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Sentenza 8 maggio 2025
Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 08/05/2025, n. 871 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 871 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
VERBALE di UDIENZA
(art. 281 sexies c.p.c.)
Il giorno 8 del mese di maggio dell'anno 2025, all'udienza tenuta dal dott. Valerio Brecciaroli, in funzione di Giudice monocratico, viene chiamata la causa civile iscritta al n. 4606/2021 R.G.
È comparso, per l'avv. Giacomo Orlando, per delega dell'avv. Vittoria Parte_1
Della Giovanna, il quale precisa le conclusioni, riportandosi a quanto dedotto in atti e verbali di causa.
È comparso, per i convenuti, l'avv. Maria Pia Palmeri, la quale precisa le conclusioni, riportandosi a quanto dedotto in atti e verbali di causa.
Il Giudice dispone procedersi con la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Le parti discutono oralmente la causa.
Il Giudice esaurita la discussione orale, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
Seconda sezione civile
Il giudice dott. Valerio Brecciaroli, in funzione di giudice monocratico, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4606/2021 R.G.
TRA
(c.f. e p.iva ), e per essa quale mandataria (c.f. Parte_2 P.IVA_1 Parte_3
, p.iva ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata P.IVA_2 P.IVA_3
e difesa dall'avv. Aurelio Wrzy;
attrice contro
(c.f. ) e (c.f. ), Controparte_1 C.F._1 CP_2 C.F._2 rappresentati e difesi dall'avv. Maria Pia Palmeri;
convenuti TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
e con l'intervento di
(c.f. ), e per essa la mandataria (c.f. ), in CP_3 P.IVA_4 CP_4 P.IVA_5
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Andrea Giannelli,
Stefano Parlatore e Giacinto Di Donato;
terza intervenuta
e di
(c.f. e p.iva ) e per essa la procuratrice Controparte_5 P.IVA_6
speciale (c.f. e p.iva ), in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_7 tempore, rappresentata e difesa dall' avv. Vittoria Della Giovanna;
terza intervenuta avente ad oggetto: azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti hanno concluso come in atti e verbali di causa
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, notificato in data 5 ottobre 2021, ha convenuto in giudizio Parte_2
e chiedendo la revoca e la dichiarazione di inefficacia, ai sensi Controparte_1 CP_2 dell'art. 2901 c.c., dell'atto di donazione stipulato in data 10 aprile 2020, a rogito del notaio rep. n. 100274 e racc. n. 29559, trascritto il 16 aprile 2020 ai nn. 8536 reg. gen. e Persona_1
5881 reg. part., con il quale aveva donato alla figlia la proprietà del Controparte_1 CP_2 bene immobile sito in Messina, contrada Sant'Anna Villaggio Camaro Superiore, via S. Barbara, censito nel C.U. di Messina al foglio 118, part. 1640.
In particolare, la banca attrice ha evidenziato l'esistenza di un proprio credito nei confronti di
(pari ad € 291.689,09), in quanto fideiussore di Controparte_1 Controparte_6
relativamente ad una esposizione debitoria derivante da due rapporti contrattuali e
[...]
nello specifico: contratto di conto corrente n. 101663560 (ex n. 250220010105163933) del 16 marzo 2018, e contratto di mutuo chirografario n. 101663936, (ex n. 250220640007898288) del 4 gennaio 2018, stipulati entrambi con L'attrice ha esposto, infine, che il convenuto Parte_2
aveva posto in essere il richiamato atto di disposizione del proprio patrimonio immobiliare al fine di sottrarlo al vincolo di garanzia a favore del creditore, rilevando la sussistenza dei requisiti richiesti dall'art. 2901 c.c. per l'accoglimento della domanda revocatoria, ossia la sussistenza dell'eventus damni e la consapevolezza da parte del convenuto del pregiudizio arrecato dall'atto di donazione. TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 18 febbraio 2022 si sono costituiti in giudizio e i quali hanno contestato la fondatezza delle domande Controparte_1 CP_2
svolte eccependo, in via preliminare, la carenza di legittimazione attiva di nonché Parte_2
la nullità della fideiussione prestata da i convenuti hanno, altresì, contestato Controparte_1
l'esistenza del credito garantito, dando atto della pendenza di un procedimento avente ad oggetto l'accertamento negativo del medesimo, e hanno chiesto la sospensione del presente giudizio. Infine, hanno evidenziato, nel merito, la carenza dell'eventus damni e l'assenza di consapevolezza del debitore di arrecare un pregiudizio alle ragioni del creditore.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 20 agosto 2022, è intervenuta in giudizio in qualità di cessionaria del credito vantato dalla banca attrice, la quale ha CP_3
fatto proprie le domande già avanzate dalla società cedente il credito.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 29 gennaio 2024, è intervenuta in giudizio in qualità di cessionaria del credito vantato dalla Controparte_5
banca attrice, la quale ha fatto proprie le domande già avanzate dalla società cedente il credito.
Concessi i termini di cui all'art. 183, c. 6, c.p.c. e in assenza di ulteriore attività istruttoria, il
Giudice ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. all'odierna udienza, all'esito della quale il Giudice ha emesso la seguente sentenza.
Deve, in primo luogo, essere rigettata l'eccezione preliminare avanzata dai convenuti, in ordine al difetto di legittimazione attiva di sul presupposto che il credito sarebbe stato Parte_2
ceduto ad e che svolgerebbe solo la mera attività di Parte_4 Parte_2
amministrazione, gestione, incasso ed eventuale recupero dei crediti.
