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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 30/06/2025, n. 1023 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 1023 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
N. 3028/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa Veronica Marrapodi Presidente relatore dr.ssa Raffaella Cimminiello Giudice dr.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo indicato in epigrafe, assunta in decisione all'udienza “cartolare” dell'08/05/2025, promossa con ricorso depositato in data
22/05/2024 da:
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dal proc. Parte_1 dom. avv. TAVERNA ALESSIA, giusta procura in atti – RICORRENTE;
nei confronti di
, nato a [...] il Controparte_1
22/08/1989, rappresentato e difeso dal proc. dom. avv. CATTAPAN MARIA CRISTINA, giusta procura in atti – CONVENUTO;
con l'intervento di
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BERGAMO a cui è stato ritualmente comunicato il decreto di fissazione dell'udienza come previsto dall'art. 473.bis.14, comma 4 c.p.c.
OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: “Pronunciare la separazione personale tra la sig.ra ed il Parte_1 sig. sposati con rito concordatario a Romano di Lombardia Controparte_1
(BG) il 27 maggio 2017; matrimonio trascritto nei registri dello stato civile del Comune di pagina 1 di 20 Romano di L.dia (BG) al n. 2 parte II Serie A;
-Confermare in via definitiva le statuizioni di cui all'ordinanza resa in data 13.09.2024 ferma la prosecuzione degli incontri in spazio neutro tra il padre ed entrambe le figlie minori fino ad una eventuale graduale liberalizzazione;
-Autorizzare il rilascio e rinnovo del passaporto o di altro documento valido per l'espatrio anche in favore delle figlie minori. - Disporre la trasmissione di copia autentica del provvedimento all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Romano di
Lombardia affinchè provveda alle annotazioni di legge”.
Per parte convenuta: “chiede che l'Ecc.mo Tribunale Voglia:
1. pronunciare la separazione personale dei coniugi e con l'obbligo del Controparte_1 Parte_1 reciproco rispetto;
2. per tutte le ragioni esposte nella narrativa della presente comparsa di costituzione e risposta, disporre l'affidamento delle figlie minori ed ai Servizi _1 R_ sociali territorialmente competenti, con residenza anagrafica e collocamento delle stesse presso la madre nell'abitazione di quest'ultima sita in Romano di Lombardia (BG), Via
Patrioti Romanesi n. 13, conferendo incarico agli stessi di prendere in carico il nucleo famigliare, di monitorarlo, di attivare un percorso di sostegno alla genitorialità e di procedere ad una calendarizzazione di incontri liberi tra il padre e le figlie;
3. nel preminente interesse delle minori ed nominarsi un curatore speciale delle _1 R_ minori, ai sensi dell'art. 473-bis.8 c.p.c. per tutte le ragioni esposte nella narrativa della presente comparsa di costituzione e risposta;
4. porre a carico del sig. Controparte_1
a titolo di contributo al mantenimento ordinario delle figlie minori
[...] Per_3 ed un assegno mensile di importo pari ad €500,00 (250,00 per
[...] Persona_4 ciascuna figlia) o la diversa somma che verrà ritenuta di giustizia, entro il giorno 15 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato alla signora , Parte_1 come già sta facendo, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat per le famiglie di operai e impiegati, a partire dal mese dell'anno successivo a quello in cui si è tenuta l'udienza presidenziale di comparizione personale delle Parti avanti l'intestato
Tribunale di Bergamo;
5. porre a carico dei signori e della Controparte_1 signora l'obbligo di concorrere, in misura del 50% ciascuno, al pagamento Parte_1 delle spese straordinarie non coperte dall'assegno periodico per le figlie minori, che si rendessero necessarie, in aderenza al seguente protocollo: - spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti e accertamenti sanitari non erogati dal SSN d) tickets sanitari;
- spese mediche (da pagina 2 di 20 documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti e accertamenti sanitari erogati anche dal SSN;
d) farmaci particolari;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiali di corredo e scolastici di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche
(da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre- scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
- spese extrascolastiche
(da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby-sitter); c) viaggi e vacanze;
6. dichiarare i coniugi economicamente indipendenti e disporre che gli stessi provvedano autonomamente al proprio mantenimento, senza alcun reciproco assegno di mantenimento;
7. per l'effetto, rigettare tutte le domande formulate dalla signora Pt_1
nel ricorso per separazione giudiziale dei coniugi, compresa la richiesta di addebito
[...] della separazione e ad eccezione della domanda di pronuncia della separazione;
8. disporsi CP_ la ripartizione al 50% dell'Assegno Unico erogato dall' In via istruttoria: (…).
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 22/05/2024, – premettendo di aver contratto Parte_1 matrimonio concordatario con il giorno 27/05/2017 in Controparte_1
Romano di Lombardia, in regime di separazione dei beni, dalla cui unione sono nate le figlie
(n. a Bergamo il 22/12/2012) ed (n. a Treviglio il 20/05/2016) – adiva _1 R_
l'intestato Tribunale chiedendo di emettersi, inaudita altera parte, un ordine di protezione ai sensi degli artt. 342-bis e 342-ter c.c., nonché di dichiarare la separazione personale dei coniugi con addebito in capo al marito, di affidare in via esclusiva e collocare presso di sé le figlie minori, di sospendere gli incontri tra le figlie e il padre e di porre a carico di quest'ultimo l'obbligo di contribuire al mantenimento delle figlie mediante il versamento di un assegno di euro 700,00 al mese, oltre alla metà delle spese straordinarie, con attribuzione CP_ in favore della madre del diritto di percepire interamente l'assegno unico erogato dall'
e l'autorizzazione in capo alla stessa di ottenere il rilascio/rinnovo dei passaporti per le figlie. pagina 3 di 20 A sostegno delle domande di cui al ricorso, la ricorrente deduceva che la coppia aveva intrapreso una convivenza more uxorio nell'anno 2012, quando scoprivano di attendere la prima figlia;
che, sin da subito, assumeva atteggiamenti molto aggressivi e molto CP_1 vessatori, mostrandosi molto geloso e possessivo, in particolare, profferendo insulti e minacce, sostenendo accuse di inconsistenti tradimenti e limitando sempre di più la libertà della fino a quando nel maggio 2020 arrivava a minacciarla con fucile da caccia;
che Pt_1 ella più volte aveva lasciato la casa coniugale trovando ospitalità a casa dei propri genitori, salvo poi decidere di rientrare al domicilio nel timore di possibili reazioni violente dell'ex compagno, che era solito minacciare anche i familiari della ricorrente;
che, peraltro, per dimostrarle che lui soltanto era in grado di “soddisfarla”, la costringeva a rapporti sessuali
(non consenzienti) sia prima che dopo l'uscita; che, per un lungo periodo, aveva CP_1 dormito con il fucile carico vicino al letto, giustificandosi con la paura dei ladri;
che l'odierno convenuto assumeva nei confronti della moglie atteggiamenti del tutto irrazionali tanto da farle pensare che fosse affetto da problematiche psichiatriche (le urlava a pochi centimetri dal viso, urlava per ore, la costringeva a rimanere immobile per ore magari seduta sul divano davanti alla tv, faceva scenate buttandosi a terra tirando pugni e calci); che, comunque, già durante la convivenza matrimoniale non collaborava CP_1 nell'accudimento delle figlie e, da quando nell'anno 2023 la ricorrente gli comunicava la decisione di separarsi, l'uomo si allontanava dalla casa coniugale cessando anche di contribuire al pagamento delle utenze domestiche e iniziando ad assumere comportamenti gravemente persecutori nei suoi confronti, tanto da averla costretta a sporgere denuncia- querela contro il marito in data 31/03/2024, denuncia da cui scaturiva il procedimento penale n. 3633/2024 R.G.N.R.; che la primogenita avrebbe iniziato la prima media ed era _1 già in carico presso l'UO Neuropsichiatria Infantile e dell'adolescenza con sede a Romano di Lombardia per un quadro clinico riconducibile a “Disturbi evolutivi delle abilità scolastiche non specificati, profilo cognitivo al limite in pregresso disturbo del linguaggio espressivo e Disturbo emozionale dell'infanzia non specificato”, mentre la secondogenita vrebbe iniziato a frequentare la terza elementare;
che, dal mese di ottobre 2023, gli R_ incontri tra il padre e le minori erano stati ben pochi e quelli avvenuti in presenza della ricorrente ogni volta degeneravano nelle scenate e atteggiamenti aggressivi del CP_1 mentre quelli avvenuti solo tra padre e figlie avevano il solo scopo di incalzare le minori per costringerle a fornirgli informazioni relative alla vita e alle frequentazioni della madre nonché a denigrare quest'ultima ai loro occhi, tant'è che entrambe le minori pagina 4 di 20 manifesta[va]no la volontà di non incontrare il padre;
che, dopo una fase iniziale in cui la ricorrente e le minori avevano vissuto a casa dei nonni materni, aveva stipulato un Pt_1 contratto di locazione per un immobile a Romano di Lombardia, per il quale versava un canone mensile di euro 500,00; che dal 20/11/2023 la medesima ricorrente aveva iniziato a lavorare presso il Centro diurno per disabili “La Gabbianella” di Caravaggio, alle dipendenze della cooperativa “Acli Servizi Coop. Sociale”, con contratto a tempo determinato da cui percepiva uno stipendio mensile netto di circa 1.000-1.100 euro;
che, di contro, fino a ottobre
2023, il marito lavorava come carpentiere percependo uno stipendio netto mensile di circa
2.000/2.200 euro, mentre negli ultimi tempi diceva di aver cambiato lavoro e di percepire
1.400 euro netti al mese, continuando ad incassare l'intero importo dell'assegno unico.
Rigettata la richiesta di emissione dell'ordine di protezione inaudita altera parte, all'udienza fissata per la discussione dell'istanza nel contraddittorio delle parti, il Giudice delegato procedeva ad interrogare e, all'esito dell'interrogatorio, Controparte_1 prendeva atto della rinunzia della ricorrente alla richiesta di emissione dell'ordine di protezione;
in quella medesima udienza, i difensori delle parti dichiaravano di aver raggiunto degli accordi, in via meramente provvisoria, in ordine al collocamento delle minori presso la madre e agli incarichi da demandare al Servizio sociale territorialmente competente per l'attivazione di una vigilanza sullo stato di benessere psico-emotivo delle figlie e sulla relazione esistente tra il papà e le minori, con incarico di predisporre un calendario di incontri in “spazio neutro” tra il padre e le figlie allo scopo di garantire l'osservazione della relazione e dell'insorgenza di eventuali malesseri e/o disagi nelle figlie, con facoltà per il padre di effettuare telefonate alle minori sull'utenza telefonica in uso alla madre;
in ultimo, le parti concordavano di prevedere, a carico di l'obbligo di versare l'importo di euro 500,00 CP_1 complessivi (ovvero euro 250,00 euro a figlia), a titolo di assegno di mantenimento per la prole, oltre alla metà delle spese straordinarie come da Protocollo in uso presso questo CP_ Tribunale, ferma la ripartizione al 50% dell'Assegno unico erogato dall' impregiudicato il diritto di ciascuna parte di insistere nelle rispettive domande avanzate in atti (v. verbale udienza del 25/06/2024).
Con comparsa depositata in data 12/07/2024 si costituiva nel giudizio di merito il convenuto, contestando quanto ex adverso dedotto e chiedendo al Tribunale di: dichiarare la separazione dei coniugi senza addebito;
disporre l'affidamento delle figlie ai Servizi sociali e il loro collocamento presso la madre;
incaricare i medesimi Servizi sociali di monitorare il nucleo familiare, attivare un percorso di sostegno alla genitorialità e procedere ad una pagina 5 di 20 calendarizzazione di incontri “liberi” tra il padre e le minori;
nominare un Curatore speciale in rappresentanza delle figlie;
porre a suo carico l'obbligo di versare un contributo pari ad euro 250,00 al mese per ciascuna figlia, oltre al 50% delle spese straordinarie e alla metà dell'assegno unico;
in via istruttoria, avanzava domanda di espletamento di una consulenza tecnica di natura medico-psichiatrica nei confronti della moglie e di natura psico-diagnostica al fine di valutarne le capacità genitoriali.
