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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 19/12/2025, n. 5203 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 5203 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
RE BLICA TATIONA PUB
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica in persona del Giudice dott.ssa NA ER, ha emesso la seguente:
SENTENZA
nelle cause civili riunite iscritte nel registro generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine 11782/2019 avente ad oggetto "appello"
TRA
Parte_1 con sede in Pescara Via
Venezia 49, iscritta all'Albo del Ministero dell'Economia e delle Finanze di cui all'art. 53 del Decreto Legislativo 15/12/97 n.446, n° 152 I°categoria, C.F./P.IVA
P.IVA 1 ,in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliata in
Salerno Piazza Portanova n.35 presso lo studio dell'avv. Carlo Parisi c.f. che la rappresenta e difende in virtù giusta procura alleC.F. 1
liti.
-APPELLANTE-
CONTRO Codice Fiscale_2 ), nato in [...] il [...] Controparte_1 (C.F.
e residente in [...], rappresentato e difeso, giusta procura alle liti, dall'Avv. Ivan ZINICOLA (C.F. Codice Fiscale_3
presso lo studio del quale elettivamente domicilia in Salerno (SA) alla Via V.
Lembo, n. 40.
-APPELLATO-
NONCHÈ Controparte_2 in persona del legale rappresentante, rappresentato e '
difeso, giusta procura alle liti, sia congiuntamente che disgiuntamente e con pari facoltà di legge, dai legali dell'Avvocatura comunale Carmine Gruosso
( C.F._4 e LL Di RO (C.F. C.F._5 ),
unitamente ai quali elettivamente domicilia in Salerno, Via Roma, presso il
Palazzo Città- Settore Avvocatura.
-APPELLATO-
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Con atto di citazione regolarmente notificato, veniva proposto appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Salerno n. 4513/2019 resa nel giudizio n.r.g.
10317/17 pubblicata il 21-8- 2019. L'opposizione con la quale è stata mossa la contestazione giudiziale di cui al procedimento n.r.g. 10317/17 innanzi al Gdp era circoscritta ad alcuni limitati motivi: l'istante richiedeva l'accertamento e la dichiarazione dell'illegittimità dell'operato del e della soc. Controparte_2
Part SO.G.E.T. in ordine alla ingiunzione fiscale n. 0117180 del 25-8-17 e agli atti prodromici.
Parte appellante eccepiva la nullità, l'illegittimità della sentenza, la quale violava le norme procedimentali e i principi regolatori della materia. La
sentenza veniva impugnata in ogni sua statuizione e segnatamente nelle parti in cui accoglieva la domanda e condannava al pagamento delle spese di lite, avendo il giudice di pace statuito su un presupposto: l'errata illegittimità dei verbali e delle sottoscrizioni.
Parte appellante dunque evidenziava la validità e la leggibilità dei verbali, la non necessità di produrre gli originali perché non disconosciuti formalmente dal sign. CP_1 la sentenza veniva appellata per l'errore in cui era incorso il giudice di pace, avendo omesso di valutare la valenza probatoria dei verbali depositati in copia conforme, concludeva chiedendo: "Voglia l'Onorevole
TRIBUNALE DI SALERNO accogliere l'appello e tutte le eccezioni, domande e richieste formulate -anche in I grado dall'appellante - che si abbiano qui per trascritte ai fini dell'effetto devolutivo dell'appello e per l'effetto rigettare la domanda descritta nell'atto introduttivo di primo grado annullare e/o riformare integralmente la sentenza n.4513/19 del Gdp di Salerno qui appellata per i motivi innanzi sviluppati. Condannare in ogni caso l'appellato al pagamento delle spese e compensi di causa di entrambi i gradi di giudizio. Si fa espresso invito alle parti convenute di comparire e costituirsi nei modi di legge ai sensi e nelle forme stabilite dall'art.166 c.p.c, e nel termine di venti giorni prima della suindicata udienza, con avvertimento che la costituzione oltre detti termini implica le decadenze di cui agli artt. 38-167 c.p.c e dalla proposizione di appello incidentale e che in caso di mancata costituzione si procederà in contumacia."
