Articolo 24 della Legge 27 febbraio 1985, n. 52
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2 settembre 1985
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25 novembre 2001
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1 dicembre 2007
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1 febbraio 2017
Art. 24. (( 1. Nelle conservatorie l'orario di apertura al pubblico di cui all' articolo 2677 del codice civile e' fissato dalle ore 8,30 alle ore 13 dei giorni feriali, con esclusione del sabato. Le ispezioni nei registri immobiliari e il rilascio di copie di formalita' e di certificazioni possono essere effettuati, oltre che nell'orario di apertura al pubblico di cui al periodo precedente, anche negli orari pubblicati nel sito internet dell'Agenzia delle entrate.
2. Fino alla soppressione dei servizi di cassa degli uffici, nell'ultimo giorno lavorativo del mese l'orario per i servizi al pubblico e' limitato fino alle ore 11 )) --------------- AGGIORNAMENTO (2)
Il D.L. 25 settembre 2001, n. 350 convertito con modificazioni con la L. 29 novembre 2001, n. 409 ha disposto che: "In deroga a quanto stabilito dall' articolo 24, primo comma, della legge 27 febbraio 1985, n. 52 , gli uffici provinciali dell'Agenzia del territorio restano chiusi al pubblico il 29 ed il 31 dicembre 2001. Agli effetti di quanto previsto dall'articolo 24, secondo comma, della citata legge n. 52 del 1985, il giorno 28 dicembre 2001 e' considerato ultimo giorno lavorativo."
Entrata in vigore il 1 febbraio 2017
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