TAR Palermo, sez. V, sentenza 23/12/2025, n. 2929
TAR
Sentenza 23 dicembre 2025

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  • Accolto
    Illegittimità del silenzio-inadempimento per omessa conclusione del procedimento

    Il Tribunale ha ritenuto fondato il ricorso, accertando l'illegittimità del silenzio-inadempimento del Ministero. Ha evidenziato la gravità dell'inerzia, sottolineando che i termini procedimentali in materia di impianti rinnovabili sono perentori e rispondono a finalità di semplificazione e accelerazione, in linea con gli obiettivi di decarbonizzazione nazionali ed europei. Ha inoltre chiarito che l'obbligo di conclusione del procedimento è autonomo e non eludibile, anche in caso di inerzia di altri organi endoprocedimentali.

  • Accolto
    Obbligo di provvedere a seguito del silenzio-inadempimento

    L'accoglimento del ricorso avverso il silenzio-inadempimento comporta l'accertamento dell'obbligo dell'Amministrazione di provvedere e l'ordine di riattivare e concludere il procedimento entro termini specifici.

  • Accolto
    Condanna alla conclusione del procedimento e nomina di Commissario ad acta

    Il Tribunale ordina al Ministero di riattivare e concludere il procedimento entro termini prestabiliti. In caso di inutile decorso di tali termini, dispone la nomina di un Commissario ad acta (Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri) che provvederà all'adozione dell'atto dovuto.

  • Accolto
    Soccombenza del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica

    Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate a favore della ricorrente, ponendo l'onere a carico del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Palermo, sez. V, sentenza 23/12/2025, n. 2929
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Palermo
    Numero : 2929
    Data del deposito : 23 dicembre 2025
    Fonte ufficiale :

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