Controparte_2 chiedevaSi costituiva regolarmente in giudizio il l'accoglimento dell'appello, riproponeva le eccezioni e deduzioni sollevate nel giudizio di primo grado. Veniva evidenziata l'assoluta carenza di
legittimazione passiva dell'Ente CP_3, sottolineava la regolarità delle notifiche dei verbali presupposti e dell'ordinanza di ingiunzione, l'infondatezza di ogni eccezione sulla prescrizione della pretesa creditoria, concludeva chiedendo: “1)
l'accoglimento del gravame;
2) in subordine, laddove l'appello venga rigettato, condannare alla refusione delle spese processuali esclusivamente la Parte_1 per carenza di legittimazione passiva dell' CP_4 ) vittoria di spese, anche generali, e di competenza del doppio grado."
Controparte_1 il qualeIl 3 Gennaio 2024, si costituiva in giudizio il signor ribadiva che quanto depositato dall'Ente in copia fotostatica non consentiva di ritenere provata la notifica degli atti presupposti all'ordinanza di ingiunzione oggetto di opposizione nel giudizio di primo grado e chiedeva: "Respingersi
l'appello e, per l'effetto, confermarsi la Sentenza n. 4513/2019, resa dall'Ecc.mo Giudice
di Pace di Salerno – Dott.ssa Pepe – in data 21.08.2019, con la quale è stata accolta
-
l'opposizione proposta avverso e per l'annullamento dell'ingiunzione fiscale n.
117180/2017 del 07.08.2017. Con ogni conseguenza di legge anche in ordine alle spese e competenze del presente giudizio d'appello, da distrarsi, limitatamente alla sola fase conclusiva del procedimento, al sottoscritto procuratore distrattario." Instaurato regolarmente il contradditorio tra le parti, ricostruito in parte il fascicolo di primo grado, all'esito dell'udienza del 25.07.2025 il giudice riservava la causa in decisione, concedendo alle parti i termini di cui all'art. 190
c.p.c.
In via preliminare, va rilevato che l'appello è ammissibile anche se proposto con atto di citazione.
In base a quanto previsto dagli artt. 2, 6 e 7 del d.lgs. 01.09.2011, n. 150, ai giudizi di opposizione a ordinanza ingiunzione o a verbale di accertamento di violazione del codice della strada si applica il rito del lavoro, con la conseguenza che l'appello va proposto con ricorso e con le modalità e nei termini previsti dall'art. 434 c.p.c. (cfr. Cass. 02.11.2015, n. 22390). L'errore circa la scelta della tipologia di atto con cui introdurre il gravame non determina di per sé
l'inammissibilità dell'appello, in quanto la nullità può essere sanata in base al principio del raggiungimento dello scopo.
In caso di appello proposto erroneamente con citazione anziché con ricorso, il giudizio è validamente instaurato nel momento in cui l'atto di citazione viene depositato in cancelleria, perché nel rito del lavoro è il deposito del ricorso a determinare la pendenza della lite. È dunque necessario che il deposito della citazione in cancelleria si verifichi prima del decorso del termine perentorio per proporre appello (cfr. Cass. 17/01/2017, n.1020).
Come osservato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, "la conversione, ai sensi dell'art. 156 cod. proc. civ., di un atto introduttivo non conformato allo specifico modello legale del procedimento che intende introdurre può, infatti, realizzarsi solo se l'atto da convertire sia dotato di tutti i requisiti indispensabili al raggiungimento dello scopo dell'utile introduzione del procedimento secondo lo schema legale prescritto. Ne
consegue che - in caso di impugnazione irritualmente proposta con ricorso anziché con citazione, la conversione si verifica soltanto in caso di tempestiva notificazione dell'improprio atto alla controparte (costituendo la notificazione dell'atto, nei giudizi da introdursi con citazione, il momento cui è collegata l'utile instaurazione del rapporto processuale); viceversa, nel caso di impugnazione irritualmente proposta con citazione anziché con ricorso, la conversione si verifica soltanto in caso di tempestivo deposito dell'atto nella cancelleria del giudice adito, posto che, nei procedimenti da iniziarsi con ricorso, è proprio quello l'adempimento al quale è subordinato il tempestivo compimento dell'atto" (cfr. Cass., sez. un., 10/02/2014, n.2907).
Nel caso di specie, la causa è stata iscritta a ruolo in data 09.12.2019 e quindi la citazione è stata depositata in cancelleria nel rispetto del termine di 6 mesi dalla pubblicazione della sentenza (avvenuta in data 21.08.2019).
