Articolo 1136 del Codice della navigazione
Articolo 1135Articolo 1137
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21 aprile 1942
Art. 1136.
(Nave sospetta di pirateria).

Il comandante o l'ufficiale di nave nazionale o straniera, fornita abusivamente di armi, che naviga senza essere munita delle carte di bordo, e' punito con la reclusione da cinque a dieci anni.

Si applica il secondo comma dell'articolo precedente.
Entrata in vigore il 21 aprile 1942
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