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Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 25/02/2025, n. 975 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 975 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORINO IX Sezione Civile
in composizione monocratica in persona del Giudice dr.ssa Monica Mastrandrea, sciogliendo la riserva assunta all'udienza che precede, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. r.g. 21243/2023 vertente tra:
nata a [...] il [...] (C.F. ), rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall'avv. Giovanni Nigra come da delega in atti ricorrente contro in persona del Ministro pro tempore Controparte_1 resistente
OGGETTO: ricorso avverso il provvedimento di diniego del permesso di soggiorno per motivi familiari ai sensi degli artt. 29 e 30 T.U.I. emesso dal Questore della provincia di Torino del
20.10.2023 notificato in data 6.11.2023
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso del 4.12.2023 nata a [...] il [...] (C.F. Parte_1
) ha proposto impugnazione avverso il provvedimento di diniego del C.F._1 permesso di soggiorno per motivi familiari ai sensi degli artt. 29 e 30 T.U.I. emesso dal Questore della provincia di Torino del 20.10.2023 notificato in data 6.11.2023, chiedendo al Tribunale in intestazione di riconoscere in suo favore il diritto al rilascio di permesso di soggiorno per motivi familiari quale genitore a carico del figlio.
A sostegno della domanda la ricorrente ha allegato: di essere la madre del suo unico figlio
[...]
nato il [...], cittadino cinese;
che il figlio risiede regolarmente in Italia con permesso di Per_1 soggiorno per motivi di lavoro autonomo;
che il figlio ha buone condizioni reddituali, superando il reddito annuo minimo previsto per legge;
che il figlio possiede un alloggio ad uso abitativo idoneo ad ospitarla;
di essere a carico del figlio che periodicamente ha provveduto ad inviarle bonifici per il suo sostentamento. Si è costituita in giudizio la PA resistente ed ha chiesto il rigetto della domanda e, quanto ai contenuti della comparsa di risposta nel merito, ha richiamato l'allegato rapporto redatto dalla Questura di Torino. In detto rapporto la PA ha contestato alla ricorrente la sola mancata prova della vivenza a carico del figlio. All'udienza che precede, non presente la convenuta, parte ricorrente ha richiamato quanto in ricorso e questo Giudice ha riservato la decisione. In via preliminare, alla luce delle allegazioni, delle eccezioni e difese e della documentazione in atti versata, si devono rigettare le istanze istruttorie avanzate dalla ricorrente. Si rileva, infatti, al riguardo che: riguardano circostanze non rilevanti ai fini della decisione le domande di cui ai nn. 1 e
5 (pagina 6 del ricorso); sono di generica formulazione oltre che relativi a fatti da provare con documenti le domande di cui ai nn. 2 e 4; non è specificamente contestato il fatto di cui alla domanda n. 3.
Passando al merito della domanda giudiziale azionata, si rileva in diritto quanto di seguito. La norma di cui all'art. 29, comma 1, lett. d) T.U.I. stabilisce è possibile richiedere il ricongiungimento per “genitori a carico, qualora non abbiano altri figli nel Paese di origine o di provenienza, ovvero genitori ultrasessantacinquenni, qualora gli altri figli siano impossibilitati al loro sostentamento per documentati gravi motivi di salute” e, al comma 3, a meno che non si tratti di domanda di ricongiungimento con rifugiati, richiede che sia dimostrata la disponibilità di un alloggio conforme ai requisiti igienico-sanitari e di idoneità abitativa, di un reddito minimo annuo derivante da fonti lecite non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale aumentato della metà di questo per ogni familiare da ricongiungere e di una assicurazione sanitaria o di altro titolo idoneo a garantire la copertura di tutti i rischi sul territorio nazionale a favore dell'ascendete ultrasessantacinquenne ovvero della sua iscrizione al servizio sanitario nazionale. Nella specie, quanto ai requisiti richiesti dal comma 3 dell'art. 29 appena indicati, questi non sono stati specificamente contestati né nel provvedimento impugnato (ove, come sopra evidenziato, il motivo di diniego del riconoscimento del permesso richiesto è riferito alla sola mancata prova del requisito della vivenza a carico), né nella comparsa di costituzione della PA resistente nel presente giudizio (rectius: nel rapporto della Questura di Torino richiamato dalla comparsa). A ciò si aggiunga che la ricorrente, in allegato al ricorso, ha comunque prodotto: certificato di idoneità alloggiativa (doc. 4); certificazioni dei redditi del figlio (doc. 5); documentazione attestante l'esercizio di attività imprenditoriale del medesimo (visura camerale della ditta individuale riferita al figlio, investimenti immobiliari, ultimo F24 per pagamento IVA – doc. 7, 9 e 10 in atti).
