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Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 16/09/2025, n. 626 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 626 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3483/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LUCCA
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Anna Martelli Presidente dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice Relatore dott.ssa Silvia Morelli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'Avv. GIULIO PETRI e Parte_1 C.F._1 dell'Avv. FRANCESCO PRESTIFILIPPO, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv.
GIULIO PETRI in Pisa-Via V. Veneto 18, giusta procura in calce all'atto introduttivo ed alla comparsa di costituzione di nuovo difensore
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1 C.F._2
VALENTINA MIAN, elettivamente domiciliato presso lo studio della stessa in Camaiore-Via
Vittorio Emanuele 56, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
RESISTENTE
Il Pubblico Ministero
INTERVENUTO NECESSARIO
1 Oggetto: regolamentazione figli nati fuori dal matrimonio
CONCLUSIONI Per “Voglia il Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa e reietta: 1) disporre Parte_1 l'affidamento condiviso della minore con collocazione paritaria della stessa presso entrambi i Persona_1 genitori;
2) Disporre che la minore mantenga la propria residenza presso l'abitazione del padre;
3) Disporre, e per l'effetto autorizzare fin da adesso, che la minore, a far data dal termine del prossimo anno scolastico, ovvero, in subordine, del ciclo della scuola materna – in ogni caso, coerentemente con le tempistiche necessarie per perfezionare l'iscrizione alla scuola di riferimento – sposti la propria residenza presso l'abitazione della madre;
4) Muovendo dai rilievi emersi in sede peritale, determinare come segue i tempi e le modalità di permanenza della minore presso ciascun genitore: • Prima settimana: • Lunedì – martedì – venerdì – Sabato – Domenica con la madre
• Mercoledì – Giovedì con il padre • Seconda settimana: • Lunedì – martedì – venerdì – sabato – domenica con il padre • Mercoledì – Giovedì con la madre • Il weekend di competenza di ciascun genitore, decorrerà dal venerdì all'uscita dalla scuola al lunedì mattina quando verrà riaccompagnata a scuola, allo stesso modo, i giorni di frequentazione infrasettimanali, decorreranno dal mercoledì all'uscita da scuola, fino al venerdì mattina, quando la bambina sarà riaccompagnata a scuola dal genitore presso il quale la stessa ha pernottato. • durante le vacanze estive la bambina rimarrà con ciascuno dei genitori per due settimane, anche non consecutive, con periodo da comunicarsi e concordarsi anticipatamente, entro fine aprile. • le principali festività saranno così regolate: nell'anno 2025 Natale con la madre e S. ST con il padre;
ultimo dell'anno con la madre, Epifania con il padre. Dall'anno 2026 Pasqua Per_ con la madre e Pasquetta con il padre. a seguire in via alternata in modo che l'anno in cui ha trascorso il Natale con la madre, stia con il padre a Pasqua. 5) disporre che il padre corrisponda alla madre un contributo al mantenimento della figlia pari ad € 350,00 mensili, rivalutabile annualmente secondo l'indice ISTAT, con decorrenza dal mese di marzo 2023; 6) disporre che il padre contribuisca nella misura del 50% alle spese straordinarie, secondo le seguenti modalità: - spese comprese nell'assegno di mantenimento: le spese relative a vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione (utenze incluse), spese materiale scolastico di cancelleria, medicinali da banco (compresi antibiotici, antipiretici, medicinali per la cura di patologie ordinarie e stagionali), spese di trasporto urbano (tessera autobus e metro), carburante, ricarica cellulare, uscite didattiche, organizzate dalla scuola in ambito giornaliero;
baby sitter, se già esistenti nell'organizzazione familiare;
prescuola e doposcuola, se già presenti nell'organizzazione familiare prima della separazione o conseguenti al nuovo assetto determinato dalla cessazione della convivenza, a condizione che si tratti di spesa sostenibile;
trattamenti estetici (parrucchiere ed estetista), attività ricreative abituali(cinema, feste, attività conviviali), spese per la cura degli animali domestici dei figli (salvo che questi siano stati donati successivamente alla separazione o al divorzio). - Spese extra assegno obbligatorie (per le quali non è richiesta la previa concertazione tra i genitori): spese riguardanti retta scolastica, mensa e libri scolastici spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili (sia presso strutture pubbliche che private), spese ortodontiche, oculistiche, e sanitarie effettuate presso il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato;
spese protesiche;
spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto quando acquistato con l'accordo di entrambi i genitori. - spese extra assegno subordinate al consenso di entrambi i genitori: a. Spese scolastiche iscrizioni e rette di scuole private;
iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative per fuori sede di università pubbliche e private;
ripetizioni; frequenza del conservatorio o di scuole formative;
master e specializzazioni post universitari;
frequentazione del conservatorio o di scuole formative;
spese per la preparazione agli esami di abilitazione o alla preparazioni di concorsi (acquisto libri, dispense ed eventuali pernottamenti fuori sede); viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, prescuola, doposcuola;
servizio baby sitting laddove l'esigenza nasca con la separazione e debba coprire l'orario di lavoro del genitore che lo utilizza;
viaggi studio e d'istruzione, soggiorni all'estero per motivo di studio;
corsi per l'apprendimento delle lingue straniere. b. Spese ludiche o parascolastiche corsi di attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini car, macchina, motorino, moto); conseguimento della patente presso autoscuola private. c. nelle spese sportive attività sportive comprensive dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica d. spese medico sanitarie spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi clinici, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia e. Spese per organizzazione di ricevimenti ricevimenti, celebrazioni e
2 festeggiamenti dedicati ai figli Tutte le spese extra assegno, subordinate o meno al consenso dei genitori, dovranno esse debitamente documentate. Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro (tramite email o PEC), dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta. 7) Disporre che l'assegno unico venga percepito da entrambi i genitori, come per legge 8) In ogni caso, con vittoria di spese e competenze di giudizio”
Per In principale: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Lucca rigettare la richiesta di collocamento Controparte_1 prevalente formulata dalla Sig.ra unitamente alla domanda di contributo economico/assegno Parte_1 perequativo di mantenimento;
conseguentemente Voglia disporre l'affidamento condiviso di (Lucca Persona_1 (LU), 17/01/2022 – Cf ) ai genitori (Cf ) e C.F._3 Controparte_1 C.F._2 Parte_1 (Cf , con collocamento paritario presso gli stessi sino al compimento del sesto anno di età
[...] C.F._1 della bambina (sino al 17/01/2028) e mantenimento della residenza anagrafica presso il padre nella casa familiare (sita a Lucca, Via Delle Ville Nord n. 2047/H). Voglia l'Ill.mo Tribunale adito assegnarsi la casa familiare sita a Lucca, Via Delle Ville Nord n. 2047/H al Sig. . Voglia altresì l'Ill.mo Tribunale di Lucca disporre, Controparte_1 sino al compimento del sesto di età (sino al 17/01/2028), i seguenti tempi di permanenza della minore presso i Per_ Per_ Per_ genitori: PRIMA SETTIMANA: • Lunedi con la madre • Martedì con la madre • Mercoledì con il Per_ Per_ Per_ Per_ padre • Giovedì con il padre • Venerdì con la madre • Sabato con la madre • Domenica con la Per_ Per_ Per_ madre;
