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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 07/10/2025, n. 1392 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 1392 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VICENZA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Giudice del Tribunale di Vicenza, Prima Sezione civile, dott. Melania
Schirru, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 936/2021 del R.G. in data
17/02/2021, iniziata con atto di citazione notificato d a
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ) con il patrocinio degli avv.ti
[...] C.F._2
LO LU e UI ER del Foro di Vicenza ed elettivamente domiciliati in Contrà Porti n. 38 -Vicenza, presso il difensore avv. LO
LU, attori c o n t r o
(C.F. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. VIERO
LV ed elettivamente domiciliata in Bassano del Grappa – Largo Parolini
n.103/a, presso lo studio dell'avv. VIERO LV, convenuta e c o n t r o 3-B (C.F. , in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2 rappresentante pro tempore
(C.F. ), in persona del legale Controparte_3 P.IVA_3 rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. GUIDOLIN
Pag. 1 EL ed elettivamente domiciliata Onara di Tombolo – P.za Degli
Ezzelini n. 6, presso il difensore avv. GUIDOLIN EL;
(C.F. Parte_3
), in persona del titolare, con il patrocinio dell'avv. C.F._3
AR LI RI ed elettivamente domiciliato in Vicenza - Contrà
Delle Barche n. 33, presso il difensore avv. AR LI RI
(C.F. , con il patrocinio Parte_4 C.F._4 dell'avv. ROVEDA GIOVANNI ed elettivamente domiciliato in Milano - Via
Valparaiso n. 4, presso il difensore avv. ROVEDA GIOVANNI,
terze chiamate avente per oggetto: Vendita di cose immobili, trattenuta in decisione all'udienza di precisazione delle conclusioni del
11/03/2025, nella quale le parti hanno formulato le seguenti
CONCLUSIONI
- per e : Come da Parte_1 Parte_2
foglio telematicamente depositato ovvero “Nel merito: • con riferimento agli impegni assunti da parte di alla voce “ nel Controparte_1 CP_4
contratto definitivo di compravendita (N. 69.559 REP. – N. 33.972 RACC) a firma Notaio Avv. Gianfranco Di Marco in data 11.02.2020, accertarsi e dichiararsi l'inadempimento contrattuale, ed in ogni caso il ritardo nell'adempimento, da parte della società medesima, e per l'effetto condannarsi in persona del suo legale rapp. pro-temp., al Controparte_1
pagamento della somma di € 15.300,00 a titolo di penale per mancata e/o ritardata ultimazione dell'immobile a regola d'arte da decurtarsi dell'importo di € 5.000,00 già trattenuti dagli attori e così per complessivi € 10.300,00 oltre interessi e rivalutazione;
• Accertata l'errata esecuzione da parte della venditrice delle opere relative: - all'istallazione di tre cielini e alla finitura di altri tre, per una spesa di € 216,00 oltre IVA se dovuta (somma indicata da
CT a tale titolo); - alla corretta installazione delle bocchette per la VMC, per una spesa di € 80,00 oltre IVA se dovuta (somma indicata da CT a tale
Pag. 2 titolo); per l'effetto condannarsi in persona del suo Controparte_1
legale rapp. pro-temp, al pagamento della somma complessiva di € 296,00 oltre IVA se dovuta;
• Per la sistemazione della “terrazza nord”, previa contestazione delle conclusioni cui è pervenuto il CT sul punto, accertata la necessità del rifacimento della guaina sottostante il pavimento al fine di eliminare i vizi da infiltrazione d'acqua presenti nel sottostante garage, condannarsi in persona del suo legale rapp. pro- Controparte_1
tempore al rifacimento della medesima, oltre che delle necessarie opere di complemento (sigillature, pavimentazione, battiscopa, ecc…), ovvero a corrispondere agli attori la somma di € 13.546,70 oltre IVA per l'esecuzione di tale opera così come indicata e quantificata dal CTP di parte attrice a pag. 4 delle osservazioni della CT. • Accertata l'esistenza dei vizi, difetti e difformità determinati da: - infiltrazioni d'acqua nel garage, per € 1.000,00 (somma indicata da CT a tale titolo); - da errata centratura dei rubinetti per € 400,00
(somma indicata da CT a tale titolo); condannarsi Controparte_1
in persona del suo legale rapp. pro-tempore, a corrispondere agli attori la somma complessiva di € 1.400,00 oltre IVA se dovuta per i vizi di cui sopra;
•
Per l'eliminazione delle crepe e cavillature presenti sulle parenti interne dell'abitazione, previa contestazione delle conclusioni cui è pervenuto il CT sul punto, accertata l'esistenza di tale vizio e/o difetto e/o difformità, condannarsi in persona del suo legale rapp. pro- Controparte_1
tempore all'eliminazione delle stesse, ovvero a corrispondere ai sig.ri Pt_1
e la somma prudenziale di € 40.000,00 così come si evince sulla Parte_2
scorte delle osservazioni alla CT svolte dal CTP degli attori a pag. 4 e 5 al fine di permettere loro di eliminare a propria cura le medesime;
• Riconoscersi in favore degli attori l'ulteriore importo di € 3.250,00 oltre IVA se dovuta, per spese di vitto e alloggio durante l'esecuzione dei lavori necessari per l'eliminazione delle cavillature e crepe, per lo spostamento e il riposizionamento del mobilio e la pulizia di fine lavori come indicato dal CT
Pag. 3 nel proprio elaborato;
• Accertata l'errata ed illogica collocazione dei sanitari al piano primo in ragione del loro difficile utilizzo dovuto per errore di progettazione, così come indicato anche dal C.T.U. nel proprio elaborato, condannarsi in persona del suo legale rapp. pro- Controparte_1
tempore, a corrispondere in favore degli attori l'importo di € 1.000,00; •
Condannarsi in persona del suo legale rapp. pro- Controparte_1
tempore, a corrispondere in favore degli attori la somma di € 427,90 per spese di allaccio alla rete idrica, così come indicato anche dal C.T.U. nel proprio elaborato;
• Previa contestazione delle conclusioni cui è pervenuto il CT sul punto, condannarsi in persona del suo legale rapp. Controparte_1
pro-tempore, a rifondere agli attori anche le spese sostenute per l'allaccio alla rete ENEL per € 907,87 e per il livellamento del giardino per € 315,00 e per l'effetto condannarsi la convenuta al pagamento della somma complessiva di €
1.222,87; • Accertarsi e dichiararsi che l'errato posizionamento del foro della finestra e/o del muro divisorio tra la parete attrezzata della cucina e il retrostante bagno/ripostiglio determina l'impossibilità di un corretto sfruttamento della parete della cucina e l'impossibilità della totale apertura della portafinestra, oltre all'impossibilità di installazione di mobilio ed elettrodomestici “standard”, e per l'effetto condannarsi Controparte_1
in persona del suo legale rapp. pro-tempore, al pagamento della somma
[...]
