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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Enna, sentenza 09/10/2025, n. 417 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Enna |
| Numero : | 417 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 650/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ENNA
Sezione Civile
Il Tribunale di Enna, riunito in camera di consiglio, composto dai Magistrati:
Dott.ssa Marika MOTTA Presidente
Dott. Rosario VACIRCA Giudice/Est.
Dott.ssa Sara ANTONELLI Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 650/2024 R.G., avente ad oggetto regolamentazione dell'esercizio della potestà genitoriale, promossa da:
, nato a [...] il giorno 1.10.1998, residente a [...]di Parte_1
RI (CT) in Via IV Novembre n. 186, (C.F: ), in proprio e nella qualità di C.F._1
esercente la responsabilità genitoriale sul figlio minore , nato a [...] il Persona_1
20.6.2021, elettivamente domiciliato a Catania in Via Vecchia Ognina n. 143, presso lo Studio Legale dell'Avv. Angela Calandra, del Foro di Catania, (C.F: ), che lo rappresenta e C.F._2
difende giusta procura in atti.
-RICORRENTE-
CONTRO
pagina 1 di 7 , nata a [...] il [...], ivi residente in [...]
3, (C.F: ), in proprio e nella qualità di esercente la responsabilità genitoriale sul C.F._3
figlio minore , nato a [...] il [...], elettivamente domiciliata a Persona_1
NC (EN) al Corso Vittorio Emanuele n. 357, presso lo Studio Legale dell'Avv. Gaetano Giunta del Foro di Catania, (C.F: ), che la rappresenta e difende giusta procura in atti. C.F._4
-RESISTENTE -
con l'intervento del pubblico ministero, che ha espresso parere favorevole in data 21/05/2025.
Rimessa al Collegio per la decisione con ordinanza del 16 maggio 2025, resa all'esito dell'udienza del
13.05.2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c..
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 12 luglio 2024, il sig. ha adito il Tribunale per Parte_1
ottenere provvedimenti urgenti in relazione alla condotta della sig.ra madre del minore CP_1
, nato a [...] il [...]. Persona_1
Il ricorrente ha dedotto che, in violazione del decreto del Tribunale di Enna del 10.10.2022 (n. 349/22
V.G.), che disponeva l'affidamento condiviso del minore con collocamento prevalente presso la madre e diritto di visita in favore del padre, la sig.ra ha trasferito il minore in Regione Lombardia, CP_1
modificandone unilateralmente la residenza abituale, senza previo accordo tra i genitori né autorizzazione dell'autorità giudiziaria.
Il sig. ha allegato che, fino al momento del trasferimento, il rapporto padre-figlio si era Per_1 consolidato attraverso frequentazioni regolari e permanenze presso l'abitazione paterna, condivisa con i nonni. A seguito del trasferimento, il ricorrente ha presentato denuncia-querela per sottrazione di minore e ha richiesto l'attivazione dei Servizi Sociali per la verifica delle condizioni di vita del minore.
Alla luce delle circostanze sopra esposte, il ricorrente ha formulato istanza affinché l'adito Tribunale, anche in via d'urgenza e con provvedimento inaudita altera parte, ravvisando il pregiudizio imminente e irreparabile derivante dalla condotta della resistente, disponga: • l'immediato rientro del minore presso la residenza originaria o, in alternativa, presso la residenza del padre, ove ne Persona_1 ricorrano i presupposti;
• la modifica del decreto del 10.10.2022 emesso dal Tribunale di Enna, con revoca o limitazione dell'affidamento alla madre, in considerazione della condotta gravemente lesiva pagina 2 di 7 dei doveri di collaborazione genitoriale e del principio di bigenitorialità, disponendo l'affidamento esclusivo del minore al padre ovvero, in subordine, la collocazione prevalente presso quest'ultimo, con regolamentazione delle modalità di visita della madre secondo le indicazioni del Tribunale e nel rispetto delle esigenze del minore;
• l'adozione di tutti gli atti necessari per garantire il rientro del minore nella residenza originaria, con eventuale attivazione delle Forze dell'Ordine per l'individuazione del luogo in cui il minore attualmente si trova, nonché il coinvolgimento dei Servizi
Sociali territorialmente competenti per la verifica delle condizioni di vita e del benessere psicofisico del minore;
• la corresponsione, da parte della resistente, in caso di collocazione del minore presso il padre, di un assegno mensile pari ad € 250,00, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, con esclusione delle spese straordinarie, da concordarsi preventivamente e da suddividersi tra le parti nella misura del 50%.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 16.12.2024, si è costituita in giudizio parte resistente, in proprio e nella qualità di esercente la responsabilità genitoriale sul figlio minore Per_1
, contestando integralmente le domande formulate dal ricorrente ,
[...] Parte_1
ritenute infondate sia in fatto che in diritto.