SECONDA SETTIMANA: • Lunedi con il padre • Martedì con il padre • Mercoledì con la Per_ Per_ Per_ Per_ madre • Giovedì con la madre • Venerdì con il padre • Sabato con il padre • Domenica con il Per_ padre. Voglia altresì disporre i tempi di permanenza di con i genitori nei periodi di festività come segue: festività natalizie: ad anni alterni dal 24 al 30 dicembre compreso e dal 31 dicembre al successivo 6 gennaio;
festività pasquali: dal Giovedì Santo alla domenica di Pasqua ore 17,00; dalle ore 17 della domenica di Pasqua al successivo mercoledì. Vacanze estive (da intendersi il periodo di sospensione della frequenza scolastica: due settimane anche non consecutive, con onere dei genitori di concordare i periodi di rispettiva competenza entro il 31 marzo di ogni anno, salvo cause di forza maggiore dipendenti da decisioni aziendali e/o personali. Con il compimento del sesto anno di età della minore (17/01/2028), Voglia l'Ill.mo Tribunale di Lucca disporre il collocamento prevalente della minore presso il padre e l'applicazione del seguente calendario di visite/frequentazioni con i genitori (alternanza 4-3 Per_ Per_ Per_ e 5-2): PRIMA SETTIMANA: • Lunedi con la madre • Martedì con il padre • Mercoledì con il Per_ Per_ Per_ Per_ padre • Giovedì con il padre • Venerdì con la madre • Sabato con la madre • Domenica con la Per_ Per_ Per_ madre;
SECONDA SETTIMANA: • Lunedì con il padre • Martedì con il padre • Mercoledì con la Per_ Per_ Per_ Per_ madre • Giovedì con la madre • Venerdì con il padre • Sabato con il padre • Domenica con il Per_ padre Voglia altresì disporre i tempi di permanenza di con i genitori nei periodi di festività come segue: festività natalizie: ad anni alterni dal 24 al 30 dicembre compreso e dal 31 dicembre al successivo 6 gennaio;
festività pasquali: dal Giovedì Santo alla domenica di Pasqua ore 17,00; dalle ore 17 della domenica di Pasqua al successivo mercoledì. Vacanze estive (da intendersi il periodo di sospensione della frequenza scolastica: due settimane anche non consecutive, con onere dei genitori di concordare i periodi di rispettiva competenza entro il 31 marzo di ogni anno, salvo cause di forza maggiore dipendenti da decisioni aziendali e/o personali. Voglia altresì l'Ill.mo Tribunale adito disporre che l'assegno unico/universale in favore dei figli sia percepito nella misura del 50% c.u. dai genitori e disporre che gli stessi genitori provvedano in via diretta al mantenimento diretto della minore, rimanendo a carico delle parti nella misura del 50% cadauno il pagamento delle spese della mensa, dell'abbigliamento e le spese straordinarie da intendersi come tali, quelle indicate nel protocollo vigente presso l'intestato Tribunale di Lucca, da intendersi qui integralmente trasfuso”. In via subordinata: nella denegata e non sperata ipotesi di rigetto delle conclusioni formulate in via principale, “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Lucca rigettare la richiesta di collocamento prevalente della minore e dell'assegno perequativo formulate dalla Sig.ra conseguentemente, Persona_1 Pt_1 Voglia l'Ill.mo Tribunale adito disporre l'affidamento condiviso della minore (Lucca (LU), Persona_1 17/01/2022 – Cf ) ai genitori (Cf ) e C.F._3 Controparte_1 C.F._2 Parte_1 (Cf , con collocamento prevalente e residenza anagrafica presso il padre nella C.F._1 Controparte_1 casa familiare (sita a Lucca, Via Delle Ville Nord n. 2047/H), disponendone l'assegnazione allo stesso. Voglia altresì l'Ill.mo Tribunale di Lucca disporre i seguenti tempi di permanenza della minore presso i genitori (alternanza 4-3 e
3 Per_ Per_ Per_ 5-2): PRIMA SETTIMANA: • Lunedi con la madre • Martedì con il padre • Mercoledì con il padre Per_ Per_ Per_ Per_
• Giovedì con il padre • Venerdì con la madre • Sabato con la madre • Domenica con la Per_ Per_ Per_ madre;
SECONDA SETTIMANA: • Lunedì con il padre • Martedì con il padre • Mercoledì con la Per_ Per_ Per_ Per_ madre • Giovedì con la madre • Venerdì con il padre • Sabato con il padre • Domenica con il Per_ padre Voglia altresì disporre i tempi di permanenza di con i genitori nei periodi di festività come segue: festività natalizie: ad anni alterni dal 24 al 30 dicembre compreso e dal 31 dicembre al successivo 6 gennaio;
festività pasquali: dal Giovedì Santo alla domenica di Pasqua ore 17,00; dalle ore 17 della domenica di Pasqua al successivo mercoledì. Vacanze estive (da intendersi il periodo di sospensione della frequenza scolastica: due settimane anche non consecutive, con onere dei genitori di concordare i periodi di rispettiva competenza entro il 31 marzo di ogni anno, salvo cause di forza maggiore dipendenti da decisioni aziendali e/o personali. Voglia altresì l'Ill.mo Tribunale adito disporre che l'assegno unico/universale in favore dei figli sia percepito nella misura del 50% c.u. dai genitori e disporre che gli stessi genitori provvedano in via diretta al mantenimento diretto della minore, rimanendo a carico delle parti nella misura del 50% cadauno il pagamento delle spese della mensa, dell'abbigliamento e le spese straordinarie da intendersi come tali, quelle indicate nel protocollo vigente presso l'intestato Tribunale di Lucca, da intendersi qui integralmente trasfuso”. In ogni caso: con vittoria di spese e competenze professionali del presente giudizio.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, depositato in data 31.10.2013 e regolarmente notificato, premettendo Parte_1 che dalla relazione more uxorio con era nata il [...] la minore Controparte_1 [...]
ha domandato al Tribunale di disporre: l'affido condiviso della minore ad entrambi i Per_2 genitori, con domiciliazione prevalente e residenza presso di sé; un calendario di frequentazione con il padre con previsione di weekend alternati dal venerdì all'uscita da scuola al lunedì mattina oltre ad un giorno infrasettimanale senza pernotto, nella settimana in cui il weekend è trascorso con la madre;
un contributo di mantenimento a carico del padre di €350 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie;
la ripartizione al 50% dell'assegno unico.
Ha dedotto: che dal mese di marzo 2023 era cessata la convivenza tra le parti, di talché la stessa aveva lasciato la casa familiare sita in Lucca, Via delle Ville Nord 2047/h, per trasferirsi dapprima presso i propri genitori e successivamente presso il nuovo compagno in Casciana
Terme (PI), Lari, Loc. Lavaiano;
che la minore frequentava l'asilo “Spazio Gioco Aquilone” di
Lucca e che i genitori avevano attuato un calendario provvisorio secondo un criterio di alternanza che prevedeva un giorno feriale ed il weekend (da sabato mattina a lunedì mattina) con uno dei genitori, gli altri 3 giorni feriali con l'altro genitore, viceversa la settimana successiva, incontrandosi a metà strada;
di essere impiegata part-time presso con sede in Parte_2
Capannori con orario da lunedì a venerdì, una settimana dalle 8.30 alle 12.30 e la successiva dalle
13.30 alle 17.30 e con stipendio di circa €900 mensili;
che il resistente era invece impiegato full-
4 time presso con orario variabile tra le 8.30 e le 20, con turni anche sabato e Controparte_2 domenica e stipendio di €1.450; che l'assegno unico di €180 veniva integralmente percepito dal padre, il quale non aveva corrisposto alcun mantenimento né ordinario né straordinario.
