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Sentenza 12 febbraio 2026
Sentenza 12 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Trapani, sez. III, sentenza 12/02/2026, n. 101 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Trapani |
| Numero : | 101 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 101/2026
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TRAPANI Sezione 3, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
BARBERA FRANCO, Giudice monocratico in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1077/2023 depositato il 22/09/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Trapani - Via Giuseppe Grezar 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Campobello Di Mazara - Via Garibaldi 111 91021 Campobello Di Mazara TP
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso servizifinanziari.campobellodimazara@pec.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120220004791309000 IMU 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120220004791309000 IMU 2013 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'atto introduttivo la ricorrente Ricorrente_1 impugnava, previa sospensione ex art. 47, comma 3 del D.Lgs. n. 546/92, la cartelle di pagamento n. 29120220004791309000 emessa da Agenzia delle
Entrate – Riscossione per conto del Comune di Campobello di Mazara per Imposta Municipale Unica per gli anni 2012 e 2013, notificato dall'ADER in data 28/02/2023, per l'importo di euro 1.951,00 di cui € 1.946,00 per il tributo e 5,88 per i diritti di notifica.
Rileva che dalla cartella di pagamento si evince che l'avviso di accertamento per l'Imposta Municipale Unica per l'anno 2012, atto presupposto, è il n. 0612201 del 06/12/2017 che non è stato mai notificato alla ricorrente.
Rileva inoltre che la predetta cartella contiene il ruolo n. 2022/000722 reso esecutivo in data 30/12/2021 avente ad oggetto il pagamento dell'Imposta Municipale Unica per l'anno 2013 per cui è intervenuta sentenza n. 34/2020 pronunciata il 13/12/2019 e depositata il 07/01/2020 passata in giudicato dell'ex Commissione
Provinciale di Trapani, con la quale è stato annullato l'atto di accertamento n. 9278 del 07/12/2018 relativo all'I.M.U. per l'anno 2013.
Deduce:
1. Nullità della cartella di pagamento impugnata per violazione degli art.li 26 del D.P.R. n. 602/73, 137 e ss.
c.p.c., 6 comma 1, L. 212/2000 e 3 della L. 241/90, ovverosia per mancata rituale conclusione dell'intera procedura di formazione della pretesa, in assenza di ritualità della sua notifica al contribuente.
La ricorrente eccepisce e contesta la nullità (derivata) della cartella di pagamento impugnata per mancata rituale notificazione degli atti presupposti (avviso di accertamento);
2. Nullità della cartella di pagamento impugnata per assenza del titolo fondante la pretesa tributaria.
La cartella di pagamento impugnata contiene il ruolo n. 2022/000722 reso esecutivo in data 30/12/2021 avente ad oggetto il pagamento dell'Imposta Municipale Unica per l'anno 2013 per cui è intervenuta sentenza passata in giudicato della Corte di Giustizia Tributaria adita;
3. Nullità della cartella impugnata per intervenuta decadenza del potere di riscossione nonché per prescrizione del credito vantato dal Comune di Campobello di Mazara e richiesto dall'Agente di Riscossione avente ad oggetto l'imposta municipale unica per il 2012.
Essa, è sottoposta alla prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948, n. 4, c.c..
Nel caso di specie l'ente comunale avrebbe dovuto notificare l'atto accertativo entro il 31/12/2017 ma come in epigrafe argomentato tale notificazione non è stata ritualmente effettuata.
In conclusione chiede:
1. Nullità della cartella di pagamento impugnata per mancata rituale conclusione dell'intera procedura di formazione della pretesa, in assenza di ritualità della sua notifica al contribuente. Con vittoria di spese, competenze ed onorari.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate – Riscossione insistendo nel proprio operato, contesta tutto quanto dedotto ed eccepito da parte avversa e chiede il rigetto del ricorso.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.
Si costituiva il Comune di Campobello di Mazara, insistendo nel proprio operato, chiede il rigetto del ricorso con la condanna alla spese di giudizio.
All'udienza del 27.01.2026, la Corte in composizione monocratica, pone la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va parzialmente accolto.
Si rileva che il ruolo n. 2022/000722 avente ad oggetto il pagamento dell'IMU relativo all'anno di imposta
2013 e per il quale è intervenuta sentenza passata in giudicato della Corte di Giustizia Tributaria n. 34/2020 con la quale è stato annullato l'avviso di accertamento n. 9278 del 07/12/2018, il Comune con molto ritardo ha provveduto in data 12/02/2025 al discarico parziale della cartella di pagamento nr.
29120220004791309000, discaricando la pretesa relativa all'anno 2013 con la definitiva estinzione della pretesa tributaria relativa all'IMU anno imposta 2013.
Riguardo alla pretesa tributaria relativa all'IMU anno imposta 2012, ruolo n. 2022/000728, si rileva, riguardo la mancata notifica dell'atto presupposto è da ritenersi infondato in quanto l'avviso di accertamento n. 2158 del 06/12/2017 IMU anno di imposta 2012 è stato regolarmente notificato in data 08.01.2018.