La resistente ha dedotto che la relazione affettiva con il ricorrente è cessata nell'ottobre 2021 e che, con decreto del Tribunale di Enna del 10.10.2022, era stato disposto l'affidamento condiviso del minore, con collocamento prevalente presso la madre e regolamentazione del diritto di visita paterno.
Ha rappresentato di aver sempre favorito la relazione padre-figlio, consentendo incontri regolari anche successivamente al provvedimento giudiziale.
In merito al trasferimento in Lombardia, ha sostenuto che lo stesso è avvenuto previo accordo verbale con il padre, il quale era stato informato e non aveva sollevato obiezioni. Tale trasferimento sarebbe stato motivato da esigenze lavorative, avendo la resistente ottenuto un contratto a tempo determinato presso a Brescia. CP_2
La resistente ha inoltre allegato che, prima di stabilirsi definitivamente nella nuova sede, aveva temporaneamente affidato il minore ai propri genitori, al fine di non interrompere la frequentazione con il padre. Una volta reperita un'abitazione idonea, ha provveduto a iscrivere il minore alla scuola dell'infanzia e a comunicare il nuovo domicilio al ricorrente.
Ha documentato, altresì, che successivamente al trasferimento sono proseguiti gli incontri tra padre e figlio, anche in virtù di un accordo sottoscritto tra le parti in data 13.08.2024, e che il minore si era ben pagina 3 di 7 inserito nel nuovo contesto scolastico e sociale, come da relazione dell'assistente sociale incaricata,
Dott.ssa dei Servizi territoriali del Comune di Brescia. Testimone_1
In conclusione, la resistente ha chiesto il rigetto integrale del ricorso, ritenendo insussistenti i presupposti per la modifica del regime di affidamento, e ha proposto, in via subordinata, una rimodulazione delle modalità di visita paterna mediante predisposizione di un calendario di incontri, volto a garantire la continuità del rapporto genitoriale nel rispetto dell'interesse superiore del minore.
Con memoria difensiva depositata in data 14.01.2025, il ricorrente ha contestato le Parte_1
deduzioni della resistente , ritenendole infondate e ha reiterato le domande già formulate in CP_1
ricorso.
Ha dedotto che il trasferimento del minore nel Comune di Brescia è avvenuto in Persona_1 assenza di accordo tra le parti e senza autorizzazione dell'autorità giudiziaria, in violazione dell'art. 337-ter c.c., con conseguente pregiudizio per il diritto del minore a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori e con i familiari di ciascun ramo.
Ha rappresentato che la resistente ha motivato il trasferimento con esigenze personali, non avendo mai cercato un'occupazione lavorativa nel territorio di origine, e che la decisione di stabilirsi in Lombardia era già stata manifestata in precedenza, indipendentemente da eventuali opportunità lavorative.
Il ricorrente ha documentato, mediante produzione di messaggi WhatsApp e comunicazioni PEC (all. sub 1, 2, 3), numerosi episodi in cui la resistente avrebbe ostacolato i contatti tra padre e figlio, anche in occasione delle festività natalizie e durante rientri temporanei della resistente in Sicilia.
Ha inoltre riferito che, in più occasioni, è stato necessario l'intervento delle Forze dell'Ordine per far valere il proprio diritto di visita.
All'udienza del 15 gennaio 2025 le parti sono personalmente comparse e sono state ascoltate separatamente ai sensi dell'art. 473-bis.21 c.p.c.
