Sentenza 30 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 30/03/2026, n. 482 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 482 |
| Data del deposito : | 30 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00482/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01166/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1166 del 2024, proposto da
WA ID Silva Araujo Eloizaa Bruna Sas, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Lara Valzano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Melendugno, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
- dell’ordinanza n. 6 del 13.8.2024, notificata in pari data, avente ad oggetto l’ordine di demolire/rimuovere le opere abusivamente realizzate e di liberare l’area indebitamente utilizzata ripristinando lo stato dei luoghi e di tutti gli altri atti presupposti, consequenziali e/o comunque connessi, ivi inclusi.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 marzo 2026 il dott. VI RO e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Premesso che:
- la ricorrente, in qualità di titolare della concessione demaniale marittima n. 12/2009, riguardante un’area estesa mq 105, ha agito dinanzi a questo Tar per l’annullamento dell’ordinanza n. 6 del 13.8.2024, recante: a) l’ingiunzione a demolire l’intervento consistente nella “ Utilizzazione non autorizzata di area demaniale marittima, esterna alla concessione posseduta, dislocata in varie zone dell’arenile … ”, mediante il posizionamento di lettini, ombrelloni, statue, nonché di un portale con recinzione in legno, un pozzetto, un impianto d’irrigazione, pali illuminanti, perimetrazione in incannucciato e doccia; b) l’intimazione al versamento della somma di € 9.676,50, quale indennizzo dovuto per l’utilizzazione senza titolo dei beni demaniali marittimi, nonché dell’imposta regionale, quantificata in € 967,65;
- l’ingiunzione demolitoria e l’intimazione si pagamento sono motivate in ragione del fatto che: “ le opere sopra descritte, ai sensi dell’art. 1161 Codice della Navigazione costituiscono abusiva occupazione di spazio demaniale e variazioni di opere non autorizzate ex art. 24 reg. Cod. Nav.; … le aree oggetto dell’abuso edilizio ricadono in area demaniale marittima per la quale sussistono i seguenti vincoli sovraordinati (d.lgs. n. 42/04 e P.P.T.R. Puglia): - Beni Paesaggistici: Immobili e aree di notevole interesse pubblico, Boschi, Vincolo idrogeologico, Territori Costieri; - Ulteriori Contesti Paesaggistici: Cordoni dunari, Strade panoramiche; … il presente provvedimento è un atto vincolato, stante l’assenza di qualsivoglia titolo abilitativo, e che quindi può essere omessa la comunicazione di avvio al procedimento non potendo l’apporto del privato condurre a determinazioni differenti ”;
Rilevato che l’interessata ha lamentato che:
- “la ricorrente ha provveduto, immediatamente e in via preventiva, a smantellare quanto contestato”;
- per l’esercizio della concessione demaniale era necessaria “per questioni igienico-sanitarie, la presenza di un pozzetto”;
- l’illuminazione “che peraltro si autoalimenta con luce solare, è stata resa necessaria dalla frequentazione di disabili”;
- “il deposito di materiale nell’area pinetata” si è verificato “per colpa di vandali e nessuna responsabilità è addebitabile alla ricorrente”;
- le “piante presenti sull’aera demaniale … di piccole dimensioni e certamente di abbellimento” erano necessarie “per disincentivare il parcheggio di veicoli non autorizzati”;
- “il deposito di ombrelloni e lettini” era soltanto “temporaneo” per consentire “il loro lavaggio”;
Considerato che:
- la ricorrente ha prestato acquiescenza all’ingiunzione demolitoria avendo provveduto, per sua stessa ammissione, alla rimozione delle opere realizzate sine titulo ;
- quanto alla ingiunzione al pagamento dell’indennizzo previsto per l’occupazione abusiva del demanio marittimo, su cui essenzialmente si appunta l’interesse alla impugnazione, la stessa costituisce atto dovuto in ragione dell’utilizzo non autorizzato di spazi esterni rispetto all’area in concessione, circostanza questa non oggetto di specifica contestazione;
- non vale opporre in senso contrario il fatto che si tratterebbe di infrastrutture funzionali all’esercizio della concessione demaniale, dal momento che, ove pure così fosse, la ricorrente avrebbe dovuto attivarsi per ottenere l’assenso all’ampliamento dell’area in concessione al fine di collocare i manufatti in questione, in mancanza del quale l’utilizzo dei relativi spazi è da ritenersi senza meno abusivo, la qual cosa giustifica la richiesta di pagamento delle somme di cui al provvedimento impugnato;
Ritenuto che per le anzi dette ragioni il ricorso deve essere rigettato;
Ritenuto che, stante la mancata costituzione dell’Amministrazione intimata, nulla è dovuto a titolo di spese di lite;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
NT CA, Presidente
VI RO, Primo Referendario, Estensore
Elio Cucchiara, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| VI RO | NT CA |
IL SEGRETARIO