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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sciacca, sentenza 18/12/2025, n. 389 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sciacca |
| Numero : | 389 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
PROC. N. 238/2025 R.G.
Tribunale Ordinario di Sciacca
VERBALE DI UDIENZA DEL 18/12/2025
All'udienza del 18/12/2025, nella sede del suddetto Tribunale avanti al Giudice Dott. Filippo
Barba, designato con decreto del Presidente per l'istruzione della causa civile portante il n°
238/2025 R.G. promossa da:
, NATA A ERICE (TP), IL 16/09/1980, C.F.: Controparte_1 C.F._1
, NATA A ERICE (TP), IL 13/03/1983, C.F.: CP_2 C.F._2
Rappresentate e difese: dagli Avv.ti SANTANGELO CATERINA e GERARDI SIMONE
PARTE RICORRENTE
CONTRO
, NATA A POLONIA, IL 12/05/1960, C.F.: Controparte_3
C.F._3
Rappresentato e difeso: dall'Avv. AUGELLO ANTONINO
PARTE RESISTENTE avente ad oggetto: Risoluzione del contratto di locazione per inadempimento uso abitativo
All'odierna udienza sono presenti:
l'Avv. SANTANGELO CATERINA, anche in sostituzione dell'Avv. GERARDI SIMONE, per parte ricorrente + 1; Controparte_1
l'Avv. AUGELLO ANTONINO, per parte resistente . Controparte_3
L'Avv. SANTANGELO CATERINA conclude riportandosi alle conclusioni spiegate in seno all'atto introduttivo del presente giudizio e successiva memoria integrativa;
discute la causa riportandosi a tutti i propri scritti difensivi nonché alle note conclusive depositate nei termini assegnati e chiede che la causa venga decisa. In particolare evidenzia che lo sfratto per morosità è conseguenza della diffida ex art. 1454 cod. civ. inviata preventivamente alla notifica dello sfratto medesimo anch'esso sotteso alle prescrizioni normative di cui all'art. 1587 cod. civ. ed alla pattuizione di cui all'art. 10 del contratto di locazione. Solo in via subordinata era stato notificato lo sfratto per la dedotta morosità. Morosità che continua a persistere stante che la conduttrice non ha versato i canoni di locazione per le mensilità di novembre e dicembre 2025. Evidenzia ancora che all'esito del disposto mutamento del rito, in merito, è stata avanzata domanda di risoluzione contrattuale per inadempimento ex art. 1453 cod. civ.. Le intimanti hanno provato gli inadempimenti della conduttrice, mentre la stessa ha contestato labialmente senza nulla prova in contrario. Fa presente che vi è una sola fattura per l'acquisto di due elettropompe di cui la prima è andata bruciata e sostituita l'indomani con altra funzionante. Le stesse, ancora, hanno fornito un criterio di riparto come emerge dalla prodotta CTP e si rimettono al giudice in ordine alla più ampia valutazione di determinazione dei criteri di riparto.
L'Avv. AUGELLO ANTONINO conclude riportandosi alle conclusioni spiegate in seno alla propria memoria di costituzione e risposta e successiva memoria integrativa;
discute la causa riportandosi a tutti i propri scritti difensivi nonché alle note conclusive depositate nei termini assegnati e chiede che la causa venga decisa.
IL G.O.T.
Si ritira in camera di consiglio per decidere la causa come da seguente sentenza con contestuale motivazione, il cui dispositivo viene letto a fine udienza.
Sciacca 18/12/2025
Il Giudice
Dott. Filippo Barba
Il presente provvedimento è stato redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice/Dott FILIPPO BARBA, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
IL G.O.T.
Rientrato dalla camera di consiglio che precede, ha emesso la seguente sentenza con contestuale motivazione.
238/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SCIACCA
Sezione Civile
IL G.O.T. DEL TRIBUNALE CIVILE DI SCIACCA, DOTT. Filippo Barba, IN DATA DEL
18/12/2025, HA EMESSO LA PRESENTE
SENTENZA CON CONTESTUALE MOTIVAZIONE NEL PROCEDIMENTO PORTANTE IL N° 238/2025 DEL RUOLO GENERALE AFFARI
CIVILI E CONTENZIOSI VERTENTE TRA:
, NATA A ERICE (TP), IL 16/09/1980, C.F.: Controparte_1 C.F._1
, NATA A ERICE (TP), IL 13/03/1983, C.F.: CP_2 C.F._2
Rappresentate e difese: dagli Avv.ti SANTANGELO CATERINA e GERARDI SIMONE
PARTE RICORRENTE
CONTRO
, NATA A POLONIA, IL 12/05/1960, C.F.: Controparte_3
C.F._3
Rappresentato e difeso: dall'Avv. AUGELLO ANTONINO
PARTE RESISTENTE
§*§*§*§*§*§*§*§*§*§ avente ad oggetto: Risoluzione del contratto di locazione per inadempimento uso abitativo
Conclusioni di parte ricorrente:
COME DA ODIERNO VERBALE DI CAUSA
Conclusioni di parte resistente:
COME DA ODIERNO VERBALE DI CAUSA
IN FATTO
Con atto di intimazione di sfratto per morosità regolarmente notificato in data 20.02.2025,
e intimavano sfratto per morosità per plurimi Controparte_1 CP_2 inadempimenti e, pertanto, citavano la conduttrice innanzi Controparte_3 all'intestato Tribunale per ivi sentir accogliere le seguenti domande:
“- accertare e/o dichiarare – per le causali di cui nella narrativa del presente atto –
l'intervenuta risoluzione del contratto di locazione del 30 dicembre 2022 registrato all'Agenzia delle Entrate di Sciacca il 4 gennaio 2023, per grave inadempimento della conduttrice convenuta ex artt. 1454 e 1456 c.c.;
- convalidare ai sensi dell'art. 663 c.p.c. lo sfratto per morosità per i plurimi inadempimenti
e le molestie arrecate alle proprietarie, agli inquilini dello stabile – anche minori – ed al vicinato ai sensi dell'art. 1587 cod. civ., a carico della IG.ra , Controparte_3 nonché per il mancato pagamento delle spese comuni e degli oneri accessori relativi all'ordinaria amministrazione dell'immobile ed alle utenze e dunque per inadempimento alle previsioni contrattuale di cui agli articoli 6, 7 e 10 del Contratto di locazione del 30 dicembre
2022 registrato all'Agenzia delle Entrate di Sciacca il 4 gennaio 2023, con ogni conseguente necessario e/o opportuno provvedimento di legge;
e per l'effetto - condannare la convenuta IG.ra Parte_1
➢ al rilascio dell'immobile sito in Santa Margherita di Belìce, via Dott. Se. G. Traina n.
[...]
