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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rieti, sentenza 05/12/2025, n. 351 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rieti |
| Numero : | 351 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
R. G. n 379/ 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di RIETI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Antonella Tassi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 379 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno
2024
TRA
(cod. fisc. ) rapp.to e difeso dall'avv. David Parte_1 C.F._1
IA , giusta procura in atti
- attore -
CONTRO
, , , , Controparte_1 CP_2 Controparte_3 CP_4 CP_5
, , , , , Controparte_6 Controparte_7 Controparte_8 Controparte_9 CP_10
, , , , , CP_11 CP_12 CP_13 CP_14 Controparte_15
, CP_16 CP_17
- convenuti contumaci -
OGGETTO : IO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del 13/02/2024 notificato per pubblici proclami, Parte_1
conveniva in giudizio avanti al Tribunale di Rieti , , Controparte_1 CP_2
1 , , , , Controparte_3 CP_4 CP_5 Controparte_6 Controparte_7
, , , , , Controparte_8 Controparte_9 CP_10 CP_11 CP_12
, , , , per CP_13 CP_14 Controparte_15 CP_16 CP_17
sentir accogliere le seguenti conclusioni “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis:
“accertare e dichiarare che il Sig. ha posseduto per oltre 20 anni in modo esclusivo, Parte_1
pacifico, continuo ed ininterrotto (uti dominus), non contestato, né clandestino il fondo rustico sito
nel Comune di Petrella Salto (RI), fraz, Capradosso, foglio 12, part. 331, reddito dominicale € 1,73,
reddito agrario € 0,89, particella con qualità di Castagneto frutto di classe 2, superficie 995 mq e per
l'effetto, dichiarare che il Sig. ha usucapito il predetto terreno e, pertanto, dichiararlo Parte_1
proprietario in virtù dell'intervenuta usucapione;
autorizzare perciò le relative volturazioni
catastali e trascrizioni, con esonero di responsabilità degli Uffici competenti e dei loro funzionari.
Con il favore delle spese di lite, oltre accessori di legge”.
Riferiva che detto fondo risultava intestati catastalmente ai convenuti in ragione di 1/13
ciascuno e che il lo aveva posseduto in modo indisturbato per oltre venti anni. Pt_1
Verificata la correttezza della notifica, dichiarata la contumacia dei convenuti non costituiti in giudizio ed esaminate le memorie ex art. 171 ter c.p.c. venivano ammessi i capitoli di prova articolati. Alla udienza del 27.06.2025 venivano escussi i testimoni che confermavano il possesso continuato e continuativo del del bene oggetto di causa. Pt_1
A detta udienza venivano concessi i termini di cui all'art. 189 c.p.c. e la causa veniva rinviata alla udienza del 05.12.2025 da svolgersi in modalità cartolare.
A detta udienza la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'usucapione è un modo di acquisto della proprietà per effetto del possesso di un bene protratto per un certo tempo. Possesso e tempo sono i due requisiti base per l'istituto. Il
possesso che consente l'usucapione deve essere pacifico e non clandestino e deve svolgersi, in modo continuativo, per il periodo prescritto dalla legge e non deve subire interruzioni.
2 La Suprema Corte di Cassazione ( sezione II, 2 settembre 2015, n. 17459) ha sancito che per la configurabilità dei possesso “ad usucapionem”, è necessaria la sussistenza di un comportamento continuo e non interrotto, inteso inequivocabilmente ad esercitare sulla cosa, per tutto il tempo all'uopo previsto dalla legge, un potere corrispondente a quello del proprietario o del titolare di uno “ius in re aliena”, un potere di fatto, corrispondente al diritto reale posseduto, manifestato con il compimento puntuale di atti di possesso conformi alla qualità e alla destinazione della cosa e tali da rilevare, anche esternamente,
una indiscussa e piena signoria sulla cosa stessa contrapposta all'inerzia del titolare del diritto.
È orientamento consolidato della giurisprudenza che “il possesso continuato e indisturbato va
dimostrato da chi pretende di aver acquistato il bene per usucapione” e “chi agisce in giudizio per
ottenere di essere dichiarato proprietario di un bene affermando di averlo usucapito, deve dare la
prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva e quindi, tra l'altro, non
solo del corpus, ma anche dell'animus” (cfr. Cassazione civile, sentenza n. 9325 del 26 aprile
2011).
