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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Veneto, sez. V, sentenza 09/02/2026, n. 97 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto |
| Numero : | 97 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 97/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del VENETO Sezione 5, riunita in udienza il 03/11/2025 alle ore 14:30 con la seguente composizione collegiale:
NAPOLITANO LUISA, Presidente e Relatore
MERCURIO FRANCESCO, Giudice
MARCOLEONI GIORGIO, Giudice
in data 03/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 144/2024 depositato il 07/02/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Vicenza - Piazza Pontelandolfo N. 25 36100 Vicenza VI
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - S.r.l. - P.Iva_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 221/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado VICENZA sez. 3
e pubblicata il 14/07/2023
Atti impositivi:
- PROVVEDIMENTO IRROGAZIONE SANZIONI n. T65IRTN00018-2022 REC.CREDITO.IMP 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 359/2025 depositato il
04/11/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: la rappresentante dell'ufficio si riporta a quanto in atti insistendo per l'accoglimento dell'appello con la riforma della sentenza . si oppone al deposito odierno del dr. magliarisi
Resistente/Appellato: il difensore della società si riporta a quanto in atti dedotto e chiede la conferma della sentenza impugnata
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso presentato nei termini di legge l'Agenzia delle Entrate-Direzione provinciale di Vicenza ha proposto appello avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Vicenza
n.221/3/23 del 10.5.2023 che aveva parzialmente accolto il ricorso proposto dalla società Resistente_1 srl avverso l'avviso di accertamento per sanzioni riguardanti il disconoscimento per l'anno 2015 delle agevolazioni riferite ad attività di ricerca e sviluppo.
La Commissione Tributaria Provinciale di Vicenza, esaminate le censure avanzate della ricorrente, le accoglieva, compensando le spese di giudizio.
Veniva respinta la decisione dell'Ufficio di ritenere che l'attività di ricerca e sviluppo descritta nell'allegata perizia tecnica riguardante il miglioramento della produttività di alcuni strumenti da taglio ad alte prestazioni connotate dall'uso del “nitruro di boro” non avrebbe presentato le caratteristiche richieste dal
Manuale Frascati e dalle circolari del MI per essere considerate un apprezzabile elemento di novità per il mercato e la cui realizzazione non derivi dalla mera utilizzazione di conoscenza e tecnologie già disponibili. In particolare il primo Giudice riteneva che, trattandosi nel caso di specie di valutazioni specialistiche opportunamente documentate tramite relazione tecnica, sarebbe stato necessario richiedere un parere al competente Ministero (al di là della facoltatività dell'opzione ex art.8 comma 2 del
D.M. 27.5.2015).
L'appellante ha ribadito in sostanza la titolarità dell'Agenzia delle Entrate del potere di verificare la spettanza del credito d'imposta e la sussistenza o meno delle condizioni richieste dalla normativa agevolativa, senza essere obbligata a richiedere un parere tecnico al Ministero dello Sviluppo economico, che rappresenta una mera facoltà in ordine alle valutazioni di carattere tecnico.
La società appellata si è costituita in giudizio depositando proprie controdeduzioni, contestando tutto quanto ex adverso eccepito e chiedendo la conferma dell'impugnata sentenza.
All'odierna trattazione in pubblica udienza le parti hanno rispettivamente concluso come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello non risulta meritevole di accoglimento.
Come questa Corte ha già proceduto trattando analoghi procedimenti, si ritiene opportuno un preventivo richiamo - con riferimento al periodo di imposta di cui si tratta- alla normativa in vigore per il credito d'imposta ricerca e sviluppo, rappresentata dall'articolo 3 del D.L. 145 del 23.12.2013, convertito nella legge n. 9 del 21.02.2014 e successivamente modificato dall'art. 1 della legge n. 190 del 23.12.2014 in vigore dall'1.1.2015 al 31.12.2016.
Il menzionato art. 3 al comma 14 prevedeva l'emanazione di una normativa regolamentare, per l'applicazione pratica del credito d'imposta, che venne emanato dal Ministero dell'Economia e delle
Finanze in data 27 maggio 2015. La richiamata normativa applicabile si completa con la circolare n. 5 del
16/03/2016 emanata dalla Agenzia delle Entrate per una agevole ed uniforme applicazione della nuova normativa riguardante le agevolazioni per il credito d'imposta di attività di ricerca e sviluppo.
Va detto che il D.M. 27.05.2015 circoscrive il perimetro delle attività ammissibili a fruire del beneficio del credito d'imposta, e che in particolare alla lettera b) dell'art. 2 del D.M. si precisa che sono ammissibili le attività di: "ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un miglioramento dei prodotti processi o servizi esistenti ovvero la creazione di componenti di sistemi complessi necessari per la ricerca industriale ad esclusione dei prototipi di cui alla lettera c)". Dal tenore letterale delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti ratione-temporis nonché dalle disposizioni contenute nel decreto ministeriale citato, appare evidente come anche l'attività di R&S rivolta ad ottenere "un miglioramento di prodotti, processi o servizi esistenti" rientri fra le attività di ricerca e sviluppo ammissibili al beneficio della speciale norma tributaria.