Venendo al primo motivo di gravame, lo stesso è fondato e assorbe gli altri.
Parte appellante eccepisce l'erroneità della pronuncia di primo grado in cui il
Giudicante ha accolto la domanda proposta dal CP_1 sulla scorta della
illeggibilità dei verbali e delle sottoscrizioni apposte.
Ebbene, occorre premettere che i verbali di contestazione notificati, depositati agli atti, risultano leggibili. Invero, in essi risultano compiutamente descritti:
le condotte illecite contestate, le generalità del responsabile in solido, il tipo di autoveicolo, l'ammontare della somma da versare in caso di pagamento in misura ridotta.
Per cui i suddetti verbali sono conformi al disposto dell'art. 383 del d.P.R. n. 495
del 16.12.1992, con la conseguenza che, relativamente ai verbali, il diritto di difesa del sig. CP_1 non è stato in alcun modo violato.
Ad essere illeggibili sono le notifiche dei verbali per cui è causa, in particolare,
risultano sbiadite le fotocopie delle ricevute AR relative ai verbali nr.
3345681/2013, 3345759/2013, 3545939/2013, 3346037/2013, 3346231/2013.
La dedotta illeggibilità, però, non può essere richiamata dal CP_1 per ottenere una pronunzia di nullità dei verbali e di conseguenza dell'ordinanza ingiunzione notificatogli.
Infatti, come afferma lo stesso articolo 2719 c.c., viene attribuita alle copie fotografiche la stessa efficacia di quelle autentiche di scrittura privata, se la loro conformità con l'originale è attestata da pubblico ufficiale competente ovvero non è espressamente disconosciuta.
Ebbene, come nel caso in cui una delle parti esibisca una copia fotografica la cui conformità all'originale non venga espressamente disconosciuta, ai sensi dell'art. 215 c.p.c. la scrittura prodotta in giudizio si ha per riconosciuta se la parte comparsa non la disconosce o non dichiara di non riconoscerla nella prima udienza o nella prima risposta successiva alla produzione.
Per cui, è evidente l'errore in cui è incorso il giudice di prime cure, atteso che il non ha provveduto a disconoscere le copie prodotte delle notifiche CP_1
relative ai verbali per cui è causa.
Inoltre, va aggiunto che parte appellante eccepisce anche l'omessa valutazione della piena valenza probatoria dei verbali depositati in copia conforme.
Invero, in tema di sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, l'omesso deposito dell'originale del verbale di contestazione presso l'ufficio dell'organo accertatore, ai sensi del combinato disposto degli artt. 200, quarto comma, del d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285, e 385 del d.P.R. 16 dicembre 1992,
n. 495, non dà luogo ad alcuna nullità o illegittimità dell'attività di accertamento, in difetto di espressa conseguenza invalidante ricavabile dalle citate disposizioni (cfr. Cass. Civ. n. 18348/2012).
Inoltre, a norma dell'art.2719 c.c., le copie fotostatiche dei documenti, hanno la stessa efficacia probatoria degli originali se la loro conformità non venga espressamente disconosciuta dalla parte nei confronti della quale sono prodotti.
La Suprema Corte ha ripetutamente espresso il consolidato principio, cui questo giudicante ritiene di attenersi, secondo il quale “la contestazione della conformità di un documento prodotto in copia al relativo originale non può avvenire con clausole di stile e generiche o onnicomprensive, ma va operata a pena di inefficacia in modo chiaro e circostanziato, attraverso l'indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume che la copia differisce dall'originale" (Cassazione n. 21491/2020; dello stesso avviso le n. 19855, 17834, 13387, del 2020).
Per cui è evidente che il Giudice di prime cure è in corso in errore nel ritenere rilevante il mancato deposito degli originali dei verbali per cui è causa nel giudizio al fine di poter collegare le ricevute di questi ultimi alla notifica degli stessi.
L'appello è quindi fondato.
La sentenza del primo giudice deve quindi essere riformata totalmente.
Sulle spese
L'accoglimento dell'appello e della domanda principale comportano la riforma della sentenza anche relativamente al саро sulle spese.
