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Sentenza 29 dicembre 2025
Sentenza 29 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 29/12/2025, n. 779 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 779 |
| Data del deposito : | 29 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 768/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLÌ
– Sezione Unica Civile – Famiglia –
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei magistrati dott. Massimo DI PATRIA Presidente dott.ssa Alessandra MEDI Giudice rel. ed est. dott.ssa Serena CHIMICHI Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di I grado iscritto al n° 768/2022 del Ruolo Generale degli Affari Civili promosso da
c.f. , nata a [...] il Parte_1 C.F._1
01/08/1963, residente a [...]N. 2 INT. 5 CESENATICO con il patrocinio dell'avv. CAMPEDELLI SONIA, con domicilio eletto presso il difensore in VIA
MORETTI 8 INT. 2 47042 CESENATICO;
- ricorrente
Nei confronti di
, c.f. nato a [...] il [...], CP_1 C.F._2 residente a [...]N. 23 LETTERA A CESENATICO, con il patrocinio dell'avv.
EL NN RE, con domicilio eletto presso il difensore in VIA MAZZINI
9 CESENATICO;
- resistente
e con l'intervento obbligatorio ex lege del Pubblico Ministero presso la Procura della
Repubblica in sede.
pagina 1 di 8 In punto a: divorzio giudiziale
CONCLUSIONI: Con memoria ex art. 183, VI comma, n. 1) c.p.c. parte ricorrente ha precisato le proprie conclusioni chiedendo al Tribunale di:
1) Rigettare in toto le domande di parte convenuta in quanto non provate nonchè infondate in fatto e diritto;
2) condannare il sig. a rimborsare alla coniuge l'intera somma che CP_1 Parte_1 risulterà al termine della presente causa in riferimento a quanto ella esclusivamente avrà già anticipato per il mantenimento del figlio a titolo di spese e quant'altro, a partire dal 1 Per_1
dicembre 2020 o quanto meno a quanto risulterà egli dover restituire al momento del deposito delle P.C., chiedendo pertanto la riserva di produrre ulteriore documentazione a sostegno della domanda sugli importi;
3) dichiarare il sig. , tenuto a corrispondere sino al momento della domanda CP_1
giudiziale, quanto da lui dovuto e stabilito in separazione consensuale dei coniugi, a titolo di mantenimento per il figlio condannandolo al pagamento della somma risultata sino Per_1
alla data dell'ordinanza Presidenziale;
4) condannare il sig. , a versare alla moglie, nei tempi e nei modi stabiliti dalla CP_1
G.I. o tra le parti, la somma di € 50 mila a titolo di assegno divorzile;
5) condannare il sig. a versare immediatamente a partire dal mese di CP_1 settembre 2023 gli € 1000 mensili, promessi in udienza il 14 luglio 2022 in riferimento alla obbligazione giudiziale assunta e verbalizzata di fronte alla Presidentessa Talia;
6) in ogni caso, anche in soccombenza, con vittoria di spese diritti e onorari di lite per il presente giudizio.
