TRIB
Sentenza 27 settembre 2025
Sentenza 27 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 27/09/2025, n. 1206 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 1206 |
| Data del deposito : | 27 settembre 2025 |
Testo completo
N. 2789/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASSINO
SEZIONE CIVILE
in composizione collegiale così costituito:
Dott. Glauco Zaccardi Presidente
Dott. Virgilio Notari Giudice
Dott.ssa Michela Grillo Giudice est. riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al 2789/2023 R.G., avente ad oggetto “cessazione effetti civili del matrimonio”, riservata per la decisione all'udienza cartolare del 24.09.2025, e vertente
TRA
, nato in [...] il [...], elettivamente domiciliato Parte_1 in VIA CIVITA FARNESE n. 71 ITRI (LT), presso lo studio dell'Avv. FARGIORGIO
ANTONIO che lo rappresenta e difende, come da procura in atti;
PARTE RICORRENTE
CONTRO
, nata in [...] il [...], elettivamente Controparte_1 domiciliata in CORSO APPIO CLAUDIO 222/A ITRI (LT), presso lo studio dell'Avv.
COLAGUORI MARIA LETIZIA che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
PARTE RESISTENTE
E con l'intervento del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Cassino;
1 INTERVENUTO
CONCLUSIONI
I procuratori delle parti concludono come da note scritte di udienza.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 26.09.2023, chiedeva che il Parte_1
Tribunale pronunciasse la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data
16/09/2000 con , deducendo: che dall'unione matrimoniale Controparte_1 erano nate le figlie, nata a [...] il 23.05.2002 e nata a [...] Per_1 Per_2 il 04.05.2007; che i coniugi si erano separati consensualmente, come da provvedimento di omologa del Tribunale di Cassino del 17.11.2022 n. 2811/2022; che la convivenza non era stata ripresa a far data dall'inizio della separazione e che era venuta meno ogni possibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale.
Tanto premesso, il ricorrente chiedeva: 1) dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
2) confermare l'onere a carico del ricorrente al versamento di euro 400,00 a titolo di contributo per il mantenimento delle figlie;
3) in parziale modifica delle condizioni di separazione, revocare l'assegno di euro 100,00 corrisposto alla moglie a titolo di contributo di mantenimento.
Costituendosi in giudizio, si associava alla Controparte_1 domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ma si opponeva alla richiesta di revoca dell'assegno di mantenimento in suo favore a carico del sig. come Pt_1 stabilito in sede di separazione, chiedendo altresì la conferma di tutte le condizioni di separazione.
All'udienza di comparizione delle parti del 21.02.2024, il giudice delegato alle funzioni presidenziali procedeva all'audizione delle parti, riscontrava la possibilità di addivenire ad un accordo e rinviava all'udienza del 03.04.2024 per bonario componimento.
All'udienza cartolare del 03.04.2024, dato atto dell'impossibilità di addivenire ad una conciliazione bonaria, il giudice delegato confermava provvisoriamente le condizioni di separazione consensuale (affido congiunto ad entrambi i genitori della
2 figlia minorenne con collocamento presso la madre e diritto di visita del padre Per_2 da concordare direttamente con la figlia;
assegnazione della casa coniugale a CP_1
con i mobili ivi presenti e con possibilità per di utilizzare il
[...] Parte_1 garage;
obbligo di di contribuire al mantenimento delle figlie nella Parte_1 misura mensile complessiva di euro 400,00 (euro 200,00 per ciascuna), oltre rivalutazione annuale secondo indici ISTAT ed oltre al 50% delle spese straordinarie;
obbligo di di contribuire al mantenimento di nella Parte_1 Controparte_1 misura mensile di euro 100,00, oltre rivalutazione annuale secondo indici ISTAT).
La causa veniva istruita mediante produzioni documentali.