In detto perimetro legislativo l'Agenzia delle Entrate ha le prerogative di svolgere i controlli sulla spettanza dell'agevolazione e di adottare tutti i provvedimenti ritenuti legittimi nell'interesse erariale, trattandosi di una valutazione che investe l'analisi nel merito dell'investimento.
Non vi è dubbio riguardo alla piena autonomia accertativa quanto alle verifiche ed ai controlli necessari da parte dell'Agenzia delle Entrate, che può a propria discrezione avvalersi anche di altre strutture della pubblica amministrazione utili e competenti per la motivazione dell'atto di accertamento;
trattasi di facoltà
e non di obbligo, sicchè nell'ambito della piena autonomia della formazione dell'atto impositivo l'Agenzia delle Entrate ha, nel caso di specie, correttamente operato.
E tuttavia ritiene la Corte che la motivazione dell'atto di recupero di cui si tratta non risulti sufficientemente adeguata, fondandosi la valutazione di non spettanza dell'agevolazione per il riconoscimento del credito d'imposta per la ricerca e lo sviluppo principalmente su indagini di mercato non del tutto affidabili, prescindendo da un parere tecnico del MI ( ancorchè come si è detto facoltativo), e concludendo infine immotivatamente - in difetto quindi delle specifiche competenze tecnico-professionali indispensabili per analizzare il progetto sviluppato- che quello realizzato dalla C.E.R.I.T. non costituiva progetto innovativo perchè carente dei caratteri di “novità ed esclusività”. Ma l'inadeguatezza della motivazione dell'atto di recupero dell'Ufficio emerge soprattutto dal confronto con le conclusioni delle consulenze tecniche prodotte dalla Difesa della contribuente, che sono ritenute dalla Corte significative per comprendere le caratteristiche del progetto e tutti gli elementi innovativi ed i risultati conseguiti dai progetti di ricerca, coerentemente con le tesi svolte e ribadite in questo grado di giudizio da parte appellata. In conclusione, assorbita ogni altra istanza, l'appello deve essere rigettato e confermato l'annullamento dell'atto di recupero.
Attesa la natura della controversia, si ravvisano giustificati motivi per compensare le spese di lite anche in questa fase del giudizio.
P.Q.M.
rigetta l'appello e conferma l'impugnata sentenza;
spese del grado compensate.
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del VENETO Sezione 5, riunita in udienza il 03/11/2025 alle ore 14:30 con la seguente composizione collegiale:
NAPOLITANO LUISA, Presidente e Relatore
MERCURIO FRANCESCO, Giudice
MARCOLEONI GIORGIO, Giudice
in data 03/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 144/2024 depositato il 07/02/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Vicenza - Piazza Pontelandolfo N. 25 36100 Vicenza VI
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - S.r.l. - P.Iva_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 221/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado VICENZA sez. 3
e pubblicata il 14/07/2023
Atti impositivi:
- PROVVEDIMENTO IRROGAZIONE SANZIONI n. T65IRTN00018-2022 REC.CREDITO.IMP 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 359/2025 depositato il
04/11/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: la rappresentante dell'ufficio si riporta a quanto in atti insistendo per l'accoglimento dell'appello con la riforma della sentenza . si oppone al deposito odierno del dr. magliarisi
Resistente/Appellato: il difensore della società si riporta a quanto in atti dedotto e chiede la conferma della sentenza impugnata
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso presentato nei termini di legge l'Agenzia delle Entrate-Direzione provinciale di Vicenza ha proposto appello avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Vicenza
n.221/3/23 del 10.5.2023 che aveva parzialmente accolto il ricorso proposto dalla società Resistente_1 srl avverso l'avviso di accertamento per sanzioni riguardanti il disconoscimento per l'anno 2015 delle agevolazioni riferite ad attività di ricerca e sviluppo.
La Commissione Tributaria Provinciale di Vicenza, esaminate le censure avanzate della ricorrente, le accoglieva, compensando le spese di giudizio.
Veniva respinta la decisione dell'Ufficio di ritenere che l'attività di ricerca e sviluppo descritta nell'allegata perizia tecnica riguardante il miglioramento della produttività di alcuni strumenti da taglio ad alte prestazioni connotate dall'uso del “nitruro di boro” non avrebbe presentato le caratteristiche richieste dal
Manuale Frascati e dalle circolari del MI per essere considerate un apprezzabile elemento di novità per il mercato e la cui realizzazione non derivi dalla mera utilizzazione di conoscenza e tecnologie già disponibili. In particolare il primo Giudice riteneva che, trattandosi nel caso di specie di valutazioni specialistiche opportunamente documentate tramite relazione tecnica, sarebbe stato necessario richiedere un parere al competente Ministero (al di là della facoltatività dell'opzione ex art.8 comma 2 del
D.M. 27.5.2015).