Nel merito, il convenuto deduceva di aver sempre sostenuto la moglie nel raggiungimento dei suoi obiettivi professionali, negando di averle mai vietato di uscire o di aver puntato il fucile contro qualcuno;
che, nonostante la moglie fosse solita denigrarlo davanti alle figlie, durante i loro incontri, le minori, dopo un primo momento di freddezza si “rilassano” ed apprezzano ogni singolo minuto trascorso con il papà, dimostrandogli affetto e attaccamento incondizionato; che, da quando egli aveva lasciato la casa coniugale, aveva visto poco le figlie perché la moglie limitava i loro incontri;
negava che il rapporto coniugale fosse deteriorato da tempo, deducendo l'esistenza di un particolare rapporto tra la moglie e tale signor sedicente guaritore e santone, descrivendo l'episodio avvenuto Persona_5 in data 03/08/2023, quando la moglie veniva riaccompagnata a casa tutta unta di olio e poi confidava al marito che aveva avuto paura di morire a causa del rituale praticato su di lei da tale che, oramai, credeva di potersi affidare a tale anche per le Per_5 Pt_1 Per_5 questioni mediche che riguardavano le bambine;
che era stato l'odierno convenuto, nel mese di settembre 2023, a chiedere alla moglie di valutare la separazione e, in un'esplosione di rabbia lunga nove minuti, ella rispondeva che gli avrebbe fatto mangiare la terra, che, se voleva la guerra, guerra sarebbe stata e che dalla rabbia avrebbe voluto commettere un omicidio; che dall'11 al 15 settembre 2023 egli si assentava da casa per una battuta di caccia e, al rientro, scopriva che la moglie aveva prelevato 800 euro dal conto corrente a lui intestato;
che, quindi, con raccomandata datata 29 settembre 2023, egli avvisava la moglie che si sarebbe trasferito altrove, ricevendo ospitalità da un amico;
che, da quel momento, egli iniziava a versare regolarmente l'importo di euro 500,00 al mese per il mantenimento delle figlie;
che, tra le parti, vi erano in corso delle trattative per la presentazione di un ricorso di separazione consensuale, ma l'aspetto controverso riguardavano proprio il rifiuto opposto dal padre al fatto che le figlie partecipassero agli incontri con tale che, nonostante i Per_5 provvedimenti assunti all'esito dell'udienza del 25/06/2024, la madre aveva continuato a stabilire gli orari delle telefonate, negando le videochiamate, così come continuava ad insultarlo e denigrarlo. pagina 6 di 20 Così instaurato il contraddittorio, all'udienza di prima comparizione tenutasi in data
12/09/2024, senza esperire il tentativo di riconciliazione tra i coniugi ex art. 473-bis.42 c.p.c., il Giudice delegato procedeva ad interrogare separatamente le parti, a chiarimento sui fatti di causa. Più in particolare, sentito liberamente, TU dichiarava: “io per ora sto ancora vedendo liberamente le figlie. non la incontro da un mesetto, ma ci sentiamo telefonicamente _1 tutte le sere. Al telefono non ha resistenze, penso che sia un po' condizionata dalla situazione. _1 oggi ha dodici anni. Adr: Ho riscontrato che al telefono è un po' restia a parlare, a differenza _1 di come si comporta con me più liberamente quando siamo insieme. Due o tre giorni fa, al telefono mi diceva che, se fosse venuta con me, la mamma sarebbe rimasta da sola e mi ha anche detto anche testualmente: “avete litigato tanto”, riferendosi ai litigi a cui ha assistito tra me e la mamma, visto che lei qualche volta è stata presente. Reputo che con questa frase volesse farci capire che _1 qualche volta entrambi i genitori siamo andati un po' oltre. Ricordo che in un'occasione la mamma mi prendeva a calci e diceva “basta mamma”. Adr: Se mi chiede se ricordo di aver preso un _1 fucile, rispondo che io non ho mai preso questo benedetto fucile. La signora nel penale ha Pt_1 detto addirittura che io avevo puntato il fucile addosso a lei e alle bambine per dieci secondi ma questo non è mai accaduto, non ho mai preso in mano quel fucile. Tutto quello che avevo l'ho già prodotto per il procedimento penale: io ero solito registrare con un altro telefono le telefonate che le facevo dopo che mi aveva accusato di questo fatto grave. Ricordo che il giorno in cui si verificava il litigio e lei allertava i genitori, sono stato io ad aprire la casa ai suoi genitori. In particolare, siccome per evitare che i cani da caccia scappassero per il paese, avevo aggiunto sul cancellino di casa che si apriva a spinta, un catenaccio, che in quell'occasione sono sceso io ad aprire. Adr: Se mi chiede cosa ho spiegato alle bambine sugli incontri protetti, rispondo che semplicemente detto che ci saremmo incontrati in una stanza alla presenza di un'altra persona, anzi, con il mio racconto cercavo di far vivere questa situazione nel migliore dei modi possibili. Nego di aver mai detto loro che l'incontro si sarebbe tenuto al buio. Il mio timore rispetto a questi incontri è che vedendole costrette dentro una stanza, essendo loro molto vivaci e “selvatiche” come me, penso che alla lunga si stuferebbero di incontrarmi in un ambiente come quello degli incontri protetti e poi non vogliano più venirci. Io vivo da solo e le bambine vengono tranquillamente anche in casa mia. è venuta R_ da me mercoledì e ha giocato con altri bambini che ha conosciuto e che vivono nello stesso condominio. Ho avuto un colloquio con l'Assistente sociale, le ho spiegato la situazione, le ho detto di una determinata persona nei cui confronti nutro seri dubbi, e l'ho informata che io sto già seguendo un percorso privato con uno psicologo e lei ha spiegato che il percorso con il Servizio sociale era per la genitorialità, quindi, una cosa a parte e che si sarebbe fatto un lavoro in equipe, per cui mi sono messo a diposizione chiedendo solo di predisporre un calendario compatibile con i miei orari di lavoro. più o meno sta con me una volta a settimana, tendenzialmente nel R_
pagina 7 di 20 weekend e si ferma anche a casa mia anche a mangiare ma non per il pernottamento. Voglio precisare che le mie figlie non hanno fatto la comunione, questo per dire che io e mia moglie non eravamo né credenti, né praticanti. Mentre adesso, leggendo le relazioni, sembra che mia moglie sia molto attaccata alla religione. Adr: Sì, potrebbe anche aver cambiato idea dopo la cessazione della convivenza. La mia paura è che le mie figlie possano frequentare questa persona [ndr: Per_5
come se fosse uno psicologo, mentre se avessero bisogno di sostegno psicologico, vorrei che
[...] vadano da uno psicologo vero. Preciso che io e il mio avvocato avevamo già proposto l'avvio un percorso psicologico per aiutare le bambine a vivere il momento della separazione, ma mia moglie ha negato perché non lo riteneva opportuno e perché “lui” non crede negli psicologi. Per me, in passato, la mia ex moglie moriva per i figli, nel senso che avrebbe fatto di tutto per loro, ma da quando sono successe certe cose ho iniziato a nutrire dei timori. Adr: Non posso dire che, ad oggi, le mie figlie sono trascurate, sono seguite bene. Ho anche mandato un messaggio alla mia ex moglie, forse un mesetto fa, dicendole che mi complimentavo con lei perché vedevo le bambine molto più serene. Però, non riesco a capire tutto questo accanimento nei miei confronti, visto che le bambine sono serene”. Sentita liberamente, dichiarava, testualmente: “ è un mese che non Pt_1 _1 vuole vedere suo papà e si rifiuta, è successo una settimana prima della partenza per il mare avvenuta il 12 agosto scorso. era molto arrabbiata, quando doveva andare con il papà _1 piangeva disperata e vedevo che stava male ed era sofferente. A quel punto, vedendola così, mi sono fermata, ovvero non ho voluto costringerla ad andare insieme al padre. Fino a un mese fa è sempre andata, nonostante lei non volesse andare, io la incoraggiavo ricordandole che era sempre suo padre
e, infatti, alla fine andava e tornava a volte serena, a volte un po' arrabbiata. Io penso che _1 sia arrabbiata con il papà. Lei quando si deve accordare per l'incontro con suo papà gli dice sì, ma il giorno prima può capitare che cambi idea. Adr: mi ha raccontato che è arrabbiata con il _1 papà per la situazione che viveva in casa quando ancora stavamo insieme. Come ha riportato ai
Servizi sociali, il papà ha spiegato a che avrebbe avuto gli incontri con lui in una stanza buia _1
e da lì in poi lei non è più voluta andare. Secondo me l'arrabbiatura di è nata anche prima _1 di quando i Servizi sociali le hanno spiegato la verità su come si svolgono gli incontri, credo che sia proprio perché ricorda le nostre discussioni. Mio marito aveva l'abitudine di essere molto insistente durante le discussioni, è sempre stato molto geloso e possessivo nei miei confronti;
quindi, io esasperata uscivo di casa e mi portavo con me le bambine. La situazione era comunque tesa, soprattutto per quell'episodio successo nel 2020. Penso che stia manifestando ora questi _1 sentimenti negativi, perché aveva un'età in cui capiva il controllo che il padre esercitava su di me.
Adr: Nel 2020 mio marito ha sentito la voce di un uomo che mi stava facendo lezione dal pc e ha iniziato a manifestare la sua gelosia;
io ho detto basta, che volevo andarmene di casa, allora lui mia ha chiuso a chiave la porta di casa, ha preso l'arma e ce l'ha puntata addosso. Adr: Io non sono al corrente del fatto che c'è una registrazione telefonica in cui io e mio marito parliamo di questo pagina 8 di 20 episodio. So che io per qualche mese sono stata dai miei genitori dopo questo episodio;
lui dopo ha iniziato un percorso psicologico e io per paura di altre ripercussioni, che lui potessi fare qualcos'altro, per provare a calmare le acque, decidevo tornata a casa. Ricordo che mia sorella insisteva affinché io denunciassi la cosa, ma io ho negato il tutto, per cercare di non avere discussioni con la mia famiglia. Però ricorda benissimo questo episodio, in cui eravamo in stanza e lui _1 era lì con l'arma così (n.d.r. la signora con entrambe le mani mima di tenere in mano un fucile puntato verso il basso), io ero accasciata a terra con le bambine e si è lanciata contro di lui _1 spostandolo. Adr: Noi eravamo accasciate a terra perché io ero terrorizzata e tenevo in braccio stringendola forte, , invece, mi è scappava via dalle braccia e si lanciava contro il R_ _1 papà. In quel frangente io ho approfittato per scendere le scale e lui prendeva per mano per R_ cercare di tenerla a sé. Quando sono uscita dalla porta e lui il fucile non ce l'aveva più. Riuscivo a riprendere e abbiamo raggiunto i miei genitori fuori dalla porta, che nel frattempo avevo R_ avvisato. Adr:Non ricordo quanto è durata questa scena. I miei genitori li avevo avvisati quando era iniziata la discussione verbale tra me e lui e chiedevo loro di venirmi a prendere. Io avevo in braccio che tenevo così (n.d.r. mima di tenere stretta la bambina) e lui puntava il fucile verso terra, R_ verso di noi, perché io avevo in braccio A quel punto, mi sfuggiva dalle mani e andava R_ _1 contro il papà, spingendolo. Appena il papà ci puntava il fucile, urlava e si buttava contro il _1 papà spingendolo. Non ricordo quanto sarà durata questa scena, ma nell'attimo in cui ci puntava addosso il fucile ricordo che mi sfuggiva tra le braccia e si buttava contro il papà. Poi io, _1 tenendo in braccio, sono uscita di corsa dalla cameretta dove lui teneva l'arma e sono scesa R_ dalle scale, con che mi seguiva dietro di me. Io con non ho più riparlato di questo _1 _1 episodio o, meglio, lei mi ha detto che ricorda benissimo quando il papà ci aveva puntato il fucile addosso. Adr: Questa cosa me la disse quando ancora io e vivevamo insieme, prima _1 CP_1 che io confidassi questo episodio ai miei parenti e familiari. negli anni successivi riferiva di _1 questo episodio a mia sorella, con cui ha maggiore confidenza. Adr: Parlando con l'Assistente sociale, lei mi consigliava di aspettare l'inizio degli incontri con l'educatrice per ricreare un rapporto con il padre. ha già fatto tre incontri prima dell'estate con la psicologa, la dr.ssa _1
presso la NPI che già seguiva . Credo che questi incontri siano stati fatti per motivi Tes_1 _1 scolastici. Io ho condiviso con i Servizi sociali che è già seguita da una psicologa. Io, _1 comunque, parlando con la dr.ssa ho dato il consenso ad affrontare il rapporto tra e il Tes_1 _1 padre, perché mi è stato espressamente richiesto dalla psicologa. Per ora ha tenuto tre incontri prima della pausa estiva e al momento non mi risulta ce ne siano in programma altri. Se fosse ritenuto necessario, presto il consenso a far avviare un percorso di sostegno psicologico per . _1 R_ era più piccola quando è accaduto quel fatto, lei va serenamente dal padre. Al momento non so come comportami con , se obbligarla ad andare a trovare il padre. Al telefono però gli risponde e _1 qualche minuto di conversazione lo fanno. Prima di partire per il mare lui continuava a mandarmi pagina 9 di 20 messaggi su messaggi, in cui mi accusava di aver creato tutto questo casino, che avremmo potuto risolvere la questione in maniera diversa, che manipolo le mie figlie e io, volendo essere serena con le mie figlie, ho deciso di bloccarlo e lo sblocco solo nell'orario della chiamata e tengo il telefono accesso quando è insieme al papà, così che possa chiamarmi in caso di necessità. Il papà non R_ si interfaccia con gli insegnanti di scuola, sono io che tengo i contatti con loro e lo informo se ci sono questioni. Per esempio, ho condiviso con lui un modulo in cui dovevamo autorizzare un corso sulle relazioni affettive, che hanno proposto come progetto alla scuola media di e lui ha _1 prestato il consenso. Lui sostiene che io non porto le mie figlie dal pediatra, di cui comunque conosce il nominativo. È capitato di dover far fare degli esami e di dover fare una cura pediatrica, io le bambine le porto dal pediatra in caso di necessità. Nonostante la separazione, io ho sempre detto alle bambine che loro papà resta tale. Al momento lavoro per 30 ore e mezza settimanali in un centro per disabili, ho iniziato a lavorare nell'ottobre 2023. La mia busta paga ha un netto di circa 1.000-
1.100 euro al mese. Ho preso una casa in locazione e pago mensilmente 500 euro di canone. Al momento io e mio marito percepiamo l'Assegno unico nell'importo minimo previsto dalla legge nella misura di 50% ciascuno”.
Previa autorizzazione dei coniugi a vivere separatamente, con ordinanza resa fuori udienza in data 13/09/2024, il Giudice delegato assumeva i provvedimenti temporanei e urgenti di cui all'art. 473.bis.22 c.p.c.
Istruita la causa mediante l'acquisizione degli atti relativi al procedimento penale n.
