Articolo 25 della Legge 9 novembre 1961, n. 1240
Articolo 24Articolo 26
Versione
21 dicembre 1961
Art. 25.
L' articolo 107 della legge 10 agosto 1950, n. 648 , e' sostituito dal seguente:
"Le domande per conseguire il trattamento pensionistico sono ammesse senza limite di tempo purche' si verifichino le condizioni stabilite dall'articolo 106 e successive modificazioni".
Entrata in vigore il 21 dicembre 1961
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