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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XIII, sentenza 23/02/2026, n. 1679 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 1679 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1679/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 13, riunita in udienza il
17/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
DE LUCA MAURO, Presidente
RENZULLI CARMINE, Relatore
SANTULLI ALESSANDRA, Giudice
in data 17/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 6217/2025 depositato il 05/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Castel Volturno - Piazza Annunziata 1 81030 Castel Volturno CE
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 586/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CASERTA sez.
6 e pubblicata il 11/02/2025
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 15725 IMU 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Appellante: riforma integrale della sentenza con vittoria di spese
Appellato: rigettare integralmente il ricorso in appello avverso la sentenza n. 586/2025 avanzato dalla contribuente, con integrale conferma della pretesa tributaria vantata dall'Ente perché irricevibile, inammissibile e/o comunque improcedibile;
in subordine e nel merito: b) rigettare integralmente il ricorso avanzato dal contribuente, con integrale conferma della sentenza n. 586/2025 e conseguente pretesa tributaria vantata dall'Ente, in quanto infondato, sia in fatto che in diritto, per tutti i motivi sopra evidenziati;
in ogni caso: c) con vittoria di spese e competenze di giustizia di entrambi i gradi del giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Comune di Castelvolturno con l'avviso di accertamento n. 15275 chiese a Ricorrente_1 il pagamento di euro 1.996,00 quale IMU dovuta, per l'anno 2019, in relazione agli immobili siti in Castel Volturno alla
Indirizzo_1 Indirizzo_2, tutti in NCEU al Indirizzo_1 in titolarità per la quota di proprietà del 25%, il secondo ed Indirizzo_2 pertinenziale all'abitazione.
La Ricorrente_1 impugnò l'atto con ricorso presentato alla CGT di primo grado di Caserta ed a sostegno della richiesta di annullamento eccepì:
la non debenza dell'imposta in quanto l'abitazione era, fin dal 2017, destinata a sua abitazione principale;
il difetto di motivazione dell'atto e omesso invio dell'avviso di liquidazione;
la omessa indicazione del criterio di calcolo degli interessi.
Il Comune si costituì confutando i motivi del ricorso.
La CGT in composizione monocratica con sentenza n. 586 emessa all'udienza del 3.2.2025 e depositata l'11.2.2025 respinse il ricorso compensando le spese negando che la ricorrente potesse beneficiare della agevolazione perché:
il coniuge con il figlio minorenne era residente in [...]di Napoli;
non era provata la dimora perché i consumi idrici erano insignificanti, non v'era un contratto di fornitura di energia elettrica.
La contribuente ha proposto tempestivo appello con il quale ha chiesto la riforma integrale della sentenza ed il conseguente annullamento dell'avviso di accertamento.
Il Comune di Castelvolturno ha depositato controdeduzioni rassegando le conclusioni riportate nella intestazione di questa sentenza.
Dopo la costituzione del Comune la contribuente ha presentato memoria con la quale, tra l'altro, ha sostenuto la ammissibilità della produzione documentale, ritenuta necessaria dopo la costituzione nel giudizio di primo grado dell'ente.
Nella seduta del 17 febbraio 2026 il collegio, sentito il relatore ed esaminati gli atti, decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appellante fonda la richiesta di riforma su un solo motivo, relativo al mancato riconoscimento del diritto alla esenzione a lei spettanto perché l'abitazione era destinata a sua abitazione principale. Per confutare gli elementi sulla base dei quali i primi giudici avevano respinto il ricorso e per provare che ella dimorava in quella abitazione:
richiama la documentazione medica che ha prodotto;
ritiene che non abbia rilevanza il dato statistico dei consumi idrici;
sostiene che il contratto per la fornitura di energia elettrica esisteva ed era intestato alla figlia convivente, Nominativo_1.
Questo collegio, in punto di diritto, rileva che i requisiti giuridici che consentono di ottenere l'agevolazione
IMU prevista per la prima casa, riportati all'art. dell'art. 1 comma 741 della Legge 27/12/2019, n. 160 aggiornato dall'interpretazione della Corte Costituzionale con la sentenza n. 209 del 12 ottobre 2022, sono oltre alla residenza, anche la dimora abituale: “per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente“.
Un elemento che la giurisprudenza ha comunque ritenuto utile al fine del riconoscimento della dimora abituale
è costituito dai consumi delle utenze a rete.
In questo caso è provato e non contestato che l'appellante risiede nel Comune di Castelvolturno, sicché il fatto controverso attiene alla dimora in quell'immobile.
Contrariamento a quanto dedotto dalla contribuente, il dato statistico sui consumi idrici riveste una notevole rilevanza, soprattutto quando lo scostamento dalla media sia rilevante.
Il dato statistico è che una famiglia di 2 persone consuma circa 440 litri d'acqua al giorno e circa 120 metri cubi all'anno di media.