Per giurisprudenza occorre, che l'attore fornisca indizi idonei a dare prova presuntiva che l'attività si sia svolta “uti dominus” (cfr. Trib. Avezzano 03.09.2019 n. 425). Un indizio siffatto può rinvenirsi nella inerzia del proprietario, il quale si astenga dall'esercitare le sue potestà e non reagisca al potere di fatto esercitato dal possessore (Corte di Appello di
Napoli 04.06.2018 n. 2663). Il disinteresse “formale”, in altri termini, costituisce chiaro indizio di disinteresse “sostanziale” e permette di ritenere ampiamente raggiunta la prova dell'elemento psicologico del possesso ad usucapionem in capo alla parte attrice.
Per la Suprema Corte la prova deve essere fornita mediante testimonianza non essendo sufficienti atti soltanto di gestione consentiti o tollerati dal proprietario”. (Cass. Civ.
ordinanza n. 6688 del 7 marzo 2019). I testi escussi hanno confermato che l'odierno attore si è sempre occupato del terreno provvedendo alla sua manutenzione e coltivazione occupandosi della raccolta delle castagne e della potatura degli alberi senza che alcuno degli intestatari catastali eccepissero alcunchè.
3 La documentazione allegata all'atto di citazione e le prove testimoniali assunte nel corso del giudizio hanno dimostrato che ha posseduto in modo continuato Parte_1
da oltre venti anni, mai interrotto, nonché pacifico e pubblico, il fondo rustico in questione e quindi, lo stesso ha maturato il suo diritto ad acquistarne la proprietà esclusiva per avvenuta usucapione.
La mancata costituzione in giudizio dei convenuti giustifica la compensazione delle spese di lite
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Accoglie la domanda di e, per l'effetto, dichiara in suo favore Parte_1
l'avvenuto acquisto per usucapione a titolo originario ex art.1158 c.c. del diritto di proprietà esclusiva del fondo rustico sito nel Comune di Petrella Salto (RI), fraz,
Capradosso, e censito al medesimo comune al Catasto Terreni al foglio 12, part. 331,
reddito dominicale € 1,73, reddito agrario € 0,89, particella con qualità di Castagneto frutto di classe 2, superficie 995 mq
- Conseguentemente e per l'effetto, ordina alla Conservatoria dei Registri Immobiliari
competente ed all'Ufficio Tecnico Erariale la voltura di accatastamento e la relativa trascrizione con esonero del conservatore da ogni responsabilità.
- Spese compensate
Così deciso in Rieti 05.12.2025
Il Giudice
dott.ssa Antonella Tassi
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di RIETI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Antonella Tassi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 379 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno
2024
TRA
(cod. fisc. ) rapp.to e difeso dall'avv. David Parte_1 C.F._1
IA , giusta procura in atti
- attore -
CONTRO
, , , , Controparte_1 CP_2 Controparte_3 CP_4 CP_5
, , , , , Controparte_6 Controparte_7 Controparte_8 Controparte_9 CP_10
, , , , , CP_11 CP_12 CP_13 CP_14 Controparte_15
, CP_16 CP_17
- convenuti contumaci -
OGGETTO : IO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del 13/02/2024 notificato per pubblici proclami, Parte_1
conveniva in giudizio avanti al Tribunale di Rieti , , Controparte_1 CP_2
1 , , , , Controparte_3 CP_4 CP_5 Controparte_6 Controparte_7
, , , , , Controparte_8 Controparte_9 CP_10 CP_11 CP_12
, , , , per CP_13 CP_14 Controparte_15 CP_16 CP_17
sentir accogliere le seguenti conclusioni “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis:
“accertare e dichiarare che il Sig. ha posseduto per oltre 20 anni in modo esclusivo, Parte_1
pacifico, continuo ed ininterrotto (uti dominus), non contestato, né clandestino il fondo rustico sito
nel Comune di Petrella Salto (RI), fraz, Capradosso, foglio 12, part. 331, reddito dominicale € 1,73,
reddito agrario € 0,89, particella con qualità di Castagneto frutto di classe 2, superficie 995 mq e per
l'effetto, dichiarare che il Sig. ha usucapito il predetto terreno e, pertanto, dichiararlo Parte_1
proprietario in virtù dell'intervenuta usucapione;
autorizzare perciò le relative volturazioni
catastali e trascrizioni, con esonero di responsabilità degli Uffici competenti e dei loro funzionari.
Con il favore delle spese di lite, oltre accessori di legge”.
