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Sentenza 8 dicembre 2025
Sentenza 8 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 08/12/2025, n. 215 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 215 |
| Data del deposito : | 8 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 119/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRIESTE
Sezione lavoro nella persona del Dott. Giannicola Paladino applicato al Tribunale in epigrafe ex art. 3, comma 9 D.L. 117/2025 convertito con legge n. 148/2025, ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 28.11.2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 119/2024 R.G.
TRA
, rapp. e dif. come in atti dall'avv. Luigi Portelli Parte_1
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentante p.t., rapp. e dif. come in atti dall'avv. CP_1
NI MP e dall'avv. Paolo Penza
RESISTENTE
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente ha dedotto:
“con il presente ricorso impugna il recesso intimatogli in dd. 08.08.2023 dalla società CP_ datrice di lavoro CP_1
Il recesso risulta illegittimo per plurimi motivi: alcuni legati al momento genetico (nullità del patto di prova);
alcuni legati all'aspetto funzionale (illiceità, o, comunque, estraneità alla causa tipica, dei motivi che hanno determinato il recesso); in ogni caso perché contrastante con l'avvenuto oggettivo superamento della prova.
Il sig. pertanto: Pt_1
▪ in via principale contesta la nullità del patto di prova in quanto privo dell'indicazione specifica delle mansioni oggetto della prova;
▪ in via subordinata e/o alternativa, contesta la tardività del recesso (intervenuto in data
08/08/2023) rispetto al termine contrattualmente stabilito (giorni 75) - il quale è intervenuto successivamente alla scadenza del detto termine;
▪ n via ulteriormente subordinata e/ o alternativa rileva come, in virtù di espressa volontà datoriale, il ricorrente abbia continuato a prestare attività lavorativa per ben dieci giorni successivamente all'avvenuta risoluzione del rapporto di lavoro, il che ha comportato o l'instaurazione di un nuovo rapporto di lavoro subordinato (per facta concludentia) o, comunque, l'oggettivo riscontro probatorio dell'avvenuto superamento della prova;
▪ in via ulteriormente subordinata e/o alternativa, contesta l'illiceità per contrarietà a norme imperative e/o l'estraneità alla causa tipica dei motivi posti a fondamento dell'atto di recesso in prova, con conseguente superamento della medesima;
▪ in via autonoma, poi, il sig. chiede che venga accertata la avvenuta violazione da Pt_1
parte datoriale delle norme poste a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, ovvero di quelle norme che impongono al datore di lavoro di evitare di sottoporre i lavoratori a condizioni di stress termico ed ambientale e, in particolare, di quelle stabilite dal punto 19.1.3 dell'Allegato IV al D.Lgs. n. 81/2008, il quale – nel caso di utilizzo di
2 impianti di condizionamento – vieta di esporre i lavoratori “a correnti d'aria fastidiosa”; nonché venga accertata la sussistenza di un nesso causale tra la detta violazione e l'insorgenza di una patologia invalidante (“emicrania cronicizzata”) e, in ogni caso, gli episodi di emicrania di cui il ricorrente ha sofferto nel corso del periodo di prova”.
Egli, dunque, ha concluso come di seguito:
“I. IN VIA PRINCIPALE:
“Previo accertamento della nullità del patto di prova oggetto del presente ricorso e dell'instaurazione tra le parti di un rapporto di lavoro a titolo definitivo sin dal 03/04/2023, annullare il recesso intimato al ricorrente in data 08/08/2023”.
II. IN VIA SUBORDINATA E/O ALTERNATIVA:
“Previo accertamento della tardività, rispetto al termine contrattualmente stabilito per la prova, dell'atto di recesso e della conseguente avvenuta “conversione” del rapporto di lavoro a titolo definitivo in data 27 luglio 2023, annullare l'atto di recesso intimato in data
08/08/2023, siccome insussistente il fatto materiale posto a suo fondamento ed in quanto disposto in violazione del disposto di cui all'art. 7 della L. n. 300/1970 e, per l'effetto, in applicazione del comma 2 dell'art. 3 del D.lgs. n.23/2015, condannare la società resistente alla reintegrazione del ricorrente nel posto di lavoro e al pagamento dell'indennità risarcitoria prevista dal medesimo articolo”.
III. IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA E/O ALTERNATIVA:
“Previo accertamento dell'avvenuta estinzione dell'originario rapporto di lavoro per effetto del recesso intimato in data 08/08/2023, accertare che tra le parti, in data
09/08/2023, è sorto un nuovo rapporto di lavoro a titolo definitivo, conseguentemente annullare il recesso intimato al ricorrente, siccome insussistente il fatto materiale posto a suo fondamento ed in quanto disposto in violazione del disposto di cui all'art. 7 della L. n.
300/1970 e, per l'effetto, in applicazione del comma 2 dell'art. 3 del D.lgs. n.23/2015, condannare la società resistente alla reintegrazione del ricorrente nel posto di lavoro e al pagamento dell'indennità risarcitoria prevista dal medesimo articolo.