Dalle fatture prodotte dal Comune risulta che la contribuente, che ha dichiarato di occupare l'abitazione insieme alla figlia, per gli anni dal 2015 al 2019 compresi, ha consumato una media di circa 70 mc annui, differenza in negativo rispetto alla media che è oggettivamente rilevante e non giustificata dall'appellante con il richiamo a circostanze di fatto che avrebbero inciso sui consumi.
Per quanto riguarda la fornitura di energia elettrica, la Ricorrente_1 ha dedotto e non provato che l'utenza sarebbe intestata alla figlia.
Ha anche prodotto documentazione relativa alla scelta del medico, una prescrizione medica di un cardiologo del distretto di Castlvolturno.
Tale produzione, omessa in primo grado, trova limite di ammissibilità nella nuova formulazione dell'articolo
58 del decreto legislativo 546/92 che disciplina la produzione di nuove prove in grado di appello, consentendola solo in casi eccezionali che questo collegio non ravvisa nel caso in esame, trattandosi di documenti già nella disponibilità della appellante all'epoca dell'impugnazione dell'avviso di accertamento.
Resta la prova fornita dal Comune, costituita dal tabulato sul quale è riportato la estrazione utenze elettriche da agenzie entrate, dal quale risulta che solo fino all'anno 2017 la Ricorrente_1 aveva un'utenza intestata.
Irrilevante sarebbe la documentazione “medica” in quanto essa non prova la dimora abituale, atteso che nei rapporti con la Asl la dimora è autodichiarata.
Né a diverse conclusioni si può pervenire valorizzando il solo dato della residenza anagrafica. In tema di agevolazioni IMU le risultanze anagrafiche rivestono un valore meramente presuntivo circa il luogo di residenza effettiva, e possono essere superate da una prova contraria, desumibile da qualsiasi fonte di convincimento in particolare Cass. Sez. III civile, sentenza depositata il 14.5.2013 ha precisato che
“il luogo della effettiva dimora è accertabile con ogni mezzo di prova, anche contro le risultanze anagrafiche
(Cass. 19132/04; 11562/03) assumendo rilevanza esclusiva il luogo ove il destinatario dimori di fatto in via abituale (Cass.12303/08)”.
Il Comune, come indicato in precedenza, ha assolto, contrariamente a quanto sostenuto dalla contribuente,
l'onere della prova a suo carico.
L'appello va respinto.
Le spese, per le precedenti oscillazioni giurisprudenziali sulla nozione di abitazione principale, vanno compensate.
P.Q.M.
rigetta l'appello.
Compensa le spese.
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 13, riunita in udienza il
17/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
DE LUCA MAURO, Presidente
RENZULLI CARMINE, Relatore
SANTULLI ALESSANDRA, Giudice
in data 17/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 6217/2025 depositato il 05/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Castel Volturno - Piazza Annunziata 1 81030 Castel Volturno CE
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 586/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CASERTA sez.
6 e pubblicata il 11/02/2025
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 15725 IMU 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Appellante: riforma integrale della sentenza con vittoria di spese
Appellato: rigettare integralmente il ricorso in appello avverso la sentenza n. 586/2025 avanzato dalla contribuente, con integrale conferma della pretesa tributaria vantata dall'Ente perché irricevibile, inammissibile e/o comunque improcedibile;
in subordine e nel merito: b) rigettare integralmente il ricorso avanzato dal contribuente, con integrale conferma della sentenza n. 586/2025 e conseguente pretesa tributaria vantata dall'Ente, in quanto infondato, sia in fatto che in diritto, per tutti i motivi sopra evidenziati;
in ogni caso: c) con vittoria di spese e competenze di giustizia di entrambi i gradi del giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Comune di Castelvolturno con l'avviso di accertamento n. 15275 chiese a Ricorrente_1 il pagamento di euro 1.996,00 quale IMU dovuta, per l'anno 2019, in relazione agli immobili siti in Castel Volturno alla
Indirizzo_1 Indirizzo_2, tutti in NCEU al Indirizzo_1 in titolarità per la quota di proprietà del 25%, il secondo ed Indirizzo_2 pertinenziale all'abitazione.
La Ricorrente_1 impugnò l'atto con ricorso presentato alla CGT di primo grado di Caserta ed a sostegno della richiesta di annullamento eccepì:
la non debenza dell'imposta in quanto l'abitazione era, fin dal 2017, destinata a sua abitazione principale;
il difetto di motivazione dell'atto e omesso invio dell'avviso di liquidazione;
la omessa indicazione del criterio di calcolo degli interessi.
Il Comune si costituì confutando i motivi del ricorso.
La CGT in composizione monocratica con sentenza n. 586 emessa all'udienza del 3.2.2025 e depositata l'11.2.2025 respinse il ricorso compensando le spese negando che la ricorrente potesse beneficiare della agevolazione perché:
il coniuge con il figlio minorenne era residente in [...]di Napoli;
non era provata la dimora perché i consumi idrici erano insignificanti, non v'era un contratto di fornitura di energia elettrica.
