TRIB
Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 21/11/2025, n. 2535 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 2535 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5820/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Verona
SEZIONE FAMIGLIA E INTERDIZIONI-INABILITAZIONI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Antonella Guerra Presidente
dott. Silvia Rizzuto Giudice
dott. Eugenia Tommasi Di Vignano Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5820/2024 promossa con ricorso depositato il
09/10/2024 da:
C.F. in proprio e quale genitore esercente la Parte_1 C.F._1
responsabilità genitoriale sul figlio minore con l'avv. ERBIFORI Persona_1
GA
ricorrente contro
, C.F. , C.F. CP_1 C.F._2 Controparte_2
, C.F. , , C.F._3 Parte_2 C.F._4 CP_3
C.F. , con l'avv. MARCHI DANIELE ( ; C.F._5 C.F._6 pagina 1 di 4 resistente con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: Dichiarazione giudiziale di paternità e maternità
CONCLUSIONI
Conclusioni congiunte delle parti
“Dichiararsi ai sensi dell'art. 269 c.c. che nato a [...] il [...] e deceduto il Persona_2
15.9.2023 è padre di nato a [...] il [...]. Ordinarsi all'Ufficiale di Stato Persona_1
Civile del comune di Verona di annotare sull'atto di nascita di la sentenza. Darsi atto che parte Per_1
ricorrente rinuncia alla domanda di rimborso di quanto corrisposto a titolo di mantenimento. Spese di
lite compensate. Spese di CTU a carico di parte ricorrente.”
Per il Pubblico Ministero
“Nulla si oppone”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 9/10/2024 la ricorrente ha agito in giudizio al fine di sentire dichiarare ai sensi dell'art. 269 c.c. che nato a [...] il [...] e Persona_2
deceduto il 15.9.2023, è padre di nato a [...] il [...], con ordine Persona_1
all'Ufficiale di Stato Civile di Verona di annotare la decisione nell'atto di nascita di Per_1
e condanna dei resistenti a rimborsare, in qualità di eredi di a
[...] Persona_2
a titolo di mantenimento arretrato dalla nascita di al Parte_1 Persona_1
decesso di la complessiva somma di € 74.000,00 oltre agli interessi ex art. Persona_2
1284, IV c., c.c.
I resistenti, regolarmente costituitisi, non si opponevano allo svolgimento della c.t.u. al fine di accertare la paternità, ma si opponevano all'accoglimento della domanda di condanna alla corresponsione del rimborso in favore della ricorrente.
pagina 2 di 4 Interveniva anche il Pubblico Ministero.
La causa era istruita dalla Presidente delegata tramite espletamento di c.t.u. al fine di valutare la compatibilità genetica tra il minore e . Persona_1 Persona_2
All'udienza del 23/10/2025 fissata per l'esame della c.t.u. le parti precisavano le conclusioni congiuntamente nel senso sopra riportato.
La c.t.u. sulla compatibilità genetica tra e , espletata tramite Per_1 Persona_2
prelievi sui ricorrenti e su tre dei quattro resistenti, ha concluso per la compatibilità genetica secondo tutti i sistemi indagati circa l'ipotesi che il sig. sia padre del Persona_2
ricorrente e ciò per un'elevatissima probabilità statistica (pari al 99,999999%) indicativa di sussistenza del rapporto di parentela ipotizzato e sostenuto in giudizio.
Le parti hanno quindi concluso congiuntamente per la dichiarazione giudiziale di paternità e,
benché si tratti di situazione giuridica non disponibile, visti gli esiti della c.t.u. deve essere senz'altro giudizialmente dichiarato che il defunto è padre del minore Persona_2
, con conseguente ordine all'ufficiale di stato civile del Comune di Persona_3
NA (luogo di nascita del figlio) di provvedere alla prescritta annotazione nel registro degli atti di nascita.
Vista la rinuncia all'ulteriore domanda, non ci sono altre questioni sulle quali decidere.
Le conclusioni congiunte e la concorde volontà delle parti anche sul punto giustificano la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Dichiara che , c.f. nato a [...] il Persona_2 C.F._7
25/10/1955, è padre di c.f. , nato a [...] il Persona_1 C.F._8
10/5/2011;
2) Ordina all'ufficiale di stato civile del Comune di NA di annotare la presente pagina 3 di 4 sentenza nell'atto di nascita di Persona_1
3) Dispone la compensazione integrale delle spese di lite e dà atto che le parti concordano affinché il compenso della c.t.u. rimanga definitivamente a carico della ricorrente che lo ha anticipato.