Neppure può ritenersi in contestazione il rapporto di parentela tra la ricorrente ed il figlio e la circostanza per cui la ricorrente non avrebbe altri figli nel suo Paese di origine che possano provvedere al suo sostentamento. Detti requisiti, infatti, non solo non risultano specificamente contestati nella comparsa di costituzione della convenuta nel presente di giudizio, ma deve dirsi che siano stati di fatto accertati come provati all'esito del deposito, in sede amministrativa, della memoria conseguente al preavviso di rigetto comunicato alla ricorrente ai sensi dell'art. 10 bis l. 240/1991. Al riguardo, infatti, si legge nel provvedimento in questa sede impugnato (doc. 1 allegato al ricorso) che alla ricorrente era stata comunicato preavviso di rigetto per carenza: della documentazione che attestasse l'assenza di altri figli nel Paese di origine;
del certificato di nascita del figlio al quale chiedeva il ricongiungimento;
dello stato di vivenza a carico del detto figlio. Sempre nel provvedimento impugnato si legge, tuttavia, che, ad integrazione della domanda e in risposta al preavviso di rigetto, la odierna ricorrente aveva presentato nuovi e ulteriori documenti, ma che restava comunque indimostrato il (solo) requisito della vivenza a carico del figlio.
Orbene, per quanto concerne il requisito della vivenza a carico, in merito al significato normativo da attribuire al requisito in esame, i giudici di legittimità hanno rilevato come si debba
“fare riferimento alla giurisprudenza della CGUE (v., in particolare, Causa C-519/18, Bevndorlési és nella parte in cui ha ritenuto che la situazione di familiare a carico si Persona_2 riscontra quando la persona non sia in grado di provvedere alle proprie necessità essenziali nel
Paese di origine e quando sia accertato che il sostegno materiale sia effettivamente fornito dal soggiornante quale persona che, in considerazione delle complessive circostanze del caso concreto, si rivela il familiare più idoneo a fornire il sostegno materiale necessario” (così Cass. n. 24488 del 2021). Nella specie la ricorrente ha allegato e documentato (doc. 8) che in già in Cina e prima del suo arrivo in Italia, il figlio ha provveduto al suo mantenimento economico mediante la consegna di denaro anche a mezzo bonifico. Detta allegazione risulta solo genericamente contestata dalla PA e nel rapporto della Questura di Torino cui rinvia la comparsa di costituzione non si fa alcun riferimento alla documentazione prodotta in giudizio dalla ricorrente. Deve pertanto dirsi provato anche il requisito della vivenza a carico.
Alla luce delle considerazioni tutte svolte, la domanda azionata deve essere accolta e deve essere dichiarato in favore della ricorrente il diritto al rilascio del permesso di soggiorno per ricongiungimento familiare ai sensi degli artt. 29 e 30 T.U.I.
Nulla sulle spese di lite avendo la ricorrente rinunciato alla condanna della PA per soccombenza come da verbale di udienza in atti.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Torino, definitivamente pronunciando:
- accoglie la domanda principale e dichiara che il ricorrente nata a [...] Parte_1
(CINA) il 20.3.1969 (C.F. ) ha diritto al rilascio di permesso di C.F._1 soggiorno per ricongiungimento familiare ai sensi degli artt. 29 e 30 T.U.I. e per l'effetto trasmette gli atti al Questore per il rilascio del detto documento;
- nulla sulle spese.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni e gli incombenti di rito.
