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Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 04/02/2025, n. 60 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 60 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI VERONA
SEZIONE LAVORO
Udienza del 4.2.2025
Causa n. 1232/2023
Sono comparsi per la parte ricorrente l'avv. Bissa
e per la parte convenuta l'avv. Guarino, nonché il dott. ai fini della pratica Persona_1
forense
Per il resto, i procuratori delle parti discutono la causa e concludono come in atti.
Il Giudice si ritira in Camera di Consiglio e all'esito pronuncia sentenza mediante pubblica lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
Il Giudice
Dott. Alessandro Gasparini
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERONA
Sezione lavoro
Il Giudice, dott. Alessandro Gasparini, all'udienza del giorno 4.2.2025 ha pronunciato, mediante lettura del dispositivo e contestuale motivazione, la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro n. 1232 / 2023 RCL promossa con ricorso depositato il 28/07/2023 avente ad oggetto: ricalcolo pensione/coltivatori diretti/art. 15 L. 153/1969 da
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. BISSA SILVIA, Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico ( Email_1
contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. DE POMPEIS CARLO COSTANTINO, CP_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico ( t) Email_2
Motivi della decisione
1.Con ricorso depositato il 28.7.2023 ha chiesto al suintestato Tribunale Parte_1
l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “In via principale: a) per le ragioni ed i motivi tutti sopra esposti, in accoglimento del presente ricorso, accertare e dichiarare il diritto del sig.
[...]
ad ottenere il ricalcolo e la riliquidazione della pensione anticipata cat. VR n. 30064098 Pt_1 nella somma pari ad € 904,52, in applicazione del quarto comma dell'art. 15 L. 153/1969, o della somma minore o maggiore che verrà ritenuta di giustizia, oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria ed interessi legali, dalle singole scadenze al saldo, come descritto nel
CP_ presente atto, sin dalla data di decorrenza del trattamento pensionistico;
b) condannare l' a riliquidare ed a corrispondere al ricorrente la pensione anticipata pari ad € 904,52 mensili, secondo i criteri di calcolo ex art. 15, comma 4, L. 153/1969, o della somma maggiore o minore che verrà ritenuta di giustizia, sin dalla data di decorrenza del trattamento pensionistico, oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria ed interessi legali, dalle singole scadenze al saldo, come per legge. In ogni caso: c) con vittoria di spese ed onorari di lite, oltre a rimborso forfetario, IVA e CPA su voci soggette, da distrarsi in favore del procuratore del ricorrente in quanto anticipatario”. Espone il ricorrente di avere svolto, nel corso della propria vita
1 lavorativa, attività nel settore agricolo, per lo più come coltivatore diretto, iscritto nella relativa gestione dal 30.6.1976 al 31.3.2020 e per brevi periodi quale bracciante agricolo, con conseguente sovrapposizione della contribuzione autonoma presso la gestione speciale CD/CM
e presso il fondo pensione lavoratori dipendenti. Nello specifico negli anni 2012, 2013, 2017 versava rispettivamente 1, 6 e 2 giornate lavorative annuali di contributi presso il FPLD. I contributi versati nella gestione autonoma CD/CM, invece, relativi a tutti gli anni succitati erano decisamente più consistenti, pari a 156 giornate di lavoro annue (52 settimane) per ciascun anno
2012, 2013, 2017. Il diritto a pensione veniva maturato dal ricorrente sulla scorta dei contributi versati come coltivatore diretto, mentre i contributi versati come dipendente agricolo negli anni sopra indicati rilevano unicamente ai fini della determinazione della misura della pensione stessa. Tuttavia l' ha calcolato la quota di pensione basandosi sulla retribuzione media CP_2 di bracciante agricolo, così applicando l'integrazione contributiva figurativa, con estensione delle settimane effettivamente lavorate alle 52 convenzionali, di cui all'art. 15, comma 3, L.
153/1969. Tale meccanismo, che ha generato un dato contributivo complessivamente deteriore abbattendo il trattamento pensionistico, non doveva, secondo il ricorrente, essere applicato al caso di specie, come impone il comma 4 dell'art. 15 L. 153/1969, trattandosi d'ipotesi di compresenza con contribuzione diversa (da lavoro agricolo autonomo e da lavoro agricolo dipendente).