53, iscritto al NCEU del Comune di Santa Margherita di Belìce al foglio 28 part. 2249 sub 4, piano terra – lato ovest;
➢ al pagamento del danno patrimoniale quantificato in complessivi € 1.607,62, di cui €
72,42 per spese (€ 26,00 per Racc.te A/R, € 16,00 per marca da bollo + 30.42 per notifica U.G. della racc. A.R. diffida 26.6.2023); € 500,00 per ratei dei mesi agosto e settembre 2023; € 118,49 per il mancato pagamento delle spese di luce condominiale;
€ 144,17 per il mancato pagamento delle utenze Luce e Gas;
€ 85,00 per spese di imbiancatura ingresso, vano scala e riparazione portoncino;
€ 290,00 quale tassa sui rifiuti relativa agli anni 2023 e 2024; € 250,00 quale quota dei consumi dell'acqua (canone idrico 2023) effettuati per l'anno 2023; nonché € 147,54 quale costo dovuto per l'acquisto di una ulteriore elettropompa a seguito della manomissione dell'elettropompa dell'acqua n. 240015 (cfr. fatt. sub all.n.20.a – escluso dalle spese comuni a carico degli inquilini) e con espressa riserva di quantificazione degli ulteriori danni patiti;
nonché
➢ al pagamento del danno non patrimoniale morale per € 2.000,00 o, comunque, da quantificarsi nella diversa somma che l'Ill.mo Giudicante vorrà liquidare equitativamente;
➢ ciò oltre interessi al tasso di legge, da calcolarsi dalle singole scadenze fino al soddisfo, nonché oltre le ulteriori maturante spese comuni ed oneri accessori relativi all'ordinaria amministrazione dell'immobile che saranno dovute per il periodo intercorrente tra gennaio 2025 e la data di effettivo rilascio dell'immobile, oltre interessi al tasso legale;
- in caso di opposizione da parte dell'intimata – non fondata su prova scritta – ordinare il rilascio dell'immobile ex art. 665 c.p.c.;
➢ sempre in caso di opposizione da parte dell'intimata – previo mutamento del rito ex artt. 667 e 426 c.p.c. – dichiarare risolto il Contratto di locazione per inadempimento della conduttrice ex art. 1454 cod. civ. e comunque ex art. 1456 cod. civ. e, in ogni caso, condannare la convenuta al rilascio dell'immobile per le causali in narrativa del presente atto e comunque ai sensi di legge ed al pagamento del danno patrimoniale quantificato in complessivi € 1.607,62, di cui € 72,42 per spese (€ 26,00 per Racc.te
A/R, € 16,00 per marca da bollo + 30.42 per notifica della racc. A.R. diffida Pt_2
26.6.2023); € 500,00 per ratei dei mesi agosto e settembre 2023; € 118,49 per il mancato pagamento delle spese di luce condominiale;
€ 144,17 per il mancato pagamento delle utenze Luce e Gas;
€ 85,00 per spese di imbiancatura ingresso, vano scala e riparazione portoncino;
€ 290,00 quale tassa sui rifiuti relativa agli anni
2023 e 2024; € 250,00 quale quota dei consumi dell'acqua (canone idrico 2023) effettuati per l'anno 2023; nonché € 147,54 quale costo dovuto per l'acquisto di una ulteriore elettropompa a seguito della manomissione dell'elettropompa dell'acqua n.
240015 (cfr. fatt. sub all.n.20.a – escluso dalle spese comuni a carico degli inquilini)
e con espressa riserva di quantificazione degli ulteriori danni patiti;
nonché del danno non patrimoniale morale per € 2.000,00 o, comunque, da quantificarsi nella diversa somma che l'Ill.mo Giudicante vorrà liquidare equitativamente, e ciò oltre interessi al tasso di legge, da calcolarsi dalle singole scadenze fino al soddisfo, nonché oltre le ulteriori maturante spese comuni ed oneri accessori relativi all'ordinaria amministrazione dell'immobile che saranno dovute per il periodo intercorrente tra gennaio 2025 e la data di effettivo rilascio dell'immobile, oltre interessi al tasso legale;
In ogni caso:
- condannare la convenuta IG.ra al pagamento dei Controparte_3 maturandi ratei saranno dovuti per il periodo intercorrente tra marzo 2025 e la data di effettivo rilascio dell'immobile e delle ulteriori maturande spese comuni ed oneri accessori relativi all'ordinaria amministrazione dell'immobile che saranno dovuti per il periodo intercorrente tra gennaio 2025 e la data di effettivo rilascio dell'immobile;
- condannare la IG.ra alla rifusione di spese, diritti e Controparte_3 compensi professionali del presente giudizio”.
Al fine dell'accoglimento delle domande tutte spiegate, le locatrici, intimanti lo sfratto per morosità, rappresentavano di essere proprietarie dell'immobile sito in Santa Margherita di
Belice, via Dott. Sen. G. Traina n° 53, identificato al NCEU al Foglio 28, p.lla 2249 sub 4 graffata alla p.lla 2249 sub 5, e di averlo concesso in locazione alla intimata conduttrice, con contratto di locazione del 30.12.2022.
Che essa conduttrice, oltre ad aver tenuto ripetuti comportamenti abusivi, aggressivi e conflittuali nei confronti della proprietaria e degli altri inquilini dello stabile, aveva omesso il pagamento della quota parte dei consumi elettrice per l'illuminazione dell'ingresso e del vano scala per complessivi € 118,49; aveva omesso il pagamento dell'utenza elettrice per
€ 113,43; aveva omesso il pagamento dell'utenza del gas per € 30,74; aveva omessi il pagamento della TARI per € 145,00 per l'anno 2023 ed € 145,00 per l'anno 2024; aveva omesso di contribuire alle spese di imbiancatura dell'ingresso e del vano scala comuni ed al ripristino del portoncino di ingresso dello stabile per complessivi € 85,00; aveva omesso il pagamento dei canoni di locazione per i mesi di agosto e settembre 2023 per € 500,00.
Tali comportamenti e tali omissioni costituivano grave inadempimento contrattuale, giustificante la notifica dell'intimazione di sfratto per morosità e, conseguentemente, la convalida dell'intimato sfratto ovvero la declaratoria della risoluzione contrattuale per inadempimento imputabile alla conduttrice ex art. 1454 cod. civ., ovvero ex art. 1456 cod. civ.; il tutto in relazione alla perpetrata violazione del dovere di diligenza nell'uso della cosa ex art. 1587 cod. civ..
In data 19.03.2025, per l'udienza di comparizione fissata per il giorno 20.03.2025, si costituiva in giudizio la conduttrice la quale, a ministero del Controparte_3 proprio difensore, spiegava opposizione alla convalida dell'intimato sfratto per morosità, contestando ogni addebito di inadempimento contrattuale imputatole, sia in relazione al dedotto comportamento abusivo, aggressivo e conflittuale nei confronti della proprietaria e degli altri inquilini dello stabile, sia in relazione al mancato pagamento delle somme.
Su tale ultimo aspetto, eccepiva che le spese relative alla luce condominiale delle scale non sono state ripartite secondo il criterio previsto dall'art. 1123, comma 2, c.p.c. e che illegittima e non preventivamente concordata contrattualmente, pertanto, era la richiesta di pagamento di una quota paritaria per tutti gli inquilini. In ogni caso, le eventuali somme dovute non superavano il limite delle due mensilità del canone prescritto ai fini dello sfratto per morosità.
Contestava, ancora, la assoluta carenza di prova sulla pretesa monetaria inerente le ulteriori spese rivendicate e di cui ha dedotto la sussistenza della morosità.
Ha eccepito il proprio stato di morosità in relazione alle mensilità di agosto e settembre
2023, regolarmente corrisposte a mezzo bonifico del 09/08/2023 e del 08/09/2023.
Chiedeva, pertanto, accogliersi le seguenti conclusioni:
“- Rigettare l'intimazione di sfratto per morosità perché non vi è morosità, nonché rigettare tutte le domande formulate dalle attrici in quanto improponibili, inammissibili, ed, in ogni caso, infondate in fatto ed in diritto per i motivi di cui in narrativa;
- In ogni caso, condannare le attrici alla rifusione delle spese e dei compensi professionali del presente giudizio, oltre spese generali al 15%, e CPA come per legge”.
