Art. 25.
L' articolo 107 della legge 10 agosto 1950, n. 648 , e' sostituito dal seguente:
"Le domande per conseguire il trattamento pensionistico sono ammesse senza limite di tempo purche' si verifichino le condizioni stabilite dall'articolo 106 e successive modificazioni".
L' articolo 107 della legge 10 agosto 1950, n. 648 , e' sostituito dal seguente:
"Le domande per conseguire il trattamento pensionistico sono ammesse senza limite di tempo purche' si verifichino le condizioni stabilite dall'articolo 106 e successive modificazioni".