. e vengono liquidate solo per 2/3 a carico di quest'ultima; il tutto, in considerazione del valore della controversia individuato ai sensi degli artt. 5 D.M.
10/3/2014 n. 55 e dell'art. 14 comma 1 c.p.c. e quindi dello scaglione di valore corrispondente al liquidato, per tutte le fasi contemplate dall'art. 12 comma 3 del medesimo regolamento ministeriale e con l'applicazione dei livelli medi previsti dalla
Tabella n. 2 allegata al decreto, che si riferisce ai giudizi di cognizione ordinaria.
All'importo liquidato vanno comunque aggiunti l'IVA e la CPA se documentate con fattura quali accessori delle spese legali (cfr. Cass. civ. sez. III, 8/11/2012, n. 19307)
nonché il 15% sui compensi a titolo di rimborso forfettario ex art. 2 comma 2 D.M.
10/3/2014 n. 55, che è dovuto “in ogni caso” e quindi segue automaticamente la condanna pronunciata ex art. 91 comma 1 c.p.c. (v. Cass. civ. sez. III, 8/7/2010, n.
16153).
P.Q.M.
pagina 4 di 5 Il Tribunale,
definitivamente pronunziando sulla domanda avanzata dal Parte_1
nei confronti della srls SO IG, così provvede:
-In accoglimento parziale della domanda di parte ricorrente, per le causali di cui in parte motiva, condanna la srls SO IG al pagamento dell'importo di euro €
19.251,04, con interessi di legge dalla data di scadenza del termine di diffida alla ripresa dei lavori interrotti.
-Condanna altresì la parte resistente a rimborsare alla parte ricorrente i 2/3 delle spese di lite, che si liquidano nel suo totale complessivo in € 3.397,00 per compenso professionale ed € 406,50 per esborsi, oltre rimborso forfettario al 15%, CPa ed IVA
come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario.
Aversa, 22/01/2025
Il Giudice
dott. Antonio Caradonna
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