Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bologna, sez. I, sentenza 23/12/2025, n. 1644 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bologna |
| Numero : | 1644 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01644/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01695/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1695 del 2025, proposto da
Sirio S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco PA Bello, Piergiuseppe Otranto, Giacomo Gargano, Mattia Mescieri, Sebastiano Berardino Santarelli, Danilo De Benedittis, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Giustizia - Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria Emilia Romagna, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Bologna, domiciliata in Bologna, via A. Testoni, 6;
nei confronti
PA AR S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Giovanni Vaglio, Rossella Dardano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Rem S.r.l., non costituita in giudizio;
per l'annullamento
della decisione implicita assunta dal Provveditorato di accoglimento delle richieste di oscuramento delle offerte tecniche presentate dai concorrenti in sede di partecipazione alla procedura di gara “finalizzata alla conclusione di un Accordo quadro per l’affidamento - con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi del combinato disposto degli articoli 59, 71 e 108 del D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e ss. mm. ii. – dell’Appalto di fornitura del Vitto dei detenuti ed internati ristretti negli Istituti penitenziari per adulti di Parma e Piacenza della regione Emilia-Romagna – CIG B7284F3E44”, così come desumibile:
−dal decreto n. 1323 del 17 novembre 2025 recante “Determina di aggiudicazione-efficacia” con il quale il Provveditorato ha disposto l’aggiudicazione della Gara in favore della società PA AR s.r.l.;
−dalla nota prot. 56091.U del 17 novembre 2025, con la quale il Provveditorato ha comunicato l’intervenuta aggiudicazione della procedura di gara agli altri operatori economici;
−dalla nota prot. 56916.U del 21 novembre 2025 recante “Trasmissione atti di gara”, con la quale il Provveditorato (i) ha comunicato di aver caricato la documentazione di gara – in modo parziale e in versione oscurata – relativa alla società PA AR s.r.l. (prima in graduatoria) nella sezione “Gestione pacchetti documentati” della piattaforma “Acquisti in rete” di Consip s.p.a.; e (ii) ha osteso – in modo parziale e in versione oscurata – l’offerta della società Rem s.r.l. (seconda in graduatoria), trasmettendola a mezzo pec, unitamente a quella dei restanti concorrenti;
−da tutti gli atti ad essi presupposti, connessi, collegati e consequenziali, ivi inclusi il bando di gara pubblicato in G.U.U.E. n. OJ 108/2025 del 6 giugno 2025 e in G.U.R.I. n. 108-367922 del 6 giugno 2025 relativo alla “procedura di Gara con procedura aperta dematerializzata, in ambito europeo, finalizzata alla conclusione di un Accordo quadro per l’affidamento - con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi del combinato disposto degli articoli 59, 71 e 108 del D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e ss. mm. ii. – dell’Appalto di fornitura del Vitto dei detenuti ed internati ristretti negli Istituti penitenziari per adulti di Parma e Piacenza della regione Emilia-Romagna – CIG B7284F3E44”, il disciplinare di gara, il capitolato prestazionale, l’appendice 1 al capitolato prestazionale, l’appendice 2 al capitolato prestazionale, tutti i verbali di gara della commissione giudicatrice, nonché tutti gli atti relativi al sub-procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta, ancorché non conosciuti dalla Società.
