Sentenza 8 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 08/05/2026, n. 8530 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 8530 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 08530/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01714/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1714 del 2026, proposto da
RL S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Sergio NT, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della cultura, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'accertamento
dell'illegittimità del silenzio inadempimento serbato dal Ministero della cultura - Direzione Generale Cinema e Audiovisivo sull'istanza di riconoscimento del credito d'imposta (c.d. “Tax Credit Cinema”) presentata dalla società RL S.r.l. in data 24 dicembre 2024.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della cultura;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 aprile 2026 la dott.ssa FR NT AY e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che:
- in data 24 dicembre 2024 la Società RL S.r.l. (impresa di produzione esecutiva operante nel settore cinematografico e audiovisivo) ha presentato alla Direzione Generale Cinema e Audiovisivo del Ministero della cultura istanza definitiva di riconoscimento del credito di imposta per le produzioni esecutive di opere straniere ai sensi della legge 14 novembre 2016, n. 220, e del D.I. 4 ottobre 2024 (pratica “DOM-2024-244819-TCPI3-00001”), in relazione ai costi per i servizi prestati per la realizzazione dell’opera cinematografica di produzione straniera WS OF ET AKA NI, prodotta dalla società statunitense ID X RS LC;
- la Società rappresenta (con documentazione a corredo) che il Ministero, dopo aver formulato diverse richieste di integrazione documentale, tutte riscontrate dalla RL, con mail del 29 settembre 2025 significava che dall’istruttoria erano emersi elementi meritevoli di approfondimento che non consentivano l’immediato accoglimento della domanda di tax credit , indicandone alcuni “ A titolo esemplificativo e non esaustivo ”, con l’invito a fornire “ eventuale documentazione in relazione agli aspetti evidenziati ”;
- la Società forniva riscontro alla suddetta mail con nota PEC dell’8 ottobre 2025, producendo chiarimenti e delucidazioni e manifestando la propria disponibilità per un incontro immediato, ma a tale missiva non ha fatto seguito alcun ulteriore riscontro da parte dell’amministrazione;
- in data 7 gennaio 2026 la Società ha notificato al Ministero un formale atto di diffida e messa in mora, invitandolo a concludere il procedimento entro e non oltre 15 giorni, rimasto anch’esso inevaso;
- con l’odierno ricorso, notificato in data 3 febbraio 2026 e depositato il successivo 10 febbraio, la Società è insorta avverso il comportamento inerte del Ministero della cultura, deducendo con un unico motivo la “ VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 2 DELLA L. N. 241/1990 E DELL’ART. 8 DEL DECRETO 4 OTTOBRE 2024 N. 329 DEL MINISTRO DELLA CULTURA DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE. ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI PRESUPPOSTO E IRRAGIONEVOLEZZA. ILLEGITTIMITÀ DEL SILENZIO-INADEMPIMENTO ”, con cui lamenta la mancata conclusione del procedimento amministrativo nel termine (sessanta giorni dalla data di ricezione della richiesta definitiva di credito di imposta) all’uopo previsto dall’art. 8 del Decreto 4 ottobre 2024, n. 329, essendo decorso un lasso temporale di oltre un anno dalla presentazione della domanda di tax credit, dovendo considerarsi l’istruttoria ormai conclusa ed essendo esauriti i margini di discrezionalità riconosciuti alla pubblica amministrazione ai sensi dell’art. 31, co. 3 cod. proc. amm., con conseguente “ dovere di procedere al riconoscimento del credito d’imposta richiesto ”;
- nelle proprie conclusioni chiede di “ Accertare e dichiarare l’illegittimità del silenzio serbato dal Ministero della Cultura e, per l’effetto, dichiarare l’obbligo dell’Amministrazione di concludere, mediante l’adozione di un provvedimento espresso e motivato, il procedimento relativo all’istanza di credito d’imposta n. DOM-2024-244819-TCPI3-00001 ”;
- il Ministero della cultura si è costituito in giudizio in data 10 febbraio 2026 con atto di stile;
- alla camera di consiglio del 21 aprile 2026 la causa è stata discussa e trattenuta in decisione, previo avviso alle parti ai sensi dell’art. 73, co. 3 cod. proc. amm. dell’esistenza di possibili profili di incompetenza territoriale del T.A.R. adito;
Ritenuto che:
- in via preliminare va doverosamente precisato che si ravvisa la competenza territoriale di questo Tribunale in ordine al presente contenzioso, in quanto, quantunque la domanda che ha dato origine all’odierno ricorso ex art. 117 cod. proc. amm. sia stata presentata da una Società avente sede legale in Milano, la medesima è diretta a conseguire un provvedimento espresso da parte della Direzione Generale Cinema e Audiovisivo del Ministero della cultura (e dunque di un organo centrale di vertice dell’amministrazione statale), i cui effetti diretti non possono essere potenzialmente circoscritti al solo ambito territoriale della regione Lombardia (circostanza che radicherebbe la competenza del relativo Tribunale Amministrativo periferico ai sensi del disposto di cui all’art. 13, co. 1, secondo alinea, cod. proc. amm.), avuto riguardo alla particolare natura del beneficio richiesto (credito di imposta riconosciuto alle imprese italiane di produzione esecutiva e di post-produzione in relazione a opere cinematografiche e audiovisive o a parti di esse realizzate sul territorio nazionale utilizzando manodopera italiana, su commissione di produzioni estere, ai sensi dell’art. 19 l. n. 220/2016), di talché la causa può essere trattenuta in decisione nel merito;
