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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XVIII, sentenza 16/02/2026, n. 965 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 965 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 965/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 18, riunita in udienza il 04/02/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
DI MARCO ANTONIO, Presidente
GUADAGNI LUIGI, Relatore
SILIPO FRANCESCO, Giudice
in data 04/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3797/2024 depositato il 29/07/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale ON
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 283/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado FROSINONE sez. 1 e pubblicata il 04/07/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04720220005432147000 IRPEF-ALTRO 1992
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 617/2026 depositato il
05/02/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (//)
Resistente/Appellato: (//)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il signor Resistente_1 ha impugnato la cartella di pagamento n. 04720220005432147000, notificata il 27 giugno 2022, relativa ad annualità 1977, 1978 e 1979 (IRPEF, ILOR e ritenute). Il ricorso è stato proposto in data 23 settembre 2022. La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ON (Sez. I) ha accolto il ricorso con sentenza n. 283/2024 pronunciata il 19 giugno 2023, depositata il 4 luglio 2024 e notificata il 5 luglio 2024, condannando l'Ufficio alle spese.
Negli anni d'imposta 1977, 1978 e 1979 venivano emessi quattro avvisi di accertamento (incluse poste per
IRPEF/ILOR e sostituto d'imposta mod. 770), notificati il 28 dicembre 1983; i ricorsi di primo grado venivano respinti e le sentenze di secondo grado confermavano i rigetti. Successivamente, dinanzi alla Commissione
Tributaria Centrale (C.T.C.) i giudizi venivano dichiarati estinti con decreti n. 574/16/2013, 575/16/2013,
576/16/2013 e 577/16/2013, depositati il 7 marzo 2014, divenuti definitivi per mancato reclamo nei 60 giorni.
L'Ufficio ha provveduto all'iscrizione a ruolo entro il termine ritenuto applicabile, formando il ruolo ordinario n. 33/2022, reso esecutivo il 21 dicembre 2021 e consegnato il 25 gennaio 2022; in precedenza il contribuente aveva presentato istanza di accesso agli atti (25 luglio 2022) cui l'Ufficio rispondeva trasmettendo la documentazione (29 agosto 2022).
Il contribuente ha eccepito decadenza dell'azione esattiva ai sensi dell'art. 25, d.P.R. 602/1973, oltre che prescrizione e vizio di motivazione della cartella;
l'Ufficio ha resistito deducendo l'inapplicabilità della decadenza di cui all'art. 25 al caso di specie, la non maturata prescrizione decennale ex art. 2946 c.c., e ha sollevato eccezioni pregiudiziali di inammissibilità del ricorso ex artt. 19 e 21, d.lgs. 546/1992 per copertura da giudicato del rapporto d'imposta (artt. 324 c.p.c. e 2909 c.c.).
La C.G.T. di primo grado ha ritenuto tempestivo il ricorso, escluso l'intervenuto giudicato (non essendo intervenute sentenze di condanna o accertamento giudiziale della debenza) e, rilevata la definitività degli avvisi di accertamento per estinzione del giudizio dinanzi alla C.T.C., ha applicato il termine di decadenza di cui all'art. 25 d.P.R. 602/1973 decorrente dalla definitività dell'atto impositivo, annullando la cartella e liquidando spese pari a € 3.160,00 in favore del ricorrente.
Avverso la menzionata sentenza l'Agenzia delle Entrate – DP ON ha proposto appello con richiesta di discussione in pubblica udienza, articolando quattro motivi: (a) violazione e falsa applicazione dell'art. 25
d.P.R. 602/1973; (b) violazione dell'art. 338 c.p.c. congiuntamente agli artt. 324 c.p.c. e 2909 c.c.; (c) omessa applicazione dell'art. 2946 c.c.; (d) violazione degli artt. 19 e 21 d.lgs. 546/1992 in relazione all'art. 338 c.p.
c.
L'Ufficio ha assunto che l'estinzione del processo si estende all'intero giudizio e consolida l'atto impositivo, dal quale decorre la prescrizione decennale della pretesa, e richiama plurimi arresti di legittimità (Cass. nn.
