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Sentenza 4 febbraio 2026
Sentenza 4 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XV, sentenza 04/02/2026, n. 671 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 671 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 671/2026
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 15, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
FRAIOLI FERNANDA, Presidente e Relatore
BUCCARO ALFREDO, Giudice
CRISANTI PAOLA, Giudice
in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2239/2025 depositato il 22/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - IO - BO
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 436/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado VITERBO e pubblicata il 15/10/2024
Atti impositivi:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 12520239006339719 BOLLO
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Il difensore della parte contribuente si riporta agli atti depositati.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 436 del 15 ottobre 2024, la CGT di BO, ha accolto il ricorso di Ricorrente_1
avverso un'intimazione di pagamento per il mancato versato di somme a titolo di bollo auto per l'anno 2012.
L'accoglimento è motivato con il decorso del termine prescrizionale per la notifica dell'atto, posto che, a fronte della richiesta del tributo afferente all'anno 2012, l'unico atto interruttivo della prescrizione risale al
19 dicembre 2016, mentre l'intimazione gravata è stata notificata soltanto in data 4 ottobre 2023.
Appella la parte, per violazione e falsa applicazione dell'art. 15 d. lgs. n. 546/1992 e dell'art. 91 c.p.c. che notoriamente affronta la materia della regolamentazione delle spese nel processo tributario.
Chiede, quindi, la liquidazione delle spese, atteso che in fattispecie non vi è stata reciproca soccombenza, essendo stato integralmente accolto il ricorso proposto, e la sentenza impugnata non esplicita i giusti motivi per la compensazione, essendosi apoditticamente limitata a fare riferimento ad una generica motivazione.
Controparte non risulta costituita.
La causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve precisarsi da parte del Collegio che, essendo l'appello limitato alla statuizione sulle spese, il giudice non può (e non deve) pronunciarsi sul merito della causa essendo la decisione vincolata ai limiti del gravame proposto.
Le spese, su costante giurisprudenza della Cassazione, costituiscono un capo autonomo della sentenza la cui impugnazione non ha la capacità di travolgere i capi del merito che non sono stati contestati con l'atto di gravame, pena la violazione del principio di ultrapetizione.
Tanto premesso, il motivo di appello deve essere accolto.
La compensazione delle spese processuali è istituto disciplinato dall'art. 92 c.p.c. che la prevede nei casi ivi indicati, ovvero, di soccombenza reciproca, di novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti.
Ergo, solo in casi eccezionali e specificatamente individuati dalla legge tra i quali non rientra la fattispecie in oggetto.
In merito all'argomento “compensazione delle spese” molto si è pronunciata la giurisprudenza (ex multis,
Cass. ord. n. 2719/2015; id. n. 5555/2016, del 21 marzo.), arrivando la Suprema Corte anche ad aggiungere che, se dovesse medio tempore cessare la "materia del contendere", il giudice potrà applicare il principio della soccombenza virtuale, cioè, porre le spese a carico della parte che, con ogni probabilità, avrebbe perso la causa se il processo si fosse concluso regolarmente.
Non è certamente quanto rinvenibile in fattispecie, ma purtuttavia, rafforzativo della decisione da adottare per la stessa atteso che, per espressa statuizione del giudice di prime cure “il ricorso è fondato e deve essere accolto” in ciò risuonando come una contraddizione in termini la compensazione imputata alla
“peculiarità delle questioni esaminate in punto di fatto”, espressione che in nulla raffigura quelle eccezionali motivazioni riconosciute dall'art. 92 c.p.c. quali invocabili per non liquidare le spese a carico della parte soccombente.
Le spese, anche del presente giudizio, seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte accoglie l'appello e liquida le spese a carico della parte soccombente nella misura di € 278,00, per il primo grado ed € 286,00 per il secondo grado di giudizio, entrambe le somme oltre accessori, se dovuti, da liquidarsi in favore dell'avv. Difensore_1 dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 29 gennaio 2026.
