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Sentenza 28 agosto 2025
Sentenza 28 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 28/08/2025, n. 97 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 97 |
| Data del deposito : | 28 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte d'Appello di Firenze Sezione Lavoro composta dai magistrati dott. Flavio Baraschi presidente dott. Elisabetta Tarquini consigliera dott. Stefania Carlucci consigliera rel.
nella causa iscritta al N. RG. 486/2022
promossa da
-appellante Pt_1
Avv. Marina Ercoli Avv. Marta Filadoro Avv. Vittorio Provera contro
Controparte_1
- appellati e appellanti
[...] incidentali parz. - Avv. Ezio Bonanni
VA GR (deceduta il 04.04.2023)
Avente ad oggetto: appello avverso la sentenza 484/2022 del Tribunale di Firenze Sezione Lavoro, pubblicata il 25.06.2022, notificata in data 27.07.2022, unitamente ad ordinanza di correzione dell'errore materiale. All'udienza del 06.02.2025, all'esito della camera di consiglio, ha emesso, previo separato dispositivo, la seguente
SENTENZA
La società , appellante principale, e Pt_1 P_ P_
(figli ed eredi di deceduto il 06.08.2016), appellanti
[...] Persona_1 pagina 1 di 28 incidentali, hanno proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Firenze che, in parziale accoglimento del ricorso proposto da quest'ultimi, in PRio e in qualità di eredi, unitamente alla madre NN GR, vedova del de cuius, deceduta il 04.04.2023 prima della costituzione nel secondo grado di giudizio, ha condannato Pt_1 al pagamento: a titolo di risarcimento del danno terminale sofferto dal de cuius, iure ereditatis a favore dei ricorrenti, della somma di € 99.325,00 (parametrata a 70 giorni, dalla diagnosi al decesso, periodo dal 28.05.2016-06.08.2016), da cui era da detrarre la capitalizzazione del danno biologico indennizzabile dall' , nella misura di 1/3 ciascuno, CP_2 oltre interessi e rivalutazione sulla somma annualmente rivalutata dalla sentenza al saldo;
a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, iure PRio, della somma di € 300.000,00 a favore di NN GR, della somma di € 220.000,00 a favore di della somma di € 200.000,00 a P_ favore di oltre interessi di legge dalla data della sentenza P_ al saldo;
a titolo di risarcimento del danno patrimoniale iure PRio, a favore di NN GR della somma di € 85.000,00, oltre interessi di legge dalla sentenza al saldo. Ha liquidato le spese di lite a carico dell' nella misura complessiva Pt_1 di € 8.000,00, oltre accessori con distrazione a favore del difensore e posto in via definitiva a carico della società le spese di CTU. In primo grado, NN GR, e a P_ P_ sostegno della domanda esponevano che il congiunto Persona_2 rispettivamente coniuge e padre, aveva lavorato alle dipendenze di Pt_1
dal 25.07.1965 fino al 31.01.1992 e che, in particolare, dall'agosto
[...] del 1966 al 1.04.1986 aveva svolto le mansioni di manutentore elettrico presso la stazione elettrica di alta e media tensione delle centrali riunite Marzocco a OR, mansioni nello svolgimento delle quali era stato esposto alla inalazione di fibre di amianto. Allegavano inoltre che l'esposizione all'amianto aveva causato al un mesotelioma pleurico P_ che l'aveva condotto alla morte. Deducevano infine che L' aveva CP_2 riconosciuto in favore della vedova NN GR la rendita di reversibilità ex art. 85 D.P.R. n. 1124/65, con decorrenza dal 26.07.2016, con la prestazione aggiuntiva del Fondo Vittime Amianto a decorrere dal 07.08.2016. Hanno concluso chiedendo la condanna di al risarcimento del Pt_1 danno terminale iure hereditatis a favore della vedova NN GR e dei due figli e complessivi € 1.500.000, P_ P_
pagina 2 di 28 in quota parte di 1/3 ciascuno, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali;
al risarcimento dei danni iure PRio, biologici, morali, esistenziali, patrimoniali, a favore di NN GR € 700.000,00, di
€ 700.000,00, di € 700.00,00, oltre P_ P_ rivalutazione monetaria e interessi legali, complessivamente € 1.200.000,00 per ciascuno.
, regolarmente costituitasi, resisteva alla domanda contestando: Pt_1
l'esposizione all'amianto del in relazione alle mansioni in concreto P_ svolte;
l'esistenza del nesso di causalità tra la malattia mortale del P_
e l'ambiente di lavoro;
la violazione degli obblighi imposti dall'art. 2087 c.c., avendo la datrice di lavoro di fatto adempiuto agli obblighi di comportamento imposti dalle norme di legge o suggeriti dalle conoscenze sperimentali o dalle tecniche del momento. Il Tribunale, espletata l'istruttoria orale ed ammessa la CTU medico legale ha ritenuto accertata la nocività dell'ambiente di lavoro, la responsabilità datoriale rispetto alla nocività ex art. 2087 c.c., il nesso di causalità tra l'esposizione e la malattia mortale. Quanto alla nocività dell'ambiente di lavoro, il Tribunale, sulla base delle dichiarazioni dei testi escussi, ha ritenuto provata l'esposizione al pericolo di inalazione di fibre di amianto aerodisperse, sia in occasione della permanenza nel capannone contaminato dalle fibre di amianto, sia per esposizione diretta ogni volta il lavoratore interveniva sulla parte elettrica delle turbine. Dalle prove orali, in particolare, si evinceva che: il lavorava nel “reparto elettrico” posto senza separazione nello P_ stesso capannone dove erano collocate le turbine (testi e;
Tes_1 Tes_2 le turbine erano coibentate di amianto, materiale che tendeva nel tempo a sbriciolarsi (teste , sia nel corso della rimozione delle Tes_2 coperture di amianto (in occasione della manutenzione delle turbine), che durante il normale esercizio (testi e ); nessuno dei Tes_2 Tes_1 lavoratori indossava mascherine protettive (testi e ), non Tes_2 Tes_1 esisteva un impianto di aerazione, né vi erano asp es ); le Tes_1 pulizie, effettuate da una ditta esterna, consistevano nello spargere segatura sul pavimento e spazzarla via dopo averla impregnata di gasolio (teste ; si occupava anche delle attività di Tes_2 P_ manutenzione periodica della parte elettrica delle turbine ed interveniva in caso di guasti (testi , e . Tes_1 Tes_2 Tes_3
Quanto alla responsabilità datoriale rispetto alla nocività dell'ambiente di lavoro ex art. 2087 c.c., ha richiamato i consolidati principi di diritto che presiedono alla affermazione della responsabilità del datore di lavoro, intervenuti in tema di esposizione a fibre di amianto, richiamando le seguenti sentenze: Cass. Sez. L. sent. n. 18626/2013, pagina 3 di 28 Cass. Sez. L. sent. n. 18053/2016; Cass. Sez. L. sent. n. 6352/2015 (in motivazione punti 6 e 7) ed il principio di chiusura ribadito da Cass. sez. L. sent. n. 10425/2010 e Cass. Sez. L. sent. n. 291/2017 (in motivazione). A confutazione delle difese datoriali circa la non conosciuta pericolosità dell'amianto all'epoca dello svolgimento del rapporto di lavoro e l'assenza di normativa specifica, ha richiamato la ricognizione normativa, effettuata nella motivazione di Cass. Sez. L. sent. n. 17252/2016, delle previsioni che hanno incluso lavorazioni dell'amianto tra i lavori insalubri, pericolosi (art. 29 R.D. tabella B n. 12 n. 442/1909) e vietati o subordinati alla adozione di particolari cautele (art. 36 tabella B n. 13 D.lgs. n. 1136/1916, R.D. n. 1720/1936 tabella B n. 5, artt. 10,16, 17 R.D. n. 530/1927), l'inclusione dell'asbestosi, malattia provocata dalla inalazione di fibre di amianto tra le malattie professionale con la L. n. 455/1943, nonché le successive previsione che hanno ampliato il campo della tutela (art. 1 lett. f L. delega n. 303/1956, D.P.R. 648/1956 introduttivo delle visite, regolamento n. 1169/1960). In conseguenza delle citate previsioni era ritenuta nota fin dall'inizio del '900 la particolare pericolosità dell'amianto, con conseguente necessità di adozione di misure rafforzate per prevenire il rischio, normativamente imposte con la disciplina diretta ad evitare il contatto dei lavoratori con polveri nocive, introdotta dal D.P.R. n. 303/1956, con gli artt. 9 (ricambio d'aria), 15 (nelle pulizie sollevamento al minimo di polveri, ovvero eliminazione mediante aspiratori), 18 (divieto dell'accumulo di sostanze nocive), 19 (obbligo di locali separati per lavorazioni insalubri), 20 (difesa dell'aria dagli inquinamenti di gas, vapori e liquidi), art. 21 (misure organizzative a difesa dell'aria contro le polveri mediante, sistemi di aspirazione e raccolta che ne impedisca la dispersione), 25 (dotazione di apparecchi di protezione). Secondo il Tribunale la società non aveva dimostrato di avere posto in essere tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi del danno, in particolare non aveva provato di avere rispettato le prescrizioni dettate dagli artt. 19, 21 e 25 D.P.R. n. 303/1956, nella formulazione vigente in costanza del rapporto di lavoro. La violazione delle norme citate risultava accertata dalla istruttoria, in quanto: i lavoratori non erano dotati di alcun dispositivo di protezione ( testi e;
gli ambienti erano privi di impianti di aspirazione Tes_1 Tes_2
(teste ; non erano state adottate misure organizzative per Tes_2 confinare le lavorazioni comportanti produzione di polveri nocive dalle altre attività.