All'esito dell'audizione, il Giudice, preso atto della disponibilità delle parti a valutare soluzioni conciliative, ha disposto un rinvio per il 26 marzo 2025.
All'udienza predetta, le parti, personalmente comparse, hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo, sottoscritto in sede giudiziale, riservandosi di depositarlo telematicamente, i procuratori hanno pertanto chiesto un rinvio per la precisazione congiunta delle conclusioni.
All'udienza del 13 maggio 2025, i procuratori delle parti hanno chiesto l'integrale recepimento, nella decisione finale, delle condizioni contenute nell'accordo sottoscritto in data 26 marzo 2025, allegato alle note e autenticato dai difensori, a tenore del quale:
pagina 4 di 7 “1. Le premesse che precedono costituiscono parte integrante ed essenziale della presente scrittura, sotto il profilo formale e sostanziale.
2. Le parti sono libere di stabilire la propria residenza, domicilio e dimora ove riterranno opportuno, portandosi reciproco rispetto e collaborando fattivamente nell'interesse preminente del minore e al suo diritto alla bigenitorialità.
3. Il minore è affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocamento Persona_1
stabile presso il domicilio della madre a Brescia in Via Galileo Galilei n. 28, ovvero, in caso di trasferimento per esigenze abitative e/o lavorative, presso altro indirizzo tempestivamente comunicato al signor . Parte_1
4. Il padre potrà recarsi a Brescia per incontrare il figlio ogni qualvolta lo riterrà opportuno, previo accordo con la madre e compatibilmente con i suoi impegni scolastici ed extra scolastici e, nell'occorso, prelevare e tenere con sé il minore per il fine settimana, dal venerdì, dall'uscita da scuola, fino al lunedì, in tempo utile per il rientro a scuola.
5. Il padre potrà recarsi a Brescia e prelevare il figlio minore per portarlo con sé in Sicilia una volta al mese dal venerdì, dall'uscita da scuola, fino al lunedì in giornata, riportando il minore a Brescia dalla madre e, allorché il minore inizierà la scuola dell'obbligo, riportarlo entro lunedì mattina in tempo utile per l'entrata a scuola.
6. Il padre potrà incontrare e tenere con sé il figlio in Sicilia, in occasione dei rientri unitamente alla madre per ferie e/o festività, previo accordo tra le parti e tenerlo con sé (se il rientro non coincide con il fine settimana) e, compatibilmente con i periodi e la durata del rientro, trattenere con sé il figlio a fine settimane alterne, dal venerdì pomeriggio, dalle ore 17:00, alla domenica sera alle ore 19:00.
7. Il padre potrà prendere a Brescia e portare con sé il figlio in Sicilia: 1) nel periodo natalizio, per sei giorni consecutivi, alternando annualmente il Natale con il Capodanno;
2) nel periodo pasquale, per quattro giorni consecutivi, alternando annualmente il giorno di Pasqua con il Lunedì dell'Angelo. 8.
Durante le vacanze estive il figlio trascorrerà con il padre 15 giorni nel mese di luglio e 15 giorni nel mese di agosto non consecutivi, da concordarsi tra le parti entro il mese di maggio.
9. Il figlio parteciperà ad eventi importanti (matrimoni, comunioni, etc.) che riguardino i parenti di ciascun ramo genitoriale. Il compleanno del figlio sarà festeggiato da entrambi i genitori insieme o, in alternativa, il bambino starà con un genitore a pranzo e con l'altro a cena.
10. Il padre potrà avere contatti telefonici e/o videochiamate giornaliere con il figlio tra le ore 18:30 e le ore 20:00, modificabile tra le parti previo tempestivo avviso.
pagina 5 di 7 11. I genitori, nell'interesse del figlio e per comprovate esigenze, potranno concordare e/o modificare termini e modalità del rapporto di incontro e frequentazione con la prole, al fine di consentire ad entrambi i genitori ed al figlio la migliore e adeguata organizzazione di vita, compatibilmente con le rispettive esigenze lavorative, scolastiche ed extrascolastiche.