L'appellante ha ribadito in sostanza la titolarità dell'Agenzia delle Entrate del potere di verificare la spettanza del credito d'imposta e la sussistenza o meno delle condizioni richieste dalla normativa agevolativa, senza essere obbligata a richiedere un parere tecnico al Ministero dello Sviluppo economico, che rappresenta una mera facoltà in ordine alle valutazioni di carattere tecnico.
La società appellata si è costituita in giudizio depositando proprie controdeduzioni, contestando tutto quanto ex adverso eccepito e chiedendo la conferma dell'impugnata sentenza.
All'odierna trattazione in pubblica udienza le parti hanno rispettivamente concluso come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello non risulta meritevole di accoglimento.
Come questa Corte ha già proceduto trattando analoghi procedimenti, si ritiene opportuno un preventivo richiamo - con riferimento al periodo di imposta di cui si tratta- alla normativa in vigore per il credito d'imposta ricerca e sviluppo, rappresentata dall'articolo 3 del D.L. 145 del 23.12.2013, convertito nella legge n. 9 del 21.02.2014 e successivamente modificato dall'art. 1 della legge n. 190 del 23.12.2014 in vigore dall'1.1.2015 al 31.12.2016.
Il menzionato art. 3 al comma 14 prevedeva l'emanazione di una normativa regolamentare, per l'applicazione pratica del credito d'imposta, che venne emanato dal Ministero dell'Economia e delle
Finanze in data 27 maggio 2015. La richiamata normativa applicabile si completa con la circolare n. 5 del
16/03/2016 emanata dalla Agenzia delle Entrate per una agevole ed uniforme applicazione della nuova normativa riguardante le agevolazioni per il credito d'imposta di attività di ricerca e sviluppo.
Va detto che il D.M. 27.05.2015 circoscrive il perimetro delle attività ammissibili a fruire del beneficio del credito d'imposta, e che in particolare alla lettera b) dell'art. 2 del D.M. si precisa che sono ammissibili le attività di: "ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un miglioramento dei prodotti processi o servizi esistenti ovvero la creazione di componenti di sistemi complessi necessari per la ricerca industriale ad esclusione dei prototipi di cui alla lettera c)". Dal tenore letterale delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti ratione-temporis nonché dalle disposizioni contenute nel decreto ministeriale citato, appare evidente come anche l'attività di R&S rivolta ad ottenere "un miglioramento di prodotti, processi o servizi esistenti" rientri fra le attività di ricerca e sviluppo ammissibili al beneficio della speciale norma tributaria.
In detto perimetro legislativo l'Agenzia delle Entrate ha le prerogative di svolgere i controlli sulla spettanza dell'agevolazione e di adottare tutti i provvedimenti ritenuti legittimi nell'interesse erariale, trattandosi di una valutazione che investe l'analisi nel merito dell'investimento.
Non vi è dubbio riguardo alla piena autonomia accertativa quanto alle verifiche ed ai controlli necessari da parte dell'Agenzia delle Entrate, che può a propria discrezione avvalersi anche di altre strutture della pubblica amministrazione utili e competenti per la motivazione dell'atto di accertamento;
trattasi di facoltà
e non di obbligo, sicchè nell'ambito della piena autonomia della formazione dell'atto impositivo l'Agenzia delle Entrate ha, nel caso di specie, correttamente operato.
E tuttavia ritiene la Corte che la motivazione dell'atto di recupero di cui si tratta non risulti sufficientemente adeguata, fondandosi la valutazione di non spettanza dell'agevolazione per il riconoscimento del credito d'imposta per la ricerca e lo sviluppo principalmente su indagini di mercato non del tutto affidabili, prescindendo da un parere tecnico del MI ( ancorchè come si è detto facoltativo), e concludendo infine immotivatamente - in difetto quindi delle specifiche competenze tecnico-professionali indispensabili per analizzare il progetto sviluppato- che quello realizzato dalla C.E.R.I.T. non costituiva progetto innovativo perchè carente dei caratteri di “novità ed esclusività”. Ma l'inadeguatezza della motivazione dell'atto di recupero dell'Ufficio emerge soprattutto dal confronto con le conclusioni delle consulenze tecniche prodotte dalla Difesa della contribuente, che sono ritenute dalla Corte significative per comprendere le caratteristiche del progetto e tutti gli elementi innovativi ed i risultati conseguiti dai progetti di ricerca, coerentemente con le tesi svolte e ribadite in questo grado di giudizio da parte appellata. In conclusione, assorbita ogni altra istanza, l'appello deve essere rigettato e confermato l'annullamento dell'atto di recupero.
Attesa la natura della controversia, si ravvisano giustificati motivi per compensare le spese di lite anche in questa fase del giudizio.
P.Q.M.
rigetta l'appello e conferma l'impugnata sentenza;
spese del grado compensate.