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Sentenza 26 febbraio 2026
Sentenza 26 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. II, sentenza 26/02/2026, n. 805 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta |
| Numero : | 805 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 805/2026
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 2, riunita in udienza il 16/02/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
PESCINO PASQUALE, Giudice monocratico in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4695/2025 depositato il 21/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Caserta - Via Bracco 20 80100 Napoli NA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820250048332205000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 471/2026 depositato il 16/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Il difensore di parte ricorrente si riporta alle proprie conclusioni in atti formulate.
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1 (C.F. CF_Ricorrente_1) nato a [...] il Data nascita_1 e residente in [...]alla Indirizzo_1, rappresentato e difeso dall' avv. Difensore_1
, propone ricorso avverso la Cartella di Pagamento n. 028 2025 00483322 05 000 avente ad oggetto la richiesta di pagamento della tassa automobilistica anno 2020, notificata in data 25/09/2025 da parte dell'Agenzia delle Entrate riscossione - Dir. Provinciale di Caserta, ammonta ad un totale pari ad € 364,35.
Il ricorrente eccepisce che ha avuto contezza della pretesa tributaria solo a seguito della notifica della Cartella oggi impugnata.
Nel caso di specie, pertanto, manca il presupposto legittimante la richiesta di pagamento delle somme a titolo di tassa automobilistica così come sopra descritta poiché l'iter della procedura di riscossione è totalmente viziato.
Di conseguenza, si eccepisce la intervenuta prescrizione del diritto a riscuotere le somme intimate a trattandosi di tassa automobilistica per l'anno 2020 ed essendo la prescrizione triennale.
Conclude con la richiesta di accertare e dichiarare la nullità della cartella di pagamento n. 028 2025 00483322
05 000, per i motivi sopra esposti;
condannare l'opposta Agenzia delle Entrate – Riscossione, in persona del l.r.p.t., in solido con gli altri resistenti, al pagamento delle spese e degli onorari con attribuzione al procuratore antistatario.
Si costituisce l'Agenzia delle Entrate Riscossione, rapp.ta e difesa, in virtù di procura che si rimette in allegato, dall'avv. Difensore_2, c.f. CF_Difensore_2 ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Luogo_3, alla Indirizzo_2. Eccepisce la carenza di legittimazione passiva dell'AdER in merito alla notifica degli atti presupposti all'iscrizione a ruolo, in quanto tali eccezioni sono di esclusiva pertinenza dell'Ente impositore anch'esso evocato in giudizio. Né alcuna ipotesi di prescrizione può essere imputata ad AdER che ha tempestivamente notificato la cartella in data 25.09.2025 a fronte di ruolo consegnato il
10.09.2025.
Conclude con la richiesta di rigetto del ricorso con vittoria di spese ed onorari;
- lasci indenne AdER per le spese di giudizio nel caso ritenga di accogliere le eccezioni del ricorrente per la manifesta carenza di legittimazione passiva di quest'ultima. Con vittoria delle spese di lite oltre accessori e spese generali del 15%.
La Regione Campania non risulta costituitasi in giudizi, chiamata in giudizio ilgiorno 22/10/2025 alle ore
19:54:41 (+0200) il messaggio "Notificazione ai sensi dell'art. 16 bis, comma 3, D. Lgs. n. 546/92 Ricorrente_1 " proveniente da"Email_1"ed indirizzato "Email_5 " è stato consegnato nella casella di destinazione.Identificativo messaggio:
Numero_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare è opportuno ricordare che secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità “l'omessa notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato” la quale “si fonda sul mancato pagamento della cartella”. Infatti, “il procedimento di riscossione è attuato mediante una scansione temporale predeterminata che implica una sequenza necessaria di atti, sicché l'omessa notifica dell'atto presupposto pone la questione della validità dell'atto successivo che lo presupponga.” (cfr. sentenza n. 13314, depositata il 18.05.2021, la V Sez. civ. della Corte Suprema di Cassazione).
Quanto al merito, va rilevato che, contumace la Regione Campania non è stato documentato l'inoltro di alcun atto di accertamento
Si impone, pertanto l'accoglimento del ricorso con annullamento della cartella impugnata.
Le spese di lite vanno poste a carico della Regione Campania che è venuto meno all'onere di produzione documentale e di risposta alle difese della ricorrente
Le spese di lite si liquidano come da dispositivo.
Vanno compensate quelle tra il ricorrente e l'AdER.
P.Q.M.
Il G.M accoglie il ricorso ed annulla l'atto impugnato. Condanna la Regione Campania al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente, che si liquidano in complessivi euro 200, oltre cap e IVA ed accessori di legge, con distrazione in favore del difensore.