Le spesedel doppio grado di giudizio sono poste a carico di Controparte_1 soccombente in giudizio, e liquidate in complessivi € 852.00 in favore di Pt_1
per il presente grado, non essendovi statuizione sulle spese in primo grado, in complessivi euro 1.252 in favore del di cui € 400.00 per il Controparte_2
giudizio di primo grado e € 852.00 per il presente giudizio, in conformità ai parametri minimi dello scaglione di riferimento (da € 1.101,00 a € 5.200,00) in applicazione del DM 55/2014 e successive modificazioni.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciandosi sull'appello proposto da Parte_1 avverso la sentenza n. 45132019 del Giudice di Pace di Salerno,
disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1) Accoglie l'appello e, in riforma della sentenza n. 4513/2019 del Giudice di
Pace di Salerno, dichiara valida ed efficace l'ingiunzione di pagamento n.
0117180 del 7 agosto 2017.
2) Condanna Controparte_1 al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio in favore del Controparte_2 che si liquidano in complessivi 400.00 per il giudizio di primo grado e € 852.00 per il presente giudizio, in conformità ai parametri minimi dello scaglione di riferimento, oltre spese generali nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge.
3) Condanna Controparte_1 al pagamento delle spese del presente grado di giudizio in favore di Parte_1 liquidate in complessivi euro 852.00 per il presente grado oltre euro 174.00 a titolo di contributo unificato oltre IVA
e CPA come per legge.
Salerno, 19.12.2025
Il Giudice
Dott.ssa NA ER
Annotazioni
L'appello è stato proposto validamente nei termini di legge, essendo mancata la notifica della sentenza di primo grado.
Tardiva costituzione in giudizio dell'appellato CP_5
Il fascicolo di primo grado non è stato acquisito, ma ricostruito in parte
Durante il giudizio di primo grado non è mai stata richiesta l'esibizione degli originali delle notifiche dei verbali di accertamento delle violazioni al codice della strada
Risulta essere chiaramente leggibile la notifica del verbale dell'8-8-2013, non risultano essere chiaramente leggibili ma sono sbiadite le notifiche del 22-23-24
Ottobre 2013 (atti presupposti all'ordinanza di ingiunzione della Pt_1
-
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica in persona del Giudice dott.ssa NA ER, ha emesso la seguente:
SENTENZA
nelle cause civili riunite iscritte nel registro generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine 11782/2019 avente ad oggetto "appello"
TRA
Parte_1 con sede in Pescara Via
Venezia 49, iscritta all'Albo del Ministero dell'Economia e delle Finanze di cui all'art. 53 del Decreto Legislativo 15/12/97 n.446, n° 152 I°categoria, C.F./P.IVA
P.IVA 1 ,in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliata in
Salerno Piazza Portanova n.35 presso lo studio dell'avv. Carlo Parisi c.f. che la rappresenta e difende in virtù giusta procura alleC.F. 1
liti.
-APPELLANTE-
CONTRO Codice Fiscale_2 ), nato in [...] il [...] Controparte_1 (C.F.
e residente in [...], rappresentato e difeso, giusta procura alle liti, dall'Avv. Ivan ZINICOLA (C.F. Codice Fiscale_3
presso lo studio del quale elettivamente domicilia in Salerno (SA) alla Via V.
Lembo, n. 40.
-APPELLATO-
NONCHÈ Controparte_2 in persona del legale rappresentante, rappresentato e '
difeso, giusta procura alle liti, sia congiuntamente che disgiuntamente e con pari facoltà di legge, dai legali dell'Avvocatura comunale Carmine Gruosso
( C.F._4 e LL Di RO (C.F. C.F._5 ),
unitamente ai quali elettivamente domicilia in Salerno, Via Roma, presso il
Palazzo Città- Settore Avvocatura.
-APPELLATO-
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Con atto di citazione regolarmente notificato, veniva proposto appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Salerno n. 4513/2019 resa nel giudizio n.r.g.
10317/17 pubblicata il 21-8- 2019. L'opposizione con la quale è stata mossa la contestazione giudiziale di cui al procedimento n.r.g. 10317/17 innanzi al Gdp era circoscritta ad alcuni limitati motivi: l'istante richiedeva l'accertamento e la dichiarazione dell'illegittimità dell'operato del e della soc. Controparte_2
Part SO.G.E.T. in ordine alla ingiunzione fiscale n. 0117180 del 25-8-17 e agli atti prodromici.