All'udienza del 20.03.2025, preso atto della spiegata opposizione e ritenuta la sussistenza di gravi motivi in contrario, veniva rigettata la richiesta di emissione dell'ordinanza di rilascio ex art. 665 c.p.c., nonché veniva disposto il mutamento del rito ai sensi e per gli effetti degli artt. 667 e 426 c.p.c., con assegnazione alle parti dei termini di cui agli art. 414, 416 e 418 c.p.c., assegnando termine per la mediazione obbligatoria ex D. Lgs. 28/2010.
Con il deposito della memoria integrativa ex art. 414 c.p.c., parte intimante modificava le originarie domande spiegate per il tramite dell'atto di intimazione di sfratto per morosità e, quindi, spiegava le seguenti conclusioni:
“- accertare e/o dichiarare – per le causali di cui nella narrativa del presente atto nonchè in atto di intimazione di sfratto per morosità ed inadempimento e contestuale atto di citazione per convalida – i plurimi inadempimenti e le molestie arrecate alle proprietarie, agli inquilini dello stabile - anche minori - ed al vicinato ai sensi dell'art. 1587 cod. civ., a carico della
IG.ra , nonché il mancato pagamento delle spese comuni e Controparte_3 degli oneri accessori relativi all'ordinaria amministrazione dell'immobile ed alle utenze e dunque l'inadempimento alle previsioni contrattuali di cui agli articoli 6, 7 e 10 del Contratto di locazione del 30 dicembre 2022 registrato all'Agenzia delle Entrate di Sciacca il 4 gennaio
2023, e per l'effetto
- accertare e/o dichiarare l'intervenuta risoluzione del contratto di locazione del 30 dicembre
2022 registrato all'Agenzia delle Entrate di Sciacca il 4 gennaio 2023, per grave inadempimento della conduttrice convenuta ex art. 1454 c.c. e, comunque, ex art. 1456 c.c.;
- per l'effetto condannare la convenuta IG.ra Parte_1
➢ all'immediato rilascio dell'immobile sito in Santa Margherita di Belìce, via Dott. Sen. G.
[...]
Traina n. 53, iscritto al NCEU del Comune di Santa Margherita di Belìce al foglio 28 part.
2249 sub 4-5, piano terra – lato ovest;
➢ al pagamento delle indennità da abusiva occupazione di importo pari ai canoni mensili a scadere sino alla data di effettivo rilascio dell'immobile;
➢ al pagamento del danno patrimoniale quantificato in complessivi € 1.069,97, di cui € 72,42 per spese (€ 26,00 per Racc.te A/R, € 16 per marca da bollo + 30.42 per notifica ella Pt_2 racc. A.R. diffida 26.6.2023); € 338,38 per il mancato pagamento delle spese di luce condominiale;
€ 144,17 per il mancato pagamento delle utenze Luce e Gas;
€ 85,00 per spese di imbiancatura ingresso, vano scala e riparazione portoncino;
€ 250,00 quale quota dei consumi dell'acqua (canone idrico 2023) effettuati per l'anno 2023 o comunque dovuti in quella misura che verrà accertata in corso di giudizio, a cui dovranno sommarsi le quote di spettanza dei canoni idrici degli anni 2024 (disponibile da agosto 2025) e 2025 (che sarà disponibile da agosto 2026); nonché € 180,00 (€ 147,54 più IVA) quale costo dovuto per
l'acquisto di una ulteriore elettropompa a seguito della manomissione dell'elettropompa dell'acqua n. 240015 (cfr. fattura sub all.n.20.a – escluso dalle spese comuni a carico degli inquilini) e con espressa riserva di quantificazione degli ulteriori danni patiti;
➢ alla riduzione in pristino dell'immobile, locato in buono stato, come da articolo 10 del contratto di locazione del 30 dicembre 2022 registrato all'Agenzia delle Entrate di Sciacca il
4 gennaio 2023;
➢ al risarcimento di tutti i danni, occorsi e occorrendi, all'immobile occupato dalla convenuta
IG.ra e di proprietà delle attrici, da quantificarsi Controparte_3 successivamente alla riconsegna dell'immobile occupato dalla convenuta;
➢ al pagamento, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale morale subito dalle attrici, per € 2.000,00 o, comunque, da quantificarsi nella diversa somma che l'Ill.mo
Giudicante vorrà liquidare equitativamente;
➢ ciò oltre interessi al tasso di legge, da calcolarsi dalle date delle singole scadenze fino al soddisfo, nonché oltre alle ulteriori maturande spese comuni ed oneri accessori relativi all'ordinaria amministrazione dell'immobile che saranno dovute fino alla data di effettivo rilascio dell'immobile, oltre interessi al tasso legale;
In via subordinata:
- per il denegato e non creduto caso di mancato accoglimento della domanda di declaratoria dell'intervenuta risoluzione del contratto di locazione, risolvere giudizialmente ex art. 1453
c.c. il contratto di locazione del 30 dicembre 2022 registrato all'Agenzia delle Entrate di
Sciacca il 4 gennaio 2023, per grave inadempimento della conduttrice IG.ra Controparte_3
per le ragioni in fatto e in diritto esposte in atti;
[...]
- per l'effetto condannare la convenuta IG.ra Parte_1
➢ all'immediato rilascio dell'immobile sito in Santa Margherita di Belìce, via Dott. Sen. G.
[...]
Traina n. 53, iscritto al NCEU del Comune di Santa Margherita di Belìce al foglio 28 part.
2249 sub 4-5, piano terra – lato ovest;
➢ al pagamento dei canoni a scadere e delle indennità da abusiva occupazione di importo pari ai canoni mensili a scadere sino alla data di effettivo rilascio dell'immobile;
➢ al pagamento del danno patrimoniale quantificato in complessivi € 1.069,97, di cui € 72,42 per spese (€ 26,00 per Racc.te A/R, € 16 per marca da bollo + 30.42 per notifica ella Pt_2 racc. A.R. diffida 26.6.2023); € 338,38 per il mancato pagamento delle spese di luce condominiale;
€ 144,17 per il mancato pagamento delle utenze Luce e Gas;
€ 85,00 per spese di imbiancatura ingresso, vano scala e riparazione portoncino;
€ 250,00 quale quota dei consumi dell'acqua (canone idrico 2023) effettuati per l'anno 2023 o comunque dovuti in quella misura che verrà accertata in corso di giudizio, a cui dovranno sommarsi le quote di spettanza dei canoni idrici degli anni 2024 (disponibile da agosto 2025) e 2025 (che sarà disponibile da agosto 2026); nonché € 180,00 (€ 147,54 più IVA) quale costo dovuto per
l'acquisto di una ulteriore elettropompa a seguito della manomissione dell'elettropompa dell'acqua n. 240015 (cfr. fattura sub all.n.20.a – escluso dalle spese comuni a carico degli inquilini) e con espressa riserva di quantificazione degli ulteriori danni patiti;
➢ alla riduzione in pristino dell'immobile, locato in buono stato, come da articolo 10 del contratto di locazione del 30 dicembre 2022 registrato all'Agenzia delle Entrate di Sciacca il
4 gennaio 2023;
➢ al risarcimento di tutti i danni, occorsi e occorrendi, all'immobile occupato dalla convenuta
IG.ra e di proprietà delle attrici, da quantificarsi Controparte_3 successivamente alla riconsegna dell'immobile occupato dalla convenuta;
➢ al pagamento, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale morale subito dalle attrici, per € 2.000,00 o, comunque, da quantificarsi nella diversa somma che l'Ill.mo
Giudicante vorrà liquidare equitativamente;
➢ ciò oltre interessi al tasso di legge, da calcolarsi dalle date delle singole scadenze fino al soddisfo, nonché oltre alle ulteriori maturande spese comuni ed oneri accessori relativi all'ordinaria amministrazione dell'immobile che saranno dovute fino alla data di effettivo rilascio dell'immobile, oltre interessi al tasso legale;
In ogni caso:
- condannare la IG.ra alla rifusione di spese, diritti e compensi Controparte_3 professionali del presente giudizio anche in considerazione del fatto che la procedura di mediazione obbligatoria regolarmente esperita dalle attrici si è chiusa con verbale negativo per mancata ed ingiustificata partecipazione della parte conduttrice (cfr. all.n.24). Con ogni più opportuna conseguenza di legge, ai sensi dell'art. 12-bis del D.Lgs. n. 28 del 4 marzo
2010, di cui si chiede piena applicazione nel caso di specie”.