di € 5.000,00, ovvero del diverso ed anche maggiore importo che sarà ritenuto di giustizia, per la perdita di valore derivante all'immobile in ragione di tale vizio e/o difetto e/o difformità. • Rigettarsi perché infondate in fatto e in diritto tutte le domande proposte dai terzi chiamati società Controparte_3 [...]
e geom. Controparte_5 Parte_3
; • In ogni caso spese di causa e di C.T.U. interamente rifuse;
In Parte_4
via istruttoria: Si insiste per l'ammissione dei mezzi istruttori richiesti e non ammessi, che di seguito si riportano: 3) Vero che, in data 29.02.2020, il sig.
le inviava all'indirizzo di posta elettronica Parte_1
Pag. 4 “ ” la mail che le si rammostra (cfr, doc. 4 fasc. Email_1
- ), comprensiva di documentazione fotografica Pt_1 Parte_2
composta da n. 10 fotografie? 4) Vero che, in data 25.11.2020, alle ore 04:28, lei scriveva dall'indirizzo di posta elettronica “ ” Email_1
all'indirizzo e-mail ” del sig. confermando Email_2 Parte_1
«la sostituzione dei serramenti in cucina e nel bagno comune al piano primo, lo spostamento dei sanitari ed ogni altra opera necessaria a portare a compimento i suddetti lavori» precisando che dette lavorazioni erano «a titolo di compensazione di ogni ulteriore pretesa nei confronti di CP_1 CP_6
come da documento n. 25 – fascicolo attoreo che le si rammostra? 5) Vero che, con e-mail in data 25.11.2020, alle ore 14:05, inviata dall'indirizzo di posta elettronica “ ” all'indirizzo e-mail Email_1
“ ” del sig. lei rispondeva all'e-mail Email_2 Parte_1
inviatale da quest'ultimo in data 25.11.2020 alle ore 13:43 confermando l'esecuzione dei lavori pattuiti, come da documento n. 25 – fascicolo attoreo che le si rammostra? A teste: sig. , con domicilio in Vicenza, Tes_1
Strada Postumia n. 139/A. 6) Vero che il sig. ha provveduto al Parte_1
pagamento della Fattura n. 505 del 04.05.2020 emessa da per Pt_5
l'allacciamento dell'acquedotto con scavo per l'utenza domestica dell'abitazione sita in Quinto Vicentino (VI), Via Giovanni Falcone n. 62, come da documento fiscale che le si rammostra (cfr, doc. 12 – fascicolo attoreo)?; 7)
Vero che, la fattura n. 505 del 04.05.2020 (cfr, doc. 12 – fascicolo attoreo) di cui al capitolo precedente veniva emessa in relazione all'attività svolta da
Viacqua S.p.A. per l'allacciamento dell'acquedotto all'utenza domestica sita in
Quinto Vicentino (VI), Via Falcone n. 62?; 8) Vero che, riceveva dal sig.
l'importo di cui alla fattura 505 del 04.05.2020 che le si Parte_1
rammostra (cfr. doc. 12 – fascicolo attoreo)? A teste: il legale rapp.te pro- tempore di Viacqua S.p.A., corr.te in Vicenza Viale dell'Industria n. 23. 9) Vero che, le fotografie che le si rammostrano (cfr, doc. N. 7, 8, 9, 10, 11, 17, 19, 20,
Pag. 5 21, 22, 26 - fascicolo attoreo) sono state scattate all'interno e all'esterno dell'abitazione sita in Quinto Vicentino (VI), Via Giovanni Falcone n 62, di proprietà dei sig.ri e in data Parte_1 Parte_2
01.02.2021; A teste: l'Arch. Ammettersi prova per Testimone_2
interrogatorio formale del sig. sulla seguente circostanza: 12) Parte_3
Vero che, la fotografia di cui al doc. 26 – fascicolo attoreo raffigura i sanitari del bagno posto al piano primo dell'abitazione dei sig.ri e Pt_1 [...]
sita in Quinto Vicentino (VI), Via Giovanni Falcone n. 62? Pt_2
Ammettersi prova per testi sulle seguenti circostanze: 13) Vero che, riceveva dalla sig.ra l'importo di cui alla fattura n. 4051694476 Parte_2
del 08.08.2020 che le si rammostra (cfr., doc. 13 fasc. attoreo)? 14) Vero che, tale fattura n. 4051694476 del 08.08.2020 veniva emessa da Enel Energia in relazione all'allacciamento alla rete elettrica dell'abitazione sita in Quinto
Vicentino (VI), Via Giovanni Falcone n. 62? A teste: il legale rapp.te pro- tempore di Enel corr.te in (00198) Roma, V.le Regina CP_7
Margherita n. 125; Ammettersi prova per testi sulle seguenti circostanze: 15)
Vero che, ricevevo dal sig. l'importo di cui alla fattura n. Parte_1
21c/2021 del 02.02.2021 che mi si rammostra (cfr., doc. 14 – fascicolo attoreo)? 16) Vero che, la fattura n. 21c/2021 del 02.02.2021 veniva emessa a fronte dell'esecuzione dei lavori di rialzo di nr. 2 pozzetti e del riporto di 1,5 mc di terra, compresa stesura e livellatura, eseguiti presso l'abitazione sita in
Quinto Vicentino, Via Giovanni Falcone, n. 62 di proprietà degli attori? A teste: il sig. , titolare della Green Park di Bonafé Marco, corente Tes_3
in Vicenza, Via Falzarego n. 10.-“
- per Come da foglio telematicamente Controparte_1
depositato ovvero “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, cosi statuire: nel merito in via principale: rigettare tutte le domande proposte nei confronti della convenuta
[...]
