Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXV, sentenza 13/02/2026, n. 2258
CGT1
Sentenza 13 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Omessa allegazione degli atti presupposti

    La Corte rileva che per la tassa automobilistica non è necessario l'invio di atti prodromici alla cartella di pagamento, pertanto non sussiste alcun onere di allegazione e non è ravvisabile illegittimità per omesso invio di atti presupposti.

  • Rigettato
    Carenza di motivazione della cartella di pagamento

    La Corte rileva che la cartella di pagamento viene predisposta su modello predefinito che indica la pretesa azionata, gli importi dovuti anche a titolo di interessi, le norme di calcolo e le modalità di impugnazione, elementi che consentono un'adeguata difesa.

  • Rigettato
    Intervenuta prescrizione del credito tributario

    La Corte rileva che il credito non risulta prescritto, trattandosi di annualità 2022, avuto riguardo all'interruzione del decorso del termine di prescrizione avvenuta con la notifica della cartella.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXV, sentenza 13/02/2026, n. 2258
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma
    Numero : 2258
    Data del deposito : 13 febbraio 2026

    Testo completo