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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Benevento, sez. II, sentenza 16/02/2026, n. 137 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Benevento |
| Numero : | 137 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 137/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BENEVENTO Sezione 2, riunita in udienza il 16/12/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
RINALDI MARILISA, Giudice monocratico in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 522/2025 depositato il 11/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Andreani Tributi Srl - 01412920439
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 5363 1 TARI
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1098/2025 depositato il
22/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente: Come da atti e verbale di causa Resistente: Come da atti e verbale di causa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Ricorrente_1 a r. l., in persona del legale rappresentante pro tempore, ha impugnato l'avviso di accertamento n. 5363/1 del 14 marzo 2025, per presunto mancato pagamento di TARI, per un importo di euro 5.360,0, emesso a seguito di un presunto sollecito di pagamento n. 7512 del 28 dicembre 2024.
L'istante ha eccepito:
1. la carenza di legittimazione attiva dell'Andreani Tributi S.r.l.;
2. la nullità dell'atto per incompetenza territoriale del concessionario con sede in Corridonia (Marche), in territorio diverso ove è sita la sede sociale della contribuente (Benevento);
3. la nullità dell'atto impugnato per inesistenza di valido atto presupposto;
4. l'assenza di chiarezza e di adeguata motivazione dell'atto impugnato perché privo di elementi idonei nella individuazione catastale dell'immobile, nella determinazione delle superfici calcolate e delle somme dovute, nella indicazione della tipologia della tariffa applicata nonché delle modalità di calcolo delle spese di riscossione, delle sanzioni e delle informazioni relative alla consegna dei sottesi ruoli.
L'Andreani Tributi S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, concessionaria del servizio di riscossione ed accertamento tributi per il Comune di Benevento, si è costituita in giudizio ed ha resistito alla domanda evidenziando la ritualità del proprio operato.
Parte resistente ha evidenziato che:
- Andreani Tributi S.r.l. è concessionaria per la riscossione delle entrate tributarie del Comune di Benevento in forza del contratto Rep. 15921 del 16.11.2018 ed è società privata abilitata ad operare su tutto il territorio nazionale;
- il contratto citato espressamente prevede che, in materia di esecuzione, Andreani Tributi S.r.l. agisce per conto dell'Organismo Straordinario di Liquidazione del Comune di Benevento e sotto il suo controllo (art. 2); d'altro canto, la presenza dell'organismo di liquidazione non priva il Comune di ogni capacità di agire;
- l'atto impugnato pur non necessitando della notifica di un atto prodromico è stato preceduto dalla notifica dell'avviso bonario (la c.d. “bolletta”) del tutto ignorato dalla debitrice;
- a seguito della verifica del protrarsi dell'inadempimento da parte di Ricorrente_1 . che gestisce un ristorante in Indirizzo_1 a Benevento, si è proceduto alla preliminare notifica, a mezzo pec, di un sollecito bonario di pagamento, privo di sanzioni, ricevuto dalla contribuente il 29 agosto 2024; successivamente,è stato emesso l'avviso di accertamento n. 5363 del 14 marzo 2025;
- l'atto impositivo emesso da Andreani Tributi S.r.l. è stato prodotto in conformità alla normativa vigente, tramite sistemi informativi automatizzati e, nello specifico, sottoscritto “a stampa” da parte del legale rappresentante della società concessionaria e non necessita di attestazione di conformità all'originale. -la normativa cdi riferimento non prevede alcuna particolare formalità per la sottoscrizione, come invece stabilito, per esempio, ai fini dell'accertamento delle imposte sui redditi (cfr. art. 42 del D.p.r. n. 600/1973;
Corte di Cassazione, sezione tributaria, sentenze n.14626 del 10.11.2000 e n.14195 del 27.10.2000).
Il 5 dicembre 2025 parte attrice ha depositato memoria illustrativa.
All'esito della camera di consiglio, la Corte ha definito il giudizio, come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va respinto.