3633/2024 r.g.n.r. iscritto a carico di nonché attraverso l'acquisizione delle CP_1 relazioni trasmesse dal Servizio sociale incaricato da questo Tribunale, dal Servizio
Specialistico dell'ASST Bergamo Ovest e dall'educatore professionale che ha assistito agli incontri padre-figlie da ottobre 2024 a febbraio 2025, all'udienza “cartolare” dell'08/05/2025 i difensori delle parti precisavano le conclusioni come sopra riportate e la causa veniva rimessa immediatamente in decisione al Collegio, stante la rinunzia dei difensori ai termini di cui all'art. 473-bis.28 c.p.c.
* * *
Tutto ciò premesso, la domanda di separazione personale dei coniugi è fondata e va accolta.
Le circostanze desunte dalla trattazione della causa, unitamente ai motivi posti alla base della domanda di addebito avanzata in ricorso dalla moglie, dimostrano in modo inequivocabile che durante la convivenza matrimoniale si sono verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della vita coniugale e da recare pregiudizio all'educazione della prole, sicché, ai sensi dell'art. 151, primo comma c.c., deve essere dichiarata la separazione personale dei coniugi senza addebito, stante la rinunzia della parte ricorrente alla relativa domanda. pagina 10 di 20 Passando alle questioni che interessano l'esercizio della responsabilità genitoriale, in primo luogo, deve essere vagliata la richiesta avanzata dalla difesa del convenuto di nomina di un curatore speciale in rappresentanza degli interessi di ed _1 R_
Va premesso, in diritto, che prima dell'entrata in vigore del D. Lgs. n. 149/2022 (c.d.
Riforma Cartabia) vi era solo una norma di diritto sostanziale, l'articolo 336 c.c. che, in realtà, dettava norme di carattere procedurale sanzionando con la nullità del procedimento la mancata nomina del Curatore speciale nell'ambito delle procedure c.d. de potestate o, meglio, de responsabilitate. La Legge di Riforma ha previsto la sanzione della nullità del procedimento declinando alcune specifiche ipotesi, che, in parte, già rientravano nel disposto dell'articolo 336 c.c., laddove si fa riferimento a procedimenti in cui sono formulate domande di decadenza della responsabilità genitoriale (lett. “a” dell'art. 473-bis.8 c.p.c.), ovvero a procedimenti in cui emergono situazioni che rendono possibile l'assunzione di provvedimenti, se non ablativi, comunque limitativi della responsabilità di entrambi i genitori, quali l'affidamento del minore al Servizio Sociale (lett. “b” dell'art. 473-bis.8
c.p.c.).
L'istanza avanzata dalla difesa di - non accolta dal Giudice delegato in corso di CP_1 causa - va definitivamente disattesa, non ricorrendo, nel caso di specie, alcuna necessità di nominare un curatore speciale laddove il conflitto esistente – se così lo si vuole impropriamente etichettare data la sussistenza di allegazioni di violenza - riguarda solo i coniugi e l'esercizio dei diritti parentali sulle figlie, mentre non viene in rilievo un interesse delle minori, diverso e confliggente con quello dei due genitori, che meriti di essere autonomamente rappresentato in giudizio; del resto, nella presente causa, non è stata proposta domanda di decadenza dalla responsabilità genitoriale – ipotesi che avrebbe richiesto la nomina “obbligatoria” del curatore speciale – e la mera richiesta del convenuto di disporre l'affidamento delle figlie al Servizio sociale, senza che venga alla luce una situazione di pregiudizio tale da precludere l'adeguata rappresentanza processuale delle figlie da parte di entrambi i genitori, non appare sufficiente a far ravvisare la necessità di un curatore speciale ex art. 473-bis.8, lett. “c” (cfr. Cass. civ., Sez. I, Ord. 24/04/2025 n. 10776).
Anche per una nomina “facoltativa” del curatore speciale ex art. 473-bis.8, comma 2 c.p.c.,
è richiesto che i genitori appaiono, per gravi ragioni, entrambi temporaneamente inadeguati
a rappresentare gli interessi dei figli, situazione che non si ravvisa nel caso di specie, data la piena adeguatezza della figura materna per come si dirà a breve.
Ciò chiarito rispetto alla mancata nomina del Curatore speciale, si osserva che, nel presente pagina 11 di 20 giudizio, la ricorrente ha domandato la conferma dei provvedimenti temporanei e urgenti, ovvero l'affidamento esclusivo delle figlie a sé, con obbligo per i genitori di concordare le decisioni di maggiore interesse, e la regolamentazione in “spazio neutro” degli incontri con il padre con possibilità di una graduale liberalizzazione;
il convenuto, invece, ha insistito nella domanda di affidamento delle figlie al Servizio sociale con regolamentazione delle visite in forma libera.
Com'è noto, in materia di affidamento e di collocamento della prole minorenne, il criterio fondamentale è costituito dall'esclusivo interesse morale e materiale del minore che, imponendo di privilegiare la soluzione che appaia più idonea a ridurre al massimo i danni derivanti dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della sua personalità, richiede un giudizio prognostico circa la capacità di ciascun singolo genitore di crescere ed educare il figlio, da esprimersi sulla base di elementi concreti attinenti alle modalità con cui ciascuno in passato ha svolto il proprio ruolo (cfr. Cass. civ. ord.
04/01/2024, n. 197).
A tutela del best interest della prole, l'ordinamento consente di disporne l'affido esclusivo ad un genitore qualora si ravvisino elementi di inidoneità genitoriale solo nei confronti dell'altro, come previsto dall'art. 337 quater c.c., ovvero di disporre l'affidamento all'Ente territoriale qualora entrambi i genitori risultino inidonei all'espletamento delle proprie funzioni genitoriali, misura che ha trovato una regolamentazione nell'art. 5 bis della Legge
n. 184/1983, laddove la subordina ai casi in cui gli interventi attivati a sostegno della famiglia si siano rivelati inefficaci o i genitori non abbiano collaborato alla loro attuazione, ovvero sussista una situazione di pregiudizio per la prole ai sensi dell'art. 333 c.c.
Inoltre, nell'accertamento della capacità genitoriale, merita di essere considerata la portata dell'art. 31 della Convenzione d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (c.d. Convenzione di Istanbul), laddove si prescrive che l'Autorità giudiziaria debba tener conto degli episodi di violenza nella determinazione dei diritti di custodia (affidamento) e di visita dei minori con il genitore che ha agito violenza.
Venendo al caso di specie, il Tribunale ritiene che il regime maggiormente rispondente all'interesse delle minori sia l'affido esclusivo alla madre e non l'affidamento all'Ente giacché questo modello, configurando una limitazione della responsabilità genitoriale di entrambi i genitori ex art. 333 c.c., presuppone un giudizio di inadeguatezza in capo sia alla madre sia al padre e, così, la necessità di tutelare la prole dalle condotte pregiudizievoli di pagina 12 di 20 entrambi i genitori, in attesa che questi ultimi possano “recuperare” le loro capacità attraverso i percorsi e i supporti offerti da quello stesso Ente affidatario.
Ora, si è già detto che, nel caso di specie, non si ravvisa una situazione di pregiudizio nel rapporto tra le figlie e la madre, né carenze della ricorrente sul piano educativo e di cura delle minori, che comunque mostrano delle fatiche sul piano personale come emerge dalla relazione redatta dalla psicologa dr.ssa in data 07/03/2025; le criticità del Persona_6 nucleo, infatti, riguardano soprattutto la relazione delle minori con la figura paterna, verosimilmente frutto del contesto a cui le bambine sono state esposte sia durante sia dopo la cessazione della convivenza dei genitori.
Nel caso in esame, occorre premettere che gli atti contenuti nel fascicolo relativo al procedimento penale pendente a carico del signor iscritto al numero di ruolo CP_1
3633/2024 R.G.R.N., per i fatti di reato di cui agli articoli 572 c.p. e 609bis c.p. commessi ai danni di (segnatamente, gli atti di denuncia-querela, i verbali di sommarie Parte_1 informazioni testimoniali, l'informativa della P.G., il verbale di spontanee dichiarazioni rese dall'indagato), fanno emergere come ed bbiano in più occasioni assistito ad _1 R_ accese discussioni in seno alla coppia genitoriale e abbiano anche sperimentato un sentimento di profonda angoscia e paura a causa dell'episodio avvenuto in data 20/05/2020; come condivisibilmente osservato dal Giudice delegato in corso di causa, appare verosimile
- alla luce dei verbali di s.i.t. e da quanto emerso in sede di libero interrogatorio dei coniugi
- che di fronte alla decisione della moglie di separarsi definitivamente e di lasciare
CP_1 il domicilio domestico, abbia in quell'occasione reagito chiudendo a chiave la porta dell'abitazione e, al fine di spaventare la moglie, abbia imbracciato il fucile che teneva appeso sulla parete di una stanzetta: sul punto, al di là del fatto che abbia in udienza Pt_1 mimato l'impugnatura del fucile tenendolo rivolto verso terra, appare significativo il file audio prodotto dal convenuto (v. audio allegato n. 13, comparsa costituzione nel sub-
CP_1 procedimento), in cui si sente chiedere spiegazioni alla moglie rispetto all'accusa di
CP_1 averle “puntato il fucile” e si sente rispondere: “nel 2020, chi ha vist., chi ha punt., Pt_1 chi ha preso il fucile in mano per non farmi uscire di casa?” (minuto 1.22), affermazione a cui replica: “Nessuno ha puntato il fucile a nessuno” e aggiunge “Puntato
CP_1 Pt_1 no, hai preso il fucile in mano e mi hai chiuso in casa…” (minuto 1.30); ebbene, da questa breve registrazione, il Collegio ritiene plausibile la dinamica in cui imbracciava il
CP_1 fucile con lo scopo di spaventare la moglie e farla desistere dal suo intento di uscire di casa con le bambine;
comunque, al di là della precisa dinamica con la quale sarebbero avvenuti pagina 13 di 20 questi fatti, resta ferma la gravità del gesto che senza dubbio ha suscitato una sensazione di paura e pericolo per la propria incolumità nella signora e nelle figlie minori, entrambe Pt_1 presenti.
Nella relazione sociale a firma dell'Assistente dr.ssa del Servizio Persona_7
“Solidalia”, trasmessa a questo Ufficio nel mese di settembre 2024, si segnalava la difficoltà della primogenita di incontrare il padre e che le docenti della minore avevano _1 riportato che la ragazzina, nei contesti meno strutturati, aveva iniziato, verso la fine dell'anno scolastico, a raccontare all'educatrice sentimenti di fastidio riguardo le telefonate con il papà causati, pare, da alcune domande ritenute dalla bambina particolarmente insistenti. Allo stesso modo, le insegnanti di iportavano la fatica verbalizzata dalla R_ minore – solo in alcune occasioni – nell'incontrare il padre;
, inoltre, già in carico _1 presso il servizio di NPI per un disturbo evolutivo delle abilità scolastiche non specificato e un disturbo emozionale dell'infanzia non specificato, parlava tranquillamente dei suoi sentimenti verso il padre esprimendo il fatto di essere arrabbiata con lui per quello che è successo.
Ancora, nella relazione datata 08/05/2025, a firma dell'Assistente dr.ssa Persona_8 del Servizio “Solidalia”, si dava atto dell'impossibilità, all'attualità, di calendarizzare degli incontri protetti tra il padre e le minori a causa della lontananza del signor per CP_1 motivi di lavoro, avendo egli riferito di trovarsi in trasferta lavorativa a San Pietro in Casale, circostanza che rendeva difficoltoso il rientro a casa anche nei fine settimana;
si rappresentava che l'ultimo incontro con le figlie risaliva al 19 aprile 2025, occasione in cui il signor portava alle minori dei doni per Pasqua;
che, secondo quanto riferito da CP_1
le bambine si sarebbero mostrate poco inclini a trascorrere del tempo con il padre;
Pt_1 in particolare, avrebbe espresso chiaramente il desiderio di non prolungare la visita;
_1 sempre secondo quanto riportato dalla madre, le minori vivono con sofferenza la distanza del padre, verso il quale manifestano sentimenti di rabbia per la sua assenza. Al contempo, il signor dichiarava di aver ridotto la frequenza delle telefonate, che in precedenza CP_1 avvenivano quotidianamente, poiché percepiva un distacco emotivo da parte delle figlie durante le conversazioni, riportando che le bambine non lo avevano mai cercato spontaneamente. Il Servizio dava poi atto che, durante la visita domiciliare presso la madre, le minori si sono dimostrate disponibili a raccontarsi ma, nel momento in cui si è parlato del padre, hanno messo in atto atteggiamenti di chiusura e dichiarato di voler vedere il padre solo in presenza di un'altra figura e per un tempo limitato. Di fronte a questo atteggiamento pagina 14 di 20 di chiusura dichiarava di voler rispettare i tempi emotivi delle figlie, evitando CP_1 forzature nei momenti di incontro. Il Servizio sociale, infine, in considerazione del fatto che la madre aveva segnalato come entrambe le bambine avessero manifestato delle regressioni sul piano scolastico e una maggiore difficoltà di concentrazione (in particolare, R_ manifestando episodi di rabbia rivolti alla sorella , che, dal canto suo, continuava ad _1 assumere un ruolo protettivo nei confronti della minore), aveva anche provveduto a proporre al padre l'attivazione di un percorso di supporto alla genitorialità eventualmente anche attraverso la collaborazione del suo terapeuta privato dott. e a ricercare, con il Persona_9 supporto della madre, dei contesti di socializzazione con i pari per entrambe le minori, oltre a garantire la prosecuzione del sostegno psicologico al nucleo familiare da parte della dr.ssa
Per_6
Orbene, considerato l'atteggiamento collaborativo assunto dalla madre con il Servizio sociale già incaricato da questo Tribunale e, dall'altro lato, uno scarso impegno da parte della figura paterna nell'offrire la propria disponibilità a definire un calendario per la ripresa degli incontri in spazio neutro, ritenuti dal Servizio sociale “necessari per la ripresa del rapporto padre e figlie” per come richiesto dalle minori, il Collegio ritiene che meritino integrale accoglimento le domande avanzate della madre in punto di affidamento esclusivo delle figlie e regolamentazione delle visite con il padre in “spazio neutro” alla presenza di un educatore del Servizio sociale, con l'avvertimento, però, che, in mancanza di una fattiva collaborazione e di un reale interesse mostrato dal padre verso la ripresa di un rapporto con le minori, potranno in futuro essere adottati provvedimenti ulteriormente limitativi della sua responsabilità genitoriale nell'interesse superiore delle figlie.