12. Il padre ha diritto di ricevere le comunicazioni e i recapiti della scuola frequentata dal figlio, al fine di assumere tutte le informazioni riguardanti lo stesso.
13. Si confermano per il resto le disposizioni di cui al decreto emesso in data 10.10.2022, dal
Tribunale Civile di Enna nel proc. n. 349/2022 V.G., in merito all'onere di mantenimento del minore a carico del padre e attribuzione dell'assegno unico INPS in favore della madre, disponendo che il padre corrisponderà la somma mensile di € 300,00 entro il giorno 5 di ogni mese, rivalutabile secondo gli indici ISTAT, oltre spese straordinarie al 50% ciascuno, a decorrere dal 1° settembre 2025. Le spese straordinarie sostenute dalla madre per il pagamento della retta della scuola materna saranno suddivise dalle parti al 50%, a decorrere dall'iscrizione all'anno scolastico in corso.
14. Le parti si danno reciproco consenso ed autorizzazione al rilascio e/o al rinnovo dei documenti di identità, del passaporto e di qualsiasi altro documento valido per l'espatrio nell'interesse del figlio minore, nonché al cambio di residenza del minore.
15. Il signor dichiara di rimettere la querela sporta in data 11.7.2024, presso la Parte_1
Stazione Carabinieri di San Michele di RI, nonché ogni altra eventuale denuncia/querela, nei confronti della signora , che formalmente accetta, con conseguente rinuncia alla CP_1
costituzione di parte civile, obbligandosi, ove occorra, alla relativa formalizzazione nelle opportune sedi e nelle forme di legge.
16. Con la sottoscrizione del presente accordo le parti dichiarano di aver risolto ogni questione sottesa all'esercizio della responsabilità genitoriale e all'affidamento e collocamento del figlio minore e di non avere nulla più a pretendere l'uno dall'altro a qualunque titolo e/o ragione.
17. Il presente accordo sarà depositato da entrambe le parti agli atti del giudizio n. 650/2024 R.G., attualmente pendente innanzi al Tribunale Civile di Enna, con concorde e contestuale richiesta di darvi esecuzione, ratifica e integrale recepimento ai fini della conciliazione della vertenza de qua, anche, ove occorra, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 185 c.p.c. e art. 88 disp. att. c.p.c..
18. Tutte le spese di lite di cui al predetto contenzioso, si intendono integralmente compensate tra le parti.
pagina 6 di 7 19. I rispettivi procuratori sottoscrivono il presente atto per autentica delle firme e per rinuncia alla solidarietà professionale di cui all'art. 13, co. 8 L. n. 247/2012.”.
Nel corso dell'udienza del 13 maggio 2025, il Giudice ha dato atto che, in data 10 aprile 2025, era stato acquisito agli atti il fascicolo trasmesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Brescia.
All'esito dell'esame congiunto degli atti processuali e delle risultanze contenute nel fascicolo del
Pubblico Ministero, il Giudice ha ritenuto che le condizioni pattuite nell'accordo sottoscritto dalle parti in data 26 marzo 2025 risultano conformi all'interesse superiore del minore, e ha pertanto disposto la trasmissione degli atti al Collegio per la decisione, previa acquisizione delle conclusioni del Pubblico
Ministero.
Orbene, questo Collegio, considerato che le pattuizioni raggiunte dalle parti non si pongono in contrasto con gli interessi del minore, in quanto conformi alla vigente disciplina legislativa, ritiene che va, pertanto, statuito alle condizioni sottoscritte e confermate nell'accordo del 26 marzo 2025 e sopra riportate.
In considerazione dell'esito del giudizio, le spese processuali devono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Collegio, definendo il giudizio, recepisce le condizioni sopra riportate, contenute nell'accordo del 26 marzo 2025 raggiunto dalle parti e depositato agli atti in seno alle note di trattazione scritta per l'udienza del 13.05.2025, ritenendole idonee a regolamentare oneri e diritti genitoriali in relazione al figlio minore , nato a [...] il [...]. Persona_1
Compensa interamente tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Enna, nella camera di consiglio del giorno 8 ottobre 2025.
