Sentenza 10 maggio 2024
Ordinanza cautelare 20 dicembre 2024
Rigetto
Sentenza 6 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 06/03/2026, n. 1807 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1807 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01807/2026REG.PROV.COLL.
N. 09101/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9101 del 2024, proposto dalle signore -OMISSIS-, rappresentate e difese dall’avvocato Calogero Lo Giudice, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia,
contro
l’Agenzia Nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12, e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia,
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio-Roma, Sezione I Stralcio, 10 maggio 2024, n. 9301, resa tra le parti, non notificata e concernente l’ordinanza di sgombero di immobile confiscato alla criminalità organizzata.
Visto il ricorso in appello e relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’atto di costituzione dell’Agenzia Nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata;
Relatore, nell’udienza pubblica del giorno 5 febbraio 2026, il consigliere CA Di RA e viste le conclusioni delle parti come in atti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Oggetto del presente giudizio è la verifica della legittimità dell’ordinanza di sgombero di un immobile confiscato alla criminalità organizzata.
2. Con appello notificato in data 8 novembre 2024 e depositato il 5 dicembre successivo, le signore -OMISSIS- hanno impugnato, chiedendone la riforma previa istanza cautelare, la sentenza 10 maggio 2024, n. 9301, con la quale il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio-Roma, Sezione I-Stralcio, ha respinto il loro ricorso per l’annullamento “ dell’ordinanza di sfratto ex art. 2 decies, 2° comma, legge 575/65 (oggi trasfuso nell’art. 47, II comma, del d. lgs. 159/11) e di tutti gli altri atti premessi collegati precedenti e successivi ”.
3. Le appellanti affidano il proprio gravame a quattro motivi di doglianza, con i quali, anche in chiave critica della sentenza impugnata, ripropongono in questa sede le censure dedotte in primo grado, lamentando:
“ ERRONEA E CARENTE VALUTAZIONE E MOTIVAZIONE DEL TAR CON LA SENTENZA IMPUGNATA IN RIFERIMENTO AL MOTIVO DI RICORSO ATTINENTE: LA VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DI LEGGE CON RIFERIMENTO ALL’ ART. 2 DECIES, 2° COMMA, LEGGE 575/65, COME OGGI TRASFUSO NELL’ART. 47, II COMMA, DEL D. LGS. 159/11 NONCHE’ DELL’ART. 823 C.C. PER CARENZA DI PRESUPPOSTO VIOLAZIONE DELL'ART. 3 DELLA L. 241/90 – ECCESSO DI POTERE – INGIUSTIZIA MANIFESTA – DIFETTO DI MOTIVAZIONE SPECIFICA. ”: la sentenza di prime cure sarebbe erronea con riferimento all’applicazione nel caso di specie della normativa di riferimento (articolo 45 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, articolo 2- ter della legge 31 maggio 1965, n. 575, articolo 2- decies , comma 2, della legge n. 575/1965, come trasfuso nell’articolo 47, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, articolo 823, comma 2 del codice civile), nel senso, cioè, che il Tar non avrebbe considerato che la confisca può essere ritenuta legittima solo a seguito della definitiva assegnazione dell’immobile e soltanto in base ad un’adeguata motivazione al riguardo, che tenga conto anche della possibilità di estendere in via analogica alla materie per cui è causa la normativa fallimentare, che consente al fallito di rimanere nella detenzione del bene fino alla liquidazione delle attività;
“ ERRONEA E CARENTE VALUTAZIONE E MOTIVAZIONE DEL TAR CON LA SENTENZA IMPUGNATA IN RIFERIMENTO AL MOTIVO DI RICORSO ATTINENTE: DIFETTO ASSOLUTO DI MOTIVAZIONE - ECCESSO DI POTERE PER SVIAMENTO. : la sentenza di primo grado sarebbe erronea anche per aver omesso di considerare che la parte ricorrente in primo grado non aveva mai avuto notizia della confisca “ (non essendo parte del procedimento di prevenzione patrimoniale ad alcun titolo) ” o aveva ricevuto la richiesta “ del pagamento di indennità, che sarebbe stato pront (a) a pagare per permanere nell'unità abitativa (come dimostra anche l'istanza di ottenimento di contratto di locazione) ”;
“ ERRONEA E CARENTE VALUTAZIONE E MOTIVAZIONE DEL TAR CON LA SENTENZA IMPUGNATA IN RIFERIMENTO AL MOTIVO DI RICORSO ATTINENTE: VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DI LEGGE - VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 7 E 10 DELLA LEGGE SUL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO. ”: le appellanti lamentano, inoltre, di non essere mai state messe in condizione di partecipare al procedimento conclusosi con il provvedimento impugnato dinanzi al primo giudice, essendo estranee alla procedura di confisca e, addirittura, nel caso di una delle due, non appartenendo all'originario nucleo familiare del titolare del bene;
“ ERRONEA E CARENTE VALUTAZIONE E MOTIVAZIONE DEL TAR CON LA SENTENZA IMPUGNATA IN RIFERIMENTO AL MOTIVO DI RICORSO ATTINENTE: L'ECCESSO DI POTERE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 97 COST. - MANIFESTA INGIUSTIZIA - IRRAGIONEVOLEZZA DEL TERMINE PER ADEMPIERE. ”: la sentenza di primo grado non avrebbe adeguatamente valorizzato la censura attinente al termine eccessivamente ridotto fissato dall’Amministrazione procedente per adempiere l’ordine di rilasciare l’immobile.