2. Si è costituito l' chiedendo il rigetto del ricorso, in quanto infondato in fatto ed in diritto. CP_1
Ha eccepito in via preliminare l'erronea notifica del ricorso introduttivo all' Controparte_3
anziché alla DI , circostanza questa da cui deriverebbe
[...] Controparte_4
comunque la non tardività della costituzione avvenuta in data 10.1.2024 per l'udienza del
11.1.2024. Nel merito ha contestato l'interpretazione dell'art. 15 L. 153/1969 fornita in ricorso e ha sostenuto la correttezza dell'operato dell' . CP_1
3. All'udienza dell'11.1.2024, il giudice sentite le difese delle parti, ritenuta la causa di natura documentale, ha rinviato per la discussione. L'udienza è stata ricalendarizzata in ragione della sopravvenuta applicazione dello scrivente in Corte d'Appello di Venezia. All'odierna udienza, sentite le conclusioni, il giudice si è ritirato in camera di consiglio e all'esito ha pronunciato la presente sentenza depositata telematicamente.
4. Del tutto irrilevante è la questione dibattuta tra le parti circa la correttezza della notifica presso l'Agenzia di e non presso la sede provinciale , in quanto le questioni CP_3 CP_1 sottese alla decisione, risultano essere di diritto e non avendo l' sollevato eccezioni CP_1
soggette a decadenza o prodotto documenti ulteriori e diversi rispetto a quelli allegati al ricorso.
2 Peraltro, come di recente affermato da Cass., sez. lav. sent. 24048/2022: “La notifica degli atti CP_ introduttivi del giudizio di cognizione nei confronti dell va effettuata secondo il disposto dell'art. 14, comma 1 bis, del d.l. n. 669 del 1996, conv. dalla l. n. 30 del 1997, come modificato dall'art. 44, comma 3, del d.l. n. 269 del 2003, conv. dalla l. n. 326 del 2003, solo avuto riguardo agli atti introduttivi dei procedimenti incidentali di cognizione occasionati dal processo di esecuzione, dovendo nelle altre ipotesi farsi applicazione delle regole ordinarie del codice di rito, in ragione della collocazione testuale della norma citata nell'alveo della disciplina dell'esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva ritenuto nulla la notifica effettuata presso la sede legale di Roma dell ma non anche presso il suo Ufficio CP_1
Provinciale)”. Nel caso di specie, la notifica indirizzata a t” in data 21.9.2023 prima dell'8 marzo Email_3
2024 (data in cui sono stati indicati i nuovi indirizzi PEC dell'istituto nell'elenco previsto dall'articolo 6 ter del D. Lgs. 82/2005), all'indirizzo c.d. “primario” risultante in quel momento dal registro IPA, in conformità a quanto previsto dagli artt. 16 ter, co. 1 ter, D.L. 179/2012 e 6 ter D.Lgs. 82/2005 per l'ipotesi, qui ricorrente, di mancata indicazione dell'indirizzo PEC nell'elenco di cui all'art. 16, co. 12, D.L. 179 cit.5, risulta valida e la costituzione dell'ente in questo giudizio è tardiva.
5. Nel merito, i fatti, ossia lo svolgimento di prevalente attività lavorativa autonoma e per un numero inferiore di giornate di attività dipendente, con sovrapposizione di contribuzione nelle due gestioni, sono pacifici e documentati. Così come pacifico è il fatto che il ricorrente ha maturato il diritto alla pensione sulla scorta dei soli contributi versati come coltivatore diretto
(autonomo); i contributi versati come bracciante agricolo (dipendente), rilevano esclusivamente ai fini della determinazione dell'importo della stessa (oggetto quest'ultimo di causa). L' , in CP_1
sede di liquidazione, ha infatti esteso il reddito da dipendente agricolo a 52 settimane lavorative annue, anziché al periodo di effettiva contribuzione, diluendo il reddito percepito e pervenendo ad un abbattimento dell'emolumento pensionistico.