IV. IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA E/O ALTERNATIVA:
3 “Accertato – in conseguenza del comportamento concludente della società resistente,
l'avvenuto superamento della prova da parte del ricorrente, la nullità del recesso per mancanza di causa, quindi, l'avvenuta conversione in data 09/08/2023 in rapporto a titolo definitivo, dichiarare l'illegittimità del licenziamento siccome insussistente il fatto materiale posto a suo fondamento ed in quanto disposto in violazione del disposto di cui all'art. 7 della L. n. 300/1970 e, per l'effetto, in applicazione del comma 2 dell'art. 3 del D.lgs.
n.23/2015, condannare la società resistente alla reintegrazione del ricorrente nel posto di lavoro e al pagamento dell'indennità risarcitoria prevista dal medesimo articolo”.
V. IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA E/O ALTERNATIVA:
“Previo accertamento che il recesso intimato in data 08/08/2023 è stato determinato – quale unico ed esclusivo motivo – dalle assenze per malattia del ricorrente;
accertata la contrarietà di detto motivo – ai sensi e per gli effetti del combinato disposto di cui agli artt.
1418 e 1324 c.c. – a norma imperativa (art. 2110 c.c.) – dichiarare la nullità di detto recesso e, per l'effetto, in applicazione dell'art. 2 del D.Lgs. n. 23/2015, condannare la società resistente a reintegrare il ricorrente nel posto di lavoro nonché al pagamento in favore di quest'ultimo di un'indennità, commisurata all'ultima retribuzione percepita, dal giorno del licenziamento alla reintegrazione effettiva ed al pagamento, per il medesimo periodo, dei contributi previdenziali ed assistenziali”.
VI. IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA:
“Nell'ipotesi non accoglimento delle domande sopra esposte, condannare la società resistente al pagamento – nella misura ritenuta di giustizia - dell'indennità di cui al art. 3, comma 1, del D.lgs. n. 23/2015 o, alternativamente, al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale subito dal ricorrente per effetto dell'illegittimità del recesso impugnato”.
VII. IN VIA PRINCIPALE AUTONOMA:
“Condannare la società resistente al risarcimento del danno biologico e/o patrimoniale, nonché morale subito dal ricorrente per effetto delle violazioni delle norme sulla sicurezza e salute dei lavoratori così come allegate nella sopra descritta narrativa, nella misura che si accerterà in corso di esperenda istruttoria o, comunque, che sarà ritenuta di giustizia”.
4 VIII. IN OGNI CASO:
“Con condanna della resistente alla rifusione delle spese e degli onorari di lite.”
La società convenuta si è costituita in giudizio e ha concluso per il rigetto del ricorso.
Il giudizio veniva assegnato allo scrivente per la prima volta per la decisione sulla base dell'art. 3, comma 9 D.L. 117/2025 convertito con legge n. 148/2025 e dei relativi criteri e presupposti che si richiamano integralmente.
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
Il ricorso è infondato e va rigettato per i motivi di seguito esposti.
Con riferimento all'istituto del patto di prova, poi, giova rammentare che secondo la giurisprudenza “il patto di prova apposto al contratto di lavoro, oltre a dover risultare da atto scritto, deve contenere la specifica indicazione delle mansioni che ne costituiscono l'oggetto; dette mansioni, tuttavia, non devono necessariamente essere indicate in dettaglio, essendo sufficiente che siano determinabili, anche per relationem, mediante il richiamo al contratto collettivo sicchè, per la validità del patto di prova, è sufficiente specificare la categoria ed il livello, in relazione al contratto collettivo di riferimento, cui il lavoratore appartiene” (Corte appello Milano sez. lav., 08/02/2022, n.1588).
Pertanto, “nella fase genetica del rapporto di lavoro, le parti possono apporre una clausola di prova, disciplinata dall'art. 2096 c.c., dove l'interesse prevalente è la sperimentazione e la valutazione, da parte del datore di lavoro, delle caratteristiche e delle qualità del lavoratore, nonchè del proficuo inserimento di quest'ultimo nella struttura aziendale. Al termine del periodo, il datore di lavoro può licenziare il lavoratore, senza essere tenuto a motivare il licenziamento in modo specifico nè a riconoscere il preavviso.
La libertà nel recesso non significa tuttavia che esso sia a totale discrezione del datore di lavoro: la Corte Costituzionale nella sentenza n. 189 del 1980, ha ritenuto infondata la
5 questione di costituzionalità dell'art. 2096 c.c., comma 3, e L. 15 luglio 1966, n. 604, art. 10, nelle parti in cui consentono il recesso immotivato del datore dal rapporto di lavoro in prova, non contrastino con l'art. 3 Cost., commi 1 e 2, artt. 4 e 25 Cost., e art. 41 Cost., comma 2, a patto di riconoscere la sindacabilità del concreto esercizio del recesso operato dall'imprenditore in costanza del periodo di prova e l'annullabilità dell'atto nel quale si esprime, tutte le volte che il lavoratore "ritenga e sappia dimostrare il positivo superamento dell' esperimento nonchè l'imputabilità del licenziamento ad un motivo illecito".
Facendo seguito a tale arresto, questa Corte ha affermato che il licenziamento intimato nel corso o al termine del periodo di prova, avendo natura discrezionale, non deve essere motivato, neppure in caso di contestazione in ordine alla valutazione della capacità e del comportamento professionale del lavoratore stesso, aggiungendo tuttavia che incombe sul lavoratore licenziato, che deduca in sede giurisdizionale la nullità di tale recesso, l'onere di provare, secondo la regola generale di cui all'art. 2697 c.c., sia il positivo superamento del periodo di prova, sia che il recesso è stato determinato da un motivo illecito e quindi, estraneo alla funzione del patto di prova (Cass. n. 21784 del 14/10/2009, n. 16224 del
27/06/2013). Risultandone quindi circoscritta la libertà di recesso nell'ambito della funzione cui il patto di prova è finalizzato.