5. Si è costituita in giudizio l’Amministrazione appellata con atto depositato il 9 dicembre 2024 e, con ordinanza 19 dicembre 2024, n. 4850, la Sezione ha dichiarato improcedibile la domanda cautelare di sospensione degli effetti della sentenza impugnata per sopravvenuta carenza di interesse, avendo le appellanti depositato il 12 dicembre 2024, dopo aver ricevuto la comunicazione della fissazione della camera di consiglio per la trattazione della domanda cautelare, rinuncia all’istanza di sospensiva.
6. All’udienza del 5 febbraio 2026 la causa è passata in decisione.
7. L’appello è infondato e va respinto e i motivi nei quali si articola possono essere esaminati congiuntamente per ragioni di economia processuale.
8. La confisca costituisce una cesura legale obbligata dei rapporti nascenti rispetto all’immobile con riguardo ai diritti reali di godimento e garanzia eventualmente esistenti sul bene.
Quanto allo sgombero, equiparabile per quanto di interesse all’ordinanza di sfratto ex articolo 2- decies , comma 2, della legge 31 maggio 1965, n. 575, si tratta di atto vincolato, rispetto al quale l’articolo 45, comma 2 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 dispone quanto segue: “ a seguito della confisca definitiva di prevenzione i beni sono acquisiti al patrimonio dello Stato liberi da oneri e pesi. La tutela dei diritti dei terzi è garantita entro i limiti e nelle forme di cui al titolo IV ”.
L’assoggettamento dei beni al demanio pubblico comporta la loro inalienabilità e l’impossibilità che possano formare oggetto di diritti a favore di terzi, salvo eccezioni stabilite dalla legge, e introduce per l’Amministrazione il potere-dovere di azionare ogni misura idonea per la loro tutela, avendo la “ facoltà sia di procedere in via amministrativa, sia di valersi dei mezzi ordinari a difesa della proprietà e del possesso regolati dal presente codice ” (articolo 823, comma 2, del codice civile), con la duplice conseguenza che “ il bene acquisito per effetto della confisca assume un’impronta rigidamente pubblicistica, che non consente di distoglierlo, anche solo temporaneamente, dal vincolo di destinazione e dalle finalità pubbliche, che determinano l’assimilabilità del regime giuridico della res confiscata a quello dei beni facenti parte del patrimonio indisponibile dello Stato ” e che “ l’ordinanza di sgombero costituisce esercizio necessitato di un potere autoritativo, dovendo l’Agenzia comunque assicurare al patrimonio indisponibile dello Stato i beni stessi per la successiva destinazione a finalità istituzionali e sociali, sottraendoli ai soggetti nei confronti dei quali è stata applicata, in via definitiva, la misura patrimoniale e che pertanto il provvedimento non necessita di ulteriore motivazione ” (per tutte, Consiglio di Stato, Sezione III, 30 gennaio 2025, n. 720).
Quanto ai rapporti tra confisca e destinazione del bene (cfr. primo motivo di appello), la giurisprudenza ha ormai definitivamente stabilito che “ l’adozione dell’ordinanza di sgombero costituisce per l’Agenzia Nazionale appellata un atto dovuto, ai sensi dell’art. 47, comma 2, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, non condizionato dalla previa adozione del provvedimento di destinazione (cfr. Cons. St., Sez. III, n. 5561 del 2017, n. 2682 del 2016 e n. 3169 del 2014) ”, con la conseguenza che, “ se dunque non sussiste alcuna implicazione tra lo sgombero e la destinazione del bene, diventa improprio lamentare la mancata motivazione dell’atto gravato in primo grado in relazione a profili contenutistici ad esso estranei ” (Consiglio di Stato, Sezione III, 13 giugno 2022, n. 4813).