5.1 In diritto, la questione da risolvere è quella in merito all'interpretazione dell'articolo 15 della legge 153/1969 che, in punto determinazione della retribuzione pensionabile, testualmente recita: “Agli effetti previsti dall'articolo 14, i contributi agricoli giornalieri obbligatori e quelli figurativi derivanti da disoccupazione agricola, accreditati per ciascun anno agrario, si ripartiscono in modo uniforme nelle settimane che costituiscono l'anno stesso e si considera quale settimana di contribuzione il numero di contributi giornalieri risultante dalla ripartizione.
3 Nel caso in cui nel corso dell'anno agrario il lavoratore possa far valere anche settimane di contribuzione effettiva in costanza di lavoro e figurativa diverse da quelle indicate al comma precedente, la retribuzione da prendere in considerazione per il calcolo della pensione è costituita, per tali settimane, dalla somma delle retribuzioni afferenti alla contribuzione agricola e non agricola.
Qualora il numero dei contributi giornalieri obbligatori e di quelli figurativi per disoccupazione agricola accreditati nell'anno agrario risulti inferiore ad un anno di contribuzione, in base ai rapporti desumibili dall'articolo 9, sub articolo 2 della legge 4 aprile 1952, n. 218, secondo le qualifiche attribuite ai fini del diritto alla pensione, deve essere computato, per ciascuna settimana di contribuzione, un numero di contributi giornalieri pari a quello equivalente a un contributo settimanale sulla base degli anzidetti rapporti.
La disposizione di cui al precedente comma non si applica in relazione alle settimane per le quali risulti versata o accreditata contribuzione diversa da quella agricola giornaliera e figurativa per disoccupazione agricola”. CP_
5.2. Nella specie, l' ha di fatto applicato il terzo comma della norma citata, non considerando il disposto del quarto: detto comma esclude l'estensione della contribuzione figurativa nei casi in cui risulti versata o accreditata contribuzione diversa da quella agricola giornaliera e figurativa per disoccupazione agricola.
5.3. Come analiticamente allegato dal ricorrente e come risultante dal raffronto tra i prospetti dell' (doc. 2 ricorrente) e del patronato (doc. 5 ricorrente), emerge che l' pur CP_1 CP_1
affermando in questa sede di avere dato applicazione al comma 1 dell'art. 15 L. 153/1969 abbia in realtà applicato il comma 3 (c.d. regola dell'elevazione), suddividendo la retribuzione percepita per il lavoro subordinato di ciascun anno per 52 settimane utili.
Tale impostazione non può essere condivisa, per i motivi già espressi dalla Corte d'Appello di
Torino nella sentenza n. 680/2019 pubblicata il 24.9.2019 e meglio precisati nelle successive pronunce conformi 84/2021, 145/2021, 219/2021,491/2021 (ma in senso analogo, oltre questo stesso Tribunale, sent. 216/2023, ex multis, Tribunale di Torino, sentenza 2577/2024; Tribunale di Ivrea, sent. 418/2018, Tribunale di Cuneo 51/2019, Tribunale di Mantova, sent.13.1.2023; la stessa Corte d'Appello di Ancona, sentenza 191/2023 citata dall' , affronta un caso CP_1
parzialmente diverso perché il lavoratore non aveva, in assenza dei contributi versati come dipendente agricolo, un importo contributivo sufficiente a maturare il diritto alla pensione, diversamente dal caso di specie), la quale ha evidenziato, con argomentazioni che si condividono e richiamano, anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.: “Si rammenta che si
4 tratta di due previsioni normative riguardanti distinte e diverse tematiche del procedimento pensionistico. Infatti, mentre l'articolo 15 Legge 153/69 si occupa di individuare la misura della pensione, l'art. 7 legge 638/83 spiega i criteri per il calcolo dei contributi ai fini della maturazione del diritto.
Ora, l'articolo 7 della Legge 638 del 1983 disciplina il sistema di accreditamento dei contributi al fine della maturazione del diritto alla pensione. Spiega i criteri di individuazione delle settimane contributive necessarie per il diritto a pensione, rapportate alle effettive ore lavorate
(ed accreditate a livello contributivo). Al comma 9, la norma disciplina l'ipotesi di liquidazione della pensione a carico della gestione obbligatoria per i dipendenti agricoli. Il disposto chiarisce i criteri per individuare il monte contributivo dell'operaio agricolo e la relativa maturazione del diritto a pensione.