Si è costituito che ha concordato con la richiesta di affido condiviso della Controparte_1 minore ma ha per il resto domandato, in via principale: la collocazione paritaria della minore presso entrambi i genitori, con mantenimento della residenza anagrafica presso la casa familiare, da assegnare allo stesso;
un calendario di frequentazione alternando dal martedì al venerdì presso un genitore e mercoledì, sabato e domenica presso l'altro; il mantenimento diretto della minore da parte di ciascun genitore, con riparto al 50% delle spese straordinarie e dell'assegno unico. In via subordinata, di assumere ogni decisione all'esito di c.t.u.
Ha dedotto: che dalla separazione dei genitori, determinata dalla nuova relazione della ricorrente, la minore trascorreva pari tempo con entrambi, con pernotti anche presso il padre che era sempre rimasto a vivere presso la casa familiare e con l'aiuto sia dei nonni materni che dei nonni paterni;
che il collocamento paritario era dunque adeguato alle esigenze della bambina, a ciò abituata sin dalla separazione dei genitori;
di aver conseguentemente provveduto, come la madre, al mantenimento in via diretta della minore e che comunque l'assegno unico era percepito al 50% da entrambe le parti.
Nella memoria ex art. 473bis.1 c.p.c. la ricorrente ha sottolineato come il regime attuato dalle parti non fosse in realtà particolarmente funzionale alle esigenze della bambina, in quanto nei giorni di permanenza presso la madre si trovava costretta ad alzarsi molto presto per andare all'asilo e comunque nella prospettiva di individuare un centro prevalente di interessi con maggior carattere di stabilità, anche in vista di future attività ludico ricreative o sportive ed ha inoltre precisato di aver maggior tempo libero da impegni lavorativi per dedicarsi alla minore, senza dover delegare ai nonni la gestione.
Nella memoria ex art. 473bis.2 c.p.c. il resistente ha invece evidenziato che la scelta del regime di collocamento paritario era stato concordato tra i genitori, anche in considerazione del fatto che il luogo di lavoro della ricorrente è a Lucca, del supporto dei nonni nella gestione della minore ed inoltre dell'iscrizione della minore presso un asilo a Lucca.
5 Nella memoria ex art. 473bis.3 c.p.c. la ricorrente ha dato atto che sia il ricorso introduttivo che il piano genitoriale ad esso allegato contengono un errore, in quanto il calendario che ella intendeva proporre prevede due pomeriggi infrasettimanali di competenza del padre, nella settimana in cui trascorre il week and con la madre. Per_1
Fallita la conciliazione, in via provvisoria il Giudice istruttore ha confermato l'affido condiviso e l'assetto di gestione della minore esistente tra le parti;
ha inoltre disposto c.t.u.
Esaurita l'indagine peritale, all'udienza del 16.7.2025, la causa è stata rimessa al collegio per la decisione ex art. 473bis.28 c.p.c. sulle conclusioni di cui in epigrafe.
Nella memoria conclusionale, il padre ha confermato di lavorare attualmente come magazziniere con orario 8-12 / 13-17 per la SGM Montaggi Industriali, percependo uno stipendio base di circa
€1.290 mensili, mentre ha dato atto che la madre attualmente ha orario presso 8-14 e Parte_3 stipendio base analogo;
quest'ultima circostanza non è contestata nella memoria di replica dalla resistente.
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All'esito dell'istruttoria svolta, osserva il Collegio che vi è sostanziale accordo tra le parti sull'affidamento condiviso della minore;
non vi sono motivi per disattendere, sul punto, la volontà delle parti, considerato che tale regime di affidamento appare del tutto conforme al dettato normativo e all'interesse della minore, e che non sono emersi, nel corso del giudizio e della consulenza tecnica esperita, elementi tali da far ritenere opportuno adottare il diverso regime, eccezionale, dell'affidamento esclusivo.
Circa le ulteriori questioni controverse, è stato deferito incarico ad una c.t.u., le cui conclusioni si condividono pienamente, atteso che il percorso logico e le argomentazioni poste dalla c.t.u. a base della consulenza, che tengono puntualmente conto della documentazione versata in atti e delle rispettive prospettazioni delle parti, nonché delle osservazioni formulate dai c.t.p., cui è stata fornita ampia e motivata risposta, sono intrinsecamente coerenti e congrui, oltre che in linea con le ulteriori emergenze istruttorie, evidenziando la correttezza metodologica dell'approccio seguito.
La c.t.u. nominata ha rappresentato che la minore ha un rapporto molto solido con entrambi i genitori, figure di riferimento, non avendo riscontrato alcuna criticità nelle capacità genitoriali di
6 entrambi, se non la necessità di incrementare gli spazi di un dialogo costruttivo e costante, nel primario interesse della minore.
Su tale ultimo profilo, la c.t.u. ha sottolineato i rilevanti progressi della coppia genitoriale, rappresentando che “entrambi i genitori hanno fatto un percorso crescente durante la CTU e, come dice il padre, hanno ritrovato una comunicazione efficace seppur non esaustiva. La CTU è stata anche trasformativa per certi aspetti nella genitorialità e questo aspetto va assolutamente sottolineato e sostenuto come richiesto in particolare dalla Sig.ra ma anche dal Sig. Pt_1
Di fatto da evidenziare il disinnesco che ha attuato il nell'ultimo congiunto, CP_1 CP_1
Per_ la disponibilità della nel collegio finale e il reciproco ritrovamento per fini di Pt_1 nell'ultimo incontro congiunto, che valorizzano l'investimento da fare su tale comunicazione”.
I genitori inoltre beneficiano di un notevole supporto da parte sia dei nonni materni che dei nonni paterni, essendo stati entrambi i rami familiari presenti, fin dalla nascita della minore.
La minore, nata il [...], alla data della separazione dei genitori avvenuta nel marzo 2023 era molto piccola. Ciò nonostante, sin da subito sono stati introdotti pernottamenti sia presso il padre che presso la madre, la quale si è trasferita dall'agosto 2023 nell'abitazione del nuovo compagno, attualmente marito ed i genitori hanno dato corso ad una collocazione paritaria, resa possibile anche in relazione alla circostanza che entrambi i genitori svolgono attività lavorativa a Lucca.
Tale modello di collocazione è stato recepito e suggerito anche dalla c.t.u., che ha ritenuto di impostare il calendario di frequentazione, anche a seguito come segue:
Prima settimana: (2-5) Per_
• Lunedi con la madre
• Martedì IA con la madre
• Mercoledì IA con il padre Per_
• Giovedì con il padre Per_
• Venerdì con la madre
• Sabato IA con la madre
• Domenica IA con la madre
Seconda settimana: (5-2) Per_
• Lunedi con il padre Per_
• Martedì con il padre Per_
• Mercoledì con la madre
7 Per_
• Giovedì con la madre Per_
• Venerdì con il padre Per_
• Sabato con il padre Per_
• Domenica con il padre.
Il calendario è conforme all'interesse della minore e si recepisce.