nonché per l’accertamento del diritto dell’odierna ricorrente ad accedere e prendere visione – in versione integrale e non oscurata – delle offerte presentate dai primi cinque concorrenti e, in particolare, di quelle di PA AR s.r.l. e di EM s.r.l., rispettivamente classificate in prima e seconda posizione;
e per la condanna delle amministrazioni resistenti all’ostensione integrale delle offerte tecniche presentate dai primi cinque concorrenti e, in particolare, di quelle di PA AR s.r.l. e di EM s.r.l., mediante visione e/o estrazione di copia delle stesse.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Giustizia e di PA AR S.r.l. e di Ministero della Giustizia Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria Emilia Romagna;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2025 il dott. SS AL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso ai sensi dell’art. 36, comma 4, del D.Lgs n. 36/2023 e dell’art. 116 CPA, depositato in data 27.11.2025, la società Sirio SR ha esposto, per quanto qui rileva, quanto segue:
-il Provveditorato Regionale per l’amministrazione penitenziaria della Regione Emilia Romagna ha indetto una procedura per la conclusione di un accordo quadro per l’affidamento dell’Appalto di fornitura del vitto per detenuti e internati ristretti negli Istituti penitenziari per adulti, da svolgersi mediante l’approvvigionamento e consegna di derrate alimentari necessarie al confezionamento di pasti giornalieri completi, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, con un punteggio massimo attribuibile pari a 70 punti per l’offerta tecnica e 30 per l’offerta economica;
-le offerte tecniche sarebbero state valutate dalla Commissione giudicatrice sulla base di criteri c.d. “on/off” (criteri sub lett. a), b), c) e) e f) dell’art. 18.1 Disciplinare) e di un criterio discrezionale inerente le “ Soluzioni tecnico-gestionali ed elementi organizzativi per il potenziamento dell’efficacia dei controlli - fino a 18 punti ”, declinato nel sub criterio e negli elementi di valutazione ivi indicati e con attribuzione dei relativi punteggi in relazione al “Progetto tecnico” presentato dai concorrenti, sulla base dei giudizi e relativi coefficienti parimenti ivi indicati (criterio sub lett. d) dell’art. 18.1. Disciplinare);
-pertanto, al netto dei criteri di valutazione di tipo “on/off”, la parte centrale dell’offerta tecnica consisteva nella presentazione del Progetto in questione cui era connesso l’attribuzione di un rilevante punteggio pari a quasi il 30% del solo valore complessivo riconoscibile all’offerta tecnica;
-all’esito delle operazioni di gara la Commissione giudicatrice ha predisposto la graduatoria provvisoria, nella quale la ricorrente è risultata terza con una differenza in termini di punteggio assoluto pari a solo 0,5765 dalla prima in graduatoria (società PA AR SR);
-dopo aver espletato la verifica di anomalia delle offerte dei primi cinque classificati (senza fornire alcuna evidenza delle valutazioni svolte), la Commissione giudicatrice ha concluso le operazioni di gara confermando la società PA AR s.r.l. in prima posizione e il Provveditorato ha adottato il decreto n. 1323 del 17.11.2025 di aggiudicazione della gara in favore di suddetta società, dandone comunicazione agli altri operatori economici;
-in sede di comunicazione di aggiudicazione il Provveditorato non ha, però, dato atto – come, invece, avrebbe dovuto – delle valutazioni e/o decisioni in merito alle richieste di oscuramento formulate dagli operatori economici con riferimento alle offerte presentante in gara, in violazione dell’art. 36, comma 3, del D.Lgs n. 36/2023;
-in data 21.11.2025, il Provveditorato ha comunicato di aver caricato la documentazione di gara di PA AR SR nella sezione dedicata della piattaforma “ Acquisti in rete ” di Consip s.p.a. e ha trasmesso, a mezzo pec, copia degli atti di gara degli altri concorrenti (inclusa la società EM SR, seconda graduata), ma in entrambi i casi tutta la documentazione è stata ostesa solo parzialmente e, con particolare riferimento alle offerte tecniche, in maniera quasi integralmente oscurata;
-il quasi totale oscuramento delle offerte tecniche di PA AR SR e di EM SR –rispettivamente, prima e seconda classificate - determina l’impossibilità di verificare se l’attribuzione del punteggio da parte della Commissione sia avvenuta correttamente, tenuto conto delle caratteristiche dei singoli progetti tecnici offerti, con grave pregiudizio per la ricorrente.