pagina 4 di 28 Il Tribunale ha ritenuto accertato il nesso causale tra la patologia (mesotelioma pleurico), che pacificamente ha causato la morte del P_
e l'attività lavorativa svolta presso la centrale Marzocco, dove il de cuius è stato addetto dal 1966 (fatto pacifico) al 1982 (come ammesso dalla difesa degli eredi con la memoria depositata il 23.05.2022), in forza della CTU medico legale che ha ritenuto altamente probabile che la patologia mortale sia stata causata o concausata da inalazione di amianto avvenuta durante le lavorazioni svolte nella centrale Marzocco, conformemente alla regola di giudizio applicabile nel processo civile, “del più probabile che non”. In ordine alla quantificazione del danno, iure hereditatis, biologico cd. terminale, il Tribunale lo ha determinato in via equitativa facendo applicazione delle tabelle di liquidazione proposte dall'Osservatorio sulla Giustizia Civile di Milano, per la liquidazione del danno cd. terminale. In particolare ha tenuto conto che tra la diagnosi e la morte (28.05.2016 e il 06.08.2026) erano intercorsi 70 giorni e ha riconosciuto la massima personalizzazione (per l'estrema gravità della neoplasia con prognosi infausta, per la consapevolezza del de cuius dell'approssimarsi della fine, per le condizioni fisiche in cui versava negli ultimi mesi). Così quantificando l'importo in € 99.325,50 ( 30.000 + 46.217 + 23.108,50) e quindi € 99.325, per arrotondamento (valori attualizzati). Trattandosi di danno differenziale, dallo stesso ha ritenuto doversi detrarre la somma corrispondente alla capitalizzazione del danno biologico indennizzabile dall . Ha precisato spettare a ciascuno dei ricorrenti (eredi in quote CP_2 uguali), un terzo di tale importo. In ordine alla quantificazione del danno iure PRio, il Tribunale ha ritenuto provato in via presuntiva il danno non patrimoniale a seguito del decesso del congiunto, stante l'intensità del vincolo familiare, in assenza di deduzioni di contrasti e dissapori, Ai fini della quantificazione, in via equitativa, ha applicato ancora le tabelle milanesi e i parametri per la determinazione del danno non patrimoniale conseguente alla morte di un congiunto. Alla moglie ha riconosciuto il valore massimo di € 300.000,00 (per la perdita del compagno di una vita che l'assisteva spiritualmente e materialmente, considerato che la vedova soffriva di problemi di deambulazione); al figlio che continuava a coabitare con il padre, insieme alla P_ PR , ha riconosciuto la somma di € 220.000,00; al figlio adulto e con una PRia vita autonoma, non convivente con il P_ padre, la somma di € 200.000,00. Il giudice del primo grado ha ritenuto accertato il danno patrimoniale subito dalla vedova, in quanto privata dei ratei della pensione che il de pagina 5 di 28 cuius avrebbe percepito se non fosse deceduto a 77 anni, 7 anni prima dell'aspettativa di vita media, che sarebbero stati condivisi per la comunione di vita in essere, che ha quantificato nella somma di € 85.000,00, come da conteggio contenuto nel ricorso, ritenuto non specificamente contestato dalla società. Nessun danno patrimoniale è stato riconosciuto liquidabile a favore dei figli, in quanto genericamente allegato, senza specificare frequenza ed entità degli aiuti economici percepiti.
Con l'appello l' riproposte le allegazioni fattuali di primo grado Pt_1 sulle e la struttura organizzativa di OR, formula più Parte_2 motiv ntenenti ciascuno plurime censure.
1. E' contestata la nocività dell'attività lavorativa e l'esposizione alla inalazione di fibre di amianto ritenuta provata dal Tribunale sulla base delle prove orali assunte, secondo l'appellante erroneamente affermata, delle quali fornisce una diversa lettura.
2. Secondo la società il Tribunale avrebbe erroneamente affermato la responsabilità datoriale ex art. 2087 c.c. per l'insussistenza di alcun profilo di colpa in capo al datore di lavoro.
3. E' negata la sussistenza del nesso causale, perché, secondo l'appellante, non sarebbe stata provata con adeguata certezza o forte probabilità l'esposizione ad amianto per la mancata applicazione del criterio della probabilità prossima alla certezza e non sarebbe stato considerato il precedente lavoro in oleificio.
4. E' censurata la quantificazione dei danni, effettuata dal Tribunale, sotto plurimi profili. Conclude chiedendo la riforma della sentenza, con rigetto di tutte le domande e la condanna alla restituzione delle somme ricevute in esecuzione della stessa, in subordine limitare la condanna al risarcimento del danno nella misura del concorso di nella Pt_1 causazione della malattia.
Eccepita in via preliminare la violazione dell'art. 434 c.p.c., con l'appello incidentale parziale gli eredi e (essendo P_ P_
NN GR deceduta prima del deposito della memoria di costituzione con appello incidentale), impugnano solo la quantificazione del risarcimento del danno, anche quali eredi di NN GR, sotto più profili.
In via preliminare viene disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello principale per violazione dell'art. 434 c.c. ovvero, per pagina 6 di 28 manifesta infondatezza dell'appello ai sensi dell'art. 436 bis c.p.c. in relazione all'art. 348 bis c.p.c., formulata dagli appellanti incidentali E' insussistente la lamentata mancata indicazione dei capi e parti della sentenza impugnata e della alternativa ricostruzione dei fatti, che in osservanza dell'art. 434 c.p.c., sono puntualmente identificati, quanto alla contestata nocività dell'ambiente lavorativo alle p. 27 e 28, quanto alla criticata responsabilità datoriale ex art. 2087 c.c. alle p. 31-36, quanto alla contestata sussistenza del nesso causale alle p. 47-51 del ricorso in appello;
l'alternativa ricostruzione in tema di nocività lavorativa è specificata alle p. 29 e 30, in tema di responsabilità datoriale alle p. 37 e ss., in tema di nesso causale alle p. 51 e ss. e sono espressamente indicate le norme di diritto che si ritengono violate. Anche in ordine alle censure che attingono la quantificazione del risarcimento del danno il ricorso in appello contiene l'indicazione specifica dei capi e parti della sentenza appellati (p. 50, 60, 62, 64, 67) e, in immediata successione, le critiche e la ricostruzione alternativa. Viene altresì rigettata l'eccezione di difetto della qualità di eredi in capo a e per il mancato deposito dell'atto di P_ P_ accettazione dell'eredità di NN GR, formulata dall'appellante principale in corso di causa. Concesso termine per il deposito, gli appellati hanno fornito la prova documentale mediante la produzione del verbale di inventario di eredità ed accettazione di eredità con beneficio di inventario, repertorio 5758, raccolta 4880, della Sig.ra GR NN da parte dei figli e e la dichiarazione di P_ P_ successione della Sig.ra GR NN da parte dei medesimi figli.
