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Sentenza 19 gennaio 2026
Sentenza 19 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XVII, sentenza 19/01/2026, n. 546 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 546 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 546/2026
Depositata il 19/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 17, riunita in udienza il
16/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
GHIONNI CRIVELLI VISCONT MARCO, Presidente e Relatore
CAPUNZO RAFFAELLO, Giudice
MAGLIONE TOMMASO, Giudice
in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3933/2025 depositato il 24/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 18239/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
8 e pubblicata il 12/12/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120240054621735 000 IVA-ALTRO 2019 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 202/2026 depositato il
16/01/2026
Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con originario ricorso ritualmente introdotto innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di I° di Napoli, la parte in questa sede appellante ed in epigrafe indicata proponeva impugnativa avverso la cartella di pagamento n. 07120240054621735000, notificata in data 29.03.2024, sollevando diversi motivi di illegittimità della stessa e chiedendone la declaratoria di nullità e l'annullamento.
Si doleva, in particolare, della violazione dell'art. 6, comma 5, l. n. 212/2000 per omessa notifica delle comunicazioni di irregolarità prodromiche all'iscrizione a ruolo a seguito di controllo automatizzato della dichiarazione, della violazione dell'art. 7, l. n. 212/2000 per la omessa e/o insufficiente motivazione e per l'intervenuta decadenza del diritto di credito vantato con la cartella impugnata essendo l'Ente impositore incorso anche nella decadenza di cui all'art. 25, comma 1, D.P.R. n. 602 del 29.09.1973.
Chiedeva, quindi, la declaratoria di nullità, invalidità, illegittimità del provvedimento impugnato con vittoria di spese.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate - Napoli II che resisteva alla domanda sostenendo la regolarità formale e sostanziale della procedura di riscossione posta in essere.
Con la sentenza n. 18239/8/2024, qui gravata, depositata in data 12 dicembre 2024, la Corte di Giustizia
Tributaria di I° di Napoli rigettava il ricorso e condannava la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite.
Proponeva appello la parte contribuente avanti a questa Corte di II grado evidenziando la nullità della sentenza appellata sotto plurimi profili ed in ogni caso riproponendo le medesime difese già svolte con l'originario ricorso e concludendo chiedendo di dichiarare l'illegittimità totale dell'atto originariamente opposto.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate - Napoli II che resisteva, per quanto di competenza, alla domanda di cui chiedeva l'integrale rigetto, la conferma della sentenza gravata in quanto totalmente condivisibile in fatto e in diritto, la condanna della contribuente appellante al pagamento delle spese di lite.
Acquisita la documentazione prodotta, la causa veniva decisa come dalla presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva preliminarmente il giudicante come non si pongano questioni di decadenza dall'azione nel merito, il ricorso, infatti, deve ritenersi correttamente introdotto nel rispetto del termine decadenziale previsto dalla normativa di riferimento ed è pertanto ammissibile.
Nel merito l'appello non è fondato e deve essere rigettato per i motivi che seguono.
Osserva questa Commissione in relazione all'invio del c.d. avviso bonario/comunicazione di irregolarità come, in adesione al costante indirizzo giurisprudenziale della S.C., vada ritenuto che la potestà dell'amministrazione finanziaria di iscrivere direttamente nei ruoli l'imposta non versata risultante dalla dichiarazione annuale non è impedita dalla mancata notifica del suddetto avviso, atteso che l'unica funzione che la legge attribuisce ad esso è quella di consentire al contribuente di attenuare le sanzioni derivanti dal mancato versamento.
La Suprema Corte ha infatti statuito che "l'emissione della cartella di pagamento con le modalità previste dagli artt.36-bis, comma 3, del d.P.R. n. 600 del 1973 (in materia di tributi diretti) e 54-bis, comma 3, del D.