Preso atto dell'esito negativo della mediazione obbligatorio, e stante la natura documentale del presente giudizio, venivano rigettate le richieste istruttorie avanzate dalle parti, e veniva disposto il rinvio per la discussione e decisione all'odierna udienza, ove veniva deciso per il tramite della presente sentenza con contestuale motivazione, il cui dispositivo veniva letto a fine udienza.
MOTIVI
Le domande di parte attrice/intimante e per quanto Controparte_1 CP_2 infra motivato, sono in parte infondate ed in parte rimaste prive di sostegno probatorio e, pertanto, vanno tutte integralmente rigettate.
Premesso che, per insegnamento della Suprema Corte di Cassazione, all'esito della chiusura della fase cautelare speciale, conseguente alla spiegata opposizione alla convalida di sfratto, le parti possono, con le rispettive memorie integrative, avanzare nuove domande, purché connesse alla vicenda sostanziale dedotta con l'atto introduttivo del procedimento sommario (tra le tante, cfr. Cass. n° 5955/2023), nello specifico caso è d'obbligo evidenziare e stigmatizzare come l'atto giudiziario introduttivo del presente procedimento sia costituito dall'atto di citazione per intimazione di sfratto per morosità ex art. 657 c.p.c..
Nello stesso atto introduttivo, oltre ai denunciati inadempimenti contrattuali, parte locatrice intimante afferma, senza alcuna esitazione, che la conduttrice sarebbe stata morosa per il mancato pagamento dei canoni di locazione arretrati, dovuti per il bimestre agosto/settembre 2023, del quale, però, sin dal momento della spiegata opposizione, è stata fornita indiscutibile prova del pagamento da parte dell'inquilina.
Orbene, posto che nello specifico caso si è in presenza di un contratto di locazione ad uso abitativo nel quale deve obbligatoriamente trovare ingresso la norma di cui all'art. 5 L.
392/1978, consegue ex lege la gravità dell'inadempimento (art. 1455 c.c.) contrattuale giacché siano decorsi venti giorni dalla scadenza prevista per il pagamento dei canoni di locazione. Disposizione che, differentemente dai contratti di locazione ad uso diverso da quello abitativo, non permette affatto al decidente alcun esame specifico in ordine alla sussistenza del requisito della gravità dell'inadempimento ai fini della declaratoria della risoluzione contrattuale, essendo tale requisito disciplinato normativamente dalla surrichiamata inderogabile disposizione legislativa.
Preso atto di tale disposizione normativa, come dianzi detto, nessun inadempimento contrattuale in tale senso si ritiene essere sussistente nel caso in esame ove sussiste la documentale prova del tempestivo pagamento dei canoni dedotti in mora dalle locatrici.
Nemmeno può trovare applicazione tale norma, nel caso in cui va a disciplinare il mancato pagamento degli accessori per un importo pari almeno a due mensilità di canone di locazione, poiché gli importi rivendicati non rientrano né possono imputarsi ad oneri accessori (cfr. € 72,42 per spese;
85,00 per imbiancatura del vano ingresso;
€ 147,54 per elettropompa) ovvero non v'è prova sull'effettiva entità, imputabilità e debenza delle somme da parte della stessa conduttrice (vedasi luce condominiale, luce/gas, tassa rifiuti, i cui importi e quote di imputabilità sono stati contestati dalla stessa conduttrice e nessuna prova sui criteri applicati per la corretta divisione tra tutti gli inquilini è stata fornita, in ossequio all'onere sulla stessa gravante, da parte locatrice).
Parte locatrice che, appunto, non ha fornito nemmeno la prova sull'addebito di responsabilità personale in capo alla conduttrice del presunto danneggiamento della elettropompa il cui video prodotto, a prescindere dalla messa a disposizione dello strumento usato per la sua realizzazione, non dimostra altro se non la sua sostituzione.
Il motivo su cui effettivamente si fonda l'introduzione del presente giudizio è costituito dal presunto inadempimento contrattuale per le paventate molestie arrecate agli altri inquilini e/o vicini di casa.
Dall'allegazione fatta dalle stesse conduttrici, emerge un verosimile carattere particolare nella conduttrice, ma che non conferma la sussistenza di molestie, siccome da sempre e solamente narrate dagli altri inquilini.
Anche a voler considerare riferibili alla conduttrice le preghiere e/o imprecazioni ad alta voce
(di cui però nulla può dirsi in ordine alla idoneità delle pareti dei vani appartamenti di isolare la trasmissione dei vari rumori) le stesse, tanto perché circoscritti a pochi eventi quanto perché non riferibili ad alcuna persona specifica (proprietario, inquilino), non possono assurgere a parametro di riferimento idoneo a giustificare la violazione del sinallagma contrattuale di gravità tale, ex art. 1455 cod. civ., per addivenire alla risoluzione contrattuale per fatto ed inadempimento imputabile alla medesima parte conduttrice.
Anche la denunciata diffida ad adempiere ex art. 1454 cod. civ., pertanto, non ha motivo di essere accolta atteso che non sussiste e non sussisteva uno specifico fatto costituente inadempimento contrattuale da parte della conduttrice diffidata.
In conseguenza di quanto sopra succintamente motivato, le domande tutte spiegate dalla locatrici devono essere rigettate.
Alla soccombenza segue anche la soccombenza alle spese di lite che si liquidano in complessivi € 1.591,00, di cui € 530,00 per la fase di studio, € 494,00 per la fase introduttiva,
€ 142,00 per la fase istruttoria, ed € 425,00 per la fase decisionale, oltre rimborso spese generali 15%, IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
il G.O.T. del Tribunale di Sciacca, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa,
- rigetta le domande tutte spiegate dalle intimanti/locatrici;
- Condanna, in solido tra loro, le intimanti/locatrici alla refusione delle spese di lite, in favore della conduttrice/intimata, che si liquidano in € 1.591,00, di cui € 530,00 per la fase di studio,
€ 494,00 per la fase introduttiva, € 142,00 per la fase istruttoria, ed € 425,00 per la fase decisionale, oltre rimborso spese generali 15%, IVA e CPA come per legge.