Ne consegue che la valutazione datoriale in ordine all'esito della prova è ampiamente discrezionale, sicchè la prova da parte del lavoratore dell'esito positivo dell'esperimento non è di per sè sufficiente ad invalidare il recesso, assumendo rilievo tale circostanza se ed in quanto manifesti che esso è stato determinato da motivi diversi” (Cassazione civile sez. lav., 18/01/2017, n.1180).
Dunque, “è illegittimo il recesso del datore di lavoro per mancato superamento della prova se il lavoratore è stato adibito a mansioni diverse da quelle pattuite. Qualora il licenziamento intimato nel corso del periodo di prova sia illegittimo, ma il patto sia valido, non operano né l'art. 18 Stat. lav., né l'art. 8 della l. n. 604/1966, né, in caso di contratto a tutele crescenti, il d.lgs. n. 23/2015, ma il lavoratore ha diritto all'esecuzione del patto, ove possibile, o al risarcimento del danno, salvo il caso di nullità del recesso, in particolare per il suo eventuale carattere discriminatorio o ritorsivo” (Cassazione civile sez. lav.,
03/12/2018, n.31159), mentre “è affetto da nullità il licenziamento intimato ad nutum basato sull'erroneo presupposto della validità del patto di prova, risultando di
6 conseguenza applicabile il regime di tutela (reale od obbligatoria) connesso ai requisiti dimensionali dell'azienda cui era assegnato il prestatore di lavoro” (Cassazione civile sez. lav., 29/12/2022, n.38029).
Tali principi sono stati condivisi anche dalla giurisprudenza di merito, la quale ha specificato che: “Il recesso intimato nel corso o al termine del periodo di prova, avendo natura discrezionale, non deve essere motivato, neppure in caso di contestazione in ordine alla valutazione della capacità e del comportamento professionale del lavoratore stesso, ed incombe, pertanto, sul lavoratore licenziato, che deduca in sede giurisdizionale la nullità di tale recesso, l'onere di provare, secondo la regola generale di cui all'art. 2697 cod. civ., sia il positivo superamento del periodo di prova, sia che il recesso è stato determinato da motivo illecito e quindi, estraneo alla funzione del patto di prova” (Tribunale Vibo Valentia sez. lav., 22/07/2020, n.350).
Tanto premesso, sia dal dato documentale sia da quello orale non è emersa la nullità del patto di prova stipulato tra il ricorrente e la società resistente.
In relazione ai documenti versati in atti, nel contratto di lavoro sono correttamente indicati il
CCNL e il livello contrattuale applicati, al fine di individuare le mansioni da svolgere.
Infatti, è specificato che il è stato assunto con qualifica di impiegato e inquadramento Pt_1
nel 2° livello del CCNL per i dipendenti delle aziende del settore turismo per lo svolgimento delle mansioni di “Reservation Manager”.
Ebbene, l'articola del citato CCNL indica con precisione il livello professionale e riporta a titolo esemplificativo numerose attività riconducibili a tale livello, che di seguono si riportano:
“Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono mansioni che comportano sia iniziativa che autonomia operativa nell'ambito ed in applicazione delle direttive generali ricevute, con funzioni di coordinamento e di controllo o ispettive di impianti, reparti e uffici per le quali è richiesta particolare competenza professionale e cioè:
- capo ricevimento:
- Primo portiere;
- Primo maitre d'hotel;
- Capo cuoco;
- prima governante;
7 - responsabile impianti tecnico, intendendosi per tale colui che abbia la responsabilità di tutti gli impianti, ne programmi la manutenzione ordinaria e straordinaria in forma organica nell'ambito delle disposizioni ricevute, proponga eventuali modifiche tecniche agli impianti, coordini l'attività del personale addetto, ….;
- capo barman, intendendosi per tale il responsabile delle attività di più bar operanti
- contemporaneamente e/o autonomamente;
- coordinatore del centro prenotazioni;
- capo servizio amministrativo;
. capo servizio personale;
- capo c.e d.;
- analista-programmatore c. e d.;
- assistente del direttore;
- funzionario di vendita;
- cassiere centrale;
- altre qualifiche di valore equivalente”.
Ebbene, l'attività svolta dal ricorrente, come risultante dagli atti, può ricondursi a quella di coordinatore del centro prenotazioni. Inoltre, la declaratoria del CCNL indica una clausola aperta di equivalenza cui collocare l'attività di gestione e registrazioni delle prenotazioni presso l'hotel cui lavorava.
Al riguardo, non incide sulla censura di indeterminatezza del patto di prova la circostanza che il ricorrente possa aver svolto anche altre mansioni rientranti in altri settori. Ciò in considerazione del fatto che è provato che il ricorrente abbia svolto in via principale attività di gestione delle prenotazioni, così come è stato dichiarato anche dal teste escusso di parte attrice il quale ha affermato: “facevo il portiere Consierge, mentre il Testimone_1
ricorrente si occupava delle prenotazioni” (cfr. verbale dell'udienza del 19.3.2025).
Ne consegue che le mansioni sono state specificatamente individuate, con rigetto della relativa doglianza attorea.
Parimenti è infondate la deduzione del ricorrente riguardante l'avvenuto superamento del termine contrattualmente previsto di 75 giorni per lo svolgimento del patto di prova.