Tanto premesso, la ricorrente ha dedotto i seguenti vizi: “ violazione e falsa applicazione degli artt. 35 e 36 del d.lgs. n. 36/2023. violazione e falsa applicazione del paragrafo 27 del disciplinare di gara. violazione dei principi del risultato, di speditezza e non aggravamento del procedimento di gara, nonché di pubblicità e trasparenza. violazione del diritto di difesa ex art. 24 cost. e dei connessi diritti di accesso agli atti di gara. eccesso di potere in tutte le sue figure sintomatiche e in particolare carenza di motivazione, per difetto di istruttoria, travisamento ed erronea valutazione dei fatti, nonché illogicità manifesta “; in estrema sintesi, la ricorrente ha lamentato, da un lato, la evidente violazione dell’art. 36, comma 3, del D.Lgs. n. 36/2023 per omissione di qualunque considerazione in ordine alle richieste di oscuramento e, dall’altro, per totale insussistenza dei presupposti legittimanti l’oscuramento, come emergerebbe dalle ragioni esposte da PA AR SR e da EM SR nelle rispettive istanze di oscuramento, ragioni del tutto inidonee a comprovare le esigenze di riservatezza/oscuramento. La ricorrente ha, altresì, precisato che il contenuto delle relazioni oscurate e oggetto della domanda di accesso sarebbe indispensabile per verificare la legittimità dell’attribuzione dei punteggi nei confronti della prima e della seconda in graduatoria, tenuto conto dell’esiguità del margine di scarto dei punteggi complessivi assegnati ai primi tre graduati.
Con atto meramente formale si è costituito in giudizio il Ministero della Giustizia con il patrocinio dell’Avvocatura dello Stato.
Anche PA AR SR si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso.
Alla camera di consiglio del 17 dicembre 2025 il ricorso è passato in decisione, come da verbale di causa.
Il ricorso è fondato e va accolto.
L’art. 35, comma 4, del D.Lgs n. 36/2023, per quanto qui rileva, dispone che “ Fatta salva la disciplina prevista per i contratti secretati o la cui esecuzione richiede speciali misure di sicurezza, e salvo quanto disposto dal comma 5, il diritto di accesso e ogni forma di divulgazione:
a) possono essere esclusi in relazione alle informazioni fornite nell'ambito dell'offerta o a giustificazione della medesima che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici o commerciali, anche risultanti da scoperte, innovazioni, progetti tutelati da titoli di proprietà industriale, nonché di contenuto altamente tecnologico (…) ”; il successivo comma 5 dispone che “ In relazione all'ipotesi di cui al comma 4, lettere a) e b), numero 3), è consentito l'accesso al concorrente, se indispensabile ai fini della difesa in giudizio dei propri interessi giuridici rappresentati in relazione alla procedura di gara ”; l’art. 36, per quanto di interesse, dispone che “ 1. L'offerta dell'operatore economico risultato aggiudicatario, i verbali di gara e gli atti, i dati e le informazioni presupposti all'aggiudicazione sono resi disponibili, attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale di cui all'articolo 25 utilizzata dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, a tutti i candidati e offerenti non definitivamente esclusi contestualmente alla comunicazione digitale dell'aggiudicazione ai sensi dell'articolo 90.
2. Agli operatori economici collocatisi nei primi cinque posti in graduatoria sono resi reciprocamente disponibili, attraverso la stessa piattaforma, gli atti di cui al comma 1, nonché le offerte dagli stessi presentate.
3. Nella comunicazione dell'aggiudicazione di cui al comma 1, la stazione appaltante o l'ente concedente dà anche atto delle decisioni assunte sulle eventuali richieste di oscuramento di parti delle offerte di cui ai commi 1 e 2, indicate dagli operatori ai sensi dell'articolo 35, comma 4, lettera a).
4. Le decisioni di cui al comma 3 sono impugnabili ai sensi dell'articolo 116 del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato I al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, con ricorso notificato e depositato entro dieci giorni dalla comunicazione digitale della aggiudicazione. Le parti intimate possono costituirsi entro dieci giorni dal perfezionamento nei propri confronti della notifica del ricorso (…) ”.
