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Sentenza 26 febbraio 2025
Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bolzano, sentenza 26/02/2025, n. 208 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bolzano |
| Numero : | 208 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
Tribunale di Ordinario Bolzano
Prima Sezione Civile
VERBALE D'UDIENZA
N. R.G. 4027/2021
Oggi, 26.02.2025, ore 08.50 innanzi al dott. Massimiliano Segarizzi, sono comparsi:
− per , , , Controparte_1 Controparte_2 CP_3
, : l'Avv. PANCHERI KLAUS e CP_4 Controparte_5
l'Avv. BRUSCIA PIETRO in sostituzione dell'Avv. ZOCCHI ALBERTO e
− per , l'Avv. GUASTI MARIA CARLA, oggi Controparte_6 sostituito dall'Avv. MUSTO UMBERTO
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
I procuratori di parte attrice chiedono dichiararsi la cessazione della materia del contendere.
Il procuratore di parte convenuta chiede dichiararsi la cessazione della materia del contendere.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
Massimiliano Segarizzi
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Bolzano
Prima Sezione Civile
N. R.G. 4027/2021
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Massimiliano Segarizzi ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado promossa da
(C.F. ), rappresentato e difeso dagli Parte_1 C.F._1
Avv.ti Klaus Pancheri e Roland Unterhofer
− (C.F. ), (C.F. Controparte_2 C.F._2 CP_3
), (C.F. ), C.F._3 CP_4 C.F._4
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_5 P.IVA_1
tempore , rappresentati e difesi dall'Avv. Alberto Zocchi CP_2
Parte attrice nei confronti di
(C.F. ), rappresentata e difesa Controparte_7 P.IVA_2 dall'Avv. Maria Carla Guastalli
Parte convenuta con oggetto: proprietà
CONCLUSIONI
Il procuratore di parte attrice conclude come da verbale di data odierna.
Il procuratore di parte convenuta conclude come da verbale di data odierna.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Gli attori hanno convenuto in giudizio chiedendo in via principale Controparte_6
di determinare la linea di confine tra gli immobili p.f. 147/1 in P.T. 272/II, p.f. 147/4 in P.T.
2 886/II, p.ed. 154 in P.T. 232/II, p.f. 77/2 in P.T. 886/II e p.f. e 147/5 in P.T. 1101/II, tutte in
[...]
, di comproprietà degli attori , e , nonché Per_1 CP_1 CP_2 CP_3 CP_4 [...]
, da un lato, e le pp.ff. 147/6, 147/7, 804 e 805 in P.T. 517/II C.C. Controparte_8
Bronzolo di proprietà della società convenuta, dall'altro, secondo il confine naturale di fatto descritto nell'atto introduttivo, ovvero a quel diverso confine che risultasse all'esito di giudizio, e per l'effetto di accorpare alcune aree tavolarmente di proprietà della convenuta alle particelle degli attori.
In subordine, gli attori chiedevano l'accertamento di aver usucapito tutte le aree catastalmente facenti parte delle pp.ff. 147/6, 147/7, 804 e 805 in P.T. 517/II C.C. Bronzolo di proprietà della società convenuta che si trovano di fatto ad est del confine naturale da loro descritto.
Il tutto con ordine al competente Conservatore del libro Fondiario di Egna di procedere alle conseguenti iscrizioni tavolari e con condanna della convenuta alla refusione delle spese di lite nel caso di opposizione alle domande attoree.
2. Si costituiva la convenuta eccependo preliminarmente Controparte_6
l'improseguibilità dell'azione per mancato esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria ai sensi dell'art. 5, comma 1 bis, d.lgs. n. 28/2010, ed insistendo nel merito per il rigetto delle domande attoree in quanto infondate, richiamando le disposizioni in materia di c.d. fascia di rispetto ferroviaria di cui al DPR n. 753/80 ed il mancato rilascio delle dichiarazioni di non strumentalità ai sensi dell'art. 15 legge n. 210/1985.
3. Assegnato alla prima udienza termine per l'instaurazione del procedimento di mediazione obbligatoria, le parti richiedevano numerosi rinvii per coltivare la possibilità di una definizione bonaria. Quindi su richiesta di parte attrice il giudice formulava proposta conciliativa. In seguito le parti richiedevano nuovamente rinvii per perfezionare l'intesa raggiunta in sede di mediazione, ovvero non comparivano, salvo comparire all'udienza successiva.