Le minori vengono dunque affidate in via esclusiva alla madre, come meglio indicato in dispositivo, fermo restando l'obbligo per di condividere col padre, mediante canali di Pt_1 comunicazione scritta (sms, email), o con l'intermediazione dei Servizi sociali in caso di difficoltà comunicativa, l'insorgenza di eventuali malesseri e patologie nelle figlie, oltre al loro andamento scolastico delle figlie.
Fermo il collocamento delle minori presso la madre, anche ai fini della residenza anagrafica, come già detto, per le visite tra padre e figlie viene rimesso al Servizio sociale il compito di procedere alla regolamentazione dapprima alla presenza di un educatore e, ove ne sussistano le condizioni in relazione all'andamento delle visite, di predisporre un calendario che preveda libere frequentazioni.
I Servizi sociali vengono incaricati di mantenere un attento monitoraggio sulle condizioni pagina 15 di 20 del nucleo familiare e sullo stato di benessere psicofisico delle minori, oltre che sull'andamento delle visite padre-figlie, per almeno diciotto mesi dalla comunicazione della presente sentenza, con incarico di attivare un percorso di sostegno alla genitorialità in favore di con lo scopo di sostenerlo nelle sue funzioni genitoriali e, soprattutto, nella CP_1 comprensione degli effetti pregiudizievoli derivanti dalla mancata disponibilità, ad oggi, di avviare gli incontri in spazio neutro con le figlie minori, che pure si sono rese disponibili ad incontrare il padre in questo contesto.
Alla luce di tutto quanto emerso dalle relazioni del Servizio sociale e dall'istruttoria, il
Tribunale ritiene non solo superfluo ma finanche pregiudizievole e contrario all'interesse delle minori procedere al loro ascolto diretto ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Passando alle questioni economiche, in punto di diritto si rammenta che grava su ciascun genitore l'obbligo di contribuire al mantenimento della prole in proporzione al proprio reddito e tenuto conto delle attuali esigenze del figlio, del tenore di vita, dei tempi di permanenza presso ciascun genitore, delle risorse economiche di entrambi e della valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti dagli stessi (art. 30 Costituzione, artt. 315 bis, 316 bis, 337 ter c.c.).
Dalla documentazione reddituale versata in atti, risulta che per l'anno d'imposta 2023 la ricorrente ha percepito redditi lordi per 8.065 euro complessivi (v. Mod. 730/2024); per quanto riguarda l'anno 2025, risulta che la stessa è stata assunta come impiegata a tempo indeterminato e parziale, percependo compensi poco superiori a 1.000 euro netti al mese (v. busta paga gennaio 2025 e febbraio 2025).
Quanto ai redditi del convenuto dalla Certificazione Unica risulta che per l'anno di imposta
2023 egli ha percepito un reddito di euro 16.646 per 279 giorni di lavoro, oltre ad euro 4.856 per 77 giorni di lavoro, percependo così un reddito lordo complessivo pressappoco in linea con quello percepito negli anni precedenti (v. CU2024 e PF2023).
Ora, tenuto conto dell'assenza di oneri di mantenimento diretto delle figlie in capo al padre, che gravano in via esclusiva sulla madre, il Tribunale ritiene equo e congruo confermare l'obbligo posto a carico del convenuto di contribuire al mantenimento della prole versando alla signora a decorrere dalla data della domanda, detratte le somme già Pt_1 eventualmente versate a questo titolo, l'importo di 250,00 euro al mese per ciascuna figlia
(somma soggetta a rivalutazione annuale ex indici Istat), oltre al 60% delle spese straordinarie come da Protocollo in uso presso questo Tribunale che si riporta in dispositivo.
L'assegno unico spetterà ex lege alla signora quale genitore affidatario in via Pt_1 pagina 16 di 20 esclusiva della prole.
Le spese di lite seguono il criterio della soccombenza.
Considerata la soccombenza del convenuto in ordine alla domanda di affidamento della prole e alla regolamentazione delle visite con le minori, il Tribunale reputa congruo compensare tra le pareti le spese di causa per la quota di ½ e condannare a rifondere in favore di CP_1 la restante parte, liquidata in euro 1.904,50 (=3.809/2) a titolo di compensi Pt_1 professionali, oltre al 15% di rimborso forfettario, i.v.a. e c.p.a. come per legge, tenuto conto dei parametri “minimi” per le fasi di merito svolte (studio, introduttiva, istruttoria, decisionale), in ragione del valore e del grado di bassa complessità della causa secondo i criteri dettati dal D.M. n. 55/2004, come aggiornati dal successivo D.M. n. 147/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così statuisce:
1) dichiara la separazione personale di e che Parte_1 Controparte_1 hanno contratto matrimonio concordatario il giorno 27/05/2017 in Romano di Lombardia
(trascritto nei registri dello Stato Civile del medesimo Comune, anno 2017, n.2, parte II, serie A);
2) dispone l'affidamento esclusivo delle minori ed alla madre, _1 R_ Parte_1 la quale potrà intrattenere autonomamente i rapporti con le istituzioni scolastiche e le autorità sanitarie, nonché tenere i rapporti con ogni altro organo della pubblica amministrazione (es. per ottenere il rinnovo/rilascio dei documenti di identità delle minori, validi anche per l'espatrio, tessera sanitaria etc.), fermo restando che le decisioni più importanti in tema di salute (per tale debbono intendersi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le decisioni in ordine a visite mediche specialistiche, valutazioni cliniche, percorsi psicologici, somministrazione di farmaci particolari etc.), educazione (a titolo esemplificativo e non esaustivo va ricompresa la scelta dell'attività sportiva, di corsi extra-didattici, di eventuali percorsi religiosi), istruzione (a titolo esemplificativo e non esaustivo va ricompresa la scelta del percorso scolastico, di eventuali corsi di recupero) e residenza abituale, dovranno essere condivise tra i genitori, eventualmente tramite l'intermediazione del Servizio Sociale incaricato del monitoraggio del nucleo;
3) dispone il collocamento delle figlie minori presso il domicilio materno, anche ai fini della residenza anagrafica;
pagina 17 di 20 4) dispone che il padre ha il diritto/dovere di incontrare le minori alla presenza dell'educatore professionale presso il Servizio sociale territorialmente competente, affinché sia il genitore sia le figlie possano essere sostenuti nella ripresa di una relazione serena e continuativa - sempre che ciò non si ponga in contrasto con lo stato di benessere delle figlie - e ciò fino alla completa e graduale liberalizzazione degli incontri;
5) invita ad intraprendere un percorso di sostegno alla genitorialità e a proseguire il CP_1 percorso di supporto psicologico intrapreso con lo specialista privato, autorizzando il
Servizio sociale a vigilare sulla prosecuzione e sull'andamento di tale percorso;
6) incarica il Servizio Sociale di svolgere una attenta attività di monitoraggio del nucleo familiare per la durata di diciotto mesi dalla comunicazione della presente sentenza, mantenendo i contatti con le insegnanti di scuola delle minori e la NPI per , nonché _1 attivando tutti i percorsi di supporto/sostegno psicologico/educativo, ritenuti necessari e/o opportuni in favore della madre, del padre e delle figlie minori;
7) conferma a carico di l'obbligo di versare in favore di entro il 15 di ogni CP_1 Pt_1 mese, a mezzo bonifico bancario, a titolo di mantenimento per le due figlie minori, un assegno di euro 500,00 (pari ad euro 250,00 al mese per ciascuna figlia), con decorrenza dalla data della domanda, somma annualmente rivalutabile ex indici Istat, oltre al 60% delle spese di natura straordinaria, come da Protocollo in uso presso questo Tribunale che viene di seguito trascritto: «Premesso che sono da intendersi ricomprese nell'assegno di mantenimento mensile corrisposto per i figli, poiché riguardano gli aspetti della quotidianità le seguenti spese ordinarie: vitto domestico, abbigliamento inclusi i cambi di stagione, spese per utenze domestiche della casa dove vivono i figli, farmaci da banco (anche quelli necessari per malanni stagionali), ricariche del cellulare;
trattamenti e cura della persona (parrucchiere, estetista), attività ricreative abituali (feste, discoteche, cinema e attività conviviali), regali di modesto importo;
si obbliga ciascun genitore a concorrere al 50% nelle spese non coperte dall'assegno periodico citato che si rendessero necessarie per la prole secondo il seguente schema: spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico di assistenza primaria;
b) cure dentistiche, ortodontiche, e oculistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti
e trattamenti sanitari erogati o meno dal Servizio Sanitario Nazionale purché prescritti dal medico di assistenza primaria;
d) tickets sanitari, e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritti dallo specialista, previo invio da parte del medico di assistenza primaria;
f) farmaci, terapie ( ivi comprese cure termali e fisioterapiche) e test particolari ritenuti necessari, prescritti dal medico di assistenza primaria o dallo specialista dal primo indicato, anche se non coperti dal
Servizio Sanitario Nazionale, g) apparecchio funzionale (o apparecchio ortopedico) per uso non pagina 18 di 20 cosmetico; spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: tutti quegli accertamenti, terapie, trattamenti, sanitari, farmaci, terapie e test particolari non erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale e/o non prescritti dal medico di assistenza primaria;
spese scolastiche
(da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa//contributo volontario per l'istituto, richiesti da istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno;
d) materiale di corredo scolastico pendente l' anno, ivi compresa la dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica, purché richiesto per iscritto dall'istituto frequentato o necessario al corso universitario prescelto;
e) dotazione informatica (pc/tablet) richiesta per iscritto dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES e DSA); f) gite scolastiche o uscite didattiche senza pernottamento;
g) trasporto pubblico sino all'istituto scolastico e ritorno;
h) corsi di recupero ove suggeriti per iscritto dall'istituto frequentato;
i) mensa;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa e contributo volontario, richiesti da istituti privati;
b) corsi di specializzazione/master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private non suggerite dall'istituto frequentato;
e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo
e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali o da associazioni sportive locali, parrocchie, oratori, o enti analoghi - da contenersi entro una somma pari ad €. 200,00 complessivi annui per ciascun figlio;
c) spese vive per sostenere l'esame teorico della patente presso la Motorizzazione Civile e le guide obbligatorie previste per legge presso
l'autoscuola); d) spese di manutenzione ordinaria, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo fra le parti;
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, attività ricreative, musicali, artistiche e ludiche e pertinenti attrezzature inclusive dell'abbigliamento; b) spese di custodia, di accudimento (baby sitter), centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus) non menzionati nel punto precedente;
c) viaggi e vacanze;
d) spese per il conseguimento della patente presso autoscuole private (comprensivo di corso e lezioni pratiche) e) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione e per la manutenzione straordinaria degli stessi. Modalità di concertazione ex ante delle spese: Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.) o fornire un preventivo alternativo;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Modalità di documentazione e rimborso spese: Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o ogni mezzo che ne provi l'avvenuta ricezione per pagina 19 di 20 iscritto) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Per le spese senza concertazione, anche i documenti attestanti la necessità delle stesse. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta o con il primo pagamento utile dell'assegno di mantenimento, ove previsto, con indicazione espressa della causale del pagamento. Deducibilità fiscale e varie: La detrazione delle spese straordinarie ai fini Irpef sarà operata da entrambi i genitori nella stessa proporzione della quota di riparto delle spese stesse;
a tal fine ciascun genitore, anche ai fini del rimborso, si procurerà idonea documentazione fiscale intestata al minore o ad esso inequivocabilmente riferibile. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie. Eventuali sussidi, integrazioni, aiuti disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente Pubblico per spese scolastiche e/o sanitarie e/o sportive relative alla prole, anche se richiesti ed ottenuti da uno solo dei genitori, vanno a beneficio di entrambi i genitori e possono essere eccepiti in compensazione pro quota di eventuali somme allo stesso titolo dovute dal genitore non convivente in ragione della percentuale di suddivisione delle spese extra concordate»;
8) dà atto che, in ragione del regime dell'affidamento esclusivo della prole alla madre, Pt_1 ha il diritto di richiedere e percepire per intero l'assegno unico erogato dall' per
[...] CP_2 entrambe le figlie minori;
9) compensa tra le pareti le spese di causa per la quota di ½ e condanna a rifondere CP_1 in favore di la restante quota di 1/2, liquidata in euro 1.904,50 a titolo di compensi Pt_1 professionali, oltre al 15% di rimborso forfettario, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
MANDA alla Cancelleria affinché trasmetta copia autentica del dispositivo della presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di ROMANO DI LOMBARDIA, perché provveda alle trascrizioni, annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
MANDA alla Cancelleria per la trasmissione della sentenza al Servizio Sociale “Solidalia”
(c.a. Ass. soc. dott.ssa ), per quanto di competenza. Persona_8
Così deciso in Bergamo, nella camera di consiglio dell'11/06/2025.
