CGT1
Sentenza 22 gennaio 2026
Sentenza 22 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXXV, sentenza 22/01/2026, n. 914 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 914 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 914/2026
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 35, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
MISITI VITTORIO, Giudice monocratico in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2867/2025 depositato il 28/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Viale Ostiense 131/l 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Aequa Roma S.p.a. - 08670661001
elettivamente domiciliato presso Via Ostiense, 131/t 00100 Roma RM
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 301876 IMU 2023
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 577/2026 depositato il
22/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso debitamente notificato al Comune di Roma Capitale - Dipartimento Risorse Economiche - Direzione Entrate Tributarie e Aequa Roma S.p.A., tempestivamente depositato, Ricorrente_1 adiva questa CGT onde ottenere l'annullamento dell'avviso di accertamento notificato in data 31 ottobre 2024, meglio indicato in epigrafe.
A motivo del gravame deduceva: carenza di motivazione dell'atto impugnato;
erroneità del presupposto del tributo.
Concludeva parte ricorrente chiedendo di annullare l'atto impugnato.
Si costituiva in giudizio il Comune di Roma Capitale, ribadendo la legittimità del proprio operato;
invece, non si costituiva in giudizio Aequa Roma S.p.A., nonostante la regolarità della notifica.
All'odierna udienza, la Corte, in camera di consiglio, decideva la controversia come da dispositivo di seguito trascritto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte ritiene che il ricorso sia infondato.
La Corte osserva quanto segue.
La doglianza relativa alla carenza di motivazione è priva di pregio.
Sul piano sostanziale e dei requisiti necessari, l'atto deve indicare, anche sinteticamente, le ragioni che hanno comportato l'emissione dell'avviso nonché i presupposti di fatto e di diritto cui lo stesso si riferisce.
Tale principio è stato recepito anche dall'art. 7 L. n. 212/2000 che, al comma 1, stabilisce che "gli atti dell'amministrazione finanziaria sono motivati secondo quanto prescritto dall'art. 3 della legge 7 agosto 1990,
n. 241, concernente la motivazione dei provvedimenti amministrativi, indicando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione. [... ] Gli atti dell'amministrazione finanziaria e dei concessionari della riscossione devono tassativamente indicare:
a) l'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato o comunicato e il responsabile del procedimento;
b) l'organo e l'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela;
c) le modalità, il termine, l'organo giurisdizionale o l'autorità amministrativa cui è possibile ricorrere in caso di atti impugnabili [... ]".
Anche la giurisprudenza di legittimità ha confermato, fin da tempo risalente, che la motivazione "deve ritenersi sufficiente anche nel caso che sia espressa sinteticamente" (Cass. Sez. Unite sentenza n. 7332 del 04/07/91)
o "sia meramente indicativa di un criterio legale".
In senso conforme si è espressa la giurisprudenza tributaria, anche per fattispecie molto simili a quella che ci occupa: tra le tante, la sentenza CTP di Roma n. 5578/50/17 del 09/02/2017 rilevava che "Gli atti impugnati risultano esaustivamente motivati ed aderenti alle previsioni di cui al D. Lgs. n. 446/1997 ed al D. Lgs n. 504/1992; laddove recano la indicazione di dati specifici e certi e rendono note le fonti informative sottostanti
(informazioni sul patrimonio immobiliare desumibili dal Nuovo Catasto Edilizio Urbano di Roma, dalla
Conservatoria dei Registri Immobiliari di Roma, e dati reperibili presso la Anagrafe Comunale e quella
Tributaria nonché presso la Camera di Commercio, informazioni urbanistiche tratte dal PRG e dal Nuovo
PRG, in guisa da porre la contribuente nella condizione di conoscere la pretesa tributaria nel suoi elementi essenziali".
Anche il motivo relativo alla erroneità del presupposto del tributo non può trovare accoglimento.
L'avviso si fonda su di un atto attributivo di rendita adottato dall'Ufficio Tecnico Erariale (ora Ufficio del
Territorio).
Va messo in evidenza, come il Comune di Roma Capitale, ai fini della liquidazione IMU, desume gli elementi dalla banca dati dell'Ufficio del Territorio, senza operare alcuna rettifica del valore catastale degli immobili.
In attuazione di tale procedimento, la liquidazione della maggiore imposta viene effettuata in applicazione della rendita catastale attribuita all'immobile dal competente Ufficio. In sintesi, l'atto di attribuzione della rendita catastale emesso dall'UTE costituisce atto presupposto, e la liquidazione operata dall'Ente impositori si risolve in un mero calcolo.