E, infatti, così come eccepito da parte resistente, dagli atti di causa il ricorrente ha svolto solo 71 giorni di attività lavorativa così suddivisi:
8 “• 13 giorni ad aprile (5 giorni nella settimana dal 3 al 9 aprile, 5 giorni nella settimana dal
10 al 16, 3 giorni dal 17 al 19; dal 20 al 30, come risulta dal doc. 11 avversario, il ricorrente
è rimasto assente per malattia);
• 21 giorni a maggio (3 giorni nella settimana dall'1 al 7 maggio, essendo il ricorrente rimasto assente per malattia in data 1.5.2023 e 2.5.2023, come risulta dal certificato medico sub doc. 11; 5 giorni nella settimana dal 8 al 14 maggio, 5 giorni nella settimana dal 15 al 21 maggio, 5 giorni nella settimana dal 22 al 28 maggio, 3 giorni dal 29 al 31 maggio);
• 17 giorni a giugno (3 giorni nella settimana dall'1 al 4 giugno, 4 giorni dal 13 al 18 giugno
(nelle giornate comprese tra il 5 e il 12 giugno compresi il ricorrente rimaneva assente dapprima per ferie e poi, dal 6 al 12, per malattia;
cfr. doc. 11 avversario), 5 giorni nella settimana dal 19 al 25 giugno, 5 giorni nella settimana dal 26 al 30 giugno;
• 11 giorni a luglio (5 giorni nella settimana dal 3 al 9 luglio, 5 giorni nella settimana dal
10 al 16 luglio;
dal 17 al 31 luglio il ricorrente è invece rimasto assente per malattia come risulta dal certificato sub doc. 11 avversario);
• 9 giorni ad agosto (5 giorni nella settimana dal 7 al 13 agosto, 4 giorni nella settimana dal
14 al 18 agosto)”.
Sul punto, poi, occorre evidenziare che l'art. 107 comma, 5 del CCNL di categoria stabilisce che “ai fini del computo del periodo di prova sono utili esclusivamente le giornate di effettiva prestazione lavorativa”. Pertanto, la previsione della lettera di assunzione stipulata tra le parti secondo cui “il patto di prova è disciplinato nei seguenti termini: “Periodo di prova. Il Suo periodo di prova è pari a, come previsto dal C.C.N.L per i lavoratori di livello
2, è pari a 75 giorni lavorativi” deve essere letto in coerenza con la previsione del CCNL, rappresentandone un richiamo implicito. Di conseguenza, esso deve essere interpretato nel senso che nel conteggio dei giorni del patto di prova deve farsi riferimento all'attività lavorativa effettivamente svolta.
9 Al tempo stesso, deve essere rigettata anche la doglianza inerente all'illegittimità del recesso del patto di prova fondato su motivi illeciti. Al riguardo, giova rammentare, richiamando i principi in materia di licenziamento ritorsivo, applicabili anche alla fattispecie in esame, che ai fini della declaratoria di nullità è necessario che il motivo illecito sia determinate e che esso costituisca l'unica effettiva ragione di recesso (cfr. in tal senso Corte appello Milano sez. lav., sent. n.253 del 2023). Nel caso di specie, il teste di parte ricorrente Tes_1
ha dichiarato: “E' venuto fuori, non ricordo perché, il discorso sul signor e
[...] Pt_1
la mi manifestò la sua intenzione di non confermare il Mi disse che Tes_2 Pt_1
secondo lei il signor non era adatto alle mansioni che gli erano state assegnate. Io in Pt_1
quel momento mi sono opposto, conoscevo il da molto tempo ed ero convinto che Pt_1
fosse competente ed idoneo a svolgere il ruolo di Reservation Manager. Inoltre la decisione mi colpiva come persona perché ero stato io a portare il in quel contesto. Sono Pt_1
passati alcuni giorni e nello stesso giorno in cui al Fonda fu comunicato il mancato superamento della prova, mi sono recato dalla e le ho manifestato il mio dissenso Tes_2
per la decisione presa. In quel momento la oltre a ribadirmi che il ricorrente Tes_2
non era adatto alle mansioni che gli erano state assegnate mi disse anche che non era possibile tenere una persona che si ammalava così spesso”. I testi di parte resistente escussi hanno dichiarato che il rapporto è stato sciolto dalla società a causa dell'inadeguatezza del ricorrente a svolgere le proprie mansioni.
Ebbene, all'esito dell'istruttoria svolta non è stato provato il motivo illecito unico e determinante sotteso alla cessazione del patto di prova. Del resto, pur volendo valorizzare la testimonianza del egli ha dichiarato che il ricorrente non ha superato il periodo di Tes_1
prova per incapacità ed anche perché si ammalava spesso. Pertanto, anche a voler individuare in tali affermazioni l'esistenza di un motivo illecito lo stesso non appare unico e determinante.
Ne consegue l'infondatezza altresì della suddetta censura attorea.
Da ultimo, del tutto infondata e priva di qualsivoglia allegazione e prova è la doglianza afferente alle violazioni delle norme antinfortunistiche.
10 Per tutto quanto esposto, in conclusione, il ricorso deve essere rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trieste, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
a) Rigetta il ricorso;
b) Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore della parte resistente che si liquidano in euro 2.695,00, oltre rimborso per spese generali nella misura forfettaria del 15%, IVA e CPA come per legge.