Sciacca, 18/12/2025
Il Giudice Dott. Filippo Barba
Il presente provvedimento è stato redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice/Dott FILIPPO BARBA, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
Tribunale Ordinario di Sciacca
VERBALE DI UDIENZA DEL 18/12/2025
All'udienza del 18/12/2025, nella sede del suddetto Tribunale avanti al Giudice Dott. Filippo
Barba, designato con decreto del Presidente per l'istruzione della causa civile portante il n°
238/2025 R.G. promossa da:
, NATA A ERICE (TP), IL 16/09/1980, C.F.: Controparte_1 C.F._1
, NATA A ERICE (TP), IL 13/03/1983, C.F.: CP_2 C.F._2
Rappresentate e difese: dagli Avv.ti SANTANGELO CATERINA e GERARDI SIMONE
PARTE RICORRENTE
CONTRO
, NATA A POLONIA, IL 12/05/1960, C.F.: Controparte_3
C.F._3
Rappresentato e difeso: dall'Avv. AUGELLO ANTONINO
PARTE RESISTENTE avente ad oggetto: Risoluzione del contratto di locazione per inadempimento uso abitativo
All'odierna udienza sono presenti:
l'Avv. SANTANGELO CATERINA, anche in sostituzione dell'Avv. GERARDI SIMONE, per parte ricorrente + 1; Controparte_1
l'Avv. AUGELLO ANTONINO, per parte resistente . Controparte_3
L'Avv. SANTANGELO CATERINA conclude riportandosi alle conclusioni spiegate in seno all'atto introduttivo del presente giudizio e successiva memoria integrativa;
discute la causa riportandosi a tutti i propri scritti difensivi nonché alle note conclusive depositate nei termini assegnati e chiede che la causa venga decisa. In particolare evidenzia che lo sfratto per morosità è conseguenza della diffida ex art. 1454 cod. civ. inviata preventivamente alla notifica dello sfratto medesimo anch'esso sotteso alle prescrizioni normative di cui all'art. 1587 cod. civ. ed alla pattuizione di cui all'art. 10 del contratto di locazione. Solo in via subordinata era stato notificato lo sfratto per la dedotta morosità. Morosità che continua a persistere stante che la conduttrice non ha versato i canoni di locazione per le mensilità di novembre e dicembre 2025. Evidenzia ancora che all'esito del disposto mutamento del rito, in merito, è stata avanzata domanda di risoluzione contrattuale per inadempimento ex art. 1453 cod. civ.. Le intimanti hanno provato gli inadempimenti della conduttrice, mentre la stessa ha contestato labialmente senza nulla prova in contrario. Fa presente che vi è una sola fattura per l'acquisto di due elettropompe di cui la prima è andata bruciata e sostituita l'indomani con altra funzionante. Le stesse, ancora, hanno fornito un criterio di riparto come emerge dalla prodotta CTP e si rimettono al giudice in ordine alla più ampia valutazione di determinazione dei criteri di riparto.
L'Avv. AUGELLO ANTONINO conclude riportandosi alle conclusioni spiegate in seno alla propria memoria di costituzione e risposta e successiva memoria integrativa;
discute la causa riportandosi a tutti i propri scritti difensivi nonché alle note conclusive depositate nei termini assegnati e chiede che la causa venga decisa.
IL G.O.T.
Si ritira in camera di consiglio per decidere la causa come da seguente sentenza con contestuale motivazione, il cui dispositivo viene letto a fine udienza.
Sciacca 18/12/2025
Il Giudice
Dott. Filippo Barba
Il presente provvedimento è stato redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice/Dott FILIPPO BARBA, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
IL G.O.T.
Rientrato dalla camera di consiglio che precede, ha emesso la seguente sentenza con contestuale motivazione.
238/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SCIACCA
Sezione Civile
IL G.O.T. DEL TRIBUNALE CIVILE DI SCIACCA, DOTT. Filippo Barba, IN DATA DEL
18/12/2025, HA EMESSO LA PRESENTE
SENTENZA CON CONTESTUALE MOTIVAZIONE NEL PROCEDIMENTO PORTANTE IL N° 238/2025 DEL RUOLO GENERALE AFFARI
CIVILI E CONTENZIOSI VERTENTE TRA:
, NATA A ERICE (TP), IL 16/09/1980, C.F.: Controparte_1 C.F._1
, NATA A ERICE (TP), IL 13/03/1983, C.F.: CP_2 C.F._2
Rappresentate e difese: dagli Avv.ti SANTANGELO CATERINA e GERARDI SIMONE
PARTE RICORRENTE
CONTRO
, NATA A POLONIA, IL 12/05/1960, C.F.: Controparte_3
C.F._3
Rappresentato e difeso: dall'Avv. AUGELLO ANTONINO
PARTE RESISTENTE
§*§*§*§*§*§*§*§*§*§ avente ad oggetto: Risoluzione del contratto di locazione per inadempimento uso abitativo
Conclusioni di parte ricorrente:
COME DA ODIERNO VERBALE DI CAUSA
Conclusioni di parte resistente:
COME DA ODIERNO VERBALE DI CAUSA
IN FATTO
Con atto di intimazione di sfratto per morosità regolarmente notificato in data 20.02.2025,
e intimavano sfratto per morosità per plurimi Controparte_1 CP_2 inadempimenti e, pertanto, citavano la conduttrice innanzi Controparte_3 all'intestato Tribunale per ivi sentir accogliere le seguenti domande:
“- accertare e/o dichiarare – per le causali di cui nella narrativa del presente atto –
l'intervenuta risoluzione del contratto di locazione del 30 dicembre 2022 registrato all'Agenzia delle Entrate di Sciacca il 4 gennaio 2023, per grave inadempimento della conduttrice convenuta ex artt. 1454 e 1456 c.c.;
- convalidare ai sensi dell'art. 663 c.p.c. lo sfratto per morosità per i plurimi inadempimenti
e le molestie arrecate alle proprietarie, agli inquilini dello stabile – anche minori – ed al vicinato ai sensi dell'art. 1587 cod. civ., a carico della IG.ra , Controparte_3 nonché per il mancato pagamento delle spese comuni e degli oneri accessori relativi all'ordinaria amministrazione dell'immobile ed alle utenze e dunque per inadempimento alle previsioni contrattuale di cui agli articoli 6, 7 e 10 del Contratto di locazione del 30 dicembre
2022 registrato all'Agenzia delle Entrate di Sciacca il 4 gennaio 2023, con ogni conseguente necessario e/o opportuno provvedimento di legge;
e per l'effetto - condannare la convenuta IG.ra Parte_1
➢ al rilascio dell'immobile sito in Santa Margherita di Belìce, via Dott. Se. G. Traina n.
[...]