All'udienza cartolare del 24.03.2024 la causa veniva rimessa in decisione, previo scambio di memorie conclusionali.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio risulta fondata e deve essere accolta in quanto:
-questo Tribunale ha omologato la separazione personale dei coniugi con provvedimento del 17.11.2022 n. 2811/2022;
-al momento della presentazione del ricorso introduttivo del presente giudizio erano trascorsi più di sei mesi dall'udienza di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale;
-è pacifico che non vi è stata interruzione della separazione;
-il tempo trascorso dall'inizio della separazione e la volontà manifestata dalle parti nel presente procedimento consentono di escludere che sussista la possibilità di ricostituire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi;
-ricorrono pertanto le condizioni (ex artt. 2 e 3, n. 2 lett. b) della l. n. 898/70, come modificati dalla l. n. 74/87 e succ. mod.) per pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Deve conseguentemente ordinarsi al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere, allorquando la sentenza sarà passata in giudicato, alle annotazioni e incombenze di rito.
Tanto premesso, preliminarmente vanno revocate le disposizioni concernenti l'affidamento, il collocamento e il diritto di visita della figlia , in quanto essa è Per_2 divenuta maggiorenne nelle more del giudizio.
3 Quanto alle questioni economiche, deve premettersi che in sede di separazione era stato posto a carico del un obbligo di mantenimento in favore delle figlie di Pt_1 euro 400,00 (200,00 per ciascuna), oltre rivalutazione istat, oltre al 50% delle spese straordinarie, e in favore della moglie di euro 100,00 mensili.
Orbene, in materia trova applicazione il disposto di cui all'art. 5, 6° comma L. n.
898/70: “Con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone l'obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive”.
Al riguardo, è utile evidenziare il principio sancito dalle Sez. Un. della S.C.
(Cass. Civ., Sez. Un., 11 luglio 2018, n. 18287): ai sensi della L. n. 898 del 1970, articolo 5, comma 6, dopo le modifiche introdotte con la L. n. 74 del 1987, il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale e in pari misura compensativa e perequativa, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma i quali costituiscono il parametro di cui si deve tenere conto con la relativa attribuzione e determinazione e, in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico- patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto. E' stato precisato che i criteri attributivi e determinativi dell'assegno divorzile non dipendono dal tenore di vita godibile durante il matrimonio, operando lo squilibrio economico patrimoniale tra i coniugi unicamente come precondizione fattuale, il cui accertamento è necessario per l'applicazione dei parametri di cui all'art. 5, comma 6, prima parte, l. n. 898 del 1970, in ragione della finalità composita, assistenziale e perequativo-compensativa, di detto assegno (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 32398 del
11/12/2019). Il giudizio deve essere espresso alla luce di una valutazione comparativa
4 delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto. La rilevanza dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge richiedente va accertata considerando che l'assegno è finalizzato a garantire un livello reddituale parametrato alle pregresse dinamiche familiari ed è perciò necessariamente collegato, secondo la composita declinazione delle sue tre componenti (assistenziale, perequativa e compensativa), alla storia coniugale e familiare (cfr. Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 5055 del 24/02/2021, in motivazione). La funzione perequativo-compensativa dell'assegno, dunque, conduce al riconoscimento di un contributo, nella constatata sussistenza di uno squilibrio patrimoniale tra gli ex coniugi che trovi ragione nelle scelte fatte durante il matrimonio, la cui prova in giudizio spetta al richiedente (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 9144 del
31/03/2023; Cass., Sez. 1, Sentenza n. 23583 del 28/07/2022; Cass., Sez. 1, Ordinanza
n. 38362 del 03/12/2021). In proposito, le Sezioni Unite hanno precisato che
