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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 20/10/2025, n. 3856 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 3856 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Bari, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Emanuela
Foggetti, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 3126/2025 R.G., chiamata all'udienza del 20/10/2025, promossa da:
rappresentato e difeso da sé medesimo Parte_1
Ricorrente
C O N T R O
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. F. Ceglio
Resistenti
Oggetto: Ricorso avverso preavviso di fermo amministrativo
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 5/3/2025, il ricorrente, come in epigrafe indicato, proponeva opposizione avverso il preavviso di fermo amministrativo n.
01480202500002377000, notificatogli in data 24 gennaio 2025 dall'Agenzia delle
Entrate – Riscossione, Direzione Provinciale di Bari, avente ad oggetto l'autovettura di sua proprietà, targata EW905SL. L'opponente deduceva la nullità e l'illegittimità del suddetto atto per difetto di motivazione, per mancata indicazione della data di definitività del ruolo e per l'inapplicabilità della misura cautelare ad un bene che egli assumeva essere strumentale e necessario all'esercizio della professione forense.
Esponeva, in particolare, che l'autovettura in questione costituisce l'unico mezzo nella sua disponibilità ed è utilizzata quotidianamente per lo svolgimento dell'attività professionale, ivi compresi gli spostamenti verso i Tribunali e le altre sedi giudiziarie in cui è chiamato a prestare la propria attività professionale, quale difensore. Rappresentava, inoltre, di aver comunicato all'Agenzia delle Entrate – Riscossione la natura strumentale del veicolo, ricevendo, tuttavia, riscontro negativo, in quanto parte opposta aveva ritenuto non adeguatamente comprovata la strumentalità del bene, difettando idonea documentazione contabile. Chiedeva, pertanto, la sospensione dell'efficacia del preavviso di fermo, attesa l'insussistenza del fumus boni iuris nonché del periculum in mora, posto che l'iscrizione del fermo sull'unica autovettura di cui dispone avrebbe comportato la paralisi dell'attività professionale ed il grave pregiudizio dei diritti di difesa costituzionalmente garantiti.
Si costituiva ritualmente in giudizio l'Agenzia delle Entrate – Riscossione eccependo, in via preliminare, la tardività dell'opposizione e, nel merito, l'infondatezza delle doglianze;
sosteneva che la strumentalità del veicolo non potesse ritenersi sussistente in re ipsa, ma dovesse essere provata documentalmente dal debitore, ai sensi dell'art. 86, comma 2, del D.P.R. n. 602 del 1973, rilevando che l'opponente non aveva fornito alcuna prova concreta della natura professionale del mezzo né presentato, nei termini di legge, apposita istanza di annullamento del fermo per bene strumentale;
concludeva, pertanto, per il rigetto dell'opposizione, affermando la piena legittimità formale e sostanziale del preavviso, redatto su modello ministeriale e conforme alla normativa vigente. credito
Con provvedimento datato 12/5/2025, il Tribunale disponeva la sospensione dell'efficacia del preavviso di fermo nei limiti del credito derivante dai contributi previdenziali, ritenendo, ad un primo sommario esame, che la natura strumentale del veicolo emergesse dalla documentazione prodotta in atti e dalla sentenza del Tribunale di Bari, sezione Lavoro, n. 1602/2023, resa in una fattispecie analoga tra le medesime parti.
All'udienza odierna, fissata per la discussione, la causa è stata decisa come da sentenza con motivazione contestuale.
***
Il ricorso è fondato e merita di trovare accoglimento.
Il Tribunale ritiene di richiamare, ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., le motivazioni poste a fondamento della sentenza n. 1602/2023, resa nell'ambito del procedimento
R.G. n. 13304/2022, relativa ad una fattispecie speculare a quella oggetto del presente
Pag. 2 di 4 giudizio: “Ora, è noto che l'art. 52, comma 1, D.L. n. 69/2913, conv. in l. n. 98/2013, ha modificato l'art. 86, comma 2, stabilendo che 'sarà eseguito il fermo, senza necessità di comunicazione, mediante iscrizione del provvedimento che lo dispone nei registri immobiliari, salvo che il debitore o i coobbligati, nel predetto termine, dimostrino all'agente della riscossione che il bene mobile è strumentale all'attività di impresa o della professione'.