53, iscritto al NCEU del Comune di Santa Margherita di Belìce al foglio 28 part. 2249 sub 4, piano terra – lato ovest;
➢ al pagamento del danno patrimoniale quantificato in complessivi € 1.607,62, di cui €
72,42 per spese (€ 26,00 per Racc.te A/R, € 16,00 per marca da bollo + 30.42 per notifica U.G. della racc. A.R. diffida 26.6.2023); € 500,00 per ratei dei mesi agosto e settembre 2023; € 118,49 per il mancato pagamento delle spese di luce condominiale;
€ 144,17 per il mancato pagamento delle utenze Luce e Gas;
€ 85,00 per spese di imbiancatura ingresso, vano scala e riparazione portoncino;
€ 290,00 quale tassa sui rifiuti relativa agli anni 2023 e 2024; € 250,00 quale quota dei consumi dell'acqua (canone idrico 2023) effettuati per l'anno 2023; nonché € 147,54 quale costo dovuto per l'acquisto di una ulteriore elettropompa a seguito della manomissione dell'elettropompa dell'acqua n. 240015 (cfr. fatt. sub all.n.20.a – escluso dalle spese comuni a carico degli inquilini) e con espressa riserva di quantificazione degli ulteriori danni patiti;
nonché
➢ al pagamento del danno non patrimoniale morale per € 2.000,00 o, comunque, da quantificarsi nella diversa somma che l'Ill.mo Giudicante vorrà liquidare equitativamente;
➢ ciò oltre interessi al tasso di legge, da calcolarsi dalle singole scadenze fino al soddisfo, nonché oltre le ulteriori maturante spese comuni ed oneri accessori relativi all'ordinaria amministrazione dell'immobile che saranno dovute per il periodo intercorrente tra gennaio 2025 e la data di effettivo rilascio dell'immobile, oltre interessi al tasso legale;
- in caso di opposizione da parte dell'intimata – non fondata su prova scritta – ordinare il rilascio dell'immobile ex art. 665 c.p.c.;
➢ sempre in caso di opposizione da parte dell'intimata – previo mutamento del rito ex artt. 667 e 426 c.p.c. – dichiarare risolto il Contratto di locazione per inadempimento della conduttrice ex art. 1454 cod. civ. e comunque ex art. 1456 cod. civ. e, in ogni caso, condannare la convenuta al rilascio dell'immobile per le causali in narrativa del presente atto e comunque ai sensi di legge ed al pagamento del danno patrimoniale quantificato in complessivi € 1.607,62, di cui € 72,42 per spese (€ 26,00 per Racc.te
A/R, € 16,00 per marca da bollo + 30.42 per notifica della racc. A.R. diffida Pt_2
26.6.2023); € 500,00 per ratei dei mesi agosto e settembre 2023; € 118,49 per il mancato pagamento delle spese di luce condominiale;
€ 144,17 per il mancato pagamento delle utenze Luce e Gas;
€ 85,00 per spese di imbiancatura ingresso, vano scala e riparazione portoncino;
€ 290,00 quale tassa sui rifiuti relativa agli anni
2023 e 2024; € 250,00 quale quota dei consumi dell'acqua (canone idrico 2023) effettuati per l'anno 2023; nonché € 147,54 quale costo dovuto per l'acquisto di una ulteriore elettropompa a seguito della manomissione dell'elettropompa dell'acqua n.
240015 (cfr. fatt. sub all.n.20.a – escluso dalle spese comuni a carico degli inquilini)
e con espressa riserva di quantificazione degli ulteriori danni patiti;
nonché del danno non patrimoniale morale per € 2.000,00 o, comunque, da quantificarsi nella diversa somma che l'Ill.mo Giudicante vorrà liquidare equitativamente, e ciò oltre interessi al tasso di legge, da calcolarsi dalle singole scadenze fino al soddisfo, nonché oltre le ulteriori maturante spese comuni ed oneri accessori relativi all'ordinaria amministrazione dell'immobile che saranno dovute per il periodo intercorrente tra gennaio 2025 e la data di effettivo rilascio dell'immobile, oltre interessi al tasso legale;
In ogni caso:
- condannare la convenuta IG.ra al pagamento dei Controparte_3 maturandi ratei saranno dovuti per il periodo intercorrente tra marzo 2025 e la data di effettivo rilascio dell'immobile e delle ulteriori maturande spese comuni ed oneri accessori relativi all'ordinaria amministrazione dell'immobile che saranno dovuti per il periodo intercorrente tra gennaio 2025 e la data di effettivo rilascio dell'immobile;
- condannare la IG.ra alla rifusione di spese, diritti e Controparte_3 compensi professionali del presente giudizio”.
Al fine dell'accoglimento delle domande tutte spiegate, le locatrici, intimanti lo sfratto per morosità, rappresentavano di essere proprietarie dell'immobile sito in Santa Margherita di
Belice, via Dott. Sen. G. Traina n° 53, identificato al NCEU al Foglio 28, p.lla 2249 sub 4 graffata alla p.lla 2249 sub 5, e di averlo concesso in locazione alla intimata conduttrice, con contratto di locazione del 30.12.2022.
Che essa conduttrice, oltre ad aver tenuto ripetuti comportamenti abusivi, aggressivi e conflittuali nei confronti della proprietaria e degli altri inquilini dello stabile, aveva omesso il pagamento della quota parte dei consumi elettrice per l'illuminazione dell'ingresso e del vano scala per complessivi € 118,49; aveva omesso il pagamento dell'utenza elettrice per
€ 113,43; aveva omesso il pagamento dell'utenza del gas per € 30,74; aveva omessi il pagamento della TARI per € 145,00 per l'anno 2023 ed € 145,00 per l'anno 2024; aveva omesso di contribuire alle spese di imbiancatura dell'ingresso e del vano scala comuni ed al ripristino del portoncino di ingresso dello stabile per complessivi € 85,00; aveva omesso il pagamento dei canoni di locazione per i mesi di agosto e settembre 2023 per € 500,00.
Tali comportamenti e tali omissioni costituivano grave inadempimento contrattuale, giustificante la notifica dell'intimazione di sfratto per morosità e, conseguentemente, la convalida dell'intimato sfratto ovvero la declaratoria della risoluzione contrattuale per inadempimento imputabile alla conduttrice ex art. 1454 cod. civ., ovvero ex art. 1456 cod. civ.; il tutto in relazione alla perpetrata violazione del dovere di diligenza nell'uso della cosa ex art. 1587 cod. civ..
In data 19.03.2025, per l'udienza di comparizione fissata per il giorno 20.03.2025, si costituiva in giudizio la conduttrice la quale, a ministero del Controparte_3 proprio difensore, spiegava opposizione alla convalida dell'intimato sfratto per morosità, contestando ogni addebito di inadempimento contrattuale imputatole, sia in relazione al dedotto comportamento abusivo, aggressivo e conflittuale nei confronti della proprietaria e degli altri inquilini dello stabile, sia in relazione al mancato pagamento delle somme.
Su tale ultimo aspetto, eccepiva che le spese relative alla luce condominiale delle scale non sono state ripartite secondo il criterio previsto dall'art. 1123, comma 2, c.p.c. e che illegittima e non preventivamente concordata contrattualmente, pertanto, era la richiesta di pagamento di una quota paritaria per tutti gli inquilini. In ogni caso, le eventuali somme dovute non superavano il limite delle due mensilità del canone prescritto ai fini dello sfratto per morosità.
Contestava, ancora, la assoluta carenza di prova sulla pretesa monetaria inerente le ulteriori spese rivendicate e di cui ha dedotto la sussistenza della morosità.
Ha eccepito il proprio stato di morosità in relazione alle mensilità di agosto e settembre
2023, regolarmente corrisposte a mezzo bonifico del 09/08/2023 e del 08/09/2023.
Chiedeva, pertanto, accogliersi le seguenti conclusioni:
“- Rigettare l'intimazione di sfratto per morosità perché non vi è morosità, nonché rigettare tutte le domande formulate dalle attrici in quanto improponibili, inammissibili, ed, in ogni caso, infondate in fatto ed in diritto per i motivi di cui in narrativa;
- In ogni caso, condannare le attrici alla rifusione delle spese e dei compensi professionali del presente giudizio, oltre spese generali al 15%, e CPA come per legge”.
