Sentenza 22 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 22/06/2025, n. 6252 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 6252 |
| Data del deposito : | 22 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
DODICESIMA SEZIONE CIVILE
Il dott. Mauro Impresa, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 27809/2020, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 20786/20 del Giudice di
Pace di Napoli emessa in una controversia relativa al rimborso dei costi di un finanziamento estinto anticipatamente e vertente tra
(P. IVA e C.F.: ), rappresentata e Parte_1 P.IVA_1 difesa dall'Avv. Marco Corradi;
Appellante
e
(C.F. ), rappresentato e difeso CP_1 C.F._1 dall'avv. Paolo Di Mauro;
Appellato
e
(C.F. e P. IVA: con sede Controparte_2 P.IVA_2 legale in San Severo, alla Via Tiberio Solis 40;
Appellata Contumace
CONCLUSIONI
Per l'appellante:
1) Riformare la sentenza n. 20786/2020 emessa dal Giudice di
Pace di Napoli nella parte in cui ha ritenuto accertato il diritto del signor ad ottenere la restituzione CP_1 della parte di premio (pari ad € 336,35) non maturata in conseguenza dell'estinzione anticipata del finanziamento e
[...] al pagamento delle spese di giudizio Parte_1 liquidate in complessivi € 330,00 per compenso professionale, oltre IVA e CPA e rimborso spese generali. Il Tribunale voglia, per l'effetto dell'invocata riforma, negare il diritto preteso e riconosciuto al signor e, quindi, CP_1 rigettare la sua domanda, invece accolta;
2) In ogni caso, comunque, riformare la sentenza nella parte in cui non ha ritenuto operante l'art. 9 della Convenzione intercorsa tra la (per il Controparte_2 tramite della e la Controparte_3 Parte_1
e, conseguentemente, nella parte in cui non ha
[...] estromesso dal processo la seconda per difetto di legittimazione passiva. E, quindi, nella parte in cui ha dichiarato sussistente il diritto di regresso, per l'importo di € 336,35, in favore della e Controparte_2 in danno della Parte_1
3) Con vittoria di spese e compensi anche per il presente giudizio;
Per l'appellato : CP_1
1) Rigettare, previa eventuale integrazione delle motivazioni Part della sentenza in primo grado, l'appello proposto dalla
2) Con condanna alle spese, diritti ed onorario di causa da distrarsi ex art. 93 cpc in favore dei procuratori di parte appellata;
MOTIVI DELLA DECISIONE
ha citato in giudizio innanzi al Giudice di Pace di CP_1
Napoli la per ottenerne la condanna Controparte_2 al pagamento della somma di euro 1389,78, a titolo di rimborso dei ratei residui del premio assicurativo versati e non goduti (euro 336,35), delle commissioni bancarie (euro 241,82) e di intermediazione(euro 811,61).
Per giustificare la domanda ha dedotto che aveva estinto anticipatamente il contratto di finanziamento n. 51036 stipulato con la per il tramite della Controparte_2 [...]
Controparte_4
La si è opposta alla domanda Controparte_2 deducendo l'insussistenza del diritto al rimborso dell'attore alla luce della normativa applicabile ratione temporis e, in ogni caso, il proprio difetto di legittimazione passiva in favore della
[...]
quale società che aveva emesso la polizza Parte_1 assicurativa collegata al contratto di finanziamento per la somma di euro 336,35 richiesta a titolo di oneri assicurativi versati e non goduti, che chiedeva ed otteneva di chiamare in causa.
La ha impugnato e contestato l'atto di Parte_1 citazione e l'atto di chiamata in causa, sostenendo: che la normativa vigente all'epoca dell'emissione della polizza non prevedeva, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, la restituzione di una parte del premio;
che in ogni caso era tenuta al rimborso del premio unicamente la Controparte_2 contraente dell'assicurazione; che il diritto alla ripetizione del premio era prescritto essendo decorso il termine biennale di cui all'art. 2952, comma 2, codice civile.
Il Giudice di Pace di Napoli, con sentenza n. 20786/2020 ha accolto la domanda del ed ha condannato la CP_1 [...] al pagamento della somma oggetto di domanda Controparte_2 ed ha accolto la domanda formulata da Controparte_2 nei confronti della condannando quest'ultima Parte_1
a tenerla indenne per la somma di euro 336,35.
