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Sentenza 13 febbraio 2026
Sentenza 13 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXV, sentenza 13/02/2026, n. 2258 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 2258 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2258/2026
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 25, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
D'AGOSTINO GALILEO, Giudice monocratico in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 19420/2024 depositato il 27/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Lazio
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.regione.lazio.it
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720240207057137000 BOLLO 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La contribuente Ricorrente_1 ha proposto ricorso avverso la cartella di pagamento notificatale in data 21.10.2024 dall'AdER in relazione alla tassa Automobilistica per l'anno 2022.
La ricorrente eccepisce l'illegittimità della cartella per omessa allegazione degli atti già inviati alla contribuente e per carenza di motivazione dell'atto, nonché l'omessa notifica di atti presupposti e l'intervenuta decorrenza del termine triennale di prescrizione del credito tributario.
Conclude la ricorrente per l'annullamento della cartella impugnata.
Si è costituita in giudizio la Regione Lazio, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
L'AdER, costituitasi in giudizio, ha depositato prova dell'avvenuta notifica della cartella impugnata, ha ribadito la legittimità del proprio operato e ha chiesto il rigetto del ricorso.
Con memoria illustrativa la ricorrente ha insistito per l'accoglimento del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Con riferimento alla prima doglianza, osserva la Corte che per la tassa automobilistica non è necessario l'invio da parte dell'amministrazione di atti prodromici alla cartella di pagamento, per cui non sussiste alcun onere di allegazione da parte dell'AdER, né è ravvisabile la pretesa illegittimità della cartella per omesso invio di atti presupposti.
In relazione ai dedotti vizi dell'atto impugnato, si rileva la cartella di pagamento viene predisposta dall'ente per la riscossione sulla scorta di un modello predefinito – approvato dal Ministero delle Finanze - dal quale è dato desumere la pretesa azionata dall'ente, gli importi dovuti anche a titolo di interessi con indicazione delle norme inerenti ai criteri calcolo, nonché le modalità per contestare e impugnare il provvedimento, elementi questi che consentono l'esercizio di un'adeguata difesa da parte del contribuente.
Infine, il credito non risulta prescritto, trattandosi di annualità 2022, avuto riguardo all'interruzione del decorso del termine di prescrizione avvenuta con la notifica della cartella in data 21.10.2024.
Per quanto esposto, il ricorso va integralmente respinto.
L'esiguità dell'importo per cui è causa giustifica la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e compensa le spese tra le parti.
Roma, 9.2.2026
Il Giudice monocratico
IL D'OS
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 25, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
D'AGOSTINO GALILEO, Giudice monocratico in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 19420/2024 depositato il 27/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Lazio
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.regione.lazio.it
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720240207057137000 BOLLO 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La contribuente Ricorrente_1 ha proposto ricorso avverso la cartella di pagamento notificatale in data 21.10.2024 dall'AdER in relazione alla tassa Automobilistica per l'anno 2022.
La ricorrente eccepisce l'illegittimità della cartella per omessa allegazione degli atti già inviati alla contribuente e per carenza di motivazione dell'atto, nonché l'omessa notifica di atti presupposti e l'intervenuta decorrenza del termine triennale di prescrizione del credito tributario.
Conclude la ricorrente per l'annullamento della cartella impugnata.
Si è costituita in giudizio la Regione Lazio, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
L'AdER, costituitasi in giudizio, ha depositato prova dell'avvenuta notifica della cartella impugnata, ha ribadito la legittimità del proprio operato e ha chiesto il rigetto del ricorso.
Con memoria illustrativa la ricorrente ha insistito per l'accoglimento del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Con riferimento alla prima doglianza, osserva la Corte che per la tassa automobilistica non è necessario l'invio da parte dell'amministrazione di atti prodromici alla cartella di pagamento, per cui non sussiste alcun onere di allegazione da parte dell'AdER, né è ravvisabile la pretesa illegittimità della cartella per omesso invio di atti presupposti.
In relazione ai dedotti vizi dell'atto impugnato, si rileva la cartella di pagamento viene predisposta dall'ente per la riscossione sulla scorta di un modello predefinito – approvato dal Ministero delle Finanze - dal quale è dato desumere la pretesa azionata dall'ente, gli importi dovuti anche a titolo di interessi con indicazione delle norme inerenti ai criteri calcolo, nonché le modalità per contestare e impugnare il provvedimento, elementi questi che consentono l'esercizio di un'adeguata difesa da parte del contribuente.
Infine, il credito non risulta prescritto, trattandosi di annualità 2022, avuto riguardo all'interruzione del decorso del termine di prescrizione avvenuta con la notifica della cartella in data 21.10.2024.
Per quanto esposto, il ricorso va integralmente respinto.
L'esiguità dell'importo per cui è causa giustifica la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e compensa le spese tra le parti.
Roma, 9.2.2026
Il Giudice monocratico
IL D'OS