per intervenuta decadenza dal diritto alla garanzia e/o comunque CP_1
Pag. 6 per prescrizione dell'azione, o comunque per inammissibilità e/o infondatezza in fatto e in diritto delle domande attoree;
in via subordinata: nella denegata ipotesi in cui dovessero essere ritenute ammissibili e fonda-te, anche solo parzialmente, le domande attoree: - accertata la parziale esecuzione, nel termine stabilito, delle opere di finitura indicate nel rogito di compravendita, disporre un'equa riduzione della penale giornaliera per i giorni di ritardo non causati dall'emergenza pandemica, escludendo l'applicazione di qualsiasi penale per i giorni di ritardo incolpevole dovuto alle misure imposte per contrastare la diffusione del Covid- 19; - stabilire, in relazione ai vizi, alle difformità e/o alle opere incomplete che dovessero eventualmente essere accertati, la misura delle singole responsabilità da ripartirsi tra la convenuta ed i terzi chiamati, e conseguentemente condannare questi ultimi a risarcire direttamente gli attori dei danni loro ascrivibili o comunque a manlevare la convenuta delle somme che la stessa dovesse essere condannata a risarcire agli attori, anche a titolo di obbligato solidale;
in via riconvenzionale: condannare gli attori a corrispondere alla convenuta il saldo prezzo della compravendita pari ad euro 5.000,00 con gli interessi di legge dal dovuto sino all'effettivo soddisfo.
Spese di lite rifuse. in via istruttoria - ammettersi la prova per interpello degli attori e dei terzi chiamati, oltre che testimoniale (sig. ), sulle Tes_1
seguenti circostanze: A. con riguardo agli impegni di cui alla voce “ CP_4
dell'atto notarile 11.2.2020: 1) vero che entro il 29.2.2020
[...]
provvedeva a far eseguire le seguenti opere di finitura indicate CP_1
alla voce “ del contratto di compravendita 11.2.2020 che Le si CP_4
rammostra sub. doc. 5: ultimazione dell'isolamento, completamento delle malte, delle pitture e delle murature esterne, completamento della pavimentazione dei vialetti, posa del parquet sul pavimento e sui gradini della scala interna, posa dei battiscopa, completamento dei collega-menti della centrale termica, installazione dei pluviali, posa delle ringhiere interne ed
Pag. 7 esterne, installazione dei frangisole;
9) vero che, in ogni caso, tutti i lavori di cui alla voce “Patti” dell'atto notarile 11.2.2020 risultavano eseguiti alla data del 6.10.2020 come confermato anche nella mail 29.10.2020 del sig. Parte_1
che le si rammostra sub doc. 6 di parte convenuta;
B. con riguardo ai
[...]
lamentati vizi e e/o difetti dell'immobile: 10) vero che le caratteristiche definitive della vasca idromassaggio voluta dal sig. venivano Pt_1
comunicate ai tecnici dello con mail del 4.12.2019 come da doc. CP_8
7 di parte convenuta che le si rammostra;
11) vero che, nello stesso mese di dicembre 2019, su richiesta di Controparte_1 Controparte_3
interveniva presso l'immobile attoreo eseguendo opere di impermeabilizzazione nella zona garage a seguito dell'installazione della vasca idromassaggio voluta dal sig. ; 12) vero che la fornitura e la Pt_1
posa delle lastre in “gesso fibra” e le rifiniture in grassello erano state appaltate da alla soc. come da Controparte_1 Controparte_5
doc. 2 di par-te convenuta che le si rammostra;
13) vero che l'installazione dei sanitari e della rubinetteria era stata appaltata da Controparte_1
alla ditta come da doc. 3 di parte Parte_3
convenuta che le si rammostra;
14) vero che i sanitari e la rubinetteria erano stati installati da Parte_3
antecedentemente al rogito notarile di compravendita 11.2.2020; 15) vero che a dicembre 2019 la porta finestra della cucina risultava già installata nell'attuale posizione.”
- per nulla, stante la rinuncia all'incarico del Controparte_5
difensore avv. Federica Moro, telematicamente depositata in data 11/11/2024 e successivamente non sostituito, la quale in sede di costituzione aveva così concluso: “Nel merito In via preliminare - Ai sensi degli artt. 1667 cc, 1669 cc,
1670 cc e ss., dichiararsi l'intervenuta decadenza del diritto alla garanzia, nonché la prescrizione del diritto all'azione sia degli attori e Parte_1
, che della convenuta società per Parte_2 Controparte_1
Pag. 8 tutti i motivi indicati in narrativa e, per l'effetto, rigettarsi ogni domanda svolta nei confronti di nei confronti di In via principale - Rigettarsi Controparte_5
ogni domanda avversaria formulata nei confronti di in quanto Controparte_5
infondata in fatto ed in diritto, sia nell'an che nel quantum per tutti i motivi indicati in narrativa In via subordinata - Nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande promosse nei confronti della
[...]
anche di manleva, ridursi gli importi dovuti tenendo conto delle CP_5
opere realmente eseguite dalla stessa e della responsabilità, anche concorsuale, di altri soggetti terzi. In ogni caso - Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.”
- per Come da foglio telematicamente depositato ovvero Controparte_3
“NEL MERITO IN VIA PRELIMINARE - accertarsi e dichiararsi, per i motivi esposti in narrativa, la carenza di interesse e/o il difetto di legittimazione passiva in capo alla società e per l'effetto dichiararsi Controparte_3
l'inammissibilità della chiamata in causa della società con Controparte_3
conseguente estromissione della stessa dal presente giudizio;
- accertarsi e dichiararsi, per le ragioni esposte in narrativa, l'intervenuta decadenza dall'azione sia degli attori che della convenuta società Controparte_1
ai sensi degli artt. 1669 e 1670 c.c., nonché l'intervenuta prescrizione del
[...]
diritto ex artt. 1670, 1667 e 1669 c.c., e per l'effetto rigettarsi le domande svolte nei confronti della società IN VIA PRINCIPALE - Controparte_3
respingersi ogni domanda avanzata nei confronti della convenuta/terza chiamata in quanto improcedibile ed infondata in fatto ed in Controparte_3
diritto per tutti i motivi di cui in narrativa;
IN VIA SUBORDINATA - Nella denegata ipotesi di accoglimento, anche solo parziale, delle proposte dagli attori e dalla società ridursi in ogni caso gli importi Controparte_1
eventualmente dovuti dalla società in stretta proporzione sia Controparte_3
con le opere dalla stessa eseguite sia tenuto conto della responsabilità concorsuale di soggetti terzi, con quantificazione del danno da accertarsi con
Pag. 9 ricorso a criteri tecnici e di prova rigorosi. IN OGNI CASO Spese, diritti ed onorari di lite integralmente rifusi.”