Si osserva che il termine triennale di decadenza dell'amministrazione dalla potestà di riscossione dei tributi locali, previsto dall'art. 1, comma 163, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e fissato al 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo, si applica a tutti i rapporti tributari pendenti alla data di entrata in vigore della legge (e cioè al 1° gennaio 2007), per tali dovendosi intendere quelli non ancora esauriti, e cioè – tra gli altri – quelli nei quali la controversia tra contribuente ed erario non era ancora stata definita con accertamento avente efficacia di giudicato (Cass. n. 3188 del 11/02/2013).
Come ha ritenuto la Corte di cassazione con numerose pronunce (ex plurimis n. 9076/2017, sent. 1503/2016), che l'art. 1, comma 163, della Legge 296/2006 impone un termine di decadenza per la riscossione coattiva dei tributi locali. Tuttavia, va considerato che il comma 4 bis dell'art. 68 Dl 18/2020 (convertito in l. 27/2020), nel testo risultante dalle modifiche disposte dall'art. 4, 1° comma, Dl 41/2021 (convertito in l. 69/2021), ha prorogato di ventiquattro mesi i termini di decadenza e prescrizione per i carichi relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2 bis dello stesso art. 68, ovvero dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, e successivamente sino alla data del
31 dicembre 2021.
Sulla scorta di quanto statuito dall'ordinanza della I sezione civile della Corte di Cassazione del 15-01-2025
n. 960, con provvedimento in data 23-01-2025. Con questo arresto nomofilattico ex art. 363bis c.p.c. è stato chiarito che la normativa in questione deve essere interpretata nel senso che i termini di sospensione si applicano non soltanto in relazione a quelle attività da compiersi entro l'arco temporale previsto dalla norma, ma anche con riguardo alle altre attività, determinandosi, in sostanza, uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione.
In sostanza, con uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione.
Sicché i termini vanno computati tenendo conto anche di queste proroghe e sospensioni che rendono ulteriormente tempestivo l'atto impugnato.
La Corte in considerazione del rigetto della fase inibitoria e l'accoglimento parziale del ricorso, quanto alle spese ritiene equo disporre la compensazione, tra le parti, delle spese processuali del giudizio.
P.Q.M.
Accoglie parzialmente il ricorso relativamente all'IMU anno imposta 2013, rigetta per l'anno d'imposta
IMU 2012. Spese compensate.
Trapani, 27.01.2026
Il Giudice monocratico.
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TRAPANI Sezione 3, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
BARBERA FRANCO, Giudice monocratico in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1077/2023 depositato il 22/09/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Trapani - Via Giuseppe Grezar 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Campobello Di Mazara - Via Garibaldi 111 91021 Campobello Di Mazara TP
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso servizifinanziari.campobellodimazara@pec.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120220004791309000 IMU 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120220004791309000 IMU 2013 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'atto introduttivo la ricorrente Ricorrente_1 impugnava, previa sospensione ex art. 47, comma 3 del D.Lgs. n. 546/92, la cartelle di pagamento n. 29120220004791309000 emessa da Agenzia delle
Entrate – Riscossione per conto del Comune di Campobello di Mazara per Imposta Municipale Unica per gli anni 2012 e 2013, notificato dall'ADER in data 28/02/2023, per l'importo di euro 1.951,00 di cui € 1.946,00 per il tributo e 5,88 per i diritti di notifica.
Rileva che dalla cartella di pagamento si evince che l'avviso di accertamento per l'Imposta Municipale Unica per l'anno 2012, atto presupposto, è il n. 0612201 del 06/12/2017 che non è stato mai notificato alla ricorrente.
Rileva inoltre che la predetta cartella contiene il ruolo n. 2022/000722 reso esecutivo in data 30/12/2021 avente ad oggetto il pagamento dell'Imposta Municipale Unica per l'anno 2013 per cui è intervenuta sentenza n. 34/2020 pronunciata il 13/12/2019 e depositata il 07/01/2020 passata in giudicato dell'ex Commissione
Provinciale di Trapani, con la quale è stato annullato l'atto di accertamento n. 9278 del 07/12/2018 relativo all'I.M.U. per l'anno 2013.
Deduce:
1. Nullità della cartella di pagamento impugnata per violazione degli art.li 26 del D.P.R. n. 602/73, 137 e ss.
c.p.c., 6 comma 1, L. 212/2000 e 3 della L. 241/90, ovverosia per mancata rituale conclusione dell'intera procedura di formazione della pretesa, in assenza di ritualità della sua notifica al contribuente.