La ha impugnato la sentenza sostenendo che Parte_1 era errata in quanto: aveva ritenuto applicabile la prescrizione ordinaria decennale piuttosto che quella biennale;
aveva ritenuto sussistente il diritto al rimborso in capo all'attore nonostante la disciplina vigente all'epoca della stipula (8.6.2006) e dell'estinzione (10.2012) del contratto di finanziamento non lo prevedesse, essendo stata introdotta solo successivamente (Reg.
Isvap n. 35/2010 e la L. 221/2012).
Alla luce dei suddetti motivi, l'appellante ha chiesto di riformare la sentenza impugnata nella parte in cui aveva riconosciuto il diritto di ad ottenere la CP_1 restituzione della parte di premio assicurativo non maturata in conseguenza dell'estinzione anticipata del finanziamento e nella parte in cui l'aveva condannata a tenere indenne la
[...]
per la somma di euro 336,35 ed a pagare le spese CP_2 del giudizio.
si è opposto al gravame ed ha chiesto di respingerlo CP_1 previa eventuale integrazione delle motivazioni addotte dal giudice di prime cure.
La non si è costituita in giudizio. Controparte_2
Tutto ciò premesso, l'appello è parzialmente fondato.
Quanto alla prescrizione, va confermato che iol diritto del non è prescritto. CP_1
La prescrizione breve di cui all'art. 2952 c.c., comma 2, è applicabile ai soli diritti che si ricollegano direttamente e unicamente alla disciplina legale o pattizia del contratto di assicurazione, nel quale trovano il loro titolo immediato ed esclusivo e non ai diritti che, sia pure in occasione o in esecuzione del rapporto assicurativo, sorgono o sono fatti valere dall'assicurato sulla base di altro titolo (cfr. Cass. n.
11052/2002; Cass. n. 3913/2010).
Nel caso in esame è stato chiesto il rimborso di costi ritenuti non dovuti in ragione dell'estinzione anticipata del contratto collegato a quello di assicurazione cosicchè si deve ritenere che il credito rivendicato abbia il suo riferimento normativo nell'art. 2033 c.c. con conseguente applicazione dell'ordinaria prescrizione decennale di cui all'art 2946 c.c. Del pari non è fondata la censura riferita all'omessa applicazione da parte del Giudice di Pace della disciplina antecedente all'introduzione del regolamento n. 35/2010 e della Pt_2 successiva L. n. 221/2012.
Ad avviso dell'appellante le norme vigenti al momento della stipula e dell'estinzione del finanziamento non consentivano di rimborsare al consumatore le somme versate e non godute in forza del contratto di finanziamento in caso di sua anticipata estinzione.
In particolare secondo la non era possibile Parte_1 applicare al contratto del l'art. 125 sexies T.U.B, CP_1
l'art. 49 del Regolamento ISVAP n. 35/2010 e la L. 221/2012 poiché successivi alla stipula (2006) ed all'estinzione (ottobre 2012) del contratto, con conseguente violazione del principio di irretroattività della legge, di cui all'art. 11 delle Preleggi e all'art. 25 Cost.
I rilievi dell'appellante non sono decisivi.
Per decidere la lite occorre tenere conto della corretta ed ormai unanime interpretazione dell'art. 125 TUB che, nella formulazione vigente all'epoca della stipulazione dei contratti in esame(in attuazione della direttiva europea 87/102 successivamente abrogata dalla direttiva CE 48/2008), stabiliva che “Le facoltà di adempiere in via anticipata o di recedere dal contratto senza penalità spettano unicamente al consumatore senza possibilità di patto contrario. Se il consumatore esercita la facoltà di adempimento anticipato, ha diritto a un'equa riduzione del costo complessivo del credito, secondo le modalità stabilite dal CICR”.
Non rileva la mancata adozione della delibera dal CICR considerato quanto previsto dalla normativa comunitaria e da quella interna che impongono la riduzione del costo del credito.
L'art. 3 del DM 8.7.1992 dispone che “Il consumatore ha sempre la facoltà dell'adempimento anticipato: tale facoltà si esercita mediante versamento al creditore del capitale residuo, degli interessi ed altri oneri maturati fino a quel momento e, se previsto dal contratto, di un compenso comunque non superiore all'uno per cento del capitale residuo”.
La normativa comunitaria vigente all'epoca dei fatti prevedeva la facoltà del consumatore di adempiere in via anticipata gli obblighi che gli derivano dal contratto di credito ed il diritto ad un'equa riduzione del costo complessivo del credito (art. 8 direttiva n. 87/102/CEE).
La direttiva più recente, che ha abrogato la precedente, mira a realizzare una piena armonizzazione al fine di garantire a tutti i consumatori un livello equivalente di tutela dei loro interessi.
