Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 15/05/2025, n. 757 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 757 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3595/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAGUSA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Massimo Pulvirenti Presidente dott. Claudio Maggioni Giudice dott. Giovanni Giampiccolo Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado in epigrafe indicata promossa da:
), nato/a in GERMANIA a Dernbach il 28/02/1981, Parte_1 C.F._1 difeso/a dall'avv. RUSTICO ANGELA presso il cui studio ha eletto domicilio;
RICORRENTE contro
, nato/a a RAGUSA (RG) il 25/06/1980, difeso/a dall'avv. CP_1 C.F._2
GAMBUZZA GIUSEPPE presso il cui studio ha eletto domicilio;
RESISTENTE
OGGETTO
Scioglimento del matrimonio/Cessazione effetti civili del matrimonio concordatario
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente:
pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1 CP_1 in Ispica in data 7/8/2012, trascritto nel registro degli atti di matrimonio di quel Comune al numero
28, parte II, serie A;
confermare l'obbligo a carico del sig. già stabilito in sede di separazione CP_1 di corrispondere in favore dei due figli minori, entro e non oltre il 5 di ogni mese, un assegno di mantenimento di importo pari ad € 500,00 (in ragione di € 250,00 per figlio), oltre rivalutazione ISTAT come per legge;
confermare l'obbligo a carico del sig. già stabilito in sede di separazione di CP_1 corrispondere, in via anticipata o mediante rimborso, il 50% delle spese straordinarie relative ai due figli minori, da regolamentarsi secondo il protocollo adottato dal Consiglio Nazionale Forense in data
29/11/2017 avente ad oggetto“Linee guida per la regolamentazione delle modalità di mantenimento pagina 1 di 6
regolamentare il diritto di visita secondo le modalità ritenute più confacenti alla soddisfazione degli interessi dei figli minori.
Per parte resistente:
dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti il 7.8.2012; dare atto che i coniugi sono economicamente indipendenti e ciascuno provvederà al proprio mantenimento;
affidare alla ricorrente la casa coniugale con gli arredi per abitarvi con i figli minori;
i figli minori e sono affidati a entrambi i genitori in regime di affido condiviso e collocati presso la Per_1 Per_2 madre;
il ricorrente verserà a titolo di concorso al mantenimento dei figli minori la somma di € 300,00 mensili da versare entro il 5 di ciascun mese e il 50% delle spese straordinarie concordate e rendicontate;
il diritto di visita del padre con i figli sarà fissato in conformità alle condizioni già stabilite nell'accordo di separazione e, in aggiunta, nei giorni di compleanno dei figli e/o del resistente prevedere il diritto di visita per almeno tre ore.
Precisazione conclusioni: il resistente verserà a titolo di concorso al mantenimento dei figli minori la somma di € 500,00 mensili da versare entro il 5 di ciascun mese e il 50% delle spese straordinarie concordate e rendicontate e potrà richiedere il pagamento del 50% dell'assegno unico per figli;
Acquisito il parere del Pubblico Ministero
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Le parti hanno contratto matrimonio concordatario in data 7.8.2012 a Ispica, trascritto nel registro dello stato civile degli atti di matrimonio del Comune di Ispica dell'anno 2012, al numero 28, parte II, serie A. Dall'unione sono nati i figli (24.04.2013) e (3.2.2016). Per_1 Per_2
Tra le parti è intervenuta separazione legale giusta decreto di omologa n. 22317/2021 del 22.12.2021.