Riferiva che detto fondo risultava intestati catastalmente ai convenuti in ragione di 1/13
ciascuno e che il lo aveva posseduto in modo indisturbato per oltre venti anni. Pt_1
Verificata la correttezza della notifica, dichiarata la contumacia dei convenuti non costituiti in giudizio ed esaminate le memorie ex art. 171 ter c.p.c. venivano ammessi i capitoli di prova articolati. Alla udienza del 27.06.2025 venivano escussi i testimoni che confermavano il possesso continuato e continuativo del del bene oggetto di causa. Pt_1
A detta udienza venivano concessi i termini di cui all'art. 189 c.p.c. e la causa veniva rinviata alla udienza del 05.12.2025 da svolgersi in modalità cartolare.
A detta udienza la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'usucapione è un modo di acquisto della proprietà per effetto del possesso di un bene protratto per un certo tempo. Possesso e tempo sono i due requisiti base per l'istituto. Il
possesso che consente l'usucapione deve essere pacifico e non clandestino e deve svolgersi, in modo continuativo, per il periodo prescritto dalla legge e non deve subire interruzioni.
2 La Suprema Corte di Cassazione ( sezione II, 2 settembre 2015, n. 17459) ha sancito che per la configurabilità dei possesso “ad usucapionem”, è necessaria la sussistenza di un comportamento continuo e non interrotto, inteso inequivocabilmente ad esercitare sulla cosa, per tutto il tempo all'uopo previsto dalla legge, un potere corrispondente a quello del proprietario o del titolare di uno “ius in re aliena”, un potere di fatto, corrispondente al diritto reale posseduto, manifestato con il compimento puntuale di atti di possesso conformi alla qualità e alla destinazione della cosa e tali da rilevare, anche esternamente,
una indiscussa e piena signoria sulla cosa stessa contrapposta all'inerzia del titolare del diritto.
È orientamento consolidato della giurisprudenza che “il possesso continuato e indisturbato va
dimostrato da chi pretende di aver acquistato il bene per usucapione” e “chi agisce in giudizio per
ottenere di essere dichiarato proprietario di un bene affermando di averlo usucapito, deve dare la
prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva e quindi, tra l'altro, non
solo del corpus, ma anche dell'animus” (cfr. Cassazione civile, sentenza n. 9325 del 26 aprile
2011).
Per giurisprudenza occorre, che l'attore fornisca indizi idonei a dare prova presuntiva che l'attività si sia svolta “uti dominus” (cfr. Trib. Avezzano 03.09.2019 n. 425). Un indizio siffatto può rinvenirsi nella inerzia del proprietario, il quale si astenga dall'esercitare le sue potestà e non reagisca al potere di fatto esercitato dal possessore (Corte di Appello di
Napoli 04.06.2018 n. 2663). Il disinteresse “formale”, in altri termini, costituisce chiaro indizio di disinteresse “sostanziale” e permette di ritenere ampiamente raggiunta la prova dell'elemento psicologico del possesso ad usucapionem in capo alla parte attrice.
Per la Suprema Corte la prova deve essere fornita mediante testimonianza non essendo sufficienti atti soltanto di gestione consentiti o tollerati dal proprietario”. (Cass. Civ.
ordinanza n. 6688 del 7 marzo 2019). I testi escussi hanno confermato che l'odierno attore si è sempre occupato del terreno provvedendo alla sua manutenzione e coltivazione occupandosi della raccolta delle castagne e della potatura degli alberi senza che alcuno degli intestatari catastali eccepissero alcunchè.
3 La documentazione allegata all'atto di citazione e le prove testimoniali assunte nel corso del giudizio hanno dimostrato che ha posseduto in modo continuato Parte_1
da oltre venti anni, mai interrotto, nonché pacifico e pubblico, il fondo rustico in questione e quindi, lo stesso ha maturato il suo diritto ad acquistarne la proprietà esclusiva per avvenuta usucapione.
La mancata costituzione in giudizio dei convenuti giustifica la compensazione delle spese di lite
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Accoglie la domanda di e, per l'effetto, dichiara in suo favore Parte_1
l'avvenuto acquisto per usucapione a titolo originario ex art.1158 c.c. del diritto di proprietà esclusiva del fondo rustico sito nel Comune di Petrella Salto (RI), fraz,
Capradosso, e censito al medesimo comune al Catasto Terreni al foglio 12, part. 331,
reddito dominicale € 1,73, reddito agrario € 0,89, particella con qualità di Castagneto frutto di classe 2, superficie 995 mq
- Conseguentemente e per l'effetto, ordina alla Conservatoria dei Registri Immobiliari
competente ed all'Ufficio Tecnico Erariale la voltura di accatastamento e la relativa trascrizione con esonero del conservatore da ogni responsabilità.
- Spese compensate
Così deciso in Rieti 05.12.2025
Il Giudice
dott.ssa Antonella Tassi
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