Articolo 39 della Legge 26 luglio 1974, n. 343
Articolo 38Articolo 40
Versione
29 agosto 1974
Art. 39.
Le spese per il coadiutore, per l'indennita' di alloggio, per il vicario generale e per il segretario del vescovo che risultino computate nelle liquidazioni dell'assegno supplementare di congrua, divenute definitive alla data di entrata in vigore della presente legge, sono aumentate con i criteri di determinazione stabiliti rispettivamente agli articoli 17, 19, 48 e 49 del predetto testo unico.
L'aumento e' apportato su istanza del titolare del beneficio.
Peraltro, esso dara' immediatamente luogo alla revisione generale della liquidazione, di cui all'articolo 78 del predetto testo unico indipendentemente dal criterio cronologico dell'anno di approvazione della liquidazione.
Entrata in vigore il 29 agosto 1974