Parte appellante eccepiva la nullità, l'illegittimità della sentenza, la quale violava le norme procedimentali e i principi regolatori della materia. La
sentenza veniva impugnata in ogni sua statuizione e segnatamente nelle parti in cui accoglieva la domanda e condannava al pagamento delle spese di lite, avendo il giudice di pace statuito su un presupposto: l'errata illegittimità dei verbali e delle sottoscrizioni.
Parte appellante dunque evidenziava la validità e la leggibilità dei verbali, la non necessità di produrre gli originali perché non disconosciuti formalmente dal sign. CP_1 la sentenza veniva appellata per l'errore in cui era incorso il giudice di pace, avendo omesso di valutare la valenza probatoria dei verbali depositati in copia conforme, concludeva chiedendo: "Voglia l'Onorevole
TRIBUNALE DI SALERNO accogliere l'appello e tutte le eccezioni, domande e richieste formulate -anche in I grado dall'appellante - che si abbiano qui per trascritte ai fini dell'effetto devolutivo dell'appello e per l'effetto rigettare la domanda descritta nell'atto introduttivo di primo grado annullare e/o riformare integralmente la sentenza n.4513/19 del Gdp di Salerno qui appellata per i motivi innanzi sviluppati. Condannare in ogni caso l'appellato al pagamento delle spese e compensi di causa di entrambi i gradi di giudizio. Si fa espresso invito alle parti convenute di comparire e costituirsi nei modi di legge ai sensi e nelle forme stabilite dall'art.166 c.p.c, e nel termine di venti giorni prima della suindicata udienza, con avvertimento che la costituzione oltre detti termini implica le decadenze di cui agli artt. 38-167 c.p.c e dalla proposizione di appello incidentale e che in caso di mancata costituzione si procederà in contumacia."
Controparte_2 chiedevaSi costituiva regolarmente in giudizio il l'accoglimento dell'appello, riproponeva le eccezioni e deduzioni sollevate nel giudizio di primo grado. Veniva evidenziata l'assoluta carenza di
legittimazione passiva dell'Ente CP_3, sottolineava la regolarità delle notifiche dei verbali presupposti e dell'ordinanza di ingiunzione, l'infondatezza di ogni eccezione sulla prescrizione della pretesa creditoria, concludeva chiedendo: “1)
l'accoglimento del gravame;
2) in subordine, laddove l'appello venga rigettato, condannare alla refusione delle spese processuali esclusivamente la Parte_1 per carenza di legittimazione passiva dell' CP_4 ) vittoria di spese, anche generali, e di competenza del doppio grado."
Controparte_1 il qualeIl 3 Gennaio 2024, si costituiva in giudizio il signor ribadiva che quanto depositato dall'Ente in copia fotostatica non consentiva di ritenere provata la notifica degli atti presupposti all'ordinanza di ingiunzione oggetto di opposizione nel giudizio di primo grado e chiedeva: "Respingersi
l'appello e, per l'effetto, confermarsi la Sentenza n. 4513/2019, resa dall'Ecc.mo Giudice
di Pace di Salerno – Dott.ssa Pepe – in data 21.08.2019, con la quale è stata accolta
-
l'opposizione proposta avverso e per l'annullamento dell'ingiunzione fiscale n.
117180/2017 del 07.08.2017. Con ogni conseguenza di legge anche in ordine alle spese e competenze del presente giudizio d'appello, da distrarsi, limitatamente alla sola fase conclusiva del procedimento, al sottoscritto procuratore distrattario." Instaurato regolarmente il contradditorio tra le parti, ricostruito in parte il fascicolo di primo grado, all'esito dell'udienza del 25.07.2025 il giudice riservava la causa in decisione, concedendo alle parti i termini di cui all'art. 190
c.p.c.
In via preliminare, va rilevato che l'appello è ammissibile anche se proposto con atto di citazione.