«l'autoresponsabilità deve ... percorrere tutta la storia della vita matrimoniale e non comparire solo al momento della sua fine: dal primo momento di autoresponsabilità della coppia, quando all'inizio del matrimonio (o dell'unione civile) concordano tra loro le scelte fondamentali su come organizzarla e le principali regole che la governeranno, alle varie fasi successive, quando le scelte iniziali vengono più volte ridiscusse ed eventualmente modificate, restando l'autoresponsabilità pur sempre di coppia. Quando poi la relazione di coppia giunge alla fine, l'autoresponsabilità diventa individuale, di ciascuna delle due parti: entrambe sono tenute a procurarsi i mezzi che permettano a ciascuno di vivere in autonomia e con dignità, anche quella più debole economicamente. Ma non si può prescindere da quanto avvenuto prima dando al principio di autoresponsabilità un'importanza decisiva solo in questa fase, ove finisce per essere applicato principalmente a danno della parte più debole» (Cass., Sez. U,
Sentenza n. 18287 del 11/07/2018). In tale ottica, come pure successivamente ribadito dalla giurisprudenza, occorre effettuare un rigoroso accertamento per verificare se lo squilibrio, presente al momento del divorzio, fra la situazione reddituale e patrimoniale delle parti è l'effetto del sacrificio da parte del coniuge più debole a favore delle esigenze familiari, il che giustifica il riconoscimento di un assegno “perequativo”, cioè
5 di un assegno tendente a colmare tale squilibrio reddituale e a dare ristoro, in funzione riequilibratrice, al contributo dato dall'ex coniuge all'organizzazione della vita familiare, senza che per ciò solo si introduca il parametro, in passato utilizzato e ormai superato, del tenore di vita endoconiugale, mentre in assenza della prova di questo nesso causale, l'assegno può essere solo eventualmente giustificato da una esigenza strettamente assistenziale, la quale tuttavia consente il riconoscimento dell'assegno solo se il coniuge più debole non ha i mezzi sufficienti per un'esistenza dignitosa e non può procurarseli per ragioni oggettive (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 35434 del 19/12/2023).
L'assegno divorzile in funzione perequativo-compensativa deve essere adeguato sia a compensare il coniuge economicamente più debole del sacrificio sopportato per avere rinunciato, in particolare, a realistiche occasioni professionali-reddituali - che il coniuge richiedente l'assegno ha l'onere di dimostrare nel giudizio - al fine di contribuire ai bisogni della famiglia (funzione propriamente compensativa), sia ad assicurare, sempre previo accertamento probatorio dei fatti posti a base della disparità economico- patrimoniale conseguente allo scioglimento del vincolo, un livello reddituale adeguato al contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e, conseguentemente, alla formazione del patrimonio familiare oltre che personale dell'altro coniuge (funzione propriamente perequativa) (v. Cass., Sez. 1, Sentenza n.
35434 del 19/12/2023). In sintesi, la funzione perequativo-compensativa dell'assegno dà attuazione al principio di solidarietà posto a base del diritto del coniuge debole, con la conseguenza che detto assegno deve essere riconosciuto, in presenza della precondizione di una rilevante disparità della situazione economico-patrimoniale tra gli ex coniugi, non solo quando vi sia una rinuncia a occasioni professionali da parte del coniuge economicamente più debole frutto di un accordo intervenuto fra i coniugi, ma anche nelle ipotesi di conduzione univoca della vita familiare - che, salvo prova contraria, esprime una scelta comune tacitamente compiuta dai coniugi - a fronte del contributo, esclusivo o prevalente, fornito dal richiedente alla formazione del patrimonio familiare e personale dell'altro coniuge, anche sotto forma di risparmio di spesa (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 4328 del 19/02/2024). La funzione assistenziale dell'assegno, invece, valorizza la funzione sociale che l'assegno divorzile assolve, nei casi in cui esso sia destinato a supplire alle carenze di strumenti diversi che garantiscano all'ex coniuge debole un'esistenza dignitosa, nell'ipotesi di effettiva e concreta non
6 autosufficienza economica del richiedente.
Nel caso di specie, il ricorrente (56 anni) ha dichiarato di percepire circa 1500,00 euro al mese e di essere onerato del pagamento del canone di locazione per euro 250,00, la resistente (52 anni) ha riferito di essere inoccupata, di vivere nella ex casa coniugale, di non poter svolgere alcuna attività lavorativa a causa di problemi di salute e di non poter percepire assegno di inclusione.
Alla luce di quanto esposto, tenuto conto della disparità reddituale e della condizione economica delle parti, nonché della durata del matrimonio, reputa il
Tribunale che vada confermato a carico del ricorrente il versamento dell'importo mensile di euro 100,00 a titolo di assegno divorzile, oltre rivalutazione ISTAT.