LA PRESIDENTE RELATRICE
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 15, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
FRAIOLI FERNANDA, Presidente e Relatore
BUCCARO ALFREDO, Giudice
CRISANTI PAOLA, Giudice
in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2239/2025 depositato il 22/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - IO - BO
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 436/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado VITERBO e pubblicata il 15/10/2024
Atti impositivi:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 12520239006339719 BOLLO
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Il difensore della parte contribuente si riporta agli atti depositati.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 436 del 15 ottobre 2024, la CGT di BO, ha accolto il ricorso di Ricorrente_1
avverso un'intimazione di pagamento per il mancato versato di somme a titolo di bollo auto per l'anno 2012.
L'accoglimento è motivato con il decorso del termine prescrizionale per la notifica dell'atto, posto che, a fronte della richiesta del tributo afferente all'anno 2012, l'unico atto interruttivo della prescrizione risale al
19 dicembre 2016, mentre l'intimazione gravata è stata notificata soltanto in data 4 ottobre 2023.
Appella la parte, per violazione e falsa applicazione dell'art. 15 d. lgs. n. 546/1992 e dell'art. 91 c.p.c. che notoriamente affronta la materia della regolamentazione delle spese nel processo tributario.
Chiede, quindi, la liquidazione delle spese, atteso che in fattispecie non vi è stata reciproca soccombenza, essendo stato integralmente accolto il ricorso proposto, e la sentenza impugnata non esplicita i giusti motivi per la compensazione, essendosi apoditticamente limitata a fare riferimento ad una generica motivazione.
Controparte non risulta costituita.
La causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve precisarsi da parte del Collegio che, essendo l'appello limitato alla statuizione sulle spese, il giudice non può (e non deve) pronunciarsi sul merito della causa essendo la decisione vincolata ai limiti del gravame proposto.
Le spese, su costante giurisprudenza della Cassazione, costituiscono un capo autonomo della sentenza la cui impugnazione non ha la capacità di travolgere i capi del merito che non sono stati contestati con l'atto di gravame, pena la violazione del principio di ultrapetizione.
Tanto premesso, il motivo di appello deve essere accolto.
La compensazione delle spese processuali è istituto disciplinato dall'art. 92 c.p.c. che la prevede nei casi ivi indicati, ovvero, di soccombenza reciproca, di novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti.
Ergo, solo in casi eccezionali e specificatamente individuati dalla legge tra i quali non rientra la fattispecie in oggetto.
In merito all'argomento “compensazione delle spese” molto si è pronunciata la giurisprudenza (ex multis,
Cass. ord. n. 2719/2015; id. n. 5555/2016, del 21 marzo.), arrivando la Suprema Corte anche ad aggiungere che, se dovesse medio tempore cessare la "materia del contendere", il giudice potrà applicare il principio della soccombenza virtuale, cioè, porre le spese a carico della parte che, con ogni probabilità, avrebbe perso la causa se il processo si fosse concluso regolarmente.
Non è certamente quanto rinvenibile in fattispecie, ma purtuttavia, rafforzativo della decisione da adottare per la stessa atteso che, per espressa statuizione del giudice di prime cure “il ricorso è fondato e deve essere accolto” in ciò risuonando come una contraddizione in termini la compensazione imputata alla
“peculiarità delle questioni esaminate in punto di fatto”, espressione che in nulla raffigura quelle eccezionali motivazioni riconosciute dall'art. 92 c.p.c. quali invocabili per non liquidare le spese a carico della parte soccombente.
Le spese, anche del presente giudizio, seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte accoglie l'appello e liquida le spese a carico della parte soccombente nella misura di € 278,00, per il primo grado ed € 286,00 per il secondo grado di giudizio, entrambe le somme oltre accessori, se dovuti, da liquidarsi in favore dell'avv. Difensore_1 dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 29 gennaio 2026.
LA PRESIDENTE RELATRICE