Il giudice rel./est. Il Presidente
Dott. Rosario Vacirca Dott.ssa Marika Motta
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ENNA
Sezione Civile
Il Tribunale di Enna, riunito in camera di consiglio, composto dai Magistrati:
Dott.ssa Marika MOTTA Presidente
Dott. Rosario VACIRCA Giudice/Est.
Dott.ssa Sara ANTONELLI Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 650/2024 R.G., avente ad oggetto regolamentazione dell'esercizio della potestà genitoriale, promossa da:
, nato a [...] il giorno 1.10.1998, residente a [...]di Parte_1
RI (CT) in Via IV Novembre n. 186, (C.F: ), in proprio e nella qualità di C.F._1
esercente la responsabilità genitoriale sul figlio minore , nato a [...] il Persona_1
20.6.2021, elettivamente domiciliato a Catania in Via Vecchia Ognina n. 143, presso lo Studio Legale dell'Avv. Angela Calandra, del Foro di Catania, (C.F: ), che lo rappresenta e C.F._2
difende giusta procura in atti.
-RICORRENTE-
CONTRO
pagina 1 di 7 , nata a [...] il [...], ivi residente in [...]
3, (C.F: ), in proprio e nella qualità di esercente la responsabilità genitoriale sul C.F._3
figlio minore , nato a [...] il [...], elettivamente domiciliata a Persona_1
NC (EN) al Corso Vittorio Emanuele n. 357, presso lo Studio Legale dell'Avv. Gaetano Giunta del Foro di Catania, (C.F: ), che la rappresenta e difende giusta procura in atti. C.F._4
-RESISTENTE -
con l'intervento del pubblico ministero, che ha espresso parere favorevole in data 21/05/2025.
Rimessa al Collegio per la decisione con ordinanza del 16 maggio 2025, resa all'esito dell'udienza del
13.05.2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c..
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 12 luglio 2024, il sig. ha adito il Tribunale per Parte_1
ottenere provvedimenti urgenti in relazione alla condotta della sig.ra madre del minore CP_1
, nato a [...] il [...]. Persona_1
Il ricorrente ha dedotto che, in violazione del decreto del Tribunale di Enna del 10.10.2022 (n. 349/22
V.G.), che disponeva l'affidamento condiviso del minore con collocamento prevalente presso la madre e diritto di visita in favore del padre, la sig.ra ha trasferito il minore in Regione Lombardia, CP_1
modificandone unilateralmente la residenza abituale, senza previo accordo tra i genitori né autorizzazione dell'autorità giudiziaria.
Il sig. ha allegato che, fino al momento del trasferimento, il rapporto padre-figlio si era Per_1 consolidato attraverso frequentazioni regolari e permanenze presso l'abitazione paterna, condivisa con i nonni. A seguito del trasferimento, il ricorrente ha presentato denuncia-querela per sottrazione di minore e ha richiesto l'attivazione dei Servizi Sociali per la verifica delle condizioni di vita del minore.
Alla luce delle circostanze sopra esposte, il ricorrente ha formulato istanza affinché l'adito Tribunale, anche in via d'urgenza e con provvedimento inaudita altera parte, ravvisando il pregiudizio imminente e irreparabile derivante dalla condotta della resistente, disponga: • l'immediato rientro del minore presso la residenza originaria o, in alternativa, presso la residenza del padre, ove ne Persona_1 ricorrano i presupposti;
• la modifica del decreto del 10.10.2022 emesso dal Tribunale di Enna, con revoca o limitazione dell'affidamento alla madre, in considerazione della condotta gravemente lesiva pagina 2 di 7 dei doveri di collaborazione genitoriale e del principio di bigenitorialità, disponendo l'affidamento esclusivo del minore al padre ovvero, in subordine, la collocazione prevalente presso quest'ultimo, con regolamentazione delle modalità di visita della madre secondo le indicazioni del Tribunale e nel rispetto delle esigenze del minore;
• l'adozione di tutti gli atti necessari per garantire il rientro del minore nella residenza originaria, con eventuale attivazione delle Forze dell'Ordine per l'individuazione del luogo in cui il minore attualmente si trova, nonché il coinvolgimento dei Servizi
Sociali territorialmente competenti per la verifica delle condizioni di vita e del benessere psicofisico del minore;
• la corresponsione, da parte della resistente, in caso di collocazione del minore presso il padre, di un assegno mensile pari ad € 250,00, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, con esclusione delle spese straordinarie, da concordarsi preventivamente e da suddividersi tra le parti nella misura del 50%.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 16.12.2024, si è costituita in giudizio parte resistente, in proprio e nella qualità di esercente la responsabilità genitoriale sul figlio minore Per_1
, contestando integralmente le domande formulate dal ricorrente ,
[...] Parte_1
ritenute infondate sia in fatto che in diritto.