P.R. n. 633 del 1972 (in materia di IVA) non è condizionata dalla preventiva comunicazione dell'esito del controllo al contribuente, salvo che il controllo medesimo non riveli l'esistenza di errori essendovi, solo in tale ipotesi di irregolarità riscontrata nella dichiarazione, l'obbligo di comunicazione per la liquidazione d'imposta, contributi, premi e rimborsi. (In applicazione del principio, la S.C. ha confermato la sentenza della
Commissione tributaria regionale che aveva considerato legittimamente emessa la cartella di pagamento, in assenza di comunicazione al contribuente, per l'importo riferito ad un'istanza di condono ex art. 9 bis legge n. 289 del 2002, non seguita dal versamento di quanto dovuto)" (Cass., 23 luglio 2010, n. 17396;
Cass., 25 marzo 2009 n. 7160).
Osserva, ancora, il collegio come ai sensi dell'articolo 6, comma 5, della legge 27/07/2000, n. 212, “Prima di procedere alle iscrizioni a ruolo derivanti dalla liquidazione di tributi risultanti da dichiarazioni, qualora sussistono incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, l'amministrazione finanziaria deve invitare il contribuente […] a fornire i chiarimenti necessari o a produrre documenti mancanti entro un termine congruo
[…]. Sono nulli i provvedimenti emessi in violazione delle disposizioni di cui al presente comma.”
Come risulta evidente l'applicazione della norma richiede che vi siano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione. Nel caso di specie, per l'eccezione sollevata, incombeva allora sul ricorrente l'onere di fornire la prova della sussistenza della condizione richiesta;
dimostrazione che non è stata data, per cui è da ritenere che la fattispecie dedotta in giudizio rientri nella ordinaria procedura di controllo formale delle dichiarazioni, prevista dai menzionati articoli 36 bis D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e 54 bis del D.P.R. 26 ottobre 1972,
n. 633.
In definitiva, la comunicazione di irregolarità di cui controparte lamenta il mancato invio è obbligatoria solo quando i controlli automatici rilevano un risultato diverso rispetto a quello esposto nella dichiarazione ed ha la finalità espressa di evitare la reiterazione di errori e per consentire la regolarizzazione degli aspetti formali.
Nel caso in esame, invece, dal controllo automatico non è emerso alcun risultato diverso da quanto dichiarato dal contribuente, ma solo il mancato versamento delle imposte dichiarate e dovute.
Tanto premesso, rileva, inoltre, il collegio come a seguito di un attento esame della cartella impugnata possa affermarsi che la stessa non sia affetta da alcun vizio motivazionale ed anzi contenga tutti gli elementi essenziali, così come previsti anche dallo Statuto del Contribuente la cui applicazione parrebbe essere invocata dalla parte ricorrente. Dalla cartella, difatti, è possibile evincere con estrema chiarezza, i presupposti di fatto e di diritto sui quali la stessa si fonda e che consistono nel Controllo modello IVA anno 2019 -
Dichiarazione modello IVA/2020 presentata per il periodo d'imposta 2019 - Somme dovute a seguito del controllo automatizzato effettuato ai sensi dell'art.54 bis del D.P.R. n.633 del 1972.
Parimenti, dalla cartella è possibile evincere con estrema chiarezza, tra l'altro, anche l'ufficio cui è possibile richiedere informazioni ed il responsabile del procedimento, oltre agli organi cui è possibile ricorrere in via di autotutela e quelli presso cui ricorrere in contenzioso.
Nessun vizio, inoltre, risulta integrato dalla mancata indicazione delle modalità di calcolo degli interessi che, evidentemente, devono solo essere indicati in cartella mentre seguono, per il loro ammontare, le specifiche modalità in via generale normativamente fissate.