Con “foglio di precisazione di conclusioni” depositato in data 03/03/2025 parte resistente ha precisato le proprie conclusioni chiedendo a questo Tribunale di:
“dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e CP_1
in data 15.02.1981; RIGETTARE le domande attoree per tutte le ragioni Parte_1
dedotte nel corso della causa. Spese compensate tra le parti
Hanno invece omesso di precisare le proprie conclusioni il Pubblico Ministero in sede.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 2 di 8 Con ricorso depositato in data 18/03/2022 chiedeva la pronunzia Parte_1
dello scioglimento del matrimonio da premettendo che da tale CP_1 matrimonio, celebrato il giorno 15 febbraio 1981 in Cesenatico (FC) – trascritto presso il registro degli atti di matrimonio del suddetto Comune all'anno 1981, n° 77 P. II , S.A, con opzione per il regime della separazione dei beni, erano nati i figli in data 04/06/1981, Per_2
in data 18/07/1989 e in data 26/05/2000; rappresentava che la prosecuzione Per_3 Per_1 della convivenza era diventata intollerabile a causa di importanti contrasti con il marito, tanto che con decreto n.1789/2003 il Tribunale di Forlì omologava la separazione personale tra essi coniugi, disponendo l'affidamento condiviso dei figli minori con collocazione prevalente presso di lei nonché l'obbligo in capo al di versarle euro 775,00 mensili a titolo di CP_1
contributo per il mantenimento dei figli, oltre al 100% delle spese straordinarie. Aggiungeva che dalla pronuncia di separazione i coniugi non si erano più riconciliati, vieppiù che da tempo il marito aveva intrapreso una nuova relazione con una donna dalla quale aveva avuto un figlio nato in data [...]; che i figli e erano divenuti economicamente Per_2 Per_3 indipendenti, mentre il figlio aveva svolto qualche lavoro saltuario ma non aveva Per_1
ancora raggiunto l'indipendenza economica e ciononostante il aveva interrotto il CP_1 mantenimento per il medesimo dal mese di dicembre del 2020. Quanto alla situazione economica, rappresentava di essere una impiegata pubblica, mentre il marito era un imprenditore che svolgeva attività altresì all'estero. Chiedeva pertanto la pronuncia di scioglimento del matrimonio, la conferma del decreto di omologa della separazione in relazione al mantenimento del figlio una somma una tantum che il avrebbe dovuto Per_1 CP_1 versarle a titolo di assegno divorzile nonché la condanna del marito a restituirle la somma dovuta a titolo di mantenimento e spese per il figlio non versatole. Per_1
Si costituiva in giudizio con comparsa depositata in data 31/05/2022 , non CP_1
opponendosi alla domanda avanzata dalla moglie di scioglimento del matrimonio, contestando, per contro, le ulteriori richieste avanzate dalla medesima. In particolare, rappresentava che sino al 2013 aveva svolto un lavoro ben remunerato ma attualmente, a causa di gravi problemi di salute, non svolgeva alcuna attività lavorativa;
quanto al figlio riferiva che il medesimo Per_1 nel 2019 era stato assunto da una impresa di Cesena e, successivamente, dimessosi per sua volontà, da un'ulteriore impresa sita in Cesenatico, ragione per cui riteneva raggiunta la sua pagina 3 di 8 indipendenza economica. Chiedeva pertanto la pronuncia di scioglimento del matrimonio concordatario nonché il rigetto delle ulteriori domande avanzate da controparte.
Fallito il tentativo di conciliazione, con ordinanza presidenziale del 7 gennaio 2023 veniva rigettata la domanda di assegno divorzile “una tantum” (inammissibile in mancanza di accordo tra le parti) avanzata dalla ricorrente e dichiarata inammissibile la domanda di pagamento di somme a titolo di arretrati proposta dalla medesima parte, quindi veniva revocato, con decorrenza dalla domanda, l'obbligo in capo al di versare alla somme a CP_1 Parte_1 titolo di contributo al mantenimento del figlio avendo questi raggiunto l'indipendenza Per_1
economica.
Rimesse le parti dinanzi al Giudice Istruttore ed intervenuto il Pubblico Ministero, venivano concessi i chiesti termini di cui all'art. 183 co. 6° c.p.c.; con successiva ordinanza del 31 luglio
2024 il G.I. rigettava le istanze di prova orale avanzate dalla ricorrente nonché le indagini patrimoniali da delegarsi alla Guardia di Finanza richieste dalla e quindi la causa, Parte_1 sulle conclusioni in epigrafe trascritte, era rimessa al Collegio per la decisione con concessione dei termini massimi di cui all'art. 190 c.p.c.
* * * * *
1.- Ciò premesso, la domanda di scioglimento del vincolo matrimoniale merita accoglimento, ricorrendo tutti i presupposti di cui all'art. 3, numero 2, lettera b, Legge 1° dicembre 1970 n.
898, così come modificato dalla Legge 6 maggio 2015, n. 55, essendosi la separazione fra i coniugi protratta ininterrottamente per sei mesi dalla prima comparizione dei predetti, il
06.03.2003, innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione consensuale definita con decreto di omologa del10.04.2003. Il tempo trascorso senza che la convivenza sia ripresa in un contesto di totale mancanza di elementi di vita in comune, il fallimento del tentativo di conciliazione e la nuova relazione intrapresa dal dalla quale peraltro è CP_1
nato un figlio, evidenziano che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi è venuta meno e non può essere ricostituita. Va pertanto emessa la richiesta pronunzia di scioglimento del matrimonio con conseguenti provvedimenti in materia si stato civile.