Nel caso di specie, l'auto in parola è l'unica in possesso e di proprietà del ricorrente, ed è chiaro ed evidente che l'auto sia funzionale e strumentale all'esercizio della professione di avvocato. (…) A nulla valga che l'auto non sia iscritta nei libri contabili, tra l'altro una contabilità forfettaria che non consente lo scarico dei costi, avendo stabilito la Suprema Corte di Cassazione che la prova della strumentalità del bene all'esercizio della professione può essere assolta in ogni modo. Orbene, è chiaro ed incontrovertibile che per un avvocato l'unica auto di proprietà, peraltro non di lusso, non può essere strumentale e necessaria all'esercizio della sua professione.”
Le argomentazioni suesposte, che il Tribunale integralmente condivide e fa proprie, si attagliano perfettamente alla fattispecie in esame.
Ed invero, anche nel presente giudizio, è risultato che l'autovettura targata EW905SL costituisce l'unico mezzo di proprietà del ricorrente, utilizzato quotidianamente per l'esercizio della professione forense, per gli spostamenti presso i Tribunali, gli istituti penitenziari e per l'adempimento dei turni di difesa d'ufficio.
Sulla base di tali premesse, deve ritenersi provata la natura essenzialmente strumentale del veicolo, con conseguente inapplicabilità del fermo amministrativo, ai sensi dell'art. 86, comma 2, D.P.R. n. 602/1973, come modificato dal D.L. n. 69/2013.
Alla luce delle considerazioni che precedono, la comunicazione preventiva di fermo amministrativo deve essere annullata, limitatamente ai crediti derivanti da contributi previdenziali.
Le ulteriori questioni di fatto o di diritto controverse tra parte restano assorbite.
La regolamentazione delle spese di lite segue la soccombenza.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI BARI
Pag. 3 di 4 in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Emanuela Foggetti, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto con atto depositato in data 5/3/2025 da nei confronti di Agenzia delle Parte_1
Entrate – Riscossione, ogni diversa eccezione e istanza disattesa, così provvede:
-accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla il preavviso di fermo amministrativo n.
01480202500002377000, notificato in data 24/1/2025 dall'Agenzia delle Entrate –
Riscossione, Direzione Provinciale di Bari, limitatamente ai crediti derivanti da contributi previdenziali;
-conferma il provvedimento di sospensione adottato in data 12/5/2025;
-condanna parte resistente alla rifusione, in favore del ricorrente, delle spese di giudizio che liquida in € 3.291,00, oltre rimborso forfettario spese generali, iva e cap come per legge.
Bari, 20/10/2025
Il Giudice
Dott.ssa Emanuela Foggetti
Pag. 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Bari, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Emanuela
Foggetti, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 3126/2025 R.G., chiamata all'udienza del 20/10/2025, promossa da:
rappresentato e difeso da sé medesimo Parte_1
Ricorrente
C O N T R O
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. F. Ceglio
Resistenti
Oggetto: Ricorso avverso preavviso di fermo amministrativo
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 5/3/2025, il ricorrente, come in epigrafe indicato, proponeva opposizione avverso il preavviso di fermo amministrativo n.
01480202500002377000, notificatogli in data 24 gennaio 2025 dall'Agenzia delle
Entrate – Riscossione, Direzione Provinciale di Bari, avente ad oggetto l'autovettura di sua proprietà, targata EW905SL. L'opponente deduceva la nullità e l'illegittimità del suddetto atto per difetto di motivazione, per mancata indicazione della data di definitività del ruolo e per l'inapplicabilità della misura cautelare ad un bene che egli assumeva essere strumentale e necessario all'esercizio della professione forense.
Esponeva, in particolare, che l'autovettura in questione costituisce l'unico mezzo nella sua disponibilità ed è utilizzata quotidianamente per lo svolgimento dell'attività professionale, ivi compresi gli spostamenti verso i Tribunali e le altre sedi giudiziarie in cui è chiamato a prestare la propria attività professionale, quale difensore. Rappresentava, inoltre, di aver comunicato all'Agenzia delle Entrate – Riscossione la natura strumentale del veicolo, ricevendo, tuttavia, riscontro negativo, in quanto parte opposta aveva ritenuto non adeguatamente comprovata la strumentalità del bene, difettando idonea documentazione contabile. Chiedeva, pertanto, la sospensione dell'efficacia del preavviso di fermo, attesa l'insussistenza del fumus boni iuris nonché del periculum in mora, posto che l'iscrizione del fermo sull'unica autovettura di cui dispone avrebbe comportato la paralisi dell'attività professionale ed il grave pregiudizio dei diritti di difesa costituzionalmente garantiti.