All'udienza del 20.03.2025, preso atto della spiegata opposizione e ritenuta la sussistenza di gravi motivi in contrario, veniva rigettata la richiesta di emissione dell'ordinanza di rilascio ex art. 665 c.p.c., nonché veniva disposto il mutamento del rito ai sensi e per gli effetti degli artt. 667 e 426 c.p.c., con assegnazione alle parti dei termini di cui agli art. 414, 416 e 418 c.p.c., assegnando termine per la mediazione obbligatoria ex D. Lgs. 28/2010.
Con il deposito della memoria integrativa ex art. 414 c.p.c., parte intimante modificava le originarie domande spiegate per il tramite dell'atto di intimazione di sfratto per morosità e, quindi, spiegava le seguenti conclusioni:
“- accertare e/o dichiarare – per le causali di cui nella narrativa del presente atto nonchè in atto di intimazione di sfratto per morosità ed inadempimento e contestuale atto di citazione per convalida – i plurimi inadempimenti e le molestie arrecate alle proprietarie, agli inquilini dello stabile - anche minori - ed al vicinato ai sensi dell'art. 1587 cod. civ., a carico della
IG.ra , nonché il mancato pagamento delle spese comuni e Controparte_3 degli oneri accessori relativi all'ordinaria amministrazione dell'immobile ed alle utenze e dunque l'inadempimento alle previsioni contrattuali di cui agli articoli 6, 7 e 10 del Contratto di locazione del 30 dicembre 2022 registrato all'Agenzia delle Entrate di Sciacca il 4 gennaio
2023, e per l'effetto
- accertare e/o dichiarare l'intervenuta risoluzione del contratto di locazione del 30 dicembre
2022 registrato all'Agenzia delle Entrate di Sciacca il 4 gennaio 2023, per grave inadempimento della conduttrice convenuta ex art. 1454 c.c. e, comunque, ex art. 1456 c.c.;
- per l'effetto condannare la convenuta IG.ra Parte_1
➢ all'immediato rilascio dell'immobile sito in Santa Margherita di Belìce, via Dott. Sen. G.
[...]
Traina n. 53, iscritto al NCEU del Comune di Santa Margherita di Belìce al foglio 28 part.
2249 sub 4-5, piano terra – lato ovest;
➢ al pagamento delle indennità da abusiva occupazione di importo pari ai canoni mensili a scadere sino alla data di effettivo rilascio dell'immobile;
➢ al pagamento del danno patrimoniale quantificato in complessivi € 1.069,97, di cui € 72,42 per spese (€ 26,00 per Racc.te A/R, € 16 per marca da bollo + 30.42 per notifica ella Pt_2 racc. A.R. diffida 26.6.2023); € 338,38 per il mancato pagamento delle spese di luce condominiale;
€ 144,17 per il mancato pagamento delle utenze Luce e Gas;
€ 85,00 per spese di imbiancatura ingresso, vano scala e riparazione portoncino;
€ 250,00 quale quota dei consumi dell'acqua (canone idrico 2023) effettuati per l'anno 2023 o comunque dovuti in quella misura che verrà accertata in corso di giudizio, a cui dovranno sommarsi le quote di spettanza dei canoni idrici degli anni 2024 (disponibile da agosto 2025) e 2025 (che sarà disponibile da agosto 2026); nonché € 180,00 (€ 147,54 più IVA) quale costo dovuto per
l'acquisto di una ulteriore elettropompa a seguito della manomissione dell'elettropompa dell'acqua n. 240015 (cfr. fattura sub all.n.20.a – escluso dalle spese comuni a carico degli inquilini) e con espressa riserva di quantificazione degli ulteriori danni patiti;
➢ alla riduzione in pristino dell'immobile, locato in buono stato, come da articolo 10 del contratto di locazione del 30 dicembre 2022 registrato all'Agenzia delle Entrate di Sciacca il
4 gennaio 2023;
➢ al risarcimento di tutti i danni, occorsi e occorrendi, all'immobile occupato dalla convenuta
IG.ra e di proprietà delle attrici, da quantificarsi Controparte_3 successivamente alla riconsegna dell'immobile occupato dalla convenuta;
➢ al pagamento, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale morale subito dalle attrici, per € 2.000,00 o, comunque, da quantificarsi nella diversa somma che l'Ill.mo
Giudicante vorrà liquidare equitativamente;
➢ ciò oltre interessi al tasso di legge, da calcolarsi dalle date delle singole scadenze fino al soddisfo, nonché oltre alle ulteriori maturande spese comuni ed oneri accessori relativi all'ordinaria amministrazione dell'immobile che saranno dovute fino alla data di effettivo rilascio dell'immobile, oltre interessi al tasso legale;
In via subordinata:
- per il denegato e non creduto caso di mancato accoglimento della domanda di declaratoria dell'intervenuta risoluzione del contratto di locazione, risolvere giudizialmente ex art. 1453
c.c. il contratto di locazione del 30 dicembre 2022 registrato all'Agenzia delle Entrate di
Sciacca il 4 gennaio 2023, per grave inadempimento della conduttrice IG.ra Controparte_3
per le ragioni in fatto e in diritto esposte in atti;
[...]
- per l'effetto condannare la convenuta IG.ra Parte_1
➢ all'immediato rilascio dell'immobile sito in Santa Margherita di Belìce, via Dott. Sen. G.
[...]
Traina n. 53, iscritto al NCEU del Comune di Santa Margherita di Belìce al foglio 28 part.
2249 sub 4-5, piano terra – lato ovest;
➢ al pagamento dei canoni a scadere e delle indennità da abusiva occupazione di importo pari ai canoni mensili a scadere sino alla data di effettivo rilascio dell'immobile;
➢ al pagamento del danno patrimoniale quantificato in complessivi € 1.069,97, di cui € 72,42 per spese (€ 26,00 per Racc.te A/R, € 16 per marca da bollo + 30.42 per notifica ella Pt_2 racc. A.R. diffida 26.6.2023); € 338,38 per il mancato pagamento delle spese di luce condominiale;
€ 144,17 per il mancato pagamento delle utenze Luce e Gas;
€ 85,00 per spese di imbiancatura ingresso, vano scala e riparazione portoncino;
€ 250,00 quale quota dei consumi dell'acqua (canone idrico 2023) effettuati per l'anno 2023 o comunque dovuti in quella misura che verrà accertata in corso di giudizio, a cui dovranno sommarsi le quote di spettanza dei canoni idrici degli anni 2024 (disponibile da agosto 2025) e 2025 (che sarà disponibile da agosto 2026); nonché € 180,00 (€ 147,54 più IVA) quale costo dovuto per
l'acquisto di una ulteriore elettropompa a seguito della manomissione dell'elettropompa dell'acqua n. 240015 (cfr. fattura sub all.n.20.a – escluso dalle spese comuni a carico degli inquilini) e con espressa riserva di quantificazione degli ulteriori danni patiti;
➢ alla riduzione in pristino dell'immobile, locato in buono stato, come da articolo 10 del contratto di locazione del 30 dicembre 2022 registrato all'Agenzia delle Entrate di Sciacca il
4 gennaio 2023;
➢ al risarcimento di tutti i danni, occorsi e occorrendi, all'immobile occupato dalla convenuta
IG.ra e di proprietà delle attrici, da quantificarsi Controparte_3 successivamente alla riconsegna dell'immobile occupato dalla convenuta;
➢ al pagamento, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale morale subito dalle attrici, per € 2.000,00 o, comunque, da quantificarsi nella diversa somma che l'Ill.mo
Giudicante vorrà liquidare equitativamente;
➢ ciò oltre interessi al tasso di legge, da calcolarsi dalle date delle singole scadenze fino al soddisfo, nonché oltre alle ulteriori maturande spese comuni ed oneri accessori relativi all'ordinaria amministrazione dell'immobile che saranno dovute fino alla data di effettivo rilascio dell'immobile, oltre interessi al tasso legale;
In ogni caso:
- condannare la IG.ra alla rifusione di spese, diritti e compensi Controparte_3 professionali del presente giudizio anche in considerazione del fatto che la procedura di mediazione obbligatoria regolarmente esperita dalle attrici si è chiusa con verbale negativo per mancata ed ingiustificata partecipazione della parte conduttrice (cfr. all.n.24). Con ogni più opportuna conseguenza di legge, ai sensi dell'art. 12-bis del D.Lgs. n. 28 del 4 marzo
2010, di cui si chiede piena applicazione nel caso di specie”.