Il Presidente estensore
Veronica Marrapodi
pagina 20 di 20
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa Veronica Marrapodi Presidente relatore dr.ssa Raffaella Cimminiello Giudice dr.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo indicato in epigrafe, assunta in decisione all'udienza “cartolare” dell'08/05/2025, promossa con ricorso depositato in data
22/05/2024 da:
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dal proc. Parte_1 dom. avv. TAVERNA ALESSIA, giusta procura in atti – RICORRENTE;
nei confronti di
, nato a [...] il Controparte_1
22/08/1989, rappresentato e difeso dal proc. dom. avv. CATTAPAN MARIA CRISTINA, giusta procura in atti – CONVENUTO;
con l'intervento di
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BERGAMO a cui è stato ritualmente comunicato il decreto di fissazione dell'udienza come previsto dall'art. 473.bis.14, comma 4 c.p.c.
OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: “Pronunciare la separazione personale tra la sig.ra ed il Parte_1 sig. sposati con rito concordatario a Romano di Lombardia Controparte_1
(BG) il 27 maggio 2017; matrimonio trascritto nei registri dello stato civile del Comune di pagina 1 di 20 Romano di L.dia (BG) al n. 2 parte II Serie A;
-Confermare in via definitiva le statuizioni di cui all'ordinanza resa in data 13.09.2024 ferma la prosecuzione degli incontri in spazio neutro tra il padre ed entrambe le figlie minori fino ad una eventuale graduale liberalizzazione;
-Autorizzare il rilascio e rinnovo del passaporto o di altro documento valido per l'espatrio anche in favore delle figlie minori. - Disporre la trasmissione di copia autentica del provvedimento all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Romano di
Lombardia affinchè provveda alle annotazioni di legge”.
Per parte convenuta: “chiede che l'Ecc.mo Tribunale Voglia:
1. pronunciare la separazione personale dei coniugi e con l'obbligo del Controparte_1 Parte_1 reciproco rispetto;
2. per tutte le ragioni esposte nella narrativa della presente comparsa di costituzione e risposta, disporre l'affidamento delle figlie minori ed ai Servizi _1 R_ sociali territorialmente competenti, con residenza anagrafica e collocamento delle stesse presso la madre nell'abitazione di quest'ultima sita in Romano di Lombardia (BG), Via
Patrioti Romanesi n. 13, conferendo incarico agli stessi di prendere in carico il nucleo famigliare, di monitorarlo, di attivare un percorso di sostegno alla genitorialità e di procedere ad una calendarizzazione di incontri liberi tra il padre e le figlie;
3. nel preminente interesse delle minori ed nominarsi un curatore speciale delle _1 R_ minori, ai sensi dell'art. 473-bis.8 c.p.c. per tutte le ragioni esposte nella narrativa della presente comparsa di costituzione e risposta;
4. porre a carico del sig. Controparte_1
a titolo di contributo al mantenimento ordinario delle figlie minori
[...] Per_3 ed un assegno mensile di importo pari ad €500,00 (250,00 per
[...] Persona_4 ciascuna figlia) o la diversa somma che verrà ritenuta di giustizia, entro il giorno 15 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato alla signora , Parte_1 come già sta facendo, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat per le famiglie di operai e impiegati, a partire dal mese dell'anno successivo a quello in cui si è tenuta l'udienza presidenziale di comparizione personale delle Parti avanti l'intestato
Tribunale di Bergamo;
5. porre a carico dei signori e della Controparte_1 signora l'obbligo di concorrere, in misura del 50% ciascuno, al pagamento Parte_1 delle spese straordinarie non coperte dall'assegno periodico per le figlie minori, che si rendessero necessarie, in aderenza al seguente protocollo: - spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti e accertamenti sanitari non erogati dal SSN d) tickets sanitari;
- spese mediche (da pagina 2 di 20 documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti e accertamenti sanitari erogati anche dal SSN;
d) farmaci particolari;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiali di corredo e scolastici di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche
(da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre- scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
- spese extrascolastiche
(da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby-sitter); c) viaggi e vacanze;
6. dichiarare i coniugi economicamente indipendenti e disporre che gli stessi provvedano autonomamente al proprio mantenimento, senza alcun reciproco assegno di mantenimento;
7. per l'effetto, rigettare tutte le domande formulate dalla signora Pt_1
nel ricorso per separazione giudiziale dei coniugi, compresa la richiesta di addebito
[...] della separazione e ad eccezione della domanda di pronuncia della separazione;
8. disporsi CP_ la ripartizione al 50% dell'Assegno Unico erogato dall' In via istruttoria: (…).
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 22/05/2024, – premettendo di aver contratto Parte_1 matrimonio concordatario con il giorno 27/05/2017 in Controparte_1
Romano di Lombardia, in regime di separazione dei beni, dalla cui unione sono nate le figlie
(n. a Bergamo il 22/12/2012) ed (n. a Treviglio il 20/05/2016) – adiva _1 R_
l'intestato Tribunale chiedendo di emettersi, inaudita altera parte, un ordine di protezione ai sensi degli artt. 342-bis e 342-ter c.c., nonché di dichiarare la separazione personale dei coniugi con addebito in capo al marito, di affidare in via esclusiva e collocare presso di sé le figlie minori, di sospendere gli incontri tra le figlie e il padre e di porre a carico di quest'ultimo l'obbligo di contribuire al mantenimento delle figlie mediante il versamento di un assegno di euro 700,00 al mese, oltre alla metà delle spese straordinarie, con attribuzione CP_ in favore della madre del diritto di percepire interamente l'assegno unico erogato dall'
e l'autorizzazione in capo alla stessa di ottenere il rilascio/rinnovo dei passaporti per le figlie. pagina 3 di 20 A sostegno delle domande di cui al ricorso, la ricorrente deduceva che la coppia aveva intrapreso una convivenza more uxorio nell'anno 2012, quando scoprivano di attendere la prima figlia;
che, sin da subito, assumeva atteggiamenti molto aggressivi e molto CP_1 vessatori, mostrandosi molto geloso e possessivo, in particolare, profferendo insulti e minacce, sostenendo accuse di inconsistenti tradimenti e limitando sempre di più la libertà della fino a quando nel maggio 2020 arrivava a minacciarla con fucile da caccia;
che Pt_1 ella più volte aveva lasciato la casa coniugale trovando ospitalità a casa dei propri genitori, salvo poi decidere di rientrare al domicilio nel timore di possibili reazioni violente dell'ex compagno, che era solito minacciare anche i familiari della ricorrente;
che, peraltro, per dimostrarle che lui soltanto era in grado di “soddisfarla”, la costringeva a rapporti sessuali
(non consenzienti) sia prima che dopo l'uscita; che, per un lungo periodo, aveva CP_1 dormito con il fucile carico vicino al letto, giustificandosi con la paura dei ladri;
che l'odierno convenuto assumeva nei confronti della moglie atteggiamenti del tutto irrazionali tanto da farle pensare che fosse affetto da problematiche psichiatriche (le urlava a pochi centimetri dal viso, urlava per ore, la costringeva a rimanere immobile per ore magari seduta sul divano davanti alla tv, faceva scenate buttandosi a terra tirando pugni e calci); che, comunque, già durante la convivenza matrimoniale non collaborava CP_1 nell'accudimento delle figlie e, da quando nell'anno 2023 la ricorrente gli comunicava la decisione di separarsi, l'uomo si allontanava dalla casa coniugale cessando anche di contribuire al pagamento delle utenze domestiche e iniziando ad assumere comportamenti gravemente persecutori nei suoi confronti, tanto da averla costretta a sporgere denuncia- querela contro il marito in data 31/03/2024, denuncia da cui scaturiva il procedimento penale n. 3633/2024 R.G.N.R.; che la primogenita avrebbe iniziato la prima media ed era _1 già in carico presso l'UO Neuropsichiatria Infantile e dell'adolescenza con sede a Romano di Lombardia per un quadro clinico riconducibile a “Disturbi evolutivi delle abilità scolastiche non specificati, profilo cognitivo al limite in pregresso disturbo del linguaggio espressivo e Disturbo emozionale dell'infanzia non specificato”, mentre la secondogenita vrebbe iniziato a frequentare la terza elementare;
che, dal mese di ottobre 2023, gli R_ incontri tra il padre e le minori erano stati ben pochi e quelli avvenuti in presenza della ricorrente ogni volta degeneravano nelle scenate e atteggiamenti aggressivi del CP_1 mentre quelli avvenuti solo tra padre e figlie avevano il solo scopo di incalzare le minori per costringerle a fornirgli informazioni relative alla vita e alle frequentazioni della madre nonché a denigrare quest'ultima ai loro occhi, tant'è che entrambe le minori pagina 4 di 20 manifesta[va]no la volontà di non incontrare il padre;
che, dopo una fase iniziale in cui la ricorrente e le minori avevano vissuto a casa dei nonni materni, aveva stipulato un Pt_1 contratto di locazione per un immobile a Romano di Lombardia, per il quale versava un canone mensile di euro 500,00; che dal 20/11/2023 la medesima ricorrente aveva iniziato a lavorare presso il Centro diurno per disabili “La Gabbianella” di Caravaggio, alle dipendenze della cooperativa “Acli Servizi Coop. Sociale”, con contratto a tempo determinato da cui percepiva uno stipendio mensile netto di circa 1.000-1.100 euro;
che, di contro, fino a ottobre
2023, il marito lavorava come carpentiere percependo uno stipendio netto mensile di circa
2.000/2.200 euro, mentre negli ultimi tempi diceva di aver cambiato lavoro e di percepire
1.400 euro netti al mese, continuando ad incassare l'intero importo dell'assegno unico.
Rigettata la richiesta di emissione dell'ordine di protezione inaudita altera parte, all'udienza fissata per la discussione dell'istanza nel contraddittorio delle parti, il Giudice delegato procedeva ad interrogare e, all'esito dell'interrogatorio, Controparte_1 prendeva atto della rinunzia della ricorrente alla richiesta di emissione dell'ordine di protezione;
in quella medesima udienza, i difensori delle parti dichiaravano di aver raggiunto degli accordi, in via meramente provvisoria, in ordine al collocamento delle minori presso la madre e agli incarichi da demandare al Servizio sociale territorialmente competente per l'attivazione di una vigilanza sullo stato di benessere psico-emotivo delle figlie e sulla relazione esistente tra il papà e le minori, con incarico di predisporre un calendario di incontri in “spazio neutro” tra il padre e le figlie allo scopo di garantire l'osservazione della relazione e dell'insorgenza di eventuali malesseri e/o disagi nelle figlie, con facoltà per il padre di effettuare telefonate alle minori sull'utenza telefonica in uso alla madre;
in ultimo, le parti concordavano di prevedere, a carico di l'obbligo di versare l'importo di euro 500,00 CP_1 complessivi (ovvero euro 250,00 euro a figlia), a titolo di assegno di mantenimento per la prole, oltre alla metà delle spese straordinarie come da Protocollo in uso presso questo CP_ Tribunale, ferma la ripartizione al 50% dell'Assegno unico erogato dall' impregiudicato il diritto di ciascuna parte di insistere nelle rispettive domande avanzate in atti (v. verbale udienza del 25/06/2024).
Con comparsa depositata in data 12/07/2024 si costituiva nel giudizio di merito il convenuto, contestando quanto ex adverso dedotto e chiedendo al Tribunale di: dichiarare la separazione dei coniugi senza addebito;
disporre l'affidamento delle figlie ai Servizi sociali e il loro collocamento presso la madre;
incaricare i medesimi Servizi sociali di monitorare il nucleo familiare, attivare un percorso di sostegno alla genitorialità e procedere ad una pagina 5 di 20 calendarizzazione di incontri “liberi” tra il padre e le minori;
nominare un Curatore speciale in rappresentanza delle figlie;
porre a suo carico l'obbligo di versare un contributo pari ad euro 250,00 al mese per ciascuna figlia, oltre al 50% delle spese straordinarie e alla metà dell'assegno unico;
in via istruttoria, avanzava domanda di espletamento di una consulenza tecnica di natura medico-psichiatrica nei confronti della moglie e di natura psico-diagnostica al fine di valutarne le capacità genitoriali.