2.- Nel merito, osserva il Collegio che, in difetto di nuove emergenze probatorie sopravvenute nel corso del giudizio, occorre senz'altro confermare interamente l'ordinanza presidenziale resa dal Presidente del Tribunale in data 7 gennaio 2023.
pagina 4 di 8 Invero, in relazione al mantenimento del figlio nessun dubbio sussiste in ordine alla Per_1
raggiunta indipendenza economica del medesimo a decorrere da giugno 2021, (dunque da periodo antecedente l'instaurazione della presente causa), tenuto conto della situazione del mercato di lavoro dell'epoca, come precisato nell'ordinanza presidenziale. In tale sede è stato evidenziato come la stessa ricorrente, nella prima udienza presidenziale del 7.06.2022, avesse dato atto che il figlio da giugno 2021 era stato assunto con un contratto di apprendistato Per_1 con paga pari ad euro 960,00 mensili e successivamente, a partire dall'aprile 2022, cessato per sua volontà il precedente lavoro di ufficio poiché troppo impegnativo, era stato assunto come operaio da altra impresa. Occorre sul punto precisare che, una volta raggiunta un'adeguata capacità lavorativa, a nulla rileva la successiva ed eventuale perdita della occupazione in quanto “Il diritto del coniuge separato di ottenere un assegno per il mantenimento del figlio maggiorenne convivente è da escludere quando quest'ultimo abbia iniziato ad espletare un'attività lavorativa, così dimostrando il raggiungimento di un'adeguata capacità e determinando la cessazione del corrispondente obbligo di mantenimento ad opera del genitore
, sicché l'eventuale perdita dell'occupazione o il negativo andamento della stessa non comporta la riviviscenza dell'obbligo del genitore al mantenimento” (cfr. Cass. Civ., ordinanza n.6509 del 14/03/2017 e, in senso conforme, Cass. Civ, ordinanza n. 40282 del 15.12.2021).
Peraltro, è sempre la ricorrente a dare atto che a decorrere dal 2025 il figlio, per l'attività lavorativa svolta, percepisce una retribuzione di circa € 1200/1400 mensile, tanto da avere contratto un mutuo per l'acquisto di una autovettura.
Va quindi confermata la revoca a decorrere dalla domanda, ossia da giugno 2022, dell'obbligo di di versare alla ricorrente somme a titolo di contributo al mantenimento del CP_1
figlio dando atto che anche i primi due figli della coppia (nata il Per_1 Persona_4
4.06.1981) e (nato il [...]) sono economicamente indipendente, come Persona_5
riconosciuto da entrambe le parti.
3-Quanto alla domanda di condanna al pagamento “della somma di € 50.000,00 a titolo di assegno divorzile”, l'art. 5 della Legge n. 898/1970 prevede due modalità alternative di assoluzione dell'obbligo di assistenza del coniuge avente diritto: la corresponsione periodica di una somma, assegno divorzile, ovvero la corresponsione in un'unica soluzione di una somma, definita una tantum. Per espressa disposizione normativa, la corresponsione una pagina 5 di 8 tantum dell'assegno divorzile può avvenire solo su accordo tra le parti, a differenza dell'assegno divorzile periodico che può essere oggetto tanto di accordo quanto può essere imposto dal Giudice, una volta accertata la sussistenza di tutti i requisiti indicati dalla legge alla luce della recente interpretazione della giurisprudenza della Corte di Cassazione. Inoltre, la norma citata prevede espressamente che qualora le parti si accordino per un assegno una tantum non può essere proposta alcuna successiva domanda di contenuto economico, sicché
l'accordo delle parti, una volta reputato equo il quantum dal giudice, rende definitivo l'assetto patrimoniale così come delineato, precludendo al beneficiario la proponibilità di qualsiasi pretesa di carattere economico, anche se per fatti sopravvenuti siano mutate le condizioni economiche delle parti.
