Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 10/03/2026, n. 1926
CS
Accoglimento
Sentenza 10 marzo 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Violazione disciplinare di gara

    La Corte ha ritenuto che il decreto ministeriale che approva le tabelle ministeriali sul costo del lavoro copra anche il periodo in questione, ma che l'adeguamento dei prezzi sia comunque subordinato al decorso dei primi 12 mesi dalla stipula della convenzione.

  • Rigettato
    Difetto di motivazione del provvedimento impugnato

    La Corte ha ritenuto che l'appello incidentale, relativo all'inammissibilità del ricorso per omessa notifica ai controinteressati e per difetto di interesse, debba essere esaminato prioritariamente e sia fondato.

  • Accolto
    Omessa notifica ai controinteressati

    La Corte ha ritenuto che le amministrazioni contraenti avessero un interesse di segno opposto a quello di KE e dovessero essere notificate come controinteressati, rendendo il ricorso inammissibile per omessa notifica.

  • Accolto
    Difetto di interesse per mancata dimostrazione di richieste specifiche

    La Corte ha ritenuto che KE non abbia fornito alcuna prova, nemmeno un principio di prova, di aver svolto servizi ausiliari nel periodo in questione, configurando un ulteriore motivo di inammissibilità per carenza di interesse.

  • Accolto
    Principio di immutabilità dei prezzi

    La Corte ha confermato che, nonostante l'autovincolo dell'amministrazione a considerare gli aumenti da CCNL, la clausola di congelamento dei prezzi per i primi 12 mesi della convenzione impedisce qualsiasi adeguamento in tale periodo, anche per aumenti del costo della manodopera.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 10/03/2026, n. 1926
    Giurisdizione : Consiglio di Stato
    Numero : 1926
    Data del deposito : 10 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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