- per TERMOIDRAULICA DAL LAGO DI DAL LAGO OSCAR: Come da foglio telematicamente depositato ovvero “In via principale. Rigettare tutte le domande proposte nei confronti della terza chiamata
[...]
per intervenuta decadenza dal diritto alla garanzia Parte_3
e/o per prescrizione dell'azione, o comunque per inammissibilità e/o infondatezza in fatto e in diritto delle domande svolte dagli attori Parte_1
e e, in via subordinata, dalla convenuta
[...] Parte_2
In subordine. Nella denegata ipotesi in cui l'Ill.mo Controparte_1
Giudice adito ritenesse fondate le domande svolte in giudizio dagli attori, accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva della
[...]
essendosi la terza chiamata Controparte_9
limitata ad eseguire l'opera così come commissionata dall'
[...]
In via ulteriormente subordinata. Nella denegata ipotesi in cui CP_1
l'Ill.mo Giudice adito ritenesse fondate le domande svolte in giudizio dagli
CP_ attori, si rinnova la disponibilità da parte della Parte_3
ad una soluzione conciliativa sulla base delle risultanze
[...]
della CT. In ogni caso. Spese e compenso professionale integralmente rifusi.”
- per : Non essendo stato depositato il foglio di Parte_4
precisazione delle conclusioni le conclusioni debbono ritenersi rassegnate come da memoria ex art. 183, co. VI n. 1 c.p.c. ovvero “Emesse tutte le più appropriate pronunce, condanne e declaratorie del caso, respinta ogni diversa domanda, eccezione e deduzione avversaria, voglia il Tribunale di Vicenza: 1.
Accertarsi e dichiararsi l'intervenuta decadenza dal diritto alla garanzia e l'intervenuta prescrizione del diritto all'azione degli attori e di
[...]
ai sensi degli artt. 1667,1669 e 1670 c.p.c.
2. Respingere le CP_1
domande di parte attrice perché infondate in fatto ed in diritto.
3. Respingere le domande formulate nei confronti del Geom. perché infondate Parte_4
Pag. 10 in fatto ed in diritto.
4. In ogni caso, con integrale rifusione di spese e competenze di causa.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si dà atto che la presente sentenza viene redatta in forma abbreviata a norma dell'art. 132, n. 4 c.p.c., come sostituito dall'art. 45 c. 17 della L. 69/2009 e 118 disp. att. c.p.c..
Gli odierni attori con atto di citazione ritualmente notificato, premesso di aver sottoscritto in data 12/11/2018 un contratto preliminare di compravendita di una costruenda abitazione unifamiliare e, successivamente in data 11/02/2020, di un atto di compravendita immobiliare per il medesimo immobile, lamentavano la mancata realizzazione di quanto previsto alla voce del CP_4
contratto di compravendita sottoscritto dalle parti, nonché la mancata realizzazione da parte della società venditrice delle opere di finitura dell'immobile che quest'ultima si era impegnata a realizzare, oltre all'accertamento di tutti una serie di vizi e difformità di costruzione;
gli attori, altresì, invocata la garanzia prevista dall'art. 1669 c.c., dedotta la gravità dei vizi e dei difetti dell'immobile che rendevano necessarie diverse attività e lavorazioni atte all'adeguamento e prestazione totale dell'unità immobiliare, nonché una responsabilità del venditore-appaltatore/ditta esecutrice/progettista/direttore dei lavori, evocavano in giudizio la società appaltatrice/venditrice, per sentirla condannare al risarcimento in proprio favore di tutti i danni subiti ovvero delle spese necessarie per il ripristino del buono stato dell'immobile, oltre interessi, con vittoria di spese ed onorari di causa.
Si costituiva in giudizio la società convenuta, che, eccepita decadenza e prescrizione, oltre che contestati gli assunti attorei chiedeva la chiamata in causa delle società e della Controparte_3 Controparte_5 [...]
e del Geom. , ai quali aveva Controparte_9 Parte_4
rispettivamente affidato (alla prima) l'esecuzione delle opere edili, (alla
Pag. 11 seconda) la realizzazione delle pareti in gesso fibra e delle pitturazioni, (alla terza) l'esecuzione dei lavori termoidraulici e (all'ultimo) la progettazione delle opere architettoniche e la direzione lavori delle stesse.
Previa autorizzazione alla chiamata in causa, si costituivano in giudizio il
Geom. , 3 Parte_4 Controparte_3 Controparte_10 [...]
, contestando tutto quanto dedotto nei loro confronti. Controparte_11
Assunta la prova e licenziata CT (“Il C.T.U., esaminati gli atti ed i documenti di causa, sentiti eventuali consulenti tecnici nominati dalle parti, esperita ogni necessaria indagine (autorizzato ad accedere presso le competenti P.A. per estrarre copia di eventuale documentazione utile ai fini delle operazioni peritali); effettuato sopralluogo sull'immobile per cui è causa: a) descriva quale sia la natura delle opere commissionate, descrivendole anche a mezzo di supporto fotografico;
b) riferisca, inoltre, il consulente se quanto realizzato sia conforme alle regole dell'arte, ovvero se siano presenti i vizi e i difetti denunciati da parte attrice, e specifichi, in particolare, quale sia l'eziologia dei problemi riscontrati descrivendoli ed indicandone cause e responsabilità̀; c) dica, infine, quali siano gli interventi necessari per l'eliminazione dei riscontrati vizi, difetti e danni, descrivendone la tipologia e quantificandone i costi;
d) precisi le quote percentuali di responsabilità̀ in capo ai soggetti in causa ritenuti responsabili dei predetti vizi e difetti;
e) tenti la conciliazione tra le parti”), la causa veniva assunta in decisione all'udienza del 11/03/2025 sulle conclusioni delle in epigrafe riportate e con concessione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Sull'eccezione del difetto di legittimazione passiva della società CP_3
e della ditta Oscar
[...] Parte_3
Tali eccezioni, così come svolte, sono prive di pregio.
L'affermatosi orientamento della giurisprudenza di legittimità (a cominciare da
Cass. 1136/1977, passando attraverso Cass. 3338/1999, per poi pervenire all'assetto definitivo disegnato con la sentenza delle Sezioni Unite n.2284/2014,
Pag. 12 ribadito da Cass. 20450/2023), l'articolo 1669 c.c. da luogo alla configurazione di una ipotesi di responsabilità aquiliana in quanto, pur presupponendo un rapporto contrattuale, ne supera i confini e si configura come obbligazione derivante dalla legge per finalità e ragioni di carattere generale.