Ciò premesso, la domanda in esame non può trovare accoglimento in mancanza di un accordo tra le parti, come correttamente già rilevato nell' ordinanza presidenziale. Inoltre, si deve ritenere che una tale richiesta determini la rinuncia ad ulteriori domande di natura economica, tra cui l'assegno di divorzio periodico, poiché incompatibili con la richiesta di assegno divorzile “una tantum”.
4-Deve altresì confermarsi l'inammissibilità nel presente giudizio della domanda avanzata da parte ricorrente di pagamento di somme a titolo di arretrati per difetto di connessione qualificata. A tal fine, risulta condivisibile l'orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità, per cui in “materia del divorzio, è stato osservato che l'art. 40 c.p.c., novellato dalla legge n. 353 del 1990, consente nello stesso processo il cumulo di domande soggette a riti diversi, soltanto in presenza d'ipotesi qualificate di connessione (artt. 31, 32, 34, 35 e 36
c.p.c.), così escludendo la possibilità di proporre più domande connesse soggettivamente ai sensi dell'art. 33 c.p.c. e dell'art. 103 c.p.c. e soggette a riti diversi. Conseguentemente, è esclusa la possibilità del simultaneus processus, nell'ambito dell'azione di divorzio soggetta al rito della Camera di Consiglio con quella di scioglimento della comunione di beni immobili, di restituzione di beni mobili, di restituzione e pagamento di somme che sono soggette al rito ordinario trattandosi di domande non legate dal vincolo di connessione, ma in tutto autonome
e distinte dalla domanda di divorzio” (cfr. Cass. 25 marzo 2003, n. 4367, nello stesso senso, ex multis, Cass. 15 maggio 2001 n. 6660; Cass. 12 gennaio 2000 n. 266; Cass. 21 maggio 2009, n.
11828; Cass. 13 marzo 2017, n. 6424). A seguito della conferma dell'inammissibilità della pagina 6 di 8 domanda in esame, nessuna rilevanza può acquisire la circostanza che all'udienza del
14.07.2022 avanti il Presidente del Tribunale, il procuratore del resistente abbia dichiarato che lo stesso era disposto a versare la somma di € 1000,00 al mese per pagare quanto dovuto a tale titolo.
5-Da ultimo, deve rigettarsi anche la richiesta della ricorrente di modifica dell'ordinanza resa in data 31.07.2024 con ammissione dei mezzi istruttori formulati dalla medesima parte atteso che la prova per testi versa su circostanze generiche ed irrilevanti ed il figlio convivente Per_1 con la madre, ha una legittimazione processuale concorrente con quella della ricorrente che ne pregiudica la possibilità di essere sentito come testimone.
Infine, in punto di spese di lite, occorre dare seguito alla richiesta della parte resistente vittoriosa di compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa promossa da c.f. , nata a [...] il Parte_1 C.F._1
01/08/1963, con ricorso depositato in data 18/03/2022 nei confronti di , CP_1
c.f. nato a [...] il [...], con l'intervento ex lege del C.F._2
Pubblico Ministero in sede, ogni diversa eccezione, deduzione ed istanza anche istruttoria, così dispone:
dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Cesenatico in data 15/02/1981 tra nata a [...] il [...] e Parte_1 CP_1
nato a [...] il [...];
ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Cesenatico di procedere all'annotazione della presente sentenza successivamente al passaggio in giudicato (Anno 1981
Atto n° 77 Parte II Serie A); dichiara che perde il diritto di aggiungere al proprio il cognome del Parte_1
coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio;
pagina 7 di 8 conferma la revoca, con decorrenza dal mese di giugno del 2022, dell'obbligo in capo a di versare alla somme a titolo di contributo al mantenimento del figlio CP_1 Parte_1
Per_1
conferma il rigetto di un assegno divorzile “una tantum” a favore della Parte_1 conferma l'inammissibilità nel presente giudizio della domanda di pagamento di somme a titolo di arretrati avanzata dalla Parte_1 compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza, disponendo che copia della presente sentenza venga trasmessa al competente Ufficiale dello Stato Civile successivamente al passaggio in giudicato.
