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Sentenza 14 dicembre 2025
Sentenza 14 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 14/12/2025, n. 2551 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 2551 |
| Data del deposito : | 14 dicembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 442/2019
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Ordinario di Trani
SEZIONE LAVORO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro MA NO OD all'esito del deposito delle note ex art. 127ter c.p.c. ha reso la seguente sentenza nella causa iscritta al n.
442/2019 del Ruolo Generale Lavoro vertente
TRA
avv. INCHINGOLO MICHELE, avv. MATERA Parte_1
PIERPAOLO; ricorrente
E
e avv. BOVE ANTONIO, CP_1 CP_2 resistente
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1) Con ricorso depositato il 23.01.2019 parte ricorrente impugnava l'avviso di addebito n. 314 2018 00075650 06 000 del 07.12.2018 per la somma di €
37.909,00, relativo a contributi previdenziali dovuti alla gestione commercianti, riguardanti il periodo 01.2011-12.2018 e l'avviso di addebito n. 314 2018
00090807 04 000 del 24.12.2018 per la somma di € 12.051,79, relativo a contributi previdenziali dovuti alla gestione commercianti per eccedenza sul minimale riguardanti il periodo 01.2012-12.2012. Eccepiva l'insussistenza dei presupposti per l'iscrizione alla suddetta Gestione concludendo per l'annullamento dell'opposto avviso.
Si costituiva l' , anche per la eccependo la fondatezza della CP_1 CP_2 pretesa contributiva.
Acquisita la documentazione, assunte le prove orali, all'esito della trattazione scritta, lette le relative note, la causa veniva decisa.
1 2) Occorre dichiarare parzialmente cessata la materia del contendere ed in parte fondato il ricorso.
3) A tal proposito è orientamento consolidato quello secondo il quale il giudice può, in qualsiasi stato e grado del processo, dare atto d'ufficio della cessazione della materia del contendere intervenuta nel corso del giudizio se ne riscontri i presupposti, e cioè se risulti ritualmente acquisita o concordemente ammessa una situazione dalla quale emerga che è venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti, a ciò non ostando la perdurante esistenza di una situazione di conflittualità in ordine alle spese, dovendosi provvedere sulle stesse secondo il principio della soccombenza virtuale (cfr. Cass. 271/2006, Cass. 14775/2004).
Affinchè il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti:
- l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione;
- occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
- deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (tra le ultime, Cass.,
7.3.97, n. 2038; Cass., 22.1.97, n. 622; Cass., 7.5.95, n. 12614; Cass.,
16.9.95, n. 9781; Cass., 11.4.95, n. 4151).
La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass.,
7.12.95, n. 12614; Cass., 7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass.,
16.6.82, n. 3664), deve assumere la forma di sentenza, perché solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass., 8.8.90, n. 8000; Cass.,
2.5.87, n. 4126).
2 Nel caso di specie è documentato, oltre che incontestato, che lo stesso CP_1 con provvedimento del 01.07.2021 disponeva l'annullamento dell'iscrizione d'ufficio alla Gestione Commercianti della parte ricorrente.
Non occorre, quindi, pronunciarsi in ordine al merito della domanda, avendo parte ricorrente insistito solo in ordine alla condanna dell' al pagamento CP_1 delle spese processuali in caso di accertata cessazione della materia del contendere.
4) In merito, invece, agli opposti avvisi di addebito quali iscrizioni a ruolo del credito contributivo, non risulta intervenuto alcuno sgravio o annullamento in via amministrativa sebbene non risultino più dovuti i relativi contributi.
Alla luce della cessazione della materia del contendere sul merito della pretesa l'annullamento dell'avviso è conseguenza necessaria.
In ordine alla soccombenza c.d. virtuale si consideri, inoltre, che il giudizio veniva introdotto necessariamente entro il termine perentorio di cui all'art. 24, comma 5 del d.lgs. 46/1999 e l'annullamento dell'iscrizione avveniva solo successivamente.
5) Le spese seguono, dunque, la soccombenza, anche virtuale, dell' e CP_1 sono liquidate in dispositivo ai sensi del DM 55/2014, valori medi dello scaglione di riferimento, ridotti per la natura della decisione e per l'effettiva attività svolta.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, pronunciando definitivamente sulla domanda in epigrafe, così provvede:
1. dichiara parzialmente cessata la materia del contendere;
2. accoglie per il resto il ricorso e per l'effetto annulla gli avvisi di addebito nn.
314 2018 00075650 06 000 e 314 2018 00090807 04 000;
3. condanna l' al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese CP_1 processuali nella misura di € 4.638,00, per compensi, oltre accessori di legge
(CPA, IVA e spese generali al 15%) e di € 43,00 per esborsi.