Con il primo motivo dell'appello principale è censurata la nocività dell'attività lavorativa e l'esposizione alla inalazione di fibre di amianto, secondo l'appellante ritenuta provata dal Tribunale sulla base della erronea valutazione delle prove orali assunte. La società in particolare ha contestato la parte della sentenza secondo la quale i testi e Tes_1 avrebbero affermato che svolgesse atti di Tes_2 P_ manutenzione della parte elettrica delle turbine, avendo affermato Tes_1 di non ricordarsi le mansioni svolte dal nel reparto elettrico e P_ sostenuto che il de cuius fosse addetto al controllo elettrico;
ha Tes_2 osto in dubbio che non vi fosse alcuna prova che la polvere citata dai testi fosse amianto, richiamando anche il CTU, che, secondo l'appellante, avrebbe confermato che gli ambienti erano polverosi, senza alcuna prova che si trattasse di fibre di amianto. Il Collegio ritiene le critiche non accoglibili e corretta la ricostruzione effettuata dal Tribunale, sia in ordine alla esposizione ambientale del pagina 7 di 28 alle fibre di amianto aerodisperse nell'ambiente di lavoro, che in P_ via diretta, quando interveniva sulle componenti elettriche delle turbine, in attività di piccola manutenzione o in caso di guasti e nei controlli da effettuare. Pacifico anche per l'appellante che lavorasse nel reparto P_ elettrico, non è oggetto dell'appello che detto reparto fosse posto nello stesso capannone contenente le turbine, collocato su un soppalco “che non era diviso dal reparto turbine da alcuna parete o schermo” (teste
, conduttore dell'impianto nel reparto turbine dal 1978 al 1981 Tes_1 della centrale Marzocco) e che l'ambiente di lavoro fosse unico e polveroso (come confermato dal teste addetto alle turbine della Tes_2 centrale Marzocco dal 1967 al 1985 “faccio presente che il Sig. P_ lavorava in un locale sopraelevato rispetto al primo piano lavoravamo noi. Lavorava su un soppalco e quindi dove stava lui c'era una maggiore concentrazione di polveri che tendevano a salire con l'aria calda”). Non è rilevante che abbia dichiarato di non poter riferire Tes_1 con precisione la mansioni nel reparto elettrico dal dal P_ momento che ha precisato che gli addetti al reparto elettrico, in turno, si recavano una volta al giorno nel reparto turbine per le letture e ha descritto chiaramente la condizione del comune ambiente di lavoro e la presenza di fibre di amianto aerodisperse (“l'ambiente di lavoro non era pulito, era molto polveroso. Ricordo che quando tirava vento c'erano addirittura i mulinelli all'interno del capannone. I cuscini d'amianto che usavamo per coibentare, con l'usura tendevano a rompersi di talché le fibre di amianto si spandevano nell'ambiente. Non ricordo ci fossero aspiratori. Non usavamo mascherine di protezione ma ricordo solo che eravamo dotati di cuffie per la protezione dal rumore. Adr quando ditte esterne intervenivano sulla coibentazione in amianto per riparare o sostituire i cuscini, noi continuavamo a rimanere nel capannone svolgendo le nostre ordinarie mansioni… Adr nella ex sala tiro, situata all'interno del capannone, vi erano mucchi di cuscini di amianto alcuni nuovi, altri invece già utilizzati. I suddetti cuscini erano stivati senza alcuna protezione o copertura. La sala tiro era posta nelle immediate vicinanze della zona del reparto elettrico.”). Detta condizione del luogo di lavoro è puntualmente confermata dal teste (“Nella centrale l'amianto era presente in Tes_2 maniera rilevante, da in quanto bisognava isolare termicamente gli ambienti atteso che la camera combustione e la turbina producevano temperature elevatissime e costanti (640 gradi). Nel corso della manutenzione ordinaria e straordinaria delle macchine i sacchi di amianto che le ricoprivano interamente venivano rimossi. Durante la rimozione le fibre di amianto si disperdevano nell'ambiente, ciò avveniva anche durante il normale esercizio dell'impianto in quanto l'amianto ad alte pagina 8 di 28 temperature tendeva ad indurirsi e poi a sbriciolarsi. Faccio presente che il Sig. lavorava in un locale sopraelevato rispetto al primo piano dove P_ lavor noi altri. Lavorava in un soppalco e quindi dove stava lui c'era una maggior concentrazione di polveri che tendevano a salire insieme all'aria calda. Finchè ci sono stato io l'impianto non è mai stato fatto oggetto di una pulizia industriale effettiva. Venivano effettuate delle pulizie periodiche durante le quali una ditta esterna si limitava a spargere segatura sul pavimento e a spazzarla via dopo averla impregnata di gasolio.”), il quale, sebbene non abbia menzionato la manutenzione delle componenti elettriche delle turbine tra i compiti svolti dal ha P_ riferito che il predetto operava normalmente su degli interruttori rivestiti di amianto. Del resto è lo stesso teste della società, responsabile della Tes_3 sicurezza di dal 2007 al resso le centrali Pt_3 termoelettriche dal 1987, ad avere riferito che la manutenzione delle turbine era svolta da un apposito reparto e gli addetti del reparto elettrico si occupavano delle manutenzioni periodiche delle componenti elettriche asserventi le turbine e dei guasti, così come correttamente accertato dal Tribunale, risultando del tutto irrilevante che il lavoratore non avesse la qualifica di manutentore di ruolo. Preme infine evidenziare che le richiamate dichiarazioni di , e Tes_1 Tes_2 Tes_3 non risultano smentite dal teste datoriale dipendente dal Tes_4 Pt_1
1991, che ha dichiarato di non aver mai frequentato la Centrale e l'impianto dove lavorava di non averlo conosciuto e di non sapere P_ riferire alcunché sulle mansioni da questi svolte. Diversamente da quanto sostenuto dall'appellante, il CTU lungi dall'evidenziare che la polvere indicata dai testimoni non fosse amianto, richiamate nella PRia relazione il materiale versato in atti ed anche dichiarazioni sottoscritte, rese da persone non assunte quali testi nel processo (quindi non aventi il valore probatorio delle testimonianze assunte nel giudizio, cfr. Cass. ord. n. 24976/2017) ha rilevato, con riferimento ai dati di fatto esaminati, circa l'ambiente di lavoro e la concreta attività di lavoro svolta, che “i locali in cui ha lavorato sono stati dichiarati posti in un unico edificio, ma anche distinti fra di loro, risultando inoltre come a OR la stazione elettrica fosse all'aperto e fisicamente separata dagli edifici di centrale. Si accerta anche come il si occupasse del controllo elettrico della centrale in un locale P_ elevato rispetto al primo piano dove lavoravano gli altri dipendenti;
inoltre emerge come lavorasse a distanza dalle turbine e l'ingresso del luogo di lavoro fosse differente rispetto alla centrale, tuttavia si riporta anche come l'ambiente, pur separato dall'altro, comunicava con porta in pagina 9 di 28 vetro, mobile quindi attendibilmente a scarsa tenuta rispetto a contaminazioni ambientali diffuse dalla sala macchine, nonché come il
– pur non costantemente (si riporta una volta al giorno e facendo P_ con i colleghi) – si recasse al reparto turbine per effettuare letture e come sia possibile che si siano resi necessari interventi sulle parti elettriche poste nella centrale termica (periodiche manutenzioni sui componenti elettrici oltre che in caso di guasti), chiaramente attività non costante, ma tuttavia definibile a rischio di contatto con fibre di asbesto. Queste non solo sono inalate e ingerite, ma contaminanti i vestiti e quindi a rischio: anche l'aver effettuato temporanei interventi in sala macchine, rientrando nella postazione di lavoro usuale senza aver proceduto a una bonifica del vestiario e a una adeguata igiene personale, può costituire un fattore di contatto e contaminazione personale” ed ha ritenuto altamente probabile, anche se non quantificabile, l'effettiva esposizione all'amianto del sig. In aggiunta, supportano le conclusioni del CTU e P_ smentiscono la tesi dell'appellante della mancata esposizione del lavoratore a fibre di amianto aerodisperse, il fatto che la Centrale Termoelettrica di OR risulta ricompresa nell'atto di indirizzo del Ministero del Lavoro tra i siti delle centrali ove è riconosciuta Pt_1
l'esposizione all'amianto (doc. 41b eredi), l'avvenuto riconoscimento dell'origine professionale della patologia mortale per il lavoratore da parte dell' che ha costituito la rendita ex art. 85 D.P.R. n. CP_2
1124/1965 a favore della vedova e la prestazione gravante sul fondo vittime amianto (doc. 24 eredi), il riconoscimento del caso da parte del quale mesotelioma maligno certo, registrato al Controparte_3