La resistente ha dedotto che la relazione affettiva con il ricorrente è cessata nell'ottobre 2021 e che, con decreto del Tribunale di Enna del 10.10.2022, era stato disposto l'affidamento condiviso del minore, con collocamento prevalente presso la madre e regolamentazione del diritto di visita paterno.
Ha rappresentato di aver sempre favorito la relazione padre-figlio, consentendo incontri regolari anche successivamente al provvedimento giudiziale.
In merito al trasferimento in Lombardia, ha sostenuto che lo stesso è avvenuto previo accordo verbale con il padre, il quale era stato informato e non aveva sollevato obiezioni. Tale trasferimento sarebbe stato motivato da esigenze lavorative, avendo la resistente ottenuto un contratto a tempo determinato presso a Brescia. CP_2
La resistente ha inoltre allegato che, prima di stabilirsi definitivamente nella nuova sede, aveva temporaneamente affidato il minore ai propri genitori, al fine di non interrompere la frequentazione con il padre. Una volta reperita un'abitazione idonea, ha provveduto a iscrivere il minore alla scuola dell'infanzia e a comunicare il nuovo domicilio al ricorrente.
Ha documentato, altresì, che successivamente al trasferimento sono proseguiti gli incontri tra padre e figlio, anche in virtù di un accordo sottoscritto tra le parti in data 13.08.2024, e che il minore si era ben pagina 3 di 7 inserito nel nuovo contesto scolastico e sociale, come da relazione dell'assistente sociale incaricata,
Dott.ssa dei Servizi territoriali del Comune di Brescia. Testimone_1
In conclusione, la resistente ha chiesto il rigetto integrale del ricorso, ritenendo insussistenti i presupposti per la modifica del regime di affidamento, e ha proposto, in via subordinata, una rimodulazione delle modalità di visita paterna mediante predisposizione di un calendario di incontri, volto a garantire la continuità del rapporto genitoriale nel rispetto dell'interesse superiore del minore.
Con memoria difensiva depositata in data 14.01.2025, il ricorrente ha contestato le Parte_1
deduzioni della resistente , ritenendole infondate e ha reiterato le domande già formulate in CP_1
ricorso.
Ha dedotto che il trasferimento del minore nel Comune di Brescia è avvenuto in Persona_1 assenza di accordo tra le parti e senza autorizzazione dell'autorità giudiziaria, in violazione dell'art. 337-ter c.c., con conseguente pregiudizio per il diritto del minore a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori e con i familiari di ciascun ramo.
Ha rappresentato che la resistente ha motivato il trasferimento con esigenze personali, non avendo mai cercato un'occupazione lavorativa nel territorio di origine, e che la decisione di stabilirsi in Lombardia era già stata manifestata in precedenza, indipendentemente da eventuali opportunità lavorative.
Il ricorrente ha documentato, mediante produzione di messaggi WhatsApp e comunicazioni PEC (all. sub 1, 2, 3), numerosi episodi in cui la resistente avrebbe ostacolato i contatti tra padre e figlio, anche in occasione delle festività natalizie e durante rientri temporanei della resistente in Sicilia.
Ha inoltre riferito che, in più occasioni, è stato necessario l'intervento delle Forze dell'Ordine per far valere il proprio diritto di visita.
All'udienza del 15 gennaio 2025 le parti sono personalmente comparse e sono state ascoltate separatamente ai sensi dell'art. 473-bis.21 c.p.c.