556/2016, 23922/2016, 21143/2015, ord. 7444/2022). Conclude per la riforma integrale della sentenza e il rigetto del ricorso originario.
Si è costituito l'appellato Resistente_1 chiedendo il rigetto dell'appello. Deduce l'inesistenza di giudicato sulla debenza (essendovi solo decreti di estinzione della CTC), la applicabilità dell'art. 25 d.P.R. 602/1973 con decorrenza dalla estinzione (7 marzo 2014) e la necessità di notificare la cartella entro il 31 dicembre del secondo anno successivo (ossia 31 dicembre 2016), così reputando tardiva la notifica del 27 giugno
2022; in subordine invoca la prescrizione quinquennale degli interessi (art. 2948, n. 4 c.c.) e delle sanzioni
(art. 20, d.lgs. 472/1997), richiamando Cass. 3458/2023, 7444/2022, 2095/2023 e 5220/2024.
In atti risultano indicazioni di valore economico delle singole partite riferite alle annualità 1977–1979 e le attestazioni per la prenotazione a debito del contributo unificato;
l'appendice dell'atto di appello riporta i riferimenti del ricorso originario (R.G.R. 000864/2022-00) e i valori economici delle poste impugnate per ciascun periodo d'imposta.
Nelle memorie integrative parte resistente sostiene che l'appello dell'Agenzia delle Entrate è infondato perché, con l'estinzione del giudizio per inattività delle parti, l'avviso di accertamento diventa definitivo senza formare giudicato. In questi casi non si applica la prescrizione decennale dell'art. 2953 c.c., valida solo per le sentenze di condanna, ma i termini di decadenza della riscossione, tra cui l'art. 25, comma 1, lett. c) DPR
602/1973.
Poiché la cartella è stata notificata oltre il termine biennale dalla definitività dell'accertamento,
l'amministrazione è decaduta e l'appello deve essere rigettato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Sulla natura dell'estinzione e sull'assenza di giudicato sostanziale.
La controversia trae origine da giudizi dinanzi alla soppressa Commissione Tributaria Centrale conclusi con decreti di estinzione per mancata riassunzione (nn. 574/16/2013, 575/16/2013, 576/16/2013, 577/16/2013, depositati il 7 marzo 2014). In base ai principi del processo tributario (artt. 45, co. 3, e 63, d.lgs. 546/1992),
l'estinzione comporta il venir meno dell'intero procedimento e determina la definitività dell'originario avviso di accertamento, non già la formazione di un giudicato sulla debenza del tributo. Non ricorrono, pertanto, i presupposti dell'actio iudicati ex art. 2953 c.c. (giudicato di condanna o comunque di accertamento della legittimità dell'atto impositivo) invocati dall'appellante. Tale ricostruzione è coerente con l'indirizzo di legittimità che, in casi sovrapponibili, ha escluso il giudicato sulla pretesa impositiva in presenza di sola estinzione del giudizio, collegando la definitività alla mancata riassunzione e ai suoi effetti sul mero atto amministrativo (avviso), non sulle sentenze di merito inesistenti o travolte dall'estinzione.
2. Conseguenze sulla riscossione: applicabilità della decadenza ex art. 25 d.P.R. 602/1973.
Stabilita l'assenza di giudicato, la fase di riscossione non è regolata dalla prescrizione decennale dell'actio iudicati, bensì dal termine di decadenza di cui all'art. 25, comma 1, lett. c), d.P.R. 602/1973: per le somme dovute “in base ad accertamenti dell'Ufficio”, la cartella va notificata entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo. Nella specie, la definitività si colloca all'epoca dell'estinzione (2014); ne consegue che il termine decadenziale è spirato al 31 dicembre 2016. La cartella
è stata invece notificata il 27 giugno 2022, all'esito di ruolo formato nel 2021, oltre il termine decadenziale e, pertanto, tardivamente. La distinzione fra i casi di giudicato (prescrizione decennale) e i casi, come il presente, in cui è divenuto definitivo solo l'avviso per mancata riassunzione, con conseguente operatività dell'art. 25, è chiaramente evidenziata sia nella sentenza di primo grado sia nelle controdeduzioni dell'appellato, che richiamano pronunce della Suprema Corte in tal senso.