Ciò in quanto si ritiene ammissibile nell'attuale ordinamento giuridico il concorso tra responsabilità contrattuale ed extracontrattuale tutte le volte che un unico comportamento risalente allo stesso autore, e, quindi, un evento dannoso unico nella sua genesi soggettiva, appaia di per sé lesivo non solo dei diritti specifici derivanti al contraente dalle clausole contrattuali, ma anche dei diritti assoluti, che alla persona offesa vanno riconosciuti, ivi incluso quello della tutela della sua proprietà (art. 832 c.c.). La norma dell'articolo 1669 c.c. è diretta, in altre parole, a tutelare l'interesse di natura pubblica, che trascende quello individuale del committente, alla stabilità e solidità degli immobili destinati ad avere lunga durata in modo che siano garantite l'incolumità e la sicurezza dei cittadini. Il detto approdo giurisprudenziale, consistito nel ravvisare nell'art. 1669 c.c. una ipotesi di responsabilità extracontrattuale, risponde alla ragione essenziale di offrire ai danneggiati della rovina o dai gravi difetti di un edificio una più ampia tutela giacché nel caso contrario verrebbe a crearsi un regime di responsabilità più favorevole per i costruttori di edifici.
Ciò in virtù soprattutto del fatto che, diversamente, si escluderebbe ogni forma di responsabilità in situazioni che potrebbero ricadere nell'ambito, in linea di principio illimitato, dell'art. 2043 c.c., come nel caso di danno prodottosi oltre il decennio dal “compimento” dell'opera (sempre che, ovviamente, il danneggiato provi la colpa del costruttore), ipotesi per l'appunto non coperta dal comma 1 dell'articolo 1669 c.c. (che si applica ai difetti costruttivi che l'opera evidenzia nel corso dei dieci anni dal suo compimento) ovvero nell'ipotesi di danno alle cose subito da parte di chi non sia proprietario dell'immobile costruito.
La portata, la ratio e la funzione di tale norma si pongono, dunque, in funzione chiaramente derogatoria rispetto a quelle di cui all'art. 2043 c.c., che prevede,
Pag. 13 in via generica, l'ipotesi di atto illecito recante danno ingiusto al terzo, giacché chiarisce in che cosa deve consistere l'atto illecito, ossia la presenza di gravi difetti di costruzione per violazione delle regole dell'arte o per vizi preesistenti rispetto alla costruzione, con il conseguente verificarsi di un danno ingiusto per il committente, danno consistente nella rovina nel pericolo di rovina dell'opera.
Sulla base di tale inquadramento deriva il fondamentale principio che l'art. 2043 c.c. può trovare applicazione in materia di costruzioni di edifici solo nei casi in cui non lo sia l'art. 1669 c.c., ossia nelle ipotesi in cui si ravvisi un illecito, che non è disciplinato dall'art. 1669 c.c., il quale riguarda la costruzione non conforme alle regole dell'arte o che non tenga in considerazione i vizi del suolo preesistenti. Di conseguenza, l'esistenza di questa ipotesi speciale di responsabilità non fa venir meno l'applicabilità della norma generale dell'art. 2043 c.c. rispetto agli eventi indicati nell'art. 1669 c.c., ma solo almeno nei casi in cui non ricorrano le condizioni previste da quest'ultima norma. In altri termini, la natura di norma speciale dell'art. 1669
c.c. (e della correlata specialità del relativo titolo di responsabilità) rispetto all'art. 2043 c.c. (fondata su un obbligo di responsabilità generale da atto illecito) presuppone l'astratta possibilità di applicazione delle due norme, onde, una volta che la norma speciale non possa essere in concreto applicata, permane l'applicabilità della norma generale. Le Sezioni Unite, con la richiamata sentenza n. 2284/2014, hanno chiarito che l'art. 1669 cc non è norma di favore diretta a limitare la responsabilità del costruttore, ma mira a garantire una più efficace tutela del committente, dei suoi aventi causa e dei terzi in generale. Il legislatore ha con essa stabilito un più rigoroso regime di responsabilità rispetto a quello previsto dall'art. 2043 c.c., caratterizzato dalla presunzione iuris tantum di responsabilità dell'appaltatore, che è stata tuttavia limitata nel tempo, in virtù di un bilanciamento tra le contrapposte esigenze di rafforzare la tutela di un interesse generale e di evitare che detta presunzione si protragga per un tempo irragionevolmente lungo.
Pag. 14 Avendo, dunque, un ambito applicativo più esteso di quello risultante dal tenore letterale della disposizione, che fa riferimento soltanto all'appaltatore nei confronti del committente e dei suoi aventi causa, l'azione di responsabilità per rovina e difetti di cose immobili, prevista dall'art. 1669 c.c. può essere esercitata non solo dal committente contro l'appaltatore, ma anche dall'acquirente contro il venditore che abbia costruito l'immobile sotto la propria responsabilità, allorché lo stesso venditore abbia assunto, nei confronti dei terzi e degli stessi acquirenti, una posizione di diretta responsabilità nella costruzione dell'opera (Cass. 25541/2015; Cass. n. 3406/2006; Cass. n.
567/2005; Cass. n. 13158/2002) e sempre che si tratti di gravi difetti i quali, al di fuori dell'ipotesi di rovina ed evidente pericolo di rovina, pur senza influire sulla stabilità dell'edificio, pregiudicano o menomano in modo rilevante il normale godimento, la funzionalità o l'abitabilità del medesimo (Cass.
n.4055/2018).
Essendo incontestato che la società venditrice risulta essere anche il costruttore/committente del compendio immobiliare, mantenendo il potere di impartire direttive o comunque titolare di un potere di sorveglianza, nella fattispecie trova applicazione l'art. 1669 c.c. atteso che, pur avendo utilizzato l'opera di soggetti terzi, la costruzione è a lei riferibile per aver ad essa partecipato in posizione di autonomia decisionale, mantenendo il potere di coordinamento dello svolgimento dell'altrui attività e/o comunque un potere di sorveglianza. Chi abbia deciso di far costruire un immobile da destinare alla successiva vendita a terzi appaltando l'opera ad un soggetto diverso, come nella fattispecie che ci occupa, è tenuto alla garanzia prevista dall'art. 1669 c.c. che, dunque, trova applicazione anche quando il venditore/costruttore abbia realizzato l'edificio servendosi dell'opera di terzi, allorché la costruzione sia a esso riferibile, in tutto o in parte, per aver partecipato in posizione di autonomia decisionale, mantenendo il potere di coordinare lo svolgimento di attività altrui o di impartire direttive e sorveglianza, sempre che i difetti siano riferibili alla
Pag. 15 sua sfera di esercizio e controllo. “Il venditore che, sotto la propria direzione e controllo, abbia fatto eseguire sull'immobile successivamente alienato opere di ristrutturazione edilizia ovvero interventi manutentivi o modificativi di lunga durata, che rovinino o presentino gravi difetti, ne risponde nei confronti dell'acquirente ai sensi dell'art. 1669 c.c.” (Cass. n.18891/2017).