Il lavoratore che intende chiedere il pensionamento a carico della gestione obbligatoria deve aver maturato i requisiti contributivi indicati in detta norma (dal primo gennaio 1984). E'
l'ipotesi tipica del dipendente agricolo che ha svolto la sua intera (o maggiore) carriera lavorativa in condizioni di lavoro subordinato e che chiede di andare in pensione con liquidazione a carico della gestione obbligatoria. In quel caso l'elevazione fino al 5,19 per settimana agricola sarà applicata per verificare la sussistenza delle 5460 giornate, che – unite ai 35 anni di iscrizione negli elenchi nominativi di categoria - gli consentiranno di ottenere la pensione. Deve comunque essere evidenziato che l'appellato (ricorrente in primo grado) non ha richiesto alcuna elevazione ex art. 7 comma 9 legge 638/83, già avendo copertura contributiva sufficiente al diritto a pensione presso la gestione autonoma […] Ora, è evidente che, nel nostro caso, l' ha erroneamente applicato il dettato dell'articolo 15 comma terzo L.n. 153/1969 ai CP_1 fini del calcolo dell'importo di pensione, norma che disciplina la misura della prestazione pensionistica. Comma che introduce una sorta di contribuzione figurativa delle settimane da bracciante agricolo ex art. 15 comma terzo L.n.153/1969 integrando i contributi settimanali effettivi (50 totali dal 2009 al 2013) a 260 figurativi (ovvero 520). Per cui, in ragione del combinato disposto della citata norma e di quella che stabilisce il metodo di calcolo della pensione (art. 3, ottavo comma, della Legge n.297 del 1982), l' ha calcolato la quota di CP_1
pensione basandosi sulla retribuzione media di bracciante agricolo (percepita per 50 settimane effettive) applicandola al parametro di 260 settimane (per la quota A) e di conseguenza a quello di 520 settimane (per la quota B). L' ha così applicato l'integrazione contributiva CP_1
figurativa (estensione delle settimane effettivamente lavorate alle 52 convenzionali) in violazione del quarto comma dell'art. 15 L.n.153/1969. Meccanismo che ha generato un dato
5 contributivo complessivamente deteriore abbattendo il trattamento pensionistico. Il precetto sopra richiamato precisa che “la disposizione di cui al precedente comma (ndr terzo comma) non si applica in relazione alle settimane per le quali risulti versata o accreditata contribuzione diversa da quella agricola giornaliera e figurativa per disoccupazione agricola”. Secondo il dato normativo, l'elevazione di cui al terzo comma del citato articolo non deve essere applicata al caso di specie, come impone il quarto comma, trattandosi d'ipotesi di compresenza con contribuzione diversa.
Infatti, nel periodo di riferimento il signor […]aveva già raggiunto la copertura assicurativa nella gestione di lavoro agricolo autonomo (52 settimane per anno che ha dato luogo al diritto
a pensione nella relativa gestione). Quindi ove la settimana contributiva venga coperta sia da contribuzione da lavoro autonomo, sia da contribuzione da lavoro agricolo dipendente, quest'ultima non può essere soggetta ad elevazione. In virtù del citato quarto comma, CP_1
avrebbe dovuto computare la contribuzione settimanale effettivamente versata fino ad ottenere la sommatoria contributiva utile a determinare la misura del trattamento. Elevazione figurativa
– contra legem nel caso di specie – che ha impedito alla contribuzione di maggiore portata economica di essere computata nel calcolo della pensione. Questa è stata esclusa per essere sostituita dalla posizione obbligatoria agricola di importo notevolmente inferiore, con evidente abbattimento del quantum pensionistico”.
