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Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XIV, sentenza 26/01/2026, n. 1054 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 1054 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1054/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 14, riunita in udienza il 21/11/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
CENTI FERNANDO, Presidente
SA NN, AT
BALSAMO MILENA, Giudice
in data 21/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 11558/2024 depositato il 24/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 Condomino Delegato Di Un Condominio Minimo Senza Amministrat - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- COM.NE ANN.TO n. PROT.24030519531710536-00001
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 11701/2025 depositato il
24/11/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, in qualità di rappresentante del Condominio minimo, senza amministratore, sito in Roma alla Indirizzo_1 , proponeva ricorso riferendo di avere presentato in data 5 marzo 2024 una comunicazione dell'opzione relativa agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica, relativamente agli interventi per la riduzione del rischio sismico realizzati sulle parti condominiali dell'edificio sito nel comune di Roma (RM), in Indirizzo_1
. Tale comunicazione prevedeva, a fronte di una spesa sostenuta di euro 191.994,00 l'attribuzione del credito d'imposta, di euro 211.194,00 (110%) mediante il meccanismo di sconto in fattura, alla società
Società_1 s.r.l. con sede in Roma, Indirizzo_2.
Il ricorrente precisava che in data 6 marzo 2024, l'Agenzia delle Entrate aveva sospeso gli effetti di tale comunicazione, ai sensi dell'articolo 122 bis del d.l. n. 34 del 2020 ai fini di valutare la regolarità dell'opzione.
Il ricorrente aveva fornito tutte le spiegazioni riguardanti le motivazioni dell'emissione delle fatture e delle note di credito a storno di tali fattura. In data 29 marzo 2024, l'Agenzia delle Entrate annullava tutti gli effetti della comunicazione, emettendo la ricevuta allegata.
Il ricorrente contestava l'invio della comunicazione di annullamento di opzione, in epigrafe indicata, denunciando il difetto di motivazione, atteso che non erano comprensibili le ragioni che avevano determinato l'Amministrazione, tanto da non consentire alcun tipo di difesa. In ragione del carattere lacunoso delle motivazioni che avevano portato allo scarto della richiesta, evidenziava che non si ravvisavano incongruenze tra i dati indicati nella comunicazione e quelli presenti in Anagrafe Tributaria.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate con controdeduzioni, illustrando le ragioni per le quali aveva disposto il contestato annullamento, fondate, sostanzialmente, sul fatto che era stato verificato, ai fini del controllo preventivo, l'esistenza di rilevanti profili di rischio. In rito, eccepiva che la comunicazione resa ai sensi dell'art. 122 bis, comma 2, d.l. n. 34 del 2020 non integrava un autonomo atto impugnabile ai sensi dell'art. 19, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992, nè disponeva alcuna revoca di qualsivoglia agevolazione fiscale prevista per legge.
All'udienza del 21 novembre 2025, la causa veniva assunta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va accolto.
Va preliminarmente respinta l'eccezione di inammissibilità dell'impugnazione dell'atto di annullamento della comunicazione di opzione, dovendosi condividere la prospettazione effettuata dal ricorrente circa la natura di diniego/revoca di agevolazione del suddetto atto, oppure, come ritiene un indirizzo della giurisprudenza di merito, di misura cautelare pro fisco, in quanto volta al contrasto preventivo delle frodi in materia di bonus edilizi.
In ogni caso, trattasi di un atto impugnabile, atteso che, a seconda della funzione che si intenda privilegiare
(in relazione al contribuente o al fisco), la comunicazione di scarto determina, nei confronti del condominio,
l'effetto lesivo della revoca di un beneficio, mediante il meccanismo dello sconto in fattura (in quanto non consente la fruibilità del credito a mezzo del meccanismo della cessione) e determina, contestualmente, la tutela delle ragioni di credito dell'Amministrazione, in caso di frode fiscale. In relazione a quest'ultimo profilo, ne deriva che i provvedimenti di 'scarto' delle opzioni possono essere riconducibili, per caratteristiche e funzioni, alle misure cautelari ricomprese tra gli atti tipici impugnabili di cui all'art. 19 d.lgs. n. 546 del 1992.