Così deciso in Forlì, nella camera di consiglio del 24.11.2025
Il Presidente dott. Massimo Di Patria
Il Giudice rel. ed est. dott.ssa Alessandra Medi
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLÌ
– Sezione Unica Civile – Famiglia –
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei magistrati dott. Massimo DI PATRIA Presidente dott.ssa Alessandra MEDI Giudice rel. ed est. dott.ssa Serena CHIMICHI Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di I grado iscritto al n° 768/2022 del Ruolo Generale degli Affari Civili promosso da
c.f. , nata a [...] il Parte_1 C.F._1
01/08/1963, residente a [...]N. 2 INT. 5 CESENATICO con il patrocinio dell'avv. CAMPEDELLI SONIA, con domicilio eletto presso il difensore in VIA
MORETTI 8 INT. 2 47042 CESENATICO;
- ricorrente
Nei confronti di
, c.f. nato a [...] il [...], CP_1 C.F._2 residente a [...]N. 23 LETTERA A CESENATICO, con il patrocinio dell'avv.
EL NN RE, con domicilio eletto presso il difensore in VIA MAZZINI
9 CESENATICO;
- resistente
e con l'intervento obbligatorio ex lege del Pubblico Ministero presso la Procura della
Repubblica in sede.
pagina 1 di 8 In punto a: divorzio giudiziale
CONCLUSIONI: Con memoria ex art. 183, VI comma, n. 1) c.p.c. parte ricorrente ha precisato le proprie conclusioni chiedendo al Tribunale di:
1) Rigettare in toto le domande di parte convenuta in quanto non provate nonchè infondate in fatto e diritto;
2) condannare il sig. a rimborsare alla coniuge l'intera somma che CP_1 Parte_1 risulterà al termine della presente causa in riferimento a quanto ella esclusivamente avrà già anticipato per il mantenimento del figlio a titolo di spese e quant'altro, a partire dal 1 Per_1
dicembre 2020 o quanto meno a quanto risulterà egli dover restituire al momento del deposito delle P.C., chiedendo pertanto la riserva di produrre ulteriore documentazione a sostegno della domanda sugli importi;
3) dichiarare il sig. , tenuto a corrispondere sino al momento della domanda CP_1
giudiziale, quanto da lui dovuto e stabilito in separazione consensuale dei coniugi, a titolo di mantenimento per il figlio condannandolo al pagamento della somma risultata sino Per_1
alla data dell'ordinanza Presidenziale;
4) condannare il sig. , a versare alla moglie, nei tempi e nei modi stabiliti dalla CP_1
G.I. o tra le parti, la somma di € 50 mila a titolo di assegno divorzile;
5) condannare il sig. a versare immediatamente a partire dal mese di CP_1 settembre 2023 gli € 1000 mensili, promessi in udienza il 14 luglio 2022 in riferimento alla obbligazione giudiziale assunta e verbalizzata di fronte alla Presidentessa Talia;
6) in ogni caso, anche in soccombenza, con vittoria di spese diritti e onorari di lite per il presente giudizio.
Con “foglio di precisazione di conclusioni” depositato in data 03/03/2025 parte resistente ha precisato le proprie conclusioni chiedendo a questo Tribunale di:
“dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e CP_1
in data 15.02.1981; RIGETTARE le domande attoree per tutte le ragioni Parte_1
dedotte nel corso della causa. Spese compensate tra le parti
Hanno invece omesso di precisare le proprie conclusioni il Pubblico Ministero in sede.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 2 di 8 Con ricorso depositato in data 18/03/2022 chiedeva la pronunzia Parte_1
dello scioglimento del matrimonio da premettendo che da tale CP_1 matrimonio, celebrato il giorno 15 febbraio 1981 in Cesenatico (FC) – trascritto presso il registro degli atti di matrimonio del suddetto Comune all'anno 1981, n° 77 P. II , S.A, con opzione per il regime della separazione dei beni, erano nati i figli in data 04/06/1981, Per_2
in data 18/07/1989 e in data 26/05/2000; rappresentava che la prosecuzione Per_3 Per_1 della convivenza era diventata intollerabile a causa di importanti contrasti con il marito, tanto che con decreto n.1789/2003 il Tribunale di Forlì omologava la separazione personale tra essi coniugi, disponendo l'affidamento condiviso dei figli minori con collocazione prevalente presso di lei nonché l'obbligo in capo al di versarle euro 775,00 mensili a titolo di CP_1