Infine, come peraltro richiesto da entrambe le parti, va confermato l'obbligo a carico del ricorrente di versamento della somma mensile di euro 400,00 a titolo di contributo per il mantenimento delle figlie (euro 200,00 per ciascuna) oltre rivalutazione
ISTAT e al 50% delle spese straordinarie, come da protocollo in uso presso il Tribunale di Cassino.
Sussistono senza dubbio le condizioni di cui all'art. 92, 2° comma c.p.c. (a seguito della sentenza della Corte Cost. n. 77/18 del 7 marzo/19 aprile 2018, che ha dichiarato illegittima detta norma, quale risultante dalla riforma di cui al D.L. n.
132/2014, conv. con mod. nella L. n. 162/2014) per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese di giudizio in considerazione della natura della lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino - Sezione Civile, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da , nei confronti di , con Parte_1 Controparte_1
l'intervento del Pubblico Ministero, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio concordatario celebrato in Itri (LT) in data 16/09/2000, fra
, nato in [...] il [...], e Parte_1 CP_1
, nata in [...] il [...], trascritto nel Registro
[...] degli Atti di Matrimonio del Comune di ITRI (LT) dell'anno 2000, al n. 34, parte II, Serie A, deleg.;
2) revoca le disposizioni relative all'affidamento, al collocamento e al diritto di visita della figlia;
Per_2
7 3) conferma le condizioni di separazione di cui al provvedimento di omologa di separazione consensuale del 17.11.2022 n. 2811/2022 con riferimento all'obbligo a carico del Sig. di versamento dell'importo di euro 400,00 a Pt_1 titolo di contributo di mantenimento delle figlie, oltre rivalutazione Istat, oltre al
50% delle spese straordinarie;
4) conferma l'obbligo a carico di di versamento, entro il giorno 5 Parte_1 di ogni mese, della somma di euro 100,00, oltre rivalutazione istat, in favore della convenuta, a titolo di assegno divorzile;
5) manda la cancelleria di trasmettere al passaggio in giudicato copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di ITRI (LT), al quale ordina le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n.
396/2000;
6) dichiara interamente compensate tra le parti le spese di giudizio.
Cassino, 24/09/2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dr.ssa Michela Grillo Dr. Glauco Zaccardi
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASSINO
SEZIONE CIVILE
in composizione collegiale così costituito:
Dott. Glauco Zaccardi Presidente
Dott. Virgilio Notari Giudice
Dott.ssa Michela Grillo Giudice est. riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al 2789/2023 R.G., avente ad oggetto “cessazione effetti civili del matrimonio”, riservata per la decisione all'udienza cartolare del 24.09.2025, e vertente
TRA
, nato in [...] il [...], elettivamente domiciliato Parte_1 in VIA CIVITA FARNESE n. 71 ITRI (LT), presso lo studio dell'Avv. FARGIORGIO
ANTONIO che lo rappresenta e difende, come da procura in atti;
PARTE RICORRENTE
CONTRO
, nata in [...] il [...], elettivamente Controparte_1 domiciliata in CORSO APPIO CLAUDIO 222/A ITRI (LT), presso lo studio dell'Avv.
COLAGUORI MARIA LETIZIA che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
PARTE RESISTENTE
E con l'intervento del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Cassino;
1 INTERVENUTO
CONCLUSIONI
I procuratori delle parti concludono come da note scritte di udienza.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 26.09.2023, chiedeva che il Parte_1
Tribunale pronunciasse la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data
16/09/2000 con , deducendo: che dall'unione matrimoniale Controparte_1 erano nate le figlie, nata a [...] il 23.05.2002 e nata a [...] Per_1 Per_2 il 04.05.2007; che i coniugi si erano separati consensualmente, come da provvedimento di omologa del Tribunale di Cassino del 17.11.2022 n. 2811/2022; che la convivenza non era stata ripresa a far data dall'inizio della separazione e che era venuta meno ogni possibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale.
Tanto premesso, il ricorrente chiedeva: 1) dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
2) confermare l'onere a carico del ricorrente al versamento di euro 400,00 a titolo di contributo per il mantenimento delle figlie;
3) in parziale modifica delle condizioni di separazione, revocare l'assegno di euro 100,00 corrisposto alla moglie a titolo di contributo di mantenimento.