In data 14.02.2025 la convenuta ha quindi dimesso il verbale dell'incontro di mediazione d.d.
10.01.2024 ed ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere.
Parte attrice si è associata alla richiesta di cessazione della materia del contendere.
4. Nel verbale di mediazione d.d. 10.01.2024 si legge quanto segue:
“La mediatrice da atto che le Parti conciliano la controversia in oggetto alle condizioni che seguono:
3
1. Le Parti danno atto che nel frattempo l'arch. ha effettuato tutte le operazioni Persona_2
tecniche e catastali necessarie e che è in corso il relativo accatastamento. Le relative spese preventivate in € 1.700,00 oltre iva saranno a carico delle parti istanti pro quota tra loro.
2. cede e trasferisce in capo alle parti istanti le aree oggetto di causa civile pendente CP_9
presso il Tribunale di Bolzano, RGN. 4027/21, dott. Massimiliano Segarizzi, dietro pagamento di un importo forfettario di € 13.000,00.
3. Le Parti concordano altresì per la cessione alle parti istanti dell'area provvisoriamente individuata con FN2 al prezzo di € 2.664,00 (296mq), come da planimetria che si allega al presente verbale.
4. Le parti istanti si impegnano a fissare appuntamento con il Notaio di Bolzano e di Persona_3
darne comunicazione alla parte invitata.
5. Le Parti si impegnano ad abbandonare la causa sopra indicata a spese compensate a norma dell'art. 309 c.p.c. mediante mancata comparizione all'udienza del 18.01.2024 e alla successiva fissanda.”
Tanto basta a confermare la cessazione della materia del contendere, avendo peraltro le parti chiesto numerosi rinvii per perfezionare l'accordo raggiunto in sede di mediazione, a conferma che la questione controversa è stata risolta;
si veda, ad es., verbale d.d. 21.03.2024.
In accoglimento delle richieste delle parti e in conformità a quanto previsto nel verbale di mediazione, le spese di lite vengono interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1. dichiara la cessazione della materia del contendere;
2. compensa per intero le spese di lite tra le parti.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Bolzano, 26.02.2025
Il Giudice
Massimiliano Segarizzi
4
Prima Sezione Civile
VERBALE D'UDIENZA
N. R.G. 4027/2021
Oggi, 26.02.2025, ore 08.50 innanzi al dott. Massimiliano Segarizzi, sono comparsi:
− per , , , Controparte_1 Controparte_2 CP_3
, : l'Avv. PANCHERI KLAUS e CP_4 Controparte_5
l'Avv. BRUSCIA PIETRO in sostituzione dell'Avv. ZOCCHI ALBERTO e
− per , l'Avv. GUASTI MARIA CARLA, oggi Controparte_6 sostituito dall'Avv. MUSTO UMBERTO
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
I procuratori di parte attrice chiedono dichiararsi la cessazione della materia del contendere.
Il procuratore di parte convenuta chiede dichiararsi la cessazione della materia del contendere.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
Massimiliano Segarizzi
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Bolzano
Prima Sezione Civile
N. R.G. 4027/2021
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Massimiliano Segarizzi ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado promossa da
(C.F. ), rappresentato e difeso dagli Parte_1 C.F._1
Avv.ti Klaus Pancheri e Roland Unterhofer
− (C.F. ), (C.F. Controparte_2 C.F._2 CP_3
), (C.F. ), C.F._3 CP_4 C.F._4
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_5 P.IVA_1
tempore , rappresentati e difesi dall'Avv. Alberto Zocchi CP_2
Parte attrice nei confronti di
(C.F. ), rappresentata e difesa Controparte_7 P.IVA_2 dall'Avv. Maria Carla Guastalli
Parte convenuta con oggetto: proprietà
CONCLUSIONI
Il procuratore di parte attrice conclude come da verbale di data odierna.
Il procuratore di parte convenuta conclude come da verbale di data odierna.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Gli attori hanno convenuto in giudizio chiedendo in via principale Controparte_6
di determinare la linea di confine tra gli immobili p.f. 147/1 in P.T. 272/II, p.f. 147/4 in P.T.
2 886/II, p.ed. 154 in P.T. 232/II, p.f. 77/2 in P.T. 886/II e p.f. e 147/5 in P.T. 1101/II, tutte in
[...]
