Articolo 25 della Legge 17 giugno 2022, n. 71
Articolo 24Articolo 26
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21 giugno 2022
Art. 25. Selezione dei magistrati addetti alla segreteria 1. L' articolo 7 della legge 24 marzo 1958, n. 195 , e' sostituito dal seguente:
«Art. 7 (Composizione della segreteria). - 1. La segreteria del Consiglio superiore della magistratura e' diretta da un magistrato, segretario generale, che ha conseguito almeno la quinta valutazione di professionalita', e da un magistrato, vicesegretario generale, che ha conseguito almeno la terza valutazione di professionalita', che lo coadiuva e lo costituisce in caso di impedimento.
2. Il segretario generale e' designato dal Comitato di presidenza, previo interpello aperto a tutti i magistrati; l'incarico e' conferito con deliberazione del Consiglio superiore della magistratura. Il vicesegretario generale e' nominato dal Comitato di presidenza, previo concorso per titoli aperto a tutti i magistrati. A seguito della nomina, il segretario generale e il vicesegretario generale sono posti fuori del ruolo organico della magistratura.
Fermo restando il limite massimo complessivo decennale di collocamento fuori ruolo per i magistrati, gli incarichi di segretario generale e di vicesegretario generale hanno una durata massima di sei anni. L'assegnazione alla segreteria e la successiva ricollocazione nel ruolo sono considerate a tutti gli effetti trasferimenti d'ufficio.
3. La segreteria dipende funzionalmente dal Comitato di presidenza.
Le funzioni del segretario generale e del magistrato che lo coadiuva sono definite dal regolamento generale.
4. Il Consiglio superiore della magistratura puo' assegnare alla segreteria un numero di componenti esterni non superiore a diciotto, nei limiti delle proprie risorse finanziarie, selezionati mediante procedura di valutazione dei titoli e colloquio. La commissione incaricata della selezione e' formata da due magistrati di legittimita' e da tre professori ordinari in materie giuridiche, individuati dal Comitato di presidenza. Almeno un terzo dei posti della segreteria e' riservato a dirigenti amministrativi provenienti da organi costituzionali e amministrazioni pubbliche con almeno otto anni di esperienza. I magistrati devono possedere almeno la seconda valutazione di professionalita'. La graduatoria degli idonei, adottata in esito a ogni procedura selettiva, ha validita' di tre anni. I magistrati assegnati alla segreteria sono collocati fuori del ruolo organico della magistratura. Fermo restando il limite massimo complessivo decennale di collocamento fuori ruolo per i magistrati, l'incarico di magistrato o dirigente amministrativo addetto alla segreteria ha una durata massima di sei anni.
5. Ove ai magistrati di cui ai commi 1 e 4 del presente articolo siano riconosciute indennita', il limite massimo retributivo onnicomprensivo non puo' superare quello indicato all' articolo 13 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 , convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 , come rideterminato ai sensi dell' articolo 1, comma 68, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 ».
Entrata in vigore il 21 giugno 2022
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