n. 2319 (classe diagnostica n. 1.1) di esposizione all'amianto certa per avere svolto attività di manutentore (da intendersi nei termini sopra precisati nell'ambito delle PRie competenze elettriche) presso la Centrale termoelettrica ENEL di OR (doc. 18 eredi). E' confermato pertanto l'accertamento del Tribunale in ordine alla nocività dell'ambiente di lavoro, dell'attività lavorativa in concreta svolta dal de cuius e la sua esposizione a fibre di amianto aerodisperse. Con il secondo motivo di appello l'appellante principale afferma che il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto la responsabilità datoriale ex art. 2087 c.c. per l'insussistenza di alcun profilo di colpa in capo al datore di lavoro. Delimitata la pretesa esposizione all'amianto al periodo 1966-1982, come accertata in sentenza, secondo la società appellante non era nota la pericolosità delle fibre di amianto fino alla fine degli anni'80, come emergerebbe dalle premesse della Direttiva CEE n. 83/477, non esisteva ancora una legislazione speciale in tema, introdotta con il D.lgs. n. 277/1991 e con il divieto d'impiego di amianto pagina 10 di 28 con L. n. 257/1992 e la decisione del Tribunale finiva per gravarla di una responsabilità oggettiva. Inoltre non vi era stata una violazione colpevole di specifici obblighi di protezione, che i ricorrenti avrebbero dovuto allegare, mentre il rispetto delle regole cautelari del tempo, D.P.R. n. 303/1956, non finalizzate e contenere il rischio di mesotelioma pleurico, non avrebbero eliminato il rischio (come, secondo l'appellante, avrebbe confermato il CTU). In ogni caso, da parte sua, l'azienda avrebbe sempre tutelato la salute e l'integrità fisica dei PRi dipendenti, nel maneggio e rimozione dei materiali contenenti amianto, fornendo i dispositivi di protezione esistenti all'epoca. Il collegio ritiene i rilievi critici dell'appellante non accoglibili. Diversamente dalla tesi sostenuta dall'appellante, la conoscenza della nocività dell'amianto per la salute è risalente nel tempo, ben precedente all'epoca del rapporto di lavoro in esame. In proposito già con Cass. sez. L. sent. n. 14010/2005 viene affermano “ Già il R.D. 14 giugno 1909 n. 442 che approvava il regolamento per il T.U. della legge per il lavoro delle donne e dei fanciulli, all'art. 29 tabella B n. 12, includeva la filatura e tessitura dell'amianto tra i lavori insalubri o pericolosi nei quali l'applicazione delle donne minorenni e dei fanciulli era vietata o sottoposta a speciali cautele, con una specifica previsione dei locali ove non sia assicurato il pronto allontanamento del pulviscolo. Analoghe disposizioni dettava il regolamento per l'esecuzione della legge sul lavoro delle donne e dei fanciulli, emanato con decreto luogotenenziale 6 agosto 1916 n. 1136, art. 36, tabella B, n. 13 e il RD 7 agosto 1936 n. 1720 che approvava le tabelle indicanti i lavori per i quali era vietata l'occupazione dei fanciulli e delle donne minorenni, prevedeva alla tabella B i lavori pericolosi, faticosi ed insalubri in cui è consentita l'occupazione delle donne minorenni e dei fanciulli, subordinatamente all'osservanza di speciali cautele e condizioni e, tra questi, al n. 5, la lavorazione dell'amianto, limitatamente alle operazioni di mescola, filatura e tessitura. Lo stesso RD. 14 aprile 1927 n. 530, tra gli altri agli artt. 10, 16, e 17, conteneva diffuse disposizioni relative alla aerazione dei luoghi di lavoro, soprattutto in presenza di lavorazioni tossiche. D'altro canto l'asbestosi, malattia provocata da inalazione da amianto, era conosciuta fin dai primi del ' 900 e fu inserita tra le malattie professionali con la legge 12 aprile 1943 n. 455 In epoca piu' recente, oltre alla legge delega 12 febbraio 1955 n. 52, che, all'art. 1, lettera F, prevedeva di ampliare il campo della tutela, al D.P.R. 19 marzo 1956 n. 303 e alle visite previste dal DPR 20 marzo 1956 n. 648, si. deve ricordare il regolamento 21 luglio 1960 n. 1169 ove all'art. 1 si prevede, specificamente, che la presenza dell'amianto nei materiali di lavorazione possa dar luogo, avuto riguardo pagina 11 di 28 alle condizioni delle lavorazioni, ad inalazione di polvere di silice libera o di amianto tale da determinare il rischiosi può infine ricordare che il premio supplementare stabilito dall'art. 153 del T.U. n. 1124 del 1965, per le lavorazioni di cui all'allegato n. 6, presupponeva un grado di concentrazione di agenti patogeni superiore a determinati valori minimi. D'altro canto l'imperizia, nella quale rientra la ignoranza delle necessarie conoscenze tecnico- scientifiche, è uno dei parametri integrativi al quale commisurare la colpa, e non potrebbe risolversi in esimente da responsabilità per il datore di lavoro. Da quanto esposto discende che all'epoca di svolgimento del rapporto di lavoro del dante causa dei ricorrenti era ben nota l'intrinseca pericolosità delle fibre dell'amianto, tanto che l'uso di materiali che ne contengono era sottoposto a particolari cautele, indipendentemente dalla concentrazione di fibre. Si imponeva quindi il concreto accertamento della adozione di misure idonee a ridurre il rischio connaturale all'impiego di materiale contenente amianto, in relazione alla norma di chiusura di cui all'art. 2087 cc ed all'art. 21 del DPR 19 marzo 1956 n. 303, ove si stabilisce che nei lavori che danno normalmente luogo alla formazione di polveri di qualunque specie, il datore di lavoro è tenuto ad adottare provvedimenti atti ad impedire o ridurre, per quanto è possibile, lo sviluppo e la diffusione nell'ambiente di lavoro" soggiungendo che "le misure da adottare a tal fine devono tenere conto della natura delle polveri e della loro concentrazione", cioè devono avere caratteristiche adeguate alla pericolosità delle polveri. Devono altresì esser tenute presenti altre norme dello stesso DPR 303 ove si disciplina il dovere del datore di lavoro di evitare il contatto dei lavoratori con polveri nocive: così l'art. 9, che prevede il ricambio d'aria, l'art. 15, che impone di ridurre al minimo il sollevamento di polvere nell'ambiente mediante aspiratori, l'art. 18, che proibisce l'accumulo delle sostanze nocive, l'art. 19, che impone di adibire locali separati per le lavorazioni insalubri, l'art. 20, che difende l'aria dagli inquinamenti con prodotti nocivi specificamente mediante l'uso di aspiratori, l'art. 25, che prescrive, quando possa esservi dubbio sulla pericolosità dell'atmosfera, che i lavoratori siano forniti di apparecchi di protezione (orientamento costantemente richiamato da Cass. sez. L. sent. n. 17172/2012; Cass. sez. L. sent. 18503/2016 Cass. sez. L. 24217/2017, da ultimo Cass. ord. 26390/2024). Inoltre in tema di danno alla salute per malattie asbesto correlate, la giurisprudenza di legittimità esclude la rilevanza del superamento dei valori limite di esposizione agli agenti chimici e afferma, con Cass. sez. L. sent. n. 18503/2016, che “In materia di tutela della salute del lavoratore, il datore di lavoro è tenuto, ai sensi dell'art. 2087 c.c., a pagina 12 di 28 garantire la sicurezza al meglio delle tecnologie disponibili, sicché, con riferimento alle patologie correlate all'amianto, l'obbligo, risultante dal richiamo effettuato dagli artt. 174 e 175 del d.P.R. n. 1124 del 1965 all'art. 21 del d.P.R. n. 303 del 1956, norma che mira a prevenire le malattie derivabili dall'inalazione di tutte le polveri (visibili od invisibili, fini od ultrafini) di cui si è tenuti a conoscere l'esistenza, comporta che non sia sufficiente, ai fini dell'esonero da responsabilità, l'affermazione dell'ignoranza della nocività dell'amianto a basse dosi secondo le conoscenze del tempo, ma che sia necessaria, da parte datoriale, la dimostrazione delle cautele adottate in positivo, senza che rilevi il riferimento ai valori limite di esposizione agli agenti chimici (cd. tlv, "threshold limit value") poiché il richiamato articolo 21 non richiede il superamento di alcuna soglia per l'adozione delle misure di prevenzione prescritte.” (Cass. sez. L. sent. n. 18503/2016). Pertanto, all'epoca del rapporto di lavoro, era conosciuta la pericolosità dell'amianto, cui conseguiva la necessità di adottare, considerata la protezione costituzionale dell'integrità psico-fisica del lavoratore e la norma di chiusura di cui all'art. 2087 c.c., non solo l'adozione di regole di esperienza o di regole tecniche collaudate, ma “di tutte quelle misure e cautele atte a preservare l'integrità psicofisica e la salute del lavoratore nel luogo di lavoro, tenuto conto della concreta realtà aziendale e della sua maggiore o minore possibilità di venire a conoscenza e d'indagare sull'esistenza di fattori di rischio in un determinato momento storico” (Cass. sez. L. sent n. 24217/2017), nello specifico in materia di polveri di amianto “qualora sia accertato che il danno è stato causato dalla nocività dell'attività lavorativa per esposizione all'amianto, è onere del datore di lavoro provare di avere adottato, pur in difetto di una specifica disposizione preventiva, le misure generiche di prudenza necessarie alla tutela della salute dal rischio espositivo secondo le conoscenze del tempo di insorgenza della malattia, essendo irrilevante la circostanza che il rapporto di lavoro si sia svolto in epoca antecedente all'introduzione di specifiche norme per il trattamento dei materiali contenenti amianto, quali quelle contenute nel d.lgs. 15 agosto 1991, n. 277, successivamente abrogato dal d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81” (Cass. sez. L. ord. n. 26390/2024). Non vi è, come preteso dall'appellante principale, alcun obbligo di specifica allegazione dei ricorrenti in ordine a violazioni datoriali, considerato che gli oneri probatori circa l'assolvimento degli obblighi di protezione gravano sul datore di lavoro, il quale, ai fini della prova liberatoria, non ha provato di avere adottato cautele dirette a ridurre al minimo l'esposizione all'agente nocivo (in questo senso Cass. sez. L. pagina 13 di 28 sent. n. 18626/2013). Non rilevano le allegate specifiche tecniche sulla rimozione dell'amianto, a partire dal 1979, indirizzate al personale preposto alla rimozione dell'amianto (mansione diversa da quella svolta dal de cuius) e ad appaltatori. Del resto manca la prova del rispetto delle prescrizioni, risultando al contrario la mancata osservanza della previsione dello stoccaggio del materiale contenente amianto per brevi periodi entro la barriera (cfr. dichiarazioni teste ) e la mancata Tes_1 utilizzazione di dispositivi di protezione, mascherine (testi e Tes_5
fino al termine del lavoro presso la Centrale, rispettivamente Tes_2
1981 e 1985). Non può ritenersi provata la fornitura di maschere antipolvere e filtri mediante la produzione di fatture di acquisito (in prevalenza di epoca successiva al periodo in esame) da parte di
[...]