E, parimenti, sono solidalmente responsabili con il costruttore-venditore le società subappaltatrici ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1670 c.c..
Sull'eccezione del difetto di prescrizione/decadenza della garanzia per vizi ex art. 1669 c.c.
Si osserva preliminarmente che tale eccezione è destituita di fondamento.
È principio consolidato, al quale questo giudice intende dare continuità, che: “Il termine di un anno per la denuncia del pericolo di rovina o di gravi difetti nella costruzione di un immobile, previsto dall'art. 1669 cod. civ. a pena di decadenza dall'azione di responsabilità contro l'appaltatore, decorre dal giorno in cui il committente consegua una sicura conoscenza dei difetti e delle loro cause, e se, da un lato, tale termine può essere postergato all'esito degli accertamenti tecnici che si rendano necessari per comprendere la gravità dei vizi e stabilire il corretto collegamento causale, dall'altro, esso decorre immediatamente quando si tratti di un problema di immediata percezione sia nella sua reale entità che nelle sue possibili origini” (cfr. Cass. n. 9966/2014);
“il termine per la relativa denunzia non inizia a decorrere finché il committente non abbia conoscenza sicura dei difetti e tale consapevolezza non può ritenersi raggiunta sino a quando non si sia manifestata la gravità dei difetti medesimi e non si sia acquisita, in ragione degli effettuati accertamenti tecnici, la piena comprensione del fenomeno e la chiara individuazione ed imputazione delle sue cause” (cfr. Cass. n. 12829/2018); “Ai fini della proponibilità dell'azione risarcitoria prevista dall'art. 1669 c.c. in caso di rovina o di gravi difetti di cose immobili destinate a durare nel tempo, il termine di dieci anni dal compimento dell'opera previsto da tale norma attiene alle condizioni di fatto
Pag. 16 che danno luogo a responsabilità del costruttore e non anche all'esercizio della suddetta azione la quale può essere iniziata anche dopo la scadenza del suddetto termine, purché entro un anno dalla denunzia dei vizi. Quest'ultima, a sua volta, deve farsi nel termine di un anno dalla scoperta dei vizi, la quale si intende verificata quando il committente consegua un apprezzabile grado di conoscenza obiettiva della gravità dei difetti e della loro derivazione causale dall'imperfetta esecuzione dell'opera (nella specie attraverso una relazione di consulenza tecnica), non essendo sufficiente, di regola, per il decorso del termine suddetto, la constatazione di segni esteriori di danno o di pericolo, salvo che si tratti di manifestazioni indubbie come cadute o rovine estese” (cfr.
Cass. n.13707/2023).
Orbene, l'art. 1669 c.c. prevede un termine decadenziale annuale per la denuncia dei vizi a decorrere dalla scoperta degli stessi.
Nella fattispecie il contratto di compravendita risulta essere stato sottoscritto in data 11/02/2020 (doc. 3 attoreo) e la denuncia dei vizi con la richiesta di ultimazione dei lavori inviata a e del 08/07/2020 (vedi, Controparte_1
doc. 05 – fascicolo attoreo). In ogni caso il termine annuale per la denuncia dei vizi ex art. 1669 c.c. decorre solo dall'acquisizione di una “sicura conoscenza” dei difetti e delle loro cause, potendo essere postergato all'esito di accertamenti tecnici necessari (in tal senso Cass. Civ. 23233 del 28708/2024) e, comunque, state l'applicabilità dell'art. 1669 c.c. tale termine risulta rispettato anche in considerazione della sospensione dei termini disposta dall'art. 83, co. 8, del
D.L. 18/2020.
Sulla domanda attorea
La domanda attorea, nei limiti e per le ragioni appresso svolte, è fondata.
Preliminarmente, quanto alla pretesa penale per ritardata consegna, appare fondata e legittima la richiesta attorea di euro 10.300,00, così come quantificata.
Pag. 17 Posto che non risulta essere contestato il ritardo e considerato, altresì, che le prove testimoniali escusse non hanno adeguatamente provato l'incidenza su tale elemento temporale dell'interruzione dell'attività edilizia per 42 giorni, connessa all'emergenza pandemica, non si ravvedano gli estremi per una riduzione della domanda ai sensi dell'art. 1384 c.c..
Con riferimento ai vizi accertati, il contratto di appalto è il contratto con il quale una parte, ossia l'appaltatore, assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un'opera o di un servizio, commissionatogli dall'appaltante o committente, verso un corrispettivo in danaro (art. 1655 c.c.). Connotazione essenziale del contratto di appalto è l'autonomia dell'appaltatore, «dominus nell'organizzare e regolare lo svolgimento del lavoro nell'ambito delle finalità previste dal contratto ed al fine di conseguirle» (Cass. n. 3050/1992), senza che, in via generale, sia ammessa un'ingerenza del committente tale profilo. È possibile, tuttavia, che le parti convengano di riservare al committente il potere di ingerirsi nella direzione dei lavori. In tal caso non viene meno il requisito dell'autonomia, assistendosi semplicemente ad una compressione della stessa, con la conseguenza che l'appaltatore sarà comunque tenuto ad attenersi alle regole dell'arte (Cass. n. 1154/2002; Cass. n. 3932/2008), dovendo segnalare eventualmente la contrarietà a tali regole delle prestazioni impartitegli (Cass. n.
8813/2003). La giurisprudenza di legittimità, alla quale questo giudice intende dare continuità, l'appaltatore, «anche quando sia chiamato a realizzare un progetto altrui, è sempre tenuto a rispettare le regole dell'arte ed è soggetto a responsabilità anche in caso di ingerenza del committente. Ne consegue che la responsabilità dell'appaltatore, con il conseguente obbligo risarcitorio, non viene meno neppure in caso di vizi imputabili ad errori di progettazione o direzione dei lavori se egli, accortosi del vizio, non lo abbia tempestivamente denunziato al committente, manifestando formalmente il proprio dissenso, ovvero non abbia rilevato i vizi pur potendo e dovendo riconoscerli in
Pag. 18 relazione alla perizia ed alla capacità tecnica da lui esigibili nel caso concreto» (Cass. n.8813/2003; Cass. n. 7515/2005). A diversa conclusione si deve pervenire solo laddove l'appaltatore, perdendo ogni autonomia (Cass. n.