Costituendosi in giudizio, si associava alla Controparte_1 domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ma si opponeva alla richiesta di revoca dell'assegno di mantenimento in suo favore a carico del sig. come Pt_1 stabilito in sede di separazione, chiedendo altresì la conferma di tutte le condizioni di separazione.
All'udienza di comparizione delle parti del 21.02.2024, il giudice delegato alle funzioni presidenziali procedeva all'audizione delle parti, riscontrava la possibilità di addivenire ad un accordo e rinviava all'udienza del 03.04.2024 per bonario componimento.
All'udienza cartolare del 03.04.2024, dato atto dell'impossibilità di addivenire ad una conciliazione bonaria, il giudice delegato confermava provvisoriamente le condizioni di separazione consensuale (affido congiunto ad entrambi i genitori della
2 figlia minorenne con collocamento presso la madre e diritto di visita del padre Per_2 da concordare direttamente con la figlia;
assegnazione della casa coniugale a CP_1
con i mobili ivi presenti e con possibilità per di utilizzare il
[...] Parte_1 garage;
obbligo di di contribuire al mantenimento delle figlie nella Parte_1 misura mensile complessiva di euro 400,00 (euro 200,00 per ciascuna), oltre rivalutazione annuale secondo indici ISTAT ed oltre al 50% delle spese straordinarie;
obbligo di di contribuire al mantenimento di nella Parte_1 Controparte_1 misura mensile di euro 100,00, oltre rivalutazione annuale secondo indici ISTAT).
La causa veniva istruita mediante produzioni documentali.
All'udienza cartolare del 24.03.2024 la causa veniva rimessa in decisione, previo scambio di memorie conclusionali.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio risulta fondata e deve essere accolta in quanto:
-questo Tribunale ha omologato la separazione personale dei coniugi con provvedimento del 17.11.2022 n. 2811/2022;
-al momento della presentazione del ricorso introduttivo del presente giudizio erano trascorsi più di sei mesi dall'udienza di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale;
-è pacifico che non vi è stata interruzione della separazione;
-il tempo trascorso dall'inizio della separazione e la volontà manifestata dalle parti nel presente procedimento consentono di escludere che sussista la possibilità di ricostituire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi;
-ricorrono pertanto le condizioni (ex artt. 2 e 3, n. 2 lett. b) della l. n. 898/70, come modificati dalla l. n. 74/87 e succ. mod.) per pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Deve conseguentemente ordinarsi al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere, allorquando la sentenza sarà passata in giudicato, alle annotazioni e incombenze di rito.
Tanto premesso, preliminarmente vanno revocate le disposizioni concernenti l'affidamento, il collocamento e il diritto di visita della figlia , in quanto essa è Per_2 divenuta maggiorenne nelle more del giudizio.
3 Quanto alle questioni economiche, deve premettersi che in sede di separazione era stato posto a carico del un obbligo di mantenimento in favore delle figlie di Pt_1 euro 400,00 (200,00 per ciascuna), oltre rivalutazione istat, oltre al 50% delle spese straordinarie, e in favore della moglie di euro 100,00 mensili.
Orbene, in materia trova applicazione il disposto di cui all'art. 5, 6° comma L. n.
898/70: “Con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone l'obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive”.
Al riguardo, è utile evidenziare il principio sancito dalle Sez. Un. della S.C.