In base a quanto previsto dagli artt. 2, 6 e 7 del d.lgs. 01.09.2011, n. 150, ai giudizi di opposizione a ordinanza ingiunzione o a verbale di accertamento di violazione del codice della strada si applica il rito del lavoro, con la conseguenza che l'appello va proposto con ricorso e con le modalità e nei termini previsti dall'art. 434 c.p.c. (cfr. Cass. 02.11.2015, n. 22390). L'errore circa la scelta della tipologia di atto con cui introdurre il gravame non determina di per sé
l'inammissibilità dell'appello, in quanto la nullità può essere sanata in base al principio del raggiungimento dello scopo.
In caso di appello proposto erroneamente con citazione anziché con ricorso, il giudizio è validamente instaurato nel momento in cui l'atto di citazione viene depositato in cancelleria, perché nel rito del lavoro è il deposito del ricorso a determinare la pendenza della lite. È dunque necessario che il deposito della citazione in cancelleria si verifichi prima del decorso del termine perentorio per proporre appello (cfr. Cass. 17/01/2017, n.1020).
Come osservato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, "la conversione, ai sensi dell'art. 156 cod. proc. civ., di un atto introduttivo non conformato allo specifico modello legale del procedimento che intende introdurre può, infatti, realizzarsi solo se l'atto da convertire sia dotato di tutti i requisiti indispensabili al raggiungimento dello scopo dell'utile introduzione del procedimento secondo lo schema legale prescritto. Ne
consegue che - in caso di impugnazione irritualmente proposta con ricorso anziché con citazione, la conversione si verifica soltanto in caso di tempestiva notificazione dell'improprio atto alla controparte (costituendo la notificazione dell'atto, nei giudizi da introdursi con citazione, il momento cui è collegata l'utile instaurazione del rapporto processuale); viceversa, nel caso di impugnazione irritualmente proposta con citazione anziché con ricorso, la conversione si verifica soltanto in caso di tempestivo deposito dell'atto nella cancelleria del giudice adito, posto che, nei procedimenti da iniziarsi con ricorso, è proprio quello l'adempimento al quale è subordinato il tempestivo compimento dell'atto" (cfr. Cass., sez. un., 10/02/2014, n.2907).
Nel caso di specie, la causa è stata iscritta a ruolo in data 09.12.2019 e quindi la citazione è stata depositata in cancelleria nel rispetto del termine di 6 mesi dalla pubblicazione della sentenza (avvenuta in data 21.08.2019).
Venendo al primo motivo di gravame, lo stesso è fondato e assorbe gli altri.
Parte appellante eccepisce l'erroneità della pronuncia di primo grado in cui il
Giudicante ha accolto la domanda proposta dal CP_1 sulla scorta della
illeggibilità dei verbali e delle sottoscrizioni apposte.
Ebbene, occorre premettere che i verbali di contestazione notificati, depositati agli atti, risultano leggibili. Invero, in essi risultano compiutamente descritti:
le condotte illecite contestate, le generalità del responsabile in solido, il tipo di autoveicolo, l'ammontare della somma da versare in caso di pagamento in misura ridotta.
Per cui i suddetti verbali sono conformi al disposto dell'art. 383 del d.P.R. n. 495
del 16.12.1992, con la conseguenza che, relativamente ai verbali, il diritto di difesa del sig. CP_1 non è stato in alcun modo violato.
Ad essere illeggibili sono le notifiche dei verbali per cui è causa, in particolare,
risultano sbiadite le fotocopie delle ricevute AR relative ai verbali nr.
3345681/2013, 3345759/2013, 3545939/2013, 3346037/2013, 3346231/2013.
La dedotta illeggibilità, però, non può essere richiamata dal CP_1 per ottenere una pronunzia di nullità dei verbali e di conseguenza dell'ordinanza ingiunzione notificatogli.
Infatti, come afferma lo stesso articolo 2719 c.c., viene attribuita alle copie fotografiche la stessa efficacia di quelle autentiche di scrittura privata, se la loro conformità con l'originale è attestata da pubblico ufficiale competente ovvero non è espressamente disconosciuta.
Ebbene, come nel caso in cui una delle parti esibisca una copia fotografica la cui conformità all'originale non venga espressamente disconosciuta, ai sensi dell'art. 215 c.p.c. la scrittura prodotta in giudizio si ha per riconosciuta se la parte comparsa non la disconosce o non dichiara di non riconoscerla nella prima udienza o nella prima risposta successiva alla produzione.
