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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 29/10/2025, n. 1619 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1619 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2503/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice monocratico dott. Carmen Misasi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2503/2022 trattenuta in decisione all'udienza del 3.7.2025 con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
TRA
(P. Iva ), con sede in Cosenza alla Via Paolo Borsellino, in Parte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante , rappresentata e difesa dall' avv. Aldo Costa Parte_2
E
(Cod. Fisc. ), rappresentato e difeso dall' avv. Cesare Greco Controparte_1 C.F._1
OGGETTO: Opposizione a decreto ingiuntivo- pagamento somme- permuta immobiliare-
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha proposto opposizione avverso il D.I. dell'intestato Tribunale n. 715/22, Parte_1 notificato il 20.05.2022 con il quale le è stato ingiunto il pagamento in favore di Controparte_1 della somma di euro 40.000,00 oltre interessi moratori (e competenze del procedimento monitorio) in adempimento dell'obbligazione assunta con atto di permuta immobiliare a rogito Notar di Per_1
Cosenza del 15.11.2010, come modificato con scrittura privata del 28.06.2018, contestando la fondatezza della pretesa creditoria e chiedendo “revocare il decreto ingiuntivo n. 715\2022, emesso dal pagina 1 di 3 Tribunale di Cosenza - Seconda Sezione Civile in data 17.05.2022, per tutto quanto sopra esposto;
accertare e dichiarare che la ha diritto alla consegna degli immobili oggetto di Parte_1 permuta, perlomeno contestualmente al versamento della somma di euro 40.000,00 a favore di parte opposta. …Con vittoria di spese e competenze di lite, con loro distrazione al sottoscritto procuratore domiciliatario.”
ha resistito all'opposizione chiedendo, previa concessione della provvisoria Controparte_1 esecutività del monitorio “rigettare l'opposizione e confermare integralmente il D.I. opposto. Rigettare la domanda riconvenzionale avanzata da parte opponente. …Con Vittoria di spese e competenze legali del presente atto comprensive di IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge e unitamente a spese successive ed occorrende”.
All'udienza del 18.1.2023 i procuratori delle parti hanno dichiarato di voler conciliare la lite convenendo l'obbligo della società opponente di versare, a saldo di ogni avversa pretesa, la somma omnicomprensiva di euro 54.000,00 entro giorni 10 e di consegnare le chiavi dei locali permutati allo contestualmente al pagamento della somma a fronte dell'obbligo il sig. di rilasciare il CP_1 CP_1 capannone oggetto di permuta entro e non oltre il 30 aprile 2023, salvo cause di forza maggiore esclusivamente riferibili alla sistemazione delle vetrate antisfondamento;
il tutto con compensazione delle spese di lite. Hanno quindi chiesto breve rinvio per verificare la corretta attuazione dell'intesa raggiunta.
A seguito di ulteriori rinvii, all'udienza del 3.7.2025 è comparso il solo procuratore dell'opponente che ha dichiarato che l'immobile-capannone- oggetto di permuta è stato rilasciato solo nel giugno 2025, riservandosi di agire per il risarcimento del danno in separata sede e riportandosi agli atti e verbali di causa.
Trattenuta la causa in decisione, la sola difesa dell'opponente ha depositato comparsa conclusionale chiedendo la condanna dell'opposto al pagamento in favore della di una somma da Parte_1 liquidarsi in via equitativa per il ritardato rilascio del capannone e/o perlomeno alla corresponsione delle spese e competenze di lite.
*****************
La conclusione in corso di causa di accordo conciliativo ad opera dei difensori delle parti a tanto pagina 2 di 3 abilitati dalle rispettive procure in atti, in quanto diretto alla integrale definizione delle rispettive ragioni di credito, ha determinato il venir meno dell'interesse dei contendenti alle pronunce giudiziali originariamente invocate, imponendo pertanto la declaratoria della cessazione della materia del contendere e la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Le doglianze conclusivamente formulate dall'opponente in sede di precisazione delle conclusioni, in quanto relative alla fase esecutiva del negozio transattivo concluso ed in ogni caso non associate a specifiche conclusioni, non possono trovare ingresso in questa sede;
tanto è a dirsi, a fortiori, per le richieste di liquidazione equitativa del pregiudizio da ritardata consegna dell'immobile permutato versate soltanto nella comparsa depositata dalla difesa opponente ex art. 190 c.p.c., in quanto tardive, essendo tale atto difensivo esclusivamente deputato alla esposizione riassuntiva delle difese già svolte e trattandosi di richieste del tutto esorbitanti dalla domanda riconvenzionale formulata nell'atto di opposizione, diretta al solo accertamento del diritto alla consegna degli immobili oggetto di permuta.
D'altra parte, all'udienza del 3.7.2025 il procuratore dell'opponente ha formulato espressa riserva di separata azione risarcitoria.
Anche la regolamentazione delle spese deve essere compiuta in adesione alla congiunta richiesta di compensazione, per quanto sopra osservato in ordine alla portata definitoria dell'accordo conciliativo e difettando comunque ogni riscontro del complessivo andamento della fase attuativa dell'intesa e delle rispettive condotte delle parti, tenuto conto anche della reiterata loro mancata comparizione alle udienze di rinvio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: dichiara cessata la materia del contendere e revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 715/2022; compensa le spese di giudizio.