All'esito dell'audizione, il Giudice, preso atto della disponibilità delle parti a valutare soluzioni conciliative, ha disposto un rinvio per il 26 marzo 2025.
All'udienza predetta, le parti, personalmente comparse, hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo, sottoscritto in sede giudiziale, riservandosi di depositarlo telematicamente, i procuratori hanno pertanto chiesto un rinvio per la precisazione congiunta delle conclusioni.
All'udienza del 13 maggio 2025, i procuratori delle parti hanno chiesto l'integrale recepimento, nella decisione finale, delle condizioni contenute nell'accordo sottoscritto in data 26 marzo 2025, allegato alle note e autenticato dai difensori, a tenore del quale:
pagina 4 di 7 “1. Le premesse che precedono costituiscono parte integrante ed essenziale della presente scrittura, sotto il profilo formale e sostanziale.
2. Le parti sono libere di stabilire la propria residenza, domicilio e dimora ove riterranno opportuno, portandosi reciproco rispetto e collaborando fattivamente nell'interesse preminente del minore e al suo diritto alla bigenitorialità.
3. Il minore è affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocamento Persona_1
stabile presso il domicilio della madre a Brescia in Via Galileo Galilei n. 28, ovvero, in caso di trasferimento per esigenze abitative e/o lavorative, presso altro indirizzo tempestivamente comunicato al signor . Parte_1
4. Il padre potrà recarsi a Brescia per incontrare il figlio ogni qualvolta lo riterrà opportuno, previo accordo con la madre e compatibilmente con i suoi impegni scolastici ed extra scolastici e, nell'occorso, prelevare e tenere con sé il minore per il fine settimana, dal venerdì, dall'uscita da scuola, fino al lunedì, in tempo utile per il rientro a scuola.
5. Il padre potrà recarsi a Brescia e prelevare il figlio minore per portarlo con sé in Sicilia una volta al mese dal venerdì, dall'uscita da scuola, fino al lunedì in giornata, riportando il minore a Brescia dalla madre e, allorché il minore inizierà la scuola dell'obbligo, riportarlo entro lunedì mattina in tempo utile per l'entrata a scuola.
6. Il padre potrà incontrare e tenere con sé il figlio in Sicilia, in occasione dei rientri unitamente alla madre per ferie e/o festività, previo accordo tra le parti e tenerlo con sé (se il rientro non coincide con il fine settimana) e, compatibilmente con i periodi e la durata del rientro, trattenere con sé il figlio a fine settimane alterne, dal venerdì pomeriggio, dalle ore 17:00, alla domenica sera alle ore 19:00.
7. Il padre potrà prendere a Brescia e portare con sé il figlio in Sicilia: 1) nel periodo natalizio, per sei giorni consecutivi, alternando annualmente il Natale con il Capodanno;
2) nel periodo pasquale, per quattro giorni consecutivi, alternando annualmente il giorno di Pasqua con il Lunedì dell'Angelo. 8.
Durante le vacanze estive il figlio trascorrerà con il padre 15 giorni nel mese di luglio e 15 giorni nel mese di agosto non consecutivi, da concordarsi tra le parti entro il mese di maggio.
9. Il figlio parteciperà ad eventi importanti (matrimoni, comunioni, etc.) che riguardino i parenti di ciascun ramo genitoriale. Il compleanno del figlio sarà festeggiato da entrambi i genitori insieme o, in alternativa, il bambino starà con un genitore a pranzo e con l'altro a cena.
10. Il padre potrà avere contatti telefonici e/o videochiamate giornaliere con il figlio tra le ore 18:30 e le ore 20:00, modificabile tra le parti previo tempestivo avviso.
pagina 5 di 7 11. I genitori, nell'interesse del figlio e per comprovate esigenze, potranno concordare e/o modificare termini e modalità del rapporto di incontro e frequentazione con la prole, al fine di consentire ad entrambi i genitori ed al figlio la migliore e adeguata organizzazione di vita, compatibilmente con le rispettive esigenze lavorative, scolastiche ed extrascolastiche.
12. Il padre ha diritto di ricevere le comunicazioni e i recapiti della scuola frequentata dal figlio, al fine di assumere tutte le informazioni riguardanti lo stesso.