Verona, 18/11/2025
La Presidente est. dott. Antonella Guerra
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Verona
SEZIONE FAMIGLIA E INTERDIZIONI-INABILITAZIONI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Antonella Guerra Presidente
dott. Silvia Rizzuto Giudice
dott. Eugenia Tommasi Di Vignano Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5820/2024 promossa con ricorso depositato il
09/10/2024 da:
C.F. in proprio e quale genitore esercente la Parte_1 C.F._1
responsabilità genitoriale sul figlio minore con l'avv. ERBIFORI Persona_1
GA
ricorrente contro
, C.F. , C.F. CP_1 C.F._2 Controparte_2
, C.F. , , C.F._3 Parte_2 C.F._4 CP_3
C.F. , con l'avv. MARCHI DANIELE ( ; C.F._5 C.F._6 pagina 1 di 4 resistente con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: Dichiarazione giudiziale di paternità e maternità
CONCLUSIONI
Conclusioni congiunte delle parti
“Dichiararsi ai sensi dell'art. 269 c.c. che nato a [...] il [...] e deceduto il Persona_2
15.9.2023 è padre di nato a [...] il [...]. Ordinarsi all'Ufficiale di Stato Persona_1
Civile del comune di Verona di annotare sull'atto di nascita di la sentenza. Darsi atto che parte Per_1
ricorrente rinuncia alla domanda di rimborso di quanto corrisposto a titolo di mantenimento. Spese di
lite compensate. Spese di CTU a carico di parte ricorrente.”
Per il Pubblico Ministero
“Nulla si oppone”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 9/10/2024 la ricorrente ha agito in giudizio al fine di sentire dichiarare ai sensi dell'art. 269 c.c. che nato a [...] il [...] e Persona_2
deceduto il 15.9.2023, è padre di nato a [...] il [...], con ordine Persona_1
all'Ufficiale di Stato Civile di Verona di annotare la decisione nell'atto di nascita di Per_1
e condanna dei resistenti a rimborsare, in qualità di eredi di a
[...] Persona_2
a titolo di mantenimento arretrato dalla nascita di al Parte_1 Persona_1
decesso di la complessiva somma di € 74.000,00 oltre agli interessi ex art. Persona_2
1284, IV c., c.c.
I resistenti, regolarmente costituitisi, non si opponevano allo svolgimento della c.t.u. al fine di accertare la paternità, ma si opponevano all'accoglimento della domanda di condanna alla corresponsione del rimborso in favore della ricorrente.
pagina 2 di 4 Interveniva anche il Pubblico Ministero.
La causa era istruita dalla Presidente delegata tramite espletamento di c.t.u. al fine di valutare la compatibilità genetica tra il minore e . Persona_1 Persona_2
All'udienza del 23/10/2025 fissata per l'esame della c.t.u. le parti precisavano le conclusioni congiuntamente nel senso sopra riportato.
La c.t.u. sulla compatibilità genetica tra e , espletata tramite Per_1 Persona_2
prelievi sui ricorrenti e su tre dei quattro resistenti, ha concluso per la compatibilità genetica secondo tutti i sistemi indagati circa l'ipotesi che il sig. sia padre del Persona_2
ricorrente e ciò per un'elevatissima probabilità statistica (pari al 99,999999%) indicativa di sussistenza del rapporto di parentela ipotizzato e sostenuto in giudizio.
Le parti hanno quindi concluso congiuntamente per la dichiarazione giudiziale di paternità e,
benché si tratti di situazione giuridica non disponibile, visti gli esiti della c.t.u. deve essere senz'altro giudizialmente dichiarato che il defunto è padre del minore Persona_2
, con conseguente ordine all'ufficiale di stato civile del Comune di Persona_3
NA (luogo di nascita del figlio) di provvedere alla prescritta annotazione nel registro degli atti di nascita.
Vista la rinuncia all'ulteriore domanda, non ci sono altre questioni sulle quali decidere.
Le conclusioni congiunte e la concorde volontà delle parti anche sul punto giustificano la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Dichiara che , c.f. nato a [...] il Persona_2 C.F._7
25/10/1955, è padre di c.f. , nato a [...] il Persona_1 C.F._8
10/5/2011;
2) Ordina all'ufficiale di stato civile del Comune di NA di annotare la presente pagina 3 di 4 sentenza nell'atto di nascita di Persona_1
3) Dispone la compensazione integrale delle spese di lite e dà atto che le parti concordano affinché il compenso della c.t.u. rimanga definitivamente a carico della ricorrente che lo ha anticipato.
Verona, 18/11/2025
La Presidente est. dott. Antonella Guerra
pagina 4 di 4