Torino, 8.1.2025
Il Giudice Monica Mastrandrea
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORINO IX Sezione Civile
in composizione monocratica in persona del Giudice dr.ssa Monica Mastrandrea, sciogliendo la riserva assunta all'udienza che precede, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. r.g. 21243/2023 vertente tra:
nata a [...] il [...] (C.F. ), rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall'avv. Giovanni Nigra come da delega in atti ricorrente contro in persona del Ministro pro tempore Controparte_1 resistente
OGGETTO: ricorso avverso il provvedimento di diniego del permesso di soggiorno per motivi familiari ai sensi degli artt. 29 e 30 T.U.I. emesso dal Questore della provincia di Torino del
20.10.2023 notificato in data 6.11.2023
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso del 4.12.2023 nata a [...] il [...] (C.F. Parte_1
) ha proposto impugnazione avverso il provvedimento di diniego del C.F._1 permesso di soggiorno per motivi familiari ai sensi degli artt. 29 e 30 T.U.I. emesso dal Questore della provincia di Torino del 20.10.2023 notificato in data 6.11.2023, chiedendo al Tribunale in intestazione di riconoscere in suo favore il diritto al rilascio di permesso di soggiorno per motivi familiari quale genitore a carico del figlio.
A sostegno della domanda la ricorrente ha allegato: di essere la madre del suo unico figlio
[...]
nato il [...], cittadino cinese;
che il figlio risiede regolarmente in Italia con permesso di Per_1 soggiorno per motivi di lavoro autonomo;
che il figlio ha buone condizioni reddituali, superando il reddito annuo minimo previsto per legge;
che il figlio possiede un alloggio ad uso abitativo idoneo ad ospitarla;
di essere a carico del figlio che periodicamente ha provveduto ad inviarle bonifici per il suo sostentamento. Si è costituita in giudizio la PA resistente ed ha chiesto il rigetto della domanda e, quanto ai contenuti della comparsa di risposta nel merito, ha richiamato l'allegato rapporto redatto dalla Questura di Torino. In detto rapporto la PA ha contestato alla ricorrente la sola mancata prova della vivenza a carico del figlio. All'udienza che precede, non presente la convenuta, parte ricorrente ha richiamato quanto in ricorso e questo Giudice ha riservato la decisione. In via preliminare, alla luce delle allegazioni, delle eccezioni e difese e della documentazione in atti versata, si devono rigettare le istanze istruttorie avanzate dalla ricorrente. Si rileva, infatti, al riguardo che: riguardano circostanze non rilevanti ai fini della decisione le domande di cui ai nn. 1 e
5 (pagina 6 del ricorso); sono di generica formulazione oltre che relativi a fatti da provare con documenti le domande di cui ai nn. 2 e 4; non è specificamente contestato il fatto di cui alla domanda n. 3.
Passando al merito della domanda giudiziale azionata, si rileva in diritto quanto di seguito. La norma di cui all'art. 29, comma 1, lett. d) T.U.I. stabilisce è possibile richiedere il ricongiungimento per “genitori a carico, qualora non abbiano altri figli nel Paese di origine o di provenienza, ovvero genitori ultrasessantacinquenni, qualora gli altri figli siano impossibilitati al loro sostentamento per documentati gravi motivi di salute” e, al comma 3, a meno che non si tratti di domanda di ricongiungimento con rifugiati, richiede che sia dimostrata la disponibilità di un alloggio conforme ai requisiti igienico-sanitari e di idoneità abitativa, di un reddito minimo annuo derivante da fonti lecite non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale aumentato della metà di questo per ogni familiare da ricongiungere e di una assicurazione sanitaria o di altro titolo idoneo a garantire la copertura di tutti i rischi sul territorio nazionale a favore dell'ascendete ultrasessantacinquenne ovvero della sua iscrizione al servizio sanitario nazionale. Nella specie, quanto ai requisiti richiesti dal comma 3 dell'art. 29 appena indicati, questi non sono stati specificamente contestati né nel provvedimento impugnato (ove, come sopra evidenziato, il motivo di diniego del riconoscimento del permesso richiesto è riferito alla sola mancata prova del requisito della vivenza a carico), né nella comparsa di costituzione della PA resistente nel presente giudizio (rectius: nel rapporto della Questura di Torino richiamato dalla comparsa). A ciò si aggiunga che la ricorrente, in allegato al ricorso, ha comunque prodotto: certificato di idoneità alloggiativa (doc. 4); certificazioni dei redditi del figlio (doc. 5); documentazione attestante l'esercizio di attività imprenditoriale del medesimo (visura camerale della ditta individuale riferita al figlio, investimenti immobiliari, ultimo F24 per pagamento IVA – doc. 7, 9 e 10 in atti).