Nel merito, il convenuto deduceva di aver sempre sostenuto la moglie nel raggiungimento dei suoi obiettivi professionali, negando di averle mai vietato di uscire o di aver puntato il fucile contro qualcuno;
che, nonostante la moglie fosse solita denigrarlo davanti alle figlie, durante i loro incontri, le minori, dopo un primo momento di freddezza si “rilassano” ed apprezzano ogni singolo minuto trascorso con il papà, dimostrandogli affetto e attaccamento incondizionato; che, da quando egli aveva lasciato la casa coniugale, aveva visto poco le figlie perché la moglie limitava i loro incontri;
negava che il rapporto coniugale fosse deteriorato da tempo, deducendo l'esistenza di un particolare rapporto tra la moglie e tale signor sedicente guaritore e santone, descrivendo l'episodio avvenuto Persona_5 in data 03/08/2023, quando la moglie veniva riaccompagnata a casa tutta unta di olio e poi confidava al marito che aveva avuto paura di morire a causa del rituale praticato su di lei da tale che, oramai, credeva di potersi affidare a tale anche per le Per_5 Pt_1 Per_5 questioni mediche che riguardavano le bambine;
che era stato l'odierno convenuto, nel mese di settembre 2023, a chiedere alla moglie di valutare la separazione e, in un'esplosione di rabbia lunga nove minuti, ella rispondeva che gli avrebbe fatto mangiare la terra, che, se voleva la guerra, guerra sarebbe stata e che dalla rabbia avrebbe voluto commettere un omicidio; che dall'11 al 15 settembre 2023 egli si assentava da casa per una battuta di caccia e, al rientro, scopriva che la moglie aveva prelevato 800 euro dal conto corrente a lui intestato;
che, quindi, con raccomandata datata 29 settembre 2023, egli avvisava la moglie che si sarebbe trasferito altrove, ricevendo ospitalità da un amico;
che, da quel momento, egli iniziava a versare regolarmente l'importo di euro 500,00 al mese per il mantenimento delle figlie;
che, tra le parti, vi erano in corso delle trattative per la presentazione di un ricorso di separazione consensuale, ma l'aspetto controverso riguardavano proprio il rifiuto opposto dal padre al fatto che le figlie partecipassero agli incontri con tale che, nonostante i Per_5 provvedimenti assunti all'esito dell'udienza del 25/06/2024, la madre aveva continuato a stabilire gli orari delle telefonate, negando le videochiamate, così come continuava ad insultarlo e denigrarlo. pagina 6 di 20 Così instaurato il contraddittorio, all'udienza di prima comparizione tenutasi in data
12/09/2024, senza esperire il tentativo di riconciliazione tra i coniugi ex art. 473-bis.42 c.p.c., il Giudice delegato procedeva ad interrogare separatamente le parti, a chiarimento sui fatti di causa. Più in particolare, sentito liberamente, TU dichiarava: “io per ora sto ancora vedendo liberamente le figlie. non la incontro da un mesetto, ma ci sentiamo telefonicamente _1 tutte le sere. Al telefono non ha resistenze, penso che sia un po' condizionata dalla situazione. _1 oggi ha dodici anni. Adr: Ho riscontrato che al telefono è un po' restia a parlare, a differenza _1 di come si comporta con me più liberamente quando siamo insieme. Due o tre giorni fa, al telefono mi diceva che, se fosse venuta con me, la mamma sarebbe rimasta da sola e mi ha anche detto anche testualmente: “avete litigato tanto”, riferendosi ai litigi a cui ha assistito tra me e la mamma, visto che lei qualche volta è stata presente. Reputo che con questa frase volesse farci capire che _1 qualche volta entrambi i genitori siamo andati un po' oltre. Ricordo che in un'occasione la mamma mi prendeva a calci e diceva “basta mamma”. Adr: Se mi chiede se ricordo di aver preso un _1 fucile, rispondo che io non ho mai preso questo benedetto fucile. La signora nel penale ha Pt_1 detto addirittura che io avevo puntato il fucile addosso a lei e alle bambine per dieci secondi ma questo non è mai accaduto, non ho mai preso in mano quel fucile. Tutto quello che avevo l'ho già prodotto per il procedimento penale: io ero solito registrare con un altro telefono le telefonate che le facevo dopo che mi aveva accusato di questo fatto grave. Ricordo che il giorno in cui si verificava il litigio e lei allertava i genitori, sono stato io ad aprire la casa ai suoi genitori. In particolare, siccome per evitare che i cani da caccia scappassero per il paese, avevo aggiunto sul cancellino di casa che si apriva a spinta, un catenaccio, che in quell'occasione sono sceso io ad aprire. Adr: Se mi chiede cosa ho spiegato alle bambine sugli incontri protetti, rispondo che semplicemente detto che ci saremmo incontrati in una stanza alla presenza di un'altra persona, anzi, con il mio racconto cercavo di far vivere questa situazione nel migliore dei modi possibili. Nego di aver mai detto loro che l'incontro si sarebbe tenuto al buio. Il mio timore rispetto a questi incontri è che vedendole costrette dentro una stanza, essendo loro molto vivaci e “selvatiche” come me, penso che alla lunga si stuferebbero di incontrarmi in un ambiente come quello degli incontri protetti e poi non vogliano più venirci. Io vivo da solo e le bambine vengono tranquillamente anche in casa mia. è venuta R_ da me mercoledì e ha giocato con altri bambini che ha conosciuto e che vivono nello stesso condominio. Ho avuto un colloquio con l'Assistente sociale, le ho spiegato la situazione, le ho detto di una determinata persona nei cui confronti nutro seri dubbi, e l'ho informata che io sto già seguendo un percorso privato con uno psicologo e lei ha spiegato che il percorso con il Servizio sociale era per la genitorialità, quindi, una cosa a parte e che si sarebbe fatto un lavoro in equipe, per cui mi sono messo a diposizione chiedendo solo di predisporre un calendario compatibile con i miei orari di lavoro. più o meno sta con me una volta a settimana, tendenzialmente nel R_
pagina 7 di 20 weekend e si ferma anche a casa mia anche a mangiare ma non per il pernottamento. Voglio precisare che le mie figlie non hanno fatto la comunione, questo per dire che io e mia moglie non eravamo né credenti, né praticanti. Mentre adesso, leggendo le relazioni, sembra che mia moglie sia molto attaccata alla religione. Adr: Sì, potrebbe anche aver cambiato idea dopo la cessazione della convivenza. La mia paura è che le mie figlie possano frequentare questa persona [ndr: Per_5
come se fosse uno psicologo, mentre se avessero bisogno di sostegno psicologico, vorrei che
[...] vadano da uno psicologo vero. Preciso che io e il mio avvocato avevamo già proposto l'avvio un percorso psicologico per aiutare le bambine a vivere il momento della separazione, ma mia moglie ha negato perché non lo riteneva opportuno e perché “lui” non crede negli psicologi. Per me, in passato, la mia ex moglie moriva per i figli, nel senso che avrebbe fatto di tutto per loro, ma da quando sono successe certe cose ho iniziato a nutrire dei timori. Adr: Non posso dire che, ad oggi, le mie figlie sono trascurate, sono seguite bene. Ho anche mandato un messaggio alla mia ex moglie, forse un mesetto fa, dicendole che mi complimentavo con lei perché vedevo le bambine molto più serene. Però, non riesco a capire tutto questo accanimento nei miei confronti, visto che le bambine sono serene”. Sentita liberamente, dichiarava, testualmente: “ è un mese che non Pt_1 _1 vuole vedere suo papà e si rifiuta, è successo una settimana prima della partenza per il mare avvenuta il 12 agosto scorso. era molto arrabbiata, quando doveva andare con il papà _1 piangeva disperata e vedevo che stava male ed era sofferente. A quel punto, vedendola così, mi sono fermata, ovvero non ho voluto costringerla ad andare insieme al padre. Fino a un mese fa è sempre andata, nonostante lei non volesse andare, io la incoraggiavo ricordandole che era sempre suo padre
e, infatti, alla fine andava e tornava a volte serena, a volte un po' arrabbiata. Io penso che _1 sia arrabbiata con il papà. Lei quando si deve accordare per l'incontro con suo papà gli dice sì, ma il giorno prima può capitare che cambi idea. Adr: mi ha raccontato che è arrabbiata con il _1 papà per la situazione che viveva in casa quando ancora stavamo insieme. Come ha riportato ai
Servizi sociali, il papà ha spiegato a che avrebbe avuto gli incontri con lui in una stanza buia _1
e da lì in poi lei non è più voluta andare. Secondo me l'arrabbiatura di è nata anche prima _1 di quando i Servizi sociali le hanno spiegato la verità su come si svolgono gli incontri, credo che sia proprio perché ricorda le nostre discussioni. Mio marito aveva l'abitudine di essere molto insistente durante le discussioni, è sempre stato molto geloso e possessivo nei miei confronti;
quindi, io esasperata uscivo di casa e mi portavo con me le bambine. La situazione era comunque tesa, soprattutto per quell'episodio successo nel 2020. Penso che stia manifestando ora questi _1 sentimenti negativi, perché aveva un'età in cui capiva il controllo che il padre esercitava su di me.
Adr: Nel 2020 mio marito ha sentito la voce di un uomo che mi stava facendo lezione dal pc e ha iniziato a manifestare la sua gelosia;
io ho detto basta, che volevo andarmene di casa, allora lui mia ha chiuso a chiave la porta di casa, ha preso l'arma e ce l'ha puntata addosso. Adr: Io non sono al corrente del fatto che c'è una registrazione telefonica in cui io e mio marito parliamo di questo pagina 8 di 20 episodio. So che io per qualche mese sono stata dai miei genitori dopo questo episodio;
lui dopo ha iniziato un percorso psicologico e io per paura di altre ripercussioni, che lui potessi fare qualcos'altro, per provare a calmare le acque, decidevo tornata a casa. Ricordo che mia sorella insisteva affinché io denunciassi la cosa, ma io ho negato il tutto, per cercare di non avere discussioni con la mia famiglia. Però ricorda benissimo questo episodio, in cui eravamo in stanza e lui _1 era lì con l'arma così (n.d.r. la signora con entrambe le mani mima di tenere in mano un fucile puntato verso il basso), io ero accasciata a terra con le bambine e si è lanciata contro di lui _1 spostandolo. Adr: Noi eravamo accasciate a terra perché io ero terrorizzata e tenevo in braccio stringendola forte, , invece, mi è scappava via dalle braccia e si lanciava contro il R_ _1 papà. In quel frangente io ho approfittato per scendere le scale e lui prendeva per mano per R_ cercare di tenerla a sé. Quando sono uscita dalla porta e lui il fucile non ce l'aveva più. Riuscivo a riprendere e abbiamo raggiunto i miei genitori fuori dalla porta, che nel frattempo avevo R_ avvisato. Adr:Non ricordo quanto è durata questa scena. I miei genitori li avevo avvisati quando era iniziata la discussione verbale tra me e lui e chiedevo loro di venirmi a prendere. Io avevo in braccio che tenevo così (n.d.r. mima di tenere stretta la bambina) e lui puntava il fucile verso terra, R_ verso di noi, perché io avevo in braccio A quel punto, mi sfuggiva dalle mani e andava R_ _1 contro il papà, spingendolo. Appena il papà ci puntava il fucile, urlava e si buttava contro il _1 papà spingendolo. Non ricordo quanto sarà durata questa scena, ma nell'attimo in cui ci puntava addosso il fucile ricordo che mi sfuggiva tra le braccia e si buttava contro il papà. Poi io, _1 tenendo in braccio, sono uscita di corsa dalla cameretta dove lui teneva l'arma e sono scesa R_ dalle scale, con che mi seguiva dietro di me. Io con non ho più riparlato di questo _1 _1 episodio o, meglio, lei mi ha detto che ricorda benissimo quando il papà ci aveva puntato il fucile addosso. Adr: Questa cosa me la disse quando ancora io e vivevamo insieme, prima _1 CP_1 che io confidassi questo episodio ai miei parenti e familiari. negli anni successivi riferiva di _1 questo episodio a mia sorella, con cui ha maggiore confidenza. Adr: Parlando con l'Assistente sociale, lei mi consigliava di aspettare l'inizio degli incontri con l'educatrice per ricreare un rapporto con il padre. ha già fatto tre incontri prima dell'estate con la psicologa, la dr.ssa _1
presso la NPI che già seguiva . Credo che questi incontri siano stati fatti per motivi Tes_1 _1 scolastici. Io ho condiviso con i Servizi sociali che è già seguita da una psicologa. Io, _1 comunque, parlando con la dr.ssa ho dato il consenso ad affrontare il rapporto tra e il Tes_1 _1 padre, perché mi è stato espressamente richiesto dalla psicologa. Per ora ha tenuto tre incontri prima della pausa estiva e al momento non mi risulta ce ne siano in programma altri. Se fosse ritenuto necessario, presto il consenso a far avviare un percorso di sostegno psicologico per . _1 R_ era più piccola quando è accaduto quel fatto, lei va serenamente dal padre. Al momento non so come comportami con , se obbligarla ad andare a trovare il padre. Al telefono però gli risponde e _1 qualche minuto di conversazione lo fanno. Prima di partire per il mare lui continuava a mandarmi pagina 9 di 20 messaggi su messaggi, in cui mi accusava di aver creato tutto questo casino, che avremmo potuto risolvere la questione in maniera diversa, che manipolo le mie figlie e io, volendo essere serena con le mie figlie, ho deciso di bloccarlo e lo sblocco solo nell'orario della chiamata e tengo il telefono accesso quando è insieme al papà, così che possa chiamarmi in caso di necessità. Il papà non R_ si interfaccia con gli insegnanti di scuola, sono io che tengo i contatti con loro e lo informo se ci sono questioni. Per esempio, ho condiviso con lui un modulo in cui dovevamo autorizzare un corso sulle relazioni affettive, che hanno proposto come progetto alla scuola media di e lui ha _1 prestato il consenso. Lui sostiene che io non porto le mie figlie dal pediatra, di cui comunque conosce il nominativo. È capitato di dover far fare degli esami e di dover fare una cura pediatrica, io le bambine le porto dal pediatra in caso di necessità. Nonostante la separazione, io ho sempre detto alle bambine che loro papà resta tale. Al momento lavoro per 30 ore e mezza settimanali in un centro per disabili, ho iniziato a lavorare nell'ottobre 2023. La mia busta paga ha un netto di circa 1.000-
1.100 euro al mese. Ho preso una casa in locazione e pago mensilmente 500 euro di canone. Al momento io e mio marito percepiamo l'Assegno unico nell'importo minimo previsto dalla legge nella misura di 50% ciascuno”.
Previa autorizzazione dei coniugi a vivere separatamente, con ordinanza resa fuori udienza in data 13/09/2024, il Giudice delegato assumeva i provvedimenti temporanei e urgenti di cui all'art. 473.bis.22 c.p.c.
Istruita la causa mediante l'acquisizione degli atti relativi al procedimento penale n.
