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Sentenza 5 gennaio 2026
Sentenza 5 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Pesaro, sez. II, sentenza 05/01/2026, n. 11 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Pesaro |
| Numero : | 11 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 11/2026
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PESARO Sezione 2, riunita in udienza il 18/12/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
GASPARINI GIACOMO, Presidente e Relatore
BELLITTI GIUSEPPE, Giudice
GASPERI PIER FRANCESCO, Giudice
in data 18/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 194/2025 depositato il 13/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - RO - Via Annesio Nobili 14 61121 RO PU
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 08220259002189770000 IRPEF-ALTRO 2001
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 08220259002189770000 IVA-ALTRO 2000
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 08220259002189770000 IRAP 2002
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 08220040012434321501 IVA-ALTRO 2000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 08220050008193605501 IVA-ALTRO 2001
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 08220060006640884501 IVA-ALTRO 2002
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 08220060010562959501 IVA-ALTRO 2003 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 08220080000696231501 IVA-ALTRO 2004
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 360/2025 depositato il
19/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente: Il difensore del ricorrente insiste nell'accoglimento del ricorso. Deposita inoltre la sentenza n.137/21 del Tribunale di Urbino riguardante la condanna per querela di falso.
L'Agenzia della Riscossione, pur convocata con apposito avviso di trattazione, non è presente.
La causa viene trattenuta in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorso deduce la sopravvenuta prescrizione dei crediti tributari riferiti agli anni di imposta 2000, 2001,
2002, 2003, 2004.
L'Agenzia delle Entrate ha chiesto il rigetto della domanda attorea constatando che le cartelle sono state notificate a mani proprie del Ricorrente_1 l'11.10.2008 e che nel 2015 e nel 2017 risultano notificati atti di intimazione di pagamento idonei ad interrompere il decorso del termine di prescrizione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va premesso che la sentenza del Tribunale di Urbino che ha riconosciuto la falsità delle firme apposte su otto cartelle di pagamento notificate alla coobbligata Coobbligata_Ricorr_1 non fa stato nel presente giudizio in cui le cartelle di pagamento sono diverse.
Tuttavia il ricorso può essere egualmente accolto in ragione di una basilare considerazione di carattere preliminare: non risultando prodotte le cartelle che afferiscono all'avviso di intimazione del 2025 (il primo atto impugnato dal contribuente), non risulta provato che Ricorrente_1 abbia mai potuto conoscere le ragioni della sua escussione (solo oggi con la lettura di tutti gli atti si apprende che si agì contro di lui quale socio illimitatamente responsabile di una società di servizi di elaborazione dati contabili): viene meno, pertanto, ogni effetto interruttivo del decorso del termine decennale di prescrizione, spirato definitivamente nel 2018, astrattamente ricollegabile agli altri solleciti di pagamento per i quali figurano notificazioni a lui eseguite nel 2015 e nel 2017.
Anche questi atti del procedimento di riscossione non contengono riferimenti certi per stabilire la legittimazione passiva del Ricorrente_1 nella sua qualità di debitore tributario.
La peculiarità della controversia induce a compensare le spese processuali.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di RO Urbino accoglie il ricorso e compensa le spese processuali. RO 18.12.2025 Presidente relatore/estensore Giacomo Gasparini
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PESARO Sezione 2, riunita in udienza il 18/12/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
GASPARINI GIACOMO, Presidente e Relatore
BELLITTI GIUSEPPE, Giudice
GASPERI PIER FRANCESCO, Giudice
in data 18/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 194/2025 depositato il 13/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - RO - Via Annesio Nobili 14 61121 RO PU
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 08220259002189770000 IRPEF-ALTRO 2001
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 08220259002189770000 IVA-ALTRO 2000
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 08220259002189770000 IRAP 2002
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 08220040012434321501 IVA-ALTRO 2000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 08220050008193605501 IVA-ALTRO 2001
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 08220060006640884501 IVA-ALTRO 2002
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 08220060010562959501 IVA-ALTRO 2003 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 08220080000696231501 IVA-ALTRO 2004
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 360/2025 depositato il
19/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente: Il difensore del ricorrente insiste nell'accoglimento del ricorso. Deposita inoltre la sentenza n.137/21 del Tribunale di Urbino riguardante la condanna per querela di falso.
L'Agenzia della Riscossione, pur convocata con apposito avviso di trattazione, non è presente.
La causa viene trattenuta in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorso deduce la sopravvenuta prescrizione dei crediti tributari riferiti agli anni di imposta 2000, 2001,
2002, 2003, 2004.
L'Agenzia delle Entrate ha chiesto il rigetto della domanda attorea constatando che le cartelle sono state notificate a mani proprie del Ricorrente_1 l'11.10.2008 e che nel 2015 e nel 2017 risultano notificati atti di intimazione di pagamento idonei ad interrompere il decorso del termine di prescrizione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va premesso che la sentenza del Tribunale di Urbino che ha riconosciuto la falsità delle firme apposte su otto cartelle di pagamento notificate alla coobbligata Coobbligata_Ricorr_1 non fa stato nel presente giudizio in cui le cartelle di pagamento sono diverse.
Tuttavia il ricorso può essere egualmente accolto in ragione di una basilare considerazione di carattere preliminare: non risultando prodotte le cartelle che afferiscono all'avviso di intimazione del 2025 (il primo atto impugnato dal contribuente), non risulta provato che Ricorrente_1 abbia mai potuto conoscere le ragioni della sua escussione (solo oggi con la lettura di tutti gli atti si apprende che si agì contro di lui quale socio illimitatamente responsabile di una società di servizi di elaborazione dati contabili): viene meno, pertanto, ogni effetto interruttivo del decorso del termine decennale di prescrizione, spirato definitivamente nel 2018, astrattamente ricollegabile agli altri solleciti di pagamento per i quali figurano notificazioni a lui eseguite nel 2015 e nel 2017.
Anche questi atti del procedimento di riscossione non contengono riferimenti certi per stabilire la legittimazione passiva del Ricorrente_1 nella sua qualità di debitore tributario.
La peculiarità della controversia induce a compensare le spese processuali.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di RO Urbino accoglie il ricorso e compensa le spese processuali. RO 18.12.2025 Presidente relatore/estensore Giacomo Gasparini