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Sentenza 22 gennaio 2025
Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 22/01/2025, n. 53 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 53 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 1032/2019 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
I Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Elisa Remonti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1032/2019 r.g. promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. RAGNEDDA GIAN Parte_1 C.F._1
COMITA, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore,
PARTE ATTRICE contro
(C.F. ), rappresentata e difesa Controparte_1 P.IVA_1 dall'avv. SALARIS SALVATORE MARIO, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore,
PARTE CONVENUTA
OGGETTO: responsabilità extracontrattuale
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come segue:
Per parte attrice, come da foglio di p.c.:
“Voglia l'Illustrissimo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione:
- accertare e, per l'effetto, dichiarare la responsabilità della , in Controparte_1
persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, per i fatti e motivi di cui in narrativa,
Part causativa del danno subito dal sig. a seguito dell'evento sopra descritto;
- per l'effetto condannare l'Ente convenuto, al risarcimento del danno economico subito dall'attore, quantificabile in euro € 7.401,35 iva compresa, salvo diversa somma accertata dal Giudice, oltre che al danno da fermo tecnico, inteso quale pregiudizio subito dal proprietario dell'autovettura
pagina 1 di 11 danneggiata a causa dell'impossibilità di utilizzarla durante il tempo necessario alla sua riparazione, oltre interessi;
- in ogni caso, con la rifusione delle spese giudiziarie di lite, oltre IVA e CPA, come da legge”
Per parte convenuta, come da comparsa di costituzione e risposta:
“A) Contrariis reiectis;
B) Assolvere la da ogni avversa pretesa;
Controparte_1
C) In ogni caso con vittoria di spese, diritti e onorari del giudizio”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione introduttivo del presente giudizio, conveniva la Parte_1 Controparte_1
per omessa custodia della fauna selvatica, chiedendo l'accertamento della responsabilità
[...]
ex art. 2043 c.c. per le lesioni subite a causa del sinistro occorso in data 28.2.2016, alle ore 18,30 circa,
e, per l'effetto, la condanna al risarcimento di tutti i danni patrimoniali subiti.
Più nel dettaglio, la parte attrice esponeva:
- che, nelle circostanze di tempo e di luogo sopra descritte, stava percorrendo con la propria autovettura la S.S. n. 672 Sassari-Tempio in direzione Sassari;
- che, giunto in prossimità del Comune di Ploaghe, loc. Serras, un cinghiale aveva improvvisamente attraversato la carreggiata e, per l'effetto, aveva impattato contro il veicolo;
- che era stato impossibile evitare lo scontro con l'animale, pur egli avendo effettuato una brusca frenata;
- che l'asfalto era bagnato a causa della pioggia;
- che, in quel tratto stradale, non vi era alcuna segnalazione di pericolo o alcuna recinzione funzionale a impedire il passaggio degli animali nonché non era presente illuminazione stradale;
- che lo scontro si era verificato in prossimità dell'oasi permanente di protezione faunistica e cattura di
”, all'interno della quale è presente una maggiore quantità di fauna selvatica;
Parte_2
- che, a seguito del sinistro, erano intervenuti sul posto gli agenti del Corpo forestale;
- che il medico veterinario aveva accertato che il cinghiale era morto a causa dello scontro con l'autovettura;
- che, a seguito dell'incidente, era stato costretto ad acquistare una nuova automobile;
- di aver subito danni patrimoniali;
- che i tentativi di definizione stragiudiziale della vertenza non avevano avuto esito positivo.
Con comparsa del 18.6.2019 (tempestiva ai sensi dell'art. 166 c.p.c.) si costituiva Controparte_1
la quale, eccepita la mancata prova della negligenza e/o imperizia dell'ente regionale ai
[...]
pagina 2 di 11 sensi dell'art. 2043 c.c., eccepita l'inoperatività dell'art. 2052 c.c., eccepita la proprietà della strada da parte della Provincia di Sassari nonché eccepita l'impossibilità di apporre la segnaletica stradale e/o di recintare i terreni a bordo della strada, contestato il quantum debeatur atteso il valore commerciale del veicolo, contestato il danno da fermo tecnico, tutto ciò dedotto, chiedeva il rigetto delle domande attoree.
A seguito della concessione dei termini ex art. 183, co. 6, c.p.c., la causa veniva istruita con produzioni documentali, con prova testimoniale e con CTU sui danni al veicolo.
All'udienza del 3.7.2024, svolta con la modalità cartolare ai sensi di quanto previsto dall'art. 127 ter
c.p.c., le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
*
La domanda di parte attrice è fondata e deve essere accolta nei termini che seguono.
La fattispecie di scontro tra veicolo e animale selvatico è regolata dagli artt. 2052 e 2054, co. 1, c.c., le quali norme rispettivamente tipizzano la responsabilità del proprietario di animale per i danni cagionati da quest'ultimo e quella del conducente (e del proprietario) del veicolo per i danni prodotti dalla circolazione stradale.
Più nel dettaglio, l'art. 2052 c.c. prevede un'imputazione di responsabilità in capo al proprietario dell'animale per i danni da quest'ultimo causati, salva la prova liberatoria del caso fortuito: invero, il danneggiato è tenuto a provare il fatto illecito e il nesso eziologico tra il comportamento dell'animale e l'evento lesivo;
il proprietario può liberarsi provando l'intervento di un fattore imprevedibile, inevitabile ed eccezionale (cfr. C. Cass. n. 13848/2020 che, in punto di prova liberatoria, precisa che
“spetta, invece, alla fornire la prova liberatoria del caso fortuito, dimostrando che il CP_1
comportamento dell'animale si è posto del tutto al di fuori della propria sfera di controllo, come causa del danno autonoma, eccezionale, imprevedibile o, comunque, non evitabile neanche mediante
l'adozione delle più adeguate e diligenti misure - concretamente esigibili in relazione alla situazione di fatto e compatibili con la funzione di protezione dell'ambiente e dell'ecosistema - di gestione e controllo del patrimonio faunistico e di cautela per i terzi”).
La lettera della norma è chiara nell'individuare quale criterio di imputazione della responsabilità la proprietà dell'animale (“il proprietario di un animale o chi se ne serve per il tempo in cui l'ha in uso”), sicché, quanto ai danni provocati dalla fauna selvatica, deve essere ormai superato quell'orientamento giurisprudenziale – elaboratosi sul punto – che escludeva l'applicabilità dell'art. 2052 c.c. stante l'impossibilità di una custodia e di un controllo diretto sull'animale selvatico da parte dell'ente pagina 3 di 11 pubblico proprietario (cfr. deve ex adverso essere condiviso l'orientamento emerso a partire dalla pronuncia C. Cass. n. 7969/2020, successivamente confermata in svariate altre pronunce di legittimità conformi: “i danni cagionati dalla fauna selvatica sono risarcibili dalla P.A. a norma dell'art. 2052
c.c., giacché, da un lato, il criterio di imputazione della responsabilità previsto da tale disposizione si fonda non sul dovere di custodia, ma sulla proprietà o, comunque, sull'utilizzazione dell'animale e, dall'altro, le specie selvatiche protette ai sensi della l. n. 157 del 1992 rientrano nel patrimonio indisponibile dello Stato e sono affidate alla cura e alla gestione di soggetti pubblici in funzione della tutela generale dell'ambiente e dell'ecosistema”).