3633/2024 r.g.n.r. iscritto a carico di nonché attraverso l'acquisizione delle CP_1 relazioni trasmesse dal Servizio sociale incaricato da questo Tribunale, dal Servizio
Specialistico dell'ASST Bergamo Ovest e dall'educatore professionale che ha assistito agli incontri padre-figlie da ottobre 2024 a febbraio 2025, all'udienza “cartolare” dell'08/05/2025 i difensori delle parti precisavano le conclusioni come sopra riportate e la causa veniva rimessa immediatamente in decisione al Collegio, stante la rinunzia dei difensori ai termini di cui all'art. 473-bis.28 c.p.c.
* * *
Tutto ciò premesso, la domanda di separazione personale dei coniugi è fondata e va accolta.
Le circostanze desunte dalla trattazione della causa, unitamente ai motivi posti alla base della domanda di addebito avanzata in ricorso dalla moglie, dimostrano in modo inequivocabile che durante la convivenza matrimoniale si sono verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della vita coniugale e da recare pregiudizio all'educazione della prole, sicché, ai sensi dell'art. 151, primo comma c.c., deve essere dichiarata la separazione personale dei coniugi senza addebito, stante la rinunzia della parte ricorrente alla relativa domanda. pagina 10 di 20 Passando alle questioni che interessano l'esercizio della responsabilità genitoriale, in primo luogo, deve essere vagliata la richiesta avanzata dalla difesa del convenuto di nomina di un curatore speciale in rappresentanza degli interessi di ed _1 R_
Va premesso, in diritto, che prima dell'entrata in vigore del D. Lgs. n. 149/2022 (c.d.
Riforma Cartabia) vi era solo una norma di diritto sostanziale, l'articolo 336 c.c. che, in realtà, dettava norme di carattere procedurale sanzionando con la nullità del procedimento la mancata nomina del Curatore speciale nell'ambito delle procedure c.d. de potestate o, meglio, de responsabilitate. La Legge di Riforma ha previsto la sanzione della nullità del procedimento declinando alcune specifiche ipotesi, che, in parte, già rientravano nel disposto dell'articolo 336 c.c., laddove si fa riferimento a procedimenti in cui sono formulate domande di decadenza della responsabilità genitoriale (lett. “a” dell'art. 473-bis.8 c.p.c.), ovvero a procedimenti in cui emergono situazioni che rendono possibile l'assunzione di provvedimenti, se non ablativi, comunque limitativi della responsabilità di entrambi i genitori, quali l'affidamento del minore al Servizio Sociale (lett. “b” dell'art. 473-bis.8
c.p.c.).
L'istanza avanzata dalla difesa di - non accolta dal Giudice delegato in corso di CP_1 causa - va definitivamente disattesa, non ricorrendo, nel caso di specie, alcuna necessità di nominare un curatore speciale laddove il conflitto esistente – se così lo si vuole impropriamente etichettare data la sussistenza di allegazioni di violenza - riguarda solo i coniugi e l'esercizio dei diritti parentali sulle figlie, mentre non viene in rilievo un interesse delle minori, diverso e confliggente con quello dei due genitori, che meriti di essere autonomamente rappresentato in giudizio; del resto, nella presente causa, non è stata proposta domanda di decadenza dalla responsabilità genitoriale – ipotesi che avrebbe richiesto la nomina “obbligatoria” del curatore speciale – e la mera richiesta del convenuto di disporre l'affidamento delle figlie al Servizio sociale, senza che venga alla luce una situazione di pregiudizio tale da precludere l'adeguata rappresentanza processuale delle figlie da parte di entrambi i genitori, non appare sufficiente a far ravvisare la necessità di un curatore speciale ex art. 473-bis.8, lett. “c” (cfr. Cass. civ., Sez. I, Ord. 24/04/2025 n. 10776).
Anche per una nomina “facoltativa” del curatore speciale ex art. 473-bis.8, comma 2 c.p.c.,
è richiesto che i genitori appaiono, per gravi ragioni, entrambi temporaneamente inadeguati
a rappresentare gli interessi dei figli, situazione che non si ravvisa nel caso di specie, data la piena adeguatezza della figura materna per come si dirà a breve.
Ciò chiarito rispetto alla mancata nomina del Curatore speciale, si osserva che, nel presente pagina 11 di 20 giudizio, la ricorrente ha domandato la conferma dei provvedimenti temporanei e urgenti, ovvero l'affidamento esclusivo delle figlie a sé, con obbligo per i genitori di concordare le decisioni di maggiore interesse, e la regolamentazione in “spazio neutro” degli incontri con il padre con possibilità di una graduale liberalizzazione;
il convenuto, invece, ha insistito nella domanda di affidamento delle figlie al Servizio sociale con regolamentazione delle visite in forma libera.
Com'è noto, in materia di affidamento e di collocamento della prole minorenne, il criterio fondamentale è costituito dall'esclusivo interesse morale e materiale del minore che, imponendo di privilegiare la soluzione che appaia più idonea a ridurre al massimo i danni derivanti dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della sua personalità, richiede un giudizio prognostico circa la capacità di ciascun singolo genitore di crescere ed educare il figlio, da esprimersi sulla base di elementi concreti attinenti alle modalità con cui ciascuno in passato ha svolto il proprio ruolo (cfr. Cass. civ. ord.
04/01/2024, n. 197).
A tutela del best interest della prole, l'ordinamento consente di disporne l'affido esclusivo ad un genitore qualora si ravvisino elementi di inidoneità genitoriale solo nei confronti dell'altro, come previsto dall'art. 337 quater c.c., ovvero di disporre l'affidamento all'Ente territoriale qualora entrambi i genitori risultino inidonei all'espletamento delle proprie funzioni genitoriali, misura che ha trovato una regolamentazione nell'art. 5 bis della Legge
n. 184/1983, laddove la subordina ai casi in cui gli interventi attivati a sostegno della famiglia si siano rivelati inefficaci o i genitori non abbiano collaborato alla loro attuazione, ovvero sussista una situazione di pregiudizio per la prole ai sensi dell'art. 333 c.c.
Inoltre, nell'accertamento della capacità genitoriale, merita di essere considerata la portata dell'art. 31 della Convenzione d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (c.d. Convenzione di Istanbul), laddove si prescrive che l'Autorità giudiziaria debba tener conto degli episodi di violenza nella determinazione dei diritti di custodia (affidamento) e di visita dei minori con il genitore che ha agito violenza.
Venendo al caso di specie, il Tribunale ritiene che il regime maggiormente rispondente all'interesse delle minori sia l'affido esclusivo alla madre e non l'affidamento all'Ente giacché questo modello, configurando una limitazione della responsabilità genitoriale di entrambi i genitori ex art. 333 c.c., presuppone un giudizio di inadeguatezza in capo sia alla madre sia al padre e, così, la necessità di tutelare la prole dalle condotte pregiudizievoli di pagina 12 di 20 entrambi i genitori, in attesa che questi ultimi possano “recuperare” le loro capacità attraverso i percorsi e i supporti offerti da quello stesso Ente affidatario.
Ora, si è già detto che, nel caso di specie, non si ravvisa una situazione di pregiudizio nel rapporto tra le figlie e la madre, né carenze della ricorrente sul piano educativo e di cura delle minori, che comunque mostrano delle fatiche sul piano personale come emerge dalla relazione redatta dalla psicologa dr.ssa in data 07/03/2025; le criticità del Persona_6 nucleo, infatti, riguardano soprattutto la relazione delle minori con la figura paterna, verosimilmente frutto del contesto a cui le bambine sono state esposte sia durante sia dopo la cessazione della convivenza dei genitori.
Nel caso in esame, occorre premettere che gli atti contenuti nel fascicolo relativo al procedimento penale pendente a carico del signor iscritto al numero di ruolo CP_1
3633/2024 R.G.R.N., per i fatti di reato di cui agli articoli 572 c.p. e 609bis c.p. commessi ai danni di (segnatamente, gli atti di denuncia-querela, i verbali di sommarie Parte_1 informazioni testimoniali, l'informativa della P.G., il verbale di spontanee dichiarazioni rese dall'indagato), fanno emergere come ed bbiano in più occasioni assistito ad _1 R_ accese discussioni in seno alla coppia genitoriale e abbiano anche sperimentato un sentimento di profonda angoscia e paura a causa dell'episodio avvenuto in data 20/05/2020; come condivisibilmente osservato dal Giudice delegato in corso di causa, appare verosimile
- alla luce dei verbali di s.i.t. e da quanto emerso in sede di libero interrogatorio dei coniugi
- che di fronte alla decisione della moglie di separarsi definitivamente e di lasciare
CP_1 il domicilio domestico, abbia in quell'occasione reagito chiudendo a chiave la porta dell'abitazione e, al fine di spaventare la moglie, abbia imbracciato il fucile che teneva appeso sulla parete di una stanzetta: sul punto, al di là del fatto che abbia in udienza Pt_1 mimato l'impugnatura del fucile tenendolo rivolto verso terra, appare significativo il file audio prodotto dal convenuto (v. audio allegato n. 13, comparsa costituzione nel sub-
CP_1 procedimento), in cui si sente chiedere spiegazioni alla moglie rispetto all'accusa di
CP_1 averle “puntato il fucile” e si sente rispondere: “nel 2020, chi ha vist., chi ha punt., Pt_1 chi ha preso il fucile in mano per non farmi uscire di casa?” (minuto 1.22), affermazione a cui replica: “Nessuno ha puntato il fucile a nessuno” e aggiunge “Puntato
CP_1 Pt_1 no, hai preso il fucile in mano e mi hai chiuso in casa…” (minuto 1.30); ebbene, da questa breve registrazione, il Collegio ritiene plausibile la dinamica in cui imbracciava il
CP_1 fucile con lo scopo di spaventare la moglie e farla desistere dal suo intento di uscire di casa con le bambine;
comunque, al di là della precisa dinamica con la quale sarebbero avvenuti pagina 13 di 20 questi fatti, resta ferma la gravità del gesto che senza dubbio ha suscitato una sensazione di paura e pericolo per la propria incolumità nella signora e nelle figlie minori, entrambe Pt_1 presenti.
Nella relazione sociale a firma dell'Assistente dr.ssa del Servizio Persona_7
“Solidalia”, trasmessa a questo Ufficio nel mese di settembre 2024, si segnalava la difficoltà della primogenita di incontrare il padre e che le docenti della minore avevano _1 riportato che la ragazzina, nei contesti meno strutturati, aveva iniziato, verso la fine dell'anno scolastico, a raccontare all'educatrice sentimenti di fastidio riguardo le telefonate con il papà causati, pare, da alcune domande ritenute dalla bambina particolarmente insistenti. Allo stesso modo, le insegnanti di iportavano la fatica verbalizzata dalla R_ minore – solo in alcune occasioni – nell'incontrare il padre;
, inoltre, già in carico _1 presso il servizio di NPI per un disturbo evolutivo delle abilità scolastiche non specificato e un disturbo emozionale dell'infanzia non specificato, parlava tranquillamente dei suoi sentimenti verso il padre esprimendo il fatto di essere arrabbiata con lui per quello che è successo.
Ancora, nella relazione datata 08/05/2025, a firma dell'Assistente dr.ssa Persona_8 del Servizio “Solidalia”, si dava atto dell'impossibilità, all'attualità, di calendarizzare degli incontri protetti tra il padre e le minori a causa della lontananza del signor per CP_1 motivi di lavoro, avendo egli riferito di trovarsi in trasferta lavorativa a San Pietro in Casale, circostanza che rendeva difficoltoso il rientro a casa anche nei fine settimana;
si rappresentava che l'ultimo incontro con le figlie risaliva al 19 aprile 2025, occasione in cui il signor portava alle minori dei doni per Pasqua;
che, secondo quanto riferito da CP_1
le bambine si sarebbero mostrate poco inclini a trascorrere del tempo con il padre;
Pt_1 in particolare, avrebbe espresso chiaramente il desiderio di non prolungare la visita;
_1 sempre secondo quanto riportato dalla madre, le minori vivono con sofferenza la distanza del padre, verso il quale manifestano sentimenti di rabbia per la sua assenza. Al contempo, il signor dichiarava di aver ridotto la frequenza delle telefonate, che in precedenza CP_1 avvenivano quotidianamente, poiché percepiva un distacco emotivo da parte delle figlie durante le conversazioni, riportando che le bambine non lo avevano mai cercato spontaneamente. Il Servizio dava poi atto che, durante la visita domiciliare presso la madre, le minori si sono dimostrate disponibili a raccontarsi ma, nel momento in cui si è parlato del padre, hanno messo in atto atteggiamenti di chiusura e dichiarato di voler vedere il padre solo in presenza di un'altra figura e per un tempo limitato. Di fronte a questo atteggiamento pagina 14 di 20 di chiusura dichiarava di voler rispettare i tempi emotivi delle figlie, evitando CP_1 forzature nei momenti di incontro. Il Servizio sociale, infine, in considerazione del fatto che la madre aveva segnalato come entrambe le bambine avessero manifestato delle regressioni sul piano scolastico e una maggiore difficoltà di concentrazione (in particolare, R_ manifestando episodi di rabbia rivolti alla sorella , che, dal canto suo, continuava ad _1 assumere un ruolo protettivo nei confronti della minore), aveva anche provveduto a proporre al padre l'attivazione di un percorso di supporto alla genitorialità eventualmente anche attraverso la collaborazione del suo terapeuta privato dott. e a ricercare, con il Persona_9 supporto della madre, dei contesti di socializzazione con i pari per entrambe le minori, oltre a garantire la prosecuzione del sostegno psicologico al nucleo familiare da parte della dr.ssa
Per_6
Orbene, considerato l'atteggiamento collaborativo assunto dalla madre con il Servizio sociale già incaricato da questo Tribunale e, dall'altro lato, uno scarso impegno da parte della figura paterna nell'offrire la propria disponibilità a definire un calendario per la ripresa degli incontri in spazio neutro, ritenuti dal Servizio sociale “necessari per la ripresa del rapporto padre e figlie” per come richiesto dalle minori, il Collegio ritiene che meritino integrale accoglimento le domande avanzate della madre in punto di affidamento esclusivo delle figlie e regolamentazione delle visite con il padre in “spazio neutro” alla presenza di un educatore del Servizio sociale, con l'avvertimento, però, che, in mancanza di una fattiva collaborazione e di un reale interesse mostrato dal padre verso la ripresa di un rapporto con le minori, potranno in futuro essere adottati provvedimenti ulteriormente limitativi della sua responsabilità genitoriale nell'interesse superiore delle figlie.