contributo per il mantenimento dei figli, oltre al 100% delle spese straordinarie. Aggiungeva che dalla pronuncia di separazione i coniugi non si erano più riconciliati, vieppiù che da tempo il marito aveva intrapreso una nuova relazione con una donna dalla quale aveva avuto un figlio nato in data [...]; che i figli e erano divenuti economicamente Per_2 Per_3 indipendenti, mentre il figlio aveva svolto qualche lavoro saltuario ma non aveva Per_1
ancora raggiunto l'indipendenza economica e ciononostante il aveva interrotto il CP_1 mantenimento per il medesimo dal mese di dicembre del 2020. Quanto alla situazione economica, rappresentava di essere una impiegata pubblica, mentre il marito era un imprenditore che svolgeva attività altresì all'estero. Chiedeva pertanto la pronuncia di scioglimento del matrimonio, la conferma del decreto di omologa della separazione in relazione al mantenimento del figlio una somma una tantum che il avrebbe dovuto Per_1 CP_1 versarle a titolo di assegno divorzile nonché la condanna del marito a restituirle la somma dovuta a titolo di mantenimento e spese per il figlio non versatole. Per_1
Si costituiva in giudizio con comparsa depositata in data 31/05/2022 , non CP_1
opponendosi alla domanda avanzata dalla moglie di scioglimento del matrimonio, contestando, per contro, le ulteriori richieste avanzate dalla medesima. In particolare, rappresentava che sino al 2013 aveva svolto un lavoro ben remunerato ma attualmente, a causa di gravi problemi di salute, non svolgeva alcuna attività lavorativa;
quanto al figlio riferiva che il medesimo Per_1 nel 2019 era stato assunto da una impresa di Cesena e, successivamente, dimessosi per sua volontà, da un'ulteriore impresa sita in Cesenatico, ragione per cui riteneva raggiunta la sua pagina 3 di 8 indipendenza economica. Chiedeva pertanto la pronuncia di scioglimento del matrimonio concordatario nonché il rigetto delle ulteriori domande avanzate da controparte.
Fallito il tentativo di conciliazione, con ordinanza presidenziale del 7 gennaio 2023 veniva rigettata la domanda di assegno divorzile “una tantum” (inammissibile in mancanza di accordo tra le parti) avanzata dalla ricorrente e dichiarata inammissibile la domanda di pagamento di somme a titolo di arretrati proposta dalla medesima parte, quindi veniva revocato, con decorrenza dalla domanda, l'obbligo in capo al di versare alla somme a CP_1 Parte_1 titolo di contributo al mantenimento del figlio avendo questi raggiunto l'indipendenza Per_1
economica.
Rimesse le parti dinanzi al Giudice Istruttore ed intervenuto il Pubblico Ministero, venivano concessi i chiesti termini di cui all'art. 183 co. 6° c.p.c.; con successiva ordinanza del 31 luglio
2024 il G.I. rigettava le istanze di prova orale avanzate dalla ricorrente nonché le indagini patrimoniali da delegarsi alla Guardia di Finanza richieste dalla e quindi la causa, Parte_1 sulle conclusioni in epigrafe trascritte, era rimessa al Collegio per la decisione con concessione dei termini massimi di cui all'art. 190 c.p.c.
* * * * *
1.- Ciò premesso, la domanda di scioglimento del vincolo matrimoniale merita accoglimento, ricorrendo tutti i presupposti di cui all'art. 3, numero 2, lettera b, Legge 1° dicembre 1970 n.
898, così come modificato dalla Legge 6 maggio 2015, n. 55, essendosi la separazione fra i coniugi protratta ininterrottamente per sei mesi dalla prima comparizione dei predetti, il
06.03.2003, innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione consensuale definita con decreto di omologa del10.04.2003. Il tempo trascorso senza che la convivenza sia ripresa in un contesto di totale mancanza di elementi di vita in comune, il fallimento del tentativo di conciliazione e la nuova relazione intrapresa dal dalla quale peraltro è CP_1
nato un figlio, evidenziano che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi è venuta meno e non può essere ricostituita. Va pertanto emessa la richiesta pronunzia di scioglimento del matrimonio con conseguenti provvedimenti in materia si stato civile.