impianto diverso da quello oggetto della causa, che niente CP_4 documentano circa l'effettiva fornitura, l'uso di dispositivi di protezione e il controllo dell'utilizzo corretto, specificamente al de cuius o a lavoratori impiegati nella stessa mansione. E' vero che il CTU ha affermato che l'uso dei DPI disponibili all'epoca avrebbe ridotto il rischio, ma non lo avrebbe annullato del tutto, poiché l'eziologia del mesotelioma pleurico è non dose-dipendente e compare anche in casi con bassa esposizione all'amianto. Tuttavia nel caso in esame risulta positivamente dimostrata la violazione da parte della società di una pluralità di prescrizioni vigenti all'epoca, applicabili a tutte le polveri, anche nel caso di amianto e fibre di amianto aerodisperso, contenute nell'art. 21 D.P.R. n. 303/1956 di difesa contro le polveri (che impone procedimenti lavorativi in apparecchi chiusi o muniti di sistemi di aspirazione e raccolta atti ad impedirne la dispersione;
e prescrive l'impedimento che le polveri raccolte rientrino nell'ambiente di lavoro), nell'art. 19 (obbligo di separazione delle lavorazioni nocive in ambienti separati), nell'art. 25 (obbligo di fornitura di apparecchi di protezione quando vi sia il dubbio sulla pericolosità dell'atmosfera). In particolare, sulla base delle richiamate dichiarazioni dei testi, come correttamente accertato dal Tribunale, risulta provato che i lavoratori non erano dotati di dispositivi di protezione, gli ambienti di lavoro ove erano presenti polveri nocive, quali le fibre di amianto, erano privi di impianti di aspirazione, non erano state adottate misure organizzative per separare e isolare le lavorazioni produttive di polveri nocive dalle altre attività. La datrice di lavoro, a fronte dell'avvenuto accertamento delle nocività dell'ambiente lavorativo e della violazione delle norme precauzionali citate, non ha fornito la prova liberatoria di avere fornito le idonee misure di protezione per evitare il danno, di pagina 14 di 28 conseguenza viene ritenuta accertata la sua responsabilità, di natura contrattuale, per violazione dell'art. 2087 c.c. Con il terzo motivo di appello la società nega la sussistenza del nesso causale perché, secondo la PRia tesi, non sarebbe stata provata con
“adeguata certezza o forte probabilità” l'esposizione ad amianto, secondo il criterio della probabilità prossima alla certezza ed il CTU non avrebbe considerato il precedente lavoro in oleificio svolto dal P_
Anche dette censure secondo il Collegio sono infondate. In tema di nesso di causalità relativo all'origine professionale della malattia, trova applicazione il principio della equivalenza causale: “In materia di infortuni sul lavoro e malattie professionali, trova applicazione la regola dell'art. 41 c.p., con la conseguenza che il rapporto causale tra l'evento e il danno è governato dal principio di equivalenza delle condizioni, secondo il quale va riconosciuta efficienza causale ad ogni antecedente che abbia contribuito, anche in maniera indiretta e remota, alla produzione dell'evento, potendosi escludere l'esistenza del nesso eziologico richiesto dalla legge solo se possa essere ravvisato con certezza l'intervento di un fattore estraneo all'attività lavorativa, di per sé sufficiente a produrre l'infermità e tale da far degradare altre evenienze a semplici occasioni.” (Cass. Sez. L. sent. n. 27952/2018). Nell'area della responsabilità civile, il principio della causalità adeguata di cui agli artt. 40 e 41 c.p. si atteggia in maniera peculiare, per la diversità del regime probatorio, secondo la regola del “più probabile che non”, rispetto all'ambito penale, nel senso della probabilità prevalente, in relazione alla fattispecie concreta: “In tema di responsabilità civile, il nesso causale è regolato dal principio di cui agli artt. 40 e 41 cod. pen., per il quale un evento è da considerare causato da un altro se il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo, nonché dal criterio della cosiddetta causalità adeguata, sulla base del quale, all'interno della serie causale, occorre dar rilievo solo a quegli eventi che non appaiano - ad una valutazione "ex ante" - del tutto inverosimili, ferma restando, peraltro, la diversità del regime probatorio applicabile, in ragione dei differenti valori sottesi ai due processi: nel senso che, nell'accertamento del nesso causale in materia civile, vige la regola della preponderanza dell'evidenza o del "più probabile che non", mentre nel processo penale vige la regola della prova "oltre il ragionevole dubbio".” (cfr. Cass. sez. L. sent. n. 16123/2010; Cass. sez. L. sent. n. 47/2017; Cass. sez. 3 sent. n. 25884/2022; ribadisce il criterio “del più probabile che non” anche Cass. sez. 3 ord. n. 13512/2022). Pertanto, al fine del nesso di causalità tra esposizione ad amianto e patologia mortale non può accogliersi il criterio proposto dall'appellante della probabilità prossima alla certezza.
pagina 15 di 28 La questione è stata risolta dal CTU, il quale, premesso che la pacifica causa della morte per mesotelioma pleurico sia una forma tumorale correlata alla esposizione ad amianto, analiticamente esaminati i documenti versati in atti e le prove orali assunte nel giudizio, ha ritenuto sussistere l'esposizione lavorativa altamente probabile, mentre ha ritenuto altri fattori patogeni (quali un precedente lavoro in oleificio o l'esposizione comune), dotati di minore probabilità eziologica. Ha evidenziato in particolare come non fosse necessaria una esposizione massiva, che il CTU ha ritenuto non provata, poiché il mesotelioma non è dose-dipendente. Ha quindi ritenuto “il mesotelioma pleurico cui era affetto è stata la causa del decesso dello stesso;
accettabile Persona_1 la gen zione ambientale lavorativa del mesotelioma dati i tempi di latenza nella sua insorgenza e manifestazione in assenza di una correlazione tipo “dose-dipendente” fra amianto e mesotelioma;
dagli atti non risultano altri fattori patogeni, pur non potendosi escludere completamente la loro sussistenza (precedente lavoro in oleificio, esposizione ambientale comune), tuttavia dotati di minor probabilità eziologica rispetto alla esposizione lavorativa la cui percentuale di probabilità non è comunque indicabile, pur potendolo ritenere altamente probabile”. Nessuno dei rilievi dell'appellante scalfisce il ragionamento del CTU. Considerata la particolare patogenicità dell'amianto per il mesotelioma, l'esposizione non massiva, anche sporadica a fibre di amianto aerodisperse nell'ambiente di lavoro, è da ritenere idonea a determinare un rischio professionale per questo tumore. Data l'efficienza anche di modeste esposizioni ad amianto per la patogenesi del mesotelioma, l'esposizione del lavoratore ad amianto presso la Centrale Termoelettrica di OR (ricompresa nell'atto di indirizzo del Ministero del Lavoro tra i siti delle centrali ove è riconosciuta l'esposizione all'amianto, Pt_1 risultata accertata nel caso concreto per quanto sopra esposto) va considerata causa del mesotelioma “più probabilmente che no”. Del resto nessun dato concreto è stato fornito, nel caso specifico, sulle effettive condizioni di lavoro, mansioni in concreto svolte dal P_ presso l'oleificio (ditta Francesco Bertolli di OR, risultante nel libretto di lavoro in atti, circostanza espressamente considerata ed esaminata dal CTU nella relazione, p. 7, 38, 43, diversamente da quanto sostenuto dall'appellante) ed esposizione ad amianto, con la conseguenza che l'assunto è rimasto confinato ad un livello meramente teorico ed astratto. Rafforzano le conclusioni del CTU la citata valutazione del COR che ha individuato quella di presso Persona_1
pagina 16 di 28 la Centrale termoelettrica ENEL di OR quale esposizione all'amianto professionale certa (classe1). Con il quarto motivo di appello è censurata la quantificazione dei danni effettuata dal Tribunale, in particolare l'appellante afferma: a) con riferimento al danno iure hereditatis per il danno terminale (applicate le tabelle di Milano), era errata sia la personalizzazione del 50% da escludersi del tutto, mancandone la prova, che il periodo considerato di 70 giorni, atteso che la diagnosi della patologia è del 13.07.2016, al più del 29.06.2016 (non del 28.05.2016, data considerata), inoltre afferma la correttezza della detrazione del percepito dall' , la rendita ed CP_2 eventuali prestazioni economiche erogate agli eredi;
b) era errata la personalizzazione del danno iure PRio, per la mancata prova delle effettive ripercussioni sulla vita personale dei familiari, quantificazione da ridursi al minimo;