Le condizioni di separazione prevedevano affidamento condiviso dei figli minori e Per_1 Per_2 con collocamento prevalente presso la madre e facoltà per il padre di vederli e tenerli con sé nei periodi infrasettimanali su richiesta;
a fine settimana alterni con possibilità di pernottamento dei minori presso l'abitazione del padre;
inoltre almeno cinque giorni consecutivi nel periodo natalizio comprensivi, ad anni alterni, delle festività di Natale e Capodanno;
per tre giorni consecutivi nel periodo pasquale, comprendenti, ad anni alterni, la festività di Pasqua o del lunedì dell'Angelo; quindici giorni, ad anni alterni, durante i mesi di luglio e agosto da concordarsi tra i genitori con un congruo anticipo. Con possibilità per entrambi i genitori, di comune accordo, di apportare modifiche alla superiore regolamentazione, ma solo in quanto compatibili con le necessità primarie dei minori;
- assegnazione della casa coniugale, sita in Ispica nella via Toscana n. 28, p.1., alla signora in ragione del Pt_1 collocamento dei due figli minori presso la stessa;
- reciproca rinuncia dei coniugi all'assegno di mantenimento;
- obbligo a carico del sig. di versare alla moglie un assegno di mantenimento CP_1 mensile per i due figli minori di importo pari ad € 500,00 (€ 250,00 per ciascun figlio), oltre rivalutazione ISTAT come per legge, da corrispondersi entro il giorno cinque di ogni mese;
- obbligo a carico del sig. di versare anticipatamente o rimborsare alla moglie il 50% delle spese CP_1 straordinarie da sostenersi o sostenute per i figli minori, integralmente rendicontate mediante produzione di giustificativi (ricevute, fatture, ecc.) e regolamentate secondo quanto previsto dal pagina 2 di 6 Protocollo adottato dal Consiglio Nazionale Forense in data 29/11/2017 avente ad oggetto “Linee guida per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli nelle cause di diritto familiare.
ha proposto ricorso per cessazione degli effetti civili del matrimonio il 7.12.2023, Parte_1 chiedendo che venissero mantenute le stesse condizioni patrimoniali stabilite in sede di separazione e chiedendo l'affidamento esclusivo dei due figli minori, in ragione di una inidoneità educativa in capo al
, dovuta alla sua condizione di dipendenza dall'uso di alcool e sostanze stupefacenti e alla sua CP_1 condotta disinteressata nei confronti dei figli, soprattutto riguardo ai loro bisogni materiali, avendo talvolta omesso di versare l'assegno di mantenimento in loro favore e le spese straordinarie, oltre ad essersi reso irreperibile alla moglie.
si è costituito in giudizio con memoria depositata il 19.2.2024, non opponendosi alla CP_1 pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ma avversando le deduzioni di controparte in ordine alle ragioni a sostegno della richiesta di affido eslcusivo, chiedendo l'affidamento condiviso, oltre ad una rideterminazione dell'assegno previsto per il mantenimento dei figli in euro 300,00 mensili, in ragione di un peggioramento delle proprie condizioni economiche. Ha dedotto il resistente di aver perso il lavoro successivamente alla separazione e di aver avuto difficoltà a prestare attività lavorativa a causa di problemi di salute legati ad un esaurimento nervoso e stati depressivi.
Le parti compaiono in data 11.4.2024 davanti al giudice relatore, il quale inutilmente tenta la conciliazione.
La ricorrente dichiara: “Insisto nella domanda. Non è possibile alcuna riconciliazione con mio marito;
ADR: chiedo l'affido esclusivo dei miei figli;
i bambini stanno in casa con me;
chiedo l'affido esclusivo in quanto il padre ha fatto uso di sostanze stupefacenti e ha sofferto di depressione;
ADR: i miei figli mi hanno riferito che il padre insieme ad amici fumava gli spinelli davanti a loro, in particolare Per_3 mi ha detto che fumava qualcosa di diverso dalla puzza della sigaretta. ADR: i bambini vedono a settimane alterne il padre, li vede regolarmente;
ADR: percepisco 600 euro come reddito di cittadinanza e l'assegno di inclusione di euro 125 per ogni bambino;
ADR: l'assegno unico non l'ho mai percepito, ma sempre al 50%; percepisco 125 euro a figlio che è il 50% in quanto non ho avuto il consenso di mio marito a percepirlo interamente.”