Con riguardo all'art. 2054, co. 1, c.c., considerati i tratti caratteristici della circolazione stradale e la conseguente esigenza di sicurezza e di tutela dei terzi in detta sensibile attività, il legislatore ha previsto la presunzione di responsabilità del conducente per i danni provocati alla guida del veicolo, salva la prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno. Tale presunzione si estende al proprietario del veicolo ai sensi del terzo comma.
La presunzione di responsabilità sorge a carico del conducente solo allorquando sia stato accertato il nesso di causalità tra la condotta stradale del conducente e il danno prodotto;
in caso positivo, il conducente potrà fornire la prova liberatoria di aver fatto il possibile per evitare il danno, ossia di avere adottato ogni opportuna cautela nella propria condotta di guida ovvero che il sinistro trova fondamento in una causa esterna alla sua sfera di comportamento, inevitabile ed imprevedibile (sulla prova liberatoria, cfr. C. Cass. n. 14064/2010: “la prova liberatoria di cui all'art. 2054 cod. civ., nel caso di danni prodotti a persone o cose dalla circolazione di un veicolo, non deve essere necessariamente data in modo diretto, cioè dimostrando di avere tenuto un comportamento esente da colpa e perfettamente conforme alle regole del codice della strada, ma può risultare anche dall'accertamento che il comportamento della vittima sia stato il fattore causale esclusivo dell'evento dannoso, comunque non evitabile da parte del conducente, attese le concrete circostanze della circolazione e la conseguente impossibilità di attuare una qualche idonea manovra di emergenza”).
Ebbene, in merito al rapporto tra le due predette responsabilità, occorre condividere l'orientamento di legittimità secondo cui “in tema di responsabilità per danni derivanti dall'urto tra un autoveicolo e un animale, la presunzione di responsabilità oggettiva a carico del proprietario o dell'utilizzatore di quest'ultimo concorre con la presunzione di colpa a carico del conducente del veicolo, ai sensi dell'art. 2054, comma 1, c.c., che ha portata generale, applicabile a tutti i soggetti che subiscano danni dalla circolazione, sicché, ove il danneggiato sia il conducente e non sia possibile accertare la sussistenza e la misura del rispettivo concorso - sì che nessuno supera la presunzione di responsabilità
pagina 4 di 11 a suo carico dimostrando, quanto al conducente, di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno e, quanto al proprietario dell'animale, il caso fortuito - il risarcimento va corrispondentemente diminuito per effetto non dell'art. 1227, comma 1, c.c., non occorrendo accertare in concreto il concorso causale del danneggiato, ma della presunzione di pari responsabilità di cui agli artt. 2052 e 2054 c.c.” (C.
Cass. n. 16550/2022; più recente, sul punto: C. Cass. n. 17253/2024: “nell'ipotesi di scontro fra un veicolo e un animale selvatico, il concorso fra le presunzioni di responsabilità stabilite a carico del conducente del veicolo e del proprietario dell'animale, rispettivamente dagli artt. 2054 e 2052 c.c., comporta la pari efficacia di entrambe le presunzioni e la conseguente necessità di valutare, caso per caso, e, senza alcuna reciproca elisione, il loro superamento da parte di chi ne risulta gravato;
pertanto il danneggiato, ove sia anche il conducente del veicolo, deve allegare e provare non solo la dinamica del sinistro, il nesso causale tra la condotta dell'animale appartenente ad una delle specie oggetto della tutela di cui alla l. n. 157 del 1992 e l'evento dannoso, ma anche di avere adottato, nella propria condotta di guida, ogni opportuna cautela (da valutare con particolare rigore in caso di circolazione in aree in cui è nota la possibile presenza di animali selvatici) e che la condotta dell'animale ha avuto, effettivamente e in concreto, un carattere di tale imprevedibilità ed irrazionalità per cui, nonostante la prudenza, non sarebbe stato possibile evitare l'impatto, mentre la deve CP_1 dimostrare il caso fortuito”).
Dunque, lo scontro tra fauna selvatica e veicolo non è regolato esclusivamente dalla presunzione ex art. 2052 c.c., che pone la responsabilità a carico del proprietario dell'animale salvo il caso fortuito, bensì lo stesso conducente/proprietario è tenuto a provare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, ossia che l'incidente è stato conseguenza di fatti esterni alla propria guida, inevitabili anche mediante l'esecuzione di manovre di emergenza (si noti, sul punto, che all'utente della strada si impone un rafforzato livello di attenzione e prudenza, anche, appunto, nell'ipotesi di imprevisti provenienti da animali e/o cause esterne).
E, pertanto, occorre dapprima vagliare il nesso di causalità richiesto da entrambe le norme (causalità tra il comportamento dell'animale e lo scontro;
causalità tra la circolazione stradale e lo scontro) e, in caso di vaglio positivo, verificare il superamento o meno delle presunzioni di responsabilità poste a carico rispettivamente del proprietario dell'animale selvatico e del conducente/proprietario del veicolo.
La responsabilità di Controparte_1
La dinamica del sinistro è stata sufficientemente allegata e provata da parte attrice.
pagina 5 di 11 Infatti, considerato che non è necessaria la prova diretta del sinistro, ossia la ricostruzione dell'illecito da parte di un testimone oculare e/o di altri accertamenti diretti, all'esito dell'istruttoria è emerso un quadro probatorio grave e concordante a supporto della sussistenza dello scontro.