4364/2008), sia ridotto a nudus minister, dovendo eseguire la prestazione sotto la diretta e penetrante direzione del committente.
L'art. 1667 c.c. disciplina la garanzia per le difformità e i vizi dell'opera, speciale applicazione della generale responsabilità contrattuale per inadempimento, non trattandosi di una obbligazione separata e distinta rispetto a quella principale di esecuzione dell'opera, limitata ai soli casi in cui l'opera sia compiuta e completa. La garanzia non è dovuta se il committente ha accettato l'opera e le difformità o i vizi erano da lui conosciuti o riconoscibili, purché, in questo caso, non siano stati taciuti in mala fede dall'appaltatore. Una tutela speciale per il committente è offerta con riguardo all'appalto immobiliare dall'art. 1669 c.c. che prevede la responsabilità dell'appaltatore nei casi in cui, nel corso di dieci anni dal compimento, l'opera, per vizio del suolo o per difetto di costruzione, rovina in tutto o in parte ovvero presenta evidente pericolo di rovina o gravi difetti. Come già osservato, si tratta di una responsabilità che, differentemente da quella di cui all'art. 1667 c.c., riveste carattere extracontrattuale, essendo preposta a garantire interessi di carattere generale ed inderogabili, come l'incolumità personale, che vanno oltre i confini del rapporto negoziale inter partes. Proprio in ragione della sua natura aquiliana, qualora l'art. 1669 c.c. non trovi applicazione in concreto per mancanza di uno dei presupposti richiesti dalla norma, si riespande l'ambito di applicazione dell'art. 2043 c.c., non più operando, tuttavia, alcun regime di presunzione di responsabilità in capo al costruttore, dovendo il danneggiato provare la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi della responsabilità extracontrattuale.
Legittimati attivi, oltre al suo committente, sono i suoi aventi causa, successori sia inter vivos che mortis causa, acquirenti e legatari del diritto di proprietà o di altro diritto reale.
Pag. 19 Pertanto, nella procedura che ci occupa, ha legittimazione attiva l'acquirente che ha acquistato l'immobile. Legittimati passivi sono tutte le parti chiamata in causa: «la responsabilità, regolata dall'art. 1669 c.c. in tema di rovina e difetto di immobili, è di natura extracontrattuale e si basa sul presupposto della partecipazione alla costruzione dell'immobile in posizione di “autonomia decisoria”; conseguentemente, ha un ambito di applicazione più ampio di quello risultante dal tenore letterale della disposizione (che fa riferimento solo all'appaltatore nei confronti del committente e dei suoi aventi causa) perché opera anche a carico del progettista, del direttore dei lavori, e dello stesso committente che abbia provveduto alla costruzione dell'immobile con propria gestione diretta, ovvero sorvegliando personalmente l'esecuzione dell'opera»
(n. 13158/2002). Pertanto, nella procedura che ci occupa, hanno legittimazione passiva la società committente/venditrice per la ragioni già sviluppata,
l'appaltatore e i terzi chiamati. La rovina e i gravi difetti devono essere denunciati a penda di decadenza entro un anno dalla scoperta ed il diritto di prescrive in un anno dalla denuncia. Nella procedura che ci occupa, per le ragioni innanzi sviluppate, l'azione è stata esercitata tempestivamente.
Premesso che si ha rovina totale o parziale allorché l'immobile subisca la disintegrazione degli elementi che ne compongono le strutture necessarie della stabilità, cessando di esistere in tutto o in parte, mentre i gravi difetti, invocati nella fattispecie di causa consistono in quelle alterazioni che riducono apprezzabilmente il godimento del bene nella sua globalità, pregiudicandone la normale utilizzazione, in relazione alla sua funzione economica e pratica e secondo la sua intrinseca natura (Cass. n. 19868/2009), all'esito di un'indagine approfondita e con argomentazione adeguatamente sviluppata e priva di contraddizioni, tenuto conto delle osservazioni svolte dai consulenti di parte, Il
CT testualmente concludeva: “i vizi e/o difetti e/o le non conformità e conseguentemente i valori di ripristino e/o decurtazione, in relazione alle specifiche e definizioni riportate, per il sottoscritto C.T.U. ammontano ad €
Pag. 20 12.873,90 € oltre Iva ove applicabile ed imputabili, riferito alle lamentele di
Parte Attrice, all' qui Parte Convenuta, per € Controparte_1
12.873,90; per le “ragioni e motivazioni dei Terzi Chiamati, l' CP_1
qui Parte Convenuta, in ragione dei sub-appalti assegnati, può
[...]
“assegnare e/o procedere a rivalsa” verso i propri sub-appaltatori, per i seguenti importi:
- per € 4.013,10; CP_3 CP_3
- per € 6.019,65; Controparte_5
- per € 107,02; Parte_3
- Geom. per € 1.872,78” Parte_4
I vizi ed i difetti cui è affetto l'immobile, riscontrati durante i sopralluoghi effettuati nell'ambito delle operazioni peritali, non differiscono sostanzialmente da quelli denunciati da parte attrice e, incidendo sugli elementi essenziali della funzionalità dell'opera e influendo sulla efficienza, durata e godimento dell'immobile, integrano i gravi difetti previsti e disciplinati dall'art. 1669 c.c., consistendo in alterazioni che riducono apprezzabilmente il godimento del bene nella sua globalità, pregiudicandone la normale utilizzazione, in relazione alla sua funzione economica e pratica e secondo la sua intrinseca natura. «I gravi difetti che, ai sensi dell'art. 1669 c.c., fanno sorgere la responsabilità dell'appaltatore nei confronti del committente e dei suoi aventi causa consistono in quelle alterazioni che, in modo apprezzabile, riducono il godimento del bene nella sua globalità, pregiudicandone la normale utilizzazione, in relazione alla sua funzione economica e pratica e secondo la sua intrinseca natura. A tal fine, rilevano pure vizi non totalmente impeditivi dell'uso dell'immobile» (Cass. n.24230/2018; Cass. n. 27315/2017; Cass. n.
19868/2009).