Trieste, 8.12.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Giannicola Paladino
11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRIESTE
Sezione lavoro nella persona del Dott. Giannicola Paladino applicato al Tribunale in epigrafe ex art. 3, comma 9 D.L. 117/2025 convertito con legge n. 148/2025, ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 28.11.2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 119/2024 R.G.
TRA
, rapp. e dif. come in atti dall'avv. Luigi Portelli Parte_1
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentante p.t., rapp. e dif. come in atti dall'avv. CP_1
NI MP e dall'avv. Paolo Penza
RESISTENTE
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente ha dedotto:
“con il presente ricorso impugna il recesso intimatogli in dd. 08.08.2023 dalla società CP_ datrice di lavoro CP_1
Il recesso risulta illegittimo per plurimi motivi: alcuni legati al momento genetico (nullità del patto di prova);
alcuni legati all'aspetto funzionale (illiceità, o, comunque, estraneità alla causa tipica, dei motivi che hanno determinato il recesso); in ogni caso perché contrastante con l'avvenuto oggettivo superamento della prova.
Il sig. pertanto: Pt_1
▪ in via principale contesta la nullità del patto di prova in quanto privo dell'indicazione specifica delle mansioni oggetto della prova;
▪ in via subordinata e/o alternativa, contesta la tardività del recesso (intervenuto in data
08/08/2023) rispetto al termine contrattualmente stabilito (giorni 75) - il quale è intervenuto successivamente alla scadenza del detto termine;
▪ n via ulteriormente subordinata e/ o alternativa rileva come, in virtù di espressa volontà datoriale, il ricorrente abbia continuato a prestare attività lavorativa per ben dieci giorni successivamente all'avvenuta risoluzione del rapporto di lavoro, il che ha comportato o l'instaurazione di un nuovo rapporto di lavoro subordinato (per facta concludentia) o, comunque, l'oggettivo riscontro probatorio dell'avvenuto superamento della prova;
▪ in via ulteriormente subordinata e/o alternativa, contesta l'illiceità per contrarietà a norme imperative e/o l'estraneità alla causa tipica dei motivi posti a fondamento dell'atto di recesso in prova, con conseguente superamento della medesima;
▪ in via autonoma, poi, il sig. chiede che venga accertata la avvenuta violazione da Pt_1
parte datoriale delle norme poste a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, ovvero di quelle norme che impongono al datore di lavoro di evitare di sottoporre i lavoratori a condizioni di stress termico ed ambientale e, in particolare, di quelle stabilite dal punto 19.1.3 dell'Allegato IV al D.Lgs. n. 81/2008, il quale – nel caso di utilizzo di
2 impianti di condizionamento – vieta di esporre i lavoratori “a correnti d'aria fastidiosa”; nonché venga accertata la sussistenza di un nesso causale tra la detta violazione e l'insorgenza di una patologia invalidante (“emicrania cronicizzata”) e, in ogni caso, gli episodi di emicrania di cui il ricorrente ha sofferto nel corso del periodo di prova”.
Egli, dunque, ha concluso come di seguito:
“I. IN VIA PRINCIPALE:
“Previo accertamento della nullità del patto di prova oggetto del presente ricorso e dell'instaurazione tra le parti di un rapporto di lavoro a titolo definitivo sin dal 03/04/2023, annullare il recesso intimato al ricorrente in data 08/08/2023”.
II. IN VIA SUBORDINATA E/O ALTERNATIVA:
“Previo accertamento della tardività, rispetto al termine contrattualmente stabilito per la prova, dell'atto di recesso e della conseguente avvenuta “conversione” del rapporto di lavoro a titolo definitivo in data 27 luglio 2023, annullare l'atto di recesso intimato in data
08/08/2023, siccome insussistente il fatto materiale posto a suo fondamento ed in quanto disposto in violazione del disposto di cui all'art. 7 della L. n. 300/1970 e, per l'effetto, in applicazione del comma 2 dell'art. 3 del D.lgs. n.23/2015, condannare la società resistente alla reintegrazione del ricorrente nel posto di lavoro e al pagamento dell'indennità risarcitoria prevista dal medesimo articolo”.
III. IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA E/O ALTERNATIVA:
“Previo accertamento dell'avvenuta estinzione dell'originario rapporto di lavoro per effetto del recesso intimato in data 08/08/2023, accertare che tra le parti, in data
09/08/2023, è sorto un nuovo rapporto di lavoro a titolo definitivo, conseguentemente annullare il recesso intimato al ricorrente, siccome insussistente il fatto materiale posto a suo fondamento ed in quanto disposto in violazione del disposto di cui all'art. 7 della L. n.
300/1970 e, per l'effetto, in applicazione del comma 2 dell'art. 3 del D.lgs. n.23/2015, condannare la società resistente alla reintegrazione del ricorrente nel posto di lavoro e al pagamento dell'indennità risarcitoria prevista dal medesimo articolo.
IV. IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA E/O ALTERNATIVA:
3 “Accertato – in conseguenza del comportamento concludente della società resistente,
l'avvenuto superamento della prova da parte del ricorrente, la nullità del recesso per mancanza di causa, quindi, l'avvenuta conversione in data 09/08/2023 in rapporto a titolo definitivo, dichiarare l'illegittimità del licenziamento siccome insussistente il fatto materiale posto a suo fondamento ed in quanto disposto in violazione del disposto di cui all'art. 7 della L. n. 300/1970 e, per l'effetto, in applicazione del comma 2 dell'art. 3 del D.lgs.
n.23/2015, condannare la società resistente alla reintegrazione del ricorrente nel posto di lavoro e al pagamento dell'indennità risarcitoria prevista dal medesimo articolo”.
V. IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA E/O ALTERNATIVA:
“Previo accertamento che il recesso intimato in data 08/08/2023 è stato determinato – quale unico ed esclusivo motivo – dalle assenze per malattia del ricorrente;
accertata la contrarietà di detto motivo – ai sensi e per gli effetti del combinato disposto di cui agli artt.
1418 e 1324 c.c. – a norma imperativa (art. 2110 c.c.) – dichiarare la nullità di detto recesso e, per l'effetto, in applicazione dell'art. 2 del D.Lgs. n. 23/2015, condannare la società resistente a reintegrare il ricorrente nel posto di lavoro nonché al pagamento in favore di quest'ultimo di un'indennità, commisurata all'ultima retribuzione percepita, dal giorno del licenziamento alla reintegrazione effettiva ed al pagamento, per il medesimo periodo, dei contributi previdenziali ed assistenziali”.
VI. IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA:
“Nell'ipotesi non accoglimento delle domande sopra esposte, condannare la società resistente al pagamento – nella misura ritenuta di giustizia - dell'indennità di cui al art. 3, comma 1, del D.lgs. n. 23/2015 o, alternativamente, al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale subito dal ricorrente per effetto dell'illegittimità del recesso impugnato”.
VII. IN VIA PRINCIPALE AUTONOMA:
“Condannare la società resistente al risarcimento del danno biologico e/o patrimoniale, nonché morale subito dal ricorrente per effetto delle violazioni delle norme sulla sicurezza e salute dei lavoratori così come allegate nella sopra descritta narrativa, nella misura che si accerterà in corso di esperenda istruttoria o, comunque, che sarà ritenuta di giustizia”.
4 VIII. IN OGNI CASO:
“Con condanna della resistente alla rifusione delle spese e degli onorari di lite.”
La società convenuta si è costituita in giudizio e ha concluso per il rigetto del ricorso.
Il giudizio veniva assegnato allo scrivente per la prima volta per la decisione sulla base dell'art. 3, comma 9 D.L. 117/2025 convertito con legge n. 148/2025 e dei relativi criteri e presupposti che si richiamano integralmente.
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
Il ricorso è infondato e va rigettato per i motivi di seguito esposti.
Con riferimento all'istituto del patto di prova, poi, giova rammentare che secondo la giurisprudenza “il patto di prova apposto al contratto di lavoro, oltre a dover risultare da atto scritto, deve contenere la specifica indicazione delle mansioni che ne costituiscono l'oggetto; dette mansioni, tuttavia, non devono necessariamente essere indicate in dettaglio, essendo sufficiente che siano determinabili, anche per relationem, mediante il richiamo al contratto collettivo sicchè, per la validità del patto di prova, è sufficiente specificare la categoria ed il livello, in relazione al contratto collettivo di riferimento, cui il lavoratore appartiene” (Corte appello Milano sez. lav., 08/02/2022, n.1588).
Pertanto, “nella fase genetica del rapporto di lavoro, le parti possono apporre una clausola di prova, disciplinata dall'art. 2096 c.c., dove l'interesse prevalente è la sperimentazione e la valutazione, da parte del datore di lavoro, delle caratteristiche e delle qualità del lavoratore, nonchè del proficuo inserimento di quest'ultimo nella struttura aziendale. Al termine del periodo, il datore di lavoro può licenziare il lavoratore, senza essere tenuto a motivare il licenziamento in modo specifico nè a riconoscere il preavviso.
La libertà nel recesso non significa tuttavia che esso sia a totale discrezione del datore di lavoro: la Corte Costituzionale nella sentenza n. 189 del 1980, ha ritenuto infondata la
5 questione di costituzionalità dell'art. 2096 c.c., comma 3, e L. 15 luglio 1966, n. 604, art. 10, nelle parti in cui consentono il recesso immotivato del datore dal rapporto di lavoro in prova, non contrastino con l'art. 3 Cost., commi 1 e 2, artt. 4 e 25 Cost., e art. 41 Cost., comma 2, a patto di riconoscere la sindacabilità del concreto esercizio del recesso operato dall'imprenditore in costanza del periodo di prova e l'annullabilità dell'atto nel quale si esprime, tutte le volte che il lavoratore "ritenga e sappia dimostrare il positivo superamento dell' esperimento nonchè l'imputabilità del licenziamento ad un motivo illecito".
Facendo seguito a tale arresto, questa Corte ha affermato che il licenziamento intimato nel corso o al termine del periodo di prova, avendo natura discrezionale, non deve essere motivato, neppure in caso di contestazione in ordine alla valutazione della capacità e del comportamento professionale del lavoratore stesso, aggiungendo tuttavia che incombe sul lavoratore licenziato, che deduca in sede giurisdizionale la nullità di tale recesso, l'onere di provare, secondo la regola generale di cui all'art. 2697 c.c., sia il positivo superamento del periodo di prova, sia che il recesso è stato determinato da un motivo illecito e quindi, estraneo alla funzione del patto di prova (Cass. n. 21784 del 14/10/2009, n. 16224 del
27/06/2013). Risultandone quindi circoscritta la libertà di recesso nell'ambito della funzione cui il patto di prova è finalizzato.