La contribuente ha proposto tempestivo appello con il quale ha chiesto la riforma integrale della sentenza ed il conseguente annullamento dell'avviso di accertamento.
Il Comune di Castelvolturno ha depositato controdeduzioni rassegando le conclusioni riportate nella intestazione di questa sentenza.
Dopo la costituzione del Comune la contribuente ha presentato memoria con la quale, tra l'altro, ha sostenuto la ammissibilità della produzione documentale, ritenuta necessaria dopo la costituzione nel giudizio di primo grado dell'ente.
Nella seduta del 17 febbraio 2026 il collegio, sentito il relatore ed esaminati gli atti, decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appellante fonda la richiesta di riforma su un solo motivo, relativo al mancato riconoscimento del diritto alla esenzione a lei spettanto perché l'abitazione era destinata a sua abitazione principale. Per confutare gli elementi sulla base dei quali i primi giudici avevano respinto il ricorso e per provare che ella dimorava in quella abitazione:
richiama la documentazione medica che ha prodotto;
ritiene che non abbia rilevanza il dato statistico dei consumi idrici;
sostiene che il contratto per la fornitura di energia elettrica esisteva ed era intestato alla figlia convivente, Nominativo_1.
Questo collegio, in punto di diritto, rileva che i requisiti giuridici che consentono di ottenere l'agevolazione
IMU prevista per la prima casa, riportati all'art. dell'art. 1 comma 741 della Legge 27/12/2019, n. 160 aggiornato dall'interpretazione della Corte Costituzionale con la sentenza n. 209 del 12 ottobre 2022, sono oltre alla residenza, anche la dimora abituale: “per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente“.
Un elemento che la giurisprudenza ha comunque ritenuto utile al fine del riconoscimento della dimora abituale
è costituito dai consumi delle utenze a rete.
In questo caso è provato e non contestato che l'appellante risiede nel Comune di Castelvolturno, sicché il fatto controverso attiene alla dimora in quell'immobile.
Contrariamento a quanto dedotto dalla contribuente, il dato statistico sui consumi idrici riveste una notevole rilevanza, soprattutto quando lo scostamento dalla media sia rilevante.
Il dato statistico è che una famiglia di 2 persone consuma circa 440 litri d'acqua al giorno e circa 120 metri cubi all'anno di media.
Dalle fatture prodotte dal Comune risulta che la contribuente, che ha dichiarato di occupare l'abitazione insieme alla figlia, per gli anni dal 2015 al 2019 compresi, ha consumato una media di circa 70 mc annui, differenza in negativo rispetto alla media che è oggettivamente rilevante e non giustificata dall'appellante con il richiamo a circostanze di fatto che avrebbero inciso sui consumi.
Per quanto riguarda la fornitura di energia elettrica, la Ricorrente_1 ha dedotto e non provato che l'utenza sarebbe intestata alla figlia.
Ha anche prodotto documentazione relativa alla scelta del medico, una prescrizione medica di un cardiologo del distretto di Castlvolturno.
Tale produzione, omessa in primo grado, trova limite di ammissibilità nella nuova formulazione dell'articolo
58 del decreto legislativo 546/92 che disciplina la produzione di nuove prove in grado di appello, consentendola solo in casi eccezionali che questo collegio non ravvisa nel caso in esame, trattandosi di documenti già nella disponibilità della appellante all'epoca dell'impugnazione dell'avviso di accertamento.
Resta la prova fornita dal Comune, costituita dal tabulato sul quale è riportato la estrazione utenze elettriche da agenzie entrate, dal quale risulta che solo fino all'anno 2017 la Ricorrente_1 aveva un'utenza intestata.
Irrilevante sarebbe la documentazione “medica” in quanto essa non prova la dimora abituale, atteso che nei rapporti con la Asl la dimora è autodichiarata.
Né a diverse conclusioni si può pervenire valorizzando il solo dato della residenza anagrafica. In tema di agevolazioni IMU le risultanze anagrafiche rivestono un valore meramente presuntivo circa il luogo di residenza effettiva, e possono essere superate da una prova contraria, desumibile da qualsiasi fonte di convincimento in particolare Cass. Sez. III civile, sentenza depositata il 14.5.2013 ha precisato che
“il luogo della effettiva dimora è accertabile con ogni mezzo di prova, anche contro le risultanze anagrafiche
(Cass. 19132/04; 11562/03) assumendo rilevanza esclusiva il luogo ove il destinatario dimori di fatto in via abituale (Cass.12303/08)”.
Il Comune, come indicato in precedenza, ha assolto, contrariamente a quanto sostenuto dalla contribuente,
l'onere della prova a suo carico.
L'appello va respinto.
Le spese, per le precedenti oscillazioni giurisprudenziali sulla nozione di abitazione principale, vanno compensate.
P.Q.M.
rigetta l'appello.
Compensa le spese.