Venendo, infine, alla lamentata decadenza dal potere impositivo ex art. 25, comma 1, D.P.R. n. 602 del 29.09.1973, osserva questo Associazione_1 del gravame come nel caso in esame paia doversi fare applicazione di quanto disposto dal comma 4 bis dell'art. 68 del D.L. 18/2020 (Decreto Cura Italia) nella parte in cui ha statuito che: “4-bis. Con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2-bis e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre 2021, nonché, anche se affidati dopo lo stesso 31 dicembre 2021, a quelli relativi alle dichiarazioni di cui all'articolo 157, comma 3, lettere a), b), e c), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono prorogati:
a) di dodici mesi, il termine di cui all'articolo 19, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile 1999,
n. 112;
b) di ventiquattro mesi, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000,
n. 212, e a ogni altra disposizione di legge vigente, i termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate”.
Tale norma, inoltre, deve essere letta in combinato disposto con quanto disposto dall'art. 157, co. 3, del D.
L. n. 34/2020, (Decreto Rilancio) che prevede che:
“3. I termini di decadenza per la notificazione delle cartelle di pagamento previsti dall'articolo 25, comma 1, lettere a) e b), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono prorogati di quattordici mesi relativamente:
a) alle dichiarazioni presentate nell'anno 2018, per le somme che risultano dovute a seguito dell'attività di liquidazione prevista dagli articoli 36 bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
600, e 54 bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
b) alle dichiarazioni dei sostituti d'imposta presentate nell'anno 2017, per le somme che risultano dovute ai sensi degli articoli 19 e 20 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917;
c) alle dichiarazioni presentate negli anni 2017 e 2018, per le somme che risultano dovute a seguito dell'attività di controllo formale prevista dall'articolo 36 ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600”.
Alla luce dell'esame della complessa e stratificata normativa emergenziale, la cartella per cui è causa, notificata in data 29.03.2024, si appalesa tempestiva per essere il relativo termine di decadenza stato prorogato -appunto per effetto di quanto disposto dalle richiamate norme-, al 31.12.2024.
La complessità della ricostruzione della disciplina emergenziale in punto di proroga del termine di decadenza che ha generato alcuni difformi orientamenti nella giurisprudenza di merito, consente la integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Rigetta l'appello ;
compensa le spese.
Depositata il 19/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 17, riunita in udienza il
16/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
GHIONNI CRIVELLI VISCONT MARCO, Presidente e Relatore
CAPUNZO RAFFAELLO, Giudice
MAGLIONE TOMMASO, Giudice
in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3933/2025 depositato il 24/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 18239/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
8 e pubblicata il 12/12/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120240054621735 000 IVA-ALTRO 2019 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 202/2026 depositato il
16/01/2026
Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con originario ricorso ritualmente introdotto innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di I° di Napoli, la parte in questa sede appellante ed in epigrafe indicata proponeva impugnativa avverso la cartella di pagamento n. 07120240054621735000, notificata in data 29.03.2024, sollevando diversi motivi di illegittimità della stessa e chiedendone la declaratoria di nullità e l'annullamento.
Si doleva, in particolare, della violazione dell'art. 6, comma 5, l. n. 212/2000 per omessa notifica delle comunicazioni di irregolarità prodromiche all'iscrizione a ruolo a seguito di controllo automatizzato della dichiarazione, della violazione dell'art. 7, l. n. 212/2000 per la omessa e/o insufficiente motivazione e per l'intervenuta decadenza del diritto di credito vantato con la cartella impugnata essendo l'Ente impositore incorso anche nella decadenza di cui all'art. 25, comma 1, D.P.R. n. 602 del 29.09.1973.
Chiedeva, quindi, la declaratoria di nullità, invalidità, illegittimità del provvedimento impugnato con vittoria di spese.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate - Napoli II che resisteva alla domanda sostenendo la regolarità formale e sostanziale della procedura di riscossione posta in essere.
Con la sentenza n. 18239/8/2024, qui gravata, depositata in data 12 dicembre 2024, la Corte di Giustizia
Tributaria di I° di Napoli rigettava il ricorso e condannava la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite.