- ciò premesso, il gravame merita accoglimento ai sensi di quanto segue;
- è acclarato, avuto riguardo alle risultanze del materiale versato in atti e considerato che la resistente amministrazione non ha offerto elementi probatori in senso difforme, risultando solo formalmente costituita in giudizio, che l’istanza definitiva di riconoscimento di credito di imposta presentata in data 24 dicembre 2024 dalla Società odierna ricorrente non è stata, ad oggi, esitata con un provvedimento espresso;
- invero, l’amministrazione ministeriale, dopo aver formulato svariate richieste di integrazione documentale, in data 29 settembre 2025 ha rappresentato per le vie brevi l’esistenza di “ elementi meritevoli di approfondimento, che non consentono un immediato riconoscimento del credito d’imposta richiesto ”, tra cui alcuni che vengono ivi descritti a mero titolo esemplificativo (significando che nel bilancio 2024 della Società non risultavano presenti gli importi delle fatture relative all’opera - per circa 29 milioni di euro - e che non vi era traccia della dotazione finanziaria per far fronte a tale impegno), concludendo con la frase finale “ Restiamo in ogni caso a disposizione per ogni costruttivo confronto sul tema, nonché di eventuale documentazione in relazione agli aspetti evidenziati ”;
- tale missiva (concordemente con quanto evidenziato sul punto in ricorso) non ha concluso il procedimento, non potendo ad essa ascriversi valore decisorio e dunque carattere provvedimentale, sia in ragione della sua forma (trattasi di semplice mail peraltro nemmeno sottoscritta, recando essa in calce quale firmatario la generica dicitura “ SERVIZIO III DGCA – MIC ”), sia riguardo al suo contenuto, non avendo espresso alcuna determinazione definitiva sulla domanda di tax credit (la stessa, di contro, sembrerebbe piuttosto atteggiarsi quale semplice atto interlocutorio diretto a sollecitare ulteriori chiarimenti e/o documentazione, che oltretutto l’istante ha successivamente fornito);
- a tale missiva non è seguito alcun provvedimento conclusivo, né tantomeno ulteriori comunicazioni o richieste da parte dell’amministrazione, nemmeno in riscontro alle delucidazioni offerte dalla Società;
- risulta, peraltro, abbondantemente decorso il termine previsto dall’art. 8, co. 4 del Decreto Interministeriale del 4 ottobre 2024, n. 329 (recante “ Disposizioni applicative in materia di credito d’imposta nel settore cinematografico e audiovisivo di cui all’articolo 19 della legge 14 novembre 2016, n. 220 ”), secondo cui “ La DGCA comunica ai soggetti interessati, entro sessanta giorni dalla data di ricezione della richiesta definitiva, l’importo del credito spettante definitivo ”;
- ne consegue che sono ravvisabili tutti i presupposti per l’accoglimento dell’azione ex artt. 31 e 117 cod. proc. amm. esperita avverso il silenzio-inadempimento serbato dalla parte resistente, ossia l’esistenza di un obbligo giuridico di provvedere (e ciò in forza della domanda di tax credit presentata dalla Società, che richiede di essere esitata con un provvedimento espresso e motivato) e l’inutile decorso del termine procedimentale assegnato all’amministrazione per la definizione della domanda;
- non sussistono, invece, i presupposti per l’accertamento della fondatezza della pretesa e la predeterminazione del contenuto del provvedimento finale che l’amministrazione è tenuta ad adottare, ai sensi del disposto dell’art. 31, co. 3 cod. proc. amm. (come invece adombrato dalla parte, seppure solo nello sviluppo argomentativo del ricorso e non anche nelle relative conclusioni), atteso che un siffatto accertamento presuppone uno scrutinio (di carattere tecnico-discrezionale) in ordine alla completezza, esaustività e/o regolarità della documentazione allegata alla domanda e alla eleggibilità dei costi ai fini della spettanza del credito di imposta richiesto, che non può che essere rimesso alla resistente amministrazione;
- in conclusione, il ricorso va accolto per quanto di ragione e per l’effetto va dichiarata l’illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dal Ministero della cultura in ordine all’istanza presentata dalla società RL S.r.l. in data 24 dicembre 2024, con conseguente condanna dell’amministrazione a concludere il relativo procedimento con l’adozione di un provvedimento espresso, da emettersi nel termine di 30 (trenta) giorni a decorrere dalla comunicazione della presente sentenza ad opera della Segreteria o, se anteriore, dalla sua notificazione a cura di parte ricorrente;
- in caso di inosservanza di detto termine, su apposita istanza formulata dalla parte ricorrente, previamente notificata alla controparte, il Collegio procederà alla nomina di un commissario ad acta;
- le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in favore della Società odierna ricorrente nella misura determinata in dispositivo;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, dichiara l’illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dal Ministero della cultura sull'istanza presentata dalla società RL S.r.l. in data 24 dicembre 2024 e lo condanna a concludere il relativo procedimento con l’adozione di un provvedimento espresso, nel termine di 30 (trenta) giorni a decorrere dalla comunicazione della presente sentenza o, se anteriore, dalla sua notificazione a cura di parte ricorrente.
Condanna il Ministero della cultura al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente, che liquida nella misura di euro 1.000,00, oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
ON GI, Presidente
FR NT AY, Primo Referendario, Estensore
Luigi Edoardo Fiorani, Referendario
| L'RE | IL PRESIDENTE |
| FR NT AY | ON GI |
IL SEGRETARIO