Per i periodi di vacanze natalizie, pasquali ed estive, parimenti viene adottato un criterio di alternanza, valorizzando la possibilità della minore di trascorrere con entrambi i genitori ad anni alterni i principali giorni festivi;
per cui, trascorrerà una settimana durante le vacanze Per_1 natalizie con ciascun genitore alternando annualmente i periodi 24-30 dicembre e 31 dicembre-6 gennaio;
in questo periodo saranno altresì alternati Vigilia di Natale/Natale così da consentire alla minore di trascorrere con entrambi la festività; alternerà fra i genitori i giorni di Pasqua ed i tre giorni precedenti di sospensione scolastica e Pasquetta ed i tre giorni successivi di sospensione scolastica;
infine trascorrerà con ciascun genitore due settimane anche non consecutive durante le vacanze estive da concordarsi fra le parti entro il 30 maggio di ciascun anno.
L'oggetto del presente procedimento si è tuttavia esteso, già in fase di consulenza, alla luce della richiesta della madre (che pure allo stato concorda per un collocamento paritario e per il recepimento del calendario già attuato a seguito della c.t.u.) del trasferimento della residenza abituale della minore presso di sé in Lavaiano, alla fine dell'anno scolastico che sta per iniziare o comunque alla fine del ciclo della scuola dell'infanzia e, dunque, nella conseguente modifica della prevalente collocazione della minore e dell'iscrizione della minore a scuola.
Va rammentato che le decisioni del Collegio sono assunte rebus sic stantibus, sulla base della situazione di fatto e delle circostanze che risultano al momento della decisione.
Sul punto, anche la consulente si era espressa in termini dubitativi e comunque rimandando ad una successiva verifica dell'eventuale modifica dell'assetto esistente, così sul punto esprimendosi: “si ritiene opportuno, e assolutamente necessario, al fine di poter rivalutare la situazione nel periodo prescolastico della minore che i genitori effettuino un percorso che li aiuti
a potenziare la loro comunicazione (come da richiesta degli stessi) e ad evitare interferenze da Per_ terzi potenziando il supporto per la crescita psicoaffettiva di . Si consiglia pertanto per i genitori un percorso che permetta loro di lavorare sugli aspetti sovracitati e che questo venga Per_ monitorato annualmente sino all'ingresso alla scuola primaria di . Questo percorso si
8 auspica possa portare anche ad una decisone congiunta per il bene della minore riguardo la futura residenza della stessa”.
In effetti, le parti, pur concordando nell'affido condiviso della minore, prospettano due diverse soluzioni, l'una, quella proposta dalla madre, che comporterebbe il trasferimento della residenza presso l'abitazione di proprietà del coniuge della stessa a Lavaiano, con iscrizione scolastica in loco, l'altra, quella proposta dal padre, tesa a mantenere la residenza presso la casa familiare, con iscrizione scolastica a Lucca.
Ritiene il Collegio che nel caso di specie non sussistano, allo stato, le condizioni per autorizzare il richiesto trasferimento.
Deve premettersi che quello richiesto dalla madre non è un trasferimento motivato da esigenze di lavoro;
la ricorrente al momento lavora ancora a Capannori, non ha prospettato né evidenziato l'esistenza di maggiori e più interessanti opportunità lavorative presso l'attuale residenza né ha fornito alcuna prova di avere eventualmente reperito altra e più redditizia attività in tale Comune.
Di fatto, la ricorrente ha espresso la -legittima- volontà di trasferirsi presso l'immobile di proprietà dell'attuale marito, ove in effetti ha stabilito la propria residenza dalla separazione con il resistente.
Sul punto, il Collegio non può che richiamarsi al consolidato orientamento della Corte di
Cassazione, di cui questo Tribunale ha già fatto applicazione in casi analoghi a quello oggi prospettato, che evidenzia come, nella valutazione dei complessivi interessi in gioco, debba essere valorizzata, oltre alla necessità di garantire un rapporto equilibrato con l'altro genitore, la preminente esigenza di assicurare al minore la conservazione dell'habitat domestico, da intendersi come il centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui si esprime e si articola la vita familiare (così Cass., sez. VI, 13/12/2018, n. 32231).
A tal proposito si deve giocoforza evidenziare che la minore è fin dalla tenerissima età stata inserita presso un asilo nido e poi una scuola per l'infanzia a Lucca, dove è presente la rete familiare di entrambi i genitori.
Il territorio di Lucca (Capannori è un comune limitrofo) è di fatto attualmente luogo di lavoro di entrambi i genitori, per cui anche la madre quotidianamente vi si reca.
9 Senz'altro, come più volte riscontrato, la madre ha un orario di lavoro che le consente di beneficiare di tutti i pomeriggi liberi dopo le ore 14.00.
Tuttavia, ciò non esclude comunque la possibilità del padre di far fronte alle esigenze della bambina, come già sta di fatto facendo nelle settimane di sua competenza, seppur con il necessario supporto dei nonni.
È dunque opportuno per il momento mantenere questo assetto, che potrà comunque essere oggetto di rivalutazione, laddove emergano circostanze nuove o modifiche della situazione anche lavorativa dei genitori o impegni extrascolastici della minore, tali da rendere opportuna una diversa organizzazione.
Circa i profili economici, occorre evidenziare che nessuna delle due parti ha depositato le dichiarazioni dei redditi o i CUD aggiornati dell'anno 2023 e 2024.
Emerge tuttavia documentalmente che la condizione reddituale del padre è variata nel corso del procedimento, poiché, avendo reperito altra attività lavorativa che determina un orario meno flessibile e con sabati e domeniche liberi, si è riscontrata una lieve contrazione del reddito.
Tuttavia, dall'ultima busta paga versata in atti emerge che il reddito mensile è di circa € 1.300, dunque di poco inferiore ai €1.400 percepiti all'inizio del procedimento.
La madre invece aveva dichiarato all'inizio del procedimento di svolgere attività lavorativa part time, con reddito mensile di circa €900. Tuttavia, non ha contestato quanto dedotto dal resistente nella comparsa conclusionale, ossia che attualmente l'orario è di sei ore giornaliere (8-14) e che il reddito percepito è analogo a quello del resistente.
Nessuna delle parti sopporta spese per affitti o mutuo, né sono stati documentati finanziamenti.
Le giacenze medie dei conti correnti sono praticamente analoghe.
Si ritiene dunque giustificato, dato il collocamento paritario, il mantenimento diretto della minore da parte di ciascun genitore. Le spese straordinarie saranno invece ripartite al 50% tra ciascun genitore.
In ragione dell'esito del procedimento e della decisione assunta nel prevalente interesse della minore, le spese di lite sono integralmente compensate.
A carico di ciascuna parte restano altresì le spese di c.t.u. e per i rispettivi consulenti di parte.
P.Q.M.
10 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- affida la minore congiuntamente a entrambi i genitori, che congiuntamente eserciteranno la responsabilità genitoriale, con collocamento paritario e residenza anagrafica nella casa familiare sita in Lucca, Via delle Ville Nord 2047/h;
- salvo diversi e migliori accordi tra le parti, la frequentazione genitori figlia è regolata come da parte motiva;
- ciascun genitore provvederà al mantenimento diretto della minore per i tempi di permanenza presso di sé;
- pone a carico dei genitori in ragione del 50% tutte le spese straordinarie, mediche, scolastiche, extrascolastiche, sportive e ludiche, come da Protocollo in vigore presso questo Tribunale, che dovranno essere previamente concordate, salvi i casi di urgenza;
- l'assegno unico è regolamentato come per legge;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
- pone a carico di ciascuna parte in ragione del 50% le spese di c.t.u., mentre a carico di ciascuna parte restano le spese per i rispettivi consulenti di parte.