Il resistente: “Insisto in atti, non è possibile alcuna riconciliazione con mia moglie Non percepisco più i 1500 euro mensili, ma 1000 in quanto ho cambiato lavoro;
ADR: ho seguito un programma di recupero al sert per i problemi di dipendenza da sostanze stupefacenti di cui facevo uso;
ho sofferto di depressione;
in quel periodo non ho potuto lavorare per questo non ho versato regolarmente l'assegno concordato in sede di separazione;
ADR: non ho mai fumato cannabis davanti ai bambini;
ADR: guido la macchina;
ADR: ho percepito 68 euro quale metà dell'assegno unico per un solo figlio, per l'altro figlio nulla. ADR: il rapporto con la femminuccia è un pochino freddo e credo che questo dipenda dall'influenza di mia moglie.”
Con ordinanza del 29.4.2024 il giudice relatore confermava le condizioni di separazione, ritenendo che l'affidamento esclusivo dei minori alla madre, a modifica delle condizioni di separazione, non è allo stato giustificato;
all'inadempimento all'obbligo di mantenimento dei minori si è rimediato con il versamento diretto da parte del terzo datore di lavoro del resistente, a partire dal novembre 2023 (si verificherà l'adempimento per il periodo successivo); per il periodo precedente il resistente ha documentato malori e stato depressivo, trattamento in TSO, sicchè appare plausibile che non abbia potuto lavorare;
l'affidamento condiviso non appare neppure giustificato dall'allegato abuso di sostanze stupefacenti e alcoliche, alla luce della documentazione clinica allegata da parte resistente,
pagina 3 di 6 relativa all'anno 2023 (cartella clinica del pronto soccorso dell'aprile 2023, attestante parestesia arti inferiori, dolore toracico, ipertensione arteriosa;
certificazione del DSM del 5.1.2024 sull'esito del trattamento terapeutico riabilitativo: “...l'utente in data 10.5.23 ammetteva l'uso di cannabinoidi per ragioni correlate a stress lavorativo e relazionale determinato dalla separazione dalla moglie...gli esami svolti fino al mese di luglio 2023 sono risultati negativi per oppiacei, cocaina e cannabinoidi...dal 6.12.23 gli esami tossicologici sono stati effettuati puntualmente e sono risultati costantemente negativi...; certificato di ricovero in tso e poi in ricovero volontario dal 6.5.23 al 10.5.23) e in difetto di condotte pregiudizievoli nei confronti dei minori, mai dedotte e allegate…”.
Il giudice ha poi disposto la chiesta audizione dei minori e la comparizione personale delle parti per chiarimenti anche sulle rispettive condizioni economiche.
All'udienza del 5.12.2024 venivano ascoltati i minori, i quali hanno dichiarato entrambi di stare bene col padre e di voler passare più tempo con lui.
“….Mi chiamo sono nata a [...] il [...]; frequento la seconda media a Ispica. Testimone_1
Mi trovo bene a scuola e mi piace studiare. Nel pomeriggio faccio danza latino americano;
ADR: con la mamma e mio fratello sto bene. Anche con papà sto bene, ma vorrei stare più tempo con lui, parlare più profondamente con lui. Con papà ci sto volentieri, mi tratta bene. ADR: vorrei stare anche la sera con papà, cenare insieme, andare al cinema. A volte lo faccio anche insieme a mio fratello. Con la nonna sto bene. ADR: anche mio fratello sta bene con papà…..”.
“….sono , nato a [...] il [...]; frequento la terza elementare, mi piace andare Testimone_2
a scuola e fare i compiti. Sto bene con mia sorella, lei è in seconda media. Vivo con la mamma a
Ispica. ADR: non vedo tanto papà, l'ultima volta è stato un mese fa. Con papà mi trovo bene, io vorrei passare più tempo con lui. A volte quando siamo insieme lui se ne va nell'altra stanza e questo non lo capisco, lui può parlare al telefono anche davanti a noi, noi possiamo sentire, non gli facciamo domande. ADR: con la nonna sto bene. ADR: qualche giorno potrei anche dormire da papà….”.