È previsto il diritto del consumatore di adempiere ante tempus al contratto di credito e di ottenere una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto (art. 16 direttiva 2008/48/CE).
La disciplina prevede, altresì, il diritto ad un equo indennizzo per chi ha erogato il credito, in ragione dei costi collegati al rimborso anticipato del credito sempre che esso abbia luogo in un periodo per il quale il tasso debitore è fisso.
Va aggiunto che sul tema è intervenuta la Corte di Giustizia
Europea che, con sentenza del 22 settembre 2019 nella causa
383/2018 (cd. sentenza Lexitor), ha interpretato l'art. 16, par. 1 della Direttiva 2008/48/CE, relativa ai contratti di credito ai consumatori, nel senso che “il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito include tutti i costi posti
a carico del consumatore” e, quindi, non solo quelli cd. recurring, ma anche quelli non dipendenti dalla durata del rapporto (up front).
La sentenza della Corte di Giustizia Europea è vincolante per il giudice quanto all'interpretazione della previgente normativa che, sostanzialmente, enunciava gli stessi principi dell'art. 125
T.U.B. Deve pertanto ritenersi che l'art. 125 del TUB, nella formulazione antecedente alle modifiche inserite con il D.Lgs n. 141 del 2010 impone di riconoscere al consumatore, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il diritto ad un'equa riduzione del costo complessivo del credito.
E' dunque corretta la decisione del giudice di primo grado, in quanto conforme all'interpretazione richiamata della normativa previgente.
Alla luce di quanto precede deve essere confermata la sentenza del
Giudice di Pace nella parte riferita al riconoscimento del diritto del alla restituzione della somma richiesta a titolo di CP_1 oneri assicurativi non goduti.
La sentenza impugnata va invece riformata nella parte in cui dopo aver ritenuto la obbligata alla Controparte_2 restituzione degli oneri assicurativi non goduti ha imposto alla di tenerla indenne dal suddetto onere. Parte_1
Il contratto di assicurazione accessorio al finanziamento stipulato dalla quale mandataria della CP_4 Controparte_3
con la prevedeva Controparte_2 Parte_1 all'art. 9 che in caso di estinzione anticipata del finanziamento la garanzia assicurativa si considererà decaduta ed il premio rimarrà acquisito dall'assicuratore.
In sostanza era espressamente pattuito che in caso di estinzione anticipata dei contratti di finanziamento a cui si collegava l'assicurazione i costi della polizza da rimborsare sarebbero restati a carico della Controparte_2
Non è applicabile l'art. 22, comma 15 quater, del d.l. 179/2012, secondo cui nei contratti di assicurazione connessi ai mutui per i quali sia stato corrisposto un premio unico, nel caso di estinzione anticipata del mutuo le imprese restituiscono la parte di premio pagato relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria, tenuto conto che la norma vale per i contratti già stipulati e pendenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del detto decreto legge mentre il finanziamento del è stato estinto nell'ottobre 2012 prima CP_1 dell'entrata in vigore delle legge di conversione del d.l.
179/2012.
Consegue che la non ha diritto a Controparte_2 recuperare dalla l'importo che è tenuta a versare al Parte_1
a titolo di ratei del premio di assicurazione non dovuti. CP_1
Quanto alle spese del giudizio, l'appellante deve pagare le spese del giudizio del presente grado sostenute da ed ha CP_1 diritto ad essere rimborsata da per le spese Controparte_2 sostenute nel doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n.
20786/2020 del giudice di pace di Napoli proposto da Parte_1
nei confronti ed
[...] CP_1 Controparte_2 ogni diversa istanza, difesa ed eccezione disattesa, così provvede:
1) Conferma la statuizione di cui al capo 1 della sentenza appellata;
2) Condanna al pagamento delle spese del Parte_1 presente grado di giudizio sostenute da che CP_1 liquida in euro 600,00, oltre rimborso forfettario, c.p.a ed i.v.a con attribuzione all'Avv. Paolo Di Mauro;
3) Annulla la statuizione di cui al capo 2 della sentenza impugnata e rigetta la domanda proposta da
[...] nei confronti della Controparte_2 Parte_1
;
[...]
4) Condanna al pagamento delle Controparte_2 spese del doppio grado di giudizio sostenute dalla
[...] che liquida in euro 946,00(euro 346,00 per Parte_1 il giudizio di primo grado ed euro 600,00 per la presente fase), oltre rimborso forfettario, c.p.a. ed i.v.a.. Napoli, 22.6.2025.
Il Giudice
dott. Mauro Impresa