3. Infondati i motivi di appello sull'art. 338 c.p.c., artt. 324 c.p.c. e 2909 c.c.
Il richiamo dell'Ufficio all'art. 338 c.p.c. (effetti dell'estinzione dell'impugnazione sulla sentenza impugnata) non può prevalere sulla disciplina speciale del processo tributario: l'estinzione per mancata riassunzione rilevabile d'ufficio (artt. 45, 63 d.lgs. 546/1992) non determina un giudicato sostanziale sulla debenza, ma consolida l'atto amministrativo (avviso), come già affermato dalla giurisprudenza di merito e di legittimità richiamata in atti. In difetto di sentenze di accertamento passate in giudicato, non trovano applicazione né
l'art. 324 c.p.c. né l'art. 2909 c.c. nella parte in cui presuppongono la cosa giudicata sul rapporto tributario.
Il motivo è pertanto inconferente.
4. Tempestività del ricorso di primo grado e impugnabilità della cartella.
L'eccezione di inammissibilità ex artt. 19 e 21 d.lgs. 546/1992 è infondata: la cartella di pagamento è atto autonomamente impugnabile (art. 19, co. 1, lett. d), e il ricorso è stato proposto tempestivamente entro 60 giorni dalla notifica, tenuto conto della sospensione feriale (art. 1, L. 742/1969), come correttamente ritenuto dal primo giudice.
5. Accessori (interessi e sanzioni): prescrizione quinquennale in assenza di giudicato.
Per mera completezza, va ribadito che, in assenza di giudicato, gli interessi maturati e le sanzioni irrogate non soggiacciono alla prescrizione decennale dell'art. 2953 c.c., ma ai termini quinquennali rispettivamente dell'art. 2948, n. 4, c.c. (interessi periodici) e dell'art. 20, d.lgs. 472/1997 (sanzioni), come evidenziato nelle controdeduzioni e nella giurisprudenza richiamata dall'appellato; l'appello sul punto è comunque assorbito dalla rilevata decadenza della pretesa principale.
Alla luce di quanto precede, l'appello dell'Agenzia delle Entrate deve essere rigettato poiché infondato in diritto;
va confermata la sentenza n. 283/2024 di primo grado che ha annullato la cartella per intervenuta decadenza ex art. 25 d.P.R. 602/1973. La complessità delle questioni trattate e l'obiettiva incertezza interpretativa che ha caratterizzato il quadro normativo e giurisprudenziale in tema di effetti dell'estinzione per mancata riassunzione dei giudizi dinanzi alla soppressa Commissione Tributaria Centrale giustificano la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
In particolare l'interferenza tra le norme del processo tributario (artt. 45 e 63 d.lgs. 546/1992) e quelle del processo civile (art. 338 c.p.c.), richiamate dall'Ufficio, ha generato nel tempo indirizzi giurisprudenziali non sempre univoci circa la formazione o meno del giudicato sostanziale in caso di estinzione del processo;
la stessa giurisprudenza di legittimità, pur oggi orientata nel senso dell'assenza di giudicato sostanziale, ha consolidato tale principio con una evoluzione interpretativa non immediata, determinando una situazione di oggettiva incertezza applicativa per l'Amministrazione finanziaria;
analoghe incertezze hanno riguardato la corretta individuazione del termine applicabile per la riscossione (decadenza ex art. 25 d.P.R. 602/1973 o prescrizione decennale ex art. 2953 c.c.), con oscillazioni interpretative che giustificano la valutazione di non manifesta infondatezza delle ragioni addotte dall'Ufficio.
Tali elementi integrano le gravi ed eccezionali ragioni previste dall'art. 15, comma 2, d.lgs. 546/1992 (in linea con il criterio di cui all'art. 92, comma 2, c.p.c.) che consentono la compensazione delle spese, nonostante il rigetto dell'appello.
Pertanto, la complessità giuridica della vicenda, la rilevanza di questioni interpretative non univoche e l'incertezza normativa che ha circondato la materia giustificano la compensazione integrale delle spese dei due gradi di giudizio.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello e compensa le spese.