Alla stessa udienza il resistente ha dichiarato: “mio figlio l'ho visto 15 giorni fa;
preferisco vederli a casa della madre perché vivo in casa da solo in una casa piccolina. Adesso lavoro dalle 8 di mattina alla sera come aiuto cuoco in un'azienda agricola, sono in prova fino a gennaio. Potrei vedere i bambini nel fine settimana alternandoci con la . Purtroppo, in questa casa non ho lo spazio per Pt_1 far dormire i bambini da me, vorrei che stessero comodi, posso provare ad organizzarmi. ADR: di settimana vedere i ragazzi mi viene complicato, non riesco ad aiutare i bambini a fare i compiti perché lavoro o sono troppo stanco dal lavoro. ADR: percepisco 200 euro di assegno unico;
verso 500 euro a mia moglie. In queste 500 euro è incluso l'assegno di 200 euro. ADR: il mio stipendio dovrebbe essere di 1.100 euro fino a gennaio e spero mi confermino. ADR: mia madre ancora lavora. ADR: vero che è che qualche volta non ho pagato, ma è anche vero che a volte ho dato i soldi a mia moglie senza ricevuta.”
dichiara: “il padre in un anno ha visto i bambini 1 volta al mese;
sono favorevoli a che i Parte_1 bambini vedano il padre. ADR: l'assegno unico è di 400 euro e lo percepiamo al 50% quindi io prendo solo 200 euro. Allo stato non lavoro. L'assegno di mantenimento in favore dei ragazzi è 500 euro.
ADR: prima percepivo 700 euro come reddito di cittadinanza. Adesso prendo 150 euro.
pagina 4 di 6 Ricorrono in primo luogo le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) della L. 1 dicembre 1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di divorzio.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il periodo normativamente prescritto risulta dimostrato dalla prodotta copia della sentenza di separazione, mentre la protrazione di tale regime per un periodo eccedente il prescritto termine di legge deve presumersi, non essendone stata eccepita l'interruzione, ed in più avvalorata dalle contrapposte allegazioni delle parti. L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale fra le parti si desume quindi, e conclusivamente sul punto, dal periodo di separazione trascorso e dalle ragioni reciprocamente addotte nei rispettivi atti difensivi, sintomi univoci della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Sulla scorta di tutto quanto sopra riportato e riassunto, non vi sono motivi per regolamentare un assetto diverso rispetto a quello previsto in sede di separazione consensuale appena due anni prima;
alla luce delle condizioni economiche conosciute e rappresentate dalle parti l'assegno di mantenimento per i minori va determinato tenendo conto della misura dell'assegno unico e del fatto che la è Pt_1 proprietaria della casa familiare;
al fine di scongiurare o attenuare inadempimenti, che pure in passato sono avvenuti, a carico del resistente va disposto un assegno di mantenimento di € 400,00, al netto dell'assegno unico che sarà percepito integralmente dalla ricorrente.
Le spese di lite vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
pronuncia la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio contratto da e in Ispica in data 7/8/2012, trascritto nel registro degli atti di matrimonio di Parte_1 CP_1 quel Comune al numero 28, parte II, serie A.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune interessato di procedere all'annotazione della presente sentenza e manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Dispone l'affidamento condiviso dei figli e , i quali vivranno con la madre, alla quale Per_1 Per_2 viene assegnata la casa coniugale. Il padre potrà stare e avere i figli con sé secondo la regolamentazione concordata nelle condizioni di separazione omologate.
Pone a carico di l'obbligo di corrispondere a , entro il giorno 5 di ogni mese, CP_1 Parte_1 la somma di euro 400,00 (da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat) quale contributo per il mantenimento dei figli e , oltre il 50% delle spese straordinarie ed al netto dell'assegno Per_1 Per_2 unico per i figli, che sarà percepito integralmente dalla madre.
Compensa integralmente le spese di lite.
Ragusa, 14/05/2025
pagina 5 di 6 Il Giudice Relatore dott. Giovanni Giampiccolo
Il Presidente
dott. Massimo Pulvirenti
pagina 6 di 6