Tanto premesso in ordine al quadro normativo di riferimento, sotto un primo profilo si osserva che, come denunciato dalla ricorrente, l’Amministrazione ha violato l’art. 36, comma 3, del D.Lgs n. 36/2023, avendo del tutto omesso di dare atto, nella comunicazione di aggiudicazione, delle decisioni assunte sulle richieste di oscuramento delle offerte rese dagli operatori economici ai sensi dell’art. 35, comma 4, lett. a).
Come visto, la Stazione appaltante è obbligata, al momento della comunicazione dell’aggiudicazione, a mettere a disposizione dei primi cinque classificati nella procedura, oltre ai verbali di gara, gli atti, i dati e le informazioni presupposti all’aggiudicazione, anche le offerte degli altri quattro concorrenti, salvo procedere all’oscuramento di queste nelle parti che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell’offerente, segreti tecnici o commerciali. Per quanto in relazione alla problematica della decorrenza del termine per impugnare le decisioni in merito all’oscuramento, è stato autorevolmente rilevato che “laddove la decisione assunta sulla richiesta di oscuramento non sia comunicata contestualmente alla comunicazione dell'aggiudicazione (….) non si può desumere implicitamente dalla mera comunicazione dell'aggiudicazione, da cui non trapeli né la richiesta di oscuramento né alcun elemento in tal senso. Una diversa interpretazione, oltre a collidere con il diritto di difesa, costituzionalmente garantivo, finirebbe per contrastare con la ratio legis della nuova disciplina sull'accesso nelle gare pubbliche, che mira ad evitare ricorsi al buio, onerando i concorrenti di un'immediata reazione giudiziaria (…)” ( Consiglio di Stato, sez. V, 24 marzo 2025, n. 2384; in senso analogo anche Consiglio di Stato, sez. III, 25 luglio 2025, n. 6620 ).
Peraltro, non solo l’Amministrazione, nella comunicazione di aggiudicazione, non ha dato atto delle decisioni assunte sulle richieste di oscuramento delle offerte rese dagli operatori economici, ma nemmeno può dirsi ottemperato tale obbligo con la successiva attività compiuta il 21.11.2025 e sopra ricordata, atteso che le offerte sono state rese disponibili in maniera quasi integralmente oscurata, senza alcuna considerazione in merito e senza alcun riferimento alla (doverosa) “motivata e comprovata dichiarazione dell’offerente”.
Già sotto tale profilo, pertanto, le censure di parte ricorrente sono fondate.
Anche con riferimento al merito della vicenda le doglianze di parte ricorrente vanno accolte.
La giurisprudenza formatasi sull’art. 53 del D.Lgs. n. 50/2016 – la cui disciplina sostanziale (in disparte il piano processuale, parzialmente diverso) non presenta marcate differenza con quella recata dall’art. 35 del D.lgs. n. 36/2023 – ha chiarito che “<il limite alla ostensibilità a quella parte dell’offerta relativa ai segreti tecnici e commerciali è poi espressamente subordinato all’allegazione di “motivata e comprovata dichiarazione”, mediante la quale si dimostri l’effettiva sussistenza di un segreto industriale o commerciale meritevole di salvaguardia>, e che <le esigenze di segretezza tecnica o commerciale sono meritevoli di tutela solo per le singole informazioni - da oscurare - sottoposte a tutela industriale o commerciale, che siano puntualmente e motivatamente indicate dall’impresa controinteressata e valutate dall’amministrazione, in modo adeguatamente motivato e sulla base di un’idonea istruttoria> (….). E’ stato ulteriormente precisato che <…l’offerente interessato deve non soltanto motivare ma anche “comprovare” la sussistenza di un segreto, … a suo carico il preciso onere di individuare concretamente all’interno dell’offerta le specifiche “informazioni” da tutelare e di dimostrare l’effettiva sussistenza di un segreto industriale o commerciale meritevole di salvaguardia > (v.si CdS sez. V, 29.11.2022, n. 10498; T.A.R. Roma sez. I, 31.01.2023, n. 1723; T.A.R. Roma sez. II, 25.03.2022, n. 3394). In altre parole, non è sufficiente, ai fini della limitazione del diritto di accesso di una concorrente in una gara pubblica agli atti ed ai documenti tecnici della controinteressata aggiudicataria, l’affermazione che questi ultimi attengono, genericamente, al proprio <know how>, bensì è necessario che sussista una informazione “precisamente individuata, che sia suscettibile di sfruttamento economico (in grado di garantire un vantaggio concorrenziale all’operatore nel mercato di riferimento) e presenti effettivi e comprovabili caratteri di segretezza oggettiva (non conoscenza o facile accessibilità da parte di altri operatori del settore) e soggettiva (protezione mediante misure organizzative o tecnologiche, o accordi contrattuali)” (in tal senso, tra le tante, TAR Lazio, Roma, sez. I bis, 2 ottobre 2024, n. 17079 ).