Parte resistente ha depositato:
1. il contratto di concessione n.15921 del 16 dicembre 2018, stipulato con il Comune di Benevento nonché contratto di concessione - integrazione (del primo contratto) stipulato il 25 novembre 2021, nonché delibera del consiglio comunale del 19 aprile 2021 che ha previsto la proroga della scadenza contrattuale( con scadenza al 09/05/2025; il contratto contempla espressamente la tutela della sfera giudica dell'Associazione_2, nel momento in cui, esternando l'avvenuta dichiarazione del dissesto, prevede che «la fase di esecuzione del contratto sarà coordinata dal Presidente dell'Associazione_2 o da altro funzionario da lui designato per le entrate di competenza».
2. l'atto di nomina di Nominativo_1 a responsabile della gestione dei tributi registrato il 15 luglio 2024 con atto Repertorio n. 52314, così assolvendo il proprio onere di documentare la qualità della società e dello stesso Nominativo_1.
L'avviso di accertamento emesso dall'Andreani Tributi S.r.l. è correttamente motivato;
l'avviso in questione individua esattamente l'immobile, con gli estremi catastali, le somme calcolate secondo le tariffe, la superficie, la misura di sanzioni ed interessi;
chiaro è, dunque, il suo contenuto sull'an e sul quantum debeatur.
Il contribuente ha esercitato puntualmente il diritto di difesa;
pertanto, la doglianza non può essere condivisa, così come la eccezione sulla erroneità del calcolo degli interessi e delle sanzioni perché generica.
L'avviso di accertamento non presuppone a pena di nullità il preventivo contraddittorio.
In ogni caso parte resistente ha provato con idonea documentazione di avere inviato alla società contribuente il sollecito di pagamento tari n.7512 del 28 agosto 2024 notificato alla società debitrice il 29 agosto 2024 e mai opposto;
la pretesa si è, quindi, cristallizzata.
Per le ragioni innanzi esplicate, il ricorso va respinto;
devono ritenersi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi ed i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, sono incompatibili con la soluzione adottata e con il percorso argomentativo seguito.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, rigetta il ricorso e condanna parte attrice al pagamento delle spese processuali in favore della società resistente che liquida in complessivi euro 400,00, oltre accessori di legge, se dovuti.
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BENEVENTO Sezione 2, riunita in udienza il 16/12/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
RINALDI MARILISA, Giudice monocratico in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 522/2025 depositato il 11/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Andreani Tributi Srl - 01412920439
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 5363 1 TARI
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1098/2025 depositato il
22/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente: Come da atti e verbale di causa Resistente: Come da atti e verbale di causa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Ricorrente_1 a r. l., in persona del legale rappresentante pro tempore, ha impugnato l'avviso di accertamento n. 5363/1 del 14 marzo 2025, per presunto mancato pagamento di TARI, per un importo di euro 5.360,0, emesso a seguito di un presunto sollecito di pagamento n. 7512 del 28 dicembre 2024.
L'istante ha eccepito:
1. la carenza di legittimazione attiva dell'Andreani Tributi S.r.l.;
2. la nullità dell'atto per incompetenza territoriale del concessionario con sede in Corridonia (Marche), in territorio diverso ove è sita la sede sociale della contribuente (Benevento);
3. la nullità dell'atto impugnato per inesistenza di valido atto presupposto;
4. l'assenza di chiarezza e di adeguata motivazione dell'atto impugnato perché privo di elementi idonei nella individuazione catastale dell'immobile, nella determinazione delle superfici calcolate e delle somme dovute, nella indicazione della tipologia della tariffa applicata nonché delle modalità di calcolo delle spese di riscossione, delle sanzioni e delle informazioni relative alla consegna dei sottesi ruoli.
L'Andreani Tributi S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, concessionaria del servizio di riscossione ed accertamento tributi per il Comune di Benevento, si è costituita in giudizio ed ha resistito alla domanda evidenziando la ritualità del proprio operato.