Sul punto, si richiamano i seguenti elementi probatori per la ricostruzione dello scontro:
- la relazione di servizio del Corpo Forestale della intervenuto sul luogo dell'evento a seguito CP_1
di richiesta di intervento pervenuta alle ore 19,15 circa, e l'allegato fascicolo fotografico, ove è raffigurato sia il corpo del cinghiale sulla strada che la carrozzeria danneggiata (doc. 1 di parte attrice);
- il certificato veterinario sul cinghiale coinvolto nel sinistro (doc. 2 di parte attrice), ove è accertato il decesso del cinghiale coinvolto a causa di “ferite lacere e contuse in varie parti del corpo, conseguenti all'urto con un corpo contundente”;
- dichiarazioni testimoniali di due automobilisti intervenuti dopo lo scontro: a) il teste il quale Tes_1
si era fermato per fornire aiuto all'attore, riferiva di aver “trovato un cinghiale nella strada davanti alla Part Part macchina del sig. La macchina era già ferma, e fuori dalla macchina c'erano già il sig. e vicino al guard rail due signore anziane. Stava piovendo ed era già buio”; b) il teste dichiarava Tes_2
di aver dato assistenza a poiché all'altezza di Ploaghe, sulla strada Sassari-Tempio, aveva Parte_1
Part visto “la macchina incidentata del sig. che era messa un po' in mezzo alla corsia di sua pertinenza, ricordo che non aveva superato l'altra corsia ma comunque era un ostacolo in mezzo alla corsia (…) l'incidente era stato causato da un cinghiale, infatti io ricordo che il cinghiale era a terra. Part Il sig. era quasi sotto shock, io stesso gli ho detto di non avvicinarsi al cinghiale perché poteva essere pericoloso (…) ricordo precisamente che era buio ed era sul tardi (…) stava piovendo proprio in quel momento”.
Sempre con riguardo alla prova testimoniale, a fronte dell'eccezione di incapacità testimoniale formulata da parte convenuta all'udienza del 4.6.2021, reiterata negli atti difensivi successivi, si deve qui affermare l'incapacità a testimoniare di coniuge dell'attore in Testimone_3
regime di comunione legale dei beni.
Infatti, considerato che la causa attiene al risarcimento dei danni occorsi all'automobile di proprietà dell'attore, tenuto altresì conto del regime di comunione legale sussistente tra i due coniugi, si ritiene che la testimone abbia un diretto e un concreto interesse in causa. Tes_3
La deposizione testimoniale resa all'udienza del 4.6.2021 deve pertanto essere dichiarata tamquam non esset ex art. 246 c.p.c.
- i danni al veicolo sono ubicati nella parte anteriore dell'autovettura e sono raffigurati nelle fotografie prodotte da parte attrice. Tali danni sono stati in dettaglio accertati e stimati dalla CTU espletata in pagina 6 di 11 corso di causa;
il CTU esprimeva altresì un vaglio di congruità dei danni rispetto al sinistro prospettato dall'attore (p. 7 della perizia: “si, i danni riscontrati sono effettivamente compatibili nonché riconducibili all'incidente stradale per cui è causa”).
Alla luce dei suddetti elementi probatori, è provato che, all'altezza del Comune di Ploaghe sulla S.S.
672 Sassari-Tempio, l'autovettura di si era scontrata, nella sua parte anteriore, con un Parte_1
cinghiale presente nella corsia di pertinenza dell'auto.
L'impatto tra il cinghiale e l'autovettura trova preciso riscontro sia nelle lesioni mortali subite dall'animali, lesioni accertate dal medico veterinario come compatibili con uno scontro violento, che nei danni occorsi al veicolo (danni alla parte meccanica e danni alla carrozzeria).
Alla luce di tale dinamica fattuale, si ritengono applicabili al caso di specie entrambe le predette presunzioni di responsabilità:
a) art. 2052 c.c. poiché la presenza del cinghiale nell'area di pertinenza stradale aveva causato l'impatto con il veicolo condotto da e i suoi conseguenti danni materiali;
Parte_1
b) art. 2054, co. 1, c.c. poiché la circolazione del veicolo condotto da , lungo la strada SS n. Parte_1
672, aveva causato l'impatto con il cinghiale e il suo conseguente decesso.
Passando, anzitutto, alla responsabilità ex art. 2052 c.c., occorre individuare il soggetto proprietario del cinghiale coinvolto.
Come ormai affermato dalla più recente giurisprudenza, che qui si condivide alla luce del dato testuale della norma, è evidente che la fauna selvatica, di proprietà indisponibile pubblica, sia nell'utilizzo della quale ente a cui sono attribuite ex lege le competenze per la tutela, Controparte_1
la gestione e il controllo del patrimonio faunistico (sul punto, si richiama la pronuncia C. Cass. n.
7969/2020: “appare corretta l'impostazione di chi afferma che, avendo l'ordinamento stabilito (con legge dello Stato) che il diritto di proprietà in relazione ad alcune specie di animali selvatici
(precisamente quelle oggetto della tutela di cui alla legge n. 157 del 1992) è effettivamente configurabile, in capo allo stesso Stato (quale suo patrimonio indisponibile) e, soprattutto, essendo tale regime di proprietà espressamente disposto in funzione della tutela generale dell'ambiente e dell'ecosistema, con l'attribuzione esclusiva a soggetti pubblici del diritto/dovere di cura e gestione del patrimonio faunistico tutelato onde perseguire i suddetti fini collettivi, la immediata conseguenza della scelta legislativa è l'applicabilità anche alle indicate specie protette del regime oggettivo di imputazione della responsabilità di cui all'art. 2052 c.c. (…) Tale soggetto, in base alle disposizioni dell'ordinamento in precedenza richiamate, va individuato certamente, ed esclusivamente, nelle
Regioni, dal momento che sono le Regioni gli enti territoriali cui spetta, in materia, non solo la
pagina 7 di 11 funzione normativa, ma anche le funzioni amministrative di programmazione, coordinamento, controllo delle attività eventualmente svolte (per delega o in base a poteri di cui sono direttamente titolari) da altri enti, ivi inclusi i poteri sostitutivi, per i casi di eventuali omissioni. Sono dunque in sostanza le Regioni gli enti che «utilizzano» il patrimonio faunistico protetto al fine di perseguire
l'utilità collettiva di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema la quale pertanto è gravata della presunzione ex lege”).
a cui deve imputarsi la responsabilità ex art. 2052 c.c., non ha Controparte_1 fornito alcuna prova liberatoria, limitandosi ad eccepire che l'attore non aveva fornito la prova della dinamica del sinistro.
Nel caso di specie, lo scontro non era stato conseguenza di una causa estranea alla condotta dell'animale (l'impatto era stato certamente concausato dalla presenza dell'animale sulla corsia stradale, in una zona priva di recinzione e di segnaletica specifica); e neppure l'ente regionale dimostrava che la condotta dell'animale era stata posta del tutto al di fuori della sua sfera di controllo.
è pertanto responsabile per il sinistro de quo ai sensi dell'art. 2052 Controparte_1
c.c.
E occorre inoltre accertare e dichiarare la co-responsabilità del convenuto (proprietario del Parte_1
mezzo) ex art. 2054, co. 1 e 3, c.c., stante il mancato superamento della presunzione di cui al primo comma, della cui prova è onerato lo stesso attore.