Va, infatti, osservato che i convenuti non hanno offerto prova dell'intervenuta cessione del credito da parte di ad la quale (seppur dedotta dall'attrice nel Parte_2 Parte_4 corpo dell'atto introduttivo del giudizio) appare doversi escludere, avendo stipulato i Controparte_6
contratti di conto corrente e di mutuo chirografario con rispettivamente in data 16 Parte_2
marzo 2018 e 4 gennaio 2018 ed avendo, invece, sia sia i convenuti allegato che il Parte_2
contratto di cessione del credito tra (la quale sarebbe Controparte_7
diventata titolare del credito in data 15 novembre 2008 da parte di Banco di Sicilia s.p.a.) e
[...] sarebbe stato in data 20 novembre 2014, con l'evidente conseguenza che Parte_4 Pt_5 oggetto di quest'ultimo non può ritenersi essere il credito vantato da con contratti Parte_2 stipulati successivamente (nell'anno 2018). TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
Alla luce di quanto dedotto, ritiene il presente Giudice non condivisibile l'eccezione svolta dai convenuti, non avendo la parte prodotto la documentazione attestante le dedotte cessioni del credito e considerata la discrasia delle allegazioni della medesima in ordine al momento in cui è sorto il credito (2018) ed il momento in cui il medesimo sarebbe stato ceduto (2014), con la conseguenza che appare l'effettiva titolare del credito di cui ai contratti di conto corrente e di Parte_2 mutuo allegati in atti, essendo stati i medesimi da quest'ultima stipulati in data 16 marzo 2018 e 4 gennaio 2018 e non emergendo in atti prova di successive cessioni del credito nei confronti di
Parte_4
Va, d'altronde, evidenziato che la titolarità del credito in capo all'attrice appare affermata dagli stessi convenuti, i quali (come concordemente affermato dalle odierne parti processuali) hanno dichiarato di aver agito in giudizio nei confronti di per l'accertamento negativo del Parte_2 credito (proc. n. 2286/2020 R.G.), con la conseguenza che, in ogni caso, l'odierna attrice Parte_6
una ragione di credito anche eventuale, idonea (per quanto infra specificato) a fondare l'odierna azione revocatoria.
Va, a questo punto, precisato che i convenuti non hanno specificamente contestato l'intervenuta cessione del credito da parte di nei confronti di e da parte di Parte_2 CP_3 quest'ultima nei confronti di (se non quale mera Controparte_5
conseguenza della contestata titolarità attiva di , con la conseguenza che Parte_2 quest'ultima beneficerà dell'odierna pronuncia, secondo il più recente e condivisibile orientamento giurisprudenziale per il quale “il cessionario di un credito beneficia ope legis, in conseguenza della cessione, degli effetti dell'azione pauliana vittoriosamente esperita dal cedente” (Cassazione civile sez. III, 23/06/2022, n. 20315; conf. Cassazione civile sez. III, 07/10/2024, n. 26127; Cassazione civile sez. III, 23/02/2023, n. 5649).
Tanto premesso e passando ad analizzare la domanda svolta da la medesima è Parte_2
fondata e deve, pertanto, essere accolta per i motivi che seguono.
Ai sensi dell'art. 2901 c.c. sono condizioni dell'azione revocatoria ordinaria la sussistenza in capo all'attore della qualifica di creditore del convenuto, l'esistenza di un atto dispositivo pregiudizievole per le sue ragioni creditizie (c.d. eventus damni), da intendersi non come totale compromissione del patrimonio del debitore, ma come maggiore difficoltà ed incertezza nella riscossione coattiva del credito come conseguenza dell'atto di disposizione (cfr. Cassazione civile, sez. III, 09 febbraio 2012, n. 1896 e Cassazione civile, sez. III, 15 febbraio 2007, n. 3470), nonché, TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
per gli atti di disposizione a titolo gratuito, che siano stati compiuti dal debitore successivamente al sorgere del credito, la consapevolezza che il debitore abbia del pregiudizio delle ragioni creditorie
(scientia damni), consapevolezza la cui prova può essere fornita anche mediante presunzioni, non occorrendo, invece, né la prova della collusione tra il debitore e il terzo contrante (c.d. partecipatio fraudis), né la conoscenza diretta da parte del terzo beneficiario del pregiudizio che l'atto di disposizione arrechi ai creditori (cfr. Cassazione civile, sez. III, 27 ottobre 2015, n. 21808).
Ebbene, nel caso di specie, devono ritenersi integrati tutti i requisiti richiesti dall'art. 2901 c.c. per la revocatoria ordinaria dell'atto di disposizione patrimoniale oggetto di causa.
Per quanto riguarda la qualifica di creditore in capo all'attore, per costante giurisprudenza,
l'azione revocatoria ordinaria può essere proposta non solo da chi è titolare di un credito certo ed esigibile, ma anche dal titolare di un credito litigioso, non essendo necessaria una ragione di credito accertata giudizialmente, purché l'esistenza del credito contestato non si rilevi prima facie pretestuosa e possa valutarsi come probabile (cfr. Cassazione civile, sez. III, 31 gennaio 2019, n.
2777; v. anche Cassazione civile sez. VI, 05/02/2019, n. 3369, la quale evidenzia che “l'esistenza stessa della controversia in ordine al credito rende manifesto l'interesse all'azione revocatoria, avuto riguardo alla funzione latu sensu cautelare di quest'ultima. È sufficiente, e allo stesso tempo necessario, che il credito sia meramente allegato, anche nella forma della mera aspettativa, proprio alla luce della funzione di conservazione della garanzia patrimoniale svolta dall'azione revocatoria”; v. anche Cassazione civile, sez. III, 18 settembre 2015, n. 18321; Cassazione civile, sez. III, 09 febbraio 2012, n. 1893).
Ebbene, nel caso di specie la società attrice ha prodotto in atti il contratto di conto corrente e il contratto di mutuo chirografario stipulati da con nonché la Controparte_6 Parte_2
fideiussione prestata da con la conseguenza che non possono sorgere dubbi in Controparte_1
ordine alla sussistenza di una fondata aspettativa di credito da parte della società attrice nei confronti di avendo i convenuti solo genericamente dedotto dell'esistenza di un Controparte_1 procedimento contenzioso rivolto all'accertamento negativo del credito (i cui atti e allegati non sono stati prodotti), la cui pendenza, secondo costante orientamento giurisprudenziale, non comporta la sospensione ex art. 295 c.p.c. dell'odierno procedimento (cfr. Cassazione civile sez.