Lucca, così deciso nella camera di consiglio del 12.9.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Anna Martelli dott.ssa Maria Giulia D'Ettore
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LUCCA
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Anna Martelli Presidente dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice Relatore dott.ssa Silvia Morelli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'Avv. GIULIO PETRI e Parte_1 C.F._1 dell'Avv. FRANCESCO PRESTIFILIPPO, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv.
GIULIO PETRI in Pisa-Via V. Veneto 18, giusta procura in calce all'atto introduttivo ed alla comparsa di costituzione di nuovo difensore
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1 C.F._2
VALENTINA MIAN, elettivamente domiciliato presso lo studio della stessa in Camaiore-Via
Vittorio Emanuele 56, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
RESISTENTE
Il Pubblico Ministero
INTERVENUTO NECESSARIO
1 Oggetto: regolamentazione figli nati fuori dal matrimonio
CONCLUSIONI Per “Voglia il Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa e reietta: 1) disporre Parte_1 l'affidamento condiviso della minore con collocazione paritaria della stessa presso entrambi i Persona_1 genitori;
2) Disporre che la minore mantenga la propria residenza presso l'abitazione del padre;
3) Disporre, e per l'effetto autorizzare fin da adesso, che la minore, a far data dal termine del prossimo anno scolastico, ovvero, in subordine, del ciclo della scuola materna – in ogni caso, coerentemente con le tempistiche necessarie per perfezionare l'iscrizione alla scuola di riferimento – sposti la propria residenza presso l'abitazione della madre;
4) Muovendo dai rilievi emersi in sede peritale, determinare come segue i tempi e le modalità di permanenza della minore presso ciascun genitore: • Prima settimana: • Lunedì – martedì – venerdì – Sabato – Domenica con la madre
• Mercoledì – Giovedì con il padre • Seconda settimana: • Lunedì – martedì – venerdì – sabato – domenica con il padre • Mercoledì – Giovedì con la madre • Il weekend di competenza di ciascun genitore, decorrerà dal venerdì all'uscita dalla scuola al lunedì mattina quando verrà riaccompagnata a scuola, allo stesso modo, i giorni di frequentazione infrasettimanali, decorreranno dal mercoledì all'uscita da scuola, fino al venerdì mattina, quando la bambina sarà riaccompagnata a scuola dal genitore presso il quale la stessa ha pernottato. • durante le vacanze estive la bambina rimarrà con ciascuno dei genitori per due settimane, anche non consecutive, con periodo da comunicarsi e concordarsi anticipatamente, entro fine aprile. • le principali festività saranno così regolate: nell'anno 2025 Natale con la madre e S. ST con il padre;
ultimo dell'anno con la madre, Epifania con il padre. Dall'anno 2026 Pasqua Per_ con la madre e Pasquetta con il padre. a seguire in via alternata in modo che l'anno in cui ha trascorso il Natale con la madre, stia con il padre a Pasqua. 5) disporre che il padre corrisponda alla madre un contributo al mantenimento della figlia pari ad € 350,00 mensili, rivalutabile annualmente secondo l'indice ISTAT, con decorrenza dal mese di marzo 2023; 6) disporre che il padre contribuisca nella misura del 50% alle spese straordinarie, secondo le seguenti modalità: - spese comprese nell'assegno di mantenimento: le spese relative a vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione (utenze incluse), spese materiale scolastico di cancelleria, medicinali da banco (compresi antibiotici, antipiretici, medicinali per la cura di patologie ordinarie e stagionali), spese di trasporto urbano (tessera autobus e metro), carburante, ricarica cellulare, uscite didattiche, organizzate dalla scuola in ambito giornaliero;
baby sitter, se già esistenti nell'organizzazione familiare;
prescuola e doposcuola, se già presenti nell'organizzazione familiare prima della separazione o conseguenti al nuovo assetto determinato dalla cessazione della convivenza, a condizione che si tratti di spesa sostenibile;
trattamenti estetici (parrucchiere ed estetista), attività ricreative abituali(cinema, feste, attività conviviali), spese per la cura degli animali domestici dei figli (salvo che questi siano stati donati successivamente alla separazione o al divorzio). - Spese extra assegno obbligatorie (per le quali non è richiesta la previa concertazione tra i genitori): spese riguardanti retta scolastica, mensa e libri scolastici spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili (sia presso strutture pubbliche che private), spese ortodontiche, oculistiche, e sanitarie effettuate presso il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato;
spese protesiche;
spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto quando acquistato con l'accordo di entrambi i genitori. - spese extra assegno subordinate al consenso di entrambi i genitori: a. Spese scolastiche iscrizioni e rette di scuole private;
iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative per fuori sede di università pubbliche e private;
ripetizioni; frequenza del conservatorio o di scuole formative;
master e specializzazioni post universitari;
frequentazione del conservatorio o di scuole formative;
spese per la preparazione agli esami di abilitazione o alla preparazioni di concorsi (acquisto libri, dispense ed eventuali pernottamenti fuori sede); viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, prescuola, doposcuola;
servizio baby sitting laddove l'esigenza nasca con la separazione e debba coprire l'orario di lavoro del genitore che lo utilizza;
viaggi studio e d'istruzione, soggiorni all'estero per motivo di studio;
corsi per l'apprendimento delle lingue straniere. b. Spese ludiche o parascolastiche corsi di attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini car, macchina, motorino, moto); conseguimento della patente presso autoscuola private. c. nelle spese sportive attività sportive comprensive dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica d. spese medico sanitarie spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi clinici, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia e. Spese per organizzazione di ricevimenti ricevimenti, celebrazioni e
2 festeggiamenti dedicati ai figli Tutte le spese extra assegno, subordinate o meno al consenso dei genitori, dovranno esse debitamente documentate. Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro (tramite email o PEC), dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta. 7) Disporre che l'assegno unico venga percepito da entrambi i genitori, come per legge 8) In ogni caso, con vittoria di spese e competenze di giudizio”
Per In principale: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Lucca rigettare la richiesta di collocamento Controparte_1 prevalente formulata dalla Sig.ra unitamente alla domanda di contributo economico/assegno Parte_1 perequativo di mantenimento;
conseguentemente Voglia disporre l'affidamento condiviso di (Lucca Persona_1 (LU), 17/01/2022 – Cf ) ai genitori (Cf ) e C.F._3 Controparte_1 C.F._2 Parte_1 (Cf , con collocamento paritario presso gli stessi sino al compimento del sesto anno di età
[...] C.F._1 della bambina (sino al 17/01/2028) e mantenimento della residenza anagrafica presso il padre nella casa familiare (sita a Lucca, Via Delle Ville Nord n. 2047/H). Voglia l'Ill.mo Tribunale adito assegnarsi la casa familiare sita a Lucca, Via Delle Ville Nord n. 2047/H al Sig. . Voglia altresì l'Ill.mo Tribunale di Lucca disporre, Controparte_1 sino al compimento del sesto di età (sino al 17/01/2028), i seguenti tempi di permanenza della minore presso i Per_ Per_ Per_ genitori: PRIMA SETTIMANA: • Lunedi con la madre • Martedì con la madre • Mercoledì con il Per_ Per_ Per_ Per_ padre • Giovedì con il padre • Venerdì con la madre • Sabato con la madre • Domenica con la Per_ Per_ Per_ madre;