Giova premettere che la prova liberatoria deve essere supportata da precisi e dettagliati riscontri fattuali da cui possa desumersi, appunto, una guida prudente e attenta, ossia una guida che permetta allo stesso guidatore di eseguire manovre di emergenza in presenza di pericoli e/o imprevisti esterni.
Sul punto, è controversa tra le parti la condotta tenuta dal conducente del veicolo: da un lato, la parte attrice affermava di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, deducendo che il cinghiale aveva attraversato la strada all'improvviso, che la visibilità era ridotta per il buio e per la pioggia nonché di aver posto in essere una manovra di emergenza (frenata improvvisa); dall'altro lato, l'ente regionale eccepiva che il conducente non aveva provato l'esatta condotta di guida posta in essere, sicché lo scontro deve essere imputato alla negligenza e all'incapacità dell'attore di aver posto in essere misure di emergenza.
Ciò che è emerso dall'istruttoria (cfr. teste e ) è che la visibilità sulla strada era ridotta Tes_1 Tes_2
poiché era buio (ore 19,30 circa di ottobre) e stava piovendo;
è altresì emerso che, sul bordo stradale, non erano presenti reti elettrificate o dissuasori acustici per la prevenzione del passaggio di cinghiali né
pagina 8 di 11 era presente la segnaletica stradale relativa alla presenza o all'attraversamento della fauna selvatica
(cfr. relazione di servizio sub doc. 1).
Ebbene, si ritiene che non abbia fornito la prova liberatoria di aver fatto il possibile per Parte_1
evitare il danno, ossia di avere adottato ogni opportuna cautela nella propria condotta di guida, onere probatorio che grava appunto sul conducente del mezzo.
Nel caso di specie, l'attore riferiva di aver immediatamente frenato, pur non riuscendo ad evitare l'animale: tuttavia, considerato che, all'esito dell'istruttoria, non si conosce il punto da cui è sopraggiunto il cinghiale né il punto di impatto, in presenza delle specifiche contestazioni di parte convenuta, non è possibile vagliare l'idoneità della frenata quale manovra funzionale a evitare il danno.
Le circostanze dedotte dall'attore (scarsa visibilità e pioggia) sono, in verità, circostanze che hanno l'effetto di innalzare il livello di prudenza e di attenzione prescritto al guidatore, il quale è sempre chiamato ad adeguare la propria guida alla luce anche delle condizioni atmosferiche e di visibilità del momento. L'accoglimento della tesi dell'attore avrebbe l'effetto distorto di assolvere il conducente da responsabilità ogniqualvolta vi siano condizioni difficili di guida (quali la guida sotto la pioggia), circostanze che invece, nell'odierno sistema della circolazione stradale, fondano l'obbligo del conducente di adottare una maggiore perizia e attenzione, a tutela della propria incolumità e di quella altrui.
Dunque, deve essere riconosciuto il concorso di responsabilità di ex art. 2054, co. 1, c.c. per Parte_1
non aver provato di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.
In conclusione, nessuna delle due parti ha superato la presunzione posta a proprio carico, sicché deve essere affermato il concorso delle due responsabilità ex artt. 2052 c.c. e 2054, co. 1 e 3, c.c.
Il sinistro per cui è causa deve essere imputato in pari quota a (art. Controparte_1
2052 c.c.) e a (art. 2054, co. 1 e 3, c.c.). Parte_1
Per l'effetto, considerato il paritario concorso di responsabilità dell'attore, il risarcimento dei danni subiti dovrà essere ridotto del 50%.
Liquidazione dei danni
La domanda risarcitoria di parte attrice attiene al danno patrimoniale subito, costituito dai danni materiali occorsi al veicolo e dal danno da fermo tecnico.
La quantificazione del danno patrimoniale può fondarsi sulle risultanze della CTU, a firma di non espressamente contestata dalle parti e coerente con la documentazione in atti. Persona_1
All'esito dell'attività peritale, il CTU confermava la compatibilità dei danni al veicolo (danni alla carrozzeria e danni alla parte meccanica) con il sinistro e così stimava l'esborso: “la congrua spesa per
pagina 9 di 11 il ripristino dei danni materiali patiti nell'occorso come indicato precedentemente è di € 6.025,60 iva compresa per la parte di carrozzeria e, € 1.375,75 iva compresa per la parte di meccanica, per un totale di € 7.401,35 iva compresa” (p. 7 della CTU). Con riguardo alla parte meccanica, il CTU precisava altresì che “il costo di applicazione della manodopera per la sostituzione degli stessi è di €
523,38 iva compresa, per un totale di 1.899,13 iva compresa” (p. 6 della CTU).
Il danno materiale occorso al veicolo è pari a complessivi € 7.924,73, così come accertato all'attualità dal CTU.
Non è provato il danno da fermo tecnico.
L'attore si limitava ad allegare di aver dovuto acquistare un nuovo veicolo a seguito dello scontro, tuttavia, anche a fronte dell'elevata genericità dell'allegazione, priva di riscontri temporali e/o documentali, deve dirsi non provato il nesso eziologico tra detto acquisto e l'evento lesivo de quo.
Il richiesto danno da fermo tecnico non è pertanto risarcibile.
È invece risarcibile il danno materiale occorso al veicolo Kia “Rio” targato EM531BM, costituito dal costo necessario per la sua riparazione.
Alla luce di tutto quanto sopra esposto, applicata la riduzione del 50% stante il concorso di responsabilità dell'attore, è tenuta a pagare a favore di Controparte_1 Parte_1
l'importo di € 3.962,37 a titolo di risarcimento del danno.
Su tale somma devono liquidarsi gli interessi a tasso legale ex art. 1284, co. 1, c.c., che decorrono sulla somma oggi liquidata devalutata alla data del fatto e rivalutata di anno in anno (C. Cass., Sez. U., n.
1712/1995). Sono altresì dovuti i medesimi interessi dalla data della pubblicazione della sentenza sino al saldo.