Ne consegue che la valutazione datoriale in ordine all'esito della prova è ampiamente discrezionale, sicchè la prova da parte del lavoratore dell'esito positivo dell'esperimento non è di per sè sufficiente ad invalidare il recesso, assumendo rilievo tale circostanza se ed in quanto manifesti che esso è stato determinato da motivi diversi” (Cassazione civile sez. lav., 18/01/2017, n.1180).
Dunque, “è illegittimo il recesso del datore di lavoro per mancato superamento della prova se il lavoratore è stato adibito a mansioni diverse da quelle pattuite. Qualora il licenziamento intimato nel corso del periodo di prova sia illegittimo, ma il patto sia valido, non operano né l'art. 18 Stat. lav., né l'art. 8 della l. n. 604/1966, né, in caso di contratto a tutele crescenti, il d.lgs. n. 23/2015, ma il lavoratore ha diritto all'esecuzione del patto, ove possibile, o al risarcimento del danno, salvo il caso di nullità del recesso, in particolare per il suo eventuale carattere discriminatorio o ritorsivo” (Cassazione civile sez. lav.,
03/12/2018, n.31159), mentre “è affetto da nullità il licenziamento intimato ad nutum basato sull'erroneo presupposto della validità del patto di prova, risultando di
6 conseguenza applicabile il regime di tutela (reale od obbligatoria) connesso ai requisiti dimensionali dell'azienda cui era assegnato il prestatore di lavoro” (Cassazione civile sez. lav., 29/12/2022, n.38029).
Tali principi sono stati condivisi anche dalla giurisprudenza di merito, la quale ha specificato che: “Il recesso intimato nel corso o al termine del periodo di prova, avendo natura discrezionale, non deve essere motivato, neppure in caso di contestazione in ordine alla valutazione della capacità e del comportamento professionale del lavoratore stesso, ed incombe, pertanto, sul lavoratore licenziato, che deduca in sede giurisdizionale la nullità di tale recesso, l'onere di provare, secondo la regola generale di cui all'art. 2697 cod. civ., sia il positivo superamento del periodo di prova, sia che il recesso è stato determinato da motivo illecito e quindi, estraneo alla funzione del patto di prova” (Tribunale Vibo Valentia sez. lav., 22/07/2020, n.350).
Tanto premesso, sia dal dato documentale sia da quello orale non è emersa la nullità del patto di prova stipulato tra il ricorrente e la società resistente.
In relazione ai documenti versati in atti, nel contratto di lavoro sono correttamente indicati il
CCNL e il livello contrattuale applicati, al fine di individuare le mansioni da svolgere.
Infatti, è specificato che il è stato assunto con qualifica di impiegato e inquadramento Pt_1
nel 2° livello del CCNL per i dipendenti delle aziende del settore turismo per lo svolgimento delle mansioni di “Reservation Manager”.
Ebbene, l'articola del citato CCNL indica con precisione il livello professionale e riporta a titolo esemplificativo numerose attività riconducibili a tale livello, che di seguono si riportano:
“Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono mansioni che comportano sia iniziativa che autonomia operativa nell'ambito ed in applicazione delle direttive generali ricevute, con funzioni di coordinamento e di controllo o ispettive di impianti, reparti e uffici per le quali è richiesta particolare competenza professionale e cioè:
- capo ricevimento:
- Primo portiere;
- Primo maitre d'hotel;
- Capo cuoco;
- prima governante;
7 - responsabile impianti tecnico, intendendosi per tale colui che abbia la responsabilità di tutti gli impianti, ne programmi la manutenzione ordinaria e straordinaria in forma organica nell'ambito delle disposizioni ricevute, proponga eventuali modifiche tecniche agli impianti, coordini l'attività del personale addetto, ….;
- capo barman, intendendosi per tale il responsabile delle attività di più bar operanti
- contemporaneamente e/o autonomamente;
- coordinatore del centro prenotazioni;
- capo servizio amministrativo;
. capo servizio personale;
- capo c.e d.;
- analista-programmatore c. e d.;
- assistente del direttore;
- funzionario di vendita;
- cassiere centrale;
- altre qualifiche di valore equivalente”.
Ebbene, l'attività svolta dal ricorrente, come risultante dagli atti, può ricondursi a quella di coordinatore del centro prenotazioni. Inoltre, la declaratoria del CCNL indica una clausola aperta di equivalenza cui collocare l'attività di gestione e registrazioni delle prenotazioni presso l'hotel cui lavorava.
Al riguardo, non incide sulla censura di indeterminatezza del patto di prova la circostanza che il ricorrente possa aver svolto anche altre mansioni rientranti in altri settori. Ciò in considerazione del fatto che è provato che il ricorrente abbia svolto in via principale attività di gestione delle prenotazioni, così come è stato dichiarato anche dal teste escusso di parte attrice il quale ha affermato: “facevo il portiere Consierge, mentre il Testimone_1
ricorrente si occupava delle prenotazioni” (cfr. verbale dell'udienza del 19.3.2025).
Ne consegue che le mansioni sono state specificatamente individuate, con rigetto della relativa doglianza attorea.
Parimenti è infondate la deduzione del ricorrente riguardante l'avvenuto superamento del termine contrattualmente previsto di 75 giorni per lo svolgimento del patto di prova.