(Cass. Civ., Sez. Un., 11 luglio 2018, n. 18287): ai sensi della L. n. 898 del 1970, articolo 5, comma 6, dopo le modifiche introdotte con la L. n. 74 del 1987, il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale e in pari misura compensativa e perequativa, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma i quali costituiscono il parametro di cui si deve tenere conto con la relativa attribuzione e determinazione e, in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico- patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto. E' stato precisato che i criteri attributivi e determinativi dell'assegno divorzile non dipendono dal tenore di vita godibile durante il matrimonio, operando lo squilibrio economico patrimoniale tra i coniugi unicamente come precondizione fattuale, il cui accertamento è necessario per l'applicazione dei parametri di cui all'art. 5, comma 6, prima parte, l. n. 898 del 1970, in ragione della finalità composita, assistenziale e perequativo-compensativa, di detto assegno (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 32398 del
11/12/2019). Il giudizio deve essere espresso alla luce di una valutazione comparativa
4 delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto. La rilevanza dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge richiedente va accertata considerando che l'assegno è finalizzato a garantire un livello reddituale parametrato alle pregresse dinamiche familiari ed è perciò necessariamente collegato, secondo la composita declinazione delle sue tre componenti (assistenziale, perequativa e compensativa), alla storia coniugale e familiare (cfr. Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 5055 del 24/02/2021, in motivazione). La funzione perequativo-compensativa dell'assegno, dunque, conduce al riconoscimento di un contributo, nella constatata sussistenza di uno squilibrio patrimoniale tra gli ex coniugi che trovi ragione nelle scelte fatte durante il matrimonio, la cui prova in giudizio spetta al richiedente (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 9144 del
31/03/2023; Cass., Sez. 1, Sentenza n. 23583 del 28/07/2022; Cass., Sez. 1, Ordinanza
n. 38362 del 03/12/2021). In proposito, le Sezioni Unite hanno precisato che
«l'autoresponsabilità deve ... percorrere tutta la storia della vita matrimoniale e non comparire solo al momento della sua fine: dal primo momento di autoresponsabilità della coppia, quando all'inizio del matrimonio (o dell'unione civile) concordano tra loro le scelte fondamentali su come organizzarla e le principali regole che la governeranno, alle varie fasi successive, quando le scelte iniziali vengono più volte ridiscusse ed eventualmente modificate, restando l'autoresponsabilità pur sempre di coppia. Quando poi la relazione di coppia giunge alla fine, l'autoresponsabilità diventa individuale, di ciascuna delle due parti: entrambe sono tenute a procurarsi i mezzi che permettano a ciascuno di vivere in autonomia e con dignità, anche quella più debole economicamente. Ma non si può prescindere da quanto avvenuto prima dando al principio di autoresponsabilità un'importanza decisiva solo in questa fase, ove finisce per essere applicato principalmente a danno della parte più debole» (Cass., Sez. U,
Sentenza n. 18287 del 11/07/2018). In tale ottica, come pure successivamente ribadito dalla giurisprudenza, occorre effettuare un rigoroso accertamento per verificare se lo squilibrio, presente al momento del divorzio, fra la situazione reddituale e patrimoniale delle parti è l'effetto del sacrificio da parte del coniuge più debole a favore delle esigenze familiari, il che giustifica il riconoscimento di un assegno “perequativo”, cioè
5 di un assegno tendente a colmare tale squilibrio reddituale e a dare ristoro, in funzione riequilibratrice, al contributo dato dall'ex coniuge all'organizzazione della vita familiare, senza che per ciò solo si introduca il parametro, in passato utilizzato e ormai superato, del tenore di vita endoconiugale, mentre in assenza della prova di questo nesso causale, l'assegno può essere solo eventualmente giustificato da una esigenza strettamente assistenziale, la quale tuttavia consente il riconoscimento dell'assegno solo se il coniuge più debole non ha i mezzi sufficienti per un'esistenza dignitosa e non può procurarseli per ragioni oggettive (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 35434 del 19/12/2023).
L'assegno divorzile in funzione perequativo-compensativa deve essere adeguato sia a compensare il coniuge economicamente più debole del sacrificio sopportato per avere rinunciato, in particolare, a realistiche occasioni professionali-reddituali - che il coniuge richiedente l'assegno ha l'onere di dimostrare nel giudizio - al fine di contribuire ai bisogni della famiglia (funzione propriamente compensativa), sia ad assicurare, sempre previo accertamento probatorio dei fatti posti a base della disparità economico- patrimoniale conseguente allo scioglimento del vincolo, un livello reddituale adeguato al contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e, conseguentemente, alla formazione del patrimonio familiare oltre che personale dell'altro coniuge (funzione propriamente perequativa) (v. Cass., Sez. 1, Sentenza n.