Neppure può ritenersi in contestazione il rapporto di parentela tra la ricorrente ed il figlio e la circostanza per cui la ricorrente non avrebbe altri figli nel suo Paese di origine che possano provvedere al suo sostentamento. Detti requisiti, infatti, non solo non risultano specificamente contestati nella comparsa di costituzione della convenuta nel presente di giudizio, ma deve dirsi che siano stati di fatto accertati come provati all'esito del deposito, in sede amministrativa, della memoria conseguente al preavviso di rigetto comunicato alla ricorrente ai sensi dell'art. 10 bis l. 240/1991. Al riguardo, infatti, si legge nel provvedimento in questa sede impugnato (doc. 1 allegato al ricorso) che alla ricorrente era stata comunicato preavviso di rigetto per carenza: della documentazione che attestasse l'assenza di altri figli nel Paese di origine;
del certificato di nascita del figlio al quale chiedeva il ricongiungimento;
dello stato di vivenza a carico del detto figlio. Sempre nel provvedimento impugnato si legge, tuttavia, che, ad integrazione della domanda e in risposta al preavviso di rigetto, la odierna ricorrente aveva presentato nuovi e ulteriori documenti, ma che restava comunque indimostrato il (solo) requisito della vivenza a carico del figlio.
Orbene, per quanto concerne il requisito della vivenza a carico, in merito al significato normativo da attribuire al requisito in esame, i giudici di legittimità hanno rilevato come si debba
“fare riferimento alla giurisprudenza della CGUE (v., in particolare, Causa C-519/18, Bevndorlési és nella parte in cui ha ritenuto che la situazione di familiare a carico si Persona_2 riscontra quando la persona non sia in grado di provvedere alle proprie necessità essenziali nel
Paese di origine e quando sia accertato che il sostegno materiale sia effettivamente fornito dal soggiornante quale persona che, in considerazione delle complessive circostanze del caso concreto, si rivela il familiare più idoneo a fornire il sostegno materiale necessario” (così Cass. n. 24488 del 2021). Nella specie la ricorrente ha allegato e documentato (doc. 8) che in già in Cina e prima del suo arrivo in Italia, il figlio ha provveduto al suo mantenimento economico mediante la consegna di denaro anche a mezzo bonifico. Detta allegazione risulta solo genericamente contestata dalla PA e nel rapporto della Questura di Torino cui rinvia la comparsa di costituzione non si fa alcun riferimento alla documentazione prodotta in giudizio dalla ricorrente. Deve pertanto dirsi provato anche il requisito della vivenza a carico.
Alla luce delle considerazioni tutte svolte, la domanda azionata deve essere accolta e deve essere dichiarato in favore della ricorrente il diritto al rilascio del permesso di soggiorno per ricongiungimento familiare ai sensi degli artt. 29 e 30 T.U.I.
Nulla sulle spese di lite avendo la ricorrente rinunciato alla condanna della PA per soccombenza come da verbale di udienza in atti.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Torino, definitivamente pronunciando:
- accoglie la domanda principale e dichiara che il ricorrente nata a [...] Parte_1
(CINA) il 20.3.1969 (C.F. ) ha diritto al rilascio di permesso di C.F._1 soggiorno per ricongiungimento familiare ai sensi degli artt. 29 e 30 T.U.I. e per l'effetto trasmette gli atti al Questore per il rilascio del detto documento;
- nulla sulle spese.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni e gli incombenti di rito.
Torino, 8.1.2025
Il Giudice Monica Mastrandrea