VI, 05/02/2019, n. 3369, per la quale “poiché anche il credito eventuale, in veste di credito litigioso, è idoneo a determinare - sia che si tratti di un credito di fonte contrattuale oggetto di contestazione giudiziale in separato giudizio, sia che si tratti di credito risarcitorio da fatto illecito TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
– l'insorgere della qualità di creditore che abilita all'esperimento dell'azione revocatoria, ai sensi dell'art. 2901 c.c., avverso l'atto di disposizione compiuto dal debitore, il giudizio promosso con
l'indicata azione non è soggetto a sospensione necessaria a norma dell'art. 295 c.p.c., per il caso di pendenza di controversia avente ad oggetto l'accertamento del credito per la cui conservazione è stata proposta la domanda revocatoria, in quanto la definizione del giudizio sull'accertamento del credito non costituisce l'indispensabile antecedente logico - giuridico della pronuncia sulla domanda revocatoria, essendo d'altra parte da escludere l'eventualità di un conflitto di giudicati tra la sentenza che, a tutela dell'allegato credito litigioso, dichiari inefficace l'atto di disposizione
e la sentenza negativa sull'esistenza del credito (Cass. Sez. U. 18 maggio 2004, n. 9440 ed altre successive conformi)”; conf. Cassazione civile sez. III, 10/02/2016, n. 2673; Cassazione civile sez.
III, 15/11/2016, n. 23208; Cassazione civile sez. un., 18/05/2004, n. 9440).
Non appare, d'altronde, condivisibile l'eccezione svolta da di nullità della Controparte_1 fideiussione prestata per contrasto con la normativa antitrust secondo l'accertamento effettuato dalla
Banca d'Italia con provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005, alla luce del principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, per il quale “i contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con la L. n. 287 del 1990, art. 2, comma 2, lett. a) e art. 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, sono parzialmente nulli, ai sensi dell'art. 2, comma 3 della
Legge succitata e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducano quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti” (Cass. Civ., Sez. Un., 30.12.2021, n.
41994).
Passando ad analizzare l'elemento oggettivo dell'eventus damni, anche quest'ultimo appare sussistere nel caso di specie.
Per costante giurisprudenza, infatti, la sussistenza del danno deriva dalla mera maggiore difficoltà del creditore a soddisfare il proprio diritto, che deve ritenersi integrata sia quando il patrimonio del debitore diventi incapiente, sia nell'ipotesi in cui l'atto di disposizione comporti una modifica della situazione patrimoniale del debitore tale da rendere incerta l'esecuzione coattiva del debito o da comprometterne la fruttuosità (cfr. Cassazione civile, sez. I, 06 dicembre 2007, n.
25433; Cassazione civile sez. III, 17 luglio 2007, n. 15880; conf. Tribunale Roma per il quale “Il creditore quindi risulta pregiudicato (…) nell'ipotesi in cui il creditore (…) sia costretto ad TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
intraprendere procedure maggiormente dispendiose, aleatorie o lunghe”), essendo all'uopo sufficiente anche una mera modificazione qualitativa del patrimonio del debitore, tramite atti di dismissione di cespiti immobiliari, con conversione del patrimonio in denaro o beni facilmente occultabili (cfr. Cassazione civile, sez. II, 20 ottobre 2008, n. 25490; nella giurisprudenza di merito v. Tribunale Milano, sez. II, 26 febbraio 2019, n. 1904, per il quale “per giurisprudenza costante ai fini della sussistenza dell'eventus damni non è neppure richiesta la totale compromissione della consistenza patrimoniale del debitore ma è sufficiente anche il compimento di un solo atto che renda più incerto o difficile il soddisfacimento del credito”). La giurisprudenza di legittimità ha, altresì, specificato che grava sul creditore l'onere di dimostrare le modificazioni quantitative o qualitative del patrimonio del debitore, essendo onere di quest'ultimo dimostrare che il patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore (cfr. Cassazione civile, sez. VI, 18 giugno 2019, n. 16221 e Cassazione civile, sez. III, 19 luglio 2018, n. 19207).
Ebbene, dalla documentazione in atti risulta che abbia posto in essere l'atto di Controparte_1 disposizione patrimoniale oggetto dell'odierna azione revocatoria sottraendo una ingente parte del proprio patrimonio al vincolo di garanzia a favore dei creditori, e con evidente pregiudizio dell'odierna attrice, non risultando in atti l'esistenza di un ulteriore e capiente patrimonio del debitore sul quale l'attrice avrebbe potuto facilmente e agevolmente soddisfare le proprie ragioni, non essendo all'uopo sufficiente la mera allegazione di in ordine al suo residuo Controparte_1
patrimonio immobiliare (appartamento sito in Messina , Via Santa Barbara, identificato al catasto
Fabbricati del Comune di Messina al foglio 118, part. 1274, sub. 1 di 7 vani;
magazzino sito in
Messina, Via Santa Barbara, identificato al catasto Fabbricati del Comune di Messina al foglio 118, part. 1621 di mq 75; autorimessa sita in Messina, Contrada Sant'Anna, identificato al catasto
Fabbricati del Comune di Messina al foglio 118, part. 2415 di mq 56; siti in Messina CP_8
come da Visura Catastale allegata) in assenza di una specifica indicazione da parte del debitore del valore di quest'ultimo e della agevole fruttuosità dell'eventuale azione esecutiva, e non rilevando l'eventuale consistenza patrimoniale di altri obbligati in solido (cfr. Cass. Civ., sez. III, 26.06.2020,
n. 12901, per la quale “l'incapienza del patrimonio del debitore deve essere valutata in relazione alla posizione del revocante, potendosi escludere il requisito del pregiudizio qualora il creditore goda, ad esempio, di garanzie reali o privilegi che assicurino il soddisfacimento del suo diritto.
Tuttavia, nel caso di solidarietà passiva, si ritiene che tale valutazione debba essere svolta esclusivamente con riguardo alla sfera patrimoniale del debitore disponente, a nulla rilevando che TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
i patrimoni degli altri coobbligati in solido siano singolarmente sufficienti a garantire
l'adempimento (…), avendo il creditore interesse a che ciascun condebitore conservi intatta la propria responsabilità patrimoniale”).
Ciò appare idoneo ad integrare il c.d. eventus damni per il quale – come supra evidenziato – è sufficiente che gli atti di disposizione posti in essere dal debitore producano pericolo o incertezza per la realizzazione del diritto del creditore, anche in termini di una possibile o eventuale infruttuosità di una futura azione esecutiva.