Parte resistente ha evidenziato che:
- Andreani Tributi S.r.l. è concessionaria per la riscossione delle entrate tributarie del Comune di Benevento in forza del contratto Rep. 15921 del 16.11.2018 ed è società privata abilitata ad operare su tutto il territorio nazionale;
- il contratto citato espressamente prevede che, in materia di esecuzione, Andreani Tributi S.r.l. agisce per conto dell'Organismo Straordinario di Liquidazione del Comune di Benevento e sotto il suo controllo (art. 2); d'altro canto, la presenza dell'organismo di liquidazione non priva il Comune di ogni capacità di agire;
- l'atto impugnato pur non necessitando della notifica di un atto prodromico è stato preceduto dalla notifica dell'avviso bonario (la c.d. “bolletta”) del tutto ignorato dalla debitrice;
- a seguito della verifica del protrarsi dell'inadempimento da parte di Ricorrente_1 . che gestisce un ristorante in Indirizzo_1 a Benevento, si è proceduto alla preliminare notifica, a mezzo pec, di un sollecito bonario di pagamento, privo di sanzioni, ricevuto dalla contribuente il 29 agosto 2024; successivamente,è stato emesso l'avviso di accertamento n. 5363 del 14 marzo 2025;
- l'atto impositivo emesso da Andreani Tributi S.r.l. è stato prodotto in conformità alla normativa vigente, tramite sistemi informativi automatizzati e, nello specifico, sottoscritto “a stampa” da parte del legale rappresentante della società concessionaria e non necessita di attestazione di conformità all'originale. -la normativa cdi riferimento non prevede alcuna particolare formalità per la sottoscrizione, come invece stabilito, per esempio, ai fini dell'accertamento delle imposte sui redditi (cfr. art. 42 del D.p.r. n. 600/1973;
Corte di Cassazione, sezione tributaria, sentenze n.14626 del 10.11.2000 e n.14195 del 27.10.2000).
Il 5 dicembre 2025 parte attrice ha depositato memoria illustrativa.
All'esito della camera di consiglio, la Corte ha definito il giudizio, come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va respinto.
Parte resistente ha depositato:
1. il contratto di concessione n.15921 del 16 dicembre 2018, stipulato con il Comune di Benevento nonché contratto di concessione - integrazione (del primo contratto) stipulato il 25 novembre 2021, nonché delibera del consiglio comunale del 19 aprile 2021 che ha previsto la proroga della scadenza contrattuale( con scadenza al 09/05/2025; il contratto contempla espressamente la tutela della sfera giudica dell'Associazione_2, nel momento in cui, esternando l'avvenuta dichiarazione del dissesto, prevede che «la fase di esecuzione del contratto sarà coordinata dal Presidente dell'Associazione_2 o da altro funzionario da lui designato per le entrate di competenza».
2. l'atto di nomina di Nominativo_1 a responsabile della gestione dei tributi registrato il 15 luglio 2024 con atto Repertorio n. 52314, così assolvendo il proprio onere di documentare la qualità della società e dello stesso Nominativo_1.
L'avviso di accertamento emesso dall'Andreani Tributi S.r.l. è correttamente motivato;
l'avviso in questione individua esattamente l'immobile, con gli estremi catastali, le somme calcolate secondo le tariffe, la superficie, la misura di sanzioni ed interessi;
chiaro è, dunque, il suo contenuto sull'an e sul quantum debeatur.
Il contribuente ha esercitato puntualmente il diritto di difesa;
pertanto, la doglianza non può essere condivisa, così come la eccezione sulla erroneità del calcolo degli interessi e delle sanzioni perché generica.
L'avviso di accertamento non presuppone a pena di nullità il preventivo contraddittorio.
In ogni caso parte resistente ha provato con idonea documentazione di avere inviato alla società contribuente il sollecito di pagamento tari n.7512 del 28 agosto 2024 notificato alla società debitrice il 29 agosto 2024 e mai opposto;
la pretesa si è, quindi, cristallizzata.
Per le ragioni innanzi esplicate, il ricorso va respinto;
devono ritenersi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi ed i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, sono incompatibili con la soluzione adottata e con il percorso argomentativo seguito.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, rigetta il ricorso e condanna parte attrice al pagamento delle spese processuali in favore della società resistente che liquida in complessivi euro 400,00, oltre accessori di legge, se dovuti.