Con argomentazioni che il Collegio condivide e da cui non vi è ragione di discostarsi anche con riguardo alla denunciata violazione delle regole di partecipazione al procedimento e del principio di affidamento contenuta nel secondo e terzo motivo di appello (le appallanti lamentano, pur non avendo impugnato il relativo diniego, che l’Amministrazione avrebbe dichiarato “ non coltivabile ” la loro domanda di concessione in locazione), la Sezione ha stabilito quanto segue:
“ - spetta al giudice penale (nel corso del procedimento principale per l’applicazione di una misura di prevenzione o, nel caso di opposizione di un terzo, in un successivo incidente di esecuzione) l’accertamento degli esatti confini del provvedimento di confisca e della eventuale estraneità del terzo in buona fede (cfr. Cass. pen., sez. II, n. 10471/2014); dal che consegue che la cognizione del giudice amministrativo è limitata all’ordinanza di sgombero e non può certo estendersi alla disamina dei vizi della confisca, sicché in nessun caso le eventualità invalidità del sequestro e della successiva confisca possono ripercuotersi sulla legittimità dell’ordinanza di rilascio dell’immobile ed essere conosciuti in sede di cognizione di quest’ultima (Cons. St., sez. III, nn. 926/2020 e 2464/2019);
- il carattere vincolato del provvedimento di sgombero alle risultanze del presupposto provvedimento di confisca rende ragione - oltre che della infondatezza dei motivi di censura intesi a conferire rilevanza alla questione proprietaria in una sede processuale che non è quella sua propria - anche della pertinenza del richiamo all’art. 21-octies, comma 2 della legge 7 agosto 1990 n. 241;
-- infine, l’esistenza di rimedi processuali correttivi di eventuali vizi della confisca dimostra come l’ordinamento consente un equo bilanciamento delle diverse istanze pubbliche in gioco (delle quali comunque i ricorrenti non sono legittimati a farsi portatori), ferma restando la necessità della loro canalizzazione nella sede processuale a ciò deputata ”, fermo restando:
“ b) quanto all’omissione della comunicazione di avvio del procedimento, che, stante il carattere vincolato e doveroso dello sgombero dopo la confisca divenuta definitiva, opera certamente l’articolo 21-octies della legge 7 agosto 1990, n. 241 (cfr. Cons. Stato, sez. III, 12 giugno 2024, n. 5264);
c) quanto alla affermata estraneità della sig.ra -OMISSIS- al procedimento penale, che dalla documentazione versata in atti risulta che la confisca è stata disposta anche nei confronti della predetta (ancorché non imputata), sicché qualsiasi obiezione in ordine al suo coinvolgimento avrebbe dovuto essere sollevata con incidente di esecuzione dinanzi al giudice penale;
d) che, in via di principio, la giurisprudenza della Corte EDU non riconosce un diritto prevalente del soggetto al quale è stato confiscato il bene in sede di prevenzione a conservare la sua proprietà e a permanere nell’immobile confiscato con la propria famiglia, non potendo il soggetto al quale è stato legittimamente confiscato l’immobile vantare un diritto inviolabile al proprio domicilio in contrapposizione all’interesse pubblico a contrastare la criminalità organizzata attraverso l’eliminazione dal mercato di un bene di provenienza illecita, destinandolo ad iniziative di interesse pubblico (cfr. Cons. Stato, sez. III, n. 5264/2024);
e) quanto alle censure di erroneità dei provvedimenti adottati dal giudice penale, che ovviamente non vi è alcuno spazio per una rivalutazione da parte del giudice amministrativo delle conclusioni raggiunte dal giudice penale con effetto di giudicato;
f) quanto alle esigenze abitative dei ricorrenti, che esse non rilevano ai fini della valutazione di legittimità dell’ordinanza di sgombero, al cui contenuto è estranea la necessità di comparare l’interesse pubblico alla acquisizione della disponibilità materiale del bene con quello privato alla conservazione di un immobile, non essendo in capo agli occupanti configurabile una posizione giuridica meritevole di tutela con riferimento non solo all’an ma anche al quando della consegna (cfr. Cons. St., sez. III, n. 6706/2018 e n. 6193/2018) ” (Consiglio di Stato, Sezione III, 7 gennaio 2025, n. 57) .
9. Calata la fattispecie nell’ambito dei canoni ermeneutici che precedono e cui il giudice amministrativo si attiene, rileva il Collegio che la sentenza impugnata risulta correttamente e compiutamente motivata con riferimento ad ogni censura dedotta dai ricorrenti in primo grado.
10. In particolare, indipendentemente dal titolo in forza del quale le ricorrenti in primo grado erano nella detenzione del bene confiscato (anche nell’ipotesi invocata dalle appellanti dell’eventuale contratto di locazione), l’articolo 52, comma 4 del d.lgs. n. 159/2011 stabilisce in maniera inequivoca che “ la confisca definitiva di un bene determina lo scioglimento dei contratti aventi ad oggetto un diritto personale di godimento o un diritto reale di garanzia, nonché l’estinzione dei diritti reali di godimento sui beni stessi ”.