Compensa le spese di lite tra il ricorrente e l'AdER.
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 2, riunita in udienza il 16/02/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
PESCINO PASQUALE, Giudice monocratico in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4695/2025 depositato il 21/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Caserta - Via Bracco 20 80100 Napoli NA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820250048332205000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 471/2026 depositato il 16/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Il difensore di parte ricorrente si riporta alle proprie conclusioni in atti formulate.
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1 (C.F. CF_Ricorrente_1) nato a [...] il Data nascita_1 e residente in [...]alla Indirizzo_1, rappresentato e difeso dall' avv. Difensore_1
, propone ricorso avverso la Cartella di Pagamento n. 028 2025 00483322 05 000 avente ad oggetto la richiesta di pagamento della tassa automobilistica anno 2020, notificata in data 25/09/2025 da parte dell'Agenzia delle Entrate riscossione - Dir. Provinciale di Caserta, ammonta ad un totale pari ad € 364,35.
Il ricorrente eccepisce che ha avuto contezza della pretesa tributaria solo a seguito della notifica della Cartella oggi impugnata.
Nel caso di specie, pertanto, manca il presupposto legittimante la richiesta di pagamento delle somme a titolo di tassa automobilistica così come sopra descritta poiché l'iter della procedura di riscossione è totalmente viziato.
Di conseguenza, si eccepisce la intervenuta prescrizione del diritto a riscuotere le somme intimate a trattandosi di tassa automobilistica per l'anno 2020 ed essendo la prescrizione triennale.
Conclude con la richiesta di accertare e dichiarare la nullità della cartella di pagamento n. 028 2025 00483322
05 000, per i motivi sopra esposti;
condannare l'opposta Agenzia delle Entrate – Riscossione, in persona del l.r.p.t., in solido con gli altri resistenti, al pagamento delle spese e degli onorari con attribuzione al procuratore antistatario.
Si costituisce l'Agenzia delle Entrate Riscossione, rapp.ta e difesa, in virtù di procura che si rimette in allegato, dall'avv. Difensore_2, c.f. CF_Difensore_2 ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Luogo_3, alla Indirizzo_2. Eccepisce la carenza di legittimazione passiva dell'AdER in merito alla notifica degli atti presupposti all'iscrizione a ruolo, in quanto tali eccezioni sono di esclusiva pertinenza dell'Ente impositore anch'esso evocato in giudizio. Né alcuna ipotesi di prescrizione può essere imputata ad AdER che ha tempestivamente notificato la cartella in data 25.09.2025 a fronte di ruolo consegnato il
10.09.2025.
Conclude con la richiesta di rigetto del ricorso con vittoria di spese ed onorari;
- lasci indenne AdER per le spese di giudizio nel caso ritenga di accogliere le eccezioni del ricorrente per la manifesta carenza di legittimazione passiva di quest'ultima. Con vittoria delle spese di lite oltre accessori e spese generali del 15%.
La Regione Campania non risulta costituitasi in giudizi, chiamata in giudizio ilgiorno 22/10/2025 alle ore
19:54:41 (+0200) il messaggio "Notificazione ai sensi dell'art. 16 bis, comma 3, D. Lgs. n. 546/92 Ricorrente_1 " proveniente da"Email_1"ed indirizzato "Email_5 " è stato consegnato nella casella di destinazione.Identificativo messaggio:
Numero_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare è opportuno ricordare che secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità “l'omessa notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato” la quale “si fonda sul mancato pagamento della cartella”. Infatti, “il procedimento di riscossione è attuato mediante una scansione temporale predeterminata che implica una sequenza necessaria di atti, sicché l'omessa notifica dell'atto presupposto pone la questione della validità dell'atto successivo che lo presupponga.” (cfr. sentenza n. 13314, depositata il 18.05.2021, la V Sez. civ. della Corte Suprema di Cassazione).
Quanto al merito, va rilevato che, contumace la Regione Campania non è stato documentato l'inoltro di alcun atto di accertamento
Si impone, pertanto l'accoglimento del ricorso con annullamento della cartella impugnata.
Le spese di lite vanno poste a carico della Regione Campania che è venuto meno all'onere di produzione documentale e di risposta alle difese della ricorrente
Le spese di lite si liquidano come da dispositivo.
Vanno compensate quelle tra il ricorrente e l'AdER.
P.Q.M.
Il G.M accoglie il ricorso ed annulla l'atto impugnato. Condanna la Regione Campania al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente, che si liquidano in complessivi euro 200, oltre cap e IVA ed accessori di legge, con distrazione in favore del difensore.
Compensa le spese di lite tra il ricorrente e l'AdER.