c) era errata la quantificazione del danno patrimoniale riconosciuto alla vedova (corrispondente ai ratei di pensione che avrebbe percepito se il coniuge non fosse deceduto 7 anni prima della aspettativa di vita), avendo il Tribunale recepito la quantificazione di cui in ricorso, erroneamente ritenuta non contestata (85.000, somma contestata e indicata dalla società in € 50.000,00), da cui dovrebbero essere sottratte le somme per il sostentamento del de cuius e le somme percepite a titolo di rendita del superstite. CP_2
Ritiene il collegio che parte dei rilievi formu ll'appellante siano da accogliere. In ordine alla quantificazione del danno terminale, effettuata in via equitativa applicando le tabelle milanesi, il periodo da considerarsi è quello contraddistinto dalla consapevolezza della prossimità della fine, da parte del de cuius. Detta condizione non può sorgere prima della diagnosi, intervenuta il 13.07.2016, al termine del ricovero e di ulteriori accertamenti, in occasione del ricovero dal 18.06.2016 al 13.07.2016 (cfr. doc. 13 e 14), quando il sig. già presentava un quadro P_ scadente di condizioni di salute (grave insufficienza respiratoria di tipo I, versamento pleurico recidivante, cachessia), così attestata “pleuropatia maligna in corso definizione”, confermata dagli esiti degli esami istologici del 15.07.2016 (doc. 15). Non rileva invece il certificato di malattia professionale del 22.07.2016 della dr.ssa ove si attesta Controparte_5 mesatelioma pleurico destro (bifasico) diagnosticato il 21.06.2016, in assenza del relativo referto. Sul punto l'appello dell è da accogliere Pt_1 ed il periodo da considerarsi è pari a 24 giorni (dal 13.07.2016 al 06.08.2016). Non è invece da accogliersi la censura relativa alla pretesa esclusione di ogni personalizzazione nella quantificazione, considerato che dalla pagina 17 di 28 documentazione sanitaria risulta un costante peggioramento delle condizioni psico-fisiche del sig. ed una crescente sofferenza Pt_4 psico-fisica; emerge in particolare che era dimesso con l'impianto di drenaggio toracico, eseguito quotidianamente con portate superiori a 1000 ml, era soggetto a ossigeno terapia per 18 ore al giorno e a terapie del dolore, era affetto da dispnea con indicazione di drenaggio due volte al giorno per la risoluzione (doc. 13 e 14 eredi). Pertanto è corretto la personalizzazione del 50% come effettuata dal Tribunale. Il Collegio ritiene corretta anche la personalizzazione del danno non patrimoniale iure PRio effettuata dal Tribunale, sempre determinata in via equitativa facendo applicazione delle tabelle milanesi. L'intensità del legame familiare e del danno di ciascuno degli eredi, graduato in misura maggiore e prossima al valore massimo erogabile per la moglie, in misura inferiore prossima ad un terzo del valore massimo a favore del figlio ancora coabitante con il de cuius con la PRia famiglia, in misura ulteriormente inferiore a favore del figlio non coabitante, risulta adeguatamente provato sia dalla presunzione ordinaria, stante la mancata deduzione di contrasti e dissapori familiare, che dalle deduzioni non contestate, supportate dai documenti in atti. E' invece da recepirsi il rilievo critico relativo alla quantificazione del danno patrimoniale alla vedova che è stato quantificato in sentenza in € 85.000 (ratei pensione non percepiti perché il de cuius è deceduto 7 anni prima della aspettativa media di vita), considerato che ha Pt_1 specificamente contestato l'importo, fin dal primo grado (€ 50.000). Resta poi da determinare in concreto la spettanza, dovendo essere detratta la somma erogata dall' a titolo di rendita ai superstiti a CP_2 favore della vedova fino al suo decesso, nell'importo attestato dall'Istituto.
Gli appellanti incidentali impugnano solo la quantificazione del risarcimento del danno, anche quali eredi di NN GR, in particolare: a) chiedono che il danno cd. terminale, iure hereditatis, venga quantificato in misura superiore a quello della sentenza e venga eliminato lo scomputo della rendita dal danno terminale liquidato;
CP_2
b) chiedono, sempre iure hereditatis, che venga liquidato anche il danno biologico da inabilità temporanea;
c ) chiedono infine la liquidazione del danno biologico ordinario al 100%, censurando l'omessa pronuncia sul punto Il collegio ritiene fondate solo alcune delle critiche degli appellanti incidentali.
pagina 18 di 28 Con riferimento alla quantificazione del cd. danno terminale iure hereditatis, è fondata la censura relativa allo scomputo della rendita indennizzabile dall' , erroneamente disposto dal Tribunale. CP_2
La non detraibilità da detta tipologia di danno di quanto corrisposto o indennizzabile da a titolo di rendita ai superstiti è stato affermato CP_2 da Cass. n. 30857/2017, in continuità con precedente pronuncia: “14.9. A diverse conclusioni si deve pervenire invece per quanto concerne la rendita erogata dall' ai superstiti. Come recentemente affermato da CP_2 questa Corte, infatt rendita ai superstiti erogata dall' , anche CP_2 successivamente alle modifiche introdotte con il d.lgs. n. l 2000, costituisce una prestazione autonoma all'interno del sistema assicurativo obbligatorio, sicché va considerata fuori dall'ambito di applicabilità dell'art. 13 del medesimo d.lgs. che ha esteso la copertura assicurativa alla componente di danno biologico;
la posizione specifica e differenziata dei superstiti, rafforzata dall'art. 73 del d.lgs. predetto e dall'art. 1, comma 130, della I. n. 147 del 2013, rende conforme al canone di razionalità di cui all'art. 3 Cost. la scelta del legislatore di attrarre il danno biologico all'interno dell'oggetto dell'assicurazione con riferimento alla prestazione del solo assicurato, lasciando all'area esterna del diritto civile la tutela dei diritti risarcitori degli eredi." (cfr. Cass. 10/04/2017 n. 9166)”. Nell'ipotesi che la morte sopravvenga dopo apprezzabile tempo dall'evento lesivo, il danno in esame ha carattere non patrimoniale ed è costituito dal danno biologico permanente, nella duplice componente di danno biologico “terminale”, cioè di danno biologico da invalidità temporanea assoluta e di danno morale consistente nella sofferenza patita dal danneggiato che lucidamente e coscientemente assiste allo spegnersi della PRia vita ( cfr. Cass. sez. 3 sent. n. 26727/2018; Cass. sez. 1 ord. n. 17577/2019 e giurisprudenza ivi richiamata;
Cass. sez. 3 ord. n. 21837/2019). Pertanto la rendita ai superstiti, prestazione volta ad indennizzare soltanto il danno patrimoniale dei congiunti, non può essere portato in detrazione a poste disomogenee attinenti tutte a danni non patrimoniali, come quelle in esame (in questo senso Cass. Sez. 3 ord. n. 26647/2019). Per le ragioni attinenti alla richiamata duplice componente del danno biologico terminale, è da accogliere anche l'altro profilo della censurata mancata liquidazione del danno biologico da inabilità temporanea, come più approfonditamente verrà esposto nel proseguo nella parte relativa alla liquidazione dei danni, previo accertamento dei periodi e percentuali di inabilità temporanea mediante CTU medico legale.
pagina 19 di 28 Non può invece accogliersi la pretesa liquidazione del danno biologico ordinario al 100%. Il motivo è infondato, con il decesso viene meno il danno biologico permanente, subentra il danno cd. terminale, trasmissibile agli eredi, non essendo risarcibile il danno da perdita della vita. Consolidata giurisprudenza di legittimità afferma :“Il danno non patrimoniale da perdita della vita non è indennizzabile "ex se", senza che con ciò possa ritenersi violato l'art. 2 CEDU sul riconoscimento del "diritto alla vita", poiché la richiamata norma, pur se di carattere generale e diretta a tutelare ogni possibile componente del bene vita, non detta specifiche prescrizioni sull'ambito ed i modi in cui tale tutela debba esplicarsi, né, in caso di decesso immediatamente conseguente a lesioni derivanti da fatto illecito, impone necessariamente l'attribuzione della tutela risarcitoria, il riconoscimento della quale in numerosi interventi normativi ha, comunque, carattere di specialità e tassatività ed è inidoneo a modificare il vigente sistema della responsabilità civile, improntato al concetto di perdita-conseguenza e non sull'evento lesivo in sé considerato” (da ultimo Cass. sez. 3 ord. n. 21508/2020; Cass. sez. n. 28989/2019 in motivazione la giurisprudenza ulteriore ivi citata;
in precedenza Cass. sez. L. sent n. 14949/2016 e Cass. SS.UU. sent. n. 15350/2015).