*
Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e della causalità e, applicato il D.M. n. 55/2014, scaglione fino a € 5.200, valori medi, si liquidano in € 237,00 per rimborso CU, in € 2.550,00 per compenso, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario al 15%, da porsi a carico di parte soccombente
Controparte_1
Le spese di CTU sono da porsi definitivamente a carico di parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sassari, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, così dispone:
1) accerta e dichiara la responsabilità ex art. 2052 c.c. di per i fatti e Controparte_1
secondo le quote di responsabilità di cui in parte motiva;
pagina 10 di 11 2) condanna al pagamento in favore di di € 3.962,37, Controparte_1 Parte_1
oltre interessi come in parte motiva, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale;
3) condanna alla refusione delle spese di lite in favore di Controparte_1 Parte_1 pari alla somma di € 237,00 per rimborso CU, di € 2.550,00 per compenso, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario al 15%;
4) spese di CTU definitivamente a carico di Controparte_1
Sassari, 22.1.2025
Il Giudice
Elisa Remonti
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
I Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Elisa Remonti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1032/2019 r.g. promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. RAGNEDDA GIAN Parte_1 C.F._1
COMITA, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore,
PARTE ATTRICE contro
(C.F. ), rappresentata e difesa Controparte_1 P.IVA_1 dall'avv. SALARIS SALVATORE MARIO, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore,
PARTE CONVENUTA
OGGETTO: responsabilità extracontrattuale
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come segue:
Per parte attrice, come da foglio di p.c.:
“Voglia l'Illustrissimo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione:
- accertare e, per l'effetto, dichiarare la responsabilità della , in Controparte_1
persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, per i fatti e motivi di cui in narrativa,
Part causativa del danno subito dal sig. a seguito dell'evento sopra descritto;
- per l'effetto condannare l'Ente convenuto, al risarcimento del danno economico subito dall'attore, quantificabile in euro € 7.401,35 iva compresa, salvo diversa somma accertata dal Giudice, oltre che al danno da fermo tecnico, inteso quale pregiudizio subito dal proprietario dell'autovettura
pagina 1 di 11 danneggiata a causa dell'impossibilità di utilizzarla durante il tempo necessario alla sua riparazione, oltre interessi;
- in ogni caso, con la rifusione delle spese giudiziarie di lite, oltre IVA e CPA, come da legge”
Per parte convenuta, come da comparsa di costituzione e risposta:
“A) Contrariis reiectis;
B) Assolvere la da ogni avversa pretesa;
Controparte_1
C) In ogni caso con vittoria di spese, diritti e onorari del giudizio”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione introduttivo del presente giudizio, conveniva la Parte_1 Controparte_1
per omessa custodia della fauna selvatica, chiedendo l'accertamento della responsabilità
[...]
ex art. 2043 c.c. per le lesioni subite a causa del sinistro occorso in data 28.2.2016, alle ore 18,30 circa,
e, per l'effetto, la condanna al risarcimento di tutti i danni patrimoniali subiti.
Più nel dettaglio, la parte attrice esponeva:
- che, nelle circostanze di tempo e di luogo sopra descritte, stava percorrendo con la propria autovettura la S.S. n. 672 Sassari-Tempio in direzione Sassari;
- che, giunto in prossimità del Comune di Ploaghe, loc. Serras, un cinghiale aveva improvvisamente attraversato la carreggiata e, per l'effetto, aveva impattato contro il veicolo;
- che era stato impossibile evitare lo scontro con l'animale, pur egli avendo effettuato una brusca frenata;
- che l'asfalto era bagnato a causa della pioggia;
- che, in quel tratto stradale, non vi era alcuna segnalazione di pericolo o alcuna recinzione funzionale a impedire il passaggio degli animali nonché non era presente illuminazione stradale;
- che lo scontro si era verificato in prossimità dell'oasi permanente di protezione faunistica e cattura di
”, all'interno della quale è presente una maggiore quantità di fauna selvatica;
Parte_2
- che, a seguito del sinistro, erano intervenuti sul posto gli agenti del Corpo forestale;
- che il medico veterinario aveva accertato che il cinghiale era morto a causa dello scontro con l'autovettura;
- che, a seguito dell'incidente, era stato costretto ad acquistare una nuova automobile;
- di aver subito danni patrimoniali;
- che i tentativi di definizione stragiudiziale della vertenza non avevano avuto esito positivo.
Con comparsa del 18.6.2019 (tempestiva ai sensi dell'art. 166 c.p.c.) si costituiva Controparte_1
la quale, eccepita la mancata prova della negligenza e/o imperizia dell'ente regionale ai
[...]
pagina 2 di 11 sensi dell'art. 2043 c.c., eccepita l'inoperatività dell'art. 2052 c.c., eccepita la proprietà della strada da parte della Provincia di Sassari nonché eccepita l'impossibilità di apporre la segnaletica stradale e/o di recintare i terreni a bordo della strada, contestato il quantum debeatur atteso il valore commerciale del veicolo, contestato il danno da fermo tecnico, tutto ciò dedotto, chiedeva il rigetto delle domande attoree.
A seguito della concessione dei termini ex art. 183, co. 6, c.p.c., la causa veniva istruita con produzioni documentali, con prova testimoniale e con CTU sui danni al veicolo.
All'udienza del 3.7.2024, svolta con la modalità cartolare ai sensi di quanto previsto dall'art. 127 ter
c.p.c., le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
*
La domanda di parte attrice è fondata e deve essere accolta nei termini che seguono.
La fattispecie di scontro tra veicolo e animale selvatico è regolata dagli artt. 2052 e 2054, co. 1, c.c., le quali norme rispettivamente tipizzano la responsabilità del proprietario di animale per i danni cagionati da quest'ultimo e quella del conducente (e del proprietario) del veicolo per i danni prodotti dalla circolazione stradale.
Più nel dettaglio, l'art. 2052 c.c. prevede un'imputazione di responsabilità in capo al proprietario dell'animale per i danni da quest'ultimo causati, salva la prova liberatoria del caso fortuito: invero, il danneggiato è tenuto a provare il fatto illecito e il nesso eziologico tra il comportamento dell'animale e l'evento lesivo;
il proprietario può liberarsi provando l'intervento di un fattore imprevedibile, inevitabile ed eccezionale (cfr. C. Cass. n. 13848/2020 che, in punto di prova liberatoria, precisa che
“spetta, invece, alla fornire la prova liberatoria del caso fortuito, dimostrando che il CP_1
comportamento dell'animale si è posto del tutto al di fuori della propria sfera di controllo, come causa del danno autonoma, eccezionale, imprevedibile o, comunque, non evitabile neanche mediante
l'adozione delle più adeguate e diligenti misure - concretamente esigibili in relazione alla situazione di fatto e compatibili con la funzione di protezione dell'ambiente e dell'ecosistema - di gestione e controllo del patrimonio faunistico e di cautela per i terzi”).
La lettera della norma è chiara nell'individuare quale criterio di imputazione della responsabilità la proprietà dell'animale (“il proprietario di un animale o chi se ne serve per il tempo in cui l'ha in uso”), sicché, quanto ai danni provocati dalla fauna selvatica, deve essere ormai superato quell'orientamento giurisprudenziale – elaboratosi sul punto – che escludeva l'applicabilità dell'art. 2052 c.c. stante l'impossibilità di una custodia e di un controllo diretto sull'animale selvatico da parte dell'ente pagina 3 di 11 pubblico proprietario (cfr. deve ex adverso essere condiviso l'orientamento emerso a partire dalla pronuncia C. Cass. n. 7969/2020, successivamente confermata in svariate altre pronunce di legittimità conformi: “i danni cagionati dalla fauna selvatica sono risarcibili dalla P.A. a norma dell'art. 2052
c.c., giacché, da un lato, il criterio di imputazione della responsabilità previsto da tale disposizione si fonda non sul dovere di custodia, ma sulla proprietà o, comunque, sull'utilizzazione dell'animale e, dall'altro, le specie selvatiche protette ai sensi della l. n. 157 del 1992 rientrano nel patrimonio indisponibile dello Stato e sono affidate alla cura e alla gestione di soggetti pubblici in funzione della tutela generale dell'ambiente e dell'ecosistema”).