Passando ad analizzare l'elemento soggettivo, va, preliminarmente, osservato che l'atto dispositivo deve ritenersi posto in essere successivamente al diritto di credito, considerato che, per quanto concerne l'azione revocatoria intrapresa nei confronti del fideiussore, la giurisprudenza ha avuto modo di affermare che la medesima “presuppone, per la sua esperibilità, la sola esistenza di un debito, e non anche la sua concreta esigibilità, con la conseguenza che, prestata fideiussione in relazione alle future obbligazioni del debitore principale connesse all'apertura di credito regolata in conto corrente, gli atti dispositivi del fideiussore successivi all'apertura di credito ed alla prestazione della fideiussione, se compiuti in pregiudizio delle ragioni del creditore, sono soggetti all'azione revocatoria ai sensi dell'art. 2901 c.c., n. 1, prima parte, in base al solo requisito soggettivo della consapevolezza del fideiussore (e, in caso di atto a titolo oneroso, del terzo) di arrecare pregiudizio alle ragioni del creditore (scientia damni), ed al solo fattore oggettivo dello avvenuto accreditamento giacché l'insorgenza del credito va apprezzata con riferimento al momento dell'accreditamento e non a quello, eventualmente successivo, dell'effettivo prelievo da parte del debitore principale della somma messa a sua disposizione” (Cassazione civile sez. VI,
03/06/2020, n. 10522).
Tanto premesso non sembrano esservi dubbi in ordine alla conoscenza da parte di CP_1
tanto del pregiudizio arrecato al creditore, derivante dalla privazione del patrimonio
[...] immobiliare oggetto di donazione, quanto della stessa esistenza del credito dell'attrice, avendo documentato di aver revocato i fidi del conto corrente, dichiarato il recesso dal Parte_2
medesimo e dichiarato risolto il contratto di mutuo con p.e.c. inviata in data 11 febbraio 2020 a della quale ne è legale rappresentante. Controparte_6 Controparte_1
Con particolare riferimento al terzo, pur non essendo la scientia damni requisito per l'accoglimento della domanda, non sembra, in ogni caso, potersi negare la sussistenza della medesima nel caso di specie, potendosi desumere dal legame parentale tra il donante e il donatario TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
(cfr. Cassazione civile, sez. III, 05 marzo 2009, n. 5359, che in tema di prova della scientia damni del terzo acquirente, afferma che quest'ultima “può essere ricavata anche da presunzioni semplici, ivi compresa la sussistenza di un vincolo parentale tra il debitore ed il terzo, quando tale vincolo renda estremamente inverosimile che il terzo non fosse a conoscenza della situazione debitoria gravante sul disponente”), nonché dal brevissimo lasso di tempo intercorso tra la richiesta del pagamento e la successiva donazione.
È, pertanto, opinione del presente Giudice che gli elementi sin qui evidenziati rappresentano indizi gravi, precisi e concordanti sulla consapevolezza in capo ad entrambi i convenuti del pregiudizio che l'atto oggetto del presente giudizio avrebbe arrecato alle ragioni dei creditori.
Per quanto fin qui dedotto, deve accogliersi la domanda di e dichiararsi Parte_2
l'inefficacia ai sensi dell'articolo 2901 c.c. nei suoi confronti dell'atto di donazione stipulato in data
10 aprile 2020, a rogito del notaio rep. n. 100274 e racc. n. 29559, trascritto il 16 Persona_1
aprile 2020 ai nn. 8536 reg. gen. e 5881 reg. part., con il quale ha donato alla figlia Controparte_1 la proprietà del bene immobile sito in Messina, contrada Sant'Anna Villaggio Camaro CP_2
Superiore, via S. Barbara, censito nel C.U. di Messina al foglio 118, part. 1640.
Le spese di lite, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., come liquidate in dispositivo secondo i parametri tra i minimi e i medi di cui al D.M. n. 55/2014 (cfr. Cassazione civile sez. III, 13/02/2020, n. 3697 per la quale “il valore della causa relativa ad azione revocatoria si determina in base al credito vantato dall'attore, a tutela del quale viene proposta l'azione revocatoria stessa”), stante il valore della causa, seguono la soccombenza, con la conseguenza che e devono Controparte_1 CP_2
essere condannati in solido al pagamento delle medesime nei confronti della banca attrice.
Ritiene il presente Giudice che sussistono giusti motivi ai sensi dell'art. 92 c.p.c. (cfr. Corte
Costituzionale, Sentenza n. 77 del 19/04/2018) per compensare interamente le spese di lite tra i convenuti e i terzi intervenuti, essendo questi ultimi intervenuti in giudizio senza introdurre diverse questioni in merito alla domanda avanzata da ma limitandosi a far proprie le difese Parte_2
della cedente, e non avendo i convenuti esplicato alcuna attività difensiva direttamente rivolta nei loro confronti.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di giudice monocratico, sentiti i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa promossa da TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
contro e e con l'intervento di e Parte_2 Controparte_1 CP_2 CP_3 [...]
nel procedimento n. 4606/2021 R.G., così dispone: CP_5 Controparte_5
1. accoglie la domanda revocatoria svolta da parte attrice e, per l'effetto, dichiara l'inefficacia ai sensi dell'art. 2901 c.c. nei suoi confronti dell'atto di donazione stipulato in data 10 aprile 2020, a rogito del notaio rep. n. 100274 e racc. n. 29559, trascritto il 16 aprile 2020 ai nn. Persona_1
8536 reg. gen. e 5881 reg. part., con il quale ha donato alla figlia la Controparte_1 CP_2 proprietà del bene immobile sito in Messina, contrada Sant'Anna Villaggio Camaro Superiore, via
S. Barbara, censito nel C.U. di Messina al foglio 118, part. 1640;
2. condanna e in solido, al pagamento, nei confronti di Controparte_1 CP_2
delle spese di lite, liquidate in € 552,26 per spese vive ed € 15.000,00 per Parte_2
compensi, oltre accessori di legge;
3. compensa interamente le spese di lite tra e e e Controparte_1 CP_2 CP_3
Controparte_5
Manda alla Cancelleria per tutti gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Messina in data 8 maggio 2025.