E, infatti, così come eccepito da parte resistente, dagli atti di causa il ricorrente ha svolto solo 71 giorni di attività lavorativa così suddivisi:
8 “• 13 giorni ad aprile (5 giorni nella settimana dal 3 al 9 aprile, 5 giorni nella settimana dal
10 al 16, 3 giorni dal 17 al 19; dal 20 al 30, come risulta dal doc. 11 avversario, il ricorrente
è rimasto assente per malattia);
• 21 giorni a maggio (3 giorni nella settimana dall'1 al 7 maggio, essendo il ricorrente rimasto assente per malattia in data 1.5.2023 e 2.5.2023, come risulta dal certificato medico sub doc. 11; 5 giorni nella settimana dal 8 al 14 maggio, 5 giorni nella settimana dal 15 al 21 maggio, 5 giorni nella settimana dal 22 al 28 maggio, 3 giorni dal 29 al 31 maggio);
• 17 giorni a giugno (3 giorni nella settimana dall'1 al 4 giugno, 4 giorni dal 13 al 18 giugno
(nelle giornate comprese tra il 5 e il 12 giugno compresi il ricorrente rimaneva assente dapprima per ferie e poi, dal 6 al 12, per malattia;
cfr. doc. 11 avversario), 5 giorni nella settimana dal 19 al 25 giugno, 5 giorni nella settimana dal 26 al 30 giugno;
• 11 giorni a luglio (5 giorni nella settimana dal 3 al 9 luglio, 5 giorni nella settimana dal
10 al 16 luglio;
dal 17 al 31 luglio il ricorrente è invece rimasto assente per malattia come risulta dal certificato sub doc. 11 avversario);
• 9 giorni ad agosto (5 giorni nella settimana dal 7 al 13 agosto, 4 giorni nella settimana dal
14 al 18 agosto)”.
Sul punto, poi, occorre evidenziare che l'art. 107 comma, 5 del CCNL di categoria stabilisce che “ai fini del computo del periodo di prova sono utili esclusivamente le giornate di effettiva prestazione lavorativa”. Pertanto, la previsione della lettera di assunzione stipulata tra le parti secondo cui “il patto di prova è disciplinato nei seguenti termini: “Periodo di prova. Il Suo periodo di prova è pari a, come previsto dal C.C.N.L per i lavoratori di livello
2, è pari a 75 giorni lavorativi” deve essere letto in coerenza con la previsione del CCNL, rappresentandone un richiamo implicito. Di conseguenza, esso deve essere interpretato nel senso che nel conteggio dei giorni del patto di prova deve farsi riferimento all'attività lavorativa effettivamente svolta.
9 Al tempo stesso, deve essere rigettata anche la doglianza inerente all'illegittimità del recesso del patto di prova fondato su motivi illeciti. Al riguardo, giova rammentare, richiamando i principi in materia di licenziamento ritorsivo, applicabili anche alla fattispecie in esame, che ai fini della declaratoria di nullità è necessario che il motivo illecito sia determinate e che esso costituisca l'unica effettiva ragione di recesso (cfr. in tal senso Corte appello Milano sez. lav., sent. n.253 del 2023). Nel caso di specie, il teste di parte ricorrente Tes_1
ha dichiarato: “E' venuto fuori, non ricordo perché, il discorso sul signor e
[...] Pt_1
la mi manifestò la sua intenzione di non confermare il Mi disse che Tes_2 Pt_1
secondo lei il signor non era adatto alle mansioni che gli erano state assegnate. Io in Pt_1
quel momento mi sono opposto, conoscevo il da molto tempo ed ero convinto che Pt_1
fosse competente ed idoneo a svolgere il ruolo di Reservation Manager. Inoltre la decisione mi colpiva come persona perché ero stato io a portare il in quel contesto. Sono Pt_1
passati alcuni giorni e nello stesso giorno in cui al Fonda fu comunicato il mancato superamento della prova, mi sono recato dalla e le ho manifestato il mio dissenso Tes_2
per la decisione presa. In quel momento la oltre a ribadirmi che il ricorrente Tes_2
non era adatto alle mansioni che gli erano state assegnate mi disse anche che non era possibile tenere una persona che si ammalava così spesso”. I testi di parte resistente escussi hanno dichiarato che il rapporto è stato sciolto dalla società a causa dell'inadeguatezza del ricorrente a svolgere le proprie mansioni.
Ebbene, all'esito dell'istruttoria svolta non è stato provato il motivo illecito unico e determinante sotteso alla cessazione del patto di prova. Del resto, pur volendo valorizzare la testimonianza del egli ha dichiarato che il ricorrente non ha superato il periodo di Tes_1
prova per incapacità ed anche perché si ammalava spesso. Pertanto, anche a voler individuare in tali affermazioni l'esistenza di un motivo illecito lo stesso non appare unico e determinante.
Ne consegue l'infondatezza altresì della suddetta censura attorea.
Da ultimo, del tutto infondata e priva di qualsivoglia allegazione e prova è la doglianza afferente alle violazioni delle norme antinfortunistiche.
10 Per tutto quanto esposto, in conclusione, il ricorso deve essere rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trieste, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
a) Rigetta il ricorso;
b) Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore della parte resistente che si liquidano in euro 2.695,00, oltre rimborso per spese generali nella misura forfettaria del 15%, IVA e CPA come per legge.
Trieste, 8.12.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Giannicola Paladino
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