SECONDA SETTIMANA: • Lunedi con il padre • Martedì con il padre • Mercoledì con la Per_ Per_ Per_ Per_ madre • Giovedì con la madre • Venerdì con il padre • Sabato con il padre • Domenica con il Per_ padre. Voglia altresì disporre i tempi di permanenza di con i genitori nei periodi di festività come segue: festività natalizie: ad anni alterni dal 24 al 30 dicembre compreso e dal 31 dicembre al successivo 6 gennaio;
festività pasquali: dal Giovedì Santo alla domenica di Pasqua ore 17,00; dalle ore 17 della domenica di Pasqua al successivo mercoledì. Vacanze estive (da intendersi il periodo di sospensione della frequenza scolastica: due settimane anche non consecutive, con onere dei genitori di concordare i periodi di rispettiva competenza entro il 31 marzo di ogni anno, salvo cause di forza maggiore dipendenti da decisioni aziendali e/o personali. Con il compimento del sesto anno di età della minore (17/01/2028), Voglia l'Ill.mo Tribunale di Lucca disporre il collocamento prevalente della minore presso il padre e l'applicazione del seguente calendario di visite/frequentazioni con i genitori (alternanza 4-3 Per_ Per_ Per_ e 5-2): PRIMA SETTIMANA: • Lunedi con la madre • Martedì con il padre • Mercoledì con il Per_ Per_ Per_ Per_ padre • Giovedì con il padre • Venerdì con la madre • Sabato con la madre • Domenica con la Per_ Per_ Per_ madre;
SECONDA SETTIMANA: • Lunedì con il padre • Martedì con il padre • Mercoledì con la Per_ Per_ Per_ Per_ madre • Giovedì con la madre • Venerdì con il padre • Sabato con il padre • Domenica con il Per_ padre Voglia altresì disporre i tempi di permanenza di con i genitori nei periodi di festività come segue: festività natalizie: ad anni alterni dal 24 al 30 dicembre compreso e dal 31 dicembre al successivo 6 gennaio;
festività pasquali: dal Giovedì Santo alla domenica di Pasqua ore 17,00; dalle ore 17 della domenica di Pasqua al successivo mercoledì. Vacanze estive (da intendersi il periodo di sospensione della frequenza scolastica: due settimane anche non consecutive, con onere dei genitori di concordare i periodi di rispettiva competenza entro il 31 marzo di ogni anno, salvo cause di forza maggiore dipendenti da decisioni aziendali e/o personali. Voglia altresì l'Ill.mo Tribunale adito disporre che l'assegno unico/universale in favore dei figli sia percepito nella misura del 50% c.u. dai genitori e disporre che gli stessi genitori provvedano in via diretta al mantenimento diretto della minore, rimanendo a carico delle parti nella misura del 50% cadauno il pagamento delle spese della mensa, dell'abbigliamento e le spese straordinarie da intendersi come tali, quelle indicate nel protocollo vigente presso l'intestato Tribunale di Lucca, da intendersi qui integralmente trasfuso”. In via subordinata: nella denegata e non sperata ipotesi di rigetto delle conclusioni formulate in via principale, “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Lucca rigettare la richiesta di collocamento prevalente della minore e dell'assegno perequativo formulate dalla Sig.ra conseguentemente, Persona_1 Pt_1 Voglia l'Ill.mo Tribunale adito disporre l'affidamento condiviso della minore (Lucca (LU), Persona_1 17/01/2022 – Cf ) ai genitori (Cf ) e C.F._3 Controparte_1 C.F._2 Parte_1 (Cf , con collocamento prevalente e residenza anagrafica presso il padre nella C.F._1 Controparte_1 casa familiare (sita a Lucca, Via Delle Ville Nord n. 2047/H), disponendone l'assegnazione allo stesso. Voglia altresì l'Ill.mo Tribunale di Lucca disporre i seguenti tempi di permanenza della minore presso i genitori (alternanza 4-3 e
3 Per_ Per_ Per_ 5-2): PRIMA SETTIMANA: • Lunedi con la madre • Martedì con il padre • Mercoledì con il padre Per_ Per_ Per_ Per_
• Giovedì con il padre • Venerdì con la madre • Sabato con la madre • Domenica con la Per_ Per_ Per_ madre;
SECONDA SETTIMANA: • Lunedì con il padre • Martedì con il padre • Mercoledì con la Per_ Per_ Per_ Per_ madre • Giovedì con la madre • Venerdì con il padre • Sabato con il padre • Domenica con il Per_ padre Voglia altresì disporre i tempi di permanenza di con i genitori nei periodi di festività come segue: festività natalizie: ad anni alterni dal 24 al 30 dicembre compreso e dal 31 dicembre al successivo 6 gennaio;
festività pasquali: dal Giovedì Santo alla domenica di Pasqua ore 17,00; dalle ore 17 della domenica di Pasqua al successivo mercoledì. Vacanze estive (da intendersi il periodo di sospensione della frequenza scolastica: due settimane anche non consecutive, con onere dei genitori di concordare i periodi di rispettiva competenza entro il 31 marzo di ogni anno, salvo cause di forza maggiore dipendenti da decisioni aziendali e/o personali. Voglia altresì l'Ill.mo Tribunale adito disporre che l'assegno unico/universale in favore dei figli sia percepito nella misura del 50% c.u. dai genitori e disporre che gli stessi genitori provvedano in via diretta al mantenimento diretto della minore, rimanendo a carico delle parti nella misura del 50% cadauno il pagamento delle spese della mensa, dell'abbigliamento e le spese straordinarie da intendersi come tali, quelle indicate nel protocollo vigente presso l'intestato Tribunale di Lucca, da intendersi qui integralmente trasfuso”. In ogni caso: con vittoria di spese e competenze professionali del presente giudizio.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, depositato in data 31.10.2013 e regolarmente notificato, premettendo Parte_1 che dalla relazione more uxorio con era nata il [...] la minore Controparte_1 [...]
ha domandato al Tribunale di disporre: l'affido condiviso della minore ad entrambi i Per_2 genitori, con domiciliazione prevalente e residenza presso di sé; un calendario di frequentazione con il padre con previsione di weekend alternati dal venerdì all'uscita da scuola al lunedì mattina oltre ad un giorno infrasettimanale senza pernotto, nella settimana in cui il weekend è trascorso con la madre;
un contributo di mantenimento a carico del padre di €350 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie;
la ripartizione al 50% dell'assegno unico.
Ha dedotto: che dal mese di marzo 2023 era cessata la convivenza tra le parti, di talché la stessa aveva lasciato la casa familiare sita in Lucca, Via delle Ville Nord 2047/h, per trasferirsi dapprima presso i propri genitori e successivamente presso il nuovo compagno in Casciana
Terme (PI), Lari, Loc. Lavaiano;
che la minore frequentava l'asilo “Spazio Gioco Aquilone” di
Lucca e che i genitori avevano attuato un calendario provvisorio secondo un criterio di alternanza che prevedeva un giorno feriale ed il weekend (da sabato mattina a lunedì mattina) con uno dei genitori, gli altri 3 giorni feriali con l'altro genitore, viceversa la settimana successiva, incontrandosi a metà strada;
di essere impiegata part-time presso con sede in Parte_2
Capannori con orario da lunedì a venerdì, una settimana dalle 8.30 alle 12.30 e la successiva dalle
13.30 alle 17.30 e con stipendio di circa €900 mensili;
che il resistente era invece impiegato full-
4 time presso con orario variabile tra le 8.30 e le 20, con turni anche sabato e Controparte_2 domenica e stipendio di €1.450; che l'assegno unico di €180 veniva integralmente percepito dal padre, il quale non aveva corrisposto alcun mantenimento né ordinario né straordinario.