Trani, 10/12/2025 Il Giudice del Lavoro
MA NO OD
3
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Ordinario di Trani
SEZIONE LAVORO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro MA NO OD all'esito del deposito delle note ex art. 127ter c.p.c. ha reso la seguente sentenza nella causa iscritta al n.
442/2019 del Ruolo Generale Lavoro vertente
TRA
avv. INCHINGOLO MICHELE, avv. MATERA Parte_1
PIERPAOLO; ricorrente
E
e avv. BOVE ANTONIO, CP_1 CP_2 resistente
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1) Con ricorso depositato il 23.01.2019 parte ricorrente impugnava l'avviso di addebito n. 314 2018 00075650 06 000 del 07.12.2018 per la somma di €
37.909,00, relativo a contributi previdenziali dovuti alla gestione commercianti, riguardanti il periodo 01.2011-12.2018 e l'avviso di addebito n. 314 2018
00090807 04 000 del 24.12.2018 per la somma di € 12.051,79, relativo a contributi previdenziali dovuti alla gestione commercianti per eccedenza sul minimale riguardanti il periodo 01.2012-12.2012. Eccepiva l'insussistenza dei presupposti per l'iscrizione alla suddetta Gestione concludendo per l'annullamento dell'opposto avviso.
Si costituiva l' , anche per la eccependo la fondatezza della CP_1 CP_2 pretesa contributiva.
Acquisita la documentazione, assunte le prove orali, all'esito della trattazione scritta, lette le relative note, la causa veniva decisa.
1 2) Occorre dichiarare parzialmente cessata la materia del contendere ed in parte fondato il ricorso.
3) A tal proposito è orientamento consolidato quello secondo il quale il giudice può, in qualsiasi stato e grado del processo, dare atto d'ufficio della cessazione della materia del contendere intervenuta nel corso del giudizio se ne riscontri i presupposti, e cioè se risulti ritualmente acquisita o concordemente ammessa una situazione dalla quale emerga che è venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti, a ciò non ostando la perdurante esistenza di una situazione di conflittualità in ordine alle spese, dovendosi provvedere sulle stesse secondo il principio della soccombenza virtuale (cfr. Cass. 271/2006, Cass. 14775/2004).
Affinchè il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti:
- l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione;
- occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
- deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (tra le ultime, Cass.,
7.3.97, n. 2038; Cass., 22.1.97, n. 622; Cass., 7.5.95, n. 12614; Cass.,
16.9.95, n. 9781; Cass., 11.4.95, n. 4151).
La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass.,
7.12.95, n. 12614; Cass., 7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass.,
16.6.82, n. 3664), deve assumere la forma di sentenza, perché solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass., 8.8.90, n. 8000; Cass.,
2.5.87, n. 4126).
2 Nel caso di specie è documentato, oltre che incontestato, che lo stesso CP_1 con provvedimento del 01.07.2021 disponeva l'annullamento dell'iscrizione d'ufficio alla Gestione Commercianti della parte ricorrente.
Non occorre, quindi, pronunciarsi in ordine al merito della domanda, avendo parte ricorrente insistito solo in ordine alla condanna dell' al pagamento CP_1 delle spese processuali in caso di accertata cessazione della materia del contendere.
4) In merito, invece, agli opposti avvisi di addebito quali iscrizioni a ruolo del credito contributivo, non risulta intervenuto alcuno sgravio o annullamento in via amministrativa sebbene non risultino più dovuti i relativi contributi.
Alla luce della cessazione della materia del contendere sul merito della pretesa l'annullamento dell'avviso è conseguenza necessaria.
In ordine alla soccombenza c.d. virtuale si consideri, inoltre, che il giudizio veniva introdotto necessariamente entro il termine perentorio di cui all'art. 24, comma 5 del d.lgs. 46/1999 e l'annullamento dell'iscrizione avveniva solo successivamente.
5) Le spese seguono, dunque, la soccombenza, anche virtuale, dell' e CP_1 sono liquidate in dispositivo ai sensi del DM 55/2014, valori medi dello scaglione di riferimento, ridotti per la natura della decisione e per l'effettiva attività svolta.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, pronunciando definitivamente sulla domanda in epigrafe, così provvede:
1. dichiara parzialmente cessata la materia del contendere;
2. accoglie per il resto il ricorso e per l'effetto annulla gli avvisi di addebito nn.
314 2018 00075650 06 000 e 314 2018 00090807 04 000;
3. condanna l' al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese CP_1 processuali nella misura di € 4.638,00, per compensi, oltre accessori di legge
(CPA, IVA e spese generali al 15%) e di € 43,00 per esborsi.
Trani, 10/12/2025 Il Giudice del Lavoro
MA NO OD
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