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 18, riunita in udienza il 04/02/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
DI MARCO ANTONIO, Presidente
GUADAGNI LUIGI, Relatore
SILIPO FRANCESCO, Giudice
in data 04/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3797/2024 depositato il 29/07/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale ON
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 283/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado FROSINONE sez. 1 e pubblicata il 04/07/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04720220005432147000 IRPEF-ALTRO 1992
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 617/2026 depositato il
05/02/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (//)
Resistente/Appellato: (//)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il signor Resistente_1 ha impugnato la cartella di pagamento n. 04720220005432147000, notificata il 27 giugno 2022, relativa ad annualità 1977, 1978 e 1979 (IRPEF, ILOR e ritenute). Il ricorso è stato proposto in data 23 settembre 2022. La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ON (Sez. I) ha accolto il ricorso con sentenza n. 283/2024 pronunciata il 19 giugno 2023, depositata il 4 luglio 2024 e notificata il 5 luglio 2024, condannando l'Ufficio alle spese.
Negli anni d'imposta 1977, 1978 e 1979 venivano emessi quattro avvisi di accertamento (incluse poste per
IRPEF/ILOR e sostituto d'imposta mod. 770), notificati il 28 dicembre 1983; i ricorsi di primo grado venivano respinti e le sentenze di secondo grado confermavano i rigetti. Successivamente, dinanzi alla Commissione
Tributaria Centrale (C.T.C.) i giudizi venivano dichiarati estinti con decreti n. 574/16/2013, 575/16/2013,
576/16/2013 e 577/16/2013, depositati il 7 marzo 2014, divenuti definitivi per mancato reclamo nei 60 giorni.
L'Ufficio ha provveduto all'iscrizione a ruolo entro il termine ritenuto applicabile, formando il ruolo ordinario n. 33/2022, reso esecutivo il 21 dicembre 2021 e consegnato il 25 gennaio 2022; in precedenza il contribuente aveva presentato istanza di accesso agli atti (25 luglio 2022) cui l'Ufficio rispondeva trasmettendo la documentazione (29 agosto 2022).
Il contribuente ha eccepito decadenza dell'azione esattiva ai sensi dell'art. 25, d.P.R. 602/1973, oltre che prescrizione e vizio di motivazione della cartella;
l'Ufficio ha resistito deducendo l'inapplicabilità della decadenza di cui all'art. 25 al caso di specie, la non maturata prescrizione decennale ex art. 2946 c.c., e ha sollevato eccezioni pregiudiziali di inammissibilità del ricorso ex artt. 19 e 21, d.lgs. 546/1992 per copertura da giudicato del rapporto d'imposta (artt. 324 c.p.c. e 2909 c.c.).
La C.G.T. di primo grado ha ritenuto tempestivo il ricorso, escluso l'intervenuto giudicato (non essendo intervenute sentenze di condanna o accertamento giudiziale della debenza) e, rilevata la definitività degli avvisi di accertamento per estinzione del giudizio dinanzi alla C.T.C., ha applicato il termine di decadenza di cui all'art. 25 d.P.R. 602/1973 decorrente dalla definitività dell'atto impositivo, annullando la cartella e liquidando spese pari a € 3.160,00 in favore del ricorrente.
Avverso la menzionata sentenza l'Agenzia delle Entrate – DP ON ha proposto appello con richiesta di discussione in pubblica udienza, articolando quattro motivi: (a) violazione e falsa applicazione dell'art. 25
d.P.R. 602/1973; (b) violazione dell'art. 338 c.p.c. congiuntamente agli artt. 324 c.p.c. e 2909 c.c.; (c) omessa applicazione dell'art. 2946 c.c.; (d) violazione degli artt. 19 e 21 d.lgs. 546/1992 in relazione all'art. 338 c.p.
c.
L'Ufficio ha assunto che l'estinzione del processo si estende all'intero giudizio e consolida l'atto impositivo, dal quale decorre la prescrizione decennale della pretesa, e richiama plurimi arresti di legittimità (Cass. nn.