13. Si confermano per il resto le disposizioni di cui al decreto emesso in data 10.10.2022, dal
Tribunale Civile di Enna nel proc. n. 349/2022 V.G., in merito all'onere di mantenimento del minore a carico del padre e attribuzione dell'assegno unico INPS in favore della madre, disponendo che il padre corrisponderà la somma mensile di € 300,00 entro il giorno 5 di ogni mese, rivalutabile secondo gli indici ISTAT, oltre spese straordinarie al 50% ciascuno, a decorrere dal 1° settembre 2025. Le spese straordinarie sostenute dalla madre per il pagamento della retta della scuola materna saranno suddivise dalle parti al 50%, a decorrere dall'iscrizione all'anno scolastico in corso.
14. Le parti si danno reciproco consenso ed autorizzazione al rilascio e/o al rinnovo dei documenti di identità, del passaporto e di qualsiasi altro documento valido per l'espatrio nell'interesse del figlio minore, nonché al cambio di residenza del minore.
15. Il signor dichiara di rimettere la querela sporta in data 11.7.2024, presso la Parte_1
Stazione Carabinieri di San Michele di RI, nonché ogni altra eventuale denuncia/querela, nei confronti della signora , che formalmente accetta, con conseguente rinuncia alla CP_1
costituzione di parte civile, obbligandosi, ove occorra, alla relativa formalizzazione nelle opportune sedi e nelle forme di legge.
16. Con la sottoscrizione del presente accordo le parti dichiarano di aver risolto ogni questione sottesa all'esercizio della responsabilità genitoriale e all'affidamento e collocamento del figlio minore e di non avere nulla più a pretendere l'uno dall'altro a qualunque titolo e/o ragione.
17. Il presente accordo sarà depositato da entrambe le parti agli atti del giudizio n. 650/2024 R.G., attualmente pendente innanzi al Tribunale Civile di Enna, con concorde e contestuale richiesta di darvi esecuzione, ratifica e integrale recepimento ai fini della conciliazione della vertenza de qua, anche, ove occorra, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 185 c.p.c. e art. 88 disp. att. c.p.c..
18. Tutte le spese di lite di cui al predetto contenzioso, si intendono integralmente compensate tra le parti.
pagina 6 di 7 19. I rispettivi procuratori sottoscrivono il presente atto per autentica delle firme e per rinuncia alla solidarietà professionale di cui all'art. 13, co. 8 L. n. 247/2012.”.
Nel corso dell'udienza del 13 maggio 2025, il Giudice ha dato atto che, in data 10 aprile 2025, era stato acquisito agli atti il fascicolo trasmesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Brescia.
All'esito dell'esame congiunto degli atti processuali e delle risultanze contenute nel fascicolo del
Pubblico Ministero, il Giudice ha ritenuto che le condizioni pattuite nell'accordo sottoscritto dalle parti in data 26 marzo 2025 risultano conformi all'interesse superiore del minore, e ha pertanto disposto la trasmissione degli atti al Collegio per la decisione, previa acquisizione delle conclusioni del Pubblico
Ministero.
Orbene, questo Collegio, considerato che le pattuizioni raggiunte dalle parti non si pongono in contrasto con gli interessi del minore, in quanto conformi alla vigente disciplina legislativa, ritiene che va, pertanto, statuito alle condizioni sottoscritte e confermate nell'accordo del 26 marzo 2025 e sopra riportate.
In considerazione dell'esito del giudizio, le spese processuali devono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Collegio, definendo il giudizio, recepisce le condizioni sopra riportate, contenute nell'accordo del 26 marzo 2025 raggiunto dalle parti e depositato agli atti in seno alle note di trattazione scritta per l'udienza del 13.05.2025, ritenendole idonee a regolamentare oneri e diritti genitoriali in relazione al figlio minore , nato a [...] il [...]. Persona_1
Compensa interamente tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Enna, nella camera di consiglio del giorno 8 ottobre 2025.
Il giudice rel./est. Il Presidente
Dott. Rosario Vacirca Dott.ssa Marika Motta
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