Con riguardo all'art. 2054, co. 1, c.c., considerati i tratti caratteristici della circolazione stradale e la conseguente esigenza di sicurezza e di tutela dei terzi in detta sensibile attività, il legislatore ha previsto la presunzione di responsabilità del conducente per i danni provocati alla guida del veicolo, salva la prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno. Tale presunzione si estende al proprietario del veicolo ai sensi del terzo comma.
La presunzione di responsabilità sorge a carico del conducente solo allorquando sia stato accertato il nesso di causalità tra la condotta stradale del conducente e il danno prodotto;
in caso positivo, il conducente potrà fornire la prova liberatoria di aver fatto il possibile per evitare il danno, ossia di avere adottato ogni opportuna cautela nella propria condotta di guida ovvero che il sinistro trova fondamento in una causa esterna alla sua sfera di comportamento, inevitabile ed imprevedibile (sulla prova liberatoria, cfr. C. Cass. n. 14064/2010: “la prova liberatoria di cui all'art. 2054 cod. civ., nel caso di danni prodotti a persone o cose dalla circolazione di un veicolo, non deve essere necessariamente data in modo diretto, cioè dimostrando di avere tenuto un comportamento esente da colpa e perfettamente conforme alle regole del codice della strada, ma può risultare anche dall'accertamento che il comportamento della vittima sia stato il fattore causale esclusivo dell'evento dannoso, comunque non evitabile da parte del conducente, attese le concrete circostanze della circolazione e la conseguente impossibilità di attuare una qualche idonea manovra di emergenza”).
Ebbene, in merito al rapporto tra le due predette responsabilità, occorre condividere l'orientamento di legittimità secondo cui “in tema di responsabilità per danni derivanti dall'urto tra un autoveicolo e un animale, la presunzione di responsabilità oggettiva a carico del proprietario o dell'utilizzatore di quest'ultimo concorre con la presunzione di colpa a carico del conducente del veicolo, ai sensi dell'art. 2054, comma 1, c.c., che ha portata generale, applicabile a tutti i soggetti che subiscano danni dalla circolazione, sicché, ove il danneggiato sia il conducente e non sia possibile accertare la sussistenza e la misura del rispettivo concorso - sì che nessuno supera la presunzione di responsabilità
pagina 4 di 11 a suo carico dimostrando, quanto al conducente, di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno e, quanto al proprietario dell'animale, il caso fortuito - il risarcimento va corrispondentemente diminuito per effetto non dell'art. 1227, comma 1, c.c., non occorrendo accertare in concreto il concorso causale del danneggiato, ma della presunzione di pari responsabilità di cui agli artt. 2052 e 2054 c.c.” (C.
Cass. n. 16550/2022; più recente, sul punto: C. Cass. n. 17253/2024: “nell'ipotesi di scontro fra un veicolo e un animale selvatico, il concorso fra le presunzioni di responsabilità stabilite a carico del conducente del veicolo e del proprietario dell'animale, rispettivamente dagli artt. 2054 e 2052 c.c., comporta la pari efficacia di entrambe le presunzioni e la conseguente necessità di valutare, caso per caso, e, senza alcuna reciproca elisione, il loro superamento da parte di chi ne risulta gravato;
pertanto il danneggiato, ove sia anche il conducente del veicolo, deve allegare e provare non solo la dinamica del sinistro, il nesso causale tra la condotta dell'animale appartenente ad una delle specie oggetto della tutela di cui alla l. n. 157 del 1992 e l'evento dannoso, ma anche di avere adottato, nella propria condotta di guida, ogni opportuna cautela (da valutare con particolare rigore in caso di circolazione in aree in cui è nota la possibile presenza di animali selvatici) e che la condotta dell'animale ha avuto, effettivamente e in concreto, un carattere di tale imprevedibilità ed irrazionalità per cui, nonostante la prudenza, non sarebbe stato possibile evitare l'impatto, mentre la deve CP_1 dimostrare il caso fortuito”).
Dunque, lo scontro tra fauna selvatica e veicolo non è regolato esclusivamente dalla presunzione ex art. 2052 c.c., che pone la responsabilità a carico del proprietario dell'animale salvo il caso fortuito, bensì lo stesso conducente/proprietario è tenuto a provare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, ossia che l'incidente è stato conseguenza di fatti esterni alla propria guida, inevitabili anche mediante l'esecuzione di manovre di emergenza (si noti, sul punto, che all'utente della strada si impone un rafforzato livello di attenzione e prudenza, anche, appunto, nell'ipotesi di imprevisti provenienti da animali e/o cause esterne).
E, pertanto, occorre dapprima vagliare il nesso di causalità richiesto da entrambe le norme (causalità tra il comportamento dell'animale e lo scontro;
causalità tra la circolazione stradale e lo scontro) e, in caso di vaglio positivo, verificare il superamento o meno delle presunzioni di responsabilità poste a carico rispettivamente del proprietario dell'animale selvatico e del conducente/proprietario del veicolo.
La responsabilità di Controparte_1
La dinamica del sinistro è stata sufficientemente allegata e provata da parte attrice.
pagina 5 di 11 Infatti, considerato che non è necessaria la prova diretta del sinistro, ossia la ricostruzione dell'illecito da parte di un testimone oculare e/o di altri accertamenti diretti, all'esito dell'istruttoria è emerso un quadro probatorio grave e concordante a supporto della sussistenza dello scontro.