L’Amministrazione intimata in primo grado non aveva alcun onere ulteriore, proprio in forza della ribadita natura vincolata dell’ordinanza di sfratto, se non quello di dare conto che il decreto di confisca n. 8/2013 del Tribunale di Agrigento è divenuto definitivo il 15 giugno 2017, a seguito anche del giudizio per cassazione (cfr. provvedimento impugnato in primo grado).
11. A ciò si aggiunga, in ogni caso, che proprio in virtù dell’applicazione del citato articolo 52, comma 4 che comporta la cessazione ope legis di ogni accordo sull’immobile, anche (l’eventuale) contratto di locazione, laddove l’Amministrazione avesse accettato la proposta delle appellanti, si sarebbe definitivamente sciolto con la confisca del bene cui afferiva: in altri termini, la possibilità della concessione in locazione del bene (sequestrato) sarebbe stata in ogni caso limitata fino al momento della confisca definitiva, che avrebbe comportato l’automatico scioglimento del relativo contratto e l’applicazione della disciplina per il rilascio dell’immobile.
12. Né dalla documentazione versata in atti risulta violata la normativa applicabile, compreso l’articolo 45- bis del d.lgs. n. 159/2011, a mente del quale “ l’Agenzia, ricevuta la comunicazione del provvedimento definitivo di confisca, qualora l’immobile risulti ancora occupato, con provvedimento revocabile in ogni momento, può differire l’esecuzione dello sgombero o dell’allontanamento nel caso previsto dall’articolo 40, comma 3-ter, ovvero qualora lo ritenga opportuno in vista dei provvedimenti di destinazione da adottare ”.
Da questo punto di vista, va rilevato che le appellanti erano a conoscenza delle vicende che hanno coinvolto l’immobile da loro detenuto sine titulo , quanto meno dal momento in cui risulta effettuato il sopralluogo da parte dei Carabinieri della -OMISSIS- il 16 maggio 2018, come ricostruito nell’ordinanza di sgombero impugnata in prime cure, ovvero dal momento in cui hanno chiesto che fosse loro concesso in locazione il bene confiscato.
13. In questa prospettiva, la censura di carente motivazione risulta infondata prima che inammissibile, non essendo sviluppate doglienze avverso i capi di decisione con i quali il Tar, premessa la natura vincolata e doverosa dell’ordine di sgombero a valle della definitività della confisca, ha evidenziato che non fosse necessaria una particolare ponderazione degli interessi, essendo ormai il bene transitato nel patrimonio dello Stato.
Anche la contestazione della mancata considerazione dei “ diritti soggettivi ” degli istanti risulta infondata, poiché dalle considerazioni che precedono deriva l’insussistenza di residue posizioni giuridiche meritevoli di considerazione, ricadendosi in ipotesi in cui anche alla stregua della giurisprudenza della Corte EDU il “ diritto all’abitazione ” può legittimamente essere sacrificato per ragioni di interesse pubblico (cfr. Cons. Stato, sezione III, 12 dicembre 2025, n. 9832).
14. Nel quadro fin qui delineato, non può neppure essere accolta la censura riguardante la presunta applicabilità alla fattispecie delle disposizioni in materia fallimentare, attesa la loro specificità non estensibile alle fattispecie regolate dal d.lgs. n. 159/2011 e considerato che, in ogni caso, il richiamo all’articolo 47 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267, contenuto nell’articolo 40, comma 2, del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (norma attualmente vigente) è riferito alla fase di sequestro del bene, laddove ancora permane il diritto di proprietà privata sull’immobile, mentre nel caso di specie – come detto – si è nella fase di acquisizione e destinazione del bene successiva alla confisca.
Né, da un’ultima angolazione, può ritenersi errato il percorso motivazionale seguito dal primo giudice circa l’irrilevanza dell’omissione della comunicazione di avvio del procedimento, stante la piena applicabilità dell’articolo 21- octies, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241.
15. In base a tutte le considerazioni che precedono, in conclusione, l’appello va respinto.
16. Sussistono, tuttavia, particolari motivi per disporre la compensazione delle spese del grado.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese del grado compensate.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità, nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le appellanti.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 febbraio 2026 con l’intervento dei magistrati:
EL CO, Presidente
CA Di RA, Consigliere, Estensore
Raffaello Scarpato, Consigliere
Sebastiano Zafarana, Consigliere
Roberto Prossomariti, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| CA Di RA | EL CO |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.