Si è costituito che ha concordato con la richiesta di affido condiviso della Controparte_1 minore ma ha per il resto domandato, in via principale: la collocazione paritaria della minore presso entrambi i genitori, con mantenimento della residenza anagrafica presso la casa familiare, da assegnare allo stesso;
un calendario di frequentazione alternando dal martedì al venerdì presso un genitore e mercoledì, sabato e domenica presso l'altro; il mantenimento diretto della minore da parte di ciascun genitore, con riparto al 50% delle spese straordinarie e dell'assegno unico. In via subordinata, di assumere ogni decisione all'esito di c.t.u.
Ha dedotto: che dalla separazione dei genitori, determinata dalla nuova relazione della ricorrente, la minore trascorreva pari tempo con entrambi, con pernotti anche presso il padre che era sempre rimasto a vivere presso la casa familiare e con l'aiuto sia dei nonni materni che dei nonni paterni;
che il collocamento paritario era dunque adeguato alle esigenze della bambina, a ciò abituata sin dalla separazione dei genitori;
di aver conseguentemente provveduto, come la madre, al mantenimento in via diretta della minore e che comunque l'assegno unico era percepito al 50% da entrambe le parti.
Nella memoria ex art. 473bis.1 c.p.c. la ricorrente ha sottolineato come il regime attuato dalle parti non fosse in realtà particolarmente funzionale alle esigenze della bambina, in quanto nei giorni di permanenza presso la madre si trovava costretta ad alzarsi molto presto per andare all'asilo e comunque nella prospettiva di individuare un centro prevalente di interessi con maggior carattere di stabilità, anche in vista di future attività ludico ricreative o sportive ed ha inoltre precisato di aver maggior tempo libero da impegni lavorativi per dedicarsi alla minore, senza dover delegare ai nonni la gestione.
Nella memoria ex art. 473bis.2 c.p.c. il resistente ha invece evidenziato che la scelta del regime di collocamento paritario era stato concordato tra i genitori, anche in considerazione del fatto che il luogo di lavoro della ricorrente è a Lucca, del supporto dei nonni nella gestione della minore ed inoltre dell'iscrizione della minore presso un asilo a Lucca.
5 Nella memoria ex art. 473bis.3 c.p.c. la ricorrente ha dato atto che sia il ricorso introduttivo che il piano genitoriale ad esso allegato contengono un errore, in quanto il calendario che ella intendeva proporre prevede due pomeriggi infrasettimanali di competenza del padre, nella settimana in cui trascorre il week and con la madre. Per_1
Fallita la conciliazione, in via provvisoria il Giudice istruttore ha confermato l'affido condiviso e l'assetto di gestione della minore esistente tra le parti;
ha inoltre disposto c.t.u.
Esaurita l'indagine peritale, all'udienza del 16.7.2025, la causa è stata rimessa al collegio per la decisione ex art. 473bis.28 c.p.c. sulle conclusioni di cui in epigrafe.
Nella memoria conclusionale, il padre ha confermato di lavorare attualmente come magazziniere con orario 8-12 / 13-17 per la SGM Montaggi Industriali, percependo uno stipendio base di circa
€1.290 mensili, mentre ha dato atto che la madre attualmente ha orario presso 8-14 e Parte_3 stipendio base analogo;
quest'ultima circostanza non è contestata nella memoria di replica dalla resistente.
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All'esito dell'istruttoria svolta, osserva il Collegio che vi è sostanziale accordo tra le parti sull'affidamento condiviso della minore;
non vi sono motivi per disattendere, sul punto, la volontà delle parti, considerato che tale regime di affidamento appare del tutto conforme al dettato normativo e all'interesse della minore, e che non sono emersi, nel corso del giudizio e della consulenza tecnica esperita, elementi tali da far ritenere opportuno adottare il diverso regime, eccezionale, dell'affidamento esclusivo.
Circa le ulteriori questioni controverse, è stato deferito incarico ad una c.t.u., le cui conclusioni si condividono pienamente, atteso che il percorso logico e le argomentazioni poste dalla c.t.u. a base della consulenza, che tengono puntualmente conto della documentazione versata in atti e delle rispettive prospettazioni delle parti, nonché delle osservazioni formulate dai c.t.p., cui è stata fornita ampia e motivata risposta, sono intrinsecamente coerenti e congrui, oltre che in linea con le ulteriori emergenze istruttorie, evidenziando la correttezza metodologica dell'approccio seguito.
La c.t.u. nominata ha rappresentato che la minore ha un rapporto molto solido con entrambi i genitori, figure di riferimento, non avendo riscontrato alcuna criticità nelle capacità genitoriali di
6 entrambi, se non la necessità di incrementare gli spazi di un dialogo costruttivo e costante, nel primario interesse della minore.
Su tale ultimo profilo, la c.t.u. ha sottolineato i rilevanti progressi della coppia genitoriale, rappresentando che “entrambi i genitori hanno fatto un percorso crescente durante la CTU e, come dice il padre, hanno ritrovato una comunicazione efficace seppur non esaustiva. La CTU è stata anche trasformativa per certi aspetti nella genitorialità e questo aspetto va assolutamente sottolineato e sostenuto come richiesto in particolare dalla Sig.ra ma anche dal Sig. Pt_1
Di fatto da evidenziare il disinnesco che ha attuato il nell'ultimo congiunto, CP_1 CP_1
Per_ la disponibilità della nel collegio finale e il reciproco ritrovamento per fini di Pt_1 nell'ultimo incontro congiunto, che valorizzano l'investimento da fare su tale comunicazione”.
I genitori inoltre beneficiano di un notevole supporto da parte sia dei nonni materni che dei nonni paterni, essendo stati entrambi i rami familiari presenti, fin dalla nascita della minore.
La minore, nata il [...], alla data della separazione dei genitori avvenuta nel marzo 2023 era molto piccola. Ciò nonostante, sin da subito sono stati introdotti pernottamenti sia presso il padre che presso la madre, la quale si è trasferita dall'agosto 2023 nell'abitazione del nuovo compagno, attualmente marito ed i genitori hanno dato corso ad una collocazione paritaria, resa possibile anche in relazione alla circostanza che entrambi i genitori svolgono attività lavorativa a Lucca.
Tale modello di collocazione è stato recepito e suggerito anche dalla c.t.u., che ha ritenuto di impostare il calendario di frequentazione, anche a seguito come segue:
Prima settimana: (2-5) Per_
• Lunedi con la madre
• Martedì IA con la madre
• Mercoledì IA con il padre Per_
• Giovedì con il padre Per_
• Venerdì con la madre
• Sabato IA con la madre
• Domenica IA con la madre
Seconda settimana: (5-2) Per_
• Lunedi con il padre Per_
• Martedì con il padre Per_
• Mercoledì con la madre
7 Per_
• Giovedì con la madre Per_
• Venerdì con il padre Per_
• Sabato con il padre Per_
• Domenica con il padre.
Il calendario è conforme all'interesse della minore e si recepisce.