556/2016, 23922/2016, 21143/2015, ord. 7444/2022). Conclude per la riforma integrale della sentenza e il rigetto del ricorso originario.
Si è costituito l'appellato Resistente_1 chiedendo il rigetto dell'appello. Deduce l'inesistenza di giudicato sulla debenza (essendovi solo decreti di estinzione della CTC), la applicabilità dell'art. 25 d.P.R. 602/1973 con decorrenza dalla estinzione (7 marzo 2014) e la necessità di notificare la cartella entro il 31 dicembre del secondo anno successivo (ossia 31 dicembre 2016), così reputando tardiva la notifica del 27 giugno
2022; in subordine invoca la prescrizione quinquennale degli interessi (art. 2948, n. 4 c.c.) e delle sanzioni
(art. 20, d.lgs. 472/1997), richiamando Cass. 3458/2023, 7444/2022, 2095/2023 e 5220/2024.
In atti risultano indicazioni di valore economico delle singole partite riferite alle annualità 1977–1979 e le attestazioni per la prenotazione a debito del contributo unificato;
l'appendice dell'atto di appello riporta i riferimenti del ricorso originario (R.G.R. 000864/2022-00) e i valori economici delle poste impugnate per ciascun periodo d'imposta.
Nelle memorie integrative parte resistente sostiene che l'appello dell'Agenzia delle Entrate è infondato perché, con l'estinzione del giudizio per inattività delle parti, l'avviso di accertamento diventa definitivo senza formare giudicato. In questi casi non si applica la prescrizione decennale dell'art. 2953 c.c., valida solo per le sentenze di condanna, ma i termini di decadenza della riscossione, tra cui l'art. 25, comma 1, lett. c) DPR
602/1973.
Poiché la cartella è stata notificata oltre il termine biennale dalla definitività dell'accertamento,
l'amministrazione è decaduta e l'appello deve essere rigettato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Sulla natura dell'estinzione e sull'assenza di giudicato sostanziale.
La controversia trae origine da giudizi dinanzi alla soppressa Commissione Tributaria Centrale conclusi con decreti di estinzione per mancata riassunzione (nn. 574/16/2013, 575/16/2013, 576/16/2013, 577/16/2013, depositati il 7 marzo 2014). In base ai principi del processo tributario (artt. 45, co. 3, e 63, d.lgs. 546/1992),
l'estinzione comporta il venir meno dell'intero procedimento e determina la definitività dell'originario avviso di accertamento, non già la formazione di un giudicato sulla debenza del tributo. Non ricorrono, pertanto, i presupposti dell'actio iudicati ex art. 2953 c.c. (giudicato di condanna o comunque di accertamento della legittimità dell'atto impositivo) invocati dall'appellante. Tale ricostruzione è coerente con l'indirizzo di legittimità che, in casi sovrapponibili, ha escluso il giudicato sulla pretesa impositiva in presenza di sola estinzione del giudizio, collegando la definitività alla mancata riassunzione e ai suoi effetti sul mero atto amministrativo (avviso), non sulle sentenze di merito inesistenti o travolte dall'estinzione.
2. Conseguenze sulla riscossione: applicabilità della decadenza ex art. 25 d.P.R. 602/1973.
Stabilita l'assenza di giudicato, la fase di riscossione non è regolata dalla prescrizione decennale dell'actio iudicati, bensì dal termine di decadenza di cui all'art. 25, comma 1, lett. c), d.P.R. 602/1973: per le somme dovute “in base ad accertamenti dell'Ufficio”, la cartella va notificata entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo. Nella specie, la definitività si colloca all'epoca dell'estinzione (2014); ne consegue che il termine decadenziale è spirato al 31 dicembre 2016. La cartella
è stata invece notificata il 27 giugno 2022, all'esito di ruolo formato nel 2021, oltre il termine decadenziale e, pertanto, tardivamente. La distinzione fra i casi di giudicato (prescrizione decennale) e i casi, come il presente, in cui è divenuto definitivo solo l'avviso per mancata riassunzione, con conseguente operatività dell'art. 25, è chiaramente evidenziata sia nella sentenza di primo grado sia nelle controdeduzioni dell'appellato, che richiamano pronunce della Suprema Corte in tal senso.