Come noto, l'art. 19, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992 contiene un elenco non tassativo, in quanto il catalogo degli atti impugnabili è suscettibile di comprendere anche altri atti idonei a pregiudicare una situazione giuridica soggettiva di natura tributaria di cui il contribuente assuma di essere titolare.
Ciò premesso, la comunicazione 'di scarto' impugnata non appare adeguatamente motivata, posto che non si rendono note le ragioni delle determinazioni dell'Ufficio che hanno impedito al condominio l'accesso al regime agevolativo. Secondo l'art. 122 bis d.l. n. 34 del 2020, "L'Agenzia delle entrate, entro cinque giorni lavorativi dall'invio dela comunicazione dell'avvenuta cessione del credito, può sospendere, per un periodo non superiore a trenta giorni, gli effetti delle comunicazioni delle cessioni, anche successive alla prima, e delle opzioni inviate alla stessa Agenzia ai sensi degli articoli 121 e 122 che presentano profili di rischio, ai fini del relativo controllo preventivo".
La comunicazione di 'scarto' oggetto del presente giudizio non indica in maniera chiara gli assunti 'profili di rischio', e in particolare non precisa quali dati sono ritenuti incoerenti, rispetto a quali fonti e criteri di confronto e, in che modo, le dedotte anomalie incidono sul beneficio. La formula generica riportata nell'atto non soddisfa l'obbligo di legge (art. 3 l. n. 241 del 1990) e ne comporta la nullità.
Va, inoltre, rilevato che le argomentazioni difensive sostenute dall'Ufficio nelle controdeduzioni, finalizzate a giustificare ' i profili di rischio' riscontrati, integrano una inammissibile motivazione postuma dell'atto impugnato, operata nel corso del giudizio.
In definitiva, il ricorso va accolto e l'atto impositivo va annullato.
La novità della questione trattata e le ragioni della decisione giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso. Spese compensate
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 14, riunita in udienza il 21/11/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
CENTI FERNANDO, Presidente
SA NN, AT
BALSAMO MILENA, Giudice
in data 21/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 11558/2024 depositato il 24/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 Condomino Delegato Di Un Condominio Minimo Senza Amministrat - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- COM.NE ANN.TO n. PROT.24030519531710536-00001
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 11701/2025 depositato il
24/11/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, in qualità di rappresentante del Condominio minimo, senza amministratore, sito in Roma alla Indirizzo_1 , proponeva ricorso riferendo di avere presentato in data 5 marzo 2024 una comunicazione dell'opzione relativa agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica, relativamente agli interventi per la riduzione del rischio sismico realizzati sulle parti condominiali dell'edificio sito nel comune di Roma (RM), in Indirizzo_1
. Tale comunicazione prevedeva, a fronte di una spesa sostenuta di euro 191.994,00 l'attribuzione del credito d'imposta, di euro 211.194,00 (110%) mediante il meccanismo di sconto in fattura, alla società
Società_1 s.r.l. con sede in Roma, Indirizzo_2.
Il ricorrente precisava che in data 6 marzo 2024, l'Agenzia delle Entrate aveva sospeso gli effetti di tale comunicazione, ai sensi dell'articolo 122 bis del d.l. n. 34 del 2020 ai fini di valutare la regolarità dell'opzione.
Il ricorrente aveva fornito tutte le spiegazioni riguardanti le motivazioni dell'emissione delle fatture e delle note di credito a storno di tali fattura. In data 29 marzo 2024, l'Agenzia delle Entrate annullava tutti gli effetti della comunicazione, emettendo la ricevuta allegata.