Dunque, ai fini della limitazione del diritto di accesso di un concorrente in una gara pubblica agli atti e ai documenti tecnici della controinteressata aggiudicataria, non è sufficiente l’affermazione che questi ultimi attengono al proprio know how , ma è necessario che sussista una informazione specificatamente individuata, suscettibile di sfruttamento economico, in grado di garantire un vantaggio concorrenziale all’operatore nel mercato di riferimento e che la stessa presenti effettivi e comprovabili caratteri di segretezza oggettiva. In difetto di tali comprovabili caratteri di segretezza oggettiva, nel bilanciamento dei contrapposti interessi sottesi all’accesso agli atti, la trasparenza assoluta delle gare pubbliche è principio prevalente rispetto al know how dei singoli concorrenti.
Tanto precisato in linea generale, si osserva che la società PA AR SR (prima classificata) nella propria istanza di oscuramento, in relazione al ricordato criterio sub d) relativo al Progetto tecnico, ha chiesto “ l’esclusione dall’accesso in considerazione della circostanza che il progetto gestionale è già esistente per la PA AR e viene personalizzato di volta in volta per le esigenze diverse nei vari appalti. Studiato e personalizzato potrebbe essere utilizzato da soggetti terzi per lo sviluppo di modelli di organizzazione analoghi in altre procedure “.
Ebbene, appare del tutto evidente la totale genericità della motivazione sottesa alla richiesta di oscuramento e, quindi, la sua inidoneità a supportare la richiesta medesima, in relazione alla quale, peraltro, l’Amministrazione non ha effettuato alcuna valutazione.
EM SR, seconda classificata, nella propria istanza di oscuramento, ha fatto riferimento a contenuti di natura a confidenziale, quali “- Dettagli sulla presenza territoriale dell’azienda che rappresentano un vantaggio competitivo in termini di capacità logistica e prontezza operativa nei confronti degli istituti penitenziari; -Descrizione dei principi organizzativi e delle soluzioni migliorative sviluppate internamente, frutto di know-how esclusivo e di investimenti in ricerca, esperienza e innovazione gestionale; -Metodologie operative e processi interni, sviluppati da personale tecnico altamente specializzato che sono parte integrante del nostro valore competitivo e non accessibili pubblicamente; - Informazioni su fornitori e partner commerciali, con cui sussistono rapporti strategici anche in esclusiva, la cui divulgazione comprometterebbe la riservatezza degli accordi e delle strategie aziendali; -Politiche aziendali interne, strategie gestionali, che rappresentano una componente distintiva e competitiva dell’offerta tecnica ”; ha, poi, evidenziato che “ l’Offerta Tecnica contiene informazioni riservate e sensibili, la cui divulgazione potrebbe pregiudicare concretamente la riservatezza aziendale “.