Per i periodi di vacanze natalizie, pasquali ed estive, parimenti viene adottato un criterio di alternanza, valorizzando la possibilità della minore di trascorrere con entrambi i genitori ad anni alterni i principali giorni festivi;
per cui, trascorrerà una settimana durante le vacanze Per_1 natalizie con ciascun genitore alternando annualmente i periodi 24-30 dicembre e 31 dicembre-6 gennaio;
in questo periodo saranno altresì alternati Vigilia di Natale/Natale così da consentire alla minore di trascorrere con entrambi la festività; alternerà fra i genitori i giorni di Pasqua ed i tre giorni precedenti di sospensione scolastica e Pasquetta ed i tre giorni successivi di sospensione scolastica;
infine trascorrerà con ciascun genitore due settimane anche non consecutive durante le vacanze estive da concordarsi fra le parti entro il 30 maggio di ciascun anno.
L'oggetto del presente procedimento si è tuttavia esteso, già in fase di consulenza, alla luce della richiesta della madre (che pure allo stato concorda per un collocamento paritario e per il recepimento del calendario già attuato a seguito della c.t.u.) del trasferimento della residenza abituale della minore presso di sé in Lavaiano, alla fine dell'anno scolastico che sta per iniziare o comunque alla fine del ciclo della scuola dell'infanzia e, dunque, nella conseguente modifica della prevalente collocazione della minore e dell'iscrizione della minore a scuola.
Va rammentato che le decisioni del Collegio sono assunte rebus sic stantibus, sulla base della situazione di fatto e delle circostanze che risultano al momento della decisione.
Sul punto, anche la consulente si era espressa in termini dubitativi e comunque rimandando ad una successiva verifica dell'eventuale modifica dell'assetto esistente, così sul punto esprimendosi: “si ritiene opportuno, e assolutamente necessario, al fine di poter rivalutare la situazione nel periodo prescolastico della minore che i genitori effettuino un percorso che li aiuti
a potenziare la loro comunicazione (come da richiesta degli stessi) e ad evitare interferenze da Per_ terzi potenziando il supporto per la crescita psicoaffettiva di . Si consiglia pertanto per i genitori un percorso che permetta loro di lavorare sugli aspetti sovracitati e che questo venga Per_ monitorato annualmente sino all'ingresso alla scuola primaria di . Questo percorso si
8 auspica possa portare anche ad una decisone congiunta per il bene della minore riguardo la futura residenza della stessa”.
In effetti, le parti, pur concordando nell'affido condiviso della minore, prospettano due diverse soluzioni, l'una, quella proposta dalla madre, che comporterebbe il trasferimento della residenza presso l'abitazione di proprietà del coniuge della stessa a Lavaiano, con iscrizione scolastica in loco, l'altra, quella proposta dal padre, tesa a mantenere la residenza presso la casa familiare, con iscrizione scolastica a Lucca.
Ritiene il Collegio che nel caso di specie non sussistano, allo stato, le condizioni per autorizzare il richiesto trasferimento.
Deve premettersi che quello richiesto dalla madre non è un trasferimento motivato da esigenze di lavoro;
la ricorrente al momento lavora ancora a Capannori, non ha prospettato né evidenziato l'esistenza di maggiori e più interessanti opportunità lavorative presso l'attuale residenza né ha fornito alcuna prova di avere eventualmente reperito altra e più redditizia attività in tale Comune.
Di fatto, la ricorrente ha espresso la -legittima- volontà di trasferirsi presso l'immobile di proprietà dell'attuale marito, ove in effetti ha stabilito la propria residenza dalla separazione con il resistente.
Sul punto, il Collegio non può che richiamarsi al consolidato orientamento della Corte di
Cassazione, di cui questo Tribunale ha già fatto applicazione in casi analoghi a quello oggi prospettato, che evidenzia come, nella valutazione dei complessivi interessi in gioco, debba essere valorizzata, oltre alla necessità di garantire un rapporto equilibrato con l'altro genitore, la preminente esigenza di assicurare al minore la conservazione dell'habitat domestico, da intendersi come il centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui si esprime e si articola la vita familiare (così Cass., sez. VI, 13/12/2018, n. 32231).
A tal proposito si deve giocoforza evidenziare che la minore è fin dalla tenerissima età stata inserita presso un asilo nido e poi una scuola per l'infanzia a Lucca, dove è presente la rete familiare di entrambi i genitori.
Il territorio di Lucca (Capannori è un comune limitrofo) è di fatto attualmente luogo di lavoro di entrambi i genitori, per cui anche la madre quotidianamente vi si reca.
9 Senz'altro, come più volte riscontrato, la madre ha un orario di lavoro che le consente di beneficiare di tutti i pomeriggi liberi dopo le ore 14.00.
Tuttavia, ciò non esclude comunque la possibilità del padre di far fronte alle esigenze della bambina, come già sta di fatto facendo nelle settimane di sua competenza, seppur con il necessario supporto dei nonni.
È dunque opportuno per il momento mantenere questo assetto, che potrà comunque essere oggetto di rivalutazione, laddove emergano circostanze nuove o modifiche della situazione anche lavorativa dei genitori o impegni extrascolastici della minore, tali da rendere opportuna una diversa organizzazione.
Circa i profili economici, occorre evidenziare che nessuna delle due parti ha depositato le dichiarazioni dei redditi o i CUD aggiornati dell'anno 2023 e 2024.
Emerge tuttavia documentalmente che la condizione reddituale del padre è variata nel corso del procedimento, poiché, avendo reperito altra attività lavorativa che determina un orario meno flessibile e con sabati e domeniche liberi, si è riscontrata una lieve contrazione del reddito.
Tuttavia, dall'ultima busta paga versata in atti emerge che il reddito mensile è di circa € 1.300, dunque di poco inferiore ai €1.400 percepiti all'inizio del procedimento.
La madre invece aveva dichiarato all'inizio del procedimento di svolgere attività lavorativa part time, con reddito mensile di circa €900. Tuttavia, non ha contestato quanto dedotto dal resistente nella comparsa conclusionale, ossia che attualmente l'orario è di sei ore giornaliere (8-14) e che il reddito percepito è analogo a quello del resistente.
Nessuna delle parti sopporta spese per affitti o mutuo, né sono stati documentati finanziamenti.
Le giacenze medie dei conti correnti sono praticamente analoghe.
Si ritiene dunque giustificato, dato il collocamento paritario, il mantenimento diretto della minore da parte di ciascun genitore. Le spese straordinarie saranno invece ripartite al 50% tra ciascun genitore.
In ragione dell'esito del procedimento e della decisione assunta nel prevalente interesse della minore, le spese di lite sono integralmente compensate.
A carico di ciascuna parte restano altresì le spese di c.t.u. e per i rispettivi consulenti di parte.
P.Q.M.
10 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- affida la minore congiuntamente a entrambi i genitori, che congiuntamente eserciteranno la responsabilità genitoriale, con collocamento paritario e residenza anagrafica nella casa familiare sita in Lucca, Via delle Ville Nord 2047/h;
- salvo diversi e migliori accordi tra le parti, la frequentazione genitori figlia è regolata come da parte motiva;
- ciascun genitore provvederà al mantenimento diretto della minore per i tempi di permanenza presso di sé;
- pone a carico dei genitori in ragione del 50% tutte le spese straordinarie, mediche, scolastiche, extrascolastiche, sportive e ludiche, come da Protocollo in vigore presso questo Tribunale, che dovranno essere previamente concordate, salvi i casi di urgenza;
- l'assegno unico è regolamentato come per legge;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
- pone a carico di ciascuna parte in ragione del 50% le spese di c.t.u., mentre a carico di ciascuna parte restano le spese per i rispettivi consulenti di parte.
Lucca, così deciso nella camera di consiglio del 12.9.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Anna Martelli dott.ssa Maria Giulia D'Ettore
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