Sul punto, si richiamano i seguenti elementi probatori per la ricostruzione dello scontro:
- la relazione di servizio del Corpo Forestale della intervenuto sul luogo dell'evento a seguito CP_1
di richiesta di intervento pervenuta alle ore 19,15 circa, e l'allegato fascicolo fotografico, ove è raffigurato sia il corpo del cinghiale sulla strada che la carrozzeria danneggiata (doc. 1 di parte attrice);
- il certificato veterinario sul cinghiale coinvolto nel sinistro (doc. 2 di parte attrice), ove è accertato il decesso del cinghiale coinvolto a causa di “ferite lacere e contuse in varie parti del corpo, conseguenti all'urto con un corpo contundente”;
- dichiarazioni testimoniali di due automobilisti intervenuti dopo lo scontro: a) il teste il quale Tes_1
si era fermato per fornire aiuto all'attore, riferiva di aver “trovato un cinghiale nella strada davanti alla Part Part macchina del sig. La macchina era già ferma, e fuori dalla macchina c'erano già il sig. e vicino al guard rail due signore anziane. Stava piovendo ed era già buio”; b) il teste dichiarava Tes_2
di aver dato assistenza a poiché all'altezza di Ploaghe, sulla strada Sassari-Tempio, aveva Parte_1
Part visto “la macchina incidentata del sig. che era messa un po' in mezzo alla corsia di sua pertinenza, ricordo che non aveva superato l'altra corsia ma comunque era un ostacolo in mezzo alla corsia (…) l'incidente era stato causato da un cinghiale, infatti io ricordo che il cinghiale era a terra. Part Il sig. era quasi sotto shock, io stesso gli ho detto di non avvicinarsi al cinghiale perché poteva essere pericoloso (…) ricordo precisamente che era buio ed era sul tardi (…) stava piovendo proprio in quel momento”.
Sempre con riguardo alla prova testimoniale, a fronte dell'eccezione di incapacità testimoniale formulata da parte convenuta all'udienza del 4.6.2021, reiterata negli atti difensivi successivi, si deve qui affermare l'incapacità a testimoniare di coniuge dell'attore in Testimone_3
regime di comunione legale dei beni.
Infatti, considerato che la causa attiene al risarcimento dei danni occorsi all'automobile di proprietà dell'attore, tenuto altresì conto del regime di comunione legale sussistente tra i due coniugi, si ritiene che la testimone abbia un diretto e un concreto interesse in causa. Tes_3
La deposizione testimoniale resa all'udienza del 4.6.2021 deve pertanto essere dichiarata tamquam non esset ex art. 246 c.p.c.
- i danni al veicolo sono ubicati nella parte anteriore dell'autovettura e sono raffigurati nelle fotografie prodotte da parte attrice. Tali danni sono stati in dettaglio accertati e stimati dalla CTU espletata in pagina 6 di 11 corso di causa;
il CTU esprimeva altresì un vaglio di congruità dei danni rispetto al sinistro prospettato dall'attore (p. 7 della perizia: “si, i danni riscontrati sono effettivamente compatibili nonché riconducibili all'incidente stradale per cui è causa”).
Alla luce dei suddetti elementi probatori, è provato che, all'altezza del Comune di Ploaghe sulla S.S.
672 Sassari-Tempio, l'autovettura di si era scontrata, nella sua parte anteriore, con un Parte_1
cinghiale presente nella corsia di pertinenza dell'auto.
L'impatto tra il cinghiale e l'autovettura trova preciso riscontro sia nelle lesioni mortali subite dall'animali, lesioni accertate dal medico veterinario come compatibili con uno scontro violento, che nei danni occorsi al veicolo (danni alla parte meccanica e danni alla carrozzeria).
Alla luce di tale dinamica fattuale, si ritengono applicabili al caso di specie entrambe le predette presunzioni di responsabilità:
a) art. 2052 c.c. poiché la presenza del cinghiale nell'area di pertinenza stradale aveva causato l'impatto con il veicolo condotto da e i suoi conseguenti danni materiali;
Parte_1
b) art. 2054, co. 1, c.c. poiché la circolazione del veicolo condotto da , lungo la strada SS n. Parte_1
672, aveva causato l'impatto con il cinghiale e il suo conseguente decesso.
Passando, anzitutto, alla responsabilità ex art. 2052 c.c., occorre individuare il soggetto proprietario del cinghiale coinvolto.
Come ormai affermato dalla più recente giurisprudenza, che qui si condivide alla luce del dato testuale della norma, è evidente che la fauna selvatica, di proprietà indisponibile pubblica, sia nell'utilizzo della quale ente a cui sono attribuite ex lege le competenze per la tutela, Controparte_1
la gestione e il controllo del patrimonio faunistico (sul punto, si richiama la pronuncia C. Cass. n.
7969/2020: “appare corretta l'impostazione di chi afferma che, avendo l'ordinamento stabilito (con legge dello Stato) che il diritto di proprietà in relazione ad alcune specie di animali selvatici
(precisamente quelle oggetto della tutela di cui alla legge n. 157 del 1992) è effettivamente configurabile, in capo allo stesso Stato (quale suo patrimonio indisponibile) e, soprattutto, essendo tale regime di proprietà espressamente disposto in funzione della tutela generale dell'ambiente e dell'ecosistema, con l'attribuzione esclusiva a soggetti pubblici del diritto/dovere di cura e gestione del patrimonio faunistico tutelato onde perseguire i suddetti fini collettivi, la immediata conseguenza della scelta legislativa è l'applicabilità anche alle indicate specie protette del regime oggettivo di imputazione della responsabilità di cui all'art. 2052 c.c. (…) Tale soggetto, in base alle disposizioni dell'ordinamento in precedenza richiamate, va individuato certamente, ed esclusivamente, nelle
Regioni, dal momento che sono le Regioni gli enti territoriali cui spetta, in materia, non solo la
pagina 7 di 11 funzione normativa, ma anche le funzioni amministrative di programmazione, coordinamento, controllo delle attività eventualmente svolte (per delega o in base a poteri di cui sono direttamente titolari) da altri enti, ivi inclusi i poteri sostitutivi, per i casi di eventuali omissioni. Sono dunque in sostanza le Regioni gli enti che «utilizzano» il patrimonio faunistico protetto al fine di perseguire
l'utilità collettiva di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema la quale pertanto è gravata della presunzione ex lege”).
a cui deve imputarsi la responsabilità ex art. 2052 c.c., non ha Controparte_1 fornito alcuna prova liberatoria, limitandosi ad eccepire che l'attore non aveva fornito la prova della dinamica del sinistro.
Nel caso di specie, lo scontro non era stato conseguenza di una causa estranea alla condotta dell'animale (l'impatto era stato certamente concausato dalla presenza dell'animale sulla corsia stradale, in una zona priva di recinzione e di segnaletica specifica); e neppure l'ente regionale dimostrava che la condotta dell'animale era stata posta del tutto al di fuori della sua sfera di controllo.
è pertanto responsabile per il sinistro de quo ai sensi dell'art. 2052 Controparte_1
c.c.
E occorre inoltre accertare e dichiarare la co-responsabilità del convenuto (proprietario del Parte_1
mezzo) ex art. 2054, co. 1 e 3, c.c., stante il mancato superamento della presunzione di cui al primo comma, della cui prova è onerato lo stesso attore.
Giova premettere che la prova liberatoria deve essere supportata da precisi e dettagliati riscontri fattuali da cui possa desumersi, appunto, una guida prudente e attenta, ossia una guida che permetta allo stesso guidatore di eseguire manovre di emergenza in presenza di pericoli e/o imprevisti esterni.
