Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XIV, sentenza 26/01/2026, n. 1054
CGT1
Sentenza 26 gennaio 2026

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  • Accolto
    Difetto di motivazione dell'atto di annullamento

    La Corte ha ritenuto che la comunicazione di 'scarto' non indica in maniera chiara gli assunti 'profili di rischio', non precisa quali dati sono ritenuti incoerenti, rispetto a quali fonti e criteri di confronto, e in che modo le dedotte anomalie incidono sul beneficio. La formula generica riportata nell'atto non soddisfa l'obbligo di legge (art. 3 l. n. 241 del 1990) e ne comporta la nullità. Le argomentazioni difensive dell'Ufficio nelle controdeduzioni integrano una inammissibile motivazione postuma dell'atto impugnato.

  • Accolto
    Impugnabilità della comunicazione di annullamento

    Il ricorso è fondato e va accolto. Va preliminarmente respinta l'eccezione di inammissibilità dell'impugnazione dell'atto di annullamento della comunicazione di opzione, dovendosi condividere la prospettazione effettuata dal ricorrente circa la natura di diniego/revoca di agevolazione del suddetto atto, oppure, come ritiene un indirizzo della giurisprudenza di merito, di misura cautelare pro fisco, in quanto volta al contrasto preventivo delle frodi in materia di bonus edilizi. In ogni caso, trattasi di un atto impugnabile, atteso che, a seconda della funzione che si intenda privilegiare (in relazione al contribuente o al fisco), la comunicazione di scarto determina, nei confronti del condominio, l'effetto lesivo della revoca di un beneficio, mediante il meccanismo dello sconto in fattura (in quanto non consente la fruibilità del credito a mezzo del meccanismo della cessione) e determina, contestualmente, la tutela delle ragioni di credito dell'Amministrazione, in caso di frode fiscale. In relazione a quest'ultimo profilo, ne deriva che i provvedimenti di 'scarto' delle opzioni possono essere riconducibili, per caratteristiche e funzioni, alle misure cautelari ricomprese tra gli atti tipici impugnabili di cui all'art. 19 d.lgs. n. 546 del 1992. Come noto, l'art. 19, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992 contiene un elenco non tassativo, in quanto il catalogo degli atti impugnabili è suscettibile di comprendere anche altri atti idonei a pregiudicare una situazione giuridica soggettiva di natura tributaria di cui il contribuente assuma di essere titolare.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XIV, sentenza 26/01/2026, n. 1054
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma
    Numero : 1054
    Data del deposito : 26 gennaio 2026

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