La ricorrente eccepisce e contesta la nullità (derivata) della cartella di pagamento impugnata per mancata rituale notificazione degli atti presupposti (avviso di accertamento);
2. Nullità della cartella di pagamento impugnata per assenza del titolo fondante la pretesa tributaria.
La cartella di pagamento impugnata contiene il ruolo n. 2022/000722 reso esecutivo in data 30/12/2021 avente ad oggetto il pagamento dell'Imposta Municipale Unica per l'anno 2013 per cui è intervenuta sentenza passata in giudicato della Corte di Giustizia Tributaria adita;
3. Nullità della cartella impugnata per intervenuta decadenza del potere di riscossione nonché per prescrizione del credito vantato dal Comune di Campobello di Mazara e richiesto dall'Agente di Riscossione avente ad oggetto l'imposta municipale unica per il 2012.
Essa, è sottoposta alla prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948, n. 4, c.c..
Nel caso di specie l'ente comunale avrebbe dovuto notificare l'atto accertativo entro il 31/12/2017 ma come in epigrafe argomentato tale notificazione non è stata ritualmente effettuata.
In conclusione chiede:
1. Nullità della cartella di pagamento impugnata per mancata rituale conclusione dell'intera procedura di formazione della pretesa, in assenza di ritualità della sua notifica al contribuente. Con vittoria di spese, competenze ed onorari.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate – Riscossione insistendo nel proprio operato, contesta tutto quanto dedotto ed eccepito da parte avversa e chiede il rigetto del ricorso.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.
Si costituiva il Comune di Campobello di Mazara, insistendo nel proprio operato, chiede il rigetto del ricorso con la condanna alla spese di giudizio.
All'udienza del 27.01.2026, la Corte in composizione monocratica, pone la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va parzialmente accolto.
Si rileva che il ruolo n. 2022/000722 avente ad oggetto il pagamento dell'IMU relativo all'anno di imposta
2013 e per il quale è intervenuta sentenza passata in giudicato della Corte di Giustizia Tributaria n. 34/2020 con la quale è stato annullato l'avviso di accertamento n. 9278 del 07/12/2018, il Comune con molto ritardo ha provveduto in data 12/02/2025 al discarico parziale della cartella di pagamento nr.
29120220004791309000, discaricando la pretesa relativa all'anno 2013 con la definitiva estinzione della pretesa tributaria relativa all'IMU anno imposta 2013.
Riguardo alla pretesa tributaria relativa all'IMU anno imposta 2012, ruolo n. 2022/000728, si rileva, riguardo la mancata notifica dell'atto presupposto è da ritenersi infondato in quanto l'avviso di accertamento n. 2158 del 06/12/2017 IMU anno di imposta 2012 è stato regolarmente notificato in data 08.01.2018.
Si osserva che il termine triennale di decadenza dell'amministrazione dalla potestà di riscossione dei tributi locali, previsto dall'art. 1, comma 163, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e fissato al 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo, si applica a tutti i rapporti tributari pendenti alla data di entrata in vigore della legge (e cioè al 1° gennaio 2007), per tali dovendosi intendere quelli non ancora esauriti, e cioè – tra gli altri – quelli nei quali la controversia tra contribuente ed erario non era ancora stata definita con accertamento avente efficacia di giudicato (Cass. n. 3188 del 11/02/2013).
Come ha ritenuto la Corte di cassazione con numerose pronunce (ex plurimis n. 9076/2017, sent. 1503/2016), che l'art. 1, comma 163, della Legge 296/2006 impone un termine di decadenza per la riscossione coattiva dei tributi locali. Tuttavia, va considerato che il comma 4 bis dell'art. 68 Dl 18/2020 (convertito in l. 27/2020), nel testo risultante dalle modifiche disposte dall'art. 4, 1° comma, Dl 41/2021 (convertito in l. 69/2021), ha prorogato di ventiquattro mesi i termini di decadenza e prescrizione per i carichi relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2 bis dello stesso art. 68, ovvero dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, e successivamente sino alla data del
31 dicembre 2021.
Sulla scorta di quanto statuito dall'ordinanza della I sezione civile della Corte di Cassazione del 15-01-2025
n. 960, con provvedimento in data 23-01-2025. Con questo arresto nomofilattico ex art. 363bis c.p.c. è stato chiarito che la normativa in questione deve essere interpretata nel senso che i termini di sospensione si applicano non soltanto in relazione a quelle attività da compiersi entro l'arco temporale previsto dalla norma, ma anche con riguardo alle altre attività, determinandosi, in sostanza, uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione.
In sostanza, con uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione.
Sicché i termini vanno computati tenendo conto anche di queste proroghe e sospensioni che rendono ulteriormente tempestivo l'atto impugnato.
La Corte in considerazione del rigetto della fase inibitoria e l'accoglimento parziale del ricorso, quanto alle spese ritiene equo disporre la compensazione, tra le parti, delle spese processuali del giudizio.
P.Q.M.
Accoglie parzialmente il ricorso relativamente all'IMU anno imposta 2013, rigetta per l'anno d'imposta
IMU 2012. Spese compensate.
Trapani, 27.01.2026
Il Giudice monocratico.