Si costituiva ritualmente in giudizio l'Agenzia delle Entrate – Riscossione eccependo, in via preliminare, la tardività dell'opposizione e, nel merito, l'infondatezza delle doglianze;
sosteneva che la strumentalità del veicolo non potesse ritenersi sussistente in re ipsa, ma dovesse essere provata documentalmente dal debitore, ai sensi dell'art. 86, comma 2, del D.P.R. n. 602 del 1973, rilevando che l'opponente non aveva fornito alcuna prova concreta della natura professionale del mezzo né presentato, nei termini di legge, apposita istanza di annullamento del fermo per bene strumentale;
concludeva, pertanto, per il rigetto dell'opposizione, affermando la piena legittimità formale e sostanziale del preavviso, redatto su modello ministeriale e conforme alla normativa vigente. credito
Con provvedimento datato 12/5/2025, il Tribunale disponeva la sospensione dell'efficacia del preavviso di fermo nei limiti del credito derivante dai contributi previdenziali, ritenendo, ad un primo sommario esame, che la natura strumentale del veicolo emergesse dalla documentazione prodotta in atti e dalla sentenza del Tribunale di Bari, sezione Lavoro, n. 1602/2023, resa in una fattispecie analoga tra le medesime parti.
All'udienza odierna, fissata per la discussione, la causa è stata decisa come da sentenza con motivazione contestuale.
***
Il ricorso è fondato e merita di trovare accoglimento.
Il Tribunale ritiene di richiamare, ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., le motivazioni poste a fondamento della sentenza n. 1602/2023, resa nell'ambito del procedimento
R.G. n. 13304/2022, relativa ad una fattispecie speculare a quella oggetto del presente
Pag. 2 di 4 giudizio: “Ora, è noto che l'art. 52, comma 1, D.L. n. 69/2913, conv. in l. n. 98/2013, ha modificato l'art. 86, comma 2, stabilendo che 'sarà eseguito il fermo, senza necessità di comunicazione, mediante iscrizione del provvedimento che lo dispone nei registri immobiliari, salvo che il debitore o i coobbligati, nel predetto termine, dimostrino all'agente della riscossione che il bene mobile è strumentale all'attività di impresa o della professione'.
Nel caso di specie, l'auto in parola è l'unica in possesso e di proprietà del ricorrente, ed è chiaro ed evidente che l'auto sia funzionale e strumentale all'esercizio della professione di avvocato. (…) A nulla valga che l'auto non sia iscritta nei libri contabili, tra l'altro una contabilità forfettaria che non consente lo scarico dei costi, avendo stabilito la Suprema Corte di Cassazione che la prova della strumentalità del bene all'esercizio della professione può essere assolta in ogni modo. Orbene, è chiaro ed incontrovertibile che per un avvocato l'unica auto di proprietà, peraltro non di lusso, non può essere strumentale e necessaria all'esercizio della sua professione.”
Le argomentazioni suesposte, che il Tribunale integralmente condivide e fa proprie, si attagliano perfettamente alla fattispecie in esame.
Ed invero, anche nel presente giudizio, è risultato che l'autovettura targata EW905SL costituisce l'unico mezzo di proprietà del ricorrente, utilizzato quotidianamente per l'esercizio della professione forense, per gli spostamenti presso i Tribunali, gli istituti penitenziari e per l'adempimento dei turni di difesa d'ufficio.
Sulla base di tali premesse, deve ritenersi provata la natura essenzialmente strumentale del veicolo, con conseguente inapplicabilità del fermo amministrativo, ai sensi dell'art. 86, comma 2, D.P.R. n. 602/1973, come modificato dal D.L. n. 69/2013.
Alla luce delle considerazioni che precedono, la comunicazione preventiva di fermo amministrativo deve essere annullata, limitatamente ai crediti derivanti da contributi previdenziali.
Le ulteriori questioni di fatto o di diritto controverse tra parte restano assorbite.
La regolamentazione delle spese di lite segue la soccombenza.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI BARI
Pag. 3 di 4 in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Emanuela Foggetti, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto con atto depositato in data 5/3/2025 da nei confronti di Agenzia delle Parte_1
Entrate – Riscossione, ogni diversa eccezione e istanza disattesa, così provvede:
-accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla il preavviso di fermo amministrativo n.
01480202500002377000, notificato in data 24/1/2025 dall'Agenzia delle Entrate –
Riscossione, Direzione Provinciale di Bari, limitatamente ai crediti derivanti da contributi previdenziali;
-conferma il provvedimento di sospensione adottato in data 12/5/2025;
-condanna parte resistente alla rifusione, in favore del ricorrente, delle spese di giudizio che liquida in € 3.291,00, oltre rimborso forfettario spese generali, iva e cap come per legge.
Bari, 20/10/2025
Il Giudice
Dott.ssa Emanuela Foggetti
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