Le minori vengono dunque affidate in via esclusiva alla madre, come meglio indicato in dispositivo, fermo restando l'obbligo per di condividere col padre, mediante canali di Pt_1 comunicazione scritta (sms, email), o con l'intermediazione dei Servizi sociali in caso di difficoltà comunicativa, l'insorgenza di eventuali malesseri e patologie nelle figlie, oltre al loro andamento scolastico delle figlie.
Fermo il collocamento delle minori presso la madre, anche ai fini della residenza anagrafica, come già detto, per le visite tra padre e figlie viene rimesso al Servizio sociale il compito di procedere alla regolamentazione dapprima alla presenza di un educatore e, ove ne sussistano le condizioni in relazione all'andamento delle visite, di predisporre un calendario che preveda libere frequentazioni.
I Servizi sociali vengono incaricati di mantenere un attento monitoraggio sulle condizioni pagina 15 di 20 del nucleo familiare e sullo stato di benessere psicofisico delle minori, oltre che sull'andamento delle visite padre-figlie, per almeno diciotto mesi dalla comunicazione della presente sentenza, con incarico di attivare un percorso di sostegno alla genitorialità in favore di con lo scopo di sostenerlo nelle sue funzioni genitoriali e, soprattutto, nella CP_1 comprensione degli effetti pregiudizievoli derivanti dalla mancata disponibilità, ad oggi, di avviare gli incontri in spazio neutro con le figlie minori, che pure si sono rese disponibili ad incontrare il padre in questo contesto.
Alla luce di tutto quanto emerso dalle relazioni del Servizio sociale e dall'istruttoria, il
Tribunale ritiene non solo superfluo ma finanche pregiudizievole e contrario all'interesse delle minori procedere al loro ascolto diretto ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Passando alle questioni economiche, in punto di diritto si rammenta che grava su ciascun genitore l'obbligo di contribuire al mantenimento della prole in proporzione al proprio reddito e tenuto conto delle attuali esigenze del figlio, del tenore di vita, dei tempi di permanenza presso ciascun genitore, delle risorse economiche di entrambi e della valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti dagli stessi (art. 30 Costituzione, artt. 315 bis, 316 bis, 337 ter c.c.).
Dalla documentazione reddituale versata in atti, risulta che per l'anno d'imposta 2023 la ricorrente ha percepito redditi lordi per 8.065 euro complessivi (v. Mod. 730/2024); per quanto riguarda l'anno 2025, risulta che la stessa è stata assunta come impiegata a tempo indeterminato e parziale, percependo compensi poco superiori a 1.000 euro netti al mese (v. busta paga gennaio 2025 e febbraio 2025).
Quanto ai redditi del convenuto dalla Certificazione Unica risulta che per l'anno di imposta
2023 egli ha percepito un reddito di euro 16.646 per 279 giorni di lavoro, oltre ad euro 4.856 per 77 giorni di lavoro, percependo così un reddito lordo complessivo pressappoco in linea con quello percepito negli anni precedenti (v. CU2024 e PF2023).
Ora, tenuto conto dell'assenza di oneri di mantenimento diretto delle figlie in capo al padre, che gravano in via esclusiva sulla madre, il Tribunale ritiene equo e congruo confermare l'obbligo posto a carico del convenuto di contribuire al mantenimento della prole versando alla signora a decorrere dalla data della domanda, detratte le somme già Pt_1 eventualmente versate a questo titolo, l'importo di 250,00 euro al mese per ciascuna figlia
(somma soggetta a rivalutazione annuale ex indici Istat), oltre al 60% delle spese straordinarie come da Protocollo in uso presso questo Tribunale che si riporta in dispositivo.
L'assegno unico spetterà ex lege alla signora quale genitore affidatario in via Pt_1 pagina 16 di 20 esclusiva della prole.
Le spese di lite seguono il criterio della soccombenza.
Considerata la soccombenza del convenuto in ordine alla domanda di affidamento della prole e alla regolamentazione delle visite con le minori, il Tribunale reputa congruo compensare tra le pareti le spese di causa per la quota di ½ e condannare a rifondere in favore di CP_1 la restante parte, liquidata in euro 1.904,50 (=3.809/2) a titolo di compensi Pt_1 professionali, oltre al 15% di rimborso forfettario, i.v.a. e c.p.a. come per legge, tenuto conto dei parametri “minimi” per le fasi di merito svolte (studio, introduttiva, istruttoria, decisionale), in ragione del valore e del grado di bassa complessità della causa secondo i criteri dettati dal D.M. n. 55/2004, come aggiornati dal successivo D.M. n. 147/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così statuisce:
1) dichiara la separazione personale di e che Parte_1 Controparte_1 hanno contratto matrimonio concordatario il giorno 27/05/2017 in Romano di Lombardia
(trascritto nei registri dello Stato Civile del medesimo Comune, anno 2017, n.2, parte II, serie A);
2) dispone l'affidamento esclusivo delle minori ed alla madre, _1 R_ Parte_1 la quale potrà intrattenere autonomamente i rapporti con le istituzioni scolastiche e le autorità sanitarie, nonché tenere i rapporti con ogni altro organo della pubblica amministrazione (es. per ottenere il rinnovo/rilascio dei documenti di identità delle minori, validi anche per l'espatrio, tessera sanitaria etc.), fermo restando che le decisioni più importanti in tema di salute (per tale debbono intendersi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le decisioni in ordine a visite mediche specialistiche, valutazioni cliniche, percorsi psicologici, somministrazione di farmaci particolari etc.), educazione (a titolo esemplificativo e non esaustivo va ricompresa la scelta dell'attività sportiva, di corsi extra-didattici, di eventuali percorsi religiosi), istruzione (a titolo esemplificativo e non esaustivo va ricompresa la scelta del percorso scolastico, di eventuali corsi di recupero) e residenza abituale, dovranno essere condivise tra i genitori, eventualmente tramite l'intermediazione del Servizio Sociale incaricato del monitoraggio del nucleo;
3) dispone il collocamento delle figlie minori presso il domicilio materno, anche ai fini della residenza anagrafica;
pagina 17 di 20 4) dispone che il padre ha il diritto/dovere di incontrare le minori alla presenza dell'educatore professionale presso il Servizio sociale territorialmente competente, affinché sia il genitore sia le figlie possano essere sostenuti nella ripresa di una relazione serena e continuativa - sempre che ciò non si ponga in contrasto con lo stato di benessere delle figlie - e ciò fino alla completa e graduale liberalizzazione degli incontri;
5) invita ad intraprendere un percorso di sostegno alla genitorialità e a proseguire il CP_1 percorso di supporto psicologico intrapreso con lo specialista privato, autorizzando il
Servizio sociale a vigilare sulla prosecuzione e sull'andamento di tale percorso;
6) incarica il Servizio Sociale di svolgere una attenta attività di monitoraggio del nucleo familiare per la durata di diciotto mesi dalla comunicazione della presente sentenza, mantenendo i contatti con le insegnanti di scuola delle minori e la NPI per , nonché _1 attivando tutti i percorsi di supporto/sostegno psicologico/educativo, ritenuti necessari e/o opportuni in favore della madre, del padre e delle figlie minori;
7) conferma a carico di l'obbligo di versare in favore di entro il 15 di ogni CP_1 Pt_1 mese, a mezzo bonifico bancario, a titolo di mantenimento per le due figlie minori, un assegno di euro 500,00 (pari ad euro 250,00 al mese per ciascuna figlia), con decorrenza dalla data della domanda, somma annualmente rivalutabile ex indici Istat, oltre al 60% delle spese di natura straordinaria, come da Protocollo in uso presso questo Tribunale che viene di seguito trascritto: «Premesso che sono da intendersi ricomprese nell'assegno di mantenimento mensile corrisposto per i figli, poiché riguardano gli aspetti della quotidianità le seguenti spese ordinarie: vitto domestico, abbigliamento inclusi i cambi di stagione, spese per utenze domestiche della casa dove vivono i figli, farmaci da banco (anche quelli necessari per malanni stagionali), ricariche del cellulare;
trattamenti e cura della persona (parrucchiere, estetista), attività ricreative abituali (feste, discoteche, cinema e attività conviviali), regali di modesto importo;
si obbliga ciascun genitore a concorrere al 50% nelle spese non coperte dall'assegno periodico citato che si rendessero necessarie per la prole secondo il seguente schema: spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico di assistenza primaria;
b) cure dentistiche, ortodontiche, e oculistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti
e trattamenti sanitari erogati o meno dal Servizio Sanitario Nazionale purché prescritti dal medico di assistenza primaria;
d) tickets sanitari, e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritti dallo specialista, previo invio da parte del medico di assistenza primaria;
f) farmaci, terapie ( ivi comprese cure termali e fisioterapiche) e test particolari ritenuti necessari, prescritti dal medico di assistenza primaria o dallo specialista dal primo indicato, anche se non coperti dal
Servizio Sanitario Nazionale, g) apparecchio funzionale (o apparecchio ortopedico) per uso non pagina 18 di 20 cosmetico; spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: tutti quegli accertamenti, terapie, trattamenti, sanitari, farmaci, terapie e test particolari non erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale e/o non prescritti dal medico di assistenza primaria;
spese scolastiche
(da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa//contributo volontario per l'istituto, richiesti da istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno;
d) materiale di corredo scolastico pendente l' anno, ivi compresa la dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica, purché richiesto per iscritto dall'istituto frequentato o necessario al corso universitario prescelto;
e) dotazione informatica (pc/tablet) richiesta per iscritto dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES e DSA); f) gite scolastiche o uscite didattiche senza pernottamento;
g) trasporto pubblico sino all'istituto scolastico e ritorno;
h) corsi di recupero ove suggeriti per iscritto dall'istituto frequentato;
i) mensa;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa e contributo volontario, richiesti da istituti privati;
b) corsi di specializzazione/master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private non suggerite dall'istituto frequentato;
e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo
e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali o da associazioni sportive locali, parrocchie, oratori, o enti analoghi - da contenersi entro una somma pari ad €. 200,00 complessivi annui per ciascun figlio;
c) spese vive per sostenere l'esame teorico della patente presso la Motorizzazione Civile e le guide obbligatorie previste per legge presso
l'autoscuola); d) spese di manutenzione ordinaria, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo fra le parti;
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, attività ricreative, musicali, artistiche e ludiche e pertinenti attrezzature inclusive dell'abbigliamento; b) spese di custodia, di accudimento (baby sitter), centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus) non menzionati nel punto precedente;
c) viaggi e vacanze;
d) spese per il conseguimento della patente presso autoscuole private (comprensivo di corso e lezioni pratiche) e) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione e per la manutenzione straordinaria degli stessi. Modalità di concertazione ex ante delle spese: Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.) o fornire un preventivo alternativo;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Modalità di documentazione e rimborso spese: Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o ogni mezzo che ne provi l'avvenuta ricezione per pagina 19 di 20 iscritto) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Per le spese senza concertazione, anche i documenti attestanti la necessità delle stesse. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta o con il primo pagamento utile dell'assegno di mantenimento, ove previsto, con indicazione espressa della causale del pagamento. Deducibilità fiscale e varie: La detrazione delle spese straordinarie ai fini Irpef sarà operata da entrambi i genitori nella stessa proporzione della quota di riparto delle spese stesse;
a tal fine ciascun genitore, anche ai fini del rimborso, si procurerà idonea documentazione fiscale intestata al minore o ad esso inequivocabilmente riferibile. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie. Eventuali sussidi, integrazioni, aiuti disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente Pubblico per spese scolastiche e/o sanitarie e/o sportive relative alla prole, anche se richiesti ed ottenuti da uno solo dei genitori, vanno a beneficio di entrambi i genitori e possono essere eccepiti in compensazione pro quota di eventuali somme allo stesso titolo dovute dal genitore non convivente in ragione della percentuale di suddivisione delle spese extra concordate»;
8) dà atto che, in ragione del regime dell'affidamento esclusivo della prole alla madre, Pt_1 ha il diritto di richiedere e percepire per intero l'assegno unico erogato dall' per
[...] CP_2 entrambe le figlie minori;
9) compensa tra le pareti le spese di causa per la quota di ½ e condanna a rifondere CP_1 in favore di la restante quota di 1/2, liquidata in euro 1.904,50 a titolo di compensi Pt_1 professionali, oltre al 15% di rimborso forfettario, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
MANDA alla Cancelleria affinché trasmetta copia autentica del dispositivo della presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di ROMANO DI LOMBARDIA, perché provveda alle trascrizioni, annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
MANDA alla Cancelleria per la trasmissione della sentenza al Servizio Sociale “Solidalia”
(c.a. Ass. soc. dott.ssa ), per quanto di competenza. Persona_8
Così deciso in Bergamo, nella camera di consiglio dell'11/06/2025.
Il Presidente estensore
Veronica Marrapodi
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