Proponeva appello la parte contribuente avanti a questa Corte di II grado evidenziando la nullità della sentenza appellata sotto plurimi profili ed in ogni caso riproponendo le medesime difese già svolte con l'originario ricorso e concludendo chiedendo di dichiarare l'illegittimità totale dell'atto originariamente opposto.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate - Napoli II che resisteva, per quanto di competenza, alla domanda di cui chiedeva l'integrale rigetto, la conferma della sentenza gravata in quanto totalmente condivisibile in fatto e in diritto, la condanna della contribuente appellante al pagamento delle spese di lite.
Acquisita la documentazione prodotta, la causa veniva decisa come dalla presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva preliminarmente il giudicante come non si pongano questioni di decadenza dall'azione nel merito, il ricorso, infatti, deve ritenersi correttamente introdotto nel rispetto del termine decadenziale previsto dalla normativa di riferimento ed è pertanto ammissibile.
Nel merito l'appello non è fondato e deve essere rigettato per i motivi che seguono.
Osserva questa Commissione in relazione all'invio del c.d. avviso bonario/comunicazione di irregolarità come, in adesione al costante indirizzo giurisprudenziale della S.C., vada ritenuto che la potestà dell'amministrazione finanziaria di iscrivere direttamente nei ruoli l'imposta non versata risultante dalla dichiarazione annuale non è impedita dalla mancata notifica del suddetto avviso, atteso che l'unica funzione che la legge attribuisce ad esso è quella di consentire al contribuente di attenuare le sanzioni derivanti dal mancato versamento.
La Suprema Corte ha infatti statuito che "l'emissione della cartella di pagamento con le modalità previste dagli artt.36-bis, comma 3, del d.P.R. n. 600 del 1973 (in materia di tributi diretti) e 54-bis, comma 3, del D.
P.R. n. 633 del 1972 (in materia di IVA) non è condizionata dalla preventiva comunicazione dell'esito del controllo al contribuente, salvo che il controllo medesimo non riveli l'esistenza di errori essendovi, solo in tale ipotesi di irregolarità riscontrata nella dichiarazione, l'obbligo di comunicazione per la liquidazione d'imposta, contributi, premi e rimborsi. (In applicazione del principio, la S.C. ha confermato la sentenza della
Commissione tributaria regionale che aveva considerato legittimamente emessa la cartella di pagamento, in assenza di comunicazione al contribuente, per l'importo riferito ad un'istanza di condono ex art. 9 bis legge n. 289 del 2002, non seguita dal versamento di quanto dovuto)" (Cass., 23 luglio 2010, n. 17396;
Cass., 25 marzo 2009 n. 7160).
Osserva, ancora, il collegio come ai sensi dell'articolo 6, comma 5, della legge 27/07/2000, n. 212, “Prima di procedere alle iscrizioni a ruolo derivanti dalla liquidazione di tributi risultanti da dichiarazioni, qualora sussistono incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, l'amministrazione finanziaria deve invitare il contribuente […] a fornire i chiarimenti necessari o a produrre documenti mancanti entro un termine congruo
[…]. Sono nulli i provvedimenti emessi in violazione delle disposizioni di cui al presente comma.”
Come risulta evidente l'applicazione della norma richiede che vi siano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione. Nel caso di specie, per l'eccezione sollevata, incombeva allora sul ricorrente l'onere di fornire la prova della sussistenza della condizione richiesta;
dimostrazione che non è stata data, per cui è da ritenere che la fattispecie dedotta in giudizio rientri nella ordinaria procedura di controllo formale delle dichiarazioni, prevista dai menzionati articoli 36 bis D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e 54 bis del D.P.R. 26 ottobre 1972,
n. 633.
In definitiva, la comunicazione di irregolarità di cui controparte lamenta il mancato invio è obbligatoria solo quando i controlli automatici rilevano un risultato diverso rispetto a quello esposto nella dichiarazione ed ha la finalità espressa di evitare la reiterazione di errori e per consentire la regolarizzazione degli aspetti formali.