Cosenza, 28 ottobre 2025
Il Giudice
(dott. Carmen Misasi)
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice monocratico dott. Carmen Misasi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2503/2022 trattenuta in decisione all'udienza del 3.7.2025 con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
TRA
(P. Iva ), con sede in Cosenza alla Via Paolo Borsellino, in Parte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante , rappresentata e difesa dall' avv. Aldo Costa Parte_2
E
(Cod. Fisc. ), rappresentato e difeso dall' avv. Cesare Greco Controparte_1 C.F._1
OGGETTO: Opposizione a decreto ingiuntivo- pagamento somme- permuta immobiliare-
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha proposto opposizione avverso il D.I. dell'intestato Tribunale n. 715/22, Parte_1 notificato il 20.05.2022 con il quale le è stato ingiunto il pagamento in favore di Controparte_1 della somma di euro 40.000,00 oltre interessi moratori (e competenze del procedimento monitorio) in adempimento dell'obbligazione assunta con atto di permuta immobiliare a rogito Notar di Per_1
Cosenza del 15.11.2010, come modificato con scrittura privata del 28.06.2018, contestando la fondatezza della pretesa creditoria e chiedendo “revocare il decreto ingiuntivo n. 715\2022, emesso dal pagina 1 di 3 Tribunale di Cosenza - Seconda Sezione Civile in data 17.05.2022, per tutto quanto sopra esposto;
accertare e dichiarare che la ha diritto alla consegna degli immobili oggetto di Parte_1 permuta, perlomeno contestualmente al versamento della somma di euro 40.000,00 a favore di parte opposta. …Con vittoria di spese e competenze di lite, con loro distrazione al sottoscritto procuratore domiciliatario.”
ha resistito all'opposizione chiedendo, previa concessione della provvisoria Controparte_1 esecutività del monitorio “rigettare l'opposizione e confermare integralmente il D.I. opposto. Rigettare la domanda riconvenzionale avanzata da parte opponente. …Con Vittoria di spese e competenze legali del presente atto comprensive di IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge e unitamente a spese successive ed occorrende”.
All'udienza del 18.1.2023 i procuratori delle parti hanno dichiarato di voler conciliare la lite convenendo l'obbligo della società opponente di versare, a saldo di ogni avversa pretesa, la somma omnicomprensiva di euro 54.000,00 entro giorni 10 e di consegnare le chiavi dei locali permutati allo contestualmente al pagamento della somma a fronte dell'obbligo il sig. di rilasciare il CP_1 CP_1 capannone oggetto di permuta entro e non oltre il 30 aprile 2023, salvo cause di forza maggiore esclusivamente riferibili alla sistemazione delle vetrate antisfondamento;
il tutto con compensazione delle spese di lite. Hanno quindi chiesto breve rinvio per verificare la corretta attuazione dell'intesa raggiunta.
A seguito di ulteriori rinvii, all'udienza del 3.7.2025 è comparso il solo procuratore dell'opponente che ha dichiarato che l'immobile-capannone- oggetto di permuta è stato rilasciato solo nel giugno 2025, riservandosi di agire per il risarcimento del danno in separata sede e riportandosi agli atti e verbali di causa.
Trattenuta la causa in decisione, la sola difesa dell'opponente ha depositato comparsa conclusionale chiedendo la condanna dell'opposto al pagamento in favore della di una somma da Parte_1 liquidarsi in via equitativa per il ritardato rilascio del capannone e/o perlomeno alla corresponsione delle spese e competenze di lite.
*****************
La conclusione in corso di causa di accordo conciliativo ad opera dei difensori delle parti a tanto pagina 2 di 3 abilitati dalle rispettive procure in atti, in quanto diretto alla integrale definizione delle rispettive ragioni di credito, ha determinato il venir meno dell'interesse dei contendenti alle pronunce giudiziali originariamente invocate, imponendo pertanto la declaratoria della cessazione della materia del contendere e la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Le doglianze conclusivamente formulate dall'opponente in sede di precisazione delle conclusioni, in quanto relative alla fase esecutiva del negozio transattivo concluso ed in ogni caso non associate a specifiche conclusioni, non possono trovare ingresso in questa sede;
tanto è a dirsi, a fortiori, per le richieste di liquidazione equitativa del pregiudizio da ritardata consegna dell'immobile permutato versate soltanto nella comparsa depositata dalla difesa opponente ex art. 190 c.p.c., in quanto tardive, essendo tale atto difensivo esclusivamente deputato alla esposizione riassuntiva delle difese già svolte e trattandosi di richieste del tutto esorbitanti dalla domanda riconvenzionale formulata nell'atto di opposizione, diretta al solo accertamento del diritto alla consegna degli immobili oggetto di permuta.
D'altra parte, all'udienza del 3.7.2025 il procuratore dell'opponente ha formulato espressa riserva di separata azione risarcitoria.
Anche la regolamentazione delle spese deve essere compiuta in adesione alla congiunta richiesta di compensazione, per quanto sopra osservato in ordine alla portata definitoria dell'accordo conciliativo e difettando comunque ogni riscontro del complessivo andamento della fase attuativa dell'intesa e delle rispettive condotte delle parti, tenuto conto anche della reiterata loro mancata comparizione alle udienze di rinvio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: dichiara cessata la materia del contendere e revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 715/2022; compensa le spese di giudizio.
Cosenza, 28 ottobre 2025
Il Giudice
(dott. Carmen Misasi)
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