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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 22/12/2025, n. 4936 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 4936 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
Tribunale di Bari REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott. Francesco De Giorgi
Alla udienza del 22/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 127 ter cpc nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 8979/2025 R.G. promossa da:
rappresentato e difeso dall'avvDE ANGELIS AURELIO giusta Parte_1 procura in atti
RICORRENTE
contro
:
rappresentato e difeso SCHIAVONE ENRICO CLAUDIO (C/O AVV. CP_1
VITO D'ADDARIO) giusta procura in atti
RESISTENTE
Oggetto: risarcimento del danno MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto depositato il 26.6.2025, il ricorrente allegava che il Tribunale di
Bari con sentenza n.2243/25, aveva dichiarato l'illegittimità della propria collocazione in a zero ore con decorrenza nel periodo 1.4.2009 – CP_2
19.9.2016 condannando la al pagamento delle relative differenze CP_1 retributive tra quanto spettante a titolo di retribuzione e quanto percepito a titolo di cigs.
Chiedeva pertanto che in virtù di detta sentenza la fosse CP_1 condannata a corrispondere la somma di €84.553,76.
Si costituiva in giudizio la chiedendo il rigetto del ricorso e CP_1 sosteneva di aderire al calcolo delle somme dovute. All'odierna udienza in trattazione scritta, dopo l'acquisizione documentale, la causa veniva decisa.
Tanto premesso il ricorso è fondato e merita accoglimento nei termini di seguito indicati.
Pacifica la spettanza delle somme dovute sulla scorta della sentenza del
Tribunale di Bari, deve evidenziarsi che le parti hanno convenuto di quantificare in €84.553,76 al lordo la somma spettante al ricorrente.
Ritiene il Giudicante corretta tale quantificazione e che su tale somma dovranno essere calcolatigli accessori a decorrere dal deposito della sentenza all'effettivo soddisfo.
Le spese seguono la soccombenza e vanno poste, quindi, a carico della società convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del dott.Francesco De Giorgi, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti , così provvede Parte_2 CP_3
1. accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna la società resistente a corrispondere, in favore di la somma di in €84.553,76 Parte_2 oltre rivalutazione monetaria secondo indici Istat e interessi legali dal deposito della sentenza al soddisfo;
2. condanna altresì la società convenuta al pagamento delle spese processuali sostenute dal ricorrente, che liquida in €5.600,00, oltre rimborso forfettario spese 15%, i.v.a. e c.p.a., con attribuzione in favore del procuratore antistatario.
Bari, 22/12/2025. il Giudice dott. Francesco De Giorgi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott. Francesco De Giorgi
Alla udienza del 22/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 127 ter cpc nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 8979/2025 R.G. promossa da:
rappresentato e difeso dall'avvDE ANGELIS AURELIO giusta Parte_1 procura in atti
RICORRENTE
contro
:
rappresentato e difeso SCHIAVONE ENRICO CLAUDIO (C/O AVV. CP_1
VITO D'ADDARIO) giusta procura in atti
RESISTENTE
Oggetto: risarcimento del danno MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto depositato il 26.6.2025, il ricorrente allegava che il Tribunale di
Bari con sentenza n.2243/25, aveva dichiarato l'illegittimità della propria collocazione in a zero ore con decorrenza nel periodo 1.4.2009 – CP_2
19.9.2016 condannando la al pagamento delle relative differenze CP_1 retributive tra quanto spettante a titolo di retribuzione e quanto percepito a titolo di cigs.
Chiedeva pertanto che in virtù di detta sentenza la fosse CP_1 condannata a corrispondere la somma di €84.553,76.
Si costituiva in giudizio la chiedendo il rigetto del ricorso e CP_1 sosteneva di aderire al calcolo delle somme dovute. All'odierna udienza in trattazione scritta, dopo l'acquisizione documentale, la causa veniva decisa.
Tanto premesso il ricorso è fondato e merita accoglimento nei termini di seguito indicati.
Pacifica la spettanza delle somme dovute sulla scorta della sentenza del
Tribunale di Bari, deve evidenziarsi che le parti hanno convenuto di quantificare in €84.553,76 al lordo la somma spettante al ricorrente.
Ritiene il Giudicante corretta tale quantificazione e che su tale somma dovranno essere calcolatigli accessori a decorrere dal deposito della sentenza all'effettivo soddisfo.
Le spese seguono la soccombenza e vanno poste, quindi, a carico della società convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del dott.Francesco De Giorgi, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti , così provvede Parte_2 CP_3
1. accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna la società resistente a corrispondere, in favore di la somma di in €84.553,76 Parte_2 oltre rivalutazione monetaria secondo indici Istat e interessi legali dal deposito della sentenza al soddisfo;
2. condanna altresì la società convenuta al pagamento delle spese processuali sostenute dal ricorrente, che liquida in €5.600,00, oltre rimborso forfettario spese 15%, i.v.a. e c.p.a., con attribuzione in favore del procuratore antistatario.
Bari, 22/12/2025. il Giudice dott. Francesco De Giorgi