Quanto alla natura dei vizi il CT testualmente concludeva: «i suddetti vizi e/o difetti e/o decurtazioni derivano da errori di posa in opera delle forniture concordate, che risultano, le forniture, con-formi agli accordi sottoscritti, ma
Pag. 21 che, durante la posa e/o la realizza-zione dell'opera per conto di Parte
Convenuta da parte di sub-appalta-tori diretti, Terzi Chiamati, hanno manifestato i vizi ed i difetti riscontrati…per la riparazione e/o la realizzazione secondo la regola dell'arte delle parti in cui si sono riscontrati vizi e/o difetti, è necessaria la semplice riparazione e/o ripristino di alcune rifiniture … la cui evoluzione temporale è riferibile ad 8 giorni di attività lavorativa
…conseguentemente alle attività lavorative vi è necessità da parte di Parte
Attrice, di lasciare l'immobile e/o di non godere dell'uso normale per giorni
10, proprio per permettere le lavorazioni da effettuarsi, trasferendosi temporaneamente in struttura ricettiva» (pag. 25-26).
Ciò premesso qualora il danno risentito dall'avente causa del committente/venditore di un contratto di appalto sia ascrivibile alle condotte concorrenti dell'appaltante/venditore, dell'appaltatore e del direttore dei lavori
(o del progettista), tutti sono solidamente responsabili del danno, a nulla rilevando la diversità dei titoli cui si ricollega la responsabilità, con la conseguenza che il danneggiato può rivolgersi indifferentemente all'uno o all'altro per il risarcimento dell'intero danno. Va dunque esclusa la tradizionale teoria della “eadem causa obligandi” in favore della interpretazione corrente dell'art. 2055 cc, che fonda la ragione della responsabilità solidale nel semplice concorso di più soggetti in una condotta produttiva di danno che sia genericamente riconducibile alla categoria generale dei fatti illeciti.
Per tali ragioni, questo giudice ritiene di non doversi discostare, con riferimento quantificazione ad alla addebilità dei vizi accertati, dalla argomentata descrizione effettuata dal C.T.U. e dalla ripartizione degli stessi tra parte convenuta e parti terze chiamate;
in ragione delle argomentate motivazioni dimesse dal Consulente a suffragio delle sue deduzioni sul punto e in considerazione dell'ampio ed approfondito contraddittorio che si è svolto tra il
Consulente del Giudice e quelli delle parti, la stessa (quantificazione ed addebitabilità) può, quindi, essere recepita dal Giudice che ne condivide
Pag. 22 integralmente le ben argomentate conclusioni che appaiono congrue nel loro argomentare tecnico e logico e ciò anche alla luce del principio espresso da
Cass. Sez. 3, Sentenza n. 19475 del 06/10/2005.
Con riferimento al rapporto processuale tra parte attrice e parte convenuta, le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo secondo i parametri medi di cui al DM 55/2014, in base al valore della causa.
Con riferimento al rapporto processuale tra parte convenuta e parti terze chiamate appare corretto compensare tra loro le spese di lite, in ragione della necessità di soppesare e bilanciare il principio di causalità con la soccombenza;
di talché le spese di lite possono essere tra loro integralmente compensate in ragione della reciproca soccombenza.
Premesso che la prestazione del consulente tecnico d'ufficio è effettuata in funzione di un interesse comune delle parti del giudizio, le quali sono solidalmente responsabili del pagamento delle relative competenze, indipendentemente dalla ripartizione in essa operata dell'onere delle spese processuali (Cass. n.25179/2013; Cass. n. 28572/2023), non trovando applicazione il principio della soccombenza, operante solo nei rapporti con le parti e non nei confronti dell'ausiliare (Cass. n.23586/2008), le spese di CT vanno poste definitivamente a carico delle parti in solido tra loro.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza definitivamente pronunziando sulla causa come in narrativa, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) condanna (C.F. al Controparte_1 P.IVA_1
pagamento, in favore di (C.F. ) e Parte_1 C.F._1
(C.F. ), della Parte_2 C.F._2
complessiva somma capitale di euro 11.161,35 oltre agli interessi in misura legale dalla domanda al saldo;
2) condanna (C.F. ) e Controparte_1 P.IVA_1 [...]
(C.F. ), in solido tra loro, al pagamento, in Controparte_5 P.IVA_2
Pag. 23 favore di (C.F. ) e Parte_1 C.F._1 [...]
(C.F. ), della complessiva somma Parte_2 C.F._2
capitale di euro 6.019,65 oltre agli interessi in misura legale dalla domanda al saldo;
3) condanna (C.F. ) e Controparte_1 P.IVA_1 [...]
(C.F. ), in solido tra loro, al pagamento, in favore di CP_3 P.IVA_3
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ) della complessiva somma capitale di
[...] C.F._2
euro 4.013,10 oltre agli interessi in misura legale dalla domanda al saldo;
4) condanna (C.F. e CP_1 CP_1 P.IVA_1
(C.F. Parte_3
), in solido tra loro, al pagamento, in favore di C.F._3 Pt_1
(C.F. ) e
[...] C.F._1 Parte_2
(C.F. ), della complessiva somma capitale di euro C.F._2
107,02 oltre agli interessi in misura legale dalla domanda al saldo;
5) condanna (C.F. e Controparte_1 P.IVA_1
(C.F. , in solido tra loro, al Parte_4 C.F._4
pagamento, in favore di (C.F. ) e Parte_1 C.F._1
(C.F. ), della Parte_2 C.F._2
complessiva somma capitale di euro 1.872,02 oltre agli interessi in misura legale dalla domanda al saldo;
6) condanna la convenuta (C.F. Controparte_1
) alla rifusione integrale delle spese di lite per la presente causa di P.IVA_1
merito in favore degli attori di (C.F. Parte_1
) e (C.F. C.F._1 Parte_2
), quantificate in euro 5.077,00 oltre rimborso spese C.F._2
generali in misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
7) compensa le spese di lite tra (C.F. Controparte_1
), (C.F. ), P.IVA_1 Controparte_5 P.IVA_2 CP_3
Pag. 24 (C.F. ), CP_1 P.IVA_3 Parte_3
(C.F. ) e (C.F.
[...] C.F._3 Parte_4
; C.F._4
8) pone definitivamente a carico di tutte le parti, in solido tra loro, le spese delle
CT.
Sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege.
Così deciso in Vicenza, il 7 ottobre 2025.
Il Giudice
- Dott. Melania Schirru -
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