Nel caso in esame, invece, dal controllo automatico non è emerso alcun risultato diverso da quanto dichiarato dal contribuente, ma solo il mancato versamento delle imposte dichiarate e dovute.
Tanto premesso, rileva, inoltre, il collegio come a seguito di un attento esame della cartella impugnata possa affermarsi che la stessa non sia affetta da alcun vizio motivazionale ed anzi contenga tutti gli elementi essenziali, così come previsti anche dallo Statuto del Contribuente la cui applicazione parrebbe essere invocata dalla parte ricorrente. Dalla cartella, difatti, è possibile evincere con estrema chiarezza, i presupposti di fatto e di diritto sui quali la stessa si fonda e che consistono nel Controllo modello IVA anno 2019 -
Dichiarazione modello IVA/2020 presentata per il periodo d'imposta 2019 - Somme dovute a seguito del controllo automatizzato effettuato ai sensi dell'art.54 bis del D.P.R. n.633 del 1972.
Parimenti, dalla cartella è possibile evincere con estrema chiarezza, tra l'altro, anche l'ufficio cui è possibile richiedere informazioni ed il responsabile del procedimento, oltre agli organi cui è possibile ricorrere in via di autotutela e quelli presso cui ricorrere in contenzioso.
Nessun vizio, inoltre, risulta integrato dalla mancata indicazione delle modalità di calcolo degli interessi che, evidentemente, devono solo essere indicati in cartella mentre seguono, per il loro ammontare, le specifiche modalità in via generale normativamente fissate.
Venendo, infine, alla lamentata decadenza dal potere impositivo ex art. 25, comma 1, D.P.R. n. 602 del 29.09.1973, osserva questo Associazione_1 del gravame come nel caso in esame paia doversi fare applicazione di quanto disposto dal comma 4 bis dell'art. 68 del D.L. 18/2020 (Decreto Cura Italia) nella parte in cui ha statuito che: “4-bis. Con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2-bis e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre 2021, nonché, anche se affidati dopo lo stesso 31 dicembre 2021, a quelli relativi alle dichiarazioni di cui all'articolo 157, comma 3, lettere a), b), e c), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono prorogati:
a) di dodici mesi, il termine di cui all'articolo 19, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile 1999,
n. 112;
b) di ventiquattro mesi, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000,
n. 212, e a ogni altra disposizione di legge vigente, i termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate”.
Tale norma, inoltre, deve essere letta in combinato disposto con quanto disposto dall'art. 157, co. 3, del D.
L. n. 34/2020, (Decreto Rilancio) che prevede che:
“3. I termini di decadenza per la notificazione delle cartelle di pagamento previsti dall'articolo 25, comma 1, lettere a) e b), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono prorogati di quattordici mesi relativamente:
a) alle dichiarazioni presentate nell'anno 2018, per le somme che risultano dovute a seguito dell'attività di liquidazione prevista dagli articoli 36 bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
600, e 54 bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
b) alle dichiarazioni dei sostituti d'imposta presentate nell'anno 2017, per le somme che risultano dovute ai sensi degli articoli 19 e 20 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917;
c) alle dichiarazioni presentate negli anni 2017 e 2018, per le somme che risultano dovute a seguito dell'attività di controllo formale prevista dall'articolo 36 ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600”.
Alla luce dell'esame della complessa e stratificata normativa emergenziale, la cartella per cui è causa, notificata in data 29.03.2024, si appalesa tempestiva per essere il relativo termine di decadenza stato prorogato -appunto per effetto di quanto disposto dalle richiamate norme-, al 31.12.2024.
La complessità della ricostruzione della disciplina emergenziale in punto di proroga del termine di decadenza che ha generato alcuni difformi orientamenti nella giurisprudenza di merito, consente la integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Rigetta l'appello ;
compensa le spese.