Il Giudice dott. Valerio Brecciaroli
VERBALE di UDIENZA
(art. 281 sexies c.p.c.)
Il giorno 8 del mese di maggio dell'anno 2025, all'udienza tenuta dal dott. Valerio Brecciaroli, in funzione di Giudice monocratico, viene chiamata la causa civile iscritta al n. 4606/2021 R.G.
È comparso, per l'avv. Giacomo Orlando, per delega dell'avv. Vittoria Parte_1
Della Giovanna, il quale precisa le conclusioni, riportandosi a quanto dedotto in atti e verbali di causa.
È comparso, per i convenuti, l'avv. Maria Pia Palmeri, la quale precisa le conclusioni, riportandosi a quanto dedotto in atti e verbali di causa.
Il Giudice dispone procedersi con la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Le parti discutono oralmente la causa.
Il Giudice esaurita la discussione orale, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
Seconda sezione civile
Il giudice dott. Valerio Brecciaroli, in funzione di giudice monocratico, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4606/2021 R.G.
TRA
(c.f. e p.iva ), e per essa quale mandataria (c.f. Parte_2 P.IVA_1 Parte_3
, p.iva ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata P.IVA_2 P.IVA_3
e difesa dall'avv. Aurelio Wrzy;
attrice contro
(c.f. ) e (c.f. ), Controparte_1 C.F._1 CP_2 C.F._2 rappresentati e difesi dall'avv. Maria Pia Palmeri;
convenuti TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
e con l'intervento di
(c.f. ), e per essa la mandataria (c.f. ), in CP_3 P.IVA_4 CP_4 P.IVA_5
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Andrea Giannelli,
Stefano Parlatore e Giacinto Di Donato;
terza intervenuta
e di
(c.f. e p.iva ) e per essa la procuratrice Controparte_5 P.IVA_6
speciale (c.f. e p.iva ), in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_7 tempore, rappresentata e difesa dall' avv. Vittoria Della Giovanna;
terza intervenuta avente ad oggetto: azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti hanno concluso come in atti e verbali di causa
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, notificato in data 5 ottobre 2021, ha convenuto in giudizio Parte_2
e chiedendo la revoca e la dichiarazione di inefficacia, ai sensi Controparte_1 CP_2 dell'art. 2901 c.c., dell'atto di donazione stipulato in data 10 aprile 2020, a rogito del notaio rep. n. 100274 e racc. n. 29559, trascritto il 16 aprile 2020 ai nn. 8536 reg. gen. e Persona_1
5881 reg. part., con il quale aveva donato alla figlia la proprietà del Controparte_1 CP_2 bene immobile sito in Messina, contrada Sant'Anna Villaggio Camaro Superiore, via S. Barbara, censito nel C.U. di Messina al foglio 118, part. 1640.
In particolare, la banca attrice ha evidenziato l'esistenza di un proprio credito nei confronti di
(pari ad € 291.689,09), in quanto fideiussore di Controparte_1 Controparte_6
relativamente ad una esposizione debitoria derivante da due rapporti contrattuali e
[...]
nello specifico: contratto di conto corrente n. 101663560 (ex n. 250220010105163933) del 16 marzo 2018, e contratto di mutuo chirografario n. 101663936, (ex n. 250220640007898288) del 4 gennaio 2018, stipulati entrambi con L'attrice ha esposto, infine, che il convenuto Parte_2
aveva posto in essere il richiamato atto di disposizione del proprio patrimonio immobiliare al fine di sottrarlo al vincolo di garanzia a favore del creditore, rilevando la sussistenza dei requisiti richiesti dall'art. 2901 c.c. per l'accoglimento della domanda revocatoria, ossia la sussistenza dell'eventus damni e la consapevolezza da parte del convenuto del pregiudizio arrecato dall'atto di donazione. TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 18 febbraio 2022 si sono costituiti in giudizio e i quali hanno contestato la fondatezza delle domande Controparte_1 CP_2
svolte eccependo, in via preliminare, la carenza di legittimazione attiva di nonché Parte_2
la nullità della fideiussione prestata da i convenuti hanno, altresì, contestato Controparte_1
l'esistenza del credito garantito, dando atto della pendenza di un procedimento avente ad oggetto l'accertamento negativo del medesimo, e hanno chiesto la sospensione del presente giudizio. Infine, hanno evidenziato, nel merito, la carenza dell'eventus damni e l'assenza di consapevolezza del debitore di arrecare un pregiudizio alle ragioni del creditore.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 20 agosto 2022, è intervenuta in giudizio in qualità di cessionaria del credito vantato dalla banca attrice, la quale ha CP_3
fatto proprie le domande già avanzate dalla società cedente il credito.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 29 gennaio 2024, è intervenuta in giudizio in qualità di cessionaria del credito vantato dalla Controparte_5
banca attrice, la quale ha fatto proprie le domande già avanzate dalla società cedente il credito.
Concessi i termini di cui all'art. 183, c. 6, c.p.c. e in assenza di ulteriore attività istruttoria, il
Giudice ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. all'odierna udienza, all'esito della quale il Giudice ha emesso la seguente sentenza.
Deve, in primo luogo, essere rigettata l'eccezione preliminare avanzata dai convenuti, in ordine al difetto di legittimazione attiva di sul presupposto che il credito sarebbe stato Parte_2
ceduto ad e che svolgerebbe solo la mera attività di Parte_4 Parte_2
amministrazione, gestione, incasso ed eventuale recupero dei crediti.