Si ravvisano gravi ed eccezionali ragioni a norma dell'art. 15 D. L.vo 546/92 per una pronuncia di integrale compensazione delle spese di lite, desumibili dalla particolare complessità della controversia.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso in quanto infondato. Spese compensate. Così deciso in Roma, udienza del dì 21 gennaio 2026. Il Giudice Dr. Vittorio Misiti
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 35, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
MISITI VITTORIO, Giudice monocratico in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2867/2025 depositato il 28/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Viale Ostiense 131/l 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Aequa Roma S.p.a. - 08670661001
elettivamente domiciliato presso Via Ostiense, 131/t 00100 Roma RM
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 301876 IMU 2023
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 577/2026 depositato il
22/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso debitamente notificato al Comune di Roma Capitale - Dipartimento Risorse Economiche - Direzione Entrate Tributarie e Aequa Roma S.p.A., tempestivamente depositato, Ricorrente_1 adiva questa CGT onde ottenere l'annullamento dell'avviso di accertamento notificato in data 31 ottobre 2024, meglio indicato in epigrafe.
A motivo del gravame deduceva: carenza di motivazione dell'atto impugnato;
erroneità del presupposto del tributo.
Concludeva parte ricorrente chiedendo di annullare l'atto impugnato.
Si costituiva in giudizio il Comune di Roma Capitale, ribadendo la legittimità del proprio operato;
invece, non si costituiva in giudizio Aequa Roma S.p.A., nonostante la regolarità della notifica.
All'odierna udienza, la Corte, in camera di consiglio, decideva la controversia come da dispositivo di seguito trascritto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte ritiene che il ricorso sia infondato.
La Corte osserva quanto segue.
La doglianza relativa alla carenza di motivazione è priva di pregio.
Sul piano sostanziale e dei requisiti necessari, l'atto deve indicare, anche sinteticamente, le ragioni che hanno comportato l'emissione dell'avviso nonché i presupposti di fatto e di diritto cui lo stesso si riferisce.
Tale principio è stato recepito anche dall'art. 7 L. n. 212/2000 che, al comma 1, stabilisce che "gli atti dell'amministrazione finanziaria sono motivati secondo quanto prescritto dall'art. 3 della legge 7 agosto 1990,
n. 241, concernente la motivazione dei provvedimenti amministrativi, indicando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione. [... ] Gli atti dell'amministrazione finanziaria e dei concessionari della riscossione devono tassativamente indicare:
a) l'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato o comunicato e il responsabile del procedimento;
b) l'organo e l'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela;
c) le modalità, il termine, l'organo giurisdizionale o l'autorità amministrativa cui è possibile ricorrere in caso di atti impugnabili [... ]".
Anche la giurisprudenza di legittimità ha confermato, fin da tempo risalente, che la motivazione "deve ritenersi sufficiente anche nel caso che sia espressa sinteticamente" (Cass. Sez. Unite sentenza n. 7332 del 04/07/91)
o "sia meramente indicativa di un criterio legale".
In senso conforme si è espressa la giurisprudenza tributaria, anche per fattispecie molto simili a quella che ci occupa: tra le tante, la sentenza CTP di Roma n. 5578/50/17 del 09/02/2017 rilevava che "Gli atti impugnati risultano esaustivamente motivati ed aderenti alle previsioni di cui al D. Lgs. n. 446/1997 ed al D. Lgs n. 504/1992; laddove recano la indicazione di dati specifici e certi e rendono note le fonti informative sottostanti
(informazioni sul patrimonio immobiliare desumibili dal Nuovo Catasto Edilizio Urbano di Roma, dalla
Conservatoria dei Registri Immobiliari di Roma, e dati reperibili presso la Anagrafe Comunale e quella
Tributaria nonché presso la Camera di Commercio, informazioni urbanistiche tratte dal PRG e dal Nuovo
PRG, in guisa da porre la contribuente nella condizione di conoscere la pretesa tributaria nel suoi elementi essenziali".
Anche il motivo relativo alla erroneità del presupposto del tributo non può trovare accoglimento.
L'avviso si fonda su di un atto attributivo di rendita adottato dall'Ufficio Tecnico Erariale (ora Ufficio del
Territorio).
Va messo in evidenza, come il Comune di Roma Capitale, ai fini della liquidazione IMU, desume gli elementi dalla banca dati dell'Ufficio del Territorio, senza operare alcuna rettifica del valore catastale degli immobili.
In attuazione di tale procedimento, la liquidazione della maggiore imposta viene effettuata in applicazione della rendita catastale attribuita all'immobile dal competente Ufficio. In sintesi, l'atto di attribuzione della rendita catastale emesso dall'UTE costituisce atto presupposto, e la liquidazione operata dall'Ente impositori si risolve in un mero calcolo.
Si ravvisano gravi ed eccezionali ragioni a norma dell'art. 15 D. L.vo 546/92 per una pronuncia di integrale compensazione delle spese di lite, desumibili dalla particolare complessità della controversia.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso in quanto infondato. Spese compensate. Così deciso in Roma, udienza del dì 21 gennaio 2026. Il Giudice Dr. Vittorio Misiti