2.- Nel merito, osserva il Collegio che, in difetto di nuove emergenze probatorie sopravvenute nel corso del giudizio, occorre senz'altro confermare interamente l'ordinanza presidenziale resa dal Presidente del Tribunale in data 7 gennaio 2023.
pagina 4 di 8 Invero, in relazione al mantenimento del figlio nessun dubbio sussiste in ordine alla Per_1
raggiunta indipendenza economica del medesimo a decorrere da giugno 2021, (dunque da periodo antecedente l'instaurazione della presente causa), tenuto conto della situazione del mercato di lavoro dell'epoca, come precisato nell'ordinanza presidenziale. In tale sede è stato evidenziato come la stessa ricorrente, nella prima udienza presidenziale del 7.06.2022, avesse dato atto che il figlio da giugno 2021 era stato assunto con un contratto di apprendistato Per_1 con paga pari ad euro 960,00 mensili e successivamente, a partire dall'aprile 2022, cessato per sua volontà il precedente lavoro di ufficio poiché troppo impegnativo, era stato assunto come operaio da altra impresa. Occorre sul punto precisare che, una volta raggiunta un'adeguata capacità lavorativa, a nulla rileva la successiva ed eventuale perdita della occupazione in quanto “Il diritto del coniuge separato di ottenere un assegno per il mantenimento del figlio maggiorenne convivente è da escludere quando quest'ultimo abbia iniziato ad espletare un'attività lavorativa, così dimostrando il raggiungimento di un'adeguata capacità e determinando la cessazione del corrispondente obbligo di mantenimento ad opera del genitore
, sicché l'eventuale perdita dell'occupazione o il negativo andamento della stessa non comporta la riviviscenza dell'obbligo del genitore al mantenimento” (cfr. Cass. Civ., ordinanza n.6509 del 14/03/2017 e, in senso conforme, Cass. Civ, ordinanza n. 40282 del 15.12.2021).
Peraltro, è sempre la ricorrente a dare atto che a decorrere dal 2025 il figlio, per l'attività lavorativa svolta, percepisce una retribuzione di circa € 1200/1400 mensile, tanto da avere contratto un mutuo per l'acquisto di una autovettura.
Va quindi confermata la revoca a decorrere dalla domanda, ossia da giugno 2022, dell'obbligo di di versare alla ricorrente somme a titolo di contributo al mantenimento del CP_1
figlio dando atto che anche i primi due figli della coppia (nata il Per_1 Persona_4
4.06.1981) e (nato il [...]) sono economicamente indipendente, come Persona_5
riconosciuto da entrambe le parti.
3-Quanto alla domanda di condanna al pagamento “della somma di € 50.000,00 a titolo di assegno divorzile”, l'art. 5 della Legge n. 898/1970 prevede due modalità alternative di assoluzione dell'obbligo di assistenza del coniuge avente diritto: la corresponsione periodica di una somma, assegno divorzile, ovvero la corresponsione in un'unica soluzione di una somma, definita una tantum. Per espressa disposizione normativa, la corresponsione una pagina 5 di 8 tantum dell'assegno divorzile può avvenire solo su accordo tra le parti, a differenza dell'assegno divorzile periodico che può essere oggetto tanto di accordo quanto può essere imposto dal Giudice, una volta accertata la sussistenza di tutti i requisiti indicati dalla legge alla luce della recente interpretazione della giurisprudenza della Corte di Cassazione. Inoltre, la norma citata prevede espressamente che qualora le parti si accordino per un assegno una tantum non può essere proposta alcuna successiva domanda di contenuto economico, sicché
l'accordo delle parti, una volta reputato equo il quantum dal giudice, rende definitivo l'assetto patrimoniale così come delineato, precludendo al beneficiario la proponibilità di qualsiasi pretesa di carattere economico, anche se per fatti sopravvenuti siano mutate le condizioni economiche delle parti.