Sul punto, è controversa tra le parti la condotta tenuta dal conducente del veicolo: da un lato, la parte attrice affermava di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, deducendo che il cinghiale aveva attraversato la strada all'improvviso, che la visibilità era ridotta per il buio e per la pioggia nonché di aver posto in essere una manovra di emergenza (frenata improvvisa); dall'altro lato, l'ente regionale eccepiva che il conducente non aveva provato l'esatta condotta di guida posta in essere, sicché lo scontro deve essere imputato alla negligenza e all'incapacità dell'attore di aver posto in essere misure di emergenza.
Ciò che è emerso dall'istruttoria (cfr. teste e ) è che la visibilità sulla strada era ridotta Tes_1 Tes_2
poiché era buio (ore 19,30 circa di ottobre) e stava piovendo;
è altresì emerso che, sul bordo stradale, non erano presenti reti elettrificate o dissuasori acustici per la prevenzione del passaggio di cinghiali né
pagina 8 di 11 era presente la segnaletica stradale relativa alla presenza o all'attraversamento della fauna selvatica
(cfr. relazione di servizio sub doc. 1).
Ebbene, si ritiene che non abbia fornito la prova liberatoria di aver fatto il possibile per Parte_1
evitare il danno, ossia di avere adottato ogni opportuna cautela nella propria condotta di guida, onere probatorio che grava appunto sul conducente del mezzo.
Nel caso di specie, l'attore riferiva di aver immediatamente frenato, pur non riuscendo ad evitare l'animale: tuttavia, considerato che, all'esito dell'istruttoria, non si conosce il punto da cui è sopraggiunto il cinghiale né il punto di impatto, in presenza delle specifiche contestazioni di parte convenuta, non è possibile vagliare l'idoneità della frenata quale manovra funzionale a evitare il danno.
Le circostanze dedotte dall'attore (scarsa visibilità e pioggia) sono, in verità, circostanze che hanno l'effetto di innalzare il livello di prudenza e di attenzione prescritto al guidatore, il quale è sempre chiamato ad adeguare la propria guida alla luce anche delle condizioni atmosferiche e di visibilità del momento. L'accoglimento della tesi dell'attore avrebbe l'effetto distorto di assolvere il conducente da responsabilità ogniqualvolta vi siano condizioni difficili di guida (quali la guida sotto la pioggia), circostanze che invece, nell'odierno sistema della circolazione stradale, fondano l'obbligo del conducente di adottare una maggiore perizia e attenzione, a tutela della propria incolumità e di quella altrui.
Dunque, deve essere riconosciuto il concorso di responsabilità di ex art. 2054, co. 1, c.c. per Parte_1
non aver provato di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.
In conclusione, nessuna delle due parti ha superato la presunzione posta a proprio carico, sicché deve essere affermato il concorso delle due responsabilità ex artt. 2052 c.c. e 2054, co. 1 e 3, c.c.
Il sinistro per cui è causa deve essere imputato in pari quota a (art. Controparte_1
2052 c.c.) e a (art. 2054, co. 1 e 3, c.c.). Parte_1
Per l'effetto, considerato il paritario concorso di responsabilità dell'attore, il risarcimento dei danni subiti dovrà essere ridotto del 50%.
Liquidazione dei danni
La domanda risarcitoria di parte attrice attiene al danno patrimoniale subito, costituito dai danni materiali occorsi al veicolo e dal danno da fermo tecnico.
La quantificazione del danno patrimoniale può fondarsi sulle risultanze della CTU, a firma di non espressamente contestata dalle parti e coerente con la documentazione in atti. Persona_1
All'esito dell'attività peritale, il CTU confermava la compatibilità dei danni al veicolo (danni alla carrozzeria e danni alla parte meccanica) con il sinistro e così stimava l'esborso: “la congrua spesa per
pagina 9 di 11 il ripristino dei danni materiali patiti nell'occorso come indicato precedentemente è di € 6.025,60 iva compresa per la parte di carrozzeria e, € 1.375,75 iva compresa per la parte di meccanica, per un totale di € 7.401,35 iva compresa” (p. 7 della CTU). Con riguardo alla parte meccanica, il CTU precisava altresì che “il costo di applicazione della manodopera per la sostituzione degli stessi è di €
523,38 iva compresa, per un totale di 1.899,13 iva compresa” (p. 6 della CTU).
Il danno materiale occorso al veicolo è pari a complessivi € 7.924,73, così come accertato all'attualità dal CTU.
Non è provato il danno da fermo tecnico.
L'attore si limitava ad allegare di aver dovuto acquistare un nuovo veicolo a seguito dello scontro, tuttavia, anche a fronte dell'elevata genericità dell'allegazione, priva di riscontri temporali e/o documentali, deve dirsi non provato il nesso eziologico tra detto acquisto e l'evento lesivo de quo.
Il richiesto danno da fermo tecnico non è pertanto risarcibile.
È invece risarcibile il danno materiale occorso al veicolo Kia “Rio” targato EM531BM, costituito dal costo necessario per la sua riparazione.
Alla luce di tutto quanto sopra esposto, applicata la riduzione del 50% stante il concorso di responsabilità dell'attore, è tenuta a pagare a favore di Controparte_1 Parte_1
l'importo di € 3.962,37 a titolo di risarcimento del danno.
Su tale somma devono liquidarsi gli interessi a tasso legale ex art. 1284, co. 1, c.c., che decorrono sulla somma oggi liquidata devalutata alla data del fatto e rivalutata di anno in anno (C. Cass., Sez. U., n.
1712/1995). Sono altresì dovuti i medesimi interessi dalla data della pubblicazione della sentenza sino al saldo.
*
Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e della causalità e, applicato il D.M. n. 55/2014, scaglione fino a € 5.200, valori medi, si liquidano in € 237,00 per rimborso CU, in € 2.550,00 per compenso, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario al 15%, da porsi a carico di parte soccombente
Controparte_1
Le spese di CTU sono da porsi definitivamente a carico di parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sassari, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, così dispone:
1) accerta e dichiara la responsabilità ex art. 2052 c.c. di per i fatti e Controparte_1
secondo le quote di responsabilità di cui in parte motiva;
pagina 10 di 11 2) condanna al pagamento in favore di di € 3.962,37, Controparte_1 Parte_1
oltre interessi come in parte motiva, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale;
3) condanna alla refusione delle spese di lite in favore di Controparte_1 Parte_1 pari alla somma di € 237,00 per rimborso CU, di € 2.550,00 per compenso, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario al 15%;
4) spese di CTU definitivamente a carico di Controparte_1
Sassari, 22.1.2025
Il Giudice
Elisa Remonti
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