35434 del 19/12/2023). In sintesi, la funzione perequativo-compensativa dell'assegno dà attuazione al principio di solidarietà posto a base del diritto del coniuge debole, con la conseguenza che detto assegno deve essere riconosciuto, in presenza della precondizione di una rilevante disparità della situazione economico-patrimoniale tra gli ex coniugi, non solo quando vi sia una rinuncia a occasioni professionali da parte del coniuge economicamente più debole frutto di un accordo intervenuto fra i coniugi, ma anche nelle ipotesi di conduzione univoca della vita familiare - che, salvo prova contraria, esprime una scelta comune tacitamente compiuta dai coniugi - a fronte del contributo, esclusivo o prevalente, fornito dal richiedente alla formazione del patrimonio familiare e personale dell'altro coniuge, anche sotto forma di risparmio di spesa (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 4328 del 19/02/2024). La funzione assistenziale dell'assegno, invece, valorizza la funzione sociale che l'assegno divorzile assolve, nei casi in cui esso sia destinato a supplire alle carenze di strumenti diversi che garantiscano all'ex coniuge debole un'esistenza dignitosa, nell'ipotesi di effettiva e concreta non
6 autosufficienza economica del richiedente.
Nel caso di specie, il ricorrente (56 anni) ha dichiarato di percepire circa 1500,00 euro al mese e di essere onerato del pagamento del canone di locazione per euro 250,00, la resistente (52 anni) ha riferito di essere inoccupata, di vivere nella ex casa coniugale, di non poter svolgere alcuna attività lavorativa a causa di problemi di salute e di non poter percepire assegno di inclusione.
Alla luce di quanto esposto, tenuto conto della disparità reddituale e della condizione economica delle parti, nonché della durata del matrimonio, reputa il
Tribunale che vada confermato a carico del ricorrente il versamento dell'importo mensile di euro 100,00 a titolo di assegno divorzile, oltre rivalutazione ISTAT.
Infine, come peraltro richiesto da entrambe le parti, va confermato l'obbligo a carico del ricorrente di versamento della somma mensile di euro 400,00 a titolo di contributo per il mantenimento delle figlie (euro 200,00 per ciascuna) oltre rivalutazione
ISTAT e al 50% delle spese straordinarie, come da protocollo in uso presso il Tribunale di Cassino.
Sussistono senza dubbio le condizioni di cui all'art. 92, 2° comma c.p.c. (a seguito della sentenza della Corte Cost. n. 77/18 del 7 marzo/19 aprile 2018, che ha dichiarato illegittima detta norma, quale risultante dalla riforma di cui al D.L. n.
132/2014, conv. con mod. nella L. n. 162/2014) per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese di giudizio in considerazione della natura della lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino - Sezione Civile, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da , nei confronti di , con Parte_1 Controparte_1
l'intervento del Pubblico Ministero, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio concordatario celebrato in Itri (LT) in data 16/09/2000, fra
, nato in [...] il [...], e Parte_1 CP_1
, nata in [...] il [...], trascritto nel Registro
[...] degli Atti di Matrimonio del Comune di ITRI (LT) dell'anno 2000, al n. 34, parte II, Serie A, deleg.;
2) revoca le disposizioni relative all'affidamento, al collocamento e al diritto di visita della figlia;
Per_2
7 3) conferma le condizioni di separazione di cui al provvedimento di omologa di separazione consensuale del 17.11.2022 n. 2811/2022 con riferimento all'obbligo a carico del Sig. di versamento dell'importo di euro 400,00 a Pt_1 titolo di contributo di mantenimento delle figlie, oltre rivalutazione Istat, oltre al
50% delle spese straordinarie;
4) conferma l'obbligo a carico di di versamento, entro il giorno 5 Parte_1 di ogni mese, della somma di euro 100,00, oltre rivalutazione istat, in favore della convenuta, a titolo di assegno divorzile;
5) manda la cancelleria di trasmettere al passaggio in giudicato copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di ITRI (LT), al quale ordina le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n.
396/2000;
6) dichiara interamente compensate tra le parti le spese di giudizio.
Cassino, 24/09/2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dr.ssa Michela Grillo Dr. Glauco Zaccardi
8