Il ricorrente contestava l'invio della comunicazione di annullamento di opzione, in epigrafe indicata, denunciando il difetto di motivazione, atteso che non erano comprensibili le ragioni che avevano determinato l'Amministrazione, tanto da non consentire alcun tipo di difesa. In ragione del carattere lacunoso delle motivazioni che avevano portato allo scarto della richiesta, evidenziava che non si ravvisavano incongruenze tra i dati indicati nella comunicazione e quelli presenti in Anagrafe Tributaria.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate con controdeduzioni, illustrando le ragioni per le quali aveva disposto il contestato annullamento, fondate, sostanzialmente, sul fatto che era stato verificato, ai fini del controllo preventivo, l'esistenza di rilevanti profili di rischio. In rito, eccepiva che la comunicazione resa ai sensi dell'art. 122 bis, comma 2, d.l. n. 34 del 2020 non integrava un autonomo atto impugnabile ai sensi dell'art. 19, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992, nè disponeva alcuna revoca di qualsivoglia agevolazione fiscale prevista per legge.
All'udienza del 21 novembre 2025, la causa veniva assunta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va accolto.
Va preliminarmente respinta l'eccezione di inammissibilità dell'impugnazione dell'atto di annullamento della comunicazione di opzione, dovendosi condividere la prospettazione effettuata dal ricorrente circa la natura di diniego/revoca di agevolazione del suddetto atto, oppure, come ritiene un indirizzo della giurisprudenza di merito, di misura cautelare pro fisco, in quanto volta al contrasto preventivo delle frodi in materia di bonus edilizi.
In ogni caso, trattasi di un atto impugnabile, atteso che, a seconda della funzione che si intenda privilegiare
(in relazione al contribuente o al fisco), la comunicazione di scarto determina, nei confronti del condominio,
l'effetto lesivo della revoca di un beneficio, mediante il meccanismo dello sconto in fattura (in quanto non consente la fruibilità del credito a mezzo del meccanismo della cessione) e determina, contestualmente, la tutela delle ragioni di credito dell'Amministrazione, in caso di frode fiscale. In relazione a quest'ultimo profilo, ne deriva che i provvedimenti di 'scarto' delle opzioni possono essere riconducibili, per caratteristiche e funzioni, alle misure cautelari ricomprese tra gli atti tipici impugnabili di cui all'art. 19 d.lgs. n. 546 del 1992.
Come noto, l'art. 19, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992 contiene un elenco non tassativo, in quanto il catalogo degli atti impugnabili è suscettibile di comprendere anche altri atti idonei a pregiudicare una situazione giuridica soggettiva di natura tributaria di cui il contribuente assuma di essere titolare.
Ciò premesso, la comunicazione 'di scarto' impugnata non appare adeguatamente motivata, posto che non si rendono note le ragioni delle determinazioni dell'Ufficio che hanno impedito al condominio l'accesso al regime agevolativo. Secondo l'art. 122 bis d.l. n. 34 del 2020, "L'Agenzia delle entrate, entro cinque giorni lavorativi dall'invio dela comunicazione dell'avvenuta cessione del credito, può sospendere, per un periodo non superiore a trenta giorni, gli effetti delle comunicazioni delle cessioni, anche successive alla prima, e delle opzioni inviate alla stessa Agenzia ai sensi degli articoli 121 e 122 che presentano profili di rischio, ai fini del relativo controllo preventivo".
La comunicazione di 'scarto' oggetto del presente giudizio non indica in maniera chiara gli assunti 'profili di rischio', e in particolare non precisa quali dati sono ritenuti incoerenti, rispetto a quali fonti e criteri di confronto e, in che modo, le dedotte anomalie incidono sul beneficio. La formula generica riportata nell'atto non soddisfa l'obbligo di legge (art. 3 l. n. 241 del 1990) e ne comporta la nullità.
Va, inoltre, rilevato che le argomentazioni difensive sostenute dall'Ufficio nelle controdeduzioni, finalizzate a giustificare ' i profili di rischio' riscontrati, integrano una inammissibile motivazione postuma dell'atto impugnato, operata nel corso del giudizio.
In definitiva, il ricorso va accolto e l'atto impositivo va annullato.
La novità della questione trattata e le ragioni della decisione giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso. Spese compensate