Ciò premesso, la domanda in esame non può trovare accoglimento in mancanza di un accordo tra le parti, come correttamente già rilevato nell' ordinanza presidenziale. Inoltre, si deve ritenere che una tale richiesta determini la rinuncia ad ulteriori domande di natura economica, tra cui l'assegno di divorzio periodico, poiché incompatibili con la richiesta di assegno divorzile “una tantum”.
4-Deve altresì confermarsi l'inammissibilità nel presente giudizio della domanda avanzata da parte ricorrente di pagamento di somme a titolo di arretrati per difetto di connessione qualificata. A tal fine, risulta condivisibile l'orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità, per cui in “materia del divorzio, è stato osservato che l'art. 40 c.p.c., novellato dalla legge n. 353 del 1990, consente nello stesso processo il cumulo di domande soggette a riti diversi, soltanto in presenza d'ipotesi qualificate di connessione (artt. 31, 32, 34, 35 e 36
c.p.c.), così escludendo la possibilità di proporre più domande connesse soggettivamente ai sensi dell'art. 33 c.p.c. e dell'art. 103 c.p.c. e soggette a riti diversi. Conseguentemente, è esclusa la possibilità del simultaneus processus, nell'ambito dell'azione di divorzio soggetta al rito della Camera di Consiglio con quella di scioglimento della comunione di beni immobili, di restituzione di beni mobili, di restituzione e pagamento di somme che sono soggette al rito ordinario trattandosi di domande non legate dal vincolo di connessione, ma in tutto autonome
e distinte dalla domanda di divorzio” (cfr. Cass. 25 marzo 2003, n. 4367, nello stesso senso, ex multis, Cass. 15 maggio 2001 n. 6660; Cass. 12 gennaio 2000 n. 266; Cass. 21 maggio 2009, n.
11828; Cass. 13 marzo 2017, n. 6424). A seguito della conferma dell'inammissibilità della pagina 6 di 8 domanda in esame, nessuna rilevanza può acquisire la circostanza che all'udienza del
14.07.2022 avanti il Presidente del Tribunale, il procuratore del resistente abbia dichiarato che lo stesso era disposto a versare la somma di € 1000,00 al mese per pagare quanto dovuto a tale titolo.
5-Da ultimo, deve rigettarsi anche la richiesta della ricorrente di modifica dell'ordinanza resa in data 31.07.2024 con ammissione dei mezzi istruttori formulati dalla medesima parte atteso che la prova per testi versa su circostanze generiche ed irrilevanti ed il figlio convivente Per_1 con la madre, ha una legittimazione processuale concorrente con quella della ricorrente che ne pregiudica la possibilità di essere sentito come testimone.
Infine, in punto di spese di lite, occorre dare seguito alla richiesta della parte resistente vittoriosa di compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa promossa da c.f. , nata a [...] il Parte_1 C.F._1
01/08/1963, con ricorso depositato in data 18/03/2022 nei confronti di , CP_1
c.f. nato a [...] il [...], con l'intervento ex lege del C.F._2
Pubblico Ministero in sede, ogni diversa eccezione, deduzione ed istanza anche istruttoria, così dispone:
dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Cesenatico in data 15/02/1981 tra nata a [...] il [...] e Parte_1 CP_1
nato a [...] il [...];
ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Cesenatico di procedere all'annotazione della presente sentenza successivamente al passaggio in giudicato (Anno 1981
Atto n° 77 Parte II Serie A); dichiara che perde il diritto di aggiungere al proprio il cognome del Parte_1
coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio;
pagina 7 di 8 conferma la revoca, con decorrenza dal mese di giugno del 2022, dell'obbligo in capo a di versare alla somme a titolo di contributo al mantenimento del figlio CP_1 Parte_1
Per_1
conferma il rigetto di un assegno divorzile “una tantum” a favore della Parte_1 conferma l'inammissibilità nel presente giudizio della domanda di pagamento di somme a titolo di arretrati avanzata dalla Parte_1 compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza, disponendo che copia della presente sentenza venga trasmessa al competente Ufficiale dello Stato Civile successivamente al passaggio in giudicato.
Così deciso in Forlì, nella camera di consiglio del 24.11.2025
Il Presidente dott. Massimo Di Patria
Il Giudice rel. ed est. dott.ssa Alessandra Medi
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