In accoglimento parziale dei motivi di appello principale e incidentale, come sopra specificati, nel secondo grado è stato richiesto all' CP_2
l'importo complessivo della rendita ex art. 85 D.P.R. n. 1124/1965 erogato a NN GR ed è stata ammessa la integrazione della CTU medico legale, per l'accertamento dei periodi di inabilità temporanea assoluta. La sentenza viene pertanto riformata limitatamente alla quantificazione del risarcimento del danno iure hereditatis e iure PRio, tenuto conto dell'integrazione della CTU medico legale disposta nel secondo grado e delle informazioni acquisite dall' CP_2
Ai fini del risarcimento del danno iure hereditatis cd. terminale, nella componente del danno biologico da inabilità temporanea, l'accertamento medico legale del CTU dr. lo stesso del primo grado di Per_3 giudizio, ha quantificato: l'inabilità temporanea 25% per 30 giorni;
l'inabilità temporanea 50% per 30 giorni;
l'inabilità temporanea 75% per 30 giorni;
inabilità totale dal 18.06 sino al decesso 06/08/2016 (49 giorni). Il CTU ha risposto in maniera esaustiva ai rilievi del CTP della società, che ha negato un danno biologico temporaneo anche minimo, evidenziando come dalla documentazione sanitaria emergessero da pagina 20 di 28 aprile del 2016 manifestazioni evidenti della malattia (dispnea, asma e affanno con dimagrimento e astenia), che l'evoluzione della malattia esclude che la comparsa fosse improvvisa e che come l'esordio fosse probabilisticamente da retrodatare al mese di marzo. Quanto al rilievo del CTP degli eredi, che ha retrodatato a gennaio 2016 l'inabilità temporanea, ha replicato come l'assunto fosse fondato sulle dichiarazioni del figlio presente alle operazioni peritali, P_ che ha riferito che in detto mese il padre ebbe a dichiarare di non capace “di provvedere alla cura dei nipoti”, che la presenza di alcune manifestazioni non significa che siano tali da incidere sulla inabilità biologica temporanea, a fronte della documentata manifestazione di una pluralità di sintomi da aprile 2016, quindi ricostruendo probabilisticamente l'evoluzione del quadro da marzo 2016. L'accertamento del CTU viene condiviso in quanto fondato su un accurato esame della documentazione in atti e sorretto da corretta ed esauriente motivazione, integralmente richiamata ed è posto a fondamento della nuova liquidazione di questa componente del danno cd. terminale. Ai fini della detrazione dalla componente patrimoniale del danno iure PRio, l' ha comunicato che la rendita è cessata con decorrenza il CP_2
01.05.20 causa del decesso della titolare, NN GR (la vedova) avvenuto il 04.04.2023 e che l'importo complessivo dei ratei erogati è pari a € 123.013,8.
QUANTIFICAZIONE DEI DANNI DANNI IURE HEREDITATIS Il cd. danno terminale (biologico di sofferenza nella consapevolezza della prossimità delle fine, danno biologico temporaneo ordinario) è costituto da danni distinti ai quali sono da applicarsi, criteri di liquidazione diversi: al danno biologico da invalidità temporanea la liquidazione può essere effettuata facendo riferimento alle tabelle milanesi relative alla invalidità temporanea;
al danno biologico di sofferenza, catastrofale è da applicarsi un criterio equitativo “puro”, ispirato a proporzionalità e equità, facendo riferimento al criterio adottato dal Tribunale di Milano. In tema è intervenuta Cass. sez. L. ord. n. 36841/2022, in continuità con Cass. sez. L. sent n. 12041/2020, che ha affermato: “a) in caso di malattia professionale o infortunio sul lavoro con esito mortale, che abbia determinato il decesso non immediato della vittima, al danno biologico terminale, consistente in un danno biologico da invalidità temporanea totale (sempre presente e che si protrae dalla data dell'evento lesivo fino a quella del decesso), può sommarsi una componente di sofferenza psichica pagina 21 di 28 (danno catastrofale), sicché, mentre nel primo caso la liquidazione può essere effettuata sulla base delle tabelle relative all'invalidità temporanea, nel secondo la natura peculiare del pregiudizio comporta la necessità di una liquidazione che si affidi ad un criterio equitativo puro, che tenga conto della "enormità" del pregiudizio, giacché tale danno, sebbene temporaneo, è massimo nella sua entità ed intensità, tanto da esitare nella morte (cfr. Cass. n. 23183/2014, n. 15491/2014); b) si tratta di danni che vanno tenuti distinti e liquidati con criteri diversi;
c) per il danno biologico da invalidità temporanea totale (sempre presente e che si protrae dalla data dell'evento lesivo fino a quella del decesso) la liquidazione può ben essere effettuata sulla base delle tabelle relative all'invalidità temporanea e deve essere effettuata in relazione alla menomazione dell'integrità fisica patita dal danneggiato sino al decesso;
tale danno, qualificabile come danno "biologico terminale", dà luogo ad una pretesa risarcitoria, trasmissibile "iure hereditatis" da commisurare soltanto all'inabilità temporanea, adeguando tuttavia la liquidazione alle circostanze del caso concreto, ossia al fatto che, se pur temporaneo, tale danno è massimo nella sua intensità ed entità, tanto che la lesione alla salute non è suscettibile di recupero ed esita, anzi, nella morte;
d) invece il danno catastrofale - che integra un danno non patrimoniale di natura del tutto peculiare consistente nella sofferenza patita dalla vittima che lucidamente e coscientemente assiste allo spegnersi della PRia vita - comporta la necessità di una liquidazione che si affidi a un criterio equitativo denominato “puro” − ancorché sempre puntualmente correlato alle circostanze del caso – che sappia tener conto della sofferenza interiore psichica di massimo livello, correlata alla consapevolezza dell'approssimarsi della fine della vita, la quale deve essere misurata secondo criteri di proporzionalità e di equità adeguati alla sua particolare rilevanza ed entità, e all'enormità del pregiudizio sofferto a livello psichico in quella determinata circostanza (vedi, tra le altre, Cass. n. 23183/2014); e) ai fini della sussistenza del danno catastrofale, la durata di tale consapevolezza non rileva ai fini della sua oggettiva configurabilità, ma per la sua quantificazione secondo i suindicati criteri di proporzionalità e di equità (in termini: Cass. n. 16592/2019; v. pure Cass. n. 23153/2019, n. 21837/2019); f) per ottenere uniformità di trattamento a livello nazionale, per questa ultima voce di danno si reputa comunemente necessario fare riferimento al criterio di liquidazione adottato dal Tribunale di Milano, per l'ampia diffusione sul territorio, appunto, nazionale e per il riconoscimento attribuito dalla giurisprudenza di legittimità, alla stregua, in linea generale e in applicazione dell'art. 3 Cost., del parametro di conformità della valutazione equitativa del danno pagina 22 di 28 biologico a norma degli artt. 1226 e 2056 c.c., salvo che non sussistano in concreto circostanze idonee a giustificarne l'abbandono (cfr. Cass. n. 12408/2011, n. 27562/2017; v. anche Cass. n. 9950/2017); 16. osserva il Collegio che la disparità di trattamento in materia risulta tanto più irragionevole, perché destinata a consumarsi nella sfera protetta dal riconoscimento costituzionale del diritto alla salute quale diritto fondamentale ed inviolabile della persona umana;
PRio dal nucleo irriducibile di tale diritto discende il principio dell'integrale riparazione del pregiudizio quale aspetto essenziale della tutela risarcitoria dei valori non patrimoniali dell'individuo”. Con riferimento alla componente del danno cd. terminale-catastrofale, inerente la sofferenza della vittima nella consapevolezza dell'approssimarsi della fine, la determinazione viene effettuata in via equitativa facendo applicazione dei criteri di liquidazione del danno non patrimoniale terminale, tabelle di Milano del 2024. Si recepiscono i medesimi criteri: l'unitarietà e omnicomprensività del danno terminale, che ricomprende ogni aspetto biologico e di sofferenza connesso alla percezione della morte imminente;
la durata massima convenzionale di 100 giorni;
l'effettiva coscienza della fine;
l'intensità decrescente;
la personalizzazione;
l'individuazione dei valori convenzionali. Ritiene il Collegio che la consapevolezza della fine non possa sorgere prima della diagnosi, intervenuta successivamente al termine del ricovero, il 13.07.2016, come già sopra argomentato in merito al parziale accoglimento del quarto motivo di appello della società, con conseguente riforma della sentenza appellata considerato che il periodo è da quantificarsi in 24 giorni (dal 13.07.2016 al 06.08.2016). Secondo le tabelle milanesi (edizione 2024) fino a 3 giorni il risarcimento è quantificato in € 35.247,00; dal quarto giorno, considerati gli importi pro die in diminuzione, è pari a complessivi € 22.354,00, aumentati a € 33.531,00, riconosciuta la personalizzazione del 50% dal quarto giorno, risultando dalla documentazione sanitaria un costante peggioramento delle condizioni psico-fisiche del sig. come già sopra Pt_4 argomentato. Il valore complessivo liquidabile è determinato nell'importo di € 68.774,00, da attribuirsi pro quota nella misura di ½ a ciascuno degli appellanti incidentali. E' inoltre da liquidare il danno biologico temporaneo accertato dal CTU, che si recepisce, (inabilità temporanea 25% per 30 giorni;
inabilità temporanea 50% per 30 giorni;