, di comproprietà degli attori , e , nonché Per_1 CP_1 CP_2 CP_3 CP_4 [...]
, da un lato, e le pp.ff. 147/6, 147/7, 804 e 805 in P.T. 517/II C.C. Controparte_8
Bronzolo di proprietà della società convenuta, dall'altro, secondo il confine naturale di fatto descritto nell'atto introduttivo, ovvero a quel diverso confine che risultasse all'esito di giudizio, e per l'effetto di accorpare alcune aree tavolarmente di proprietà della convenuta alle particelle degli attori.
In subordine, gli attori chiedevano l'accertamento di aver usucapito tutte le aree catastalmente facenti parte delle pp.ff. 147/6, 147/7, 804 e 805 in P.T. 517/II C.C. Bronzolo di proprietà della società convenuta che si trovano di fatto ad est del confine naturale da loro descritto.
Il tutto con ordine al competente Conservatore del libro Fondiario di Egna di procedere alle conseguenti iscrizioni tavolari e con condanna della convenuta alla refusione delle spese di lite nel caso di opposizione alle domande attoree.
2. Si costituiva la convenuta eccependo preliminarmente Controparte_6
l'improseguibilità dell'azione per mancato esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria ai sensi dell'art. 5, comma 1 bis, d.lgs. n. 28/2010, ed insistendo nel merito per il rigetto delle domande attoree in quanto infondate, richiamando le disposizioni in materia di c.d. fascia di rispetto ferroviaria di cui al DPR n. 753/80 ed il mancato rilascio delle dichiarazioni di non strumentalità ai sensi dell'art. 15 legge n. 210/1985.
3. Assegnato alla prima udienza termine per l'instaurazione del procedimento di mediazione obbligatoria, le parti richiedevano numerosi rinvii per coltivare la possibilità di una definizione bonaria. Quindi su richiesta di parte attrice il giudice formulava proposta conciliativa. In seguito le parti richiedevano nuovamente rinvii per perfezionare l'intesa raggiunta in sede di mediazione, ovvero non comparivano, salvo comparire all'udienza successiva.
In data 14.02.2025 la convenuta ha quindi dimesso il verbale dell'incontro di mediazione d.d.
10.01.2024 ed ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere.
Parte attrice si è associata alla richiesta di cessazione della materia del contendere.
4. Nel verbale di mediazione d.d. 10.01.2024 si legge quanto segue:
“La mediatrice da atto che le Parti conciliano la controversia in oggetto alle condizioni che seguono:
3
1. Le Parti danno atto che nel frattempo l'arch. ha effettuato tutte le operazioni Persona_2
tecniche e catastali necessarie e che è in corso il relativo accatastamento. Le relative spese preventivate in € 1.700,00 oltre iva saranno a carico delle parti istanti pro quota tra loro.
2. cede e trasferisce in capo alle parti istanti le aree oggetto di causa civile pendente CP_9
presso il Tribunale di Bolzano, RGN. 4027/21, dott. Massimiliano Segarizzi, dietro pagamento di un importo forfettario di € 13.000,00.
3. Le Parti concordano altresì per la cessione alle parti istanti dell'area provvisoriamente individuata con FN2 al prezzo di € 2.664,00 (296mq), come da planimetria che si allega al presente verbale.
4. Le parti istanti si impegnano a fissare appuntamento con il Notaio di Bolzano e di Persona_3
darne comunicazione alla parte invitata.
5. Le Parti si impegnano ad abbandonare la causa sopra indicata a spese compensate a norma dell'art. 309 c.p.c. mediante mancata comparizione all'udienza del 18.01.2024 e alla successiva fissanda.”
Tanto basta a confermare la cessazione della materia del contendere, avendo peraltro le parti chiesto numerosi rinvii per perfezionare l'accordo raggiunto in sede di mediazione, a conferma che la questione controversa è stata risolta;
si veda, ad es., verbale d.d. 21.03.2024.
In accoglimento delle richieste delle parti e in conformità a quanto previsto nel verbale di mediazione, le spese di lite vengono interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1. dichiara la cessazione della materia del contendere;
2. compensa per intero le spese di lite tra le parti.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Bolzano, 26.02.2025
Il Giudice
Massimiliano Segarizzi
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