Preso atto dell'esito negativo della mediazione obbligatorio, e stante la natura documentale del presente giudizio, venivano rigettate le richieste istruttorie avanzate dalle parti, e veniva disposto il rinvio per la discussione e decisione all'odierna udienza, ove veniva deciso per il tramite della presente sentenza con contestuale motivazione, il cui dispositivo veniva letto a fine udienza.
MOTIVI
Le domande di parte attrice/intimante e per quanto Controparte_1 CP_2 infra motivato, sono in parte infondate ed in parte rimaste prive di sostegno probatorio e, pertanto, vanno tutte integralmente rigettate.
Premesso che, per insegnamento della Suprema Corte di Cassazione, all'esito della chiusura della fase cautelare speciale, conseguente alla spiegata opposizione alla convalida di sfratto, le parti possono, con le rispettive memorie integrative, avanzare nuove domande, purché connesse alla vicenda sostanziale dedotta con l'atto introduttivo del procedimento sommario (tra le tante, cfr. Cass. n° 5955/2023), nello specifico caso è d'obbligo evidenziare e stigmatizzare come l'atto giudiziario introduttivo del presente procedimento sia costituito dall'atto di citazione per intimazione di sfratto per morosità ex art. 657 c.p.c..
Nello stesso atto introduttivo, oltre ai denunciati inadempimenti contrattuali, parte locatrice intimante afferma, senza alcuna esitazione, che la conduttrice sarebbe stata morosa per il mancato pagamento dei canoni di locazione arretrati, dovuti per il bimestre agosto/settembre 2023, del quale, però, sin dal momento della spiegata opposizione, è stata fornita indiscutibile prova del pagamento da parte dell'inquilina.
Orbene, posto che nello specifico caso si è in presenza di un contratto di locazione ad uso abitativo nel quale deve obbligatoriamente trovare ingresso la norma di cui all'art. 5 L.
392/1978, consegue ex lege la gravità dell'inadempimento (art. 1455 c.c.) contrattuale giacché siano decorsi venti giorni dalla scadenza prevista per il pagamento dei canoni di locazione. Disposizione che, differentemente dai contratti di locazione ad uso diverso da quello abitativo, non permette affatto al decidente alcun esame specifico in ordine alla sussistenza del requisito della gravità dell'inadempimento ai fini della declaratoria della risoluzione contrattuale, essendo tale requisito disciplinato normativamente dalla surrichiamata inderogabile disposizione legislativa.
Preso atto di tale disposizione normativa, come dianzi detto, nessun inadempimento contrattuale in tale senso si ritiene essere sussistente nel caso in esame ove sussiste la documentale prova del tempestivo pagamento dei canoni dedotti in mora dalle locatrici.
Nemmeno può trovare applicazione tale norma, nel caso in cui va a disciplinare il mancato pagamento degli accessori per un importo pari almeno a due mensilità di canone di locazione, poiché gli importi rivendicati non rientrano né possono imputarsi ad oneri accessori (cfr. € 72,42 per spese;
85,00 per imbiancatura del vano ingresso;
€ 147,54 per elettropompa) ovvero non v'è prova sull'effettiva entità, imputabilità e debenza delle somme da parte della stessa conduttrice (vedasi luce condominiale, luce/gas, tassa rifiuti, i cui importi e quote di imputabilità sono stati contestati dalla stessa conduttrice e nessuna prova sui criteri applicati per la corretta divisione tra tutti gli inquilini è stata fornita, in ossequio all'onere sulla stessa gravante, da parte locatrice).
Parte locatrice che, appunto, non ha fornito nemmeno la prova sull'addebito di responsabilità personale in capo alla conduttrice del presunto danneggiamento della elettropompa il cui video prodotto, a prescindere dalla messa a disposizione dello strumento usato per la sua realizzazione, non dimostra altro se non la sua sostituzione.
Il motivo su cui effettivamente si fonda l'introduzione del presente giudizio è costituito dal presunto inadempimento contrattuale per le paventate molestie arrecate agli altri inquilini e/o vicini di casa.
Dall'allegazione fatta dalle stesse conduttrici, emerge un verosimile carattere particolare nella conduttrice, ma che non conferma la sussistenza di molestie, siccome da sempre e solamente narrate dagli altri inquilini.
Anche a voler considerare riferibili alla conduttrice le preghiere e/o imprecazioni ad alta voce
(di cui però nulla può dirsi in ordine alla idoneità delle pareti dei vani appartamenti di isolare la trasmissione dei vari rumori) le stesse, tanto perché circoscritti a pochi eventi quanto perché non riferibili ad alcuna persona specifica (proprietario, inquilino), non possono assurgere a parametro di riferimento idoneo a giustificare la violazione del sinallagma contrattuale di gravità tale, ex art. 1455 cod. civ., per addivenire alla risoluzione contrattuale per fatto ed inadempimento imputabile alla medesima parte conduttrice.
Anche la denunciata diffida ad adempiere ex art. 1454 cod. civ., pertanto, non ha motivo di essere accolta atteso che non sussiste e non sussisteva uno specifico fatto costituente inadempimento contrattuale da parte della conduttrice diffidata.
In conseguenza di quanto sopra succintamente motivato, le domande tutte spiegate dalla locatrici devono essere rigettate.
Alla soccombenza segue anche la soccombenza alle spese di lite che si liquidano in complessivi € 1.591,00, di cui € 530,00 per la fase di studio, € 494,00 per la fase introduttiva,
€ 142,00 per la fase istruttoria, ed € 425,00 per la fase decisionale, oltre rimborso spese generali 15%, IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
il G.O.T. del Tribunale di Sciacca, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa,
- rigetta le domande tutte spiegate dalle intimanti/locatrici;
- Condanna, in solido tra loro, le intimanti/locatrici alla refusione delle spese di lite, in favore della conduttrice/intimata, che si liquidano in € 1.591,00, di cui € 530,00 per la fase di studio,
€ 494,00 per la fase introduttiva, € 142,00 per la fase istruttoria, ed € 425,00 per la fase decisionale, oltre rimborso spese generali 15%, IVA e CPA come per legge.
Sciacca, 18/12/2025
Il Giudice Dott. Filippo Barba
Il presente provvedimento è stato redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice/Dott FILIPPO BARBA, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.