Per cui, è evidente l'errore in cui è incorso il giudice di prime cure, atteso che il non ha provveduto a disconoscere le copie prodotte delle notifiche CP_1
relative ai verbali per cui è causa.
Inoltre, va aggiunto che parte appellante eccepisce anche l'omessa valutazione della piena valenza probatoria dei verbali depositati in copia conforme.
Invero, in tema di sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, l'omesso deposito dell'originale del verbale di contestazione presso l'ufficio dell'organo accertatore, ai sensi del combinato disposto degli artt. 200, quarto comma, del d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285, e 385 del d.P.R. 16 dicembre 1992,
n. 495, non dà luogo ad alcuna nullità o illegittimità dell'attività di accertamento, in difetto di espressa conseguenza invalidante ricavabile dalle citate disposizioni (cfr. Cass. Civ. n. 18348/2012).
Inoltre, a norma dell'art.2719 c.c., le copie fotostatiche dei documenti, hanno la stessa efficacia probatoria degli originali se la loro conformità non venga espressamente disconosciuta dalla parte nei confronti della quale sono prodotti.
La Suprema Corte ha ripetutamente espresso il consolidato principio, cui questo giudicante ritiene di attenersi, secondo il quale “la contestazione della conformità di un documento prodotto in copia al relativo originale non può avvenire con clausole di stile e generiche o onnicomprensive, ma va operata a pena di inefficacia in modo chiaro e circostanziato, attraverso l'indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume che la copia differisce dall'originale" (Cassazione n. 21491/2020; dello stesso avviso le n. 19855, 17834, 13387, del 2020).
Per cui è evidente che il Giudice di prime cure è in corso in errore nel ritenere rilevante il mancato deposito degli originali dei verbali per cui è causa nel giudizio al fine di poter collegare le ricevute di questi ultimi alla notifica degli stessi.
L'appello è quindi fondato.
La sentenza del primo giudice deve quindi essere riformata totalmente.
Sulle spese
L'accoglimento dell'appello e della domanda principale comportano la riforma della sentenza anche relativamente al саро sulle spese.
Le spesedel doppio grado di giudizio sono poste a carico di Controparte_1 soccombente in giudizio, e liquidate in complessivi € 852.00 in favore di Pt_1
per il presente grado, non essendovi statuizione sulle spese in primo grado, in complessivi euro 1.252 in favore del di cui € 400.00 per il Controparte_2
giudizio di primo grado e € 852.00 per il presente giudizio, in conformità ai parametri minimi dello scaglione di riferimento (da € 1.101,00 a € 5.200,00) in applicazione del DM 55/2014 e successive modificazioni.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciandosi sull'appello proposto da Parte_1 avverso la sentenza n. 45132019 del Giudice di Pace di Salerno,
disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1) Accoglie l'appello e, in riforma della sentenza n. 4513/2019 del Giudice di
Pace di Salerno, dichiara valida ed efficace l'ingiunzione di pagamento n.
0117180 del 7 agosto 2017.
2) Condanna Controparte_1 al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio in favore del Controparte_2 che si liquidano in complessivi 400.00 per il giudizio di primo grado e € 852.00 per il presente giudizio, in conformità ai parametri minimi dello scaglione di riferimento, oltre spese generali nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge.
3) Condanna Controparte_1 al pagamento delle spese del presente grado di giudizio in favore di Parte_1 liquidate in complessivi euro 852.00 per il presente grado oltre euro 174.00 a titolo di contributo unificato oltre IVA
e CPA come per legge.
Salerno, 19.12.2025
Il Giudice
Dott.ssa NA ER
Annotazioni
L'appello è stato proposto validamente nei termini di legge, essendo mancata la notifica della sentenza di primo grado.
Tardiva costituzione in giudizio dell'appellato CP_5
Il fascicolo di primo grado non è stato acquisito, ma ricostruito in parte
Durante il giudizio di primo grado non è mai stata richiesta l'esibizione degli originali delle notifiche dei verbali di accertamento delle violazioni al codice della strada
Risulta essere chiaramente leggibile la notifica del verbale dell'8-8-2013, non risultano essere chiaramente leggibili ma sono sbiadite le notifiche del 22-23-24
Ottobre 2013 (atti presupposti all'ordinanza di ingiunzione della Pt_1
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