Ebbene, anche tali rilevi, per quanto più articolati rispetto a quanto esposto dalla prima classificata, non sono comunque idonei a supportare la richiesta di oscuramento (praticamente totale) del Progetto tecnico, essendo comunque privi di effettiva specificità e, quindi, inadeguati a comprovare le esigenze di riservatezza/oscuramento.
Come correttamente rilevato dalla ricorrente, invero, tali argomentazioni costituiscono un generico riferimento ad aspetti e caratteristiche ordinari relativi all’organizzazione e alla gestionale della realtà imprenditoriale dell’operatore economico e non danno conto di quegli specifici elementi tecnici del servizio offerto che, se conosciuti da altri concorrenti, ne pregiudicherebbero del tutto l’originalità.
In buona sostanza, va rilevato che i “ segreti ” (tecnici o commerciali che siano) sono cosa diversa dalle più generiche cognizioni e/o competenze (cd. “abilità lavorative”) possedute da un operatore economico per svolgere in modo ottimale un’attività o una professione.
A tale proposito non pare fuori luogo aggiungere che l’appalto di cui si discute attiene ad un settore -quello della fornitura del vitto per detenuti negli Istituti penitenziari -che mal si concilia con la sussistenza e configurabilità di posizione soggettive tutelabili di segretezza tecnica o privativa industriale, stante la natura tendenzialmente standardizzata del servizio, vincolata da criteri uniformi e da svolgersi mediante l’approvvigionamento e consegna di derrate alimentari necessarie al confezionamento di pasti giornalieri completi, in conformità ai criteri ambientali minimi (CAM) di cui al decreto del Ministero dell’ambiente della tutela del territorio e del mare n. 65/2020 (in tal senso anche TAR Campania, Napoli, sez. IV, 13 ottobre 2025, n. 6711; Id., 8 settembre 2025, n. 6089 ).
Quanto al requisito della c.d. “stretta indispensabilità”, come già evidenziato nella parte in fatto, la ricorrente si è collocata terza con un punteggio di solo 0,5765 di differenza dalla prima in graduatoria (società PA AR SR) nell’ambito di una procedura da aggiudicarsi in base all’offerta economicamente più vantaggiosa con 70 punti destinati all’offerta tecnica, con la conseguenza che la strumentalità dei documenti richiesti rispetto all’esercizio del diritto alla tutela giurisdizionale è da ritenersi pressoché in re ipsa , specie tenendo conto del fatto che la Stazione appaltante ha oscurato quasi integralmente il Progetto tecnico senza fornire alcuna motivazione all’infuori della pedissequa adesione all’istanza di oscuramento presentata dai primi due classificati (in tal senso Consiglio di Stato, sez. III, 25 luglio 2025, n.6620 ).
In conclusione, nel caso in esame vi è stato un immotivato e quasi totale oscuramento del Progetto tecnico dei primi due classificati, sulla base di dichiarazioni di oscuramento generiche, inidonee a soddisfare i requisiti enucleati nel tempo dalla giurisprudenza per i segreti tecnici, commerciali o industriali, ossia di “ informazione specificatamente individuata, suscettibile di sfruttamento economico, in grado di garantire un vantaggio concorrenziale all'operatore nel mercato di riferimento e che la stessa presenti effettivi e comprovabili caratteri di segretezza oggettiva "” (in tan senso Consiglio di Stato n. 6620/2025 cit. ).
In conclusione il ricorso è fondato e va accolto con conseguente condanna dell'Amministrazione resistente all’ostensione integrale dei documenti richiesti dal ricorrente, come sopra meglio chiarito, in relazione ai primi due classificati PA AR SR e EM SR.
Sussistono giustificati motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, nei termini di cui in motivazione e, per l’effetto, condanna l’Amministrazione resistente alla ostensione dei documenti richiesti.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
PA AR, Presidente
SS AL, Consigliere, Estensore
PA Nasini, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| SS AL | PA AR |
IL SEGRETARIO