Proprio in relazione ad una fattispecie come quella in esame, ossia di compresenza, nello stesso periodo, di contribuzione di lavoro agricolo autonomo e dipendente, con pensione liquidata a carico della gestione dei coltivatori diretti, la S.C. ha affermato il seguente principio: “In tema di calcolo della pensione per i dipendenti dell'agricoltura, il regime di cumulo tra contributi per lavoro agricolo autonomo e lavoro agricolo subordinato versati in un determinato periodo va inteso nel senso che, qualora le settimane siano coperte sia da contribuzione per lavoro agricolo autonomo sia da contribuzione per lavoro agricolo dipendente, quest'ultima non è soggetta ad "elevazione" ai sensi dell'art 15 comma terzo della legge n. 153 del 1969, giacché la contribuzione figurativa che deriva dalla "elevazione" della contribuzione da lavoro dipendente va esclusa ove il medesimo periodo sia comunque coperto dalla contribuzione. Tale disciplina, desumibile dall'art. 15 comma 8 quarto legge cit., è rimasta inalterata a seguito della legge n. 223 del 1990, che nulla ha specificamente innovato e che non è incompatibile con il divieto di "elevazione". (Cass.12218/2004). Con tale pronuncia la Cassazione ha osservato che il terzo comma dell'art.15 L.153/69 dispone la “elevazione” della contribuzione da lavoro dipendente ai fini del calcolo della pensione (che risulta infatti incrementata - da una sorta di
6 contribuzione figurativa - per il fatto che la settimana coperta solo parzialmente deve considerarsi interamente coperta dalla contribuzione), ma che senza dubbio detta elevazione debba essere negata, come previsto dal 4° comma del medesimo art.15, per le settimane coperte da diversa contribuzione, nel caso di specie per lavoro agricolo autonomo, nella cui gestione è stata liquidata la prestazione atteso che “..la ratio del quarto comma dell'art.15 della legge
153/69 va …ricercata …nella volontà di escludere la contribuzione figurativa relativa alla
“elevazione” perché – secondo i principi generali, non si fa mai luogo a contribuzione figurativa quando il periodo sia comunque coperto da contribuzione ..” (Cass. 12218/2004).
5.5 In definitiva, pertanto, per tutto quanto sopra evidenziato, deve dichiararsi il diritto del
CP_ ricorrente alla riliquidazione della propria pensione, con conseguente condanna dell' al versamento di un importo lordo mensile (tenuto conto delle penalizzazioni per il pensionamento anticipato) pari ad € 904,52 come determinata sulla base dei conteggi allegati al ricorso, la cui correttezza contabile non è stata specificamente contestata dall' resistente. Per il CP_5
pregresso parte resistente deve essere condannata al pagamento della differenza fra i ratei effettivamente percepiti e quelli percipiendi sulla base della corretta liquidazione del trattamento pensionistico.
5.6 Dal centoventunesimo giorno successivo alla data di presentazione della domanda spettano altresì a parte ricorrente gli accessori di cui all'art. 429 c.p.c. e cioè gli interessi al tasso legale e l'eventuale ulteriore somma spettante a titolo di differenza tra questi ultimi e l'eventuale maggior importo della rivalutazione monetaria, in ossequio dunque all'assetto normativo introdotto dagli artt. 16, comma 6 della legge 312/1991 e art. 22, comma 36 della legge
724/1994, che non consente il cumulo tra tali due voci sulle somme liquidate.
6. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, ai sensi del
D.M. n. 55/2014, come modificato, da ultimo, dal D.M. n. 147/2022, tenuto conto del valore e della non particolare complessità della vertenza, omessa la fase istruttoria e con distrazione in favore della procuratrice della ricorrente che si è dichiarata antistataria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa domanda ed eccezione rigettata
1) accerta e dichiara il diritto di alla riliquidazione della pensione in godimento Parte_1 in € 904,52 lordi mensili e, per l'effetto dichiara tenuto e condanna l' a CP_1
corrispondere al ricorrente le relative differenze, oltre interessi al tasso legale Parte_1
e l'eventuale ulteriore somma spettante a titolo di differenza tra questi ultimi e
7 l'eventuale maggior importo della rivalutazione monetaria, ai sensi degli artt. 16, comma
6 della legge 312/1991 e art. 22, comma 36 della legge 724/1994.
2) condanna l' alla rifusione delle spese di lite in favore del ricorrente, spese che CP_1 liquida in complessivi € 2.500,00 per compensi professionali, oltre 15% spese generali,
Iva e CPA come per legge, oltre Euro 43,00 per rimborso CU, con distrazione in favore dell'avvocatessa Silvia Bissa, antistataria.
Verona, 4.2.2025
IL GIUDICE
Dott. Alessandro Gasparini
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