3. Infondati i motivi di appello sull'art. 338 c.p.c., artt. 324 c.p.c. e 2909 c.c.
Il richiamo dell'Ufficio all'art. 338 c.p.c. (effetti dell'estinzione dell'impugnazione sulla sentenza impugnata) non può prevalere sulla disciplina speciale del processo tributario: l'estinzione per mancata riassunzione rilevabile d'ufficio (artt. 45, 63 d.lgs. 546/1992) non determina un giudicato sostanziale sulla debenza, ma consolida l'atto amministrativo (avviso), come già affermato dalla giurisprudenza di merito e di legittimità richiamata in atti. In difetto di sentenze di accertamento passate in giudicato, non trovano applicazione né
l'art. 324 c.p.c. né l'art. 2909 c.c. nella parte in cui presuppongono la cosa giudicata sul rapporto tributario.
Il motivo è pertanto inconferente.
4. Tempestività del ricorso di primo grado e impugnabilità della cartella.
L'eccezione di inammissibilità ex artt. 19 e 21 d.lgs. 546/1992 è infondata: la cartella di pagamento è atto autonomamente impugnabile (art. 19, co. 1, lett. d), e il ricorso è stato proposto tempestivamente entro 60 giorni dalla notifica, tenuto conto della sospensione feriale (art. 1, L. 742/1969), come correttamente ritenuto dal primo giudice.
5. Accessori (interessi e sanzioni): prescrizione quinquennale in assenza di giudicato.
Per mera completezza, va ribadito che, in assenza di giudicato, gli interessi maturati e le sanzioni irrogate non soggiacciono alla prescrizione decennale dell'art. 2953 c.c., ma ai termini quinquennali rispettivamente dell'art. 2948, n. 4, c.c. (interessi periodici) e dell'art. 20, d.lgs. 472/1997 (sanzioni), come evidenziato nelle controdeduzioni e nella giurisprudenza richiamata dall'appellato; l'appello sul punto è comunque assorbito dalla rilevata decadenza della pretesa principale.
Alla luce di quanto precede, l'appello dell'Agenzia delle Entrate deve essere rigettato poiché infondato in diritto;
va confermata la sentenza n. 283/2024 di primo grado che ha annullato la cartella per intervenuta decadenza ex art. 25 d.P.R. 602/1973. La complessità delle questioni trattate e l'obiettiva incertezza interpretativa che ha caratterizzato il quadro normativo e giurisprudenziale in tema di effetti dell'estinzione per mancata riassunzione dei giudizi dinanzi alla soppressa Commissione Tributaria Centrale giustificano la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
In particolare l'interferenza tra le norme del processo tributario (artt. 45 e 63 d.lgs. 546/1992) e quelle del processo civile (art. 338 c.p.c.), richiamate dall'Ufficio, ha generato nel tempo indirizzi giurisprudenziali non sempre univoci circa la formazione o meno del giudicato sostanziale in caso di estinzione del processo;
la stessa giurisprudenza di legittimità, pur oggi orientata nel senso dell'assenza di giudicato sostanziale, ha consolidato tale principio con una evoluzione interpretativa non immediata, determinando una situazione di oggettiva incertezza applicativa per l'Amministrazione finanziaria;
analoghe incertezze hanno riguardato la corretta individuazione del termine applicabile per la riscossione (decadenza ex art. 25 d.P.R. 602/1973 o prescrizione decennale ex art. 2953 c.c.), con oscillazioni interpretative che giustificano la valutazione di non manifesta infondatezza delle ragioni addotte dall'Ufficio.
Tali elementi integrano le gravi ed eccezionali ragioni previste dall'art. 15, comma 2, d.lgs. 546/1992 (in linea con il criterio di cui all'art. 92, comma 2, c.p.c.) che consentono la compensazione delle spese, nonostante il rigetto dell'appello.
Pertanto, la complessità giuridica della vicenda, la rilevanza di questioni interpretative non univoche e l'incertezza normativa che ha circondato la materia giustificano la compensazione integrale delle spese dei due gradi di giudizio.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello e compensa le spese.