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Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. IV, sentenza 26/01/2026, n. 395 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 395 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 395/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 4, riunita in udienza il 16/10/2025 alle ore 09:01 in composizione monocratica:
CEFALO VINCENZO, Giudice monocratico in data 16/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3282/2025 depositato il 05/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina - Via Santa Cecilia 98123 Messina ME
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Messina - Via Ugo Bassi 98123 Messina ME
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Ato Me 1 S.p.a. In Liquidazione - 02683660837
elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29580202500006571000 IRPEF TSSA RIF.
proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Messina - Via Ugo Bassi 98123 Messina ME
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520180004199332000 IRPEF-ALTRO 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520190003767972000 IRPEF-ALTRO 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TXHTXHM000262 IRPEF-ALTRO 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520220029460783000 IRPEF-ALTRO 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520230006134548001 CANONE ACQUA 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520230019748334001 CANONE ACQUA 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240037956909000 TARSU/TIA 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240037956909000 TARSU/TIA 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240037956909000 TARSU/TIA 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5958/2025 depositato il
20/10/2025
Richieste delle parti:
come da verbale
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nominativo_1, rappresentata e difesa dal Dott. Difensore_1, tributarista, con atto notificato a Agenzia delle Entrate Riscossione, Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Messina e Società_1 SpA in Liquidazione, propone ricorso avverso Comunicazione preventiva di Fermo Amministrativo
n.29580202500006571/000 dell'importo di € 5.350,46 di cui € 5.186,86 per tributi erariali e precisamente
IRPEF- e tassa rifiuti di cui alle sottese cartelle.
Costituiti ADER e AE.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è meritevole di accoglimento.
In proposito va subito detto che, come eccepito da parte ricorrente all'udienza di trattazione, deve essere rilevata la tardiva costituzione in giudizio e produzione documentale di ADE Riscossione.
E difatti risulta che la stessa si è costituita in violazione dell'art. 32 d.lgs 546/92, di tal che tutta la documentazione prodotta è inutilizzabile.
Infatti la giurisprudenza è ferma sul punto che il termine di 20 gg. liberi prima dell'udienza di trattazione, per il deposito di memorie e documenti (previsto dall'art. 32, D.Lgs. n. 546/1992), deve considerarsi perentorio, anche se ciò non è espressamente previsto dalla legge Infatti, la presentazione di memorie e documenti è diretta a tutelare il diritto di difesa della controparte e a realizzare il necessario contraddittorio fra le parti e tra queste e il giudice. Pertanto, la mancata osservanza di detto termine determina la preclusione di ogni ulteriore attività processuale, senza che assuma alcun rilievo, in contrario, la circostanza che la controparte si sia costituita in giudizio senza nulla eccepire al riguardo. Inoltre, i giudici non possono tenere conto ai fini del proprio convincimento della documentazione prodotta fuori dei termini di cui all'art. 32, c. 1, D.Lgs. n.
546/1992 e che, pertanto, è invalida la sentenza concretamente basata soltanto ed esclusivamente su tale tardiva produzione.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e condanna parti convenute in solido fra loro al pagamento delle spese di giudizio che liquida in euro 950,00 oltre accessori da distrarre in favore del procuratore antistatario.
Messina 16/10/2025
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 4, riunita in udienza il 16/10/2025 alle ore 09:01 in composizione monocratica:
CEFALO VINCENZO, Giudice monocratico in data 16/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3282/2025 depositato il 05/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina - Via Santa Cecilia 98123 Messina ME
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Messina - Via Ugo Bassi 98123 Messina ME
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Ato Me 1 S.p.a. In Liquidazione - 02683660837
elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29580202500006571000 IRPEF TSSA RIF.
proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Messina - Via Ugo Bassi 98123 Messina ME
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520180004199332000 IRPEF-ALTRO 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520190003767972000 IRPEF-ALTRO 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TXHTXHM000262 IRPEF-ALTRO 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520220029460783000 IRPEF-ALTRO 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520230006134548001 CANONE ACQUA 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520230019748334001 CANONE ACQUA 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240037956909000 TARSU/TIA 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240037956909000 TARSU/TIA 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240037956909000 TARSU/TIA 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5958/2025 depositato il
20/10/2025
Richieste delle parti:
come da verbale
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nominativo_1, rappresentata e difesa dal Dott. Difensore_1, tributarista, con atto notificato a Agenzia delle Entrate Riscossione, Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Messina e Società_1 SpA in Liquidazione, propone ricorso avverso Comunicazione preventiva di Fermo Amministrativo
n.29580202500006571/000 dell'importo di € 5.350,46 di cui € 5.186,86 per tributi erariali e precisamente
IRPEF- e tassa rifiuti di cui alle sottese cartelle.
Costituiti ADER e AE.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è meritevole di accoglimento.
In proposito va subito detto che, come eccepito da parte ricorrente all'udienza di trattazione, deve essere rilevata la tardiva costituzione in giudizio e produzione documentale di ADE Riscossione.
E difatti risulta che la stessa si è costituita in violazione dell'art. 32 d.lgs 546/92, di tal che tutta la documentazione prodotta è inutilizzabile.
Infatti la giurisprudenza è ferma sul punto che il termine di 20 gg. liberi prima dell'udienza di trattazione, per il deposito di memorie e documenti (previsto dall'art. 32, D.Lgs. n. 546/1992), deve considerarsi perentorio, anche se ciò non è espressamente previsto dalla legge Infatti, la presentazione di memorie e documenti è diretta a tutelare il diritto di difesa della controparte e a realizzare il necessario contraddittorio fra le parti e tra queste e il giudice. Pertanto, la mancata osservanza di detto termine determina la preclusione di ogni ulteriore attività processuale, senza che assuma alcun rilievo, in contrario, la circostanza che la controparte si sia costituita in giudizio senza nulla eccepire al riguardo. Inoltre, i giudici non possono tenere conto ai fini del proprio convincimento della documentazione prodotta fuori dei termini di cui all'art. 32, c. 1, D.Lgs. n.
546/1992 e che, pertanto, è invalida la sentenza concretamente basata soltanto ed esclusivamente su tale tardiva produzione.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e condanna parti convenute in solido fra loro al pagamento delle spese di giudizio che liquida in euro 950,00 oltre accessori da distrarre in favore del procuratore antistatario.
Messina 16/10/2025