inabilità temporanea 75% per 30 giorni, inabilità 100% per 49 giorni dal 06.08.2016 al decesso, detratti gli ultimi 24 giorni, assorbiti nella liquidazione del danno terminale). pagina 23 di 28 E' ritenuto congruo il valore base di € 115,00, individuato dalle tabelle del Tribunale di Milano relative alla invalidità temporaneo, oltre il 50% di personalizzazione, in applicazione delle quali sono determinato i seguenti importi:
inabilità temporanea 25% per 30 giorni € 865, 50
inabilità temporanea 50% per 30 giorni € 1725,00
inabilità temporanea 75% per 30 giorni € 2.587,50
inabilità temporanea 100% per 25 giorni € 2.875,00 pari a € 8.053,00, con aumento del 50%, pari a complessivi € 12.229,50, da attribuirsi pro quota nella misura di 1/2 ciascuno. L'aumento è da riconoscersi in considerazione del documentato progressivo scadimento delle condizioni psicofisiche del de cuius, nell'evoluzione della patologia infausta, che si è manifestata con sintomi fisici progressivamente debilitanti e dolorosi, con dolore toracico, tosse con catarro, affanno, dispnea, perdita di peso fino alla cachessia (cfr. doc. 10 relazione in data 13.06.2016 del prof. , Persona_4
Direttore della Sezione V.D. Fisiopatologia respiratoria del Dipartimento Cardio-Toracico dell' ; Controparte_6 doc. 14 lettera di dimissione del 13.07.2016; doc. 15 referto del 15.7.2016 Area delle Anatomie Patologiche Ospedale Cisanello Pisa;
doc. 17 referto in data 28.07.2016 della dott.ssa dell'U.O. Persona_5
Pneumologia Universitaria dell'Azienda Ospedaliera Pisana;
doc. 2 scheda Istat). In accoglimento del relativo motivo di appello incidentale degli eredi, con riforma della sentenza appellata, sulla somma non è da portarsi in detrazione la capitalizzazione della rendita , come sopra CP_2 argomentato. E' dovuta la restituzione da parte degli appellati delle somme eccedenti eventualmente percepite, anche dalla madre, in esecuzione della sentenza di primo grado. DANNI IURE PROPRIO I danni in esame hanno ad oggetto il danno non patrimoniale da perdita di legame parentale, che viene liquidato applicando, in via equitativa, la relativa tabella del Tribunale di Milano, aggiornata al 2024, in dichiarato adeguamento a Cass. n. 10579/2021, secondo la quale “il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul "sistema a punti", che preveda, oltre all'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, indefettibilmente, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l'indicazione dei relativi punteggi, con pagina 24 di 28 la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che l'eccezionalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella”, basata su punti, valore punto € 3.911, della quale si recepiscono anche i criteri di attribuzione dei punti (p.71 e ss.). In applicazione del sistema a punti, favore di NN GR, moglie del de cuius, risultano, in totale, 82 punti, di cui: punti età vittima primaria: 12 punti età vittima secondaria: 12 punti convivenza (dato pacifico): 16 sopravvivenza altro congiunto: 12 intensità relazione affettiva: 30 è attribuito il punteggio massimo di 30 punti non essendo dubitale l'effettività e l'intensità del rapporto tra i coniugi (sposati dal 1965), che hanno condiviso l'intera vita familiare, ultracinquantennale e la crescita dei figli, sia in termini di sofferenza interiore per la perdita del compagno di una vita, che in termini di stravolgimento della vita della vedova, che ha perso con la morte del coniuge anche la persona che provvedeva alla sua assistenza (è persona disabile, con accertamento del 20.12.2016 su domanda del 14.10.2016, relativamente a patologie certamente preesistenti alla domanda amministrativa, doc. 47A), le cui condizioni si sono progressivamente aggravate rendendo necessaria la presenza di una badante convivente ( come documentato dai contratti in atti da giugno 2018 doc. 47 B1, B2, B3). Il risarcimento spettante alla vedova è quantificato in complessivi € 320.702,00 (rispetto al limite massimo di € 391.103,18), da attribuirsi agli eredi in quota parte della metà ciascuno.
A favore del figlio risultano in totale 67 punti, di cui: P_ punti età vittima primaria: 12 punti età vittima secondaria: 20 punti convivenza: 8 (coabitava, con la PRia famiglia, nella stessa PRietà in campagna doc. 3) sopravvivenza altro congiunto: 12 intensità relazione affettiva: 15 è attributo il punteggio 15, valore intermedio rispetto al massimo, considerata la mancata deduzione di contrasti e dissapori e la comunanza con il padre della vita in campagna e del progetto di realizzazione di un agriturismo. Il risarcimento a suo favore è quantificato in complessivi € 262.037,00 pagina 25 di 28
A favore del figlio risultano in totale 59 punti, di cui: Controparte_1 punti età vittima primaria: 12 punti età vittima secondaria: 20 punti convivenza: ___ sopravvivenza altro congiunto: 12 intensità relazione affettiva: 15 è attributo il punteggio 15, valore intermedio rispetto al massimo, considerata la mancata deduzione di contrasti e dissapori in ambito familiare. Il risarcimento in suo favore è quantificato in complessivi € 230.749,00
Quanto al risarcimento del danno patrimoniale alla vedova, quantificato in sentenza in € 85.000 (ratei pensione non percepiti perché il de cuius è deceduto 7 anni prima della aspettativa media di vita), niente è dovuto perché deve essere detratta la somma erogata alla vedova fino al suo decesso, come sopra argomentato nella trattazione del quarto motivo di appello della società, pari a € 123.013.80, come attestato dall'Istituto. E' dovuta la restituzione da parte degli appellati, quali eredi, della somma eventualmente percepita dalla madre, in esecuzione della sentenza di primo grado.
SPESE Le spese de due gradi di giudizio sono poste a carico di Parte_1 liquidate ai sensi del D.M. n. 55/2014, considerato il valore del decisum (scaglione 520.001-1.000.000), l'attività svolta (tutte le fasi), applicati i valori minimi e l'aumento per il numero delle parti: primo grado € 15.986,10, secondo grado € 17.001,40, pari all'importo complessivo di € 32.987,50, oltre accessori. Le spese di CTU sono poste in via definitiva a carico di Parte_1
P.Q.M.
La Corte, definitivamente decidendo, ogni altra domanda ed eccezione disattesa,
in accoglimento parziale dell'appello della società in Parte_1 accoglimento parziale dell'appello incidentale parziale di P_
e di e in parziale riforma della sentenza appellata, P_ condanna Parte_1
a corrispondere a e a figli ed eredi di P_ P_
la somma di € 68.774,00, a titolo di risarcimento del Persona_1
pagina 26 di 28 danno non patrimoniale cd. terminale sofferto dal de cuius, iure hereditatis, da attribuirsi pro quota nella misura di metà ciascuno, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali sulla somma devalutata alla data del decesso (06.08.2016) e interessi legali sulla somma rivalutata dalla data della pronuncia al saldo, con condanna degli appellati alla restituzione delle somme eccedenti, eventualmente percepite, anche dalla madre, in esecuzione della sentenza di primo grado, oltre interessi dal pagamento;
a corrispondere a e a la somma di € P_ P_
12.075,00, a titolo del risarcimento del danno biologico temporaneo non assorbito, iure hereditatis, da attribuirsi pro quota nella misura di metà ciascuno, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali sulla somma devalutata alla data del decesso (06.08.2016) e interessi legali sulla somma rivalutata dalla data della pronuncia al saldo;
a corrispondere a la somma di € 262.037,00, a titolo P_ di risarcimento del imoniale da perdita della relazione parentale iure PRio, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali sulla somma devalutata alla data del decesso (06/08/2016) e interessi legali sulla somma rivalutata dalla data della pronuncia al saldo;
a corrispondere a la somma di € 230.749,00, a titolo di P_ risarcimento del danno non patrimoniale da perdita della relazione parentale iure PRio, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali sulla somma devalutata alla data del decesso (06.08.2016) e interessi legali sulla somma rivalutata dalla data della pronuncia al saldo;
a corrispondere a e la somma di € P_ P_
320.702,00, dovuta a NN GR, vedova di e loro Persona_1 madre, della quale sono eredi con beneficio di inventario, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale da perdita della relazione parentale iure PRio, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali sulla somma devalutata alla data del decesso (06.08.2016) e interessi legali sulla somma rivalutata dalla data della pronuncia al saldo, da attribuirsi pro quota nella misura di metà ciascuno;
dichiara che non è dovuta la somma di € 85.000,00 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale iure PRio riconosciuta nella sentenza appellata a favore di NN GR e condanna gli appellati alla restituzione della somma, eventualmente percepita, in esecuzione della sentenza di primo grado, dalla madre, della quale sono eredi con beneficio di inventario, oltre interessi dal pagamento;
respinge per il resto l'appello di e l'appello incidentale di Parte_1
e di confermando per il resto la sentenza P_ P_ appellata. pagina 27 di 28 Condanna alla refusione delle spese dei due gradi di Parte_1 giudizio a favore di e nella misura P_ P_ complessiva di € 32.987,50, oltre 15% per spese generali, oltre IVA e CAP, come per legge, oltre rimborso CU, da distrarsi a favore del difensore dichiaratosi antistatario. Le spese di CTU sono poste in via definitiva a carico della società
[...]
Pt_1
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del 06.02.2025 La Consigliera est. Dott. Stefania Carlucci
Il Presidente
Dott. Flavio Baraschi
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