Va, infatti, osservato che i convenuti non hanno offerto prova dell'intervenuta cessione del credito da parte di ad la quale (seppur dedotta dall'attrice nel Parte_2 Parte_4 corpo dell'atto introduttivo del giudizio) appare doversi escludere, avendo stipulato i Controparte_6
contratti di conto corrente e di mutuo chirografario con rispettivamente in data 16 Parte_2
marzo 2018 e 4 gennaio 2018 ed avendo, invece, sia sia i convenuti allegato che il Parte_2
contratto di cessione del credito tra (la quale sarebbe Controparte_7
diventata titolare del credito in data 15 novembre 2008 da parte di Banco di Sicilia s.p.a.) e
[...] sarebbe stato in data 20 novembre 2014, con l'evidente conseguenza che Parte_4 Pt_5 oggetto di quest'ultimo non può ritenersi essere il credito vantato da con contratti Parte_2 stipulati successivamente (nell'anno 2018). TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
Alla luce di quanto dedotto, ritiene il presente Giudice non condivisibile l'eccezione svolta dai convenuti, non avendo la parte prodotto la documentazione attestante le dedotte cessioni del credito e considerata la discrasia delle allegazioni della medesima in ordine al momento in cui è sorto il credito (2018) ed il momento in cui il medesimo sarebbe stato ceduto (2014), con la conseguenza che appare l'effettiva titolare del credito di cui ai contratti di conto corrente e di Parte_2 mutuo allegati in atti, essendo stati i medesimi da quest'ultima stipulati in data 16 marzo 2018 e 4 gennaio 2018 e non emergendo in atti prova di successive cessioni del credito nei confronti di
Parte_4
Va, d'altronde, evidenziato che la titolarità del credito in capo all'attrice appare affermata dagli stessi convenuti, i quali (come concordemente affermato dalle odierne parti processuali) hanno dichiarato di aver agito in giudizio nei confronti di per l'accertamento negativo del Parte_2 credito (proc. n. 2286/2020 R.G.), con la conseguenza che, in ogni caso, l'odierna attrice Parte_6
una ragione di credito anche eventuale, idonea (per quanto infra specificato) a fondare l'odierna azione revocatoria.
Va, a questo punto, precisato che i convenuti non hanno specificamente contestato l'intervenuta cessione del credito da parte di nei confronti di e da parte di Parte_2 CP_3 quest'ultima nei confronti di (se non quale mera Controparte_5
conseguenza della contestata titolarità attiva di , con la conseguenza che Parte_2 quest'ultima beneficerà dell'odierna pronuncia, secondo il più recente e condivisibile orientamento giurisprudenziale per il quale “il cessionario di un credito beneficia ope legis, in conseguenza della cessione, degli effetti dell'azione pauliana vittoriosamente esperita dal cedente” (Cassazione civile sez. III, 23/06/2022, n. 20315; conf. Cassazione civile sez. III, 07/10/2024, n. 26127; Cassazione civile sez. III, 23/02/2023, n. 5649).
Tanto premesso e passando ad analizzare la domanda svolta da la medesima è Parte_2
fondata e deve, pertanto, essere accolta per i motivi che seguono.
Ai sensi dell'art. 2901 c.c. sono condizioni dell'azione revocatoria ordinaria la sussistenza in capo all'attore della qualifica di creditore del convenuto, l'esistenza di un atto dispositivo pregiudizievole per le sue ragioni creditizie (c.d. eventus damni), da intendersi non come totale compromissione del patrimonio del debitore, ma come maggiore difficoltà ed incertezza nella riscossione coattiva del credito come conseguenza dell'atto di disposizione (cfr. Cassazione civile, sez. III, 09 febbraio 2012, n. 1896 e Cassazione civile, sez. III, 15 febbraio 2007, n. 3470), nonché, TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
per gli atti di disposizione a titolo gratuito, che siano stati compiuti dal debitore successivamente al sorgere del credito, la consapevolezza che il debitore abbia del pregiudizio delle ragioni creditorie
(scientia damni), consapevolezza la cui prova può essere fornita anche mediante presunzioni, non occorrendo, invece, né la prova della collusione tra il debitore e il terzo contrante (c.d. partecipatio fraudis), né la conoscenza diretta da parte del terzo beneficiario del pregiudizio che l'atto di disposizione arrechi ai creditori (cfr. Cassazione civile, sez. III, 27 ottobre 2015, n. 21808).
Ebbene, nel caso di specie, devono ritenersi integrati tutti i requisiti richiesti dall'art. 2901 c.c. per la revocatoria ordinaria dell'atto di disposizione patrimoniale oggetto di causa.
Per quanto riguarda la qualifica di creditore in capo all'attore, per costante giurisprudenza,
l'azione revocatoria ordinaria può essere proposta non solo da chi è titolare di un credito certo ed esigibile, ma anche dal titolare di un credito litigioso, non essendo necessaria una ragione di credito accertata giudizialmente, purché l'esistenza del credito contestato non si rilevi prima facie pretestuosa e possa valutarsi come probabile (cfr. Cassazione civile, sez. III, 31 gennaio 2019, n.
2777; v. anche Cassazione civile sez. VI, 05/02/2019, n. 3369, la quale evidenzia che “l'esistenza stessa della controversia in ordine al credito rende manifesto l'interesse all'azione revocatoria, avuto riguardo alla funzione latu sensu cautelare di quest'ultima. È sufficiente, e allo stesso tempo necessario, che il credito sia meramente allegato, anche nella forma della mera aspettativa, proprio alla luce della funzione di conservazione della garanzia patrimoniale svolta dall'azione revocatoria”; v. anche Cassazione civile, sez. III, 18 settembre 2015, n. 18321; Cassazione civile, sez. III, 09 febbraio 2012, n. 1893).
Ebbene, nel caso di specie la società attrice ha prodotto in atti il contratto di conto corrente e il contratto di mutuo chirografario stipulati da con nonché la Controparte_6 Parte_2
fideiussione prestata da con la conseguenza che non possono sorgere dubbi in Controparte_1
ordine alla sussistenza di una fondata aspettativa di credito da parte della società attrice nei confronti di avendo i convenuti solo genericamente dedotto dell'esistenza di un Controparte_1 procedimento contenzioso rivolto all'accertamento negativo del credito (i cui atti e allegati non sono stati prodotti), la cui pendenza, secondo costante orientamento giurisprudenziale, non comporta la sospensione ex art. 295 c.p.c. dell'odierno procedimento (cfr. Cassazione civile sez.
VI, 05/02/2019, n. 3369, per la quale “poiché anche il credito eventuale, in veste di credito litigioso, è idoneo a determinare - sia che si tratti di un credito di fonte contrattuale oggetto di contestazione giudiziale in separato giudizio, sia che si tratti di credito risarcitorio da fatto illecito TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
– l'insorgere della qualità di creditore che abilita all'esperimento dell'azione revocatoria, ai sensi dell'art. 2901 c.c., avverso l'atto di disposizione compiuto dal debitore, il giudizio promosso con
l'indicata azione non è soggetto a sospensione necessaria a norma dell'art. 295 c.p.c., per il caso di pendenza di controversia avente ad oggetto l'accertamento del credito per la cui conservazione è stata proposta la domanda revocatoria, in quanto la definizione del giudizio sull'accertamento del credito non costituisce l'indispensabile antecedente logico - giuridico della pronuncia sulla domanda revocatoria, essendo d'altra parte da escludere l'eventualità di un conflitto di giudicati tra la sentenza che, a tutela dell'allegato credito litigioso, dichiari inefficace l'atto di disposizione
e la sentenza negativa sull'esistenza del credito (Cass. Sez. U. 18 maggio 2004, n. 9440 ed altre successive conformi)”; conf. Cassazione civile sez. III, 10/02/2016, n. 2673; Cassazione civile sez.
III, 15/11/2016, n. 23208; Cassazione civile sez. un., 18/05/2004, n. 9440).
Non appare, d'altronde, condivisibile l'eccezione svolta da di nullità della Controparte_1 fideiussione prestata per contrasto con la normativa antitrust secondo l'accertamento effettuato dalla
Banca d'Italia con provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005, alla luce del principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, per il quale “i contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con la L. n. 287 del 1990, art. 2, comma 2, lett. a) e art. 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, sono parzialmente nulli, ai sensi dell'art. 2, comma 3 della
Legge succitata e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducano quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti” (Cass. Civ., Sez. Un., 30.12.2021, n.
41994).
Passando ad analizzare l'elemento oggettivo dell'eventus damni, anche quest'ultimo appare sussistere nel caso di specie.
Per costante giurisprudenza, infatti, la sussistenza del danno deriva dalla mera maggiore difficoltà del creditore a soddisfare il proprio diritto, che deve ritenersi integrata sia quando il patrimonio del debitore diventi incapiente, sia nell'ipotesi in cui l'atto di disposizione comporti una modifica della situazione patrimoniale del debitore tale da rendere incerta l'esecuzione coattiva del debito o da comprometterne la fruttuosità (cfr. Cassazione civile, sez. I, 06 dicembre 2007, n.
25433; Cassazione civile sez. III, 17 luglio 2007, n. 15880; conf. Tribunale Roma per il quale “Il creditore quindi risulta pregiudicato (…) nell'ipotesi in cui il creditore (…) sia costretto ad TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
intraprendere procedure maggiormente dispendiose, aleatorie o lunghe”), essendo all'uopo sufficiente anche una mera modificazione qualitativa del patrimonio del debitore, tramite atti di dismissione di cespiti immobiliari, con conversione del patrimonio in denaro o beni facilmente occultabili (cfr. Cassazione civile, sez. II, 20 ottobre 2008, n. 25490; nella giurisprudenza di merito v. Tribunale Milano, sez. II, 26 febbraio 2019, n. 1904, per il quale “per giurisprudenza costante ai fini della sussistenza dell'eventus damni non è neppure richiesta la totale compromissione della consistenza patrimoniale del debitore ma è sufficiente anche il compimento di un solo atto che renda più incerto o difficile il soddisfacimento del credito”). La giurisprudenza di legittimità ha, altresì, specificato che grava sul creditore l'onere di dimostrare le modificazioni quantitative o qualitative del patrimonio del debitore, essendo onere di quest'ultimo dimostrare che il patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore (cfr. Cassazione civile, sez. VI, 18 giugno 2019, n. 16221 e Cassazione civile, sez. III, 19 luglio 2018, n. 19207).
Ebbene, dalla documentazione in atti risulta che abbia posto in essere l'atto di Controparte_1 disposizione patrimoniale oggetto dell'odierna azione revocatoria sottraendo una ingente parte del proprio patrimonio al vincolo di garanzia a favore dei creditori, e con evidente pregiudizio dell'odierna attrice, non risultando in atti l'esistenza di un ulteriore e capiente patrimonio del debitore sul quale l'attrice avrebbe potuto facilmente e agevolmente soddisfare le proprie ragioni, non essendo all'uopo sufficiente la mera allegazione di in ordine al suo residuo Controparte_1
patrimonio immobiliare (appartamento sito in Messina , Via Santa Barbara, identificato al catasto
Fabbricati del Comune di Messina al foglio 118, part. 1274, sub. 1 di 7 vani;
magazzino sito in
Messina, Via Santa Barbara, identificato al catasto Fabbricati del Comune di Messina al foglio 118, part. 1621 di mq 75; autorimessa sita in Messina, Contrada Sant'Anna, identificato al catasto
Fabbricati del Comune di Messina al foglio 118, part. 2415 di mq 56; siti in Messina CP_8
come da Visura Catastale allegata) in assenza di una specifica indicazione da parte del debitore del valore di quest'ultimo e della agevole fruttuosità dell'eventuale azione esecutiva, e non rilevando l'eventuale consistenza patrimoniale di altri obbligati in solido (cfr. Cass. Civ., sez. III, 26.06.2020,
n. 12901, per la quale “l'incapienza del patrimonio del debitore deve essere valutata in relazione alla posizione del revocante, potendosi escludere il requisito del pregiudizio qualora il creditore goda, ad esempio, di garanzie reali o privilegi che assicurino il soddisfacimento del suo diritto.
Tuttavia, nel caso di solidarietà passiva, si ritiene che tale valutazione debba essere svolta esclusivamente con riguardo alla sfera patrimoniale del debitore disponente, a nulla rilevando che TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
i patrimoni degli altri coobbligati in solido siano singolarmente sufficienti a garantire
l'adempimento (…), avendo il creditore interesse a che ciascun condebitore conservi intatta la propria responsabilità patrimoniale”).
Ciò appare idoneo ad integrare il c.d. eventus damni per il quale – come supra evidenziato – è sufficiente che gli atti di disposizione posti in essere dal debitore producano pericolo o incertezza per la realizzazione del diritto del creditore, anche in termini di una possibile o eventuale infruttuosità di una futura azione esecutiva.
Passando ad analizzare l'elemento soggettivo, va, preliminarmente, osservato che l'atto dispositivo deve ritenersi posto in essere successivamente al diritto di credito, considerato che, per quanto concerne l'azione revocatoria intrapresa nei confronti del fideiussore, la giurisprudenza ha avuto modo di affermare che la medesima “presuppone, per la sua esperibilità, la sola esistenza di un debito, e non anche la sua concreta esigibilità, con la conseguenza che, prestata fideiussione in relazione alle future obbligazioni del debitore principale connesse all'apertura di credito regolata in conto corrente, gli atti dispositivi del fideiussore successivi all'apertura di credito ed alla prestazione della fideiussione, se compiuti in pregiudizio delle ragioni del creditore, sono soggetti all'azione revocatoria ai sensi dell'art. 2901 c.c., n. 1, prima parte, in base al solo requisito soggettivo della consapevolezza del fideiussore (e, in caso di atto a titolo oneroso, del terzo) di arrecare pregiudizio alle ragioni del creditore (scientia damni), ed al solo fattore oggettivo dello avvenuto accreditamento giacché l'insorgenza del credito va apprezzata con riferimento al momento dell'accreditamento e non a quello, eventualmente successivo, dell'effettivo prelievo da parte del debitore principale della somma messa a sua disposizione” (Cassazione civile sez. VI,
03/06/2020, n. 10522).
Tanto premesso non sembrano esservi dubbi in ordine alla conoscenza da parte di CP_1
tanto del pregiudizio arrecato al creditore, derivante dalla privazione del patrimonio
[...] immobiliare oggetto di donazione, quanto della stessa esistenza del credito dell'attrice, avendo documentato di aver revocato i fidi del conto corrente, dichiarato il recesso dal Parte_2
medesimo e dichiarato risolto il contratto di mutuo con p.e.c. inviata in data 11 febbraio 2020 a della quale ne è legale rappresentante. Controparte_6 Controparte_1
Con particolare riferimento al terzo, pur non essendo la scientia damni requisito per l'accoglimento della domanda, non sembra, in ogni caso, potersi negare la sussistenza della medesima nel caso di specie, potendosi desumere dal legame parentale tra il donante e il donatario TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
(cfr. Cassazione civile, sez. III, 05 marzo 2009, n. 5359, che in tema di prova della scientia damni del terzo acquirente, afferma che quest'ultima “può essere ricavata anche da presunzioni semplici, ivi compresa la sussistenza di un vincolo parentale tra il debitore ed il terzo, quando tale vincolo renda estremamente inverosimile che il terzo non fosse a conoscenza della situazione debitoria gravante sul disponente”), nonché dal brevissimo lasso di tempo intercorso tra la richiesta del pagamento e la successiva donazione.
È, pertanto, opinione del presente Giudice che gli elementi sin qui evidenziati rappresentano indizi gravi, precisi e concordanti sulla consapevolezza in capo ad entrambi i convenuti del pregiudizio che l'atto oggetto del presente giudizio avrebbe arrecato alle ragioni dei creditori.
Per quanto fin qui dedotto, deve accogliersi la domanda di e dichiararsi Parte_2
l'inefficacia ai sensi dell'articolo 2901 c.c. nei suoi confronti dell'atto di donazione stipulato in data
10 aprile 2020, a rogito del notaio rep. n. 100274 e racc. n. 29559, trascritto il 16 Persona_1
aprile 2020 ai nn. 8536 reg. gen. e 5881 reg. part., con il quale ha donato alla figlia Controparte_1 la proprietà del bene immobile sito in Messina, contrada Sant'Anna Villaggio Camaro CP_2
Superiore, via S. Barbara, censito nel C.U. di Messina al foglio 118, part. 1640.
Le spese di lite, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., come liquidate in dispositivo secondo i parametri tra i minimi e i medi di cui al D.M. n. 55/2014 (cfr. Cassazione civile sez. III, 13/02/2020, n. 3697 per la quale “il valore della causa relativa ad azione revocatoria si determina in base al credito vantato dall'attore, a tutela del quale viene proposta l'azione revocatoria stessa”), stante il valore della causa, seguono la soccombenza, con la conseguenza che e devono Controparte_1 CP_2
essere condannati in solido al pagamento delle medesime nei confronti della banca attrice.
Ritiene il presente Giudice che sussistono giusti motivi ai sensi dell'art. 92 c.p.c. (cfr. Corte
Costituzionale, Sentenza n. 77 del 19/04/2018) per compensare interamente le spese di lite tra i convenuti e i terzi intervenuti, essendo questi ultimi intervenuti in giudizio senza introdurre diverse questioni in merito alla domanda avanzata da ma limitandosi a far proprie le difese Parte_2
della cedente, e non avendo i convenuti esplicato alcuna attività difensiva direttamente rivolta nei loro confronti.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di giudice monocratico, sentiti i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa promossa da TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
contro e e con l'intervento di e Parte_2 Controparte_1 CP_2 CP_3 [...]
nel procedimento n. 4606/2021 R.G., così dispone: CP_5 Controparte_5
1. accoglie la domanda revocatoria svolta da parte attrice e, per l'effetto, dichiara l'inefficacia ai sensi dell'art. 2901 c.c. nei suoi confronti dell'atto di donazione stipulato in data 10 aprile 2020, a rogito del notaio rep. n. 100274 e racc. n. 29559, trascritto il 16 aprile 2020 ai nn. Persona_1
8536 reg. gen. e 5881 reg. part., con il quale ha donato alla figlia la Controparte_1 CP_2 proprietà del bene immobile sito in Messina, contrada Sant'Anna Villaggio Camaro Superiore, via
S. Barbara, censito nel C.U. di Messina al foglio 118, part. 1640;
2. condanna e in solido, al pagamento, nei confronti di Controparte_1 CP_2
delle spese di lite, liquidate in € 552,26 per spese vive ed € 15.000,00 per Parte_2
compensi, oltre accessori di legge;
3. compensa interamente le spese di lite tra e e e Controparte_1 CP_2 CP_3
Controparte_5
Manda alla Cancelleria per tutti